Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/03/2025, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
RG 5692/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5692/2019 R.G.A. Cont, vertente
TRA
, in proprio e unitamente a Parte_1 Controparte_1
quali genitori del minore , Persona_1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in IA (CE) alla Via C. Marchesi n. Parte_3
24, presso lo studio dell'Avv. Silvana Dell'Aversana Orabona, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
attori
E
(già Controparte_2 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_3 domiciliata in Napoli alla Piazzetta Matilde Serao n. 34 presso lo studio dell'Avv. Gennaro
Bianconcini, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
convenuta
E
, nato a [...] il [...]; CP_4
convenuto contumace
NONCHÉ
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_5
domiciliata in Napoli alla Via De Pretis n. 19 presso lo studio degli Avv.ti Antonio A. Iervolino
e Beatrice Iervolino, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
chiamata in causa
Pag. 1 di 18
, CF: Controparte_6 C.F._1
chiamato in causa contumace
Oggetto: risarcimento del danno.
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori hanno convenuto in giudizio la
[...]
e , per sentire accogliere le Controparte_2 CP_4 seguenti conclusioni (come precisate con la memoria di cui all'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.): “Voglia
l'Onorevole Tribunale adito, rigettata ogni altra e diversa istanza, difesa od eccezione, verificati i presupposti di legge e la ammissibilità della domanda ex art 141 C.d.A. nonché la sua procedibilità, così decidere: -condannare i convenuti, e CP_4 [...]
(già , in solido e/o per quanto Controparte_2 Controparte_3
di ragione, al risarcimento del danno subito da essi attori a seguito della dipartita della congiunta, sia iure proprio che iure hereditario come di seguito specificato e dettagliato: €.
103.000,00 per il SInor , pari alla differenza tra la somma di €. 283.000,00, Parte_1
dovuta per il danno non patrimoniale subito in conseguenza del decesso della madre fu
calcolata secondo le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, e Persona_2
l'acconto ricevuto di €. 180.000,00, versato, a titolo di offerta reale, dalla Compagnia
Assicurativa, o in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, secondo il prudente apprezzamento dell'On.le Giudicante;
€. 150.944,00 in favore del SInor per Persona_1
il danno non patrimoniale subito in conseguenza del decesso della nonna fu _2
, calcolata secondo le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano o in quella somma
[...]
maggiore o minore ritenuta di giustizia secondo il prudente apprezzamento dell'On.le
Giudicante; €. 141.510,00 in favore del SInor per il danno non Parte_2
patrimoniale subito in conseguenza del decesso della nonna fu , calcolata Persona_2
secondo le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano o in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia secondo il prudente apprezzamento dell'On. le Giudicante;
€. 179.246,00 in favore del SInor per il danno non patrimoniale subito in conseguenza del Parte_3
decesso della nonna, con la quale aveva un rapporto di convivenza stabile, fu _2
, calcolata secondo le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano o in quella somma
[...] maggiore o minore ritenuta di giustizia secondo il prudente apprezzamento dell'On. le
Giudicante; -accertare e riconoscere, inoltre, in favore del SInor , quale erede Parte_1
Pag. 2 di 18 legittimo della fu , iure hereditario, il diritto al risarcimento del danno Persona_2
biologico e del danno morale, subiti e maturati in capo alla defunta, essendo la stessa sopravvissuta al sinistro il tempo necessario a conseguire tali diritti ed a trasmetterli ereditariamente, da quantificarsi secondo il prudente apprezzamento dell'On.le Giudicante tenuto conto del tempo intercorso tra l'evento e l'exitus, della intensità dolore subito e della consapevolezza della gravità dell'accaduto. -Riconoscersi sulle somme liquidande gli interessi come per legge.”
A sostegno delle proprie domande, gli attori hanno dedotto che il giudizio trae origine dal decesso della loro congiunta, fu SInora avvenuto a seguito di un sinistro Persona_2
stradale verificatosi in IA il 05/10/2016; che, in particolare, in data 05.10.2016 ore 21,45 circa, in IA (CE) al viale della Libertà, e precisamente alla intersezione tra via Don
Milani e via A. Manzoni, la fu SInora viaggiava, in qualità di trasportata, Persona_2
sul sedile posteriore destro della vettura Hyundai ATOS tg BB 323 EZ, di proprietà e condotta dal Sig. ; che la vettura Hyundai ATOS percorreva in IA (CE) via CP_4
Manzoni, in direzione viale della Libertà e, giunta all'incrocio, non osservava l'obbligo di
“STOP” e proseguiva, impegnando l'incrocio per immettersi in via Don Milani;
che giunta al centro dell'incrocio l'auto in questione è venuta in collisione con il veicolo VW Polo tg EH 865
TX di proprietà del Sig. e condotto dal Sig. , che Controparte_6 Parte_4
viaggiava su viale della Libertà, con direzione di marcia Aversa-Parete; che lo scontro tra le due vetture avveniva frontalmente e precisamente la impattava, con la parte Pt_5
frontale, la parte laterale anteriore sx del veicolo HYUNDAI;
che a seguito del violento impatto la fu SInora è rimasta gravemente infortunata, per cui è stata trasportata Persona_2 presso l'ospedale di Aversa (CE), ove è stata ricoverata, in prognosi riservata, per poi essere trasportata presso l'Ospedale di Nocera Inferiore, ove è deceduta in data 07.10.2016 ore 08:00; che la responsabilità del sinistro sarebbe da attribuirsi in via esclusiva alla condotta negligente e imprudente del conducente della vettura Hiunday tg BB 323 EZ e/o concorrente con quella del conducente del veicolo VW Polo tg EH 865 TX.
