TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/03/2025, n. 4641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4641 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale civile di Roma
Sezione Sedicesima
Il Tribunale riunito in camera di consiglio e composto dai
Signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
2) Dott. Maurizio Manzi Giudice relatore
3) Dott.ssa Flora Mazzaro Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G. n° 38388 per l'anno 2023, decisione alla udienza trattenuta in del 04/03/2025, vertente
TRA
Parte_1
in forma abbreviata Parte_2 ( c.f e p. i.v.a. P.IVA_1 ), con sede legale in Roma,
00187, Via Calabria n°46, in persona dell'Amministratore C.F. 1Delegato, Avv. Marco Bellezza, ( c.f.: ), nato a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Giampaolo Balas e dall'Avv. Marco Andrea Morielli, elettivamente domiciliata al seguente numero di fax: 06/ 3216941 ed al seguente indirizzo di postal elettronica certificata:
Email_1
OPPONENTE
E
,con sede legale in CP_1 c.f. e p. i.v.a. P.IVA_2
personaNucetto(CN), Via Nazionale n°107, in dell'amministratore unico, Avv. Marco Neri, elettivamente domiciliata in Milano, Via Monte Rosa n°67, presso studio dell'Avv. Corrado Bologna, dal quale è rappresentata e difesa, unitamente all'Avv. Matteo D. Priamo, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 02/36736177 ed ai seguenti indirizzi di postal elettronica certificata: Email_2 e
Email_3
OPPOSTA
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO.
La parte opponente ha, con il primo termine di cui all'art. 189 c.p.c., precisato le seguenti conclusioni:
" in via principale, nel merito, accertare e dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro nonché la sussistenza in capo ad Parte_2 di un credito dell'importo pari ad € 870.088,47 nei confronti di per l'effetto accertare e CP_1
dichiarare l'estinzione e/o l'inesistenza e/o l'infondatezza del presunto credito azionato in via monitoria nei confronti dida CP_1 Parte_2 per nonché atecnica, compensazione c.d. impropria accertare e dichiarare, all'esito della compensazione, la sussistenza in capo ad Parte_2 del ( residuo) CP_1 di € 7.055,34, oltrecredito nei confronti di interessi sull'originario ammontare del credito;
per l'ulteriore effetto revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n°10852/2023 del 22/06/2023,
R.G. n° 28362/2023, emesso dal Tribunale di Roma, nella persona del Giudice, Dott. Nicola Valletta, in data
21 giugno 2023, pubblicato il 22 giugno 2023 e notificato il 23 giugno 2023, oggetto della presente opposizione, alla restituzione in favore dicondannare CP_1
della somma di € 947.358,56, pagata Parte_2
dall'opponente in esecuzione del precetto notificato in forza dell'opposto decreto ingiuntivo, e, in ogni caso, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da Parte_2
per le causali di cui al decreto
[...] ad CP_1
ingiuntivo de quo ed alla comparsa di costituzione.
e di risposta, per l'effetto, respingere e/o rigettare formulate nel relativo ricorso le domande tutte nella comparsa didi costituzione per ingiunzione e
e di risposta. Il tutto con condanna ex art. 96 c.p.c.;
in via riconvenzionale accertare e dichiarare la sussistenza del (residuo) credito in capo ad Parte_2
€ 7.055,34, risultanteconfronti di nei CP_1
dalla compensazione di cui sopra, oltre interessi legali da calcolarsi dalla data del pagamento dell'anticipazione
( 31/05/2022) sino ad integrale soddisfo sull'importo di € 670.088,47; per l'effetto condannare l'oppostal al pagamento in favore dell'opponente dei predetti importi o di quelli diversi, maggiori o minori, che saranno accertati in corso di causa, nonché alla restituzione di tutte le somme versate a titolo di spese varie del monitorio e del precetto (per sorte, esborsi, compensi, ecc..), ovvero, in subordine, nella denegata ipotesi in cui, per qualsivoglia ragione, il Giudice non ritenesse operante la compensazione di cui sopra, accertata e dichiarata la sussistenza in capo ad di un credito Parte_2
dell'importo pari ad € 870.088,47 nei confronti di CP_1
[...] condannare quest'ultima al pagamento in favore dell'opponente di tale importo, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo;
in via riconvenzionale accertare e dichiarare il diritto alla restituzione dell'importodi Parte_2 di € 14.841,98 poiché non dovuto;
per l'effetto condannare l'opposta alla restituzione/pagamento del predetto importo in favore dell'opponente;
in via riconvenzionale accertare e dichiarare il grave inadempimento di CP_1 nonché accertare e risoluzione dell'Accordo quadro. CIG: dichiarare la
85520796D8- CUP B56C16000140001 e, ancora, accertare e dichiarare tutti i danni patrimoniali a qualsiasi titolo patiti dall'opponente; per l'effetto condannare al pagamento in favore dell'opponente CP_1
della somma di € 6.631,80 a titolo di penali contrattualmente previste, di € 6.409,08 a titolo di danno emergente e di € 114.462,96 a titolo di lucro cessante, o a quelle diverse somme, maggiori o minori, che saranno accertate in corso di causa;
in ogni caso con vittoria di onorari, competenze e spese del presente giudizio, ivi compreso il rimborso delle spese generali".
La parte opposta, con il primo termine di cui all'art. 189 c.p.c. così precisava le conclusioni:
" Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione:
respingere l'opposizione proposta da Parte_2 in quanto destituita di ogni fondamento e, per l'effetto, datosi atto che la società opponente non ha mai contestato la debenza degli importi oggetto di ingiunzione, confermare il decreto ingiuntivo n° 10852/2023,
R.G. n° 28362/2023 emesso dal Tribunale di Roma il 22/06/2023; Parte_2accertare e dichiarare che non ha bene e correttamente adempiuto alle obbligazioni dalla stessa assunte con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro
12/05/2021 sia per non aver essa proceduto ai pagamenti dovuti ad CP_1 nei termini contrattualmente previsti, sia per aver contravvenuto alle disposizioni previste dagli artt. 20.6 e 31 dell'Accordo Pt_3 sia per le ulteriori nella narrativa delle difese svolteragioni dedotte nella da CP_1
per l'effetto condannare parte opponente al risarcimento CP_1 per effetto degli dei danni derivati ad inadempimenti e dei ritardi di Pt_2 Parte_2 da determinarsi nella maggiore o minore misura ritenuta di giustizia e da quantificarsi, occorrendo, anche in via equitativa ex art. 1226 c.C., tenuto comunque conto del valore della presente causa;
previo ogni altro più opportuno accertamento e CP_1 è declaratoria, accertare e dichiarare che tuttora creditrice nei confronti di Parte_2 dell'importo di € 673.558,47 ovvero di quel diverso. importo ritenuto di giustizia;
per l'effetto condannare al pagamento in favore di Parte_2 CP_1
del predetto importo di € 673.558,47 ovvero a quel diverso importo ritenuto di giustizia oltre agli interessi commerciali di mora dal dovuto sino all'effettivo saldo;
effettuare, se del caso, le opportune compensazioni fra le ragioni di credito di ciascuna parte;
datosi atto della fideiussione a prima richiesta che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 comma primo dell'Accordo Quadro del 12/05/2021, CP_1 ha rilasciato ad Parte_2 a garanzia della predetta anticipazione e di importo pari alla stessa, accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire di Parte_2
[...] in relazione alla domanda riconvenzionale al pagamento di € 870.088,47 di condanna di CP_1
oltre interessi pari all'asserita anticipazione residua ex art. 5 Accordo Quadro 12/05/2021, corrisposta da Parte_2 ad CP_1 ;
datosi inoltre atto che dell'intervenuta notifica in data
23/01/2025, da parte di Parte_2 dell'escussione della pretesa fideiussione a prima richiesta e della manifestata volontà rilasciata da CP_1 della Banca garante di procedere al pagamento degli importi richiesti da Parte_2 dichiarare in ogni caso la cessazione della materia del contendere con riferimento alla predetta domanda di condanna di CP_1
[...] al pagamento di € 670.088,47;
respingere la domanda di compensazione impropria svolta in quanto del tutto priva dida Parte_2
fondamento;
dichiarare illegittima e, comunque, priva di efficacial giuridica, per le ragioni tutte dedotte nella narrativa della comparsa di costituzione e di risposta e nelle successive memorie ex art. 171 ter c.p.c. la risoluzione dell'Accordo Quadro 12/05/2021, notificata da Parte_2
il 22/09/2022;
respingere tutte le ulteriori domande, riconvenzionali, risarcitorie e restitutorie, dirette o subordinate, dedotte da Parte_2 con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto infondate in fatto e in diritto, e, comunque, non provate;
in ogni caso, previo ogni altro più opportuno accertamento declaratoria, accertare e dichiarare chee Parte_2
[...] ha agito e resistito in giudizio con malafede e, per l'effetto, dichiaratane la responsabilità ex art. 96 c.p.c., pronunciare la condanna di quest'ultima al pagamento in favore di di un importo da determinarsi, CP_1
occorrendo anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226
c.c., e, comunque, in misura non inferiore, tenuto conto del valore della causa, ad € 80.000,00. Omissis...".
Svolgimento del processo di citazione ritualmente notificato Con atto CP_1 in seguito CP_1 [...] alla Parte_4 in seguito Pt_2 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 10852/2023, R.G. n° 28362/2023 emesso inter partes il 22/06/2023 dal Tribunale Ordinario di Roma
per l'importo di € 863.033,13 oltre interessi come da domanda e spese di procedura.
Deduceva che:
essa opponente, al solo fine di evitare possibili esecuzioni, aveva già provveduto al pagamento delle somme precettate ( pari ad € 947.358,56) in forza del suddetto titolo esecutivo.
