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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/09/2025, n. 3771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3771 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.2524/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2524/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Mantenimento del figlio maggiorenne, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 ente domiciliata in Salerno al c.so Garibaldi
[...] dall'avv. Oraziantonio Viola che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso;
RICORRENTE E
nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2
e domiciliato in Contursi Terme, alla via To
[...] studio dell'avv. Gerardo Mazzeo che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta
RESISTENTE CONTUMACE CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 1° aprile 2025, , premesso di Parte_1 avere intrattenuto una relazione con convivenza CP_1
fino al 2018 e che, dalla loro unione, era nato un figlio,
[...] Per_1
), chiedeva disporsi l'obbligo a carico dell'ex compagn rle la somma di € 600,00 per il mantenimento del figlio. In particolare, la ricorrente allegava di vivere con il figlio a Pordenone e di provvedere da sola al mantenimento di , iscritto all'università degli studi Per_1 di Padova alla facoltà di scienze politich oni internazionali e diritti umani, specificando di percepire un reddito mensile di € 1.500,00 e di vivere un appartamento condotto in locazione con un canone mensile di €600,00. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio, Controparte_1 dichiarandosi disponibile a versare, a titolo di concorso al mantenimento, la somma di €200,00 mensile, oltre il 50% delle spese straordinarie, da concordare, deducendo sul punto di non svolgere alcuna attività lavorativa. In data 22 novembre 2022, le parti non comparivano personalmente in udienza e il G.D., sentiti i difensori, riservava la causa al Collegio per la decisione. 2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. Preliminarmente, giova precisare come nel caso di specie l'oggetto del contendere riguardi la materia dei cd. diritti relativamente disponibili: la domanda, infatti, ha ad oggetto i diritti economici per persone diverse dai minori. La loro tutela, a seguito del d.lgs. 149/2022 si ispira, sul piano processuale, alle regole del processo dispositivo: l'onere della domanda e l'onere della allegazione della fattispecie costitutiva del diritto o della fattispecie che lo estingue, modifica o lo impedisce, gravano sulla parte. Pertanto, la tutela di un diritto economico nella titolarità del figlio maggiorenne è dominata dalla iniziativa delle parti: chi chiede la tutela deve formulare la domanda e deve, dunque, allegare le fattispecie costitutive del diritto. Tuttavia, il carattere relativamente disponibile giustifica, sulla base della lettera del diritto positivo, delle deroghe, in relazione alla prova. Le decadenze e preclusioni che sono caratteristiche dell'attività difensiva propria della tutela dei diritti disponibili (di cui agli artt. 473 bis. 12.16.17 c.p.c.), sono applicabili anche nella materia in esame. Il processo, tuttavia, è destinatario di alcune regole speciali e ciò è affermato in modo chiaro l'art. 473 bis. 19 c.p.c. che prevede la possibilità di introdurre nuovi mezzi di prova, fino alla precisazione delle conclusioni, solo se si verificano mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori. Ciò inteso, quanto al caso di specie, deve ritenersi inammissibile il deposito della documentazione reddituale dopo i termini di cui all'art. 473 bis. 17 c.p.c., non essendo state documentate delle sopravvenienze idonee alla riapertura dei termini per l'allegazione di nuovi mezzi di prova ex art. 473 bis. 19, secondo comma, c.p.c.; pertanto, non possono essere presi in considerazioni, ai fini della presente decisione, i documenti attestanti lo stato economico – reddituale delle parti depositati dopo i termini di cui all'art. 473 bis. 17 c.p.c. Quanto al mantenimento di , deve precisarsi che la Suprema Corte ha di Per_1 recente avuto modo di spec e, “ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ingiustificata