Si è costituita in giudizio in data 9.10.2019 la Controparte_2
la quale ha contestato gli assunti di controparte e la sussistenza della
[...] legittimazione attiva e passiva;
ha dedotto la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto della domanda;
ha dedotto sulla inoperatività del disposto di cui all'art. 141 c.d.a. per assenza di responsabilità in capo al conducente della vettura Hyundai, ricorrendo l'esclusiva responsabilità del conducente della vettura ha dedotto sul mancato uso delle cinture Pt_5
di sicurezza da parte della SI.ra al momento del sinistro;
ha dedotto sulla Persona_2
Pag. 3 di 18 non risarcibilità dei danni allegati dagli attori. Quindi la convenuta ha così concluso (come precisato con la memoria di cui all'art. 183 co. 6 n.1 c.p.c.): “-In via preliminare estromettere dal presente giudizio della Con vittoria di spese, Controparte_7
diritti, onorari, spese generali al 15% oltre iva e cpc come per legge anche ex art. 96 cpc;
- In subordine, e nel merito rigettare in ogni caso, la domanda di risarcimento danni proposta dal
Sig. , in quanto l'offerta reale della somma di € 180.000,00 corrisposta dalla Parte_1
, risulta del tutto congrua e Controparte_2
rispondente alla quantificazione risultante dalle tabelle redatte dal Tribunale di Milano per
l'anno 2016, determinata dalla somma di Euro 225.000,00 alla quale viene detratta la percentuale per il concorso di colpa per mancato uso della cintura di sicurezza;
- Sempre nel merito, rigettare, in ogni caso, le domande proposte dai Sigg.ri , Parte_2 Parte_3
e dai Sigg.ri e nella qualità di genitori
[...] Parte_1 Controparte_1
del minore , quali nipoti della de cuius, in quanto non dovute ai sensi e per gli Persona_1
effetti di quanto previsto dalle Tabelle del danno non patrimoniale, elaborate dal Tribunale di
Milano per l'anno 2016. - Ancora nel merito rigettare la domanda proposta dal Sig. Parte_1
relativamente al danno biologico iure hereditatis, in quanto non configurabile nel caso
[...] specie. Con vittoria di spese, diritti, onorari, iva, cpa e spese generali come per legge.”
Alla prima udienza del giorno 11.10.2019, il giudice ha autorizzato la chiamata in causa di
, proprietario della vettura VW Polo tg EH 865 TX, e della relativa Controparte_6
impresa di assicurazione, richiesta dagli attori a seguito delle difese Controparte_5
della convenuta , con ciò procedendo anche al differimento Controparte_2 dell'udienza al 13.3.2020.
Con l'atto di chiamata in causa gli attori hanno integrato le proprie domande nel modo seguente
(come precisato con la memoria di cui all'art. 183 co. 6 n.1 c.p.c.): “II)-In via subordinata, nella eventualità in cui l'Onorevole Tribunale adito ritenesse non sussistere i presupposti per
l'applicazione dell'art 141 C.d.A., per qualsivoglia ragione o causa, rigettata ogni altra e diversa istanza, difesa od eccezione, Voglia così decidere: -condannare il SI. CP_6
e la società il SInor e la
[...] Controparte_8 CP_4 [...]
(già , in solido e/o Controparte_2 Controparte_3
ciascuno per quanto di ragione al risarcimento del danno subito da essi attori a seguito della dipartita della congiunta, sia iure proprio che iure hereditario come di seguito specificato e dettagliato: €. 103.000,00 per il SInor , pari alla differenza tra la somma di €. Parte_1
283.000,00, dovuta per il danno non patrimoniale subito in conseguenza del decesso della madre fu , calcolata secondo le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, Persona_2
Pag. 4 di 18 e l'acconto ricevuto di €. 180.000,00, versato, a titolo di offerta reale, dalla Compagnia
Assicurativa, o in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, secondo il prudente apprezzamento dell'On.le Giudicante;
€. 150.944,00 in favore del SInor per Persona_1
il danno non patrimoniale subito in conseguenza del decesso della nonna fu _2
, calcolata secondo le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano o in quella somma
[...] maggiore o minore ritenuta di giustizia secondo il prudente apprezzamento dell'On.le
Giudicante; €. 141.510,00 in favore del SInor per il danno non Parte_2
patrimoniale subito in conseguenza del decesso della nonna fu , calcolata Persona_2
secondo le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano o in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia secondo il prudente apprezzamento dell'On. le Giudicante;
€. 179.246,00 in favore del SInor per il danno non patrimoniale subito in conseguenza del Parte_3
decesso della nonna, con la quale aveva un rapporto di convivenza stabile, fu _2
, calcolata secondo le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano o in quella somma
[...]
maggiore o minore ritenuta di giustizia secondo il prudente apprezzamento dell'On. le
Giudicante; -accertare e riconoscere, inoltre, in favore del SInor , quale erede Parte_1
legittimo della fu , iure hereditario, il diritto al risarcimento del danno Persona_2
biologico e del danno morale, subiti e maturati in capo alla defunta, essendo la stessa sopravvissuta al sinistro il tempo necessario a conseguire tali diritti ed a trasmetterli ereditariamente, da quantificarsi secondo il prudente apprezzamento dell'On.le Giudicante tenuto conto del tempo intercorso tra l'evento e l'exitus, della intensità dolore subito e della consapevolezza della gravità dell'accaduto. -Riconoscersi sulle somme liquidande gli interessi come per legge.”
