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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/05/2025, n. 1882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1882 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 5118/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Paola M. Patruno del Foro di Milano (c.f. ), C.F._2 presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...] con l'Avv. Giovanna Ghielmetti del Foro di Milano (c.f. C.F._4 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Calvignano (PV) in data 26/07/2014
(matrimonio trascritto negli atti dello Stato Civile del Comune di Calvignano anno 2014, numero 1, parte II, anno 2014, serie C)
separati con accordo di negoziazione assistita del 19/02/2020 depositato presso la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Milano in data 20/02/2020 ed autorizzato con provvedimento del
PM in pari data con la figlia: nata a [...] il [...], cittadinanza italiana Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24/4/2025, come da integrazione in data 9/5/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. la figlia di anni nove (9), rimane affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, che ne Pt_3 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale in maniera paritaria;
ad entrambi i genitori competeranno la cura e l'educazione della figlia nel rispetto del superiore interesse di così come disciplinato normativamente, e nello specifico dovranno essere prese Pt_3 congiuntamente le decisioni inerenti la salute, l'alimentazione, l'educazione e la religione, che, con particolare riferimento alle scelte scolastiche, verranno assunte nel rispetto e in continuità con il percorso intrapreso da sino alla data odierna, sino all'anno VIII di scuola steineriana Pt_3 corrispondente con la chiusura del ciclo delle medie pubbliche, salvo diverso accordo condiviso tra i genitori;
3. la residenza anagrafica di rimarrà presso la casa familiare in Milano, Via Ricciarelli nr. Pt_3
29;
4. gli attuali tempi di permanenza con i genitori verranno modificati con le seguenti modalità, fatto salvo eventuale diverso accordo tra i genitori ed esigenze lavorative di ciascuno di essi, a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso:
(a) sino a inizio giugno 2026, durante il periodo scolastico, ovvero dall'inizio al termine della frequentazione della scuola:
- Luce trascorrerà con il padre il giovedì - dall'uscita da scuola - e il venerdì (con accompagnamento a scuola il sabato mattina);
- Luce trascorrerà con la madre il lunedì - dall'uscita da scuola - il martedì e il mercoledì
(con accompagnamento a scuola il giovedì mattina);
- i fine settimana dal sabato - dall'uscita da scuola - alla domenica (con accompagnamento a scuola il lunedì mattina) saranno settimanalmente alternati tra genitori come da seguente schema:
Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4
l m m G V S D l m m G V s d l m m G V S D l m m G V s d
(madre - Pt_4
(b) dal 1 settembre 2026, durante il periodo scolastico, ovvero dall'inizio al termine della frequentazione della scuola:
- Luce trascorrerà con la madre il lunedì - dall'uscita da scuola - e il martedì (con accompagnamento a scuola il mercoledì mattina);
- Luce trascorrerà con il padre il mercoledì - dall'uscita da scuola - e il giovedì con accompagnamento a scuola il venerdì mattina);
- i fine settimana dal venerdì - dall'uscita da scuola - alla domenica (con accompagnamento a scuola il lunedì mattina) saranno alternati tra genitori;
(c) sin da inizio giugno 2025 durante tutti i periodi di vacanze scolastiche estive (da giugno
a inizio settembre) Luce trascorrerà dal lunedì mattina alla domenica sera con ciascun genitore a settimane alterne;
5. ai fini di una gestione coordinata e condivisa della minore, che porterà da inizio giugno 2026 al passaggio dall'attuale collocamento al collocamento paritario, i genitori concordano che si faranno, a decorrere dal deposito del presente atto, affiancare da un pedagogista scelto di comune accordo/da un esperto che supporti i genitori stessi in tale passaggio;
6. salvo eventuale diverso accordo tra i genitori, ed indipendentemente dai giorni di competenza di ciascun genitore, il giorno del compleanno di sarà trascorso preferibilmente insieme a Pt_3 entrambi i genitori;
diversamente starà con un genitore per pranzo/merenda, e con l'altro Pt_3 genitore per cena ad anni alterni (chi avrà con sé per il pranzo/merenda, la terrà per la Pt_3 cena l'anno successivo);
