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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 23/06/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, composta dai magistrati:
dr. Vito COLUCCI Presidente
dr.ssa M. Assunta NICCOLI Consigliere relatore dr. ssa Giulia CARLEO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 1180 del ruolo generale dell'anno
2024
T R A
Parte_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Pt_1
APPELLANTE E
c.f. Controparte_1 C.F._1
in proprio e quale legale rappresentante p.t. della '
[...]
p.iva Controparte_2 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv. Tiziana Inglese in virtù di procura a margine dei ricorsi di primo grado
APPELLATO
avente ad OGGETTO: Appello avverso la sentenza del G.O. del Tribunale di Salerno n. 4290/2024 pubblicata il 15/09/2024 e notificata il 21/10/2014
(Opposizione alle ordinanze ingiunzione n. 5618/13868A, 5618/13868B;
5619/13869A, 5619/13869B emesse dall' Parte_1 il 15/01/2010 per il pagamento di € 2.014,00 e di € 4.513,81 ) sulle CONCLUSIONI rassegnate dalle parti in conformità dei rispettivi atti di costituzione all'udienza di discussione del 19 giugno 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con distinti ricorsi depositati il 24/02/2010 , nella Controparte_1
qualità di socio e legale rappresentante della “ Controparte_2
”, proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.
[...]
5618/13868 A e B e l'ordinanza ingiunzione n. 5619/13869 A e B
emesse nei suoi confronti, nella duplice qualità, dall' Parte_1
di in data 15/01/2010.
[...] Pt_1
Con l'ordinanza di ingiunzione n. 5618/13868 A e B la società era stata sanzionata per le seguenti violazioni:
2 1) omessa consegna, al lavoratore, all'atto dell'assunzione, di una dichiarazione sottoscritta contenente i dati della registrazione sul libro matricola in uso.
La violazione si riferiva a n. 3 lavoratori;
le norme violate erano: l'art. 6 co.
1 d.lgs. 19/12/2002 n. 297, che ha modificato l'art. 4 d.lgs. 21/04/2000 n.
181 e sostituito l'art. 9 bis co. 3 legge 28/11/96 n. 608 per violazioni commesse dal 30/01/2003 al 24/06/2008; le norme sanzionatorie erano l'art. 19 co. 2 d.lgs. 10/09/2003 n. 276; le violazioni commesse dal
24/10/2003; la sanzione applicata era di € 2.100,00 (700 per ogni lavoratore interessato).
2) omessa comunicazione da parte del datore di lavoro al Centro per l'Impiego competente, del nominativo del lavoratore assunto, dalla data di assunzione e degli altri elementi del rapporto di lavoro, entro le 24 ore antecedenti il giorno della effettiva instaurazione del rapporto di lavoro subordinato.
La violazione si riferiva a n. 3 lavoratori per i quali la comunicazione era avvenuta il medesimo giorno dell'assunzione (21/04/08); le norme violate erano: l'art. 9 bis co. 1 e 2 d.L. 1/10/96 n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28/11/96 n. 608, come sostituito dall'art. 1, co. 1180 legge
27/12/2006 n. 296; la norma sanzionatoria era l'art. 19 co. 3 d.lgs.
3 10/09/2003 n. 276; la sanzione applicata era di € 600,00 (200 per ogni lavoratore interessato).
Con l'ordinanza di ingiunzione n. 5619/13868 A e B del 15/01/2010 la società era stata sanzionata per le seguenti violazioni:
1) omessa esibizione, nonostante esplicita richiesta da parte dei funzionari della Direzione Provinciale del Lavoro – Servizio Ispezione Lavoro, dei regolamentari libri matricoli e paga, violazioni commesse fino al
18/08/2008 e relative al periodo 21/04/2008; la norma violata era l' art. 21
co. 1 e 2 D.P.R. 30.06.65 n. 1124; la norma sanzionatoria era l'art. 1, co.
1178 legge 27/12/2006 n. 296; la sanzione applicata era € 4.000,00.
2) omessa consegna, ai lavoratori presenti sul cantiere edile anche in qualità di lavoratori autonomi (che sono tenuti a provvedervi per proprio conto) di idonea tessera di riconoscimento.
La violazione si riferiva a tre lavoratori;
la norma violata era l'art. 36 bis co.
3 e 4 legge 04/08/2006 n. 248; la norma sanzionatoria era l'art. 36 bis co.
5 legge 04/08/2006 n. 248; la sanzione applicata era e 600,00 (200 per ogni lavoratore).
Con le proposte opposizioni contestava la legittimità Controparte_1
delle ordinanze ingiunzione, eccependo in particolare: 1) l'irregolarità
formale per gli atti in quanto costituiti da più fogli autonomi e non collegati
4 da alcun congiungimento che rendesse gli stessi un unico atto produttivo di effetti giuridici;
2) la nullità insanabile dell'illecito amministrativo notificato al ricorrente nella qualità di socio amministratore, in quanto la comunicazione richiamata, quale atto presupposto alla contestazione oggetto della opposizione non era stata notificata al ricorrente nella qualità di socio amministratore e pertanto responsabile in solido;
la nullità dell'ordinanza per omessa notifica del verbale presupposto;
3) la nullità per omessa e/o insufficiente motivazione dell'ordinanza ingiunzione;
4) la violazione della Legge 241/90 commi 2 e 3 per essersi il procedimento amministrativo protratto oltre i termini di legge;
5) la nullità dell'ordinanza per essere stata emessa da persona diversa da chi aveva effettuato l'audizione.
2. Il Giudice fissava l'udienza di discussione disponendo che l' Parte_1
producesse la documentazione relativa all'accertamento.
[...]