Prospettava che: opponente, società interamente controllata essa
-
quale soggetto attuatore della da Controparte_2
Strategia Nazionale per la Banda Ultra-larga, su mandato del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, svolgeva il ruolo di stazione appaltante per i lavori da eseguirsi in numerosi comuni italiani realizzando infrastrutture digitali tipicamente nelle aree c.d. " a fallimento di mercato"; in tale veste essa opponente affidava a terzi, mediante
-
procedure pubbliche di appalto, la concessione di lavori, la progettazione esecutiva, l'impiantistica, nonché la manutenzione della infrastruttura;
parallelamente essa opponente era il riferimento unico per lo svolgimento delle diverse attività di infrastrutturazione, dunque- per quel che interessava il caso di specie- gestiva rapporti con gli operatori di telecomunicazioni per la messa a disposizione dei diritti d'uso sulle infrastrutture posate;
all'esito dell'esperimento della procedura aperta
-
ex art. 60 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i. mediante
Accordo Quadro❞( CIG: 85520796D8-CUP: "
B56c16000140001) e relativo Capitolato speciale" "I
stipulati in data 12/05/2021, essa opponente aveval affidato ad CP_1 le attività di progettazione, "
realizzazione, manutenzione, riconfigurazione e servizi accessori per la gestione di infrastrutture in fibra ottical nella titolarità di Parte_2 ;
rispetto all'importo posto a base di gara, fissato in € 6.600.000,00 oltre i.v.a.( di cui oneri per la sicurezza non ribassabili per € 187.500,00) la CP_1 - con un ribasso pari all'1,21%- era risultata aggiudicataria della gara per un ammontare complessivo di € 6.522.408,75 oltre I.V.A ( di cui oneri per la sicurezza non ribassabili per € 187.500,00) giusto art.art. 4 dell'Accordo Quadro;
in osservanza del successivo art. 5 essa opponente, con bonifico del 31/05/2021, aveva eseguito in favore della il pagamento, in via di anticipazione, dell'importoCP_1 di € 1.304.873,15, pari al 20% del suddetto valore complessivo dell'A.Q.; detta anticipazione, ai sensi del comma 3, avrebbe dovuto essere recuperata progressivamente da essa opponente all'atto del pagamento di ciascuna fattural
( preceduta dall'emissione del rispettivo certificato di pagamento) nella misura del 30% dell'importo ivi recato, sino ad integrale compensazione;
il predetto importo era stato recuperato soltanto
-
in misura parziale da essa opponente, che vantava un credito certo, liquido ed esigibile nei confronti CP_1 di ammontare pari ad € 870.088,47 a titolo di di anticipazione mai recuperata a causa della risoluzione del contratto conseguito all'inadempimento dell'opposta; precisamente, nel corso del rapporto, CP_1 si era resa
-
gravemente inadempiente nei confronti della società committente per il reiterato mancato rispetto dei livelli di servizio con riferimento ad una molteplicità di interventi;
trattavasi di inadempimento connotato da gravità
-
per esplicita convenzione dalle parti art. 19 punto
K dell'A.Q.) cui conseguiva l'espressa facoltà in capo ad essa opponente di dichiararne la risoluzione previal messa in mora di giorni quindici;
pur tuttavia in un primo momento, con note
26/05/2022( prot. 33563: doc. 6) e del del 06/06/2022( prot. 42833: doc. 7), constatati diversi scostamenti rispetto ai singoli service level agreement c.d. SLA) relativi agli interventi di volta in volta eseguiti, essa opponente aveva richiesto all'Appaltatore informazioni in merito alle sue azioni riorganizzative volte a consentire di operare, almeno per il futuro, nel rispetto degli SLA contrattualmente definiti;
- in assenza di qualsivoglia riscontro da parte della società appaltatrice ed in considerazione della programmatica inosservanza dei livelli di servizio pattuiti, ai sensi dell'art. 19 punto K dell'A.Q.
- che soltanto per inciso aveva provocato l'interruzione dei servizi di connessione alla rete internet ultraveloce in diverse aree del Paese- con comunicazione a mezzo p.e.c. del 06/09/2022, essa opponente aveva proceduto alla formale contestazione degli addebiti alla società appaltatrice per grave e reiterato inadempimento alle proprie obbligazioni e, contestualmente, aveva assegnato ad CP_1 un termine di 15 giorni entro il quale presentare eventuali controdeduzioni, precisando che, decorso inutilmente detto termine, sarebbe stata formalizzata la risoluzione dell'A.Q.; preso atto dell'infruttuoso decorso del predetto
-
termine, il Responsabile Unico del Procedimento,
, con nota del 22/09/2022, aveva Ing. CP_3 proposto alla stazione appaltante di risolvere l'A.Q. in essere con CP_1 con dichiarazione di risoluzione, trasmessa a mezzo p.e.c. in data 22/09/2022, essa opponente aveva comunicato alla società appaltatrice la risoluzione del contratto;
con la medesima Nota, in ragione del grave e reiterato mancato rispetto dei livelli di servizio, la stazione appaltante aveva disposto che:
i) il RUP adottasse i conseguenti atti di competenza;
-
ii) si desse comunicazione del provvedimento all' CP_4
iii) si procedesse con il compimento degli atti finalizzati
-
all'affidamento ad altro soggetto delle attività
precedenza affidate all'Appaltatore rilevando in riguardo l'impossibilità di procedere al ai sensi dell'art. 110 comma 1 e 2
del D.Lgs. n°50/2016, all'esito della quale era stato stipulato l'A.Q., era pervenuta l'unica offerta presentata dall'Appaltatore; iv) ferma la verifica e la sussistenza delle condizioni
-
previste ex lege ed exex contractu si procedesse alla liquidazione finale delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtati gli importigli delle penalipenali e, se del caso, della maggior spesa sostenuta per affidare i lavori ad altra impresa e con riserva di escussione della garanzia definitiva prestata dall'Appaltatore; il tutto con riserva di quantificazione dell'eventuale maggior danno;
anzitutto per effetto del costante ritardo nell'esecuzione
- delle prestazioni, imputabile esclusivamente all'Appaltatore, questi, ai sensi dell'art. 5 comma 2 dell'A.Q., era decaduto dall'anticipazione versata dalla
Committenza, con obbligo di restituzione" in favore "I
di essa opponente delle somme non ancora recuperate all'esito della progressiva decurtazione dell'importo del dall'ammontare di ciascuna fattura 30%
( e rispettivo certificato di pagamento) oltre " interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione"; precisamente essa opponente vantava nei confronti di CP_1 un credito certo, liquido ed esigibile pari ad € 870.088,47 a titolo di anticipazione residua ex art. 5 dell'A.Q. al netto degli importi( pari al 30% dell'ammontare di ciascuna fattura saldata, corredata di rispettivo certificato di pagamento) già recuperati;
il tutto oltre interessi legali nonché ulteriori maggiori danni a vario titolo cagionati dal mancato rispetto dei livelli di servizio pattuiti, che anche avrebbero dovuto essere integralmente risarciti;
CP_1 avevaebbene, malgrado l'A.Q fosse stato risolto, omesso la restituzione dell'importo allora dovuto a titolo di anticipazione( residua); essa opponente, essendovi diversi incarichi in corso di esecuzione alla data della risoluzione( non ancora fatturati né certificati) anziché richiedere l'immediata restituzione dell'ingente somme e dei relativi interessi, di volta in volta, aveva proceduto alla graduale elisione del proprio credito nella misura corrispondente alle partite di
contro
-credito fondate su singole fatture emesse dall'Appaltatore;
- ciò nonostante del tutto inopinatamente CP_1 aveva notificato ad essa opponente il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, costringendola a promuovere la presente opposizione al fine di tutelare i propri diritti;
peraltro l'inadempimento perpetrato da parte dell'Appaltatore aveva causato ad essa opponente ingenti danni sia in termini di maggior spesa sostenuta per riaffidare le attività appaltate ad CP_1
sia in termini di mancato ricavo conseguito al ritardo. nella vendita del diritto d'uso sulle infrastrutture ai propri clienti dalla condotta inadempiente della società opposta;
in primo luogo, risolto l'ormai noto A.Q., essa opponente si era vista costretta a ri-affidare ad altri operatori tutte le attività originariamente appaltate ad CP_1 pertanto, in data 30/09/2022, la stazione appaltante aveva indetto, ex art. 60 D.Lgs. n°50/2016, una nuova procedura per l'affidamento, mediante A.Q., di progettazione, realizzazione, manutenzione, riconfigurazione e servizi accessori per la gestione di infrastrutture in fibra ottica nella titolarità di essa opponente( CIG: 9423894B56- CUP: B56C16000140001- lotto unico); la predetta procedura era andata deserta non essendo pervenuta alcuna offerta entro il termine fissato per la scadenza( 03/11/2022); conseguentemente essa opponente aveva indetto ex art. 60 del D.Lgs. n°50/2016 due ulteriori procedure, analiticamente illustrate alle pagg.