Si è quindi costituita in giudizio in data 20.2.2020 la quale: ha dedotto Controparte_5
l'inammissibilità e l'improponibilità della domanda avanzata dagli attori nei propri confronti, invocando l'applicazione del divieto di cumulo nello stesso giudizio delle azioni di cui agli artt.
141 e 144 c.d.a., stante la diversità dei relativi presupposti e dunque dell'oggetto del giudizio introdotto in base all'una o all'altra disposizione, potendosi prescindere dall'accertamento delle responsabilità dei conducenti soltanto nel primo caso, non nel secondo;
ha eccepito la tardività della difesa – da qualificarsi come domanda riconvenzionale – spiegata con il proprio atto di costituzione dalla convenuta soltanto in data 9.10.2019, a Controparte_2
fronte di una prima udienza fissata per il giorno 11.10.2019, dal che conseguirebbe l'illegittimità dell'autorizzazione alla chiamata in causa;
ha contestato l'allegata responsabilità del conducente della vettura VW Polo tg EH 865 TX nella causazione del sinistro;
ha contestato nel merito la richiesta risarcitoria degli attori. Sulla base di tali premesse, Controparte_5
Pag. 5 di 18 ha reso le seguenti conclusioni (così dalla comparsa di costituzione e risposta): “I- CP_3
Preliminarmente dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Controparte_5
con estromissione della stessa dal giudizio, con condanna degli attori al pagamento di spese e competenze legali di causa. II- Dichiarare che previa declaratoria di responsabilità e/o di corresponsabilità del conducente del veicolo sul quale viaggiava la SI.ra , Persona_2
quale trasportata di proprietà di , quest'ultimo venga condannato, in solido con CP_4
il suo assicuratore , al risarcimento dei danni richiesti dagli Controparte_2
attori nella misura loro spettante, e ciò in applicazione dell'art. 141 Codice delle Assicurazioni, dichiarando inammissibile ed improcedibile la chiamata in causa della . Controparte_5
III- Dichiarare, ai fini della liquidazione del danno spettante agli attori, una quota di corresponsabilità della SI.ra atteso che la stessa viaggiava senza Persona_2
indossare la cintura di sicurezza. IV- Rigettare la domanda dell'attore Parte_1
relativamente alla richiesta di danno iure hereditatis. V- Rigettare la domanda proposta dagli attori, quali nipoti della defunta SI.ra perché non spettante loro. VI- Persona_2
Dichiarare tardiva la domanda riconvenzionale formulata dalla Controparte_2
Assicurazione contenuta nella sua comparsa di costituzione. VII- Condannare gli attori al pagamento di spese ed onorari in favore della .”. Controparte_5
All'esito dell'udienza di prima comparizione, il giudice ha concesso i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. Ammessi i mezzi di prova richiesti dalle parti, nei limiti di ammissibilità e rilevanza, la causa è stata istruita mediante l'escussione dei testi ammessi.
Dopo una prima assunzione in decisione, la causa è stata rimessa sul ruolo dal precedente giudicante, a seguito del suo tramutamento ad altro ufficio giudiziario;
all'udienza del 23 dicembre 2024 la causa è stata quindi riservata in decisione, con concessione di termini ridotti ai sensi dell'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Va dichiarata la contumacia di e che, benché ritualmente citati, CP_4 CP_6
non si sono costituiti in giudizio.
2.1 Devono quindi essere disattese le eccezioni in rito sollevate dalla chiamata in causa
Controparte_5
Risulta dagli atti che la convenuta si sia effettivamente Controparte_9 costituita tardivamente;
tuttavia, dall'esame della relativa comparsa di costituzione e risposta non si evince la proposizione di alcuna domanda riconvenzionale, essendosi la convenuta limitata a sviluppare delle mere difese (come tali non soggette al termine decadenziale di cui al combinato disposto degli artt. 166 e 167 c.p.c.) chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Pag. 6 di 18 Dal che discende che, ai sensi dell'art. 183 co. 5 c.p.c., parte attrice abbia spiegato una rituale richiesta di chiamata in causa del responsabile civile e dell'assicuratore del veicolo riconducibile a quest'ultimo, in conseguenza delle difese del convenuto.
Per quanto attiene poi all'invocato divieto di cumulo nello stesso giudizio tra le azioni disciplinate dagli artt. 141 e 144 c.d.a., l'assunto risulta infondato, come di recente chiarito da
Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 21021 del 26/07/2024, secondo cui: “In tema di risarcimento danni da circolazione stradale, il terzo trasportato può cumulativamente proporre, nel caso di una pluralità di veicoli coinvolti nel sinistro, sia l'azione diretta prevista dall'art. 141 del d.lgs. n.
209 del 2005, sia l'azione generale di danno di cui all'art. 144 del medesimo d.lgs., avendo il legislatore previsto una tutela rafforzata per il terzo trasportato che trova fonte direttamente nella legge, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti, salvo il limite del sinistro cagionato da caso fortuito.” Ne consegue che alcun rilievo può essere mosso all'autorizzazione alla chiamata emessa dal giudicante.
2.2 Infondate risultano, inoltre, le deduzioni difensive avanzate dalla convenuta
[...]
in punto di legittimazione, atteso che, da un lato, la Controparte_9
legittimazione attiva degli attori (o meglio: titolarità attiva) risulta dalla documentazione presente nella relativa produzione di parte (cfr. in particolare certificato di stato di famiglia da cui si evincono i rapporti di parentela con la defunta si consideri inoltre che Persona_2 la spendita della qualità di erede equivale ad accettazione tacita dell'eredità); dall'altro, che la contestazione della propria legittimazione passiva introduce, in realtà, difese di merito attinenti alla configurabilità o meno del diritto prospettato dagli attori, sul quale si dirà di seguito.