3. Si costituiva a mezzo del Direttore la Direzione Provinciale del
Lavoro di – cui è poi subentrato l' Pt_1 Parte_1
-- , che resisteva a tutti i motivi di opposizione, di cui chiedeva il
[...]
rigetto col favore delle spese.
5 4. Disposta la riunione dei procedimenti ed espletata prova orale con l'audizione dei lavoratori, all'esito, il GO del Tribunale di Salerno, con
sentenza n. 4290 del 15/09/2024 così decideva:
“-accoglie la proposta opposizione e per l'effetto annulla le ordinanze n .
5618/13868A; n.5618/13868B nonché n.5619/13869A e n. 5619/13689B;
- condanna la Direzione Provinciale del Lavoro alla restituzione delle
somme indebitamente versate in favore del ricorrente Controparte_1
nella qualità;
- condanna la Direzione Provinciale del lavoro a rimborsare al ricorrente le
spese processuali sostenute, che liquida in complessivi euro 1.750,00,
oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e Cassa Prev.”
5. Con ricorso depositato il 14/11/2024 l' Parte_1
, articolando due motivi di gravame, ha impugnato
[...]
la sentenza dinanzi a questa Corte di Appello al fine di ottenerne l'integrale riforma e per l'effetto per sentir così provvedere: “Voglia
l'Ecc.ma Corte d'appello, in accoglimento del presente gravame, riformare
la sentenza gravata e, per l'effetto, rigettare l'opposizione proposta dal sig.
, nella duplice qualità in atti, e tutte le domande ad essa connesse. CP_1
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”
6. Instaurato il contraddittorio, si è costituito , in Controparte_1
proprio e nella qualità spiegata in atti, che ha resistito al gravame, di cui
6 ha chiesto il rigetto;
in subordine “in accoglimento dei motivi dei ricorsi
riuniti”, ha chiesto alla Corte di “accogliere l'opposizione per come
proposta e per tale effetto annullare tutti gli atti presupposti unitamente
alle ordinanze ingiunzione opposte. Con vittoria di spese diritti e onorari
del doppio grado di giudizio”.
7. All'udienza del 19/06/2025, all'esito della discussione e sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato in conformità dei rispettivi atti di costituzione, la Corte ha riservato la decisione e, all'esito della camera di consiglio, ha dato lettura del dispositivo della sentenza, che ha contestualmente depositato nel fascicolo telematico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. L' ha impugnato la sentenza Parte_1
articolando due motivi di gravame:
con il primo motivo – “Violazione del principio di corrispondenza tra
chiesto e pronunciato ” -- l'appellante lamenta che la sentenza gravata sia stata adottata in palese violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art 112 c.p.c., avendo il Tribunale
motivato l'annullamento degli atti sanzionatori opposti dall'Inglese sulla base di motivi diversi da quelli fatti valere da quest'ultimo con il proprio atto di opposizione . Ed infatti, a fronte di una opposizione con la quale le ordinanze ingiunzione erano state censurate esclusivamente per vizi di carattere formale e/o procedimentale, senza mai porre in discussione la
7 verità dei fatti materiali sanzionati, ovvero che i lavoratori Parte_2
, NA MO e fossero dipendenti della
[...] CP_3
società al momento della visita Ispettiva, il Giudice di prime cure ha ritenuto non dimostrata l'esistenza stessa del rapporto;
con il secondo motivo – “Violazione del principio di non contestazione.
Omessa, errata e contraddittoria motivazione rispetto alle evidenze
probatorie – l Parte_1
2.1. impugna la sentenza nella parte in cui il Giudice aveva affermato che le violazioni indicate ai punti sub 1) e sub 2) dell'ordinanza di ingiunzione n. 5618/13868 A e B e sub 2) l'ordinanza di ingiunzione n. 5619/13868 A e
B del 15/01/2010, riferite ai lavoratori ( e MO) e Parte_2 Pt_2
erano rimaste sfornite di prova e, in parte, smentite dalle prove, Pt_3
documentali e non, acquisite nel processo, sì com'è dato evincere dalla pag. 6 in cui si legge “Emerge che non vi è stato costituito alcun rapporto
di lavoro irregolare, in quanto i lavoratori hanno chiaramente dichiarato
dinanzi agli ispettori nella loro qualità di funzionari pubblici di aver avuto la
dichiarazione di assunzione e che le era stata consegnata la tessera di
riconoscimento”), e deduce l'erroneità della decisione giacché il fatto che i signori e fossero alle dipendenze della società al Parte_2 Pt_3
momento dell'ispezione e che la società non avesse provveduto né a darne preventiva comunicazione al Centro per l'Impiego competente entro le 24 ore antecedenti il giorno della effettiva instaurazione del rapporto di
8 lavoro subordinato né a consegnare a tali lavoratori una dichiarazione sottoscritta contenente i dati della registrazione sul libro matricola in uso e la necessaria tessera di riconoscimento, oltre a risultare,
incontestabilmente, dagli atti ispettivi, doveva ritenersi pacifico e quindi non bisognevole di prova ai sensi dell'art 115 c.p.c., in quanto non contestato dall'opponente, che aveva invece sollevato contestazioni esclusivamente sulla regolarità formale e procedurale degli atti amministrativi;
2.2. deduce altresì che le argomentazioni del Tribunale si ponevano in evidente e inequivocabile contrasto con gli atti richiamati a sostegno della decisione, con la conseguenza che l'accertamento compiuto si fondava su un palese travisamento delle prove, giacché nella sentenza si affermava,
più di una volta, che i lavoratori avevano dichiarato dinanzi agli ispettori di aver ricevuto la dichiarazione di assunzione e che era loro stata consegnata la tessera di riconoscimento, laddove invece dai verbali redatti dagli ispettori e depositati in atti, facenti piena prova fino a querela di falso della corrispondenza tra quanto verbalizzato e quanto dichiarato dai lavoratori, emergeva che i tre lavoratori avevano tutti dichiarato di non aver ricevuto la lettera di assunzione e di non aver ricevuto la tessera di riconoscimento, così confermando l'esistenza dell'illecito contestato. Il
Giudice aveva poi omesso la valutazione di tutti i documenti depositati in atti dall'Amministrazione. In particolare, aveva erroneamente esaminato i
9 verbali redatti dagli ispettori e l'atto n. 3087 dell'8/05/2008 inviato dalla
Contr Contr alla società, con il quale la nel prendere atto che la predetta, in ottemperanza alla diffida impartita con foglio di ispezione n. 130/135 del
21/04/2008, aveva provveduto, in data 21/04/2008, a fine giornata lavorativa, dopo l'ispezione, alla consegna ai tre lavoratori sopraindicati dell'attestato di assunzione sottoscritto dall'azienda e riportante i dati della registrazione sul libro di matricola, così come previsto dall'art. 9 bis della legge 608/96, comunicava l'ammissione della società al pagamento in misura ridotta delle sanzioni dovute, e non aveva tenuto conto che tale circostanza si evinceva anche dal verbale di accertamento in cui si leggeva “nella fattispecie il legale responsabile della ditta “ Controparte_2
ha provveduto in data 21.4.2008 (fine giornata
[...]