7. salvo eventuale diverso accordo, per il periodo natalizio, trascorrerà ad anni alterni i Pt_3 periodi 25-30 dicembre e 31 dicembre - 6 gennaio. La vigilia di Natale verrà trascorsa con il genitore che terrà con sé nel periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
Pt_3
8. fatto salvo eventuale diverso accordo, i genitori suddivideranno il periodo pasquale, e comunque tutto il corrispondente periodo di sospensione dalla scuola, in maniera paritaria, trascorrendo con ad anni alterni il primo periodo, dal termine della scuola e comprensivo Pt_3 delle giornate di Venerdì Santo, Pasqua e Pasquetta e il restante periodo di vacanza;
le parti hanno già concordato che per l'anno 2025 trascorrerà con il padre il periodo dal 17/4/2025 Pt_3 al 22/4/2025 (pomeriggio) e con la madre il periodo dalla sera del 22/4/2025 al 27/4/2025;
9. i genitori potranno tenere con sé durante le vacanze estive di ciascun anno (da giugno a Pt_3 settembre) per quindici giorni, preferibilmente consecutivi nel mese di agosto, previo accordo circa la scelta del periodo e compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi, da comunicarsi reciprocamente entro il 30 aprile di ciascun anno, possibilmente alternando il periodo di due settimane di anno in anno, in modo che ogni genitore trascorrerà con la figlia ad anni alterni il periodo dal 1° al 15 agosto o il periodo dal 16 al 31 agosto;
10. ciascun genitore potrà trascorrere con durante l'anno, e, quindi, al di là delle vacanze Pt_3 estive, periodi di vacanze e/o villeggiatura, previo accordo con l'altro genitore circa il periodo e la durata della vacanza;
11. i genitori stabiliscono che per le festività nazionali/ponti scolastici osserveranno il criterio dell'alternanza infrannuale e/o con l'accorpamento delle festività ai fine settimana di spettanza secondo l'alternanza annuale;
12. i coniugi si danno reciprocamente atto che eventuali località di villeggiatura sono da preferire alla permanenza in città di purché sia garantita la presenza costante del genitore e/o dei Pt_3 nonni, e gli stessi si garantiscono reciprocamente la permanenza pressoché paritaria della figlia con ciascun genitore per tutta la durata dei periodi di sospensione scolastica;
13. qualora uno dei genitori dovesse condurre la figlia anche all'estero e/o comunque in un luogo diverso dalla propria residenza e/o abituale dimora comunicherà all'altro recapito e numero telefonico, impegnandosi a consentire regolari e quotidiane comunicazioni telefoniche con
Luce;
14. i genitori prestano sin d'ora il loro reciproco assenso all'espatrio e/o agli spostamenti all'estero anche per brevi periodi di Luce, previo impegno ad informare preventivamente l'altro genitore,
e dando sin d'ora il loro reciproco consenso ed assenso per il rilascio e/o il rinnovo di tutti i documenti validi e/o necessari per l'espatrio della minore;
ogni eventuale espatrio della minore dovrà, comunque, avvenire previo accordo tra i genitori con riferimento a tutti i dettagli del viaggio e della permanenza all'estero (es. luogo ed indirizzo di permanenza, date di partenza ed arrivo ecc. ecc.);
15. a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso il padre corrisponderà alla madre l'importo mensile di € 290,00 a titolo di concorso al mantenimento per la figlia da versare per 12 Pt_3 mensilità tramite bonifico bancario in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese sino al 1° giugno 2026 e quindi al decorrere del collocamento paritario e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT al consumo. A partire dal 1° giugno 2026 nessun concorso al mantenimento verrà più corrisposto ed ogni genitore provvederà autonomamente a tutte le spese ordinarie inerenti la figlia nei periodi di propria competenza;
16. l'assegno unico verrà percepito dalla madre;
17. ogni genitore parteciperà inoltre al 50% delle spese straordinarie: per esse si farà riferimento alle Linee Guida d'intesa fra magistrati e avvocati di Milano sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex arti. 316 c.c. del 14.11.2027, il cui contenuto si intende qui integralmente richiamato e trascritto e forma parte integrante del presente ricorso;
18. i due gatti muniti di microchip di proprietà del Sig. rimarranno presso l'abitazione Pt_1 familiare;
19. l'immobile coniugale, intestato ad entrambi i coniugi e sito in Milano, alla Via Ricciarelli nr.
29, ed identificato catastalmente ai nr.: foglio 378 mapp. 162 sub. 19, rimarrà assegnato alla
RA con tutti i suoi arredi sino al giugno 2030; Parte_2
20. sino al 30 giugno 2030 entrambi i coniugi parteciperanno in egual misura al pagamento del mutuo bancario in essere, pertanto la RA corrisponderà entro e non oltre il Parte_2 giorno 24 di ogni mese l'importo pari al 50% della rata mensile: la data deve intendersi come data di effettivo accredito sul conto corrente su cui grava il mutuo (doc. 22);
21. sino al 30 giugno 2030 la RA si farà carico delle spese ordinarie e del 50% delle Parte_2 spese straordinarie (inclusi oneri condominiali), mentre rimarranno a carico del Sig. il Pt_1
50% delle spese straordinarie relative all'unità immobiliare;
22. successivamente al 30 giugno 2030 la RA o il Signor potranno Parte_2 Pt_1 formulare proposta per l'acquisto della quota di proprietà dell'altro, o, in alternativa, l'immobile verrà posto in vendita a terzi con ripartizione del ricavato come segue:
- estinzione del mutuo bancario;
- € 80.000,00 in favore del Signor Pt_1
- suddivisione dell'importo residuo al 50%: nel caso in cui tale quota del 50% fosse inferiore ad € 40.000,00 il Signor verserà alla RA la differenza sino a Pt_1 Parte_2 giungere all'importo di € 40.000,00; 23. all'atto della vendita, indipendentemente dall'acquirente, il Signor asporterà i propri Pt_1 beni personali ancora presenti nell'immobile, ovvero: un tavolo da pranzo per sei persone, con panca e tre sedie, e un quadro di;
Persona_1
24. ad eccezione delle questioni inerenti l'immobile coniugale, i coniugi hanno già definito integralmente tutti gli altri rapporti economici tra le parti;
25. i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti ed autosufficienti e di non aver conseguentemente nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo;
26. i coniugi si impegnano a comunicarsi sempre reciprocamente i propri recapiti di riferimento, anche telefonici, ed a comunicare l'un l'altra eventuali decisioni che coinvolgano la figlia;
27. i coniugi si concedono, per quanto del caso, reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei validi documenti per l'espatrio;
28. le spese legali e di procedura sono interamente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Calvignano (PV) in data 26/07/2014 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Calvignano (PV) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al
Comune di Milano e Meda dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 14.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Paola M. Patruno del Foro di Milano (c.f. ), C.F._2 presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...] con l'Avv. Giovanna Ghielmetti del Foro di Milano (c.f. C.F._4 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Calvignano (PV) in data 26/07/2014
(matrimonio trascritto negli atti dello Stato Civile del Comune di Calvignano anno 2014, numero 1, parte II, anno 2014, serie C)
separati con accordo di negoziazione assistita del 19/02/2020 depositato presso la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Milano in data 20/02/2020 ed autorizzato con provvedimento del
PM in pari data con la figlia: nata a [...] il [...], cittadinanza italiana Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24/4/2025, come da integrazione in data 9/5/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. la figlia di anni nove (9), rimane affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, che ne Pt_3 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale in maniera paritaria;
ad entrambi i genitori competeranno la cura e l'educazione della figlia nel rispetto del superiore interesse di così come disciplinato normativamente, e nello specifico dovranno essere prese Pt_3 congiuntamente le decisioni inerenti la salute, l'alimentazione, l'educazione e la religione, che, con particolare riferimento alle scelte scolastiche, verranno assunte nel rispetto e in continuità con il percorso intrapreso da sino alla data odierna, sino all'anno VIII di scuola steineriana Pt_3 corrispondente con la chiusura del ciclo delle medie pubbliche, salvo diverso accordo condiviso tra i genitori;
3. la residenza anagrafica di rimarrà presso la casa familiare in Milano, Via Ricciarelli nr. Pt_3
29;
4. gli attuali tempi di permanenza con i genitori verranno modificati con le seguenti modalità, fatto salvo eventuale diverso accordo tra i genitori ed esigenze lavorative di ciascuno di essi, a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso:
