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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 04/08/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4079/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Fornaciari Presidente dott.ssa IC Croci Giudice dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4079/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
FRANCO MICHELI, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU)-
Via C. Battisti 15, giusta procura in calce all'atto introduttivo
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. DEBORA CP_1 C.F._2
IANNIELLO, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Viareggio (LU) Via
Roma 24, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: divorzio contenzioso.
1 CONCLUSIONI
Per “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lucca contariis reiectis • Dichiarare lo scioglimento del Parte_1 matrimonio;
• Disporre l'affidamento condiviso con visite libere almeno 3 giorni a settimana;
• Disporre stante la ristrettezza economica in cui versa il sig. il pagamento da parte del genitore della somma di Euro 150,00 Pt_1 mensili per ciascuna figlia oltre al 50% delle spese straordinarie;
• Disporre, oltre alla revoca dell'assegno divorzile già emessa, l'erogazione di un contributo mensile da parte della sig.ra e/o del sig. in favore del sig. CP_1 Per_1
, anche a titolo dell'uso (abitazione) della casa di Via Galvani 28, non inferiore ad Euro Parte_1 750,00 mensili a mezzo bonifico bancario • Disporre a carico della sig.ra il pagamento della parte residuale di CP_1 mutuo gravante sull'immobile a lei affidatole che ammonta ad Euro 10.000,00 circa e le relative spese condominiali;
Condannare la resistente al pagamento delle spese di giudizio e delle competenze professionali oltre a oneri di legge Con osservanza”. Per “Piaccia all'Illustrissimo Tribunale di Lucca contrariis reiectis: Dichiarare lo scioglimento del CP_1 matrimonio celebrato in Campi Bisenzio in data 20 settembre 2014 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Campi Bisenzio procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
Disporre l'affidamento esclusivo Per_ delle figlie minori e IC alla resistente con collocazione delle medesime presso la madre;
Disporre le modalità di visita del padre mediante incontri protetti, a condizione che il Noto si sottoponga Parte_1 costantemente e con esito positivo al percorso di sostegno alla genitorialità presso l'U.F.S.M.A.; Confermare i provvedimenti assunti relativamente all'assegnazione della casa coniugale sita in Viareggio (LU), Fraz. Torre del Lago, in Via Galvani n. 28 alla resistente in quanto collocataria delle figlie minori;
Disporre a carico del
[...] l'obbligo di versare a titolo di mantenimento per ciascuna figlia la somma di euro 400,00, oltre al 100% Parte_1 delle spese straordinarie;
Disporre l'erogazione integrale dell'Assegno Unico Universale (già assegno familiare) per le figlie minori in favore della resistente in quanto collocataria;
Condannare il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio e delle competenze professionali nonché, se ritenuti sussistenti i presupposti, al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Con vittoria di spese, onorari di causa”, insistendo in via istruttoria nelle istanze non ammesse.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 13.10.2021 e regolarmente notificato, ha Parte_1 dedotto di aver contratto matrimonio civile il 20.9.2014 con da cui sono nate le CP_1 figlie , in data 29.6.2009 ed IC, in data 27.2.2013. Ha aggiunto che il Tribunale di Lucca, PE con sentenza n. 4033 del 10.6.2020, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi
(stabilendo: l'affidamento condiviso delle figlie minori, con collocazione prevalente presso la madre ed assegnazione alla stessa della casa familiare;
frequentazione padre-figlie per due pomeriggi a settimana oltre a finesettimana alternati;
a carico del padre un assegno per il mantenimento delle minori di €500 mensili complessivi, oltre al 100% delle spese straordinarie;
l'impegno del a versare alla moglie, in sostituzione dell'assegno di mantenimento e Pt_1 dell'assegno divorzile, la somma complessiva di €30.000, da corrispondere in forma rateale ed in particolare €7.500 entro 7 giorni dalla separazione, €7.500 entro il 20.7.2020 ed €15.000 al momento del deposito del ricorso per divorzio congiunto, con l'accordo che, in ipotesi di inadempimento, il medesimo avrebbe versato alla moglie, a titolo di mantenimento personale, la
2 somma mensile di €350 da detrarre dall'importo complessivamente dovuto) e che era decorso il termine dalla comparizione di fronte al Presidente del Tribunale, senza che fosse ripresa la convivenza né, in alcun modo, ricostruita l'unità familiare. Ha chiesto, pertanto, la dichiarazione di scioglimento del matrimonio civile domandando, altresì: di confermare le condizioni stabilite nella sentenza di separazione, quanto all'affidamento, alla prevalente collocazione ed al regime di visita padre-figlie, non prendendo invece espressa posizione sull'assegnazione della casa coniugale;
di stabilire a proprio carico un assegno a titolo di mantenimento delle minori di €350 mensili complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie, nulla disponendo invece a titolo di assegno divorzile in favore della resistente.
A sostegno della domanda ha esposto: di trovarsi in una situazione di grave indigenza, derivante sia da ragioni salute (un grave incidente stradale occorso il 5.7.2020, in esito al quale aveva temporaneamente perso l'uso degli arti inferiori ed un periodo di ricovero dal 10 al 28 novembre
2020 per aver contratto la polmonite da Sars Cov2) sia da ragioni lavorative, avendo cessato la sua attività di DJ ed organizzatore di eventi nel settore delle discoteche;
di aver conseguentemente vissuto negli ultimi 18 mesi in alloggi di fortuna ed ospite di amici e parenti e da ultimo presso l'abitazione della ex compagna, da cui è nato il primo figlio di aver Per_3 richiesto, date le proprie difficoltà economiche, la sospensione del mutuo ipotecario gravante sulla casa coniugale, di aver interrotto la contribuzione mensile di €350 per la moglie e di €500 per le figlie;
che la resistente aveva una stabile frequentazione more uxorio con
[...]
che si era trasferito nella casa familiare assegnata alla stessa;
che la resistente Persona_4 era dipendente di una società cooperativa con mansione di addetta alle pulizie e dunque provvista di redditi.
Si è costituta che si è dichiarata remissiva alla pronuncia di divorzio, ma, CP_1 contestando tutto quanto ex adverso dedotto, ha domandato: l'affido esclusivo delle figlie con collocazione prevalente presso di sé ed assegnazione della casa coniugale;
una frequentazione padre-figlie esclusivamente nei giorni di martedì e venerdì in orario diurno e senza pernotto;
un assegno a carico del ricorrente di €800 mensili complessivi per le due figlie, oltre al 100% delle spese straordinarie;
un assegno divorzile in proprio favore di €350 mensili. Ha esposto che: il ricorrente aveva sin da subito disatteso le conclusioni congiuntamente rassegnate in sede di
3 separazione, sia quanto ai profili economici, avendo del tutto interrotto ogni contribuzione, che quanto alla frequentazione con le figlie, le quali, dalla separazione, non avevano mai pernottato presso il padre;
il rapporto coniugale era stato caratterizzato da gravi violenze, anche fisiche, a proprio danno, tant'è che il ricorrente era indagato in tre diversi procedimenti penali per atti persecutori, calunnia e diffamazione aggravata, con applicazione da parte del GIP di Lucca di misura cautelare di divieto di avvicinamento alla stessa e conseguente modifica del regime di frequentazione padre figli rispetto alla separazione, che era stato appunto ridotto ai giorni di martedì e venerdì in orario diurno;
le minori erano entrambi in carico all' C.F._3 territorialmente competente;
non vi era stato alcun peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente, né alcuna conseguenza delle vicende di salute sulla sua capacità reddituale, anche considerando che egli, sebbene da sempre formalmente inoccupato, in realtà è un famoso DJ ed imprenditore, titolare della discoteca Frau NE di Torre del Lago e molto conosciuto nel mondo dei locali notturni, anche a livello internazionale, avendo capitali all'estero prevalentemente in Lussemburgo per circa €700.000 ed in Messico, mentre la stessa era disoccupata e supportata economicamente dalla madre e dalla sorella;
non vi era alcuna convivenza con , il quale infatti aveva residenza distinta. Persona_5
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il Presidente, con ordinanza ex art 708 c.p.c. del
28.7.2022, ha confermato in via provvisoria e urgente le statuizioni assunte in sede di separazione;
ha, altresì, nominato quale giudice istruttore la Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore.