lavorativa), alla consegna dell'attestato di assunzione….”;
2.3. deduce altresì il difetto di motivazione riguardante la fondatezza dell'opposizione con riguardo alla violazione di cui al punto 2)
25618/13868 A e B del 15/01/2010, sul quale il Giudice, sulla base della
(erroneamente) ritenuta avvenuta consegna della lettera di assunzione ai lavoratori, si era limitato ad affermare che “che non vi è stato alcun
rapporto di lavoro irregolare”, senza tuttavia considerare che l'art. 9 bis co.
1 e 2 d.L. 1/10/96 n. 510 stabiliva che la comunicazione doveva essere inviata almeno 24 ore prima l'inizio del rapporto di lavoro. Ne consegue che, avendo i tre lavoratori dichiarato agli ispettori d'aver iniziato a
10 lavorare proprio il giorno dell'accesso ispettivo (21/04/2008), alle ore 7:30,
la comunicazione fatta dalla società alla fine della giornata lavorativa,
intorno alle ore 17:00 del 21/04/2008 non rispettava la presscrizione normativa;
2.4. deduce poi l'erroneità della decisione anche nella parte in cui era stata accertata l'infondatezza dell'illecito di cui al punto n. 1) dell'ordinanza di ingiunzione n. 5619/13868 A e B del 15/01/2010, consistente nell'
“Omessa esibizione, nonostante esplicita richiesta da parte dei funzionari
della Direzione Provinciale del Lavoro – Servizio Ispezione Lavoro, dei
regolamentari libri matricoli e paga”, da cui era scaturita l'irrogazione di una sanzione pecuniaria pari ad euro 4.000,00. In particolare l Parte_1
contesta che, in contrasto con le risultanze degli accertamenti ispettivi,
ovvero degli atti aventi fede privilegiata, il giudice di primo grado, in violazione dell'art. 2700 cc, senza che nei confronti delle risultanze di detti accertamenti fosse stata proposta querela di falso, aveva ritenuto non corrispondente al vero la circostanza che non fossero stati esibiti agli ispettori il libro matricola e il libro paga, altresì erroneamente ritenendo che l'assenza del datore di lavoro – che, contattato telefonicamente, non si era presentato sul posto -- escludesse la violazione .
9. L' appello va accolto.
9.1. Il primo motivo è fondato.
11 Ed infatti, con le due opposizioni proposte ha Controparte_1
impugnato le corrispondenti ordinanze ingiunzioni sollevando eccezioni di nullità esclusivamente per vizi formali dei provvedimenti, ma non ha mai contestato né l'esistenza del rapporto con i tre lavoratori risultati irregolari né il tipo di attività da essi volto né la circostanza che i medesimi stessero effettivamente lavorando al momento dell'accesso ispettivo.
Ne consegue che l'affermazione, da cui il primo Giudice ha fatto derivare la illegittimità delle sanzioni irrogate, e cioè che non vi fosse “la prova
certa che gli ispettori in sede di accesso abbiano realmente accertato che i
lavoratori stessero effettuando attività lavorativa”, è in evidente violazione della norma dell'art. 112 cpc, giacché l'effettiva esistenza e la natura del rapporto non costituiva oggetto di contestazione della parte ed era altresì
contrastata dalla circostanza che i lavoratori, interpellati dagli ispettori,
avevano dichiarato che quello (il 21/04/2008) era il loro primo giorno di lavoro.
9.2. Fondato è anche il secondo motivo, in tutte le sue articolazioni.
- Ed infatti, come già rilevato, con le proposte opposizioni
[...]
ha sollevato esclusivamente eccezioni di tipo formale ma non CP_1
ha contestato la veridicità dei fatti storici sulla base dei quali erano state adottate le ordinanze-ingiunzioni, ovvero che i tre lavoratori non avevano
12 ricevuto lettera di assunzione o tessera di riconoscimento e che la loro assunzione non era stata comunicata 24 ore prima agli Uffici competenti.