8-9 dell'atto di citazione;
peraltro, nelle more dell'esperimento delle suddette
-
procedure indette rispettivamente il 30/09/2022, il 19/12/2022 ed il 21/12/2022), stante la risoluzione contrattuale per causa imputabile a responsabilità esclusiva di CP_1 essa opponente, al fine di poter continuare a garantire- in ragione delle obbligazioni a propria volta assunte verso terzi, concessionari di diritti d'uso- lo svolgimento delle necessarie ed improcrastinabili attività di manutenzione e di riconfigurazione sulle infrastrutture nella propria titolarità, si era vista costretta a riaffidare numerosi lavori ad altri operatori con evidente danno economico che CP 1 sarebbe stata chiamata a risarcire;
opponente aveva provveduto
- in particolare essa agli affidamenti diretti indicati nelle pagg. 10-14 dell'atto di citazione;
ebbene essa opponente, a causa del grave
-
inadempimento perpetrato dall'opposta in danno della stazione appaltante, che aveva comportato la inevitabile risoluzione dell'A.Q., aveva subito, fino al 30 giugno 2023, un danno patrimoniale dell'importo di
€ 6.409,08 a titolo di maggiore spesa dalla stessa sostenuta per riaffidare i lavori sopra elencati;
in secondo luogo al danno emergente si doveval
-
aggiungere il lucro cessante patito, corrispondente alla mancata percezione dei ricavi che se la società appaltatrice avesse realizzato le opere nei termini contrattuali pattuiti- la stazione appaltante avrebbe potuto conseguire a titolo corrispettivo per diritti d'uso
(IRU) sulle infrastrutture esistenti, che non erano state consegnate, ovvero che erano state consegnate in ritardo, ai vari operatori;
- tale voce di danno ammontava, alla data del 30/06/2023, ad € 114.462,96, importo risultante dal prodotto fra il valore dell'IRU( indefeasible right for use) giornaliero come da listino-prezzi di cui alle condizioni che essa opponente applicava agli operatori per rete di accesso e di backhaul, rinvenibili anche nel sito web di essa opponente) ed il numero di giorni di ritardo nella consegna, risultante a sua volta dalla differenza:
- a) nel caso di lavorazioni eseguite in ritardo, ma comunque entro il 30/06/2023, fra la data effettiva consegna infrastrutturadi della
( da parte di essa opponente al terzo cessionario del diritto d'uso) e la data prevista per la consegna da parte di CP_1 in base alla data dell'ordine e dei 15 giorni di
SLA contrattuale);
b) nel caso di lavorazioni mai eseguite alla data del tra quest'ultimo giorno30/06/2023,
e la data prevista per la consegna da parte di CP_1
( in base alla data dell'ordine e 15 giorni di SLA contrattuale); da ultimo CP_1 avrebbe dovuto corrispondere
-
ad essa opponente la somma di € 6.631,80 a titolo di penali contrattualmente previste che trovavano automatica applicazione e che mai CP_1 aveva versato alla stazione appaltante;
tanto esposto formulava le seguenti conclusioni:
" in via preliminare, con provvedimento inaudita altera parte, previo accertamento della sussistenza dei "gravi motivi" di cui all'art. 649 c.p.c. sospendersi con effetto immediato l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n° 10852/2023, R.G. n° 28362/2023 del 22/05/2023, emesso dal Tribunale di Roma, nella persona del Giudice, Dott. Nicola Valletta, in data
21 giugno 2023, pubblicato il 22 giugno 2023 e notificato il 23 giugno 2023, oggetto della presente opposizione e, per l'effetto, condannare alla immediata CP_1
restituzione delle somme da quest'ultima pagate in forza del precetto fondato sul ridetto titolo, per capitale, interessi e spese;
In via principale, nel merito, accertare e dichiarare
-
la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro nonché la sussistenza in capo ad Parte_2
di un credito dell'importo pari ad € 870.088,47 CP_1 per l'effetto accertare nei confronti di l'estinzione e/o l'inesistenza e dichiarare del presunto credito azionato e/o l'infondatezza CP_1 per compensazione c.d. in via monitoria da impropria o tecnica nonché accertare e dichiarare, all'esito della compensazione, la sussistenza in capo ad del( residuo) credito nei confronti di Parte_2
di € 7.055,34, oltre interessi sull'originario CP_1
ammontare del credito;
per l'ulteriore effetto revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo
28362/2023 10852/2023, R.G n° n °
del 22/06/2023, emesso dal Tribunale di Roma,
nella persona del Giudice Dott. Nicola Valletta, in datal
21 giugno 2023, pubblicato il 22 giugno 2023 e notificato il 23 giugno 2023, oggetto della presente opposizione, e, in ogni caso, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da Parte_2 alla CP_1 per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
- in via riconvenzionale accertare e dichiarare la sussistenza in capo ad Parte_2
del ( residuo) credito nei confronti di CP_1 di € 7.055,34, risultante dalla compensazione di cui sopra, oltre interessi legali da calcolarsi dalla data del pagamento dell'anticipazione ( 31/05/2022) sino ad integrale sull'importosoddisfo di € 870.088,47; per l'effetto condannare l'oppostal al pagamento dei predetti importi in favore dell'opponente nonché alla restituzione di tutte le somme versate a titolo di spese varie del monitorio e del precetto (per esborsi, compensi, ecc..); ovvero, in subordine, nella denegata ipotesi in cui per qualsivoglia ragione il Giudice non ritenesse operante la compensazione di cui sopra, accertata e dichiarata la sussistenza in capo ad Parte_2 di un credito dell'importo di € 870.088,47 CP_1 condannare quest'ultima al nei confronti di pagamento in favore dell'opponente di tale importo corrisposto in forza dell'opponendo titolo precettato, oltre interessi dal dovuto al saldo;
in via riconvenzionale accertare e dichiarare il diritto
-
alla restituzione dell'importodi Parte_2 di € 14.841,98 poiché non dovuto;
per l'effetto condannare l'opposta allaalla restituzione/pagamento del predetto importo in favore dell'opponente; in via riconvenzionale accertare e dichiarare il grave
-
inadempimento di nonché accertare eCP_1 dichiarare la risoluzione dell'Accordo Quadro CIG:
B56C16000140001 ed ancora85520796D8-CUP
accertare e dichiarare tutti i danni patrimoniali a qualsiasi titolo patiti dall'opponente; per l'effetto condannare al pagamento in favore CP_1
dell'opponente della somma di € 6.631,80 a titolo di penali contrattualmente previste, di € 6.409,08 a titolo di danno emergente e di € 114.462,96 a titolo di lucro cessante o a quelle diverse somme, maggiori o minori, che saranno accertate in corso di causa;
in ogni caso con vittoria di onorari, competenze e spese
-
del presente giudizio, ivi compreso il rimborso delle spese generali". CP_1 e, con comparsa di risposta, Si costituiva |
- che non sussistevano i presupposti replicava per la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro del 12/05/2021 essendo state regolarmente adempiute le obbligazioni ad essa opposta facenti carico.
Per l'effetto rassegnava le seguenti conclusioni:
-
"Ivoglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e difesa:
l'opposizione proposta da Parte_2
- respingere
[...] in quanto destituita di ogni fondamento e,
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo per
R.G. n° 28362/2023 emesson°10852/2023,
dal Tribunale di Roma il 22/06/2023 oltre agli ulteriori interessi commerciali di mora ed accessori;
dichiarare illegittima e, comunque, priva di efficacia
-
giuridica, per le ragioni tutte dedotte in narrativa, la risoluzione dell'Accordo Quadro 12/05/2021, notificata da Parte_2 il 22/09/2022; accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire di in relazione alla domandaParte_2
riconvenzionale dalladalla stessa proposta ed avente CP_1ad oggetto la domanda di condanna di al pagamento di € 870.088,47 oltre interessi, pari all'anticipazione residua ex art. 5 Accordo Quadro
12/05/2021 corrisposta da Parte_2 respingere in ogni caso la predetta domanda
-
riconvenzionale in quanto destituita di ogni e qualsiasi fondamento in fatto e in diritto;
respingere la domanda di compensazione impropria in quanto del tutto priva di fondamento;
respingere tutte le ulteriori domande, riconvenzionali,
-
risarcitorie e restitutorie, dirette o subordinate, dedotte da Parte_2 con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto infondate in fatto e diritto e, comunque, non provate;
accertare e dichiarare che Parte_2 non ha bene e correttamente adempiuto alle obbligazioni dalla stessa assunte con la sottoscrizione dell' Parte_5
12/05/2021 sia per non aver essa proceduto ai pagamenti dovuti ad CP_1 nei termini contrattualmente previsti, sia per aver contravvenuto alle disposizioni previste dall'art. 31 dell' Pt_5 [...] , sia per le ulteriori ragioni dedotte nella narrativa di questa comparsa;
per l'effetto condannare la parte opponente al risarcimento dei danni derivati ad CP_1
per effetto degli inadempimenti di Parte_2 da determinarsi nella misura che risulterà di giustizia ad istruzione probatoria esaurita e da quantificarsi, occorrendo, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.;
- previo ogni altro più opportuno accertamento e
è declaratoria accertare e dichiarare che CP_1
tuttora creditrice nei confronti di Parte_2
dell'importo di € 666.479,68 ovvero di quel diverso importo che risulterà di giustizia ad istruzione probatoria esaurita;
per l'effetto condannare Parte_2 al del predettopagamento in favore di CP_1
importo di € 666.479,68 ovvero a quel diverso importo che risulterà di giustizia ad istruzione probatorial esaurita, oltre gli interessi commerciali di mora;
effettuare, se del caso, le opportune compensazioni fra
-
le rispettive ragioni di credito di ciascuna parte;
spese e competenze professionali di giudizio interamente rifuse".
Veniva ammessa la CTU in ordine ai quesiti specificati
-
alla udienza del 28 maggio 2024 e cioè: "I verifichi ed accerti la correttezza degli importi a titolo di :
1) differenza fra l'anticipazione di € 1.304.873,15
-
e quanti lavori sono stati realizzati in proporzione.
a quella anticipazione, sulla base dell'articolo 5. dell'Accordo Quadro dedotto in atti, somma richiesta a titolo di eccezione di compensazione nell'importo di € 870.088,47;
2) della somma di € 114.462,96 richiesta, in via
-
riconvenzionale, a titolo di mancato guadagno come risarcimento per il mancato godimento/remunerazione del diritto d'uso delle opere infrastrutturali consegnate o non consegnate".
Indi, all'esito dell'espletamento dell'incarico peritale, la causa, all'udienza del 04/03/2025, veniva rimessa per decisione al Collegio sulla la scorta conclusioni e degli delle scritti difensivi di cui all'art. 189 c.p.c.
Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che la proposta opposizione debbal trovare accoglimento per quanto di ragione. Giova considerare che il perimetro del thema decidendum è rappresentato dalla individuazione delle ragioni del dare/avere dei contraenti a fronte dell'Accordo Quadro che è stato risolto di diritto con conseguente attivazione della procedura di ri-affidamento di quota parte dei lavori non eseguiti ad altro operatore del settore.