Nella memoria integrativa, il ricorrente ha dato atto di aver reperito, da giugno 2022, un immobile in locazione a Viareggio con canone di €650 mensili;
ha anche formulato proposte in ordine alla possibile vendita della casa familiare e si è dichiarato disponibile a corrispondere la somma di €400 complessivi mensili, di cui €300 per le figlie ed €100 in favore della resistente, fino all'estinzione dell'obbligazione assunta in sede di separazione;
ha aggiunto che la resistente percepiva il reddito di cittadinanza.
Nella comparsa di risposta la resistente ha ribadito di non percepire alcun reddito o sussidio
(neppure il reddito di cittadinanza) e che il ricorrente non ottemperava in alcun modo al mantenimento delle figlie, tanto da essere stato destinatario di due decreti penali di condanna passati in giudicato. Ha aggiunto che il ricorrente aveva percepito, in relazione al sinistro
4 occorsogli il 5.7.2020, un risarcimento del danno per circa €73.550 e che di ciò era venuta a conoscenza avendo reperito copia del documento di liquidazione di nella propria CP_2 cassetta postale. Ha inoltre formulato domanda di risarcimento del danno per €100.000 in relazione alle reiterate condotte a suo danno perpetrate dal coniuge.
Disposti plurimi rinvii, in quanto le parti avevano dato atto della pendenza di trattative per il trasferimento dell'immobile adibito a casa familiare, all'udienza del 7.3.2023 sono stati concessi i termini ex art. 183 c.p.c.
Nelle more dell'udienza ex art. 184 c.p.c., è pervenuta una relazione del Servizio Sociale di
Viareggio, letta la quale il Giudice ha disposto la prosecuzione degli interventi di sostegno e monitoraggio già avviati in favore delle minori, compresa l'educativa domiciliare e parimenti la prosecuzione della presa in carico da parte dell' , invitando i genitori a valutare un CP_3 percorso presso il attese le riferite condotte di abuso di sostanze da parte di entrambi i CP_4 genitori ed ha disposto che i difensori delle parti prendessero posizione specifica sulle circostanze di cui alla relazione nelle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., il ricorrente ha spiegato domanda di risarcimento del danno nei confronti della resistente, per €150.000, addossando alla stessa le conseguenze negative dei plurimi procedimenti giudiziari subiti nonché dell'allontanamento dalle figlie ed ha rappresentato che anche a carico della stessa pendevano plurimi procedimenti penali (per calunnia e molestie) per le condotte tenute nei confronti del medesimo e del figlio Per_3 tuttavia, ha al contempo rappresentato che la convivenza con la moglie, a partire dal dicembre
2022, era ricominciata per interrompersi nuovamente nel maggio 2023.
Nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., la resistente ha dato atto di aver aderito al percorso suggerito presso il allo scopo di fugare ogni dubbio sulla riferita condotta di CP_4 abuso artatamente narrata dal ricorrente, al solo scopo di screditarla, al Servizio Sociale, ed ha precisato di essere stata ricoverata presso l'UOC Psichiatria Versilia il 1.12.2022 per reazione depressiva con cospicuo calo ponderale e che il ricorrente aveva profittato della sua condizione di fragilità per tentare un riavvicinamento sentimentale. Ha inoltre trascritto il contenuto di messaggi diffamatori inviati dal ricorrente alla figlia , contenenti plurime offese alla PE resistente ed alla nonna materna oltre che toni del tutto inadeguati all'età della minore.
5 Acquisita un'ulteriore relazione di aggiornamento del Servizio Sociale, da cui è emersa una situazione di grave conflittualità genitoriale e condotte, in specie del padre delle minori, idonee a comprometterne il loro sereno sviluppo (anche alla luce della messaggistica inviata alle stesse, contenente parole, epiteti e toni aggressivi ed incompatibili totalmente con l'età delle figlie e con il loro benessere) con ordinanza del 23.11.2023, il Giudice ha stabilito a modifica dell'ordinanza presidenziale che, fermi gli interventi già attivati, gli incontri padre-figlie si svolgessero in forma osservata ed alla presenza di un operatore. In via istruttoria, ha disposto c.t.u. e delegato la GdF per indagini tributarie.
All'udienza del 7.6.2024, il difensore del ricorrente, Avv. Franco Micheli, ha rappresentato che i proventi del risarcimento del danno liquidato da in favore del proprio assistito, in CP_2 seguito al sinistro del luglio 2020, erano stati versati sul suo conto corrente, mentre la resistente ha chiesto un supplemento di indagine da parte della GdF in relazione al conto corrente detenuto in Lussemburgo, non insistendo nell'indagine sul denaro eventualmente presente in Messico.
All'esito della disposta integrazione, la GdF delegata ha dato atto che il ricorrente non aveva mai compilato la dichiarazione dei redditi alla voce RW e che, pertanto, sarebbe stata necessaria una rogatoria internazionale.
All'udienza del 24.7.2024, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con termini per conclusionali e repliche.
Con ordinanza del 30.12.2024 la causa è stata rimessa in istruttoria, vista l'istanza con la quale il ricorrente ha dato atto di una circostanza nuova e sopravvenuta, ossia lo stato di gravidanza della resistente, questione di cui alcunché era stato riferito né dalla stessa né dal Servizio Sociale.
All'udienza del 29.1.2025, la resistente ha confermato lo stato di gravidanza, rappresentando di aver intrapreso dal maggio/giugno 2023 una relazione con il nuovo compagno e padre della nascitura, il quale tuttavia non era convivente con il nucleo;
il Servizio Sociale ha Persona_6 confermato le circostanze, rappresentando di non aver relazionato in proposito date le pregresse condotte minacciose e violente del ricorrente e di aver tuttavia raccolto la positiva reazione delle minori ed IC per l'imminente nascita della sorella. PE
All'esito dell'udienza, è stato revocato l'assegno di mantenimento in favore della resistente e fissata nuova udienza per la precisazione delle conclusioni.
6 All'udienza del 28.3.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come riportate in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica.
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Sulla domanda di divorzio.
Ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero
è intervenuta separazione di fatto ..”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da
“almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti.
Infatti, dalla copia degli atti del giudizio di separazione, risulta che, con sentenza depositata in data 10.6.2020, il Tribunale di Lucca ha pronunciato la separazione personale, sulle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti. Le parti sono comparse dinanzi al Presidente all'udienza del 10.6.2020, sicché alla data del deposito del ricorso (13.10.2021) era decorso il termine di legge.
Inoltre, è da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte senza più alcuna comunanza di vita.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio civile.
Sull'affido, prevalente collocazione, frequentazione padre figlie.
Preliminarmente, il collegio osserva che è stata ritenuta superflua l'audizione delle minori PE ed IC da parte del Giudice relatore, data l'istruttoria esperita e l'ascolto delle stesse svolto sia in sede peritale che da parte del Servizio Sociale.
7 In punto di affidamento, prevalente collocazione e frequentazione del padre con le figlie, si recepiscono ed integralmente condividono le conclusioni rassegnate dal c.t.u., atteso che il percorso logico e le argomentazioni poste dal c.t.u. a base della consulenza, che tengono puntualmente conto della documentazione versata in atti e delle rispettive prospettazioni delle parti, nonché delle osservazioni formulate dai c.t.p., cui è stata fornita ampia e motivata risposta, sono intrinsecamente coerenti e congrui, oltre che in linea con le ulteriori emergenze istruttorie, evidenziando la correttezza metodologica dell'approccio seguito.
Si ritiene dunque di disporre l'affido super-esclusivo delle minori IC e alla madre, con PE collocazione prevalente presso la stessa.
Sebbene l'istituto dell'affido condiviso della prole ad entrambi i genitori costituisca la regola in materia di affidamento dei figli minori in caso di rottura dell'unione familiare, l'affidamento esclusivo dei minori, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., può comunque essere disposto nei casi in cui il Giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro coniuge sia contrario all'interesse del minore.
In particolare, la deroga al regime dell'affidamento condiviso presuppone che sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, ed, in negativo, l'inidoneità dell'altro ad occuparsi del minore, vale a dire la manifesta carenza o inidoneità educativa del genitore o, comunque, la presenza di una condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto dannoso per il minore
(così ex multis, Cass. nn. 1777 e 5108/2012, 24526/2010, 16593/2008).
Il legislatore non ha ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all'affidamento condiviso, ragion per cui la loro individuazione resta rimessa alla decisione del giudice, da adottarsi con provvedimento motivato, con riferimento alla peculiarità della fattispecie (C. Cass. 26587/2009).
Tali circostanze debbono essere sintomatiche della inidoneità del genitore ad affrontare quelle maggiori responsabilità che un affido condiviso comporta, anche a carico di quel genitore con il quale il figlio non stia stabilmente.