La circostanza, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice in dispregio delle risultanze documentali, della prova orale espletata e della norma di cui all'art. 2700 cc, si ricava invece dal verbale ispettivo,
contenente la ricezione delle dichiarazioni dei tre lavoratori, e dal riscontro con la denuncia di inizio del rapporto di lavoro effettuata nello stesso giorno del sopralluogo degli ispettori ma ad orario successivo a quello lavorativo (cfr. comunicazione Unilav del 21/04/2008, ore16,50) e comunque in violazione della norma che prevede che essa debba essere effettuata almeno 24 ore prima dell'inizio del rapporto;
- l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, che i lavorartori avevano dichiarato di aver ricevuto sia la lettera di assunzione che la tessera di riconoscimento, analogamente all'affermazione che i libri matricola e paga non erano stati chiesti al datore di lavoro, è contraria alle risultanze del verbale ispettivo e al suo valore di atto munito di pubblica fede.
10. Vanno invece disattesi quei motivi di opposizione che
[...]
ha richiamato, chiedendone l'accoglimento, in via subordinata, CP_1
per il caso di rigetto dell'appello.
Ed infatti:
13 - la deduzione circa la 'manomissione/correzione a penna” delle lettere di assunzione dei lavoratori nella parte relativa alla data di inizio del rapporto di lavoro, che sarebbe stata corretta da quella originaria del 19/04/2008 in quella del 21/04/2008, oltre ad essere contrastata dalle dichiarazioni dei lavoratori rese agli Ispettori e confermate davanti al Giudice nonché dalla denuncia di instaurazione del rapporto di lavoro, che risulta effettuata nel pomeriggio del 21/04/2008, appare addirittura contraria all'interesse dell' , giacché una data di inizio del rapporto lavorativo anteriore di CP_1
alcuni giorni avrebbe reso ancora più grave la sua violazione;
- il verbale di accesso ispettivo del 21/04/2008, completo di tutte le indicazioni previste dalla legge, fu consegnato all'ing. , CP_5
direttore dei lavori, presente sul posto, che lo controfirmò e si impegnò a consegnarlo all' , il quale non ha contestato la mancata effettiva CP_1
ricezione del documento;
il verbale di illecito amministrativo prot. 3088
dell'8/05/2008 fu poi, in data 10/05/2008, regolarmente notificato all'appellato, che, infatti, di riscontro chiese di poter essere sentito ed inviò
pure note difensive;
- le due ordinanze - ingiunzione del 15/01/2010 non presentavano alcun vizio formale tale da incidere sul diritto di difesa dell'ingiunto, giacché esse riportavano il numero di protocollo e una numerazione intercalare, con specifica indicazione degli atti allegati, e erano adeguatamente motivate
14 con il richiamo degli atti di accertamento e delle violazioni di legge riscontrate;
- nessuna nullità può configurarsi per il fatto che l'audizione dell'interessato era stata effettuata da soggetto diverso da chi emise poi le sanzioni giacché si tratta di fasi e competenze distinte nell'ambito del medesimo procedimento amministrativo che si conclude con l'adozione della sanzione;
- sul luogo di lavoro non furono rinvenuti i libri paga e matricola dei lavoratori, ovvero la documentazione che avrebbe consentito di verificare la regolare instaurazione del rapporto di lavoro. Trattandoisi non della sede aziendale ma di un cantiere, sarebbe stato sufficiente anche soltanto l'esibizione, da parte dei lavoratori, ai quali avrebbero dovuto essere consegnati dal datore di lavoro, di documenti alternativi quali una copia della comunicazione preventiva di assunzione o della lettera di assunzione o del prospetto busta-paga, che invece i lavoratori non possedevano;
- l'eccezione dell'inosservanza del termine di cui all'art. 2 della legge n.
241/1990 per l'adozione dei provvedimenti opposti è infondata giacché la legge richiamata dall'appellato non si applica alle sanzioni amministrative irrogate in materia di lavoro e previdenza in base alla disciplina soeciale contenuta nella L. n. 689/1981;
15 - va infine ribadito che tutte le circostanze risultanti dal verbale di accesso ispettivo in quanto accertate da pubblici ufficiali – gli ispettori – non richiedevano ulteriore dimostrazione, essendo, invece, la parte ingiunta che ne assumeva la non corrispondenza al vero, onerata di impugnare l'atto con querela di falso.
11. La sentenza appellata va pertanto riformata e, per l'effetto,
Co l'opposizione va rigettata e le ordinanze ingiunzioni emesse dall'
di vanno confermate. Pt_1
12. Le spese del giudizio gravano sull'appellato e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornati dal DM. n. 147/2022, con riferimento al valore della causa,
compreso nello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00, nei valori minimi e per le fasi trattate ( studio, introduttiva, istruttoria e di discussione per il primo grado;
studio, introduttiva e di discussione per l'appello).
Per il primo grado di giudizio i compensi per tutte le fasi sono ridotti del
20% in virtù della previsione di cui all'art. 9 del dlgs n. 149/2015 .
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 14/11/2024
dall nei Parte_1
16 confronti di , in proprio e quale legale rappr.p.t. Controparte_1
della “ .”, avverso la sentenza del Controparte_2
Tribunale di Salerno n. 4290/2024, così provvede:
a) ACCOGLIE l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,
rigetta le opposizioni proposte da , in proprio e quale Controparte_1
socio amministratore della “ ”, Controparte_2
avverso le ordinanze ingiunzione n. 5618/13868 A, n. 5618/13868 B, n.
5619/13869 A, n. 5619/13869 B del 15/01/2020, emesse nei suoi confronti e nei confronti della società, con vincolo di solidarietà, dalla
[...]
( ora Parte_4 Parte_1
);
[...]
b) CO , in proprio e nella spiegata qualità, al Controparte_1
pagamento delle spese processuali che liquida in favore dell'
[...]
, a titolo di compenso, per il primo grado in Parte_1
€ 2.032,00 e per questo grado in € 1.984,00, oltre rimborso forfettario del
15% per spese generali, iva e cap.