Va altresì disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, atteso che risultano adeguatamente delineati petitum e causa petendi, con piena garanzia del diritto di difesa delle controparti, effettivamente esercitato (cfr. Cass. Sez. 3, sentenza n. 11751 del 15/05/2013).
3. Nel merito, la domanda principale avanzata dagli attori nei confronti dei convenuti CP_4
e è in parte fondata e va, pertanto, accolta per
[...] Controparte_9
quanto di ragione.
Giova premettere che non possono esservi dubbi sulla qualificazione della domanda: gli attori, con il proprio atto introduttivo, sia all'atto della formulazione delle conclusioni, sia nella parte argomentativa dell'atto, hanno espressamente invocato l'applicazione dell'art. 141 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, convenendo in giudizio l'impresa di assicurazione del veicolo sul quale la defunta viaggiava, nonché il conducente del medesimo veicolo. Con ciò Persona_2 facendo, gli attori hanno anche espressamente invocato l'applicazione del favorevole regime probatorio proprio della disciplina in questione, che pacificamente prescinde dall'accertamento
Pag. 7 di 18 della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro (chiaro essendo il dato testuale: art. 141 co. 1), salvo il limite del caso fortuito, il cui onere della prova grava sull'impresa di assicurazione.
Ciò posto, deve rilevarsi che il risarcimento richiesto dagli attori invocando la disciplina di cui all'art. 141 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, in parte attiene e danni iure proprio non invocabili in base alla normativa in questione, in parte attiene a danni iure hereditatis.
Appare quindi utile richiamare i principi giurisprudenziali maturati in materia, segnatamente riguardo alla definizione del campo di applicazione oggettivo e soggettivo della disposizione citata.
Sul punto, Cass. Sez. U - , Sentenza n. 35318 del 30/11/2022 ha avuto modo di chiarire che «In tema di azione diretta del terzo trasportato, l'art. 141 c.ass. disciplina un'azione di carattere eccezionale ed insuscettibile di applicazione analogica, con la conseguenza che la stessa non può essere estesa ai danni subiti "iure proprio" dai congiunti del trasportato deceduto in conseguenza del sinistro, risultando, invece, applicabile nell'ipotesi in cui i congiunti richiedano il risarcimento "iure hereditatis" del danno cd. terminale subito dallo stesso trasportato a causa del sinistro.», oltre che «La nozione di "caso fortuito", prevista come limite all'applicabilità dell'azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 c.ass., riguarda l'incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa dell'altro conducente, posto che la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro.»
Ne deriva che esulano dal campo di applicazione della norma invocata dagli attori tutte le poste di danno indicate in citazione come danno iure proprio in quanto subìto dai prossimi congiunti della defunta (danno subito da per la perdita della madre;
Persona_2 Parte_1
danno subito dai nipoti , e per la perdita Persona_1 Parte_2 Parte_3
della nonna).
Quanto invece al danno iure hereditatis allegato dall'attore e consistente nel Parte_1
danno non patrimoniale subìto da a causa del decesso non immediato e, Persona_2 dunque, coincidente con le sofferenze patite per la consapevolezza della gravità dell'evento subìto e delle sue conseguenze (cfr. pag. 9 dell'atto di citazione), è opportuno fare delle distinzioni.
Come chiarito dalla Corte di legittimità, «In tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico)
Pag. 8 di 18 consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo» (Cass. Sez. 3, 23/03/2024, n. 7923).
Orbene, nel caso in esame, non può ritenersi sussistente il danno morale terminale.
Invero, risulta documentato in atti che il sinistro per cui è causa si sia verificato il 5.10.2016 alle ore 21.45 circa (cfr. la comunicazione di notizia di reato redatta dalla Polizia stradale di
Caserta presente nella produzione di parte attrice), che l'accesso in ospedale (ospedale di
Aversa) di risalga a pochi minuti dopo, esattamente alle ore 22.22 dello Persona_2
stesso giorno, e che la paziente sia giunta in ospedale in stato di incoscienza (cfr. la scheda di pronto soccorso presente nella produzione di parte attrice). Dalla lettura poi del diario clinico, riportato nello stesso documento, in continuità con la scheda di pronto soccorso, si ha modo di rilevare le condizioni della paziente successivamente registrate dai sanitari: alle ore 0.03 del
6.10.2016 la paziente risultava ancora incosciente e non collaborante. All'esito delle prime iniziative diagnostiche e terapeutiche, la prognosi della paziente viene quindi indicata come riservata e si dispone il trasferimento in reparto di rianimazione presso l'ospedale di Nocera
Inferiore.
Quanto poi al diario clinico riportato nella cartella clinica di quest'ultimo ospedale (presente nella produzione di parte attrice), risulta che la paziente sia giunta dall'ospedale di Aversa, alle ore 2.10 del 6.10.2016, intubata e sedata. Nelle ore successive non si registra alcun miglioramento della paziente, che viene più volte descritta come in gravi condizioni generali e in stato di neuroprotezione.
Il decesso dalla SI.ra risulta quindi registrato alle ore 8.00 del giorno Persona_2
7.10.2016.