A tal fine, costituiscono comportamenti altamente sintomatici della indisponibilità del genitore a soddisfare le esigenze affettive e di vita del figlio (Cass. n. 26587/2009), non solo la discontinuità con cui egli eserciti il diritto di visita nei confronti del minore, ma anche la totale inadempienza del padre all'obbligo di mantenimento del figlio.
8 La consulente nominata, raccordandosi con il Servizio Sociale che ha in carico il nucleo, con l' e con il , per il percorso svolto da entrambi i genitori, nel valutare la capacità CP_3 CP_4 genitoriale delle parti ha dato atto che la madre, se adeguatamente supportata ha buone risorse e che le fragilità attualmente presenti (riferisce la c.t.u. che “è apparsa come fragile e profondamente provata da mesi di minacce e vessazioni da parte del sig. . I suoi vissuti Pt_1 personali vanno in parte ad incidere sulle capacità genitoriali, che talvolta sono apparse non del tutto adeguate, rimanendo eccessivamente centrata su se stessa e sulle proprie preoccupazioni, piuttosto che sulle esigenze delle figlie. Ciò è emerso sia dall'educatrice, sia da , che ha PE evidenziato la difficoltà della madre ad ascoltarla e a prestarle attenzione a lungo”) possono essere contenute e superate, grazie al costante sostegno da parte dei Servizi Sociali e alla frequentazione di un percorso di supporto alla genitorialità, al quale la madre si è dichiarata disponibile.
Peraltro, nel corso del giudizio la madre ha concluso positivamente il percorso presso il CP_4 dal quale non è emersa alcuna condotta di abuso.
Di contro, “le capacità genitoriali del sig. non sono attualmente disgiunte dalle dinamiche Pt_1 che alimentano e sostengono da diverso tempo la conflittualità con la sig.ra facendo CP_1 emergere un'attuale carenza nell'idoneità genitoriale. Dopo 3 mesi dall'inizio delle operazioni peritali, non è stato possibile notare alcun processo interno di elaborazione della sua storia e delle sue problematiche e disfunzioni, mentre potenti meccanismi difensivi sembrano trattenerlo in un tempo congelato, immobile […] Emergono quindi massicci ed intensi atteggiamenti polemici, rancorosi, recriminatori e rivendicativi verso la figura materna, facendo emergere una proiezione dei conflitti di coppia all'interno della sfera genitoriale, non peritandosi dal criticare, provocare ed offendere la sig.ra anche di fronte alle figlie” CP_1
Le condotte recriminatorie, polemiche, rancorose e rivendicative descritte dalla consulente sono emerse anche nel presente giudizio ed hanno trovato conferma nella copiosa messaggistica versata in atti dalla resistente, intercorsa anche tra il padre e le figlie e che è già stata censurata, per quel che riguarda i toni ed il lessico, del tutto inadeguati all'età delle stesse. In sostanza, il ricorrente dimostra di far prevalere in ogni occasione il conflitto con la resistente, anche a costo di coinvolgere le figlie minori in conversazioni intrise di offese ed espressioni volgari.
9 Analogo riscontro, è evincibile dalle relazioni del Servizio Sociale e delle educatrici, la quali hanno confermato la criticità esasperata del conflitto genitoriale e l'atteggiamento denigratorio tenuto dal ricorrente nei riguardi della resistente, alla presenza delle figlie.
Il ricorrente ha contestato, sia a mezzo del proprio difensore che in sede peritale, gli esiti della consulenza, osservando essenzialmente che la c.t.u. non avrebbe adeguatamente valorizzato le dichiarazioni rese dalle figlie, le quali hanno espresso, in più riprese, sentimenti positivi verso il padre ed il desiderio di vederlo liberamente. In realtà sul punto, la consulente ha fornito puntuale risposta alle osservazioni predette, rappresentando che “la valutazione delle competenze genitoriali non si è basata esclusivamente su colloqui clinici, osservazioni e test alle minori, ma sono stati tenuti fortemente in considerazione anche gli atti processuali, oltre che tutte le testimonianze provenienti da familiari e professionisti che ruotano intorno al nucleo familiare. A tal proposito, sono risultati fondamentali i pareri ed i riferiti dell'assistente sociale e delle due educatrici, che hanno potuto fornire un quadro dettagliato sia delle dinamiche relazionali, sia degli eventi che hanno segnato la storia familiare sia in passato, sia nei giorni attuali. I Servizi
Sociali, infatti, hanno in carico il nucleo da anni e sono quotidianamente attivi per proteggere le minori dalla conflittualità genitoriale e per monitorare i genitori nell'accudimento di IC e
.”, precisando che le criticità riscontrate nella capacità genitoriale del ricorrente non PE riguardano solo il periodo della consulenza ma sono state estese a tutta la fase di crescita delle figlie.
Inoltre, per pacifica ammissione dello stesso ricorrente, costui ha omesso di contribuire, anche sotto il profilo materiale, alle esigenze delle minori, restando inadempiente all'obbligo di mantenimento.
È opportuno che anche le decisioni di maggiore interesse per le minori siano adottate esclusivamente dalla madre. Sul punto la consulente ha concluso rappresentando che “La comunicazione totalmente disfunzionale tra genitori dovuta ai continui comportamenti controllanti e vessatori del sig. , ha causato che i bisogni fondamentali delle minori Pt_1 passassero in secondo piano. Da ciò deriva una condizione di pregiudizio per la crescita delle minori poiché i loro bisogni non possono essere riconosciuti e avere una congrua e celere risposta. Si ritiene pertanto essenziale che le decisioni di maggiore interesse per IC e PE
10 siano adottate esclusivamente dalla madre sia per garantire una tempestività nelle decisioni, sia perché la madre, convivente, conosce maggiormente le capacità e le inclinazioni delle figlie”.
Si dispone inoltre la prosecuzione della presa in carico da parte del Servizio Sociale di competenza con mandato di: proseguire gli incontri protetti padre-figlie, per garantire alle minori un rapporto continuativo con il padre, con la supervisione di un professionista ed allo scopo di valorizzare la relazione padre figlie;
proseguire il servizio di educativa domiciliare per supportare entrambi i genitori nella loro relazione con le figlie.
Entrambi i genitori vanno invitati ad attivare un percorso di sostegno alla genitorialità, mentre deve proseguire la presa in carico delle minori da parte dell' territorialmente CP_3 competente, per supportarle e sostenerle, dato l'elevato conflitto genitoriale.
Sui profili economici
In ragione della prevalente collocazione delle minori presso la madre, va confermata l'assegnazione della casa familiare alla stessa.
L'assegnazione della casa familiare è infatti istituto a tutela dell'interesse dei minori e disposta in loro favore e non viene meno per il solo fatto che venga instaurata dal genitore collocatario una nuova relazione;
infatti, la presenza di un nuovo compagno nella casa coniugale, assegnata a seguito di separazione o divorzio, non comporta automaticamente la perdita del diritto di abitazione, a meno che ciò non incida negativamente sul benessere dei figli minori, cosa che non
è emersa nella fattispecie, avendo il Servizio Sociale riferito che le minori hanno un ottimo rapporto con il nuovo compagno della madre ed hanno positivamente accolto la nascita della sorella minore.
Con riferimento alla condizione reddituale e patrimoniale delle parti, è confermato che la resistente non svolge alcuna attività lavorativa, risultando inoccupata. Tuttavia, non risulta neppure che ella si sia fattivamente adoperata per reperire un lavoro stabile, che non appare di per sé precluso né per l'età (la resistente è nata nel 1982), né per ragioni di salute, non risultando alcuna evidenza di inabilità od impossibilità al lavoro.
Analoghe considerazioni vanno svolte per il ricorrente, il quale lamenta le conseguenze negative degli eventi occorsigli nell'anno 2020 (sinistro stradale e polmonite da Sars Cov-2) quali ragioni ostative alla produzione di reddito, ma in realtà appare assai verosimile la ricostruzione proposta
11 da parte resistente, ossia che egli abbia sempre formalmente mantenuto uno stato di disoccupazione, ritraendo redditi sommersi.
In effetti, è pacifico che il ricorrente abbia sempre lavorato nel settore dell'intrattenimento notturno, quale DJ ed organizzatore di eventi, oltre che gestore di locali notturni, circostanza che egli stesso ha riferito.