Così deciso in Salerno il 19 giugno 2025.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
17 18
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, composta dai magistrati:
dr. Vito COLUCCI Presidente
dr.ssa M. Assunta NICCOLI Consigliere relatore dr. ssa Giulia CARLEO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 1180 del ruolo generale dell'anno
2024
T R A
Parte_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Pt_1
APPELLANTE E
c.f. Controparte_1 C.F._1
in proprio e quale legale rappresentante p.t. della '
[...]
p.iva Controparte_2 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv. Tiziana Inglese in virtù di procura a margine dei ricorsi di primo grado
APPELLATO
avente ad OGGETTO: Appello avverso la sentenza del G.O. del Tribunale di Salerno n. 4290/2024 pubblicata il 15/09/2024 e notificata il 21/10/2014
(Opposizione alle ordinanze ingiunzione n. 5618/13868A, 5618/13868B;
5619/13869A, 5619/13869B emesse dall' Parte_1 il 15/01/2010 per il pagamento di € 2.014,00 e di € 4.513,81 ) sulle CONCLUSIONI rassegnate dalle parti in conformità dei rispettivi atti di costituzione all'udienza di discussione del 19 giugno 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con distinti ricorsi depositati il 24/02/2010 , nella Controparte_1
qualità di socio e legale rappresentante della “ Controparte_2
”, proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.
[...]
5618/13868 A e B e l'ordinanza ingiunzione n. 5619/13869 A e B
emesse nei suoi confronti, nella duplice qualità, dall' Parte_1
di in data 15/01/2010.
[...] Pt_1
Con l'ordinanza di ingiunzione n. 5618/13868 A e B la società era stata sanzionata per le seguenti violazioni:
2 1) omessa consegna, al lavoratore, all'atto dell'assunzione, di una dichiarazione sottoscritta contenente i dati della registrazione sul libro matricola in uso.
La violazione si riferiva a n. 3 lavoratori;
le norme violate erano: l'art. 6 co.
1 d.lgs. 19/12/2002 n. 297, che ha modificato l'art. 4 d.lgs. 21/04/2000 n.
181 e sostituito l'art. 9 bis co. 3 legge 28/11/96 n. 608 per violazioni commesse dal 30/01/2003 al 24/06/2008; le norme sanzionatorie erano l'art. 19 co. 2 d.lgs. 10/09/2003 n. 276; le violazioni commesse dal
24/10/2003; la sanzione applicata era di € 2.100,00 (700 per ogni lavoratore interessato).
2) omessa comunicazione da parte del datore di lavoro al Centro per l'Impiego competente, del nominativo del lavoratore assunto, dalla data di assunzione e degli altri elementi del rapporto di lavoro, entro le 24 ore antecedenti il giorno della effettiva instaurazione del rapporto di lavoro subordinato.
La violazione si riferiva a n. 3 lavoratori per i quali la comunicazione era avvenuta il medesimo giorno dell'assunzione (21/04/08); le norme violate erano: l'art. 9 bis co. 1 e 2 d.L. 1/10/96 n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28/11/96 n. 608, come sostituito dall'art. 1, co. 1180 legge
27/12/2006 n. 296; la norma sanzionatoria era l'art. 19 co. 3 d.lgs.
3 10/09/2003 n. 276; la sanzione applicata era di € 600,00 (200 per ogni lavoratore interessato).
Con l'ordinanza di ingiunzione n. 5619/13868 A e B del 15/01/2010 la società era stata sanzionata per le seguenti violazioni:
1) omessa esibizione, nonostante esplicita richiesta da parte dei funzionari della Direzione Provinciale del Lavoro – Servizio Ispezione Lavoro, dei regolamentari libri matricoli e paga, violazioni commesse fino al
18/08/2008 e relative al periodo 21/04/2008; la norma violata era l' art. 21
co. 1 e 2 D.P.R. 30.06.65 n. 1124; la norma sanzionatoria era l'art. 1, co.
1178 legge 27/12/2006 n. 296; la sanzione applicata era € 4.000,00.
2) omessa consegna, ai lavoratori presenti sul cantiere edile anche in qualità di lavoratori autonomi (che sono tenuti a provvedervi per proprio conto) di idonea tessera di riconoscimento.
La violazione si riferiva a tre lavoratori;
la norma violata era l'art. 36 bis co.
3 e 4 legge 04/08/2006 n. 248; la norma sanzionatoria era l'art. 36 bis co.
5 legge 04/08/2006 n. 248; la sanzione applicata era e 600,00 (200 per ogni lavoratore).
Con le proposte opposizioni contestava la legittimità Controparte_1
delle ordinanze ingiunzione, eccependo in particolare: 1) l'irregolarità
formale per gli atti in quanto costituiti da più fogli autonomi e non collegati
4 da alcun congiungimento che rendesse gli stessi un unico atto produttivo di effetti giuridici;
2) la nullità insanabile dell'illecito amministrativo notificato al ricorrente nella qualità di socio amministratore, in quanto la comunicazione richiamata, quale atto presupposto alla contestazione oggetto della opposizione non era stata notificata al ricorrente nella qualità di socio amministratore e pertanto responsabile in solido;
la nullità dell'ordinanza per omessa notifica del verbale presupposto;
3) la nullità per omessa e/o insufficiente motivazione dell'ordinanza ingiunzione;
4) la violazione della Legge 241/90 commi 2 e 3 per essersi il procedimento amministrativo protratto oltre i termini di legge;
5) la nullità dell'ordinanza per essere stata emessa da persona diversa da chi aveva effettuato l'audizione.
2. Il Giudice fissava l'udienza di discussione disponendo che l' Parte_1
producesse la documentazione relativa all'accertamento.
[...]