Dall'esame complessivo dei dati documentali evidenziati, emerge quindi che _2 abbia perso coscienza a seguito dell'incidente stradale in cui è rimasta coinvolta, e che
[...] non l'abbia più riacquistata fino al decesso. Ne consegue che non sia configurabile il c.d. catastrofale genericamente allegato dall'attore.
Quanto invece al danno biologico terminale, che prescinde dalla lucidità e percezione della vittima, dovendo essere riconosciuto a condizione della sussistenza di una compromissione
Pag. 9 di 18 dell'integrità fisica per un considerevole lasso temporale, si deve ritenere che lo stesso sia sussistente nel caso in esame. Infatti, il lasso temporale intercorrente tra l'evento dannoso
(verificatosi il 5.10.2016 alle ore 21.45) e l'exitus della congiunta degli attori (avvenuto il
7.10.2016 alle ore 8.00) può essere considerato senza dubbio apprezzabile, con la conseguenza che deve essere riconosciuta, tenuto conto delle gravi condizioni della SI.ra Persona_2 successive al sinistro, un'invalidità temporanea assoluta per un giorno (cfr. Cass. Sez. 3,
21/02/2024 n. 4658, sulla configurabilità di un'invalidità temporanea).
4. La domanda avanzata, in via subordinata, dagli attori nei confronti dei due convenuti e dei chiamati in causa, e è in parte fondata e deve Controparte_6 Controparte_5
essere accolta per quanto di ragione.
Al riguardo, va innanzitutto rilevato che gli attori, con il proprio atto di chiamata in causa, hanno esperito azione generale di danno nei confronti dei chiamati, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni patiti del SI. e della società Controparte_6 [...]
“in via esclusiva o in concorso con il SInor e la Controparte_8 CP_4 [...]
(già , in solido e/o Controparte_2 Controparte_3 ciascuno per quanto di ragione”.
Con riguardo all'azione di risarcimento dei danni intentata dal terzo trasportato, va osservato che «In caso di scontro tra veicoli, il soggetto che, trasportato sull'uno o sull'altro dei veicoli ha subito danni in conseguenza dello scontro ha diritto a pretenderne il risarcimento per
l'intero e da tutti i soggetti responsabili per i veicoli coinvolti, a prescindere dall'accertamento delle rispettive responsabilità e di una ripartizione interna di esse tra gli autori dello scontro, sulla base del principio di solidarietà passiva disciplinato dall'art. 2055 c.c. Egli può quindi può agire indifferentemente nei confronti dell'uno o dell'altro di essi o di entrambi, a sua scelta, ex art. 2054 c.c., fondandosi sul principio della solidarietà passiva in virtù della sua qualità di trasportato, non incombendo su di lui l'onere di dimostrare le specifiche responsabilità nell'incidente. Né, in caso di scontro tra veicoli, il trasportato danneggiato è tenuto ad evocare in giudizio i proprietari e i conducenti di entrambi i veicoli convolti, non sussistendo alcun litisconsorzio necessario. Egli può quindi agire nei confronti di uno solo dei veicoli coinvolti nello scontro chiedendo il risarcimento dell'intero pregiudizio patito, fondandosi sul vincolo di solidarietà passiva che lega nei suoi confronti i soggetti responsabili.
Lo farà spendendo il ruolo che ha avuto nell'incidente, quello di trasportato, che dovrà essere esplicitato, perché concorre a definire il thema decidendum, ovvero il contesto di fatti da sottoporre all'accertamento del giudice ed i ruoli dei soggetti coinvolti, e a consentire al convenuto o ai convenuti di elaborare la propria linea difensiva – che a seconda delle scelte
Pag. 10 di 18 difensive potrà comprendere l'evocazione in giudizio della propria compagnia assicuratrice per la r.c.a., o anche del proprietario e conducente dell'altro veicolo coinvolto nello scontro.
Il petitum – la domanda di risarcimento dell'intero danno subito nei confronti di uno dei corresponsabili - e la causa petendi – la qualità di trasportato su uno dei veicoli coinvolti nello scontro e come tali, per legge, solidalmente responsabili nei suoi confronti – devono quindi essere indicati nella domanda, senza che sia necessario a tale scopo l'utilizzo di formule sacramentali ma al fine di chiarire il proprio ruolo nello scontro, indicando il titolo in base al quale si chiede il risarcimento e il contenuto della propria domanda. Spetta comunque poi al giudice di merito interpretare la domanda e verificare quali norme siano applicabili alla fattispecie e, una volta interpretata la domanda, valutare se la stessa sia accoglibile» (cfr. in motivazione Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 29336 del 2024).
Sulla base dell'insegnamento testé riportato, si deve affermare che gli attori hanno correttamente allegato il thema decidendum e il petitum, offrendo la prova sugli stessi gravante, ovverosia la prova che: a. la SI.ra si trovasse quale terzo trasportato sul Persona_2
veicolo Hyundai ATOS tg BB 323 EZ coinvolto nel sinistro oggetto di causa, b. a causa del medesimo sinistro la terza trasportata ha riportato dei danni a cui è seguito il decesso, c. sussiste nesso causale tra i danni conseguenti e il sinistro.
Invero, la qualità di terza trasportata della SI.ra oltre a essere ammessa in Persona_2
modo pacifico da tutte le parti in giudizio, risulta dagli atti acquisiti al processo e, in particolare, dal rapporto di servizio redatto dalle forze dell'ordine intervenute in occasione dell'incidente.