Il ricorrente lamenta un peggioramento della propria condizione economica rispetto alla data della separazione, ma non documenta la condizione reddituale e patrimoniale ante 2020, semplicemente affermando una sopravvenuta condizione di grave indigenza, che correla alle conseguenze negative del sinistro stradale del 2020 e della polmonite da SARS cov-2, che contrasta con alcuni elementi oggettivi.
In primo luogo, il ricorrente ha superato, dal punto di vista della salute, gli esiti temporanei del sinistro che gli avevano precluso l'uso degli arti inferiori, mentre non risulta che la polmonite da
Sars cov-2 abbia determinato inabilità lavorativa certificata. Peraltro, il settore in cui il ricorrente ha sempre lavorato (locali notturni), superate le restrizioni per la pandemia, si è ripreso pienamente.
In questo contesto, la sussistenza di entrate e l'assenza di una situazione di reale indigenza va desunta dal fatto che, nel corso del procedimento, il ricorrente ha contratto una locazione per immobile a Viareggio con canone di €650 mensili, con ciò denotando la forza economica di sopportare tale esborso.
Inoltre, il ricorrente, a fronte dell'allegazione della resistente circa l'esistenza di conti correnti all'estero, non ha mai contestato specificamente la circostanza, che ha trovato in effetti riscontro anche nella relazione della Guardia di Finanza delegata per le indagini patrimoniali. La resistente ha rappresentato che egli sarebbe detentore di un patrimonio di circa €700.000; l'ammontare esatto di tale cespite non è stato accertato, ma la Guardia di Finanza ha specificato che risultano conti correnti all'estero e che tuttavia il ricorrente non ha mai compilato il quadro RW della dichiarazione.
Può comunque ritenersi che vi siano disponibilità patrimoniali sommerse, detenute all'estero.
E tale condotta, atta ad artatamente rappresentare una situazione di indigenza insussistente nella realtà, è ugualmente confermata dalla modalità con la quale è stato incassato il risarcimento del
12 danno, per circa €70.000 ritratto da in conseguenza del sinistro del 2020. Difatti, la CP_2 somma è stata trasferita sul conto corrente del difensore del ricorrente, senza che tale operazione risulti sorretta da un titolo di credito vantato dal legale nei riguardi dello stesso;
pertanto, la somma, ancorché formalmente depositata sul conto corrente di altri, è da ritenere compresa nel patrimonio del ricorrente.
È dunque ragionevole ritenere che il tenore di vita goduto sia largamente migliore di quello che il ricorrente vuole far emergere e che egli possieda redditi e patrimoni sommersi.
Per tale dirimente motivo, presumendo che la capacità reddituale e patrimoniale sia in linea con quella esistente alla data in cui è stato raggiunto l'accordo di separazione e tenuto conto del maggior carico nella gestione delle figlie che grava sulla madre, va confermata la statuizione assunta in tale sede in ordine al mantenimento delle figlie con previsione di un mantenimento di
€500 complessivi (€250 per ciascuna figlia).
Le spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso questo Tribunale, restano a carico del ricorrente in ragione del 100%.
In regione del regime di affido super esclusivo delle minori alla madre, l'assegno unico risulterà come per legge integralmente attribuito in favore della madre.
La resistente ha rinunciato alla domanda di assegno divorzile, che non è stata riproposta nelle conclusioni rassegnate, mentre, alla luce di quanto sopra rappresentato e della evidente disparità patrimoniale, non sussistono i presupposti per un assegno in favore del ricorrente.
Circa le domande relative alla contribuzione, da parte del nuovo compagno della resistente alle spese relative alla casa familiare, di proprietà del ricorrente, si rammenta che il Giudice cui è deferita la decisione sul divorzio è competente in ordine ai profili strettamente connessi alla cessazione della comunione materiale e spirituale dei coniugi, fra cui l'uso e l'assegnazione della casa coniugale, mentre non può regolamentare né disciplinare i profili inerenti il godimento dell'immobile, né può disporre in ordine al mutuo su di esso gravante o sulle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria.
Le reciproche domande di risarcimento del danno non sono state riproposte, né coltivate dalla parti, dunque non deve statuirsi su di esse.
Spese di lite
13 Data la parziale soccombenza di entrambe le parti sulle domande proposte (la resistente è soccombente sui profili economici;
il ricorrente è soccombente su tutte le domande), si giustifica la parziale compensazione delle spese, in ragione di ¼, mentre per la restante parte sono poste a carico del ricorrente. Le spese si liquidano come in dispositivo, tenuto conto che trattasi di causa di valore indeterminabile ed applicati i parametri tra i minimi e medi tabellari per la fase istruttoria, svoltasi essenzialmente per il tramite di ausiliari ed i parametri medi per le altre fasi.
Invece, le spese di c.t.u. e le spese per il c.t.p. di parte resistente, poiché sui profili inerenti la capacità genitoriale il ricorrente è integralmente soccombente, sono poste interamente a carico di quest'ultimo.
In ragione dell'ammissione della parte resistente al patrocinio a spese dell'erario, le spese sono attribuite ex art. 133 D.P.R. 115/2002 in favore dello Stato.
Si precisa che non si fa luogo ad alcuna dimidiazione delle spese legali a carico del soccombente per la condanna da disporsi, quanto all'attore in favore dell'erario ex art. 133 D.P.R. 115/2002, aderendo all'orientamento giurisprudenziale ribadito dalla Corte di Cassazione (vedasi Sezione
II, nella pronuncia n. 19 del 3.1.2020) e che ha trovato recente avallo nella giurisprudenza della
Corte Costituzionale (pronuncia del 19/04/2024, n. 64), che ha statuito: “va dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 133 comma 1 D.P.R. 115/2002, nella parte in cui, secondo l'interpretazione datane dal diritto vivente, prevede che, qualora risulti vittoriosa la parte non abbiente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, il giudice civile quantifichi le spese processuali dovute a quest'ultimo dal soccombente secondo i criteri ordinari, in misura piena e quindi superiore rispetto a quella dei compensi dovuti dallo
Stato [stesso] al difensore del non abbiente. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato fa sorgere un rapporto che si instaura direttamente tra lo Stato stesso e il difensore del beneficiario del patrocinio. A tale rapporto 'le parti del giudizio rimangono totalmente estranee':
l'applicazione dei normali criteri di liquidazione pertanto non si traduce, per il soccombente, in una 'ulteriore effettiva decurtazione' patrimoniale rispetto a quella avrebbe subito ove la controparte non fosse stata indigente. Un ragionamento diverso perverrebbe al risultato di garantire un ingiustificato vantaggio patrimoniale alla parte soccombente solo perché la
14 controparte rientra fra gli indigenti e lo Stato si fa carico, anche attraverso la fiscalità generale, dell'onere del loro patrocinio”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio del matrimonio contratto in CAMPI BISENZIO (FI) il 20.09.2014 da nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1 nata a [...] il [...],
[...]
e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2014 al n. 36 parte I;
- affida in via super-esclusiva le minori ed IC alla madre, con domiciliazione prevalente PE
presso la stessa, che eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale e cui è assegnata la casa familiare;
dispone che anche le decisioni di maggior interesse per le minori, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale delle stesse siano adottate in via esclusiva dalla madre;
- dispone la prosecuzione della presa in carico da parte del Servizio Sociale di VIAREGGIO con mandato di: intermediare gli incontri padre-figlie, per garantire alle minori un rapporto continuativo con il padre, con la supervisione di un professionista;
proseguire il servizio di educativa domiciliare per supportare entrambi i genitori nella loro relazione con le figlie;
- invita entrambi i genitori ad attivare un percorso di sostegno alla genitorialità;
- dispone la prosecuzione della presa in carico delle minori da parte dell' CP_3 territorialmente competente;
- dispone che siano rimesse relazioni semestrali al Giudice Tutelare ex art. 337 c.c.
- pone a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento delle minori, la somma mensile di € 500 (€250 per ciascuna figlia), da versarsi alla madre entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario oltre rivalutazione annuale Istat;
- pone a carico del padre il 100% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche, extrascolastiche, sportive e ludiche, come da Protocollo in vigore presso questo Tribunale, che dovranno essere previamente concordate, salvi i casi di urgenza;
15 - compensa le spese di lite in ragione di ¼; condanna a rifondere a Parte_1
e per essa, ex art. 133 D.P.R. 115/2002 all'Erario, la restante parte delle spese di CP_1 lite che liquida in €5.250, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u. e c.t.p. come liquidate Parte_1 in atti, con diritto dell'Erario al rimborso di quanto eventualmente pagato sulla base dei rispettivi decreti di liquidazione
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 1.8.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott. Michele Fornaciari
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Fornaciari Presidente dott.ssa IC Croci Giudice dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4079/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
FRANCO MICHELI, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU)-
Via C. Battisti 15, giusta procura in calce all'atto introduttivo
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. DEBORA CP_1 C.F._2
IANNIELLO, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Viareggio (LU) Via
Roma 24, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: divorzio contenzioso.
