Sentenza 8 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 08/03/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3230/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Sezione II^ Civile
Il Tribunale ordinario di Perugia, in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati: dott. Andrea Ausili Presidente dott.ssa Giulia Maria Lignani Giudice dott. Antonio Contini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al registro generale degli affari civili per l'anno
2019 al numero 3230, e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Perugia (PG), via Annibale Vecchi n. 26, presso l'avv. Antonella Fortunato che lo assiste e difende come da procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata ex lege in P.IVA_1
Perugia (PG), via degli Offici n. 14, presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Perugia che la assiste e difende per legge;
CONVENUTA
CON L'INTERVENTO DI
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PERUGIA;
INTERVENIENTE EX LEGE
Pagina 1 di 7
Sulle seguenti conclusioni: come da verbale di udienza del 17 ottobre 2024
PER L'ATTORE
“IN VIA PRINCIPALE: - Accertare e dichiarare che, dalla comparazione della pagina
37 dei due medesimi PVC riferiti ad un unico prot. n. 2015/40935, (doc. n. 1 e doc. n. 2) emerge un'estrinseca divergenza grafica delle dichiarazioni rese dall'attore e, per
l'effetto di tale discordanza, (Cass. Civ. sent n. 22469/2017) accertare e dichiarare la falsità del PVC prot. n. 2015/40935, relata nr. 2355 prodotto dall' Controparte_1
nel contenzioso tributario innanzi alla Competente Commissione Tributaria dell'Umbria, contraddistinto con il n. 217/07/2018 R.G. n. 81/2017 (Doc. 1). ANCORA
IN VIA PRINCIPALE: Accertare e dichiarare la difformità emergente dalla comparazione in calce agli atti, dei due medesimi PVC riferiti ad un unico prot. n.
2015/40935 (doc. 1 e doc. n. 2) in relazione all'allegato delle dichiarazioni, osservazioni eccezioni e controdeduzioni della parte (doc. n.5) che come attestato a pagina 37 del PVC (doc. n. 2) notificato con relata n. 2348 è parte integrante del PVC prot. n. 2015/40935, e in forza di ciò la difformità estrinseca del contenuto documentale travolge tutto l'atto nel suo insieme, emergendo una “discrasia” tra registrazione effettiva e dichiarazione resa. (Consiglio di Stato, sez. VI sentenza n. 715 del
31/01/2011) e per effetto di ciò come sopraddetto accertare e dichiarare la falsità del
PVC prot. n. 2015/40935, relata nr. 2355 prodotto dall' nel Controparte_1 contenzioso tributario innanzi alla Competente Commissione Tributaria dell'Umbria, contraddistinto con il n. 217/07/2018 R.G. n. 81/2017 (Doc. 1). - Comunicarsi all'ufficio del Pubblico Ministero competente la pendenza del presente giudizio per querela di falso, affinché possa intervenire nel medesimo come previsto dall'art. 221
c.p.c., ultimo comma. Con vittoria di spese e compensi professionali.”
PER IL CONVENUTO
“voglia l'Eccellentissimo Tribunale adito, dichiarare la nullità dell'avversa citazione per quella di falso, l'inammissibilità della domanda e comunque l'infondatezza dell'azione, in ogni caso con vittoria di spese di lite e con condanna ai sensi dell'articolo 96 ultimo comma c.p.c.”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Pagina 2 di 7 1. – Con atto di citazione ritualmente notificato, ha domandato Parte_1
accertarsi la falsità del processo verbale di constatazione prot. n. 2015/40935, relata n.
2355, emesso dall' di Perugia. Controparte_1
L'attore ha esposto che, a seguito di una serie di controlli ispettivi nei confronti di l' mediante messi di notificazione, gli Controparte_2 Controparte_1 consegnava “quale presunto legale rappresentante di fatto della società” il processo verbale di constatazione prot. N. 2015/40935 alle ore 13:30 del 28 maggio 2015, con relata di notifica n. 2348.
In quella sede, l'attore secondo quanto riferito “rilasciava delle dichiarazioni e osservazioni” scritte (invero, riceveva l'atto qualificandosi come incaricato dal consegnatario e consegnava osservazioni affermate come da questi provenienti), che venivano allegate all'atto in questione.
Successivamente a detta notifica, secondo la prospettazione, l'attore veniva nuovamente contattato per un incontro presso l' (v. pag. 2 Controparte_1
citazione) e in quella sede veniva nuovamente notificato del Processo verbale di contestazione n. 2015/40935, formandosi la relata n. 2355 alle ore 15:45 del medesimo giorno 28 maggio 2015.