Dalla documentazione in atti, inoltre, risulta provato che la SI.ra ha subìto Persona_2
delle lesioni a causa del sinistro, tanto che è stato necessario l'intervento dell'ambulanza e il ricovero urgente in ospedale, dove ha trovato la morte (cfr. documentazione sanitaria presente nella produzione di parte attrice). Quanto al nesso causale tra le lesioni subite da quest'ultima e il suo decesso, lo stesso può ritenersi provato attraverso la perizia medico legale presente in atti, a firma del dott. (pienamente utilizzabile nel presente giudizio per le ragioni Persona_3 che saranno analizzate nel prosieguo), secondo cui “quanto alla causa ed ai mezzi produttivi della morte, le informazioni emerse dall'esame esterno del cadavere, nonché dalla documentazione sanitaria, convergono verso un'interpretazione della dinamica letale riferibile ad un quadro di grave traumatismo contusivo-fratturativo polidistrettuale con prevalente interessamento cranio-encefalico, ivi complicato da fratture ossee nonché da estesa emorragia sub-durale, in seguito al sinistro della strada occorso a passeggero di autoveicolo (scontro auto-auto) nel quale la fu coinvolta. […] Dunque nel caso di specie la Persona_2
lesività riscontrata nella SI.ra può essere attribuita, nell'ambito del sinistro _2
Pag. 11 di 18 stradale di cui si procede, a violento urto del corpo contro le superfici rigide, quale ad esempio parti rigide del veicolo, determinando come nel caso della quadri di estrema _2
gravità, raramente emendabili tramite interventi chirurgici, capaci di condurre il soggetto all'exitus.[…] Rispetto a tale correlazione causale - anche sulla scorta delle informazioni emerse dalla disamina della documentazione sanitaria allegata - non sono individuabili ulteriori concause né cause sopravvenute che, rispettivamente, abbiano concorso al determinismo del decesso ovvero lo abbia determinato in via propria. In relazione a tutto quanto in precedenza espresso, sulla base dell'accurata disamina della documentazione sanitaria presa in visione, si sottolinea che l'evento morte non è attribuibile ad altra causa se non direttamente al sinistro stradale per cui si procede ed alle gravissime lesioni riportate in tale circostanza.” (cfr. relazione presente nella produzione di parte attrice).
Ciò posto, va rilevato che in forza dei principi desumibili dall'art. 2054 c.c., che hanno carattere generale e sono applicabili a tutti i soggetti che dalla circolazione dei veicoli ricevano danni e, quindi, anche ai trasportati, sussiste la responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nello scontro, salvo la prova che il danno non è dipeso dal comportamento colposo del conducente, che aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno (cfr. Cass. Sez. 3, 21/05/2014, n. 11270).
Spetta, pertanto, ai convenuti, nelle rispettive posizioni, provare che il sinistro si è verificato per causa agli stessi non ascrivibile superando le presunzioni stabilite dall'art. 2054, comma 1
e comma 2, c.c. (cfr. Cass. 15313/2017 e Cass. 4754/2004).
I conducenti del veicolo Hyundai ATOS tg BB 323 EZ e del veicolo VW Polo tg EH 865 TX e le rispettive compagnie assicurative, tuttavia, non hanno offerto in giudizio la prova dell'esclusività della colpa del conducente del veicolo antagonista nella causazione del sinistro.
In particolare, la ha dedotto l'esclusiva responsabilità Controparte_9
in capo al conducente della VW Polo tg EH 865 TX, fornendo quale unico elemento probatorio la perizia tecnica disposta dal Pubblico Ministero nel corso delle indagini preliminari scaturite dal decesso di Del tutto irrilevanti al riguardo devono invero ritenersi la Persona_2
richiesta di archiviazione del procedimento penale avanzata dal P.M. relativamente alla posizione di – non risultando presente in atti l'eventuale provvedimento di CP_4
archiviazione emesso dal G.i.p. – nonché la sentenza di patteggiamento emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Napoli Nord relativamente alla posizione di (conducente Parte_4
della vettura VW Polo), in quanto tale non contenente alcun accertamento vincolante sulla reale dinamica dei fatti (Cass. Sez. 3, sentenza n. 20170 del 30/07/2018).
Sul punto, deve rilevarsi che gli elementi raccolti in fase di indagine nel corso di un procedimento penale, in base al costante indirizzo di legittimità (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n.
Pag. 12 di 18 18025 del 04/07/2019), devono essere ritenuti liberamente valutabili dal giudice civile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., tuttavia unitamente agli elementi probatori raccolti nel giudizio civile.
Infatti, se può ritenersi che «Il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento anche gli elementi probatori raccolti in un giudizio penale, ed in particolare le risultanze della relazione di una consulenza tecnica esperita nell'ambito delle indagini preliminari, soprattutto quando la relazione abbia ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i giudizi.» (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15714 del 02/07/2010), il convincimento del giudice deve fondarsi su una valutazione complessiva degli elementi acquisiti al processo e non deve essere limitata ad un apprezzamento della sola prova formatasi nel procedimento penale
(cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20335 del 15/10/2004).
A ben vedere, la perizia tecnica richiamata, ritualmente acquisita e sottoposta al contraddittorio delle parti, riporta una valutazione della dinamica del sinistro sviluppata valutando i fotogrammi di una videocamera di sicurezza presente sui luoghi teatro del sinistro, nonché valorizzando il dato temporale dagli stessi ricavabile. In particolare, il perito ha evidenziato che il conducente della Hyundai ATOS si è fermato allo STOP per 4 secondi per poi ripartire ed essere colpito dalla VW Polo mentre stava impegnando l'incrocio, accertando altresì che tale ultimo veicolo è sopraggiunto a velocità elevata, non apprezzabile dal conducente della
Hyundai ATOS dalla visione dei fari in lontananza. Il perito, tuttavia, dà atto della circostanza che il conducente della Hyundai ATOS ha potuto accorgersi della presenza della Pt_5
Tale dato, letto unitamente alle contestazioni mosse ai conducenti di entrambi i veicoli dalle forze dell'ordine intervenute sul luogo del sinistro (cfr. allegato n. 10 della produzione della convenuta : rapporto di incidente stradale della Polizia di Controparte_2
Stato di Caserta), inducono a ritenere che non possa essere considerato esente CP_4
da responsabilità della causazione del sinistro.