(a) sino a inizio giugno 2026, durante il periodo scolastico, ovvero dall'inizio al termine della frequentazione della scuola:
- Luce trascorrerà con il padre il giovedì - dall'uscita da scuola - e il venerdì (con accompagnamento a scuola il sabato mattina);
- Luce trascorrerà con la madre il lunedì - dall'uscita da scuola - il martedì e il mercoledì
(con accompagnamento a scuola il giovedì mattina);
- i fine settimana dal sabato - dall'uscita da scuola - alla domenica (con accompagnamento a scuola il lunedì mattina) saranno settimanalmente alternati tra genitori come da seguente schema:
Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4
l m m G V S D l m m G V s d l m m G V S D l m m G V s d
(madre - Pt_4
(b) dal 1 settembre 2026, durante il periodo scolastico, ovvero dall'inizio al termine della frequentazione della scuola:
- Luce trascorrerà con la madre il lunedì - dall'uscita da scuola - e il martedì (con accompagnamento a scuola il mercoledì mattina);
- Luce trascorrerà con il padre il mercoledì - dall'uscita da scuola - e il giovedì con accompagnamento a scuola il venerdì mattina);
- i fine settimana dal venerdì - dall'uscita da scuola - alla domenica (con accompagnamento a scuola il lunedì mattina) saranno alternati tra genitori;
(c) sin da inizio giugno 2025 durante tutti i periodi di vacanze scolastiche estive (da giugno
a inizio settembre) Luce trascorrerà dal lunedì mattina alla domenica sera con ciascun genitore a settimane alterne;
5. ai fini di una gestione coordinata e condivisa della minore, che porterà da inizio giugno 2026 al passaggio dall'attuale collocamento al collocamento paritario, i genitori concordano che si faranno, a decorrere dal deposito del presente atto, affiancare da un pedagogista scelto di comune accordo/da un esperto che supporti i genitori stessi in tale passaggio;
6. salvo eventuale diverso accordo tra i genitori, ed indipendentemente dai giorni di competenza di ciascun genitore, il giorno del compleanno di sarà trascorso preferibilmente insieme a Pt_3 entrambi i genitori;
diversamente starà con un genitore per pranzo/merenda, e con l'altro Pt_3 genitore per cena ad anni alterni (chi avrà con sé per il pranzo/merenda, la terrà per la Pt_3 cena l'anno successivo);
7. salvo eventuale diverso accordo, per il periodo natalizio, trascorrerà ad anni alterni i Pt_3 periodi 25-30 dicembre e 31 dicembre - 6 gennaio. La vigilia di Natale verrà trascorsa con il genitore che terrà con sé nel periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
Pt_3
8. fatto salvo eventuale diverso accordo, i genitori suddivideranno il periodo pasquale, e comunque tutto il corrispondente periodo di sospensione dalla scuola, in maniera paritaria, trascorrendo con ad anni alterni il primo periodo, dal termine della scuola e comprensivo Pt_3 delle giornate di Venerdì Santo, Pasqua e Pasquetta e il restante periodo di vacanza;
le parti hanno già concordato che per l'anno 2025 trascorrerà con il padre il periodo dal 17/4/2025 Pt_3 al 22/4/2025 (pomeriggio) e con la madre il periodo dalla sera del 22/4/2025 al 27/4/2025;
9. i genitori potranno tenere con sé durante le vacanze estive di ciascun anno (da giugno a Pt_3 settembre) per quindici giorni, preferibilmente consecutivi nel mese di agosto, previo accordo circa la scelta del periodo e compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi, da comunicarsi reciprocamente entro il 30 aprile di ciascun anno, possibilmente alternando il periodo di due settimane di anno in anno, in modo che ogni genitore trascorrerà con la figlia ad anni alterni il periodo dal 1° al 15 agosto o il periodo dal 16 al 31 agosto;
10. ciascun genitore potrà trascorrere con durante l'anno, e, quindi, al di là delle vacanze Pt_3 estive, periodi di vacanze e/o villeggiatura, previo accordo con l'altro genitore circa il periodo e la durata della vacanza;
11. i genitori stabiliscono che per le festività nazionali/ponti scolastici osserveranno il criterio dell'alternanza infrannuale e/o con l'accorpamento delle festività ai fine settimana di spettanza secondo l'alternanza annuale;
12. i coniugi si danno reciprocamente atto che eventuali località di villeggiatura sono da preferire alla permanenza in città di purché sia garantita la presenza costante del genitore e/o dei Pt_3 nonni, e gli stessi si garantiscono reciprocamente la permanenza pressoché paritaria della figlia con ciascun genitore per tutta la durata dei periodi di sospensione scolastica;
13. qualora uno dei genitori dovesse condurre la figlia anche all'estero e/o comunque in un luogo diverso dalla propria residenza e/o abituale dimora comunicherà all'altro recapito e numero telefonico, impegnandosi a consentire regolari e quotidiane comunicazioni telefoniche con