Tanto vale ad evidenziare che non è questa la sede per dibattere se sia stata giustificato lo scioglimento del contratto e a quale dei contraenti sia ascrivibile la responsabilità per la risoluzione contrattuale.
E' del pari emerso che, ove i lavori fossero stati integralmente eseguiti,- il che non è occorso nel caso oggetto di indagine- la società appaltatrice avrebbe avuto diritto a percepire la somma complessiva pari ad € 1.304.873,15.
Essendosi l'accordo pattizio sciolto in corso d'opera occorre verificare se l'anticipazione riscossa pari ad € 870.088,47 sia satisfattiva delle lavorazioni svolte.
Segnatamente l'oggetto del contendere verte in ordine al quesito se la appaltatrice, una volta ricevuta la superiore anticipazione, avesse diritto a richiedere l'importo ingiunto ovvero se la stazione appaltante, in ragione di quanto corrisposto, avesse diritto ad ottenere la ripetizione di quota-parte della stessa anticipazione.
Opina del pari il Collegio, ad integrazione/modificazione di quanto considerato con ordinanza del 02 aprile 2024, che la reconventio reconventionis di cui alla comparsa di risposta, eziologicamentepur non collegata al tenore delle difese di cui all'atto oppositivo, risulti univocamente riferibile al medesimo rapporto e che predetto profilo non sia stato azionato il in sede monitoria presuntivamente perchè non assistito da documentazione idonea ex art. 634 c.p.c.
( i.e. le fatture di pagamento); il che corrobora la valutazione del Collegio di ritenere che gli ulteriori crediti azionati in sede di atto introduttivo della parte opposta siano suscettibili di delibazione nella presente sede.
Mette conto vieppiù considerare che è stato dedotto che la società opponente in corso di causa avrebbe escusso la polizza fideiussoria a prima richiesta rilasciata dalla appaltatrice a garanzia del regolare svolgimento delle opere commesse in appalto.
Si verte in ambito di tema esulante dalle rispettive posizioni difensive sicchè nel computo del dare/avere le parti si auspica- ne vorranno tenere conto,- ma la riscossione della predetta somma attesa la natura di garanzia personale a prima richiesta) non
è correlata all'esame del profilo causale sottostante.
A fronte delle rispettive connotazioni difensive è stata la CTU al fine di verificare quale ammessa dei contraenti, a fronte della risoluzione contrattuale, avesse titolo a ricevere un saldo monetario, con la indicazione del relativo ammontare.
In dettaglio all'ausiliario di giustizia è stato richiesto di:
1) accertare la differenza fra l'anticipazione di € 1.304.873,15 e quanti lavori sono stati realizzati in proporzione a quella anticipazione sulla scorta dell'art. 5 dell'Accordo Quadro, somma invocata in sede oppositiva nella misura di € 870.088,47;
2) determinare la correttezza della somma di € 114.462,96 richiesta in via riconvenzionale a titolo di mancato guadagno quale ristoro per l'omesso/a godimento/remunerazione del diritto d'uso delle opere infrastrutturali consegnate in ritardo o non consegnate.
A fronte di siffatto impianto di questioni il nominato esperto, con elaborato peritale( redatto sulla scorta di retti criteri tecnici ed immune da vizi logici) ha condivisibilmente risposto con le modalità in seguito compendiate: quanto al quesito n°1: prima ipotesi: l'anticipazione residua da versare alla parte opponente( comprensiva del recupero del 30% delle fatture emesse dalla sottoscrizione dell'A.Q. al 30/06/2023, pari ad € 438.671,91, delle fatture. emesse risultanti dal partitario Pt_2 non pagate alla data dell'atto di citazione, pari ad € 25.201,23, e della differenza sulle 10 fatture contestate da Pt_2 pari ad
€ 2.826,57,) ammonta ad € 834.826,58; seconda ipotesi: l'anticipazione residua da versare alla parte opponente( atteso che agli addendi di cui alla prima ipotesi si aggiunge quello dell'importo complessivo delle lavorazioni eseguite certificate dai CAI
- certificazioni di Pt_2 di accettazione di intervento- si aggiunge quello di € 28.532,84) ammonta ad € 815.193,74; terza ipotesi: l'anticipazione residua da versare alla parte opponente( atteso che agli addendi di cui alla seconda ipotesi deve essere aggiunto quello dell'importo complessivo delle lavorazioni eseguite, trasmesse via mail alla stazione appaltante, pari ad € 461.939,96) ammonta ad € 353.253,78; versaredaquarta ipotesi: l'anticipazione residual
-
alla parte opponente( atteso che agli addendi di cui alla terza ipotesi deve essere aggiunto quello dell'importo complessivo delle lavorazioni eseguite prive di CAI e di mail di trasmissione ad Pt_2 pari ad € 182.985,67), ammonta ad € 170.268,11; quinta ipotesi: l'anticipazione residua da versare
-
alla parte opponente( atteso che agli addendi di cui alla prima ipotesi deve essere aggiunto l'importo complessivo delle lavorazioni eseguite certificate da CAI, tenuto conto dei 177 CAI forniti pari ad con le osservazioni alla bozza peritale da CP_1
€ 214.807,88), ammonta ad € 629.018,70.
Ritiene il Collegio che la ipotesi da ultimo indicata debba essere privilegiata essendo stato adottato il computo sulla scorta delle fatture emesse e delle lavorazioni non fatturate, ma validate dalla stazione appaltante a mezzo dei C.A.I.( certificati di accettazione di intervento).
Si chiarisce in proposito che Pt_2 ha notificato ad
- CP_1 un numero cospicuo (177) di C.A.I. che sono stati tramessi all'ausiliario di giustizia in data 13 dicembre
2024 unitamente alle osservazioni delle parti.
Non giova obiettare che si verterebbe in ambito di documentazione non fruibile perché tardivamente prodotta;
quel che appare equo valorizzare è che la responsabilità della non tempestiva produzione è ascrivibile alla parte opponente e che, in ragione del rilievo scientifico dell'accertamento peritale, non si ravvisa l'opportunità di favorire la proliferazione dei giudizi( chiaro essendo che il richiamato segmento di credito, ove non fosse riconosciuto nell'odierno ambito processuale, sarebbe azionato in separata sede).
Deve perper l'effetto essere considerato che, con
-
riferimento al primo quesito, la somma che la parte opponente ha titolo di recuperare a titolo di anticipazione residua ammonta ad € 629.018,70, non potendo essere condivise le altre ipotesi( terza e quarta) atteso che non supportate da fatture di pagamento. regolarmente emesse e di lavorazioni ritualmente validate.
- Sul predetto importo( vertendosi in ambito di debito di valuta e non essendo stata fornita la prova del maggior danno sofferto ex art. 1224 2° comma c.c.) spettano gli interessi legali a far data dal deposito della relazione peritale sino a quella di effettivo soddisfo.
- Con riferimento al secondo quesito( volto ad accertare il diritto al ristoro per lucro cessante derivante dalla preclusione temporanea dello sfruttamento del diritto d'uso delle opera infrastrutturali commesse in regime di appalto consegnate in ritardo o non consegnate) l'ausiliario di giustizia, riparametrando il danno ai giorni di ritardo effettivamente contestati ad CP_1 e non anche a quelli atecnicamente riportati nel fogli excel versati in atti, ha determinato in misura pari il pregiudizio da lucro cessante in ad € 67.525,62.
Vertendosi in ambito di debito di valore la somma deve
-
essere maggiorata di rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ratione temporis e degli interessi legali;
il tutto a far data dal deposito della relazione peritale sino all'epoca di effettivo soddisfo.
In conclusione, alla luce dell'opinamento peritale,
-
pienamente condiviso, deve essere accolta l'opposizione con conseguente revoca dell'emesso decreto ingiuntivo e, in accoglimento parziale della proposta riconvenzionale, deve essere condannata la CP_1
a versare alla società opponente la somma pari ad € 629.018,70 a titolo di anticipazione residua non restituita oltre interessi legali a far data dal deposito della relazione peritale( salva la rinegoziazione delle rispettive posizioni all'esito della escussione della polizza fideiussoria a prima richiesta) e quella pari ad € 67.525,62 a titolo di lucro cessante oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a far data dal deposito della relazione peritale.
Le spese di lite( comprensive dell'incidente di natura
-
cautelare) seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della parte opposta nella misura indicata nel dispositivo.
- Per il medesimo principio le spese dell'accertamento peritale (propizio alla parte opponente) devono essere poste in via definitiva nella misura indicata in atti-
-
a carico della CP_1
Non si ravvisano profili di addebito di responsabilità
-
aggravata ex art. 96 c.p.c..