Va infatti rilevato che entrambi i conducenti dei mezzi coinvolti sono incorsi in infrazioni al
Codice della strada, così come sono state anche loro contestate dagli agenti intervenuti. In particolare, il conducente dell'autovettura Hyundai ATOS ha violato l'art. 145 co. 5 e 10 del
C.d.S. (per non aver adeguato la condotta di guida all'approssimarsi di un incrocio) mentre il conducente del veicolo ha violato l'art. 141 co. 3 e 8 C.d.S. (per eccesso di velocità). Pt_5
Tali ultime circostanze sono rilevanti ai fini che ci occupano, in quanto «l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancita dalla norma, essendo a tal fine necessario accertare, in pari tempo, che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza ed abbia fatto il possibile per evitare l'incidente
Pag. 13 di 18 (Cass. 5671/2000; Cass. 1384/1997; Cass. 1953/1995). Conseguentemente, l'infrazione, anche grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso» (Cass.7479/2020; Cass. 23431/2014; Cass. 477/2003).
Deve in definitiva affermarsi che entrambi i conducenti hanno concorso a causare il sinistro nel quale ha perso la vita Persona_2
5. Tanto premesso, occorre procedere alla liquidazione dei danni non patrimoniali oggetto della domanda risarcitoria avanzata dagli attori iure proprio e iure hereditatis.
5.1 In merito al danno iure proprio da lesione del rapporto parentale, occorre fare delle premesse.
Il danno parentale da perdita del congiunto può essere apprezzato sotto la diversa prospettiva della sofferenza interiore e della sofferenza dinamico-relazionale. La giurisprudenza di legittimità, in merito, ha chiarito che «In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia
"originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova)» (Cass. Sez. 3, 04/03/2024, n. 5769).
Ciò premesso, in merito a , figlio della vittima, va osservato che opera senza Parte_1 dubbio la presunzione relativa all'esistenza del pregiudizio nell'aspetto interiore del danno morale;
tale presunzione non è stata superata dai convenuti attraverso la prova che la relazione madre-figlio non fosse effettiva o che tra gli stessi vi fosse indifferenza ovvero sentimento di avversione. Di contro, la prova testimoniale espletata ha fatto emergere che tra l'odierno attore e la madre vi fosse una frequentazione abituale durante i pranzi domenicali e festivi, oltre che madre e figlio fossero soliti trascorrere le vacanze insieme presso la casa del figlio a Gaeta. Pt_1
Tali circostanze permettono di apprezzare l'esistenza del danno parentale anche sotto la prospettiva dinamico relazionale, stante l'assiduità di frequentazione.
Pag. 14 di 18 Per quanto, invece, riguarda i nipoti della vittima, , e Persona_1 Parte_2
, occorre considerare che quest'ultimo fosse convivente con la nonna e che Parte_3
dalla prova testimoniale assunta è emerso un intenso e assiduo rapporto tra nonna e nipoti, i quali erano soliti frequentare la casa della prima quotidianamente oltre che durante le domeniche, le festività e le vacanze, con la conseguenza che può affermarsi che la perdita della nonna abbia determinato un danno nella sfera patrimoniale dei nipoti nella doppia dimensione della sofferenza interiore (danno morale) ed esteriore (danno dinamico relazionale).
Quanto alla liquidazione di tali voci di danno, che deve avvenire secondo il criterio equitativo, ritiene il Tribunale che possa farsi applicazione anche questo caso delle Tabelle di Milano, per le medesime eSIenze di uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3 Cost. sopra evidenziate.
Secondo le Tabelle suddette, pertanto, in relazione a può essere riconosciuto e Parte_1
liquidato un danno pari a euro 195.550,00, ottenuto attribuendo 50 punti complessivi (di cui 12 per l'età della vittima, 18 per l'età del congiunto e 20 per l'intensità del rapporto dinamico relazionale, tenuto conto delle risultanze istruttorie già analizzate) e moltiplicandoli per il punto base di euro 3.911,00.
Con riferimento a , invece, la liquidazione del danno ottenuta sulla base delle Persona_1
Tabelle di Milano ammonta a euro 81.504,00, ottenuta attribuendo 48 punti (di cui 8 per l'età della vittima, 20 per l'età del congiunto e 20 per l'intensità del rapporto dinamico relazionale, tenuto conto delle risultanze istruttorie già analizzate) e moltiplicandoli per il punto base di euro
1.698,00.
Con riguardo al danno subito da , deve essere liquidata la somma di euro Parte_2
78.108,00, ottenuta attribuendo 46 punti (di cui 8 per l'età della vittima, 18 per l'età del congiunto e 20 per l'intensità del rapporto dinamico relazionale, tenuto conto delle risultanze istruttorie già analizzate) e moltiplicandoli per il punto base di euro 1.698,00.