3. Si costituiva a mezzo del Direttore la Direzione Provinciale del
Lavoro di – cui è poi subentrato l' Pt_1 Parte_1
-- , che resisteva a tutti i motivi di opposizione, di cui chiedeva il
[...]
rigetto col favore delle spese.
5 4. Disposta la riunione dei procedimenti ed espletata prova orale con l'audizione dei lavoratori, all'esito, il GO del Tribunale di Salerno, con
sentenza n. 4290 del 15/09/2024 così decideva:
“-accoglie la proposta opposizione e per l'effetto annulla le ordinanze n .
5618/13868A; n.5618/13868B nonché n.5619/13869A e n. 5619/13689B;
- condanna la Direzione Provinciale del Lavoro alla restituzione delle
somme indebitamente versate in favore del ricorrente Controparte_1
nella qualità;
- condanna la Direzione Provinciale del lavoro a rimborsare al ricorrente le
spese processuali sostenute, che liquida in complessivi euro 1.750,00,
oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e Cassa Prev.”
5. Con ricorso depositato il 14/11/2024 l' Parte_1
, articolando due motivi di gravame, ha impugnato
[...]
la sentenza dinanzi a questa Corte di Appello al fine di ottenerne l'integrale riforma e per l'effetto per sentir così provvedere: “Voglia
l'Ecc.ma Corte d'appello, in accoglimento del presente gravame, riformare
la sentenza gravata e, per l'effetto, rigettare l'opposizione proposta dal sig.
, nella duplice qualità in atti, e tutte le domande ad essa connesse. CP_1
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”
6. Instaurato il contraddittorio, si è costituito , in Controparte_1
proprio e nella qualità spiegata in atti, che ha resistito al gravame, di cui
6 ha chiesto il rigetto;
in subordine “in accoglimento dei motivi dei ricorsi
riuniti”, ha chiesto alla Corte di “accogliere l'opposizione per come
proposta e per tale effetto annullare tutti gli atti presupposti unitamente
alle ordinanze ingiunzione opposte. Con vittoria di spese diritti e onorari
del doppio grado di giudizio”.
7. All'udienza del 19/06/2025, all'esito della discussione e sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato in conformità dei rispettivi atti di costituzione, la Corte ha riservato la decisione e, all'esito della camera di consiglio, ha dato lettura del dispositivo della sentenza, che ha contestualmente depositato nel fascicolo telematico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. L' ha impugnato la sentenza Parte_1
articolando due motivi di gravame:
con il primo motivo – “Violazione del principio di corrispondenza tra
chiesto e pronunciato ” -- l'appellante lamenta che la sentenza gravata sia stata adottata in palese violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art 112 c.p.c., avendo il Tribunale
motivato l'annullamento degli atti sanzionatori opposti dall'Inglese sulla base di motivi diversi da quelli fatti valere da quest'ultimo con il proprio atto di opposizione . Ed infatti, a fronte di una opposizione con la quale le ordinanze ingiunzione erano state censurate esclusivamente per vizi di carattere formale e/o procedimentale, senza mai porre in discussione la
7 verità dei fatti materiali sanzionati, ovvero che i lavoratori Parte_2
, NA MO e fossero dipendenti della
[...] CP_3
società al momento della visita Ispettiva, il Giudice di prime cure ha ritenuto non dimostrata l'esistenza stessa del rapporto;
con il secondo motivo – “Violazione del principio di non contestazione.
Omessa, errata e contraddittoria motivazione rispetto alle evidenze
probatorie – l Parte_1
2.1. impugna la sentenza nella parte in cui il Giudice aveva affermato che le violazioni indicate ai punti sub 1) e sub 2) dell'ordinanza di ingiunzione n. 5618/13868 A e B e sub 2) l'ordinanza di ingiunzione n. 5619/13868 A e
B del 15/01/2010, riferite ai lavoratori ( e MO) e Parte_2 Pt_2
erano rimaste sfornite di prova e, in parte, smentite dalle prove, Pt_3
documentali e non, acquisite nel processo, sì com'è dato evincere dalla pag. 6 in cui si legge “Emerge che non vi è stato costituito alcun rapporto
di lavoro irregolare, in quanto i lavoratori hanno chiaramente dichiarato
dinanzi agli ispettori nella loro qualità di funzionari pubblici di aver avuto la
dichiarazione di assunzione e che le era stata consegnata la tessera di
riconoscimento”), e deduce l'erroneità della decisione giacché il fatto che i signori e fossero alle dipendenze della società al Parte_2 Pt_3
momento dell'ispezione e che la società non avesse provveduto né a darne preventiva comunicazione al Centro per l'Impiego competente entro le 24 ore antecedenti il giorno della effettiva instaurazione del rapporto di
8 lavoro subordinato né a consegnare a tali lavoratori una dichiarazione sottoscritta contenente i dati della registrazione sul libro matricola in uso e la necessaria tessera di riconoscimento, oltre a risultare,
incontestabilmente, dagli atti ispettivi, doveva ritenersi pacifico e quindi non bisognevole di prova ai sensi dell'art 115 c.p.c., in quanto non contestato dall'opponente, che aveva invece sollevato contestazioni esclusivamente sulla regolarità formale e procedurale degli atti amministrativi;
2.2. deduce altresì che le argomentazioni del Tribunale si ponevano in evidente e inequivocabile contrasto con gli atti richiamati a sostegno della decisione, con la conseguenza che l'accertamento compiuto si fondava su un palese travisamento delle prove, giacché nella sentenza si affermava,
più di una volta, che i lavoratori avevano dichiarato dinanzi agli ispettori di aver ricevuto la dichiarazione di assunzione e che era loro stata consegnata la tessera di riconoscimento, laddove invece dai verbali redatti dagli ispettori e depositati in atti, facenti piena prova fino a querela di falso della corrispondenza tra quanto verbalizzato e quanto dichiarato dai lavoratori, emergeva che i tre lavoratori avevano tutti dichiarato di non aver ricevuto la lettera di assunzione e di non aver ricevuto la tessera di riconoscimento, così confermando l'esistenza dell'illecito contestato. Il
Giudice aveva poi omesso la valutazione di tutti i documenti depositati in atti dall'Amministrazione. In particolare, aveva erroneamente esaminato i
9 verbali redatti dagli ispettori e l'atto n. 3087 dell'8/05/2008 inviato dalla
Contr Contr alla società, con il quale la nel prendere atto che la predetta, in ottemperanza alla diffida impartita con foglio di ispezione n. 130/135 del
21/04/2008, aveva provveduto, in data 21/04/2008, a fine giornata lavorativa, dopo l'ispezione, alla consegna ai tre lavoratori sopraindicati dell'attestato di assunzione sottoscritto dall'azienda e riportante i dati della registrazione sul libro di matricola, così come previsto dall'art. 9 bis della legge 608/96, comunicava l'ammissione della società al pagamento in misura ridotta delle sanzioni dovute, e non aveva tenuto conto che tale circostanza si evinceva anche dal verbale di accertamento in cui si leggeva “nella fattispecie il legale responsabile della ditta “ Controparte_2
ha provveduto in data 21.4.2008 (fine giornata
[...]