PQM
Il Tribunale Civile di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, tenuto conto dei rispettivi titoli contrapposti, così provvede:
accoglie l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n°10852/2023, R.G. n°28362/2023, emesso inter partes il 21.22/06/2023 dal Tribunale Ordinario di Roma,
e, per l'effetto, revoca il decreto monitorio medesimo;
accoglie parzialmente la proposta domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna la CP_1
a pagare alla società opponente la somma pari ad € 629.018,70 oltre interessi legali a far data dal deposito della relazione peritale definitiva sino all'effettivo soddisfo;
condanna, vieppiù, in ragione del parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, la a risarcire CP_1
alla società opponente il danno da lucro cessante in misura pari ad € 67.525,62 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat vigenti e gli interessi legali sulla somma via via rivalutata a decorrere dalla data di deposito della relazione peritale definitiva sino a quella di effettivo soddisfo;
condanna la CP_1 a rifondere in favore della società opponente le spese del presente giudizio che si liquidano nell'importo complessivo di € 30.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Spese di C.T.U.- siccome liquidate in atti- da porsi in via definitiva a carico della CP_1
Così deciso il 25 marzo 2025 nella camera di consiglio. del Tribunale Civile di Roma
Il Giudice Estensore
Dott. Maurizio Manzi
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
In nome del popolo italiano
Tribunale civile di Roma
Sezione Sedicesima
Il Tribunale riunito in camera di consiglio e composto dai
Signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
2) Dott. Maurizio Manzi Giudice relatore
3) Dott.ssa Flora Mazzaro Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G. n° 38388 per l'anno 2023, decisione alla udienza trattenuta in del 04/03/2025, vertente
TRA
Parte_1
in forma abbreviata Parte_2 ( c.f e p. i.v.a. P.IVA_1 ), con sede legale in Roma,
00187, Via Calabria n°46, in persona dell'Amministratore C.F. 1Delegato, Avv. Marco Bellezza, ( c.f.: ), nato a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Giampaolo Balas e dall'Avv. Marco Andrea Morielli, elettivamente domiciliata al seguente numero di fax: 06/ 3216941 ed al seguente indirizzo di postal elettronica certificata:
Email_1
OPPONENTE
E
,con sede legale in CP_1 c.f. e p. i.v.a. P.IVA_2
personaNucetto(CN), Via Nazionale n°107, in dell'amministratore unico, Avv. Marco Neri, elettivamente domiciliata in Milano, Via Monte Rosa n°67, presso studio dell'Avv. Corrado Bologna, dal quale è rappresentata e difesa, unitamente all'Avv. Matteo D. Priamo, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 02/36736177 ed ai seguenti indirizzi di postal elettronica certificata: Email_2 e
Email_3
OPPOSTA
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO.
La parte opponente ha, con il primo termine di cui all'art. 189 c.p.c., precisato le seguenti conclusioni:
" in via principale, nel merito, accertare e dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro nonché la sussistenza in capo ad Parte_2 di un credito dell'importo pari ad € 870.088,47 nei confronti di per l'effetto accertare e CP_1
dichiarare l'estinzione e/o l'inesistenza e/o l'infondatezza del presunto credito azionato in via monitoria nei confronti dida CP_1 Parte_2 per nonché atecnica, compensazione c.d. impropria accertare e dichiarare, all'esito della compensazione, la sussistenza in capo ad Parte_2 del ( residuo) CP_1 di € 7.055,34, oltrecredito nei confronti di interessi sull'originario ammontare del credito;
per l'ulteriore effetto revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n°10852/2023 del 22/06/2023,
R.G. n° 28362/2023, emesso dal Tribunale di Roma, nella persona del Giudice, Dott. Nicola Valletta, in data
21 giugno 2023, pubblicato il 22 giugno 2023 e notificato il 23 giugno 2023, oggetto della presente opposizione, alla restituzione in favore dicondannare CP_1
della somma di € 947.358,56, pagata Parte_2
dall'opponente in esecuzione del precetto notificato in forza dell'opposto decreto ingiuntivo, e, in ogni caso, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da Parte_2
per le causali di cui al decreto
[...] ad CP_1
ingiuntivo de quo ed alla comparsa di costituzione.
e di risposta, per l'effetto, respingere e/o rigettare formulate nel relativo ricorso le domande tutte nella comparsa didi costituzione per ingiunzione e
e di risposta. Il tutto con condanna ex art. 96 c.p.c.;
in via riconvenzionale accertare e dichiarare la sussistenza del (residuo) credito in capo ad Parte_2
€ 7.055,34, risultanteconfronti di nei CP_1
dalla compensazione di cui sopra, oltre interessi legali da calcolarsi dalla data del pagamento dell'anticipazione
( 31/05/2022) sino ad integrale soddisfo sull'importo di € 670.088,47; per l'effetto condannare l'oppostal al pagamento in favore dell'opponente dei predetti importi o di quelli diversi, maggiori o minori, che saranno accertati in corso di causa, nonché alla restituzione di tutte le somme versate a titolo di spese varie del monitorio e del precetto (per sorte, esborsi, compensi, ecc..), ovvero, in subordine, nella denegata ipotesi in cui, per qualsivoglia ragione, il Giudice non ritenesse operante la compensazione di cui sopra, accertata e dichiarata la sussistenza in capo ad di un credito Parte_2
dell'importo pari ad € 870.088,47 nei confronti di CP_1
[...] condannare quest'ultima al pagamento in favore dell'opponente di tale importo, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo;
in via riconvenzionale accertare e dichiarare il diritto alla restituzione dell'importodi Parte_2 di € 14.841,98 poiché non dovuto;
per l'effetto condannare l'opposta alla restituzione/pagamento del predetto importo in favore dell'opponente;
in via riconvenzionale accertare e dichiarare il grave inadempimento di CP_1 nonché accertare e risoluzione dell'Accordo quadro. CIG: dichiarare la
85520796D8- CUP B56C16000140001 e, ancora, accertare e dichiarare tutti i danni patrimoniali a qualsiasi titolo patiti dall'opponente; per l'effetto condannare al pagamento in favore dell'opponente CP_1
della somma di € 6.631,80 a titolo di penali contrattualmente previste, di € 6.409,08 a titolo di danno emergente e di € 114.462,96 a titolo di lucro cessante, o a quelle diverse somme, maggiori o minori, che saranno accertate in corso di causa;
in ogni caso con vittoria di onorari, competenze e spese del presente giudizio, ivi compreso il rimborso delle spese generali".
La parte opposta, con il primo termine di cui all'art. 189 c.p.c. così precisava le conclusioni:
" Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione:
respingere l'opposizione proposta da Parte_2 in quanto destituita di ogni fondamento e, per l'effetto, datosi atto che la società opponente non ha mai contestato la debenza degli importi oggetto di ingiunzione, confermare il decreto ingiuntivo n° 10852/2023,
R.G. n° 28362/2023 emesso dal Tribunale di Roma il 22/06/2023; Parte_2accertare e dichiarare che non ha bene e correttamente adempiuto alle obbligazioni dalla stessa assunte con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro
12/05/2021 sia per non aver essa proceduto ai pagamenti dovuti ad CP_1 nei termini contrattualmente previsti, sia per aver contravvenuto alle disposizioni previste dagli artt. 20.6 e 31 dell'Accordo Pt_3 sia per le ulteriori nella narrativa delle difese svolteragioni dedotte nella da CP_1
per l'effetto condannare parte opponente al risarcimento CP_1 per effetto degli dei danni derivati ad inadempimenti e dei ritardi di Pt_2 Parte_2 da determinarsi nella maggiore o minore misura ritenuta di giustizia e da quantificarsi, occorrendo, anche in via equitativa ex art. 1226 c.C., tenuto comunque conto del valore della presente causa;
previo ogni altro più opportuno accertamento e CP_1 è declaratoria, accertare e dichiarare che tuttora creditrice nei confronti di Parte_2 dell'importo di € 673.558,47 ovvero di quel diverso. importo ritenuto di giustizia;
per l'effetto condannare al pagamento in favore di Parte_2 CP_1
del predetto importo di € 673.558,47 ovvero a quel diverso importo ritenuto di giustizia oltre agli interessi commerciali di mora dal dovuto sino all'effettivo saldo;
effettuare, se del caso, le opportune compensazioni fra le ragioni di credito di ciascuna parte;
datosi atto della fideiussione a prima richiesta che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 comma primo dell'Accordo Quadro del 12/05/2021, CP_1 ha rilasciato ad Parte_2 a garanzia della predetta anticipazione e di importo pari alla stessa, accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire di Parte_2
[...] in relazione alla domanda riconvenzionale al pagamento di € 870.088,47 di condanna di CP_1
oltre interessi pari all'asserita anticipazione residua ex art. 5 Accordo Quadro 12/05/2021, corrisposta da Parte_2 ad CP_1 ;
datosi inoltre atto che dell'intervenuta notifica in data
23/01/2025, da parte di Parte_2 dell'escussione della pretesa fideiussione a prima richiesta e della manifestata volontà rilasciata da CP_1 della Banca garante di procedere al pagamento degli importi richiesti da Parte_2 dichiarare in ogni caso la cessazione della materia del contendere con riferimento alla predetta domanda di condanna di CP_1
[...] al pagamento di € 670.088,47;
respingere la domanda di compensazione impropria svolta in quanto del tutto priva dida Parte_2
fondamento;
dichiarare illegittima e, comunque, priva di efficacial giuridica, per le ragioni tutte dedotte nella narrativa della comparsa di costituzione e di risposta e nelle successive memorie ex art. 171 ter c.p.c. la risoluzione dell'Accordo Quadro 12/05/2021, notificata da Parte_2
il 22/09/2022;
respingere tutte le ulteriori domande, riconvenzionali, risarcitorie e restitutorie, dirette o subordinate, dedotte da Parte_2 con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto infondate in fatto e in diritto, e, comunque, non provate;
in ogni caso, previo ogni altro più opportuno accertamento declaratoria, accertare e dichiarare chee Parte_2
[...] ha agito e resistito in giudizio con malafede e, per l'effetto, dichiaratane la responsabilità ex art. 96 c.p.c., pronunciare la condanna di quest'ultima al pagamento in favore di di un importo da determinarsi, CP_1
occorrendo anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226
c.c., e, comunque, in misura non inferiore, tenuto conto del valore della causa, ad € 80.000,00. Omissis...".
Svolgimento del processo di citazione ritualmente notificato Con atto CP_1 in seguito CP_1 [...] alla Parte_4 in seguito Pt_2 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 10852/2023, R.G. n° 28362/2023 emesso inter partes il 22/06/2023 dal Tribunale Ordinario di Roma
per l'importo di € 863.033,13 oltre interessi come da domanda e spese di procedura.
Deduceva che:
essa opponente, al solo fine di evitare possibili esecuzioni, aveva già provveduto al pagamento delle somme precettate ( pari ad € 947.358,56) in forza del suddetto titolo esecutivo.
