Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 28/04/2025, n. 8183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8183 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08183/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02223/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2223 del 2021, proposto da
LU MA, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Falco e Tiziana Fiorini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ardea, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del verbale di inottemperanza all’ingiunzione della demolizione intimata a mezzo ordinanza n. 93 del 7 maggio 2013;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 febbraio 2025 il dott. Luigi Edoardo Fiorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, con l’atto introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha impugnato il “ verbale di inottemperanza a norma dell’art. 35, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, all’ordine di demolizione n. 93 del 7 maggio 2013 ” del 3 dicembre 2020, affidando il gravame a due motivi, così rubricati: “ Eccesso di potere, erronea rappresentazione dell’attuale situazione urbanistica ” e “ Eccesso di potere, erronea rappresentazione della destinazione urbanistica ed erronea applicazione alle particelle n. 2115 foglio 46 ”;
considerato che in data 17 febbraio 2025, parte ricorrente ha depositato, a seguito della presentazione di SCIA avente ad oggetto la “ sanatoria dell’intervento realizzato in data 8 febbraio 2010 ”, istanza di rinvio onde “ consentire alla stessa l’acquisizione della risposta da parte del Comune di Ardea, all’esito della quale si riserva anche la proposizione di motivi aggiunti al ricorso già instaurato ”;
rammentato che “ ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. la domanda di rinvio della trattazione dell’udienza deve fondarsi su ‘situazioni eccezionali’, che possono essere integrate solo da gravi ragioni idonee a incidere, se non tenute in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite; la decisione spetta al giudice, che ha la disponibilità dell’organizzazione e dei tempi del processo, dovendo rispettare il principio del giusto processo e della ragionevole durata del medesimo, tanto più nel processo amministrativo, in cui non vengono in rilievo esclusivamente interessi privati, ma trovano composizione e soddisfazione anche gli interessi pubblici che vi sono coinvolti ” (Cons. Stato, Sez. V, 7 ottobre 2024, n. 8024) e considerato che, nel caso controverso, l’istanza di rinvio non è basata sulle esigenze enucleate dalla giurisprudenza richiamata, essendo essa fondata su eventi prospettati come futuri e incerti;
rilevato che, all’udienza ex art. 87, comma 4-bis, c.p.a., è stato dato avviso ai sensi dell’art. 73 c.p.a., avendo il Collegio rilevato un possibile profilo di inammissibilità relativo all’impugnazione del verbale di inottemperanza in quanto atto non immediatamente lesivo;
richiamato e condiviso il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione di un manufatto abusivo è mero atto endoprocedimentale della P.A., privo di efficacia esterna, di per sé inidoneo a ledere situazioni giuridiche, fino a che non venga emanata la determinazione finale della P.A. e come tale non impugnabile, in quanto trattasi di atto avente efficacia meramente dichiarativa delle operazioni effettuate dai vigili urbani, ai quali non è attribuita la competenza all’adozione di atti di amministrazione attiva, a tal uopo occorrendo che la competente autorità amministrativa ne faccia proprio l’esito attraverso un formale atto di accertamento, nel caso di specie non emesso (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2023, n. 1434 e T.A.R. Lazio, Sez. IV, 24 luglio 2024, n. 15135 );
ritenuto, per quanto sopra, che il ricorso – avente ad oggetto un verbale di accertamento di inottemperanza a precedente ordine di demolizione, redatto dal Corpo di Polizia Locale del Comune di Ardea – debba essere dichiarato inammissibile;
ritenuto che nulla debba disporsi sulle spese, in difetto di costituzione dell’amministrazione intimata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Ricchiuto, Presidente FF
Gianluca Verico, Referendario
Luigi Edoardo Fiorani, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Edoardo Fiorani | Giovanni Ricchiuto |
IL SEGRETARIO