Riferisce quindi l'attore in querela di falso che, successivamente, l'amministrazione delle finanze emetteva avvisi di accertamento a suo carico e procedeva con il pignoramento;
ne derivava un contenzioso dinanzi la Commissione tributaria, dinanzi alla quale l' depositava il Processo verbale di contestazione come Controparte_1
risultante dalla seconda notificazione (n. 2355).
Sostiene dunque l'attore:
- il proprio interesse a veder accertata la falsità del Processo verbale di contestazione
(relata n. 2355), in quanto atto munito di fede pubblica e posto a fondamento della decisione della Commissione tributaria;
- che “le due copie sopra notificate del PVC iscritte dall' in Controparte_1
unico protocollo numero 2015/40935 (…) non possono dirsi in alcune modo identiche, né per ciò che riguarda la forma grafica, né, per ciò che qui maggiormente rileva, nelle dichiarazioni ricevute dal Pubblico Ufficiale notificatore: l'estrinseca “discordanza” tra i due documenti è fin troppo evidente”.
Pagina 3 di 7 Sostiene dunque che l'estrinseca difformità grafica tra le due copie del documento notificato implichi che si tratti di copie tra loro discordanti (v. pag. 5 citazione) sicchè, in tesi, la forza probante dei due atti si eliderebbe a vicenda, e dunque – sembra doversi intendere – si dovrebbe ritenere la falsità del secondo come in conclusioni.
2. – Con tardiva comparsa di costituzione e risposta si è costituita l'
[...]
, con il ministero dell'Avvocatura erariale Controparte_1 contestando l'avversa domanda.
L'amministrazione convenuta ha allegato di aver condotto operazioni di verifica fiscale nei confronti di nell'ambito delle quali avrebbe individuato Controparte_2
l'odierno attore in querela come amministratore di fatto e socio occulto della società.
Ultimati detti controlli, secondo la prospettazione, l' avrebbe quindi redatto CP_1
un processo verbale di constatazione in quattro originali, di cui uno da notificare alla società oggetto di verifica, uno da notificare a nella qualità di Parte_1
amministratore di fatto della stessa, un altro da notificare a nella Parte_2 qualità di rappresentate legale così come identificato presso l'anagrafe tributaria e quindi l'ultimo da conservare agli atti d'ufficio. Secondo la prospettazione dell'ente convenuto, dunque, la notifica destinata alla società è stata effettuata in data 28.05.2015, ore 13,30, presso la sede di via del Macello n. 6C in Perugia, (relata n. 2348) nelle mani di , incaricato al ritiro in mancanza del rappresentante legale. La Parte_1
successiva notifica, invece, effettuata il medesimo giorno alle ore 15,45 presso gli uffici dell'ente (relata n. 2355), era quella destinata a nella qualità di Parte_1 amministratore di fatto dell'ente.
Così ricostruita la vicenda in fatto, l'ente ha allegato l'identità del processo verbale oggetto delle due notifiche relativamente alle dichiarazioni provenienti dall'ufficio, divergendo lo stesso con esclusivo riguardo alle dichiarazioni rese dal soggetto ricevente nonché ai nominativi dei destinatari riportati nelle rispettive relate.
La difesa pubblica ha quindi concludo per la declaratoria di inammissibilità della domanda per manca dei requisiti di cui all'art. 221, c. 2, c.p.c. quanto agli elementi e prove della falsità e, in subordine, il rigetto della stessa in quanto infondata.
3. – Notiziato il Pubblico Ministero della pendenza del procedimento, la causa è stata istruita in via documentale (previa produzione degli originali dell'atto impugnato di falso e dell'atto notificato con relata n. 2348, versati con separato processo verbale) e,
Pagina 4 di 7 ritenuta matura per la decisione, rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 17 ottobre 2024. All'esito è stata rimessa alla decisione del collegio con l'assegnazione di termini ex art. 190 cod. proc. civ. Entrambe le parti hanno depositato comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. – La querela è infondata.
E' infatti del tutto evidente che i fatti materiali rappresentati dall'attore non incidono in alcun modo sulla idoneità rappresentativa degli atti formati.
Egli infatti espone di aver ricevuto due notificazioni e, esclusivamente, che, che dai due documenti risultano differenti dichiarazioni.
Egli, cioè, non contesta la verità (meglio, la verità storica del fatto) delle dichiarazioni che emergono dai documenti, bensì, esclusivamente ed univocamente, che dalla mera divergenza tra i due atti (divergenza consistente nelle differenti dichiarazioni del notificato, che si ripete non è contestato coincidano con quanto effettivamente dichiarato) discenderebbe la falsità.
L'assunto – che dunque a rigore non fornisce nemmeno elementi o prove di falsità –
è del tutto infondato.
Posto che non è in discussione che, materialmente, in sede di seconda notificazione, egli abbia dichiarato quanto emerge dal documento, e cioè posto che la divergenza tra i due documenti corrisponde alla realtà di quanto accaduto, è del tutto pretestuoso affermare che si tratti di un falso, e che tale divergenza renderebbe financo falso l'intero processo verbale notificato (che ovviamente contiene sia dichiarazioni degli agenti accertatori, che del notificante, che del notificato).
Che siano state eseguite due diverse notificazioni è infatti esplicitamente ammesso dallo stesso Pt_1
L'atto notificato, poi, è il medesimo, e le divergenze tra i due prodotti attengono esclusivamente a quanto dichiarato e prodotto dal notificato, il che, ovviamente, non rende falso un documento piuttosto che l'altro, ma rendono evidente che si tratta di più originali esibiti per la notificazione a soggetti diversi: nel primo caso, alla società, in persona del legale rappresentante non presente alla consegna, e per il quale si qualificava incaricato alla ricezione il e nel secondo caso allo stesso Pt_1 Pt_1
personalmente attinto quale affermato amministratore di fatto.
Pagina 5 di 7 Più in dettaglio, poi, può osservarsi che la prima notificazione (n. 2348), eseguita presso i locali dell'impresa, era come detto destinata a (quale legale Parte_2
rappresentante della società come risultante dalle banche dati) come si evince da pag. 38 dell'atto, dalla stessa relata di notifica – questa sì munita di pubblica fede –, dove si legge che l'atto è notificato “mediante … consegna … al sig. , in qualità Parte_1
di incaricato ritiro, che sottoscrive la ricevuta, in mancanza di Parte_2
dandone notizia al destinatario/domiciliatario a mezzo lettera raccomandata …” e dalle stesse osservazioni allegate dove si legge “il sottoscritto in qualità Parte_1
di persona addetta al ritiro degli atti che ne cura la consegna sono stato incaricato da
a consegnare ai verbalizzanti i presenti rilievi …”. In detto Parte_2 documento, a pagina 37, è esposto in stampatello “LA PARTE ESIBISCE
OSSERVAZIONI IN ORDINE AL PVC ALLEGATO N° 1 COMPOSTO DI 4
PAGINE CHE E' PARTE INTEGRANTE DEL PROCESSO DI CONSTATAZIONE” ed è l'odierno attore ad affermare, incontestatamente, che tale dicitura (e le relative osservazioni cartacee) è stata aggiunta all'atto notificando al momento della notifica.
Quanto alla seconda notificazione (relata n. 2355) la stessa, avvenuta presso la sede dell' in via Canali n. 12 (come risultante dalla relata e confermato Controparte_1
dal , la stessa è consegnata al destinatario e in detto documento Pt_1 Parte_1
si legge, a pagina 37, in corsivo, “in qualità di mero consegnatario in quanto non legittimato a firmare per la società cancellata in quanto ho lavorato Controparte_2
solo come cocopro/dipendente, mi riservo di contraddire e [illegibile] nelle sedi opportune e competenti”.
Non si vede, dunque, quale falsità dovrebbe ascriversi a tale documento, che descrive un fatto (l'avvenuta dichiarazione) che non è negato, posto che la mera divergenza tra i due documenti, nel momento in cui il contenuto della dichiarazione non sia assunto come falso, non comporta ovviamente alcuna falsità.
La querela, dunque, è infondata.
8. – Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano in dispositivo ex D.M. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto dello svolgimento di tutte le fasi di giudizio
(valore indeterminabile di bassa complessità, minimi:
3.809 euro;
massimi: 11.425 euro).
Pagina 6 di 7 Visto l'art. 226 cod. proc. civ. deve disporsi la restituzione dei documenti all'amministrazione che li ha prodotti in giudizio;
deve altresì pronunciarsi a carico del querelante condanna al pagamento di euro 20 a titolo di pena pecuniaria.
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Perugia, respinta ogni diversa domanda o eccezione, così definitivamente provvede nella causa in epigrafe:
- respinge la querela in quanto infondata;
- condanna al pagamento di euro 20 a titolo di pena pecuniaria;
Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
di Perugia che liquida in misura di 5.000,00 euro Controparte_1
per compensi oltre spese generali (15%) iva e c.p.a. come per legge;
- ordina la restituzione dei documenti di cui al verbale di deposito del 30 giugno
2021 all – Direzione provinciale di Perugia;
Controparte_1
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 7 marzo 2025
Il giudice rel. est. Il presidente dott. Antonio Contini dott. Andrea Ausili
Pagina 7 di 7