Prospettava che: opponente, società interamente controllata essa
-
quale soggetto attuatore della da Controparte_2
Strategia Nazionale per la Banda Ultra-larga, su mandato del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, svolgeva il ruolo di stazione appaltante per i lavori da eseguirsi in numerosi comuni italiani realizzando infrastrutture digitali tipicamente nelle aree c.d. " a fallimento di mercato"; in tale veste essa opponente affidava a terzi, mediante
-
procedure pubbliche di appalto, la concessione di lavori, la progettazione esecutiva, l'impiantistica, nonché la manutenzione della infrastruttura;
parallelamente essa opponente era il riferimento unico per lo svolgimento delle diverse attività di infrastrutturazione, dunque- per quel che interessava il caso di specie- gestiva rapporti con gli operatori di telecomunicazioni per la messa a disposizione dei diritti d'uso sulle infrastrutture posate;
all'esito dell'esperimento della procedura aperta
-
ex art. 60 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i. mediante
Accordo Quadro❞( CIG: 85520796D8-CUP: "
B56c16000140001) e relativo Capitolato speciale" "I
stipulati in data 12/05/2021, essa opponente aveval affidato ad CP_1 le attività di progettazione, "
realizzazione, manutenzione, riconfigurazione e servizi accessori per la gestione di infrastrutture in fibra ottical nella titolarità di Parte_2 ;
rispetto all'importo posto a base di gara, fissato in € 6.600.000,00 oltre i.v.a.( di cui oneri per la sicurezza non ribassabili per € 187.500,00) la CP_1 - con un ribasso pari all'1,21%- era risultata aggiudicataria della gara per un ammontare complessivo di € 6.522.408,75 oltre I.V.A ( di cui oneri per la sicurezza non ribassabili per € 187.500,00) giusto art.art. 4 dell'Accordo Quadro;
in osservanza del successivo art. 5 essa opponente, con bonifico del 31/05/2021, aveva eseguito in favore della il pagamento, in via di anticipazione, dell'importoCP_1 di € 1.304.873,15, pari al 20% del suddetto valore complessivo dell'A.Q.; detta anticipazione, ai sensi del comma 3, avrebbe dovuto essere recuperata progressivamente da essa opponente all'atto del pagamento di ciascuna fattural
( preceduta dall'emissione del rispettivo certificato di pagamento) nella misura del 30% dell'importo ivi recato, sino ad integrale compensazione;
il predetto importo era stato recuperato soltanto
-
in misura parziale da essa opponente, che vantava un credito certo, liquido ed esigibile nei confronti CP_1 di ammontare pari ad € 870.088,47 a titolo di di anticipazione mai recuperata a causa della risoluzione del contratto conseguito all'inadempimento dell'opposta; precisamente, nel corso del rapporto, CP_1 si era resa
-
gravemente inadempiente nei confronti della società committente per il reiterato mancato rispetto dei livelli di servizio con riferimento ad una molteplicità di interventi;
trattavasi di inadempimento connotato da gravità
-
per esplicita convenzione dalle parti art. 19 punto
K dell'A.Q.) cui conseguiva l'espressa facoltà in capo ad essa opponente di dichiararne la risoluzione previal messa in mora di giorni quindici;
pur tuttavia in un primo momento, con note
26/05/2022( prot. 33563: doc. 6) e del del 06/06/2022( prot. 42833: doc. 7), constatati diversi scostamenti rispetto ai singoli service level agreement c.d. SLA) relativi agli interventi di volta in volta eseguiti, essa opponente aveva richiesto all'Appaltatore informazioni in merito alle sue azioni riorganizzative volte a consentire di operare, almeno per il futuro, nel rispetto degli SLA contrattualmente definiti;
- in assenza di qualsivoglia riscontro da parte della società appaltatrice ed in considerazione della programmatica inosservanza dei livelli di servizio pattuiti, ai sensi dell'art. 19 punto K dell'A.Q.
- che soltanto per inciso aveva provocato l'interruzione dei servizi di connessione alla rete internet ultraveloce in diverse aree del Paese- con comunicazione a mezzo p.e.c. del 06/09/2022, essa opponente aveva proceduto alla formale contestazione degli addebiti alla società appaltatrice per grave e reiterato inadempimento alle proprie obbligazioni e, contestualmente, aveva assegnato ad CP_1 un termine di 15 giorni entro il quale presentare eventuali controdeduzioni, precisando che, decorso inutilmente detto termine, sarebbe stata formalizzata la risoluzione dell'A.Q.; preso atto dell'infruttuoso decorso del predetto
-
termine, il Responsabile Unico del Procedimento,
, con nota del 22/09/2022, aveva Ing. CP_3 proposto alla stazione appaltante di risolvere l'A.Q. in essere con CP_1 con dichiarazione di risoluzione, trasmessa a mezzo p.e.c. in data 22/09/2022, essa opponente aveva comunicato alla società appaltatrice la risoluzione del contratto;
con la medesima Nota, in ragione del grave e reiterato mancato rispetto dei livelli di servizio, la stazione appaltante aveva disposto che:
i) il RUP adottasse i conseguenti atti di competenza;
-
ii) si desse comunicazione del provvedimento all' CP_4
iii) si procedesse con il compimento degli atti finalizzati
-
all'affidamento ad altro soggetto delle attività
precedenza affidate all'Appaltatore rilevando in riguardo l'impossibilità di procedere al ai sensi dell'art. 110 comma 1 e 2
del D.Lgs. n°50/2016, all'esito della quale era stato stipulato l'A.Q., era pervenuta l'unica offerta presentata dall'Appaltatore; iv) ferma la verifica e la sussistenza delle condizioni
-
previste ex lege ed exex contractu si procedesse alla liquidazione finale delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtati gli importigli delle penalipenali e, se del caso, della maggior spesa sostenuta per affidare i lavori ad altra impresa e con riserva di escussione della garanzia definitiva prestata dall'Appaltatore; il tutto con riserva di quantificazione dell'eventuale maggior danno;
anzitutto per effetto del costante ritardo nell'esecuzione
- delle prestazioni, imputabile esclusivamente all'Appaltatore, questi, ai sensi dell'art. 5 comma 2 dell'A.Q., era decaduto dall'anticipazione versata dalla
Committenza, con obbligo di restituzione" in favore "I
di essa opponente delle somme non ancora recuperate all'esito della progressiva decurtazione dell'importo del dall'ammontare di ciascuna fattura 30%
( e rispettivo certificato di pagamento) oltre " interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione"; precisamente essa opponente vantava nei confronti di CP_1 un credito certo, liquido ed esigibile pari ad € 870.088,47 a titolo di anticipazione residua ex art. 5 dell'A.Q. al netto degli importi( pari al 30% dell'ammontare di ciascuna fattura saldata, corredata di rispettivo certificato di pagamento) già recuperati;
il tutto oltre interessi legali nonché ulteriori maggiori danni a vario titolo cagionati dal mancato rispetto dei livelli di servizio pattuiti, che anche avrebbero dovuto essere integralmente risarciti;
CP_1 avevaebbene, malgrado l'A.Q fosse stato risolto, omesso la restituzione dell'importo allora dovuto a titolo di anticipazione( residua); essa opponente, essendovi diversi incarichi in corso di esecuzione alla data della risoluzione( non ancora fatturati né certificati) anziché richiedere l'immediata restituzione dell'ingente somme e dei relativi interessi, di volta in volta, aveva proceduto alla graduale elisione del proprio credito nella misura corrispondente alle partite di
contro
-credito fondate su singole fatture emesse dall'Appaltatore;
- ciò nonostante del tutto inopinatamente CP_1 aveva notificato ad essa opponente il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, costringendola a promuovere la presente opposizione al fine di tutelare i propri diritti;
peraltro l'inadempimento perpetrato da parte dell'Appaltatore aveva causato ad essa opponente ingenti danni sia in termini di maggior spesa sostenuta per riaffidare le attività appaltate ad CP_1
sia in termini di mancato ricavo conseguito al ritardo. nella vendita del diritto d'uso sulle infrastrutture ai propri clienti dalla condotta inadempiente della società opposta;
in primo luogo, risolto l'ormai noto A.Q., essa opponente si era vista costretta a ri-affidare ad altri operatori tutte le attività originariamente appaltate ad CP_1 pertanto, in data 30/09/2022, la stazione appaltante aveva indetto, ex art. 60 D.Lgs. n°50/2016, una nuova procedura per l'affidamento, mediante A.Q., di progettazione, realizzazione, manutenzione, riconfigurazione e servizi accessori per la gestione di infrastrutture in fibra ottica nella titolarità di essa opponente( CIG: 9423894B56- CUP: B56C16000140001- lotto unico); la predetta procedura era andata deserta non essendo pervenuta alcuna offerta entro il termine fissato per la scadenza( 03/11/2022); conseguentemente essa opponente aveva indetto ex art. 60 del D.Lgs. n°50/2016 due ulteriori procedure, analiticamente illustrate alle pagg.