l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà del marito, alla moglie sul mero presupposto, pur inserito in un contesto di crisi economica e sociale, dello stato di disoccupazione dei loro due figli, entrambi ultraquarantenni)” (Cassazione civile, sez. I, 20/08/2014, n. 18076, in Giustizia Civile Massimario 2014). In definitiva “(…) la dichiarazione della cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni che non siano ancora autosufficienti deve essere suffragata da un accertamento di fatto che abbia riguardo all'acquisizione di una condizione di indipendenza economica (Cass. civ. ord. n. 17738 del 7 settembre 2015), all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. civ. sez. VI-1 n. 5088 del 5 marzo 2018 e Cass. civ. sez. I n. 12952 del 22 giugno 2016) (…)” (cfr. Cassazione – Sezione Prima Civile ordinanza 17 luglio 2019 n. 19135). Inoltre, è stato rilevato che il figlio maggiorenne una volta entrato effettivamente nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta che prelude alla successiva spendita della capacità lavorativa perde il diritto al mantenimento da parte del genitore e la successiva eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (cfr. Cass. Civ. n. 19696/2019). In effetti, posto che l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori, la cessazione di tale obbligo deve fondarsi su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, alle condizioni di salute, alla complessiva condotta personale tenuta dal figlio a partire dal raggiungimento della maggiore età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso l'acquisizione di una occupazione lavorativa;
in particolare, il figlio che abbia portato a termine il prescelto percorso formativo scolastico è onerato della prova di essersi impegnato attivamente per trovare una occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni. Pertanto, l'obbligo di mantenimento della prole da parte dei genitori perdura oltre la maggiore età dei figli, laddove questi non risultino in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita, né siano esistenzialmente svincolati dall'habitat domestico, inteso quale centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. Ciò posto, nel caso di specie, il Tribunale osserva in primo luogo che , come Per_1 dimostrato dalla certificazione numero 2024405903 SADR dell'Università degli studi di Padova, è iscritto in corso al terzo anno della facoltà di scienze politiche, relazioni internazionali, diritti umani. Pertanto, deve riconoscersi il suo diritto alla percezione di un assegno di mantenimento, non avendo ancora completato il proprio percorso di studi e risultando, quindi, economicamente non autosufficiente. Ritenuto quindi sussistente il diritto al mantenimento, si osserva che, quanto alla condizione economico - reddituale della ricorrente, non comparsa personalmente alla prima udienza, dal ricorso introduttivo si evince che quest'ultima sia percettrice di un reddito mensile pari ad € 1.500,00 e paghi un canone mensile di
€ 600,00 per la locazione di un immobile.; dalla documentazione allegata con il ricorso, poi, emerge come, nel 2021, ha percepito un reddito imponibile di € 8.020,00, nel 2022, poi, secondo il modello 730 risulta avere percepito un reddito di € 7.995,00 e, per il 2023, ha dichiarato un reddito imponibile di €19.809,00. Quanto al resistente, non comparso personalmente alla prima udienza, non risulta alcuna documentazione utile alla ricostruzione della condizione economica (quale ad esempio la certificazione negativa dell'Agenzia delle Entrate) ed ogni deposito successivo ai termini di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c. è da considerarsi tardivo. Nella comparsa di costituzione e risposta il sig. rappresenta di CP_1 essere disoccupato, dichiarandosi disponibile a versare una mensile pari ad
€200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Quindi, tenuto conto della condizione economica delle parti e del mancato deposito di adeguata documentazione, il Tribunale ritiene equo disporre l'obbligo per di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, a Controparte_1 Pt_1
€300,00 oltre rivalutazione annuale secondo gl
[...]