1 CONCLUSIONI
Per “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lucca contariis reiectis • Dichiarare lo scioglimento del Parte_1 matrimonio;
• Disporre l'affidamento condiviso con visite libere almeno 3 giorni a settimana;
• Disporre stante la ristrettezza economica in cui versa il sig. il pagamento da parte del genitore della somma di Euro 150,00 Pt_1 mensili per ciascuna figlia oltre al 50% delle spese straordinarie;
• Disporre, oltre alla revoca dell'assegno divorzile già emessa, l'erogazione di un contributo mensile da parte della sig.ra e/o del sig. in favore del sig. CP_1 Per_1
, anche a titolo dell'uso (abitazione) della casa di Via Galvani 28, non inferiore ad Euro Parte_1 750,00 mensili a mezzo bonifico bancario • Disporre a carico della sig.ra il pagamento della parte residuale di CP_1 mutuo gravante sull'immobile a lei affidatole che ammonta ad Euro 10.000,00 circa e le relative spese condominiali;
Condannare la resistente al pagamento delle spese di giudizio e delle competenze professionali oltre a oneri di legge Con osservanza”. Per “Piaccia all'Illustrissimo Tribunale di Lucca contrariis reiectis: Dichiarare lo scioglimento del CP_1 matrimonio celebrato in Campi Bisenzio in data 20 settembre 2014 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Campi Bisenzio procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
Disporre l'affidamento esclusivo Per_ delle figlie minori e IC alla resistente con collocazione delle medesime presso la madre;
Disporre le modalità di visita del padre mediante incontri protetti, a condizione che il Noto si sottoponga Parte_1 costantemente e con esito positivo al percorso di sostegno alla genitorialità presso l'U.F.S.M.A.; Confermare i provvedimenti assunti relativamente all'assegnazione della casa coniugale sita in Viareggio (LU), Fraz. Torre del Lago, in Via Galvani n. 28 alla resistente in quanto collocataria delle figlie minori;
Disporre a carico del
[...] l'obbligo di versare a titolo di mantenimento per ciascuna figlia la somma di euro 400,00, oltre al 100% Parte_1 delle spese straordinarie;
Disporre l'erogazione integrale dell'Assegno Unico Universale (già assegno familiare) per le figlie minori in favore della resistente in quanto collocataria;
Condannare il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio e delle competenze professionali nonché, se ritenuti sussistenti i presupposti, al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Con vittoria di spese, onorari di causa”, insistendo in via istruttoria nelle istanze non ammesse.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 13.10.2021 e regolarmente notificato, ha Parte_1 dedotto di aver contratto matrimonio civile il 20.9.2014 con da cui sono nate le CP_1 figlie , in data 29.6.2009 ed IC, in data 27.2.2013. Ha aggiunto che il Tribunale di Lucca, PE con sentenza n. 4033 del 10.6.2020, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi
(stabilendo: l'affidamento condiviso delle figlie minori, con collocazione prevalente presso la madre ed assegnazione alla stessa della casa familiare;
frequentazione padre-figlie per due pomeriggi a settimana oltre a finesettimana alternati;
a carico del padre un assegno per il mantenimento delle minori di €500 mensili complessivi, oltre al 100% delle spese straordinarie;
l'impegno del a versare alla moglie, in sostituzione dell'assegno di mantenimento e Pt_1 dell'assegno divorzile, la somma complessiva di €30.000, da corrispondere in forma rateale ed in particolare €7.500 entro 7 giorni dalla separazione, €7.500 entro il 20.7.2020 ed €15.000 al momento del deposito del ricorso per divorzio congiunto, con l'accordo che, in ipotesi di inadempimento, il medesimo avrebbe versato alla moglie, a titolo di mantenimento personale, la
2 somma mensile di €350 da detrarre dall'importo complessivamente dovuto) e che era decorso il termine dalla comparizione di fronte al Presidente del Tribunale, senza che fosse ripresa la convivenza né, in alcun modo, ricostruita l'unità familiare. Ha chiesto, pertanto, la dichiarazione di scioglimento del matrimonio civile domandando, altresì: di confermare le condizioni stabilite nella sentenza di separazione, quanto all'affidamento, alla prevalente collocazione ed al regime di visita padre-figlie, non prendendo invece espressa posizione sull'assegnazione della casa coniugale;
di stabilire a proprio carico un assegno a titolo di mantenimento delle minori di €350 mensili complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie, nulla disponendo invece a titolo di assegno divorzile in favore della resistente.
A sostegno della domanda ha esposto: di trovarsi in una situazione di grave indigenza, derivante sia da ragioni salute (un grave incidente stradale occorso il 5.7.2020, in esito al quale aveva temporaneamente perso l'uso degli arti inferiori ed un periodo di ricovero dal 10 al 28 novembre
2020 per aver contratto la polmonite da Sars Cov2) sia da ragioni lavorative, avendo cessato la sua attività di DJ ed organizzatore di eventi nel settore delle discoteche;
di aver conseguentemente vissuto negli ultimi 18 mesi in alloggi di fortuna ed ospite di amici e parenti e da ultimo presso l'abitazione della ex compagna, da cui è nato il primo figlio di aver Per_3 richiesto, date le proprie difficoltà economiche, la sospensione del mutuo ipotecario gravante sulla casa coniugale, di aver interrotto la contribuzione mensile di €350 per la moglie e di €500 per le figlie;
che la resistente aveva una stabile frequentazione more uxorio con
[...]
che si era trasferito nella casa familiare assegnata alla stessa;
che la resistente Persona_4 era dipendente di una società cooperativa con mansione di addetta alle pulizie e dunque provvista di redditi.
Si è costituta che si è dichiarata remissiva alla pronuncia di divorzio, ma, CP_1 contestando tutto quanto ex adverso dedotto, ha domandato: l'affido esclusivo delle figlie con collocazione prevalente presso di sé ed assegnazione della casa coniugale;
una frequentazione padre-figlie esclusivamente nei giorni di martedì e venerdì in orario diurno e senza pernotto;
un assegno a carico del ricorrente di €800 mensili complessivi per le due figlie, oltre al 100% delle spese straordinarie;
un assegno divorzile in proprio favore di €350 mensili. Ha esposto che: il ricorrente aveva sin da subito disatteso le conclusioni congiuntamente rassegnate in sede di
3 separazione, sia quanto ai profili economici, avendo del tutto interrotto ogni contribuzione, che quanto alla frequentazione con le figlie, le quali, dalla separazione, non avevano mai pernottato presso il padre;
il rapporto coniugale era stato caratterizzato da gravi violenze, anche fisiche, a proprio danno, tant'è che il ricorrente era indagato in tre diversi procedimenti penali per atti persecutori, calunnia e diffamazione aggravata, con applicazione da parte del GIP di Lucca di misura cautelare di divieto di avvicinamento alla stessa e conseguente modifica del regime di frequentazione padre figli rispetto alla separazione, che era stato appunto ridotto ai giorni di martedì e venerdì in orario diurno;
le minori erano entrambi in carico all' C.F._3 territorialmente competente;
non vi era stato alcun peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente, né alcuna conseguenza delle vicende di salute sulla sua capacità reddituale, anche considerando che egli, sebbene da sempre formalmente inoccupato, in realtà è un famoso DJ ed imprenditore, titolare della discoteca Frau NE di Torre del Lago e molto conosciuto nel mondo dei locali notturni, anche a livello internazionale, avendo capitali all'estero prevalentemente in Lussemburgo per circa €700.000 ed in Messico, mentre la stessa era disoccupata e supportata economicamente dalla madre e dalla sorella;
non vi era alcuna convivenza con , il quale infatti aveva residenza distinta. Persona_5
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il Presidente, con ordinanza ex art 708 c.p.c. del
28.7.2022, ha confermato in via provvisoria e urgente le statuizioni assunte in sede di separazione;
ha, altresì, nominato quale giudice istruttore la Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore.
Nella memoria integrativa, il ricorrente ha dato atto di aver reperito, da giugno 2022, un immobile in locazione a Viareggio con canone di €650 mensili;
ha anche formulato proposte in ordine alla possibile vendita della casa familiare e si è dichiarato disponibile a corrispondere la somma di €400 complessivi mensili, di cui €300 per le figlie ed €100 in favore della resistente, fino all'estinzione dell'obbligazione assunta in sede di separazione;
ha aggiunto che la resistente percepiva il reddito di cittadinanza.
Nella comparsa di risposta la resistente ha ribadito di non percepire alcun reddito o sussidio
(neppure il reddito di cittadinanza) e che il ricorrente non ottemperava in alcun modo al mantenimento delle figlie, tanto da essere stato destinatario di due decreti penali di condanna passati in giudicato. Ha aggiunto che il ricorrente aveva percepito, in relazione al sinistro
4 occorsogli il 5.7.2020, un risarcimento del danno per circa €73.550 e che di ciò era venuta a conoscenza avendo reperito copia del documento di liquidazione di nella propria CP_2 cassetta postale. Ha inoltre formulato domanda di risarcimento del danno per €100.000 in relazione alle reiterate condotte a suo danno perpetrate dal coniuge.
Disposti plurimi rinvii, in quanto le parti avevano dato atto della pendenza di trattative per il trasferimento dell'immobile adibito a casa familiare, all'udienza del 7.3.2023 sono stati concessi i termini ex art. 183 c.p.c.
Nelle more dell'udienza ex art. 184 c.p.c., è pervenuta una relazione del Servizio Sociale di
Viareggio, letta la quale il Giudice ha disposto la prosecuzione degli interventi di sostegno e monitoraggio già avviati in favore delle minori, compresa l'educativa domiciliare e parimenti la prosecuzione della presa in carico da parte dell' , invitando i genitori a valutare un CP_3 percorso presso il attese le riferite condotte di abuso di sostanze da parte di entrambi i CP_4 genitori ed ha disposto che i difensori delle parti prendessero posizione specifica sulle circostanze di cui alla relazione nelle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., il ricorrente ha spiegato domanda di risarcimento del danno nei confronti della resistente, per €150.000, addossando alla stessa le conseguenze negative dei plurimi procedimenti giudiziari subiti nonché dell'allontanamento dalle figlie ed ha rappresentato che anche a carico della stessa pendevano plurimi procedimenti penali (per calunnia e molestie) per le condotte tenute nei confronti del medesimo e del figlio Per_3 tuttavia, ha al contempo rappresentato che la convivenza con la moglie, a partire dal dicembre
2022, era ricominciata per interrompersi nuovamente nel maggio 2023.
Nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., la resistente ha dato atto di aver aderito al percorso suggerito presso il allo scopo di fugare ogni dubbio sulla riferita condotta di CP_4 abuso artatamente narrata dal ricorrente, al solo scopo di screditarla, al Servizio Sociale, ed ha precisato di essere stata ricoverata presso l'UOC Psichiatria Versilia il 1.12.2022 per reazione depressiva con cospicuo calo ponderale e che il ricorrente aveva profittato della sua condizione di fragilità per tentare un riavvicinamento sentimentale. Ha inoltre trascritto il contenuto di messaggi diffamatori inviati dal ricorrente alla figlia , contenenti plurime offese alla PE resistente ed alla nonna materna oltre che toni del tutto inadeguati all'età della minore.
5 Acquisita un'ulteriore relazione di aggiornamento del Servizio Sociale, da cui è emersa una situazione di grave conflittualità genitoriale e condotte, in specie del padre delle minori, idonee a comprometterne il loro sereno sviluppo (anche alla luce della messaggistica inviata alle stesse, contenente parole, epiteti e toni aggressivi ed incompatibili totalmente con l'età delle figlie e con il loro benessere) con ordinanza del 23.11.2023, il Giudice ha stabilito a modifica dell'ordinanza presidenziale che, fermi gli interventi già attivati, gli incontri padre-figlie si svolgessero in forma osservata ed alla presenza di un operatore. In via istruttoria, ha disposto c.t.u. e delegato la GdF per indagini tributarie.
All'udienza del 7.6.2024, il difensore del ricorrente, Avv. Franco Micheli, ha rappresentato che i proventi del risarcimento del danno liquidato da in favore del proprio assistito, in CP_2 seguito al sinistro del luglio 2020, erano stati versati sul suo conto corrente, mentre la resistente ha chiesto un supplemento di indagine da parte della GdF in relazione al conto corrente detenuto in Lussemburgo, non insistendo nell'indagine sul denaro eventualmente presente in Messico.
All'esito della disposta integrazione, la GdF delegata ha dato atto che il ricorrente non aveva mai compilato la dichiarazione dei redditi alla voce RW e che, pertanto, sarebbe stata necessaria una rogatoria internazionale.
All'udienza del 24.7.2024, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con termini per conclusionali e repliche.
Con ordinanza del 30.12.2024 la causa è stata rimessa in istruttoria, vista l'istanza con la quale il ricorrente ha dato atto di una circostanza nuova e sopravvenuta, ossia lo stato di gravidanza della resistente, questione di cui alcunché era stato riferito né dalla stessa né dal Servizio Sociale.
All'udienza del 29.1.2025, la resistente ha confermato lo stato di gravidanza, rappresentando di aver intrapreso dal maggio/giugno 2023 una relazione con il nuovo compagno e padre della nascitura, il quale tuttavia non era convivente con il nucleo;
il Servizio Sociale ha Persona_6 confermato le circostanze, rappresentando di non aver relazionato in proposito date le pregresse condotte minacciose e violente del ricorrente e di aver tuttavia raccolto la positiva reazione delle minori ed IC per l'imminente nascita della sorella. PE
All'esito dell'udienza, è stato revocato l'assegno di mantenimento in favore della resistente e fissata nuova udienza per la precisazione delle conclusioni.
6 All'udienza del 28.3.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come riportate in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica.
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Sulla domanda di divorzio.
Ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero
è intervenuta separazione di fatto ..”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da
“almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti.
Infatti, dalla copia degli atti del giudizio di separazione, risulta che, con sentenza depositata in data 10.6.2020, il Tribunale di Lucca ha pronunciato la separazione personale, sulle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti. Le parti sono comparse dinanzi al Presidente all'udienza del 10.6.2020, sicché alla data del deposito del ricorso (13.10.2021) era decorso il termine di legge.
Inoltre, è da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte senza più alcuna comunanza di vita.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio civile.
Sull'affido, prevalente collocazione, frequentazione padre figlie.
Preliminarmente, il collegio osserva che è stata ritenuta superflua l'audizione delle minori PE ed IC da parte del Giudice relatore, data l'istruttoria esperita e l'ascolto delle stesse svolto sia in sede peritale che da parte del Servizio Sociale.
7 In punto di affidamento, prevalente collocazione e frequentazione del padre con le figlie, si recepiscono ed integralmente condividono le conclusioni rassegnate dal c.t.u., atteso che il percorso logico e le argomentazioni poste dal c.t.u. a base della consulenza, che tengono puntualmente conto della documentazione versata in atti e delle rispettive prospettazioni delle parti, nonché delle osservazioni formulate dai c.t.p., cui è stata fornita ampia e motivata risposta, sono intrinsecamente coerenti e congrui, oltre che in linea con le ulteriori emergenze istruttorie, evidenziando la correttezza metodologica dell'approccio seguito.
Si ritiene dunque di disporre l'affido super-esclusivo delle minori IC e alla madre, con PE collocazione prevalente presso la stessa.
Sebbene l'istituto dell'affido condiviso della prole ad entrambi i genitori costituisca la regola in materia di affidamento dei figli minori in caso di rottura dell'unione familiare, l'affidamento esclusivo dei minori, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., può comunque essere disposto nei casi in cui il Giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro coniuge sia contrario all'interesse del minore.
In particolare, la deroga al regime dell'affidamento condiviso presuppone che sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, ed, in negativo, l'inidoneità dell'altro ad occuparsi del minore, vale a dire la manifesta carenza o inidoneità educativa del genitore o, comunque, la presenza di una condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto dannoso per il minore
(così ex multis, Cass. nn. 1777 e 5108/2012, 24526/2010, 16593/2008).
Il legislatore non ha ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all'affidamento condiviso, ragion per cui la loro individuazione resta rimessa alla decisione del giudice, da adottarsi con provvedimento motivato, con riferimento alla peculiarità della fattispecie (C. Cass. 26587/2009).
Tali circostanze debbono essere sintomatiche della inidoneità del genitore ad affrontare quelle maggiori responsabilità che un affido condiviso comporta, anche a carico di quel genitore con il quale il figlio non stia stabilmente.