8-9 dell'atto di citazione;
peraltro, nelle more dell'esperimento delle suddette
-
procedure indette rispettivamente il 30/09/2022, il 19/12/2022 ed il 21/12/2022), stante la risoluzione contrattuale per causa imputabile a responsabilità esclusiva di CP_1 essa opponente, al fine di poter continuare a garantire- in ragione delle obbligazioni a propria volta assunte verso terzi, concessionari di diritti d'uso- lo svolgimento delle necessarie ed improcrastinabili attività di manutenzione e di riconfigurazione sulle infrastrutture nella propria titolarità, si era vista costretta a riaffidare numerosi lavori ad altri operatori con evidente danno economico che CP 1 sarebbe stata chiamata a risarcire;
opponente aveva provveduto
- in particolare essa agli affidamenti diretti indicati nelle pagg. 10-14 dell'atto di citazione;
ebbene essa opponente, a causa del grave
-
inadempimento perpetrato dall'opposta in danno della stazione appaltante, che aveva comportato la inevitabile risoluzione dell'A.Q., aveva subito, fino al 30 giugno 2023, un danno patrimoniale dell'importo di
€ 6.409,08 a titolo di maggiore spesa dalla stessa sostenuta per riaffidare i lavori sopra elencati;
in secondo luogo al danno emergente si doveval
-
aggiungere il lucro cessante patito, corrispondente alla mancata percezione dei ricavi che se la società appaltatrice avesse realizzato le opere nei termini contrattuali pattuiti- la stazione appaltante avrebbe potuto conseguire a titolo corrispettivo per diritti d'uso
(IRU) sulle infrastrutture esistenti, che non erano state consegnate, ovvero che erano state consegnate in ritardo, ai vari operatori;
- tale voce di danno ammontava, alla data del 30/06/2023, ad € 114.462,96, importo risultante dal prodotto fra il valore dell'IRU( indefeasible right for use) giornaliero come da listino-prezzi di cui alle condizioni che essa opponente applicava agli operatori per rete di accesso e di backhaul, rinvenibili anche nel sito web di essa opponente) ed il numero di giorni di ritardo nella consegna, risultante a sua volta dalla differenza:
- a) nel caso di lavorazioni eseguite in ritardo, ma comunque entro il 30/06/2023, fra la data effettiva consegna infrastrutturadi della
( da parte di essa opponente al terzo cessionario del diritto d'uso) e la data prevista per la consegna da parte di CP_1 in base alla data dell'ordine e dei 15 giorni di
SLA contrattuale);
b) nel caso di lavorazioni mai eseguite alla data del tra quest'ultimo giorno30/06/2023,
e la data prevista per la consegna da parte di CP_1
( in base alla data dell'ordine e 15 giorni di SLA contrattuale); da ultimo CP_1 avrebbe dovuto corrispondere
-
ad essa opponente la somma di € 6.631,80 a titolo di penali contrattualmente previste che trovavano automatica applicazione e che mai CP_1 aveva versato alla stazione appaltante;
tanto esposto formulava le seguenti conclusioni:
" in via preliminare, con provvedimento inaudita altera parte, previo accertamento della sussistenza dei "gravi motivi" di cui all'art. 649 c.p.c. sospendersi con effetto immediato l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n° 10852/2023, R.G. n° 28362/2023 del 22/05/2023, emesso dal Tribunale di Roma, nella persona del Giudice, Dott. Nicola Valletta, in data
21 giugno 2023, pubblicato il 22 giugno 2023 e notificato il 23 giugno 2023, oggetto della presente opposizione e, per l'effetto, condannare alla immediata CP_1
restituzione delle somme da quest'ultima pagate in forza del precetto fondato sul ridetto titolo, per capitale, interessi e spese;
In via principale, nel merito, accertare e dichiarare
-
la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro nonché la sussistenza in capo ad Parte_2
di un credito dell'importo pari ad € 870.088,47 CP_1 per l'effetto accertare nei confronti di l'estinzione e/o l'inesistenza e dichiarare del presunto credito azionato e/o l'infondatezza CP_1 per compensazione c.d. in via monitoria da impropria o tecnica nonché accertare e dichiarare, all'esito della compensazione, la sussistenza in capo ad del( residuo) credito nei confronti di Parte_2
di € 7.055,34, oltre interessi sull'originario CP_1
ammontare del credito;
per l'ulteriore effetto revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo
28362/2023 10852/2023, R.G n° n °
del 22/06/2023, emesso dal Tribunale di Roma,
nella persona del Giudice Dott. Nicola Valletta, in datal
21 giugno 2023, pubblicato il 22 giugno 2023 e notificato il 23 giugno 2023, oggetto della presente opposizione, e, in ogni caso, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da Parte_2 alla CP_1 per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
- in via riconvenzionale accertare e dichiarare la sussistenza in capo ad Parte_2
del ( residuo) credito nei confronti di CP_1 di € 7.055,34, risultante dalla compensazione di cui sopra, oltre interessi legali da calcolarsi dalla data del pagamento dell'anticipazione ( 31/05/2022) sino ad integrale sull'importosoddisfo di € 870.088,47; per l'effetto condannare l'oppostal al pagamento dei predetti importi in favore dell'opponente nonché alla restituzione di tutte le somme versate a titolo di spese varie del monitorio e del precetto (per esborsi, compensi, ecc..); ovvero, in subordine, nella denegata ipotesi in cui per qualsivoglia ragione il Giudice non ritenesse operante la compensazione di cui sopra, accertata e dichiarata la sussistenza in capo ad Parte_2 di un credito dell'importo di € 870.088,47 CP_1 condannare quest'ultima al nei confronti di pagamento in favore dell'opponente di tale importo corrisposto in forza dell'opponendo titolo precettato, oltre interessi dal dovuto al saldo;
in via riconvenzionale accertare e dichiarare il diritto
-
alla restituzione dell'importodi Parte_2 di € 14.841,98 poiché non dovuto;
per l'effetto condannare l'opposta allaalla restituzione/pagamento del predetto importo in favore dell'opponente; in via riconvenzionale accertare e dichiarare il grave
-
inadempimento di nonché accertare eCP_1 dichiarare la risoluzione dell'Accordo Quadro CIG:
B56C16000140001 ed ancora85520796D8-CUP
accertare e dichiarare tutti i danni patrimoniali a qualsiasi titolo patiti dall'opponente; per l'effetto condannare al pagamento in favore CP_1
dell'opponente della somma di € 6.631,80 a titolo di penali contrattualmente previste, di € 6.409,08 a titolo di danno emergente e di € 114.462,96 a titolo di lucro cessante o a quelle diverse somme, maggiori o minori, che saranno accertate in corso di causa;
in ogni caso con vittoria di onorari, competenze e spese
-
del presente giudizio, ivi compreso il rimborso delle spese generali". CP_1 e, con comparsa di risposta, Si costituiva |
- che non sussistevano i presupposti replicava per la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro del 12/05/2021 essendo state regolarmente adempiute le obbligazioni ad essa opposta facenti carico.
Per l'effetto rassegnava le seguenti conclusioni:
-
"Ivoglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e difesa:
l'opposizione proposta da Parte_2
- respingere
[...] in quanto destituita di ogni fondamento e,
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo per
R.G. n° 28362/2023 emesson°10852/2023,
dal Tribunale di Roma il 22/06/2023 oltre agli ulteriori interessi commerciali di mora ed accessori;
dichiarare illegittima e, comunque, priva di efficacia
-
giuridica, per le ragioni tutte dedotte in narrativa, la risoluzione dell'Accordo Quadro 12/05/2021, notificata da Parte_2 il 22/09/2022; accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire di in relazione alla domandaParte_2
riconvenzionale dalladalla stessa proposta ed avente CP_1ad oggetto la domanda di condanna di al pagamento di € 870.088,47 oltre interessi, pari all'anticipazione residua ex art. 5 Accordo Quadro
12/05/2021 corrisposta da Parte_2 respingere in ogni caso la predetta domanda
-
riconvenzionale in quanto destituita di ogni e qualsiasi fondamento in fatto e in diritto;
respingere la domanda di compensazione impropria in quanto del tutto priva di fondamento;
respingere tutte le ulteriori domande, riconvenzionali,
-
risarcitorie e restitutorie, dirette o subordinate, dedotte da Parte_2 con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto infondate in fatto e diritto e, comunque, non provate;
accertare e dichiarare che Parte_2 non ha bene e correttamente adempiuto alle obbligazioni dalla stessa assunte con la sottoscrizione dell' Parte_5
12/05/2021 sia per non aver essa proceduto ai pagamenti dovuti ad CP_1 nei termini contrattualmente previsti, sia per aver contravvenuto alle disposizioni previste dall'art. 31 dell' Pt_5 [...] , sia per le ulteriori ragioni dedotte nella narrativa di questa comparsa;
per l'effetto condannare la parte opponente al risarcimento dei danni derivati ad CP_1
per effetto degli inadempimenti di Parte_2 da determinarsi nella misura che risulterà di giustizia ad istruzione probatoria esaurita e da quantificarsi, occorrendo, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.;
- previo ogni altro più opportuno accertamento e
è declaratoria accertare e dichiarare che CP_1
tuttora creditrice nei confronti di Parte_2
dell'importo di € 666.479,68 ovvero di quel diverso importo che risulterà di giustizia ad istruzione probatoria esaurita;
per l'effetto condannare Parte_2 al del predettopagamento in favore di CP_1
importo di € 666.479,68 ovvero a quel diverso importo che risulterà di giustizia ad istruzione probatorial esaurita, oltre gli interessi commerciali di mora;
effettuare, se del caso, le opportune compensazioni fra
-
le rispettive ragioni di credito di ciascuna parte;
spese e competenze professionali di giudizio interamente rifuse".
Veniva ammessa la CTU in ordine ai quesiti specificati
-
alla udienza del 28 maggio 2024 e cioè: "I verifichi ed accerti la correttezza degli importi a titolo di :
1) differenza fra l'anticipazione di € 1.304.873,15
-
e quanti lavori sono stati realizzati in proporzione.
a quella anticipazione, sulla base dell'articolo 5. dell'Accordo Quadro dedotto in atti, somma richiesta a titolo di eccezione di compensazione nell'importo di € 870.088,47;
2) della somma di € 114.462,96 richiesta, in via
-
riconvenzionale, a titolo di mancato guadagno come risarcimento per il mancato godimento/remunerazione del diritto d'uso delle opere infrastrutturali consegnate o non consegnate".
Indi, all'esito dell'espletamento dell'incarico peritale, la causa, all'udienza del 04/03/2025, veniva rimessa per decisione al Collegio sulla la scorta conclusioni e degli delle scritti difensivi di cui all'art. 189 c.p.c.
Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che la proposta opposizione debbal trovare accoglimento per quanto di ragione. Giova considerare che il perimetro del thema decidendum è rappresentato dalla individuazione delle ragioni del dare/avere dei contraenti a fronte dell'Accordo Quadro che è stato risolto di diritto con conseguente attivazione della procedura di ri-affidamento di quota parte dei lavori non eseguiti ad altro operatore del settore.