titolo di mantenimento del figlio , con decorrenza dalla domanda, Per_1 oltre al 50% delle spese straordina diche, non coperte dal SSN, universitarie, ricreative, sportive etc..) da concordare (a parte quelle necessarie e urgenti) e documentare. Spese di lite Tenuto conto della natura della controversia e dell'esito della stessa, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a. dispone l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 Controparte_1 di ogni mese, a i mantenimento del figlio , Parte_1 Per_1 la somma di € ivalutazione secondo gli indici IS decorrenza dalla domanda;
b. pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di corrispondere al 50% ciascuno le spese straordinarie per il figlio (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche, ludiche e sportive etc…) da concordarsi preventivamente (salvo quelle necessarie ed urgenti) che dovranno essere documentate;
c. dichiara compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 22 settembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott. Aldo Di Dario
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2524/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Mantenimento del figlio maggiorenne, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 ente domiciliata in Salerno al c.so Garibaldi
[...] dall'avv. Oraziantonio Viola che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso;
RICORRENTE E
nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2
e domiciliato in Contursi Terme, alla via To
[...] studio dell'avv. Gerardo Mazzeo che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta
RESISTENTE CONTUMACE CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 1° aprile 2025, , premesso di Parte_1 avere intrattenuto una relazione con convivenza CP_1
fino al 2018 e che, dalla loro unione, era nato un figlio,
[...] Per_1
), chiedeva disporsi l'obbligo a carico dell'ex compagn rle la somma di € 600,00 per il mantenimento del figlio. In particolare, la ricorrente allegava di vivere con il figlio a Pordenone e di provvedere da sola al mantenimento di , iscritto all'università degli studi Per_1 di Padova alla facoltà di scienze politich oni internazionali e diritti umani, specificando di percepire un reddito mensile di € 1.500,00 e di vivere un appartamento condotto in locazione con un canone mensile di €600,00. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio, Controparte_1 dichiarandosi disponibile a versare, a titolo di concorso al mantenimento, la somma di €200,00 mensile, oltre il 50% delle spese straordinarie, da concordare, deducendo sul punto di non svolgere alcuna attività lavorativa. In data 22 novembre 2022, le parti non comparivano personalmente in udienza e il G.D., sentiti i difensori, riservava la causa al Collegio per la decisione. 2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. Preliminarmente, giova precisare come nel caso di specie l'oggetto del contendere riguardi la materia dei cd. diritti relativamente disponibili: la domanda, infatti, ha ad oggetto i diritti economici per persone diverse dai minori. La loro tutela, a seguito del d.lgs. 149/2022 si ispira, sul piano processuale, alle regole del processo dispositivo: l'onere della domanda e l'onere della allegazione della fattispecie costitutiva del diritto o della fattispecie che lo estingue, modifica o lo impedisce, gravano sulla parte. Pertanto, la tutela di un diritto economico nella titolarità del figlio maggiorenne è dominata dalla iniziativa delle parti: chi chiede la tutela deve formulare la domanda e deve, dunque, allegare le fattispecie costitutive del diritto. Tuttavia, il carattere relativamente disponibile giustifica, sulla base della lettera del diritto positivo, delle deroghe, in relazione alla prova. Le decadenze e preclusioni che sono caratteristiche dell'attività difensiva propria della tutela dei diritti disponibili (di cui agli artt. 473 bis. 12.16.17 c.p.c.), sono applicabili anche nella materia in esame. Il processo, tuttavia, è destinatario di alcune regole speciali e ciò è affermato in modo chiaro l'art. 473 bis. 19 c.p.c. che prevede la possibilità di introdurre nuovi mezzi di prova, fino alla precisazione delle conclusioni, solo se si verificano mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori. Ciò inteso, quanto al caso di specie, deve ritenersi inammissibile il deposito della documentazione reddituale dopo i termini di cui all'art. 473 bis. 17 c.p.c., non essendo state documentate delle sopravvenienze idonee alla riapertura dei termini per l'allegazione di nuovi mezzi di prova ex art. 473 bis. 19, secondo comma, c.p.c.; pertanto, non possono essere presi in considerazioni, ai fini della presente decisione, i documenti attestanti lo stato economico – reddituale delle parti depositati dopo i termini di cui all'art. 473 bis. 17 c.p.c. Quanto al mantenimento di , deve precisarsi che la Suprema Corte ha di Per_1 recente avuto modo di spec e, “ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ingiustificata l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà del marito, alla moglie sul mero presupposto, pur inserito in