A tal fine, costituiscono comportamenti altamente sintomatici della indisponibilità del genitore a soddisfare le esigenze affettive e di vita del figlio (Cass. n. 26587/2009), non solo la discontinuità con cui egli eserciti il diritto di visita nei confronti del minore, ma anche la totale inadempienza del padre all'obbligo di mantenimento del figlio.
8 La consulente nominata, raccordandosi con il Servizio Sociale che ha in carico il nucleo, con l' e con il , per il percorso svolto da entrambi i genitori, nel valutare la capacità CP_3 CP_4 genitoriale delle parti ha dato atto che la madre, se adeguatamente supportata ha buone risorse e che le fragilità attualmente presenti (riferisce la c.t.u. che “è apparsa come fragile e profondamente provata da mesi di minacce e vessazioni da parte del sig. . I suoi vissuti Pt_1 personali vanno in parte ad incidere sulle capacità genitoriali, che talvolta sono apparse non del tutto adeguate, rimanendo eccessivamente centrata su se stessa e sulle proprie preoccupazioni, piuttosto che sulle esigenze delle figlie. Ciò è emerso sia dall'educatrice, sia da , che ha PE evidenziato la difficoltà della madre ad ascoltarla e a prestarle attenzione a lungo”) possono essere contenute e superate, grazie al costante sostegno da parte dei Servizi Sociali e alla frequentazione di un percorso di supporto alla genitorialità, al quale la madre si è dichiarata disponibile.
Peraltro, nel corso del giudizio la madre ha concluso positivamente il percorso presso il CP_4 dal quale non è emersa alcuna condotta di abuso.
Di contro, “le capacità genitoriali del sig. non sono attualmente disgiunte dalle dinamiche Pt_1 che alimentano e sostengono da diverso tempo la conflittualità con la sig.ra facendo CP_1 emergere un'attuale carenza nell'idoneità genitoriale. Dopo 3 mesi dall'inizio delle operazioni peritali, non è stato possibile notare alcun processo interno di elaborazione della sua storia e delle sue problematiche e disfunzioni, mentre potenti meccanismi difensivi sembrano trattenerlo in un tempo congelato, immobile […] Emergono quindi massicci ed intensi atteggiamenti polemici, rancorosi, recriminatori e rivendicativi verso la figura materna, facendo emergere una proiezione dei conflitti di coppia all'interno della sfera genitoriale, non peritandosi dal criticare, provocare ed offendere la sig.ra anche di fronte alle figlie” CP_1
Le condotte recriminatorie, polemiche, rancorose e rivendicative descritte dalla consulente sono emerse anche nel presente giudizio ed hanno trovato conferma nella copiosa messaggistica versata in atti dalla resistente, intercorsa anche tra il padre e le figlie e che è già stata censurata, per quel che riguarda i toni ed il lessico, del tutto inadeguati all'età delle stesse. In sostanza, il ricorrente dimostra di far prevalere in ogni occasione il conflitto con la resistente, anche a costo di coinvolgere le figlie minori in conversazioni intrise di offese ed espressioni volgari.
9 Analogo riscontro, è evincibile dalle relazioni del Servizio Sociale e delle educatrici, la quali hanno confermato la criticità esasperata del conflitto genitoriale e l'atteggiamento denigratorio tenuto dal ricorrente nei riguardi della resistente, alla presenza delle figlie.
Il ricorrente ha contestato, sia a mezzo del proprio difensore che in sede peritale, gli esiti della consulenza, osservando essenzialmente che la c.t.u. non avrebbe adeguatamente valorizzato le dichiarazioni rese dalle figlie, le quali hanno espresso, in più riprese, sentimenti positivi verso il padre ed il desiderio di vederlo liberamente. In realtà sul punto, la consulente ha fornito puntuale risposta alle osservazioni predette, rappresentando che “la valutazione delle competenze genitoriali non si è basata esclusivamente su colloqui clinici, osservazioni e test alle minori, ma sono stati tenuti fortemente in considerazione anche gli atti processuali, oltre che tutte le testimonianze provenienti da familiari e professionisti che ruotano intorno al nucleo familiare. A tal proposito, sono risultati fondamentali i pareri ed i riferiti dell'assistente sociale e delle due educatrici, che hanno potuto fornire un quadro dettagliato sia delle dinamiche relazionali, sia degli eventi che hanno segnato la storia familiare sia in passato, sia nei giorni attuali. I Servizi
Sociali, infatti, hanno in carico il nucleo da anni e sono quotidianamente attivi per proteggere le minori dalla conflittualità genitoriale e per monitorare i genitori nell'accudimento di IC e
.”, precisando che le criticità riscontrate nella capacità genitoriale del ricorrente non PE riguardano solo il periodo della consulenza ma sono state estese a tutta la fase di crescita delle figlie.
Inoltre, per pacifica ammissione dello stesso ricorrente, costui ha omesso di contribuire, anche sotto il profilo materiale, alle esigenze delle minori, restando inadempiente all'obbligo di mantenimento.
È opportuno che anche le decisioni di maggiore interesse per le minori siano adottate esclusivamente dalla madre. Sul punto la consulente ha concluso rappresentando che “La comunicazione totalmente disfunzionale tra genitori dovuta ai continui comportamenti controllanti e vessatori del sig. , ha causato che i bisogni fondamentali delle minori Pt_1 passassero in secondo piano. Da ciò deriva una condizione di pregiudizio per la crescita delle minori poiché i loro bisogni non possono essere riconosciuti e avere una congrua e celere risposta. Si ritiene pertanto essenziale che le decisioni di maggiore interesse per IC e PE
10 siano adottate esclusivamente dalla madre sia per garantire una tempestività nelle decisioni, sia perché la madre, convivente, conosce maggiormente le capacità e le inclinazioni delle figlie”.
Si dispone inoltre la prosecuzione della presa in carico da parte del Servizio Sociale di competenza con mandato di: proseguire gli incontri protetti padre-figlie, per garantire alle minori un rapporto continuativo con il padre, con la supervisione di un professionista ed allo scopo di valorizzare la relazione padre figlie;
proseguire il servizio di educativa domiciliare per supportare entrambi i genitori nella loro relazione con le figlie.
Entrambi i genitori vanno invitati ad attivare un percorso di sostegno alla genitorialità, mentre deve proseguire la presa in carico delle minori da parte dell' territorialmente CP_3 competente, per supportarle e sostenerle, dato l'elevato conflitto genitoriale.
Sui profili economici
In ragione della prevalente collocazione delle minori presso la madre, va confermata l'assegnazione della casa familiare alla stessa.
L'assegnazione della casa familiare è infatti istituto a tutela dell'interesse dei minori e disposta in loro favore e non viene meno per il solo fatto che venga instaurata dal genitore collocatario una nuova relazione;
infatti, la presenza di un nuovo compagno nella casa coniugale, assegnata a seguito di separazione o divorzio, non comporta automaticamente la perdita del diritto di abitazione, a meno che ciò non incida negativamente sul benessere dei figli minori, cosa che non
è emersa nella fattispecie, avendo il Servizio Sociale riferito che le minori hanno un ottimo rapporto con il nuovo compagno della madre ed hanno positivamente accolto la nascita della sorella minore.
Con riferimento alla condizione reddituale e patrimoniale delle parti, è confermato che la resistente non svolge alcuna attività lavorativa, risultando inoccupata. Tuttavia, non risulta neppure che ella si sia fattivamente adoperata per reperire un lavoro stabile, che non appare di per sé precluso né per l'età (la resistente è nata nel 1982), né per ragioni di salute, non risultando alcuna evidenza di inabilità od impossibilità al lavoro.
Analoghe considerazioni vanno svolte per il ricorrente, il quale lamenta le conseguenze negative degli eventi occorsigli nell'anno 2020 (sinistro stradale e polmonite da Sars Cov-2) quali ragioni ostative alla produzione di reddito, ma in realtà appare assai verosimile la ricostruzione proposta
11 da parte resistente, ossia che egli abbia sempre formalmente mantenuto uno stato di disoccupazione, ritraendo redditi sommersi.
In effetti, è pacifico che il ricorrente abbia sempre lavorato nel settore dell'intrattenimento notturno, quale DJ ed organizzatore di eventi, oltre che gestore di locali notturni, circostanza che egli stesso ha riferito.
Il ricorrente lamenta un peggioramento della propria condizione economica rispetto alla data della separazione, ma non documenta la condizione reddituale e patrimoniale ante 2020, semplicemente affermando una sopravvenuta condizione di grave indigenza, che correla alle conseguenze negative del sinistro stradale del 2020 e della polmonite da SARS cov-2, che contrasta con alcuni elementi oggettivi.