lavorativa), alla consegna dell'attestato di assunzione….”;
2.3. deduce altresì il difetto di motivazione riguardante la fondatezza dell'opposizione con riguardo alla violazione di cui al punto 2)
25618/13868 A e B del 15/01/2010, sul quale il Giudice, sulla base della
(erroneamente) ritenuta avvenuta consegna della lettera di assunzione ai lavoratori, si era limitato ad affermare che “che non vi è stato alcun
rapporto di lavoro irregolare”, senza tuttavia considerare che l'art. 9 bis co.
1 e 2 d.L. 1/10/96 n. 510 stabiliva che la comunicazione doveva essere inviata almeno 24 ore prima l'inizio del rapporto di lavoro. Ne consegue che, avendo i tre lavoratori dichiarato agli ispettori d'aver iniziato a
10 lavorare proprio il giorno dell'accesso ispettivo (21/04/2008), alle ore 7:30,
la comunicazione fatta dalla società alla fine della giornata lavorativa,
intorno alle ore 17:00 del 21/04/2008 non rispettava la presscrizione normativa;
2.4. deduce poi l'erroneità della decisione anche nella parte in cui era stata accertata l'infondatezza dell'illecito di cui al punto n. 1) dell'ordinanza di ingiunzione n. 5619/13868 A e B del 15/01/2010, consistente nell'
“Omessa esibizione, nonostante esplicita richiesta da parte dei funzionari
della Direzione Provinciale del Lavoro – Servizio Ispezione Lavoro, dei
regolamentari libri matricoli e paga”, da cui era scaturita l'irrogazione di una sanzione pecuniaria pari ad euro 4.000,00. In particolare l Parte_1
contesta che, in contrasto con le risultanze degli accertamenti ispettivi,
ovvero degli atti aventi fede privilegiata, il giudice di primo grado, in violazione dell'art. 2700 cc, senza che nei confronti delle risultanze di detti accertamenti fosse stata proposta querela di falso, aveva ritenuto non corrispondente al vero la circostanza che non fossero stati esibiti agli ispettori il libro matricola e il libro paga, altresì erroneamente ritenendo che l'assenza del datore di lavoro – che, contattato telefonicamente, non si era presentato sul posto -- escludesse la violazione .
9. L' appello va accolto.
9.1. Il primo motivo è fondato.
11 Ed infatti, con le due opposizioni proposte ha Controparte_1
impugnato le corrispondenti ordinanze ingiunzioni sollevando eccezioni di nullità esclusivamente per vizi formali dei provvedimenti, ma non ha mai contestato né l'esistenza del rapporto con i tre lavoratori risultati irregolari né il tipo di attività da essi volto né la circostanza che i medesimi stessero effettivamente lavorando al momento dell'accesso ispettivo.
Ne consegue che l'affermazione, da cui il primo Giudice ha fatto derivare la illegittimità delle sanzioni irrogate, e cioè che non vi fosse “la prova
certa che gli ispettori in sede di accesso abbiano realmente accertato che i
lavoratori stessero effettuando attività lavorativa”, è in evidente violazione della norma dell'art. 112 cpc, giacché l'effettiva esistenza e la natura del rapporto non costituiva oggetto di contestazione della parte ed era altresì
contrastata dalla circostanza che i lavoratori, interpellati dagli ispettori,
avevano dichiarato che quello (il 21/04/2008) era il loro primo giorno di lavoro.
9.2. Fondato è anche il secondo motivo, in tutte le sue articolazioni.
- Ed infatti, come già rilevato, con le proposte opposizioni
[...]
ha sollevato esclusivamente eccezioni di tipo formale ma non CP_1
ha contestato la veridicità dei fatti storici sulla base dei quali erano state adottate le ordinanze-ingiunzioni, ovvero che i tre lavoratori non avevano
12 ricevuto lettera di assunzione o tessera di riconoscimento e che la loro assunzione non era stata comunicata 24 ore prima agli Uffici competenti.