Luce;
14. i genitori prestano sin d'ora il loro reciproco assenso all'espatrio e/o agli spostamenti all'estero anche per brevi periodi di Luce, previo impegno ad informare preventivamente l'altro genitore,
e dando sin d'ora il loro reciproco consenso ed assenso per il rilascio e/o il rinnovo di tutti i documenti validi e/o necessari per l'espatrio della minore;
ogni eventuale espatrio della minore dovrà, comunque, avvenire previo accordo tra i genitori con riferimento a tutti i dettagli del viaggio e della permanenza all'estero (es. luogo ed indirizzo di permanenza, date di partenza ed arrivo ecc. ecc.);
15. a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso il padre corrisponderà alla madre l'importo mensile di € 290,00 a titolo di concorso al mantenimento per la figlia da versare per 12 Pt_3 mensilità tramite bonifico bancario in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese sino al 1° giugno 2026 e quindi al decorrere del collocamento paritario e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT al consumo. A partire dal 1° giugno 2026 nessun concorso al mantenimento verrà più corrisposto ed ogni genitore provvederà autonomamente a tutte le spese ordinarie inerenti la figlia nei periodi di propria competenza;
16. l'assegno unico verrà percepito dalla madre;
17. ogni genitore parteciperà inoltre al 50% delle spese straordinarie: per esse si farà riferimento alle Linee Guida d'intesa fra magistrati e avvocati di Milano sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex arti. 316 c.c. del 14.11.2027, il cui contenuto si intende qui integralmente richiamato e trascritto e forma parte integrante del presente ricorso;
18. i due gatti muniti di microchip di proprietà del Sig. rimarranno presso l'abitazione Pt_1 familiare;
19. l'immobile coniugale, intestato ad entrambi i coniugi e sito in Milano, alla Via Ricciarelli nr.
29, ed identificato catastalmente ai nr.: foglio 378 mapp. 162 sub. 19, rimarrà assegnato alla
RA con tutti i suoi arredi sino al giugno 2030; Parte_2
20. sino al 30 giugno 2030 entrambi i coniugi parteciperanno in egual misura al pagamento del mutuo bancario in essere, pertanto la RA corrisponderà entro e non oltre il Parte_2 giorno 24 di ogni mese l'importo pari al 50% della rata mensile: la data deve intendersi come data di effettivo accredito sul conto corrente su cui grava il mutuo (doc. 22);
21. sino al 30 giugno 2030 la RA si farà carico delle spese ordinarie e del 50% delle Parte_2 spese straordinarie (inclusi oneri condominiali), mentre rimarranno a carico del Sig. il Pt_1
50% delle spese straordinarie relative all'unità immobiliare;
22. successivamente al 30 giugno 2030 la RA o il Signor potranno Parte_2 Pt_1 formulare proposta per l'acquisto della quota di proprietà dell'altro, o, in alternativa, l'immobile verrà posto in vendita a terzi con ripartizione del ricavato come segue:
- estinzione del mutuo bancario;
- € 80.000,00 in favore del Signor Pt_1
- suddivisione dell'importo residuo al 50%: nel caso in cui tale quota del 50% fosse inferiore ad € 40.000,00 il Signor verserà alla RA la differenza sino a Pt_1 Parte_2 giungere all'importo di € 40.000,00; 23. all'atto della vendita, indipendentemente dall'acquirente, il Signor asporterà i propri Pt_1 beni personali ancora presenti nell'immobile, ovvero: un tavolo da pranzo per sei persone, con panca e tre sedie, e un quadro di;
Persona_1
24. ad eccezione delle questioni inerenti l'immobile coniugale, i coniugi hanno già definito integralmente tutti gli altri rapporti economici tra le parti;
25. i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti ed autosufficienti e di non aver conseguentemente nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo;
26. i coniugi si impegnano a comunicarsi sempre reciprocamente i propri recapiti di riferimento, anche telefonici, ed a comunicare l'un l'altra eventuali decisioni che coinvolgano la figlia;
27. i coniugi si concedono, per quanto del caso, reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei validi documenti per l'espatrio;
28. le spese legali e di procedura sono interamente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Calvignano (PV) in data 26/07/2014 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Calvignano (PV) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al
Comune di Milano e Meda dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 14.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________