In primo luogo, il ricorrente ha superato, dal punto di vista della salute, gli esiti temporanei del sinistro che gli avevano precluso l'uso degli arti inferiori, mentre non risulta che la polmonite da
Sars cov-2 abbia determinato inabilità lavorativa certificata. Peraltro, il settore in cui il ricorrente ha sempre lavorato (locali notturni), superate le restrizioni per la pandemia, si è ripreso pienamente.
In questo contesto, la sussistenza di entrate e l'assenza di una situazione di reale indigenza va desunta dal fatto che, nel corso del procedimento, il ricorrente ha contratto una locazione per immobile a Viareggio con canone di €650 mensili, con ciò denotando la forza economica di sopportare tale esborso.
Inoltre, il ricorrente, a fronte dell'allegazione della resistente circa l'esistenza di conti correnti all'estero, non ha mai contestato specificamente la circostanza, che ha trovato in effetti riscontro anche nella relazione della Guardia di Finanza delegata per le indagini patrimoniali. La resistente ha rappresentato che egli sarebbe detentore di un patrimonio di circa €700.000; l'ammontare esatto di tale cespite non è stato accertato, ma la Guardia di Finanza ha specificato che risultano conti correnti all'estero e che tuttavia il ricorrente non ha mai compilato il quadro RW della dichiarazione.
Può comunque ritenersi che vi siano disponibilità patrimoniali sommerse, detenute all'estero.
E tale condotta, atta ad artatamente rappresentare una situazione di indigenza insussistente nella realtà, è ugualmente confermata dalla modalità con la quale è stato incassato il risarcimento del
12 danno, per circa €70.000 ritratto da in conseguenza del sinistro del 2020. Difatti, la CP_2 somma è stata trasferita sul conto corrente del difensore del ricorrente, senza che tale operazione risulti sorretta da un titolo di credito vantato dal legale nei riguardi dello stesso;
pertanto, la somma, ancorché formalmente depositata sul conto corrente di altri, è da ritenere compresa nel patrimonio del ricorrente.
È dunque ragionevole ritenere che il tenore di vita goduto sia largamente migliore di quello che il ricorrente vuole far emergere e che egli possieda redditi e patrimoni sommersi.
Per tale dirimente motivo, presumendo che la capacità reddituale e patrimoniale sia in linea con quella esistente alla data in cui è stato raggiunto l'accordo di separazione e tenuto conto del maggior carico nella gestione delle figlie che grava sulla madre, va confermata la statuizione assunta in tale sede in ordine al mantenimento delle figlie con previsione di un mantenimento di
€500 complessivi (€250 per ciascuna figlia).
Le spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso questo Tribunale, restano a carico del ricorrente in ragione del 100%.
In regione del regime di affido super esclusivo delle minori alla madre, l'assegno unico risulterà come per legge integralmente attribuito in favore della madre.
La resistente ha rinunciato alla domanda di assegno divorzile, che non è stata riproposta nelle conclusioni rassegnate, mentre, alla luce di quanto sopra rappresentato e della evidente disparità patrimoniale, non sussistono i presupposti per un assegno in favore del ricorrente.
Circa le domande relative alla contribuzione, da parte del nuovo compagno della resistente alle spese relative alla casa familiare, di proprietà del ricorrente, si rammenta che il Giudice cui è deferita la decisione sul divorzio è competente in ordine ai profili strettamente connessi alla cessazione della comunione materiale e spirituale dei coniugi, fra cui l'uso e l'assegnazione della casa coniugale, mentre non può regolamentare né disciplinare i profili inerenti il godimento dell'immobile, né può disporre in ordine al mutuo su di esso gravante o sulle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria.
Le reciproche domande di risarcimento del danno non sono state riproposte, né coltivate dalla parti, dunque non deve statuirsi su di esse.
Spese di lite
13 Data la parziale soccombenza di entrambe le parti sulle domande proposte (la resistente è soccombente sui profili economici;
il ricorrente è soccombente su tutte le domande), si giustifica la parziale compensazione delle spese, in ragione di ¼, mentre per la restante parte sono poste a carico del ricorrente. Le spese si liquidano come in dispositivo, tenuto conto che trattasi di causa di valore indeterminabile ed applicati i parametri tra i minimi e medi tabellari per la fase istruttoria, svoltasi essenzialmente per il tramite di ausiliari ed i parametri medi per le altre fasi.
Invece, le spese di c.t.u. e le spese per il c.t.p. di parte resistente, poiché sui profili inerenti la capacità genitoriale il ricorrente è integralmente soccombente, sono poste interamente a carico di quest'ultimo.
In ragione dell'ammissione della parte resistente al patrocinio a spese dell'erario, le spese sono attribuite ex art. 133 D.P.R. 115/2002 in favore dello Stato.
Si precisa che non si fa luogo ad alcuna dimidiazione delle spese legali a carico del soccombente per la condanna da disporsi, quanto all'attore in favore dell'erario ex art. 133 D.P.R. 115/2002, aderendo all'orientamento giurisprudenziale ribadito dalla Corte di Cassazione (vedasi Sezione
II, nella pronuncia n. 19 del 3.1.2020) e che ha trovato recente avallo nella giurisprudenza della
Corte Costituzionale (pronuncia del 19/04/2024, n. 64), che ha statuito: “va dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 133 comma 1 D.P.R. 115/2002, nella parte in cui, secondo l'interpretazione datane dal diritto vivente, prevede che, qualora risulti vittoriosa la parte non abbiente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, il giudice civile quantifichi le spese processuali dovute a quest'ultimo dal soccombente secondo i criteri ordinari, in misura piena e quindi superiore rispetto a quella dei compensi dovuti dallo
Stato [stesso] al difensore del non abbiente. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato fa sorgere un rapporto che si instaura direttamente tra lo Stato stesso e il difensore del beneficiario del patrocinio. A tale rapporto 'le parti del giudizio rimangono totalmente estranee':
l'applicazione dei normali criteri di liquidazione pertanto non si traduce, per il soccombente, in una 'ulteriore effettiva decurtazione' patrimoniale rispetto a quella avrebbe subito ove la controparte non fosse stata indigente. Un ragionamento diverso perverrebbe al risultato di garantire un ingiustificato vantaggio patrimoniale alla parte soccombente solo perché la
14 controparte rientra fra gli indigenti e lo Stato si fa carico, anche attraverso la fiscalità generale, dell'onere del loro patrocinio”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio del matrimonio contratto in CAMPI BISENZIO (FI) il 20.09.2014 da nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1 nata a [...] il [...],
[...]
e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2014 al n. 36 parte I;
- affida in via super-esclusiva le minori ed IC alla madre, con domiciliazione prevalente PE
presso la stessa, che eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale e cui è assegnata la casa familiare;
dispone che anche le decisioni di maggior interesse per le minori, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale delle stesse siano adottate in via esclusiva dalla madre;
- dispone la prosecuzione della presa in carico da parte del Servizio Sociale di VIAREGGIO con mandato di: intermediare gli incontri padre-figlie, per garantire alle minori un rapporto continuativo con il padre, con la supervisione di un professionista;
proseguire il servizio di educativa domiciliare per supportare entrambi i genitori nella loro relazione con le figlie;
- invita entrambi i genitori ad attivare un percorso di sostegno alla genitorialità;
- dispone la prosecuzione della presa in carico delle minori da parte dell' CP_3 territorialmente competente;
- dispone che siano rimesse relazioni semestrali al Giudice Tutelare ex art. 337 c.c.
- pone a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento delle minori, la somma mensile di € 500 (€250 per ciascuna figlia), da versarsi alla madre entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario oltre rivalutazione annuale Istat;
- pone a carico del padre il 100% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche, extrascolastiche, sportive e ludiche, come da Protocollo in vigore presso questo Tribunale, che dovranno essere previamente concordate, salvi i casi di urgenza;
15 - compensa le spese di lite in ragione di ¼; condanna a rifondere a Parte_1
e per essa, ex art. 133 D.P.R. 115/2002 all'Erario, la restante parte delle spese di CP_1 lite che liquida in €5.250, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u. e c.t.p. come liquidate Parte_1 in atti, con diritto dell'Erario al rimborso di quanto eventualmente pagato sulla base dei rispettivi decreti di liquidazione
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 1.8.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott. Michele Fornaciari
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