La circostanza, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice in dispregio delle risultanze documentali, della prova orale espletata e della norma di cui all'art. 2700 cc, si ricava invece dal verbale ispettivo,
contenente la ricezione delle dichiarazioni dei tre lavoratori, e dal riscontro con la denuncia di inizio del rapporto di lavoro effettuata nello stesso giorno del sopralluogo degli ispettori ma ad orario successivo a quello lavorativo (cfr. comunicazione Unilav del 21/04/2008, ore16,50) e comunque in violazione della norma che prevede che essa debba essere effettuata almeno 24 ore prima dell'inizio del rapporto;
- l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, che i lavorartori avevano dichiarato di aver ricevuto sia la lettera di assunzione che la tessera di riconoscimento, analogamente all'affermazione che i libri matricola e paga non erano stati chiesti al datore di lavoro, è contraria alle risultanze del verbale ispettivo e al suo valore di atto munito di pubblica fede.
10. Vanno invece disattesi quei motivi di opposizione che
[...]
ha richiamato, chiedendone l'accoglimento, in via subordinata, CP_1
per il caso di rigetto dell'appello.
Ed infatti:
13 - la deduzione circa la 'manomissione/correzione a penna” delle lettere di assunzione dei lavoratori nella parte relativa alla data di inizio del rapporto di lavoro, che sarebbe stata corretta da quella originaria del 19/04/2008 in quella del 21/04/2008, oltre ad essere contrastata dalle dichiarazioni dei lavoratori rese agli Ispettori e confermate davanti al Giudice nonché dalla denuncia di instaurazione del rapporto di lavoro, che risulta effettuata nel pomeriggio del 21/04/2008, appare addirittura contraria all'interesse dell' , giacché una data di inizio del rapporto lavorativo anteriore di CP_1
alcuni giorni avrebbe reso ancora più grave la sua violazione;
- il verbale di accesso ispettivo del 21/04/2008, completo di tutte le indicazioni previste dalla legge, fu consegnato all'ing. , CP_5
direttore dei lavori, presente sul posto, che lo controfirmò e si impegnò a consegnarlo all' , il quale non ha contestato la mancata effettiva CP_1
ricezione del documento;
il verbale di illecito amministrativo prot. 3088
dell'8/05/2008 fu poi, in data 10/05/2008, regolarmente notificato all'appellato, che, infatti, di riscontro chiese di poter essere sentito ed inviò
pure note difensive;
- le due ordinanze - ingiunzione del 15/01/2010 non presentavano alcun vizio formale tale da incidere sul diritto di difesa dell'ingiunto, giacché esse riportavano il numero di protocollo e una numerazione intercalare, con specifica indicazione degli atti allegati, e erano adeguatamente motivate
14 con il richiamo degli atti di accertamento e delle violazioni di legge riscontrate;
- nessuna nullità può configurarsi per il fatto che l'audizione dell'interessato era stata effettuata da soggetto diverso da chi emise poi le sanzioni giacché si tratta di fasi e competenze distinte nell'ambito del medesimo procedimento amministrativo che si conclude con l'adozione della sanzione;
- sul luogo di lavoro non furono rinvenuti i libri paga e matricola dei lavoratori, ovvero la documentazione che avrebbe consentito di verificare la regolare instaurazione del rapporto di lavoro. Trattandoisi non della sede aziendale ma di un cantiere, sarebbe stato sufficiente anche soltanto l'esibizione, da parte dei lavoratori, ai quali avrebbero dovuto essere consegnati dal datore di lavoro, di documenti alternativi quali una copia della comunicazione preventiva di assunzione o della lettera di assunzione o del prospetto busta-paga, che invece i lavoratori non possedevano;
- l'eccezione dell'inosservanza del termine di cui all'art. 2 della legge n.
241/1990 per l'adozione dei provvedimenti opposti è infondata giacché la legge richiamata dall'appellato non si applica alle sanzioni amministrative irrogate in materia di lavoro e previdenza in base alla disciplina soeciale contenuta nella L. n. 689/1981;
15 - va infine ribadito che tutte le circostanze risultanti dal verbale di accesso ispettivo in quanto accertate da pubblici ufficiali – gli ispettori – non richiedevano ulteriore dimostrazione, essendo, invece, la parte ingiunta che ne assumeva la non corrispondenza al vero, onerata di impugnare l'atto con querela di falso.
11. La sentenza appellata va pertanto riformata e, per l'effetto,
Co l'opposizione va rigettata e le ordinanze ingiunzioni emesse dall'
di vanno confermate. Pt_1
12. Le spese del giudizio gravano sull'appellato e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornati dal DM. n. 147/2022, con riferimento al valore della causa,
compreso nello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00, nei valori minimi e per le fasi trattate ( studio, introduttiva, istruttoria e di discussione per il primo grado;
studio, introduttiva e di discussione per l'appello).
Per il primo grado di giudizio i compensi per tutte le fasi sono ridotti del
20% in virtù della previsione di cui all'art. 9 del dlgs n. 149/2015 .
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 14/11/2024
dall nei Parte_1
16 confronti di , in proprio e quale legale rappr.p.t. Controparte_1
della “ .”, avverso la sentenza del Controparte_2
Tribunale di Salerno n. 4290/2024, così provvede:
a) ACCOGLIE l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,
rigetta le opposizioni proposte da , in proprio e quale Controparte_1
socio amministratore della “ ”, Controparte_2
avverso le ordinanze ingiunzione n. 5618/13868 A, n. 5618/13868 B, n.
5619/13869 A, n. 5619/13869 B del 15/01/2020, emesse nei suoi confronti e nei confronti della società, con vincolo di solidarietà, dalla
[...]
( ora Parte_4 Parte_1
);
[...]
b) CO , in proprio e nella spiegata qualità, al Controparte_1
pagamento delle spese processuali che liquida in favore dell'
[...]
, a titolo di compenso, per il primo grado in Parte_1
€ 2.032,00 e per questo grado in € 1.984,00, oltre rimborso forfettario del
15% per spese generali, iva e cap.
Così deciso in Salerno il 19 giugno 2025.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
17 18