Tanto vale ad evidenziare che non è questa la sede per dibattere se sia stata giustificato lo scioglimento del contratto e a quale dei contraenti sia ascrivibile la responsabilità per la risoluzione contrattuale.
E' del pari emerso che, ove i lavori fossero stati integralmente eseguiti,- il che non è occorso nel caso oggetto di indagine- la società appaltatrice avrebbe avuto diritto a percepire la somma complessiva pari ad € 1.304.873,15.
Essendosi l'accordo pattizio sciolto in corso d'opera occorre verificare se l'anticipazione riscossa pari ad € 870.088,47 sia satisfattiva delle lavorazioni svolte.
Segnatamente l'oggetto del contendere verte in ordine al quesito se la appaltatrice, una volta ricevuta la superiore anticipazione, avesse diritto a richiedere l'importo ingiunto ovvero se la stazione appaltante, in ragione di quanto corrisposto, avesse diritto ad ottenere la ripetizione di quota-parte della stessa anticipazione.
Opina del pari il Collegio, ad integrazione/modificazione di quanto considerato con ordinanza del 02 aprile 2024, che la reconventio reconventionis di cui alla comparsa di risposta, eziologicamentepur non collegata al tenore delle difese di cui all'atto oppositivo, risulti univocamente riferibile al medesimo rapporto e che predetto profilo non sia stato azionato il in sede monitoria presuntivamente perchè non assistito da documentazione idonea ex art. 634 c.p.c.
( i.e. le fatture di pagamento); il che corrobora la valutazione del Collegio di ritenere che gli ulteriori crediti azionati in sede di atto introduttivo della parte opposta siano suscettibili di delibazione nella presente sede.
Mette conto vieppiù considerare che è stato dedotto che la società opponente in corso di causa avrebbe escusso la polizza fideiussoria a prima richiesta rilasciata dalla appaltatrice a garanzia del regolare svolgimento delle opere commesse in appalto.
Si verte in ambito di tema esulante dalle rispettive posizioni difensive sicchè nel computo del dare/avere le parti si auspica- ne vorranno tenere conto,- ma la riscossione della predetta somma attesa la natura di garanzia personale a prima richiesta) non
è correlata all'esame del profilo causale sottostante.
A fronte delle rispettive connotazioni difensive è stata la CTU al fine di verificare quale ammessa dei contraenti, a fronte della risoluzione contrattuale, avesse titolo a ricevere un saldo monetario, con la indicazione del relativo ammontare.
In dettaglio all'ausiliario di giustizia è stato richiesto di:
1) accertare la differenza fra l'anticipazione di € 1.304.873,15 e quanti lavori sono stati realizzati in proporzione a quella anticipazione sulla scorta dell'art. 5 dell'Accordo Quadro, somma invocata in sede oppositiva nella misura di € 870.088,47;
2) determinare la correttezza della somma di € 114.462,96 richiesta in via riconvenzionale a titolo di mancato guadagno quale ristoro per l'omesso/a godimento/remunerazione del diritto d'uso delle opere infrastrutturali consegnate in ritardo o non consegnate.
A fronte di siffatto impianto di questioni il nominato esperto, con elaborato peritale( redatto sulla scorta di retti criteri tecnici ed immune da vizi logici) ha condivisibilmente risposto con le modalità in seguito compendiate: quanto al quesito n°1: prima ipotesi: l'anticipazione residua da versare alla parte opponente( comprensiva del recupero del 30% delle fatture emesse dalla sottoscrizione dell'A.Q. al 30/06/2023, pari ad € 438.671,91, delle fatture. emesse risultanti dal partitario Pt_2 non pagate alla data dell'atto di citazione, pari ad € 25.201,23, e della differenza sulle 10 fatture contestate da Pt_2 pari ad
€ 2.826,57,) ammonta ad € 834.826,58; seconda ipotesi: l'anticipazione residua da versare alla parte opponente( atteso che agli addendi di cui alla prima ipotesi si aggiunge quello dell'importo complessivo delle lavorazioni eseguite certificate dai CAI
- certificazioni di Pt_2 di accettazione di intervento- si aggiunge quello di € 28.532,84) ammonta ad € 815.193,74; terza ipotesi: l'anticipazione residua da versare alla parte opponente( atteso che agli addendi di cui alla seconda ipotesi deve essere aggiunto quello dell'importo complessivo delle lavorazioni eseguite, trasmesse via mail alla stazione appaltante, pari ad € 461.939,96) ammonta ad € 353.253,78; versaredaquarta ipotesi: l'anticipazione residual
-
alla parte opponente( atteso che agli addendi di cui alla terza ipotesi deve essere aggiunto quello dell'importo complessivo delle lavorazioni eseguite prive di CAI e di mail di trasmissione ad Pt_2 pari ad € 182.985,67), ammonta ad € 170.268,11; quinta ipotesi: l'anticipazione residua da versare
-
alla parte opponente( atteso che agli addendi di cui alla prima ipotesi deve essere aggiunto l'importo complessivo delle lavorazioni eseguite certificate da CAI, tenuto conto dei 177 CAI forniti pari ad con le osservazioni alla bozza peritale da CP_1
€ 214.807,88), ammonta ad € 629.018,70.
Ritiene il Collegio che la ipotesi da ultimo indicata debba essere privilegiata essendo stato adottato il computo sulla scorta delle fatture emesse e delle lavorazioni non fatturate, ma validate dalla stazione appaltante a mezzo dei C.A.I.( certificati di accettazione di intervento).
Si chiarisce in proposito che Pt_2 ha notificato ad
- CP_1 un numero cospicuo (177) di C.A.I. che sono stati tramessi all'ausiliario di giustizia in data 13 dicembre
2024 unitamente alle osservazioni delle parti.
Non giova obiettare che si verterebbe in ambito di documentazione non fruibile perché tardivamente prodotta;
quel che appare equo valorizzare è che la responsabilità della non tempestiva produzione è ascrivibile alla parte opponente e che, in ragione del rilievo scientifico dell'accertamento peritale, non si ravvisa l'opportunità di favorire la proliferazione dei giudizi( chiaro essendo che il richiamato segmento di credito, ove non fosse riconosciuto nell'odierno ambito processuale, sarebbe azionato in separata sede).
Deve perper l'effetto essere considerato che, con
-
riferimento al primo quesito, la somma che la parte opponente ha titolo di recuperare a titolo di anticipazione residua ammonta ad € 629.018,70, non potendo essere condivise le altre ipotesi( terza e quarta) atteso che non supportate da fatture di pagamento. regolarmente emesse e di lavorazioni ritualmente validate.
- Sul predetto importo( vertendosi in ambito di debito di valuta e non essendo stata fornita la prova del maggior danno sofferto ex art. 1224 2° comma c.c.) spettano gli interessi legali a far data dal deposito della relazione peritale sino a quella di effettivo soddisfo.
- Con riferimento al secondo quesito( volto ad accertare il diritto al ristoro per lucro cessante derivante dalla preclusione temporanea dello sfruttamento del diritto d'uso delle opera infrastrutturali commesse in regime di appalto consegnate in ritardo o non consegnate) l'ausiliario di giustizia, riparametrando il danno ai giorni di ritardo effettivamente contestati ad CP_1 e non anche a quelli atecnicamente riportati nel fogli excel versati in atti, ha determinato in misura pari il pregiudizio da lucro cessante in ad € 67.525,62.
Vertendosi in ambito di debito di valore la somma deve
-
essere maggiorata di rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ratione temporis e degli interessi legali;
il tutto a far data dal deposito della relazione peritale sino all'epoca di effettivo soddisfo.
In conclusione, alla luce dell'opinamento peritale,
-
pienamente condiviso, deve essere accolta l'opposizione con conseguente revoca dell'emesso decreto ingiuntivo e, in accoglimento parziale della proposta riconvenzionale, deve essere condannata la CP_1
a versare alla società opponente la somma pari ad € 629.018,70 a titolo di anticipazione residua non restituita oltre interessi legali a far data dal deposito della relazione peritale( salva la rinegoziazione delle rispettive posizioni all'esito della escussione della polizza fideiussoria a prima richiesta) e quella pari ad € 67.525,62 a titolo di lucro cessante oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a far data dal deposito della relazione peritale.
Le spese di lite( comprensive dell'incidente di natura
-
cautelare) seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della parte opposta nella misura indicata nel dispositivo.
- Per il medesimo principio le spese dell'accertamento peritale (propizio alla parte opponente) devono essere poste in via definitiva nella misura indicata in atti-
-
a carico della CP_1
Non si ravvisano profili di addebito di responsabilità
-
aggravata ex art. 96 c.p.c..
PQM
Il Tribunale Civile di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, tenuto conto dei rispettivi titoli contrapposti, così provvede:
accoglie l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n°10852/2023, R.G. n°28362/2023, emesso inter partes il 21.22/06/2023 dal Tribunale Ordinario di Roma,
e, per l'effetto, revoca il decreto monitorio medesimo;
accoglie parzialmente la proposta domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna la CP_1
a pagare alla società opponente la somma pari ad € 629.018,70 oltre interessi legali a far data dal deposito della relazione peritale definitiva sino all'effettivo soddisfo;
condanna, vieppiù, in ragione del parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, la a risarcire CP_1
alla società opponente il danno da lucro cessante in misura pari ad € 67.525,62 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat vigenti e gli interessi legali sulla somma via via rivalutata a decorrere dalla data di deposito della relazione peritale definitiva sino a quella di effettivo soddisfo;
condanna la CP_1 a rifondere in favore della società opponente le spese del presente giudizio che si liquidano nell'importo complessivo di € 30.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Spese di C.T.U.- siccome liquidate in atti- da porsi in via definitiva a carico della CP_1
Così deciso il 25 marzo 2025 nella camera di consiglio. del Tribunale Civile di Roma
Il Giudice Estensore
Dott. Maurizio Manzi
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo