Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 2862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2862 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 3009/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Napoli, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente estensore
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dr. Ing. Luigi Vinci Giudice tecnico ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 3009/2022 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto 'Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche – risarcimento danni da esondazione', riservato in decisione all'esito della trattazione scritta fissata per l'udienza collegiale del 4.6.2025, e vertente
TRA
, c.f. , nato il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
ad Ostuni ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso,
giusta procura su foglio separato allegato in calce all'atto introduttivo,
dall'avv. Franco Labate, c.f. PEC: CodiceFiscale_2
fax 0831/301615, e con cui Email_1
elettivamente domicilia in Ostuni alla Via Monte Sarago 1/D.
RICORRENTE
E
(c.f. ), in persona della Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in CP_2
virtù di mandato in calce al controricorso del 5.10.2020 depositato nel giudizio riassunto e di deliberazione G.C. n. 162 del 28.7.2020, dagli avv.ti Alfredo
Tanzarella, c.f. e Mary Capriglia, c.f. CodiceFiscale_3 [...]
ed elettivamente domiciliato in Ostuni alla Piazza Libertà n. 68 C.F._4
presso l'Avvocatura Comunale;
PEC:
avv stuni.br.it Email_2 CP_1
avv stuni.br.it fax: 0831/307332. Email_3 CP_1
RESISTENTE
NONCHE'
(P.IVA ), in persona del Presidente della CP_3 P.IVA_2
Giunta Regionale pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Raffaella Marino c.f. C.F._5
dell'Avvocatura Regionale, presso la quale è elettivamente
[...]
domiciliata, in Bari al Lungomare N. Sauro n. 31/33, PEC
Email_4
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente , come da ricorso in riassunzione, Parte_1
e quindi:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: 3
1)accertare, ritenere e dichiarare che il in persona Controparte_1
del Sindaco p.t., e la , in persona del Presidente p.t., siano CP_3
ritenuti pienamente ed esclusivamente responsabili, in via solidale o
alternativa, per tutti i danni arrecati ai beni di proprietà del ricorrente in
quanto tenuti a provvedere alla manutenzione, gestione e controllo delle
strade, pertinenze impianti e servizi;
2)ritenere e dichiarare il in persona del Sindaco Controparte_1
p.t., nonché la , in persona del Presidente p.t., tenuti in via CP_3
solidale o alternativa a corrispondere in favore del sig. la Parte_1
somma di euro 147.600,00, o quella somma maggiore o minore che sarà
ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento per i danni causati dalle intense
precipitazioni del 10- 9-2016 e, per l'effetto;
3)condannare in via solidale o alternativa il in Controparte_1
persona del Sindaco p.t., nonché la , in persona del Presidente CP_3
p.t., al pagamento in favore del sig. della somma di euro Parte_1
147.600,00, o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia,
oltre interessi sino all'effettivo soddisfo;
4)condannare in via solidale o alternativa il in Controparte_1
persona del Sindaco p.t., nonchè la , in persona del Presidente CP_3
p.t., al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, per la cui
quantificazione ci si rimette alle determinazioni dell'Onorevole Giudicante,
da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”.
Per il resistente come da comparsa di costituzione Controparte_1
e risposta, e quindi:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, dichiarare la domanda dell'attore 4
inammissibile e, comunque, rigettarla perché infondata. Con vittoria di spese
e competenze del giudizio”.
Per la resistente , come da comparsa di costituzione e CP_3
risposta, e quindi:
“Che l'Ill.mo Tribunale adito voglia:
- rigettare tutte le domande formulate dal ricorrente in quanto
totalmente infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi meglio indicati nel
corpo del presente atto;
- condannare il ricorrente al pagamento di spese e competenze del
giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 29.6.2022 - a seguito di pronuncia d'incompetenza per materia da parte del Tribunale di
Brindisi - conveniva in giudizio il e la Parte_1 Controparte_1
, entrambi in persona del legale rapp.te pro – tempore, al fine CP_3
di sentirli condannare, in via solidale o alternativa, al risarcimento dei danni cagionati agli immobili di sua proprietà, siti in Ostuni, contrada Casamassima,
riportati in catasto al foglio 55, particelle 18-19-39-43- 9-10-18, quantificati a mezzo CTP in complessivi € 147.600,00.
A fondamento della domanda, il ricorrente deduceva che, a seguito delle intense precipitazioni atmosferiche del 10.9.2016, i suddetti beni immobili avevano subito ingenti danni sia alla produzione olivicola, sia alla parte strutturale dei terreni, precisando che era “sopraggiunta una portata
d'acqua maggiore rispetto a quella di regime idraulico che, però, incontrando 5
sul suo percorso ostruzioni presenti a monte dei terreni oggetto di causa,
significative di una mancata manutenzione da parte degli enti pubblici,
determinava l'esondazione e la variazione di flusso del canale che investiva,
danneggiandola, buona parte dei terreni e delle attività agricole di proprietà
del ricorrente, e distrutto vari ponti di attraversamento del canale, ancora a
tutt'oggi impraticabili” (cfr. ricorso pag. 6) e che “il risarcimento del danno
richiesto dal ricorrente deriva dalla omessa cura e manutenzione di alcuni
corsi d'acqua pubblici da parte degli enti preposti”.
Aggiungeva, poi, che tali danni erano meglio identificati e quantificati nella CTP a firma della dott.ssa perito agrario allegata al Persona_1
ricorso, a cui faceva espresso richiamo.
In data 17.10.2022 si costituiva la , in persona del suo CP_3
legale rapp.te pro - tempore, eccependo l'infondatezza e l'illegittimità della domanda, argomentando che, con decreto del Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali n. 28710 del 5.12.2016, pubblicato sulla G.U.
n. 298 del 22.12.2016, era stato riconosciuto il carattere di eccezionalità
dell'evento calamitoso del 10.9.2016 che aveva colpito la provincia di Brindisi
e che il ricorrente aveva già presentato domanda di contributo in conto capitale per il ripristino delle strutture fondiarie danneggiate a seguito dell'evento per cui è causa;
eccepiva che il carattere eccezionale dell'evento costituisce fattore idoneo a recidere il nesso causale fra la condotta del custode e l'evento dannoso provocato dalla cosa che il custode stesso ha l'obbligo di mantenere e controllare ai sensi dell'art. 2051 c.c.
In ogni caso, nel merito, eccepiva, altresì, la nullità del ricorso per incertezza e genericità della causa petendi e del petitum, sostenendo che il 6
ricorrente dapprima aveva contestato l'omessa manutenzione dei canali,
mentre, in sede di conclusioni, aveva dedotto l'omessa manutenzione,
gestione e controllo delle strade, pertinenze, impianti e servizi.
Chiedeva, infine, il rigetto integrale delle domande con vittoria di spese di giudizio.
In data 31.10.2022 si costituiva il in persona del Controparte_1
suo legale rapp.te pro - tempore, eccependo anch'esso l'eccezionalità
dell'evento, tale da integrare il caso fortuito e recidere il nesso di causalità tra i danni lamentati e la condotta asseritamente omissiva dell'ente gestore dei canali.
Deduceva, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva in favore della e del , argomentando che la manutenzione CP_3 Controparte_4
dei canali idraulici esulava del tutto dal novero delle competenze dei Comuni.
Contestava, infine, il quantum, chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Rinviata la causa per l'articolazione dei mezzi istruttori e depositate le relative memorie, con ordinanza del 12.9.2023 veniva ammessa, nonché
successivamente espletata, la prova per testi richiesta dal ricorrente, previa delega al Tribunale di Brindisi ex art. 203 c.p.c.
Con successiva ordinanza del 2.4.2024 era altresì disposta consulenza tecnica d'ufficio, previa sempre previa delega al Tribunale di Brindisi,
inizialmente affidata al dott. agr. , il quale tuttavia rinunciava Persona_2
all'incarico a causa della sopravvenuta nomina come CTP nel parallelo procedimento n. 3007/22 R.G. (avente ad oggetto fatti analoghi, promosso dal fratello del ricorrente); la CTU veniva quindi affidata al dott. agr. Per_3 7
. Per_4
All'esito, precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza collegiale del 4.6.2025.
Disposta per tale udienza, con decreto del 19.5.2025, la trattazione scritta, secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., ed acquisite le note depositate dalle parti, il Tribunale si riservava la decisione.
****************
In via preliminare, va rilevata la legittimazione attiva del ricorrente,
peraltro non contestata dagli enti resistenti, in quanto risultante dai documenti in atti (cfr. visura catastale allegata alla perizia di parte).
Sempre in via preliminare, in merito alla carenza di legittimazione passiva, eccepita rispettivamente sia dalla che dal osserva CP_3 CP_1
il Collegio che, sulla base delle prospettazioni contenute in ricorso,
l'eccezione afferisce ad una valutazione nel merito della controversia, ossia all'individuazione del soggetto concretamente ed effettivamente responsabile dell'evento dannoso dedotto e non alla statuizione su una condizione dell'azione.
Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.
SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire od a contraddire difetta solo laddove dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione, ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda. 8
Nel merito, tuttavia, la domanda è infondata e va respinta per i motivi di seguito indicati.
Giova premettere che nell'atto introduttivo non è individuato compiutamente il titolo della responsabilità invocata a fondamento della domanda;
nella narrativa si legge, infatti, che i danni subiti sono derivati dalla omessa o insufficiente manutenzione dei canali (senza, peraltro, nessuna indicazione specifica del nome dei canali di che trattasi); che, a seguito delle abbondanti piogge, non hanno garantito un regolare deflusso delle acque, e che “il e/o la in quanto custodi del bene pubblico, sono CP_1 CP_3
tenuti a risarcire i danni provocati dalle intense precipitazioni atmosferiche
se non adempiono ai loro obblighi da custodi”, mentre nelle conclusioni viene richiesto di accertare la responsabilità dei convenuti, in quanto “tenuti a
provvedere alla manutenzione, gestione e controllo delle strade, pertinenze,
impianti e servizi”.
Nella perizia di parte, integralmente richiamata in ricorso, tuttavia,
nella parte relativa alle “caratteristiche idrogeologiche”, il CTP ha citato il
canale Lamacornola, descrivendolo come canale costituito da un solco erosivo di origine carsica, che si è creato con il passare del tempo ed individuandolo quale causa dell'allagamento dedotto in ricorso.
Vista la circostanziata difesa di eccezionalità dell'evento formulata da entrambe le convenute, ritenendo la soluzione della questione assorbente sulla decisione dell'intera domanda, si è, quindi, proceduto a conferire incarico ad un CTU per accertare se l'esondazione del canale Lamacornola in data
10.9.2016 (così individuato nel richiamo contenuto nella perizia di parte)
avesse o meno carattere eccezionale sulla base dello studio dei tempi di 9
ritorno.
Ed infatti, in linea generale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza del T.S.A.P. e della Suprema Corte (cfr., tra le tante, Cass.
SS.UU., n. 25928/2011; T.S.A.P. n. 109/2016; T.S.A.P. n. 126/2017; T.S.A.P.
n. 71/2012) la fattispecie dedotta all'esito della precisazione della domanda può essere inquadrata nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c.
In linea generale, in base all'art. 2051 c.c. l'imputazione della responsabilità prescinde da qualunque profilo soggettivo, operando sul piano oggettivo del solo accertamento del rapporto causale: in tale ipotesi il danneggiato dovrà dimostrare, oltre alla propria titolarità attiva, all'esistenza ed all'entità del danno, solo il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito;
mentre grava sul danneggiante l'onere di eccepire e dimostrare la ricorrenza dell'eventuale caso fortuito, idoneo ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del danneggiante e l'evento.
La natura oggettiva della responsabilità trova la propria ragione giustificatrice nella funzione di contrappeso al riconoscimento di una signoria,
quale la custodia, sulla cosa che entra o può entrare a contatto con la generalità
dei consociati (cfr., Cass., ord. n. 2480/18).
In tema di responsabilità civile per danni cagionati da cose in custodia,
per aversi caso fortuito occorre che il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento.
Nella fattispecie in esame, deve ritenersi inequivocabilmente accertato che in data 10.9.2016 la ma, in particolare, l'intero territorio di Ostuni CP_3 10
sia stato soggetto ad una eccezionale alluvione, dalla quale sono scaturite le esondazioni del canale Lama, del canale Lamacornola e del torrente San
Biagio, in corrispondenza dei suoli attorei.
Già dalla documentazione depositata dalla risultava che CP_3
l'evento meteorologico dedotto in giudizio aveva rivestito carattere di eccezionalità (cfr. Decreto Ministeriale n. 28710 del 5.2.2016 del Ministero
delle Politiche Agricole e Forestali, che ha riconosciuto l'eccezionalità
dell'evento atmosferico, all. sub doc. 2 memoria . CP_3
Ai fini della qualificazione dell'evento come eccezionale, il Collegio
ha ritenuto che non fosse sufficiente basarsi unicamente sulle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio redatta nel presente giudizio dal dott. agr.
, la quale - pur contenendo dati meteo-climatici significativi - Persona_5
non perviene a conclusioni univoche o esplicitamente rilevanti sul piano giuridico circa la sussistenza del caso fortuito, limitandosi a un'analisi descrittiva priva di valutazioni eziologiche decisive.
Per integrare tale quadro, è stato pertanto valorizzato, a fini istruttori e valutativi, il contenuto della consulenza tecnica redatta dall'ing.
[...]
nell'ambito del giudizio R.G. n. 3007/22, promosso dinanzi a questo Per_6
stesso Tribunale da contro il e la Controparte_5 Controparte_1
, riferito al medesimo evento alluvionale e a una fattispecie CP_3
sostanzialmente analoga per collocazione territoriale e dinamica dei danni.
La consulenza in questione, allegata alla consulenza di parte del e da ritenersi regolarmente acquisita nel presente giudizio Controparte_1
tra il materiale probatorio, si segnala per la particolare completezza e rigore dell'analisi tecnico-statistica condotta, fondata su dati pluviometrici storici 11
relativi all'area in esame, e risulta quindi idonea a integrare, in chiave esplicativa, le risultanze tecniche del presente procedimento.
In tale CTU, l'evento meteorico del 10 settembre 2016 è stato definito
“estremamente raro, in quanto va considerato come la concomitanza di due
eventi estremi: un periodo di pioggia lungo 5 giorni che ha saturato i suoli e
un evento estremo di durata oraria, la cui precipitazione si è trasformata in
deflusso superficiale in misura pari a circa il 70%”, con un periodo di ritorno
“ben oltre i 1000 anni”, per cui – ai sensi del d.lgs. 49/2010 – lo stesso va
classificato come “scenari di eventi estremi o a scarsa probabilità di
alluvione” (v. pag. 75 conclusioni perizia).
Si deve, pertanto, ritenere che l'evento dedotto in giudizio fu provocato da piogge di un'intensità tale che, per la considerevole ampiezza dell'intervallo temporale in cui tale intensità può ripresentarsi in quella zona,
sono da considerarsi eccezionali e di inverosimile verificazione, tanto da costituire una causa sopravvenuta che, per la sua eccezionalità ed imprevedibilità, interrompe il nesso di causalità tra la condotta del custode, in relazione ai suoi obblighi di manutenzione e controllo delle opere idrauliche,
e l'evento esondazione, ponendosi come di per sé sola idonea a cagionarlo.
La metodologia di indagine utilizzata nella richiamata consulenza tecnica d'ufficio redatta nell'altro giudizio (R.G. n. 3007/22) sopra citato –
indagine orientata da dati scientifici di tipo statistico, i cosiddetti dati pluviometrici, riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res"
oggetto di custodia - e le conclusioni a cui lì si è giunti, corrispondono, infatti,
ai principi espressi sul punto dalla Suprema Corte, che sul tema ha statuito che: “Le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai 12
sensi dell'art. 2051 c.c., allorquando assumano i caratteri
dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi con indagine
orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cd. dati
pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res"
oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al
momento dell'evento atmosferico” (cfr. Cass., 2482/18; Cass., 30521/19;
Cass., 4588/2022; Cass., S.U., n. 15574/2021, la quale ha ulteriormente precisato che tale accertamento deve essere compiuto “sulla base di una
valutazione ex ante, inverosimile che rappresenti una sensibile deviazione
dalla frequenza statistica accettata come "normale””).
Va anche dato atto che sulla base dell'orientamento prevalso nella più
recente giurisprudenza della Suprema Corte, condivisa da questo Collegio,
restano “invece, irrilevanti i profili relativi alla diligenza osservata dal
custode in ordine alla realizzazione e manutenzione dei sistemi di deflusso
delle acque piovane” (cfr. Cass., 4588/2022; in senso analogo Cass., S.U.,
20943/2022, la quale ha ulteriormente precisato: “La responsabilità di cui
all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente,
per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di
causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere
della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o
del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità,
dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza
alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. (In applicazione del
principio, la Corte ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva
riconosciuto la responsabilità del gestore di una diga, per i danni subiti dagli 13
attori in conseguenza dell'esondazione di un fiume, in quanto, accertato il
nesso causale tra il rilascio delle acque fluite a valle della diga e i predetti
danni, aveva ritenuto che il particolare evento meteorologico, concausa dei
danni, avrebbe potuto integrare il caso fortuito soltanto laddove il custode
avesse dimostrato l'adempimento delle prescrizioni contenute nel documento
di protezione civile della diga)”).
Nel caso di specie, sebbene dalla giurisprudenza citata emerga l'irrilevanza della diligenza del custode in caso di accertata natura eccezionale dell'evento, il CTU nominato nel giudizio R.G. n. 3007/22 ha comunque ulteriormente precisato che “la rete dei canali in corrispondenza dei suoli del
ricorrente, anche se ben manutenuta, non sarebbe stata in grado di contenere
le esondazioni”.
Ritiene, quindi, il Collegio, anche in ragione della sua composizione tecnica, che tali considerazioni – pur provenienti da un accertamento compiuto in un distinto procedimento ma riferito al medesimo evento e territorio – siano sufficienti a far ritenere provata la natura eccezionale dell'evento dedotto in giudizio, avente efficienza eziologica determinante nella causazione dell'evento.
L'evento atmosferico per cui è causa, per il carattere di imprevedibilità
accertato dal CTU del giudizio R.G. n. 3007/22, e dichiarato da questo stesso nell'analoga sentenza n. 1694/2025 del 3.4.2025 - anche depositata da Pt_2
parte resistente - configura quindi una causa autonoma nella determinazione del sinistro e, in quanto sottratto ad ogni possibilità di controllo, interrompe il nesso eziologico tra il sinistro e la manutenzione del bene.
La domanda di parte ricorrente va, pertanto, rigettata, rinvenendosi 14
negli eventi meteorologici del 10 settembre 2016 e nel conseguente straripamento dei corsi d'acqua indicati le caratteristiche del caso fortuito,
rilevante, ai sensi dell'art. 2051 c.c., come causa di esclusione della responsabilità del custode.
La peculiarità della vicenda, i danni indubbiamente subiti dal ricorrente e la circostanza che l'eccezionalità dell'evento quale causa idonea ad escludere il nesso di causalità è emersa solo nel corso del giudizio costituiscono, ad avviso di questa Corte, gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione per ½ delle spese di lite.
La restante metà segue la soccombenza, con condanna del ricorrente al rimborso delle stesse in favore del e della Controparte_1 CP_3
, liquidate nella misura di cui al dispositivo, secondo i parametri di cui
[...]
al D.M. 147/2022, sulla base del valore minimo dello scaglione di riferimento,
tenuto conto della non particolare difficoltà delle questioni trattate.
Le spese della consulenza tecnica di ufficio sono poste per intero a carico del ricorrente, così come già liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta - con atto notificato in data 29.6.2022 da nei confronti del Parte_1 [...]
e della , in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro - CP_1 CP_3
tempore, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così
provvede:
1) Rigetta la domanda;
15
2) Dichiara compensate nella misura di 1\2 le spese di lite tra le parti e condanna , al pagamento, in favore del Parte_1 CP_1
e della della restante metà, che liquida in €
[...] CP_3
3.550,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% in favore di ciascuna delle due parti convenute;
3) Pone definitivamente a carico di le spese della Parte_1
consulenza tecnica di ufficio, come già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 4.6.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dott. Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Dott. Fulvio Dacomo