un contesto di crisi economica e sociale, dello stato di disoccupazione dei loro due figli, entrambi ultraquarantenni)” (Cassazione civile, sez. I, 20/08/2014, n. 18076, in Giustizia Civile Massimario 2014). In definitiva “(…) la dichiarazione della cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni che non siano ancora autosufficienti deve essere suffragata da un accertamento di fatto che abbia riguardo all'acquisizione di una condizione di indipendenza economica (Cass. civ. ord. n. 17738 del 7 settembre 2015), all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. civ. sez. VI-1 n. 5088 del 5 marzo 2018 e Cass. civ. sez. I n. 12952 del 22 giugno 2016) (…)” (cfr. Cassazione – Sezione Prima Civile ordinanza 17 luglio 2019 n. 19135). Inoltre, è stato rilevato che il figlio maggiorenne una volta entrato effettivamente nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta che prelude alla successiva spendita della capacità lavorativa perde il diritto al mantenimento da parte del genitore e la successiva eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (cfr. Cass. Civ. n. 19696/2019). In effetti, posto che l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori, la cessazione di tale obbligo deve fondarsi su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, alle condizioni di salute, alla complessiva condotta personale tenuta dal figlio a partire dal raggiungimento della maggiore età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso l'acquisizione di una occupazione lavorativa;
in particolare, il figlio che abbia portato a termine il prescelto percorso formativo scolastico è onerato della prova di essersi impegnato attivamente per trovare una occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni. Pertanto, l'obbligo di mantenimento della prole da parte dei genitori perdura oltre la maggiore età dei figli, laddove questi non risultino in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita, né siano esistenzialmente svincolati dall'habitat domestico, inteso quale centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. Ciò posto, nel caso di specie, il Tribunale osserva in primo luogo che , come Per_1 dimostrato dalla certificazione numero 2024405903 SADR dell'Università degli studi di Padova, è iscritto in corso al terzo anno della facoltà di scienze politiche, relazioni internazionali, diritti umani. Pertanto, deve riconoscersi il suo diritto alla percezione di un assegno di mantenimento, non avendo ancora completato il proprio percorso di studi e risultando, quindi, economicamente non autosufficiente. Ritenuto quindi sussistente il diritto al mantenimento, si osserva che, quanto alla condizione economico - reddituale della ricorrente, non comparsa personalmente alla prima udienza, dal ricorso introduttivo si evince che quest'ultima sia percettrice di un reddito mensile pari ad € 1.500,00 e paghi un canone mensile di
€ 600,00 per la locazione di un immobile.; dalla documentazione allegata con il ricorso, poi, emerge come, nel 2021, ha percepito un reddito imponibile di € 8.020,00, nel 2022, poi, secondo il modello 730 risulta avere percepito un reddito di € 7.995,00 e, per il 2023, ha dichiarato un reddito imponibile di €19.809,00. Quanto al resistente, non comparso personalmente alla prima udienza, non risulta alcuna documentazione utile alla ricostruzione della condizione economica (quale ad esempio la certificazione negativa dell'Agenzia delle Entrate) ed ogni deposito successivo ai termini di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c. è da considerarsi tardivo. Nella comparsa di costituzione e risposta il sig. rappresenta di CP_1 essere disoccupato, dichiarandosi disponibile a versare una mensile pari ad
€200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Quindi, tenuto conto della condizione economica delle parti e del mancato deposito di adeguata documentazione, il Tribunale ritiene equo disporre l'obbligo per di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, a Controparte_1 Pt_1
€300,00 oltre rivalutazione annuale secondo gl
[...]
titolo di mantenimento del figlio , con decorrenza dalla domanda, Per_1 oltre al 50% delle spese straordina diche, non coperte dal SSN, universitarie, ricreative, sportive etc..) da concordare (a parte quelle necessarie e urgenti) e documentare. Spese di lite Tenuto conto della natura della controversia e dell'esito della stessa, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a. dispone l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 Controparte_1 di ogni mese, a i mantenimento del figlio , Parte_1 Per_1 la somma di € ivalutazione secondo gli indici IS decorrenza dalla domanda;
b. pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di corrispondere al 50% ciascuno le spese straordinarie per il figlio (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche, ludiche e sportive etc…) da concordarsi preventivamente (salvo quelle necessarie ed urgenti) che dovranno essere documentate;
c. dichiara compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 22 settembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott. Aldo Di Dario