In relazione al danno subito da , infine, va riconosciuta e liquidata la somma di Parte_3
euro 112.068,00 ottenuta attribuendo 66 punti (di cui 8 per l'età della vittima, 18 per l'età del congiunto, 20 per la convivenza per un tempo inferiore ai 30 anni e 20 per l'intensità del rapporto dinamico relazionale, tenuto conto delle risultanze istruttorie già analizzate) e moltiplicandoli per il punto base di euro 1.698,00.
5.2 Quanto poi al danno biologico terminale, richiesto iure hereditatis da , va Parte_1
osservato che, per come in precedenza delineato, il danno biologico terminale riconoscibile equivale a un giorno di invalidità temporanea assoluta, la cui liquidazione, considerando che le disposizioni di cui alle tabelle di liquidazione ministeriali a cui fa riferimento l'art. 138 del
Codice delle assicurazioni si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della
Pag. 15 di 18 sua entrata in vigore (05.03.2025), deve essere effettuata facendo riferimento al criterio equitativo e, in particolare, al fine di garantire l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011).
Ne deriva che applicando le c.d. Tabelle di Milano, deve essere liquidata a titolo di danno biologico terminale la somma di euro 115,00, in favore di . Parte_1
6. I danni sono stati liquidati all'attualità, sicché non vi è diritto alla rivalutazione delle somme riconosciute agli attori. Quanto, invece, agli interessi richiesti si rileva che «il danno subito per la mancata corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato può essere liquidato in via equitativa, attraverso il ricorso agli interessi, non necessariamente determinati in misura corrispondente al saggio legale, da calcolarsi sulla somma corrispondente al valore del bene al momento dell'illecito via via rivalutata». In pratica, «qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio» (così, per prima, Cass. Sez. Unite, 17 febbraio 1995, n.
1712). Questo Tribunale ritiene equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute
(cd. lucro cessante), quello degli interessi, fissandone il tasso nella misura del 2% annuo, tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, atteso l'intervallo di tempo
Pag. 16 di 18 fra l'illecito, 5 ottobre 2016, ed il suo risarcimento (otto anni) e l'andamento medio dei tassi di impiego del denaro correnti nel periodo considerato.
Pertanto, gli interessi in oggetto devono calcolarsi dal momento dell'illecito sugli importi sopra liquidati e rispettivamente svalutati all'epoca del sinistro, con l'applicazione del coefficiente
ISTAT dell'ultima rilevazione (gennaio 2025) consultabile sul sito web dell'ISTAT
(www.istat.it), e sulla somma devalutata come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 5 ottobre, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall' fino alla data della presente CP_10
decisione. Sugli importi finali come sopra riconosciuti, di euro 195.550,00, euro 81.504,00, euro 78.108, euro 112.068,00 ed euro 115,00 (che si convertono in debito di valuta) maggiorati degli interessi compensativi maturati, saranno dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 c.c.
7. Alla stregua delle esposte considerazioni, pertanto, deve essere dichiarata la responsabilità di e e per l'effetto, questi ultimi insieme a CP_4 Controparte_6 [...]
e devono essere Controparte_2 Controparte_8
condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1
15.550,00 (risultante dalla somma liquidata di euro 195.550,00 detratto quanto già corrisposto dalla e pari a euro 180.000,00); in favore di della somma di Controparte_2 Persona_1
euro 81.504,00; in favore di della somma di 78.108,00, in favore di Parte_2 Parte_3
della somma di euro 112.068,00, oltre interessi come sopra determinati.
[...]
va inoltre condannata, in parziale Controparte_2
accoglimento della domanda principale, al pagamento della somma di euro 115,00 oltre interessi in favore di . Parte_1
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo facendo applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenendo conto del decisum, con compensazione nella misura del 50 %, atteso che le questioni giuridiche trattate sono state oggetto di plurimi interventi giurisprudenziali, in parte innovativi, in corso di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara la contumacia di e;
CP_4 Controparte_6
b) accoglie per quanto di ragione la domanda di risarcimento dei danni iure hereditatis e, per l'effetto, condanna al pagamento della Controparte_2
somma di euro 115,00 in favore di , oltre interessi come indicati in parte motiva;
Parte_1
Pag. 17 di 18 c) accoglie per quanto di ragione la domanda di risarcimento dei danni iure proprio e, per l'effetto, condanna , , CP_4 Controparte_6 Controparte_2
e in solido tra loro, al pagamento:
[...] Controparte_8
- in favore di della somma di euro 15.550,00 (risultante dalla somma liquidata di Parte_1
euro 195.550,00 detratto quanto già corrisposto dalla e pari a euro 180.000,00) Controparte_2
oltre interessi come indicati in parte motiva;
- in favore di e in qualità di esercenti la Parte_1 Controparte_1
responsabilità genitoriale sul minore , della somma di euro 81.504,00 oltre Persona_1
interessi come indicati in parte motiva;
- in favore di della somma di 78.108,00 oltre interessi come indicati in parte Parte_2
motiva;
- in favore di della somma di euro 112.068,00, oltre interessi come determinati Parte_3
in parte motiva;
d) condanna , , CP_4 Controparte_6 Controparte_2
e in solido tra loro, al pagamento in favore di
[...] Controparte_8
e in proprio e con Parte_1 Controparte_1 Controparte_1
in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore ,
[...] Persona_1 Parte_2
e , delle spese di lite, che si liquidano in euro 7.051,50 a titolo di
[...] Parte_3
compenso professionale, oltre euro 1.063,00 a titolo di esborsi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Silvana Dell'Aversano
Orabona dichiaratasi antistataria.
Aversa, 14.3.2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Di Leone
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