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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 17/07/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione per le controversie di lavoro e previdenza riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott.ssa Claudia Montagnoli Consigliere
dott. Thomas Weissteiner Consigliere estensore Oggetto: opposizione avviso di ha pronunciato la seguente addebito
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 23/2024 RGP
promossa
da
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1
in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lucia Orsingher ( ) e C.F._1
Raimund Bauer ( in forza di procura C.F._2
generale alle liti n. 37875/73131, rogito del 22.3.2024 del notaio di Fiumicino, elettivamente domiciliato Persona_1
presso la sede di Bolzano, Piazza Domenicani 30;
- appellante -
contro
1 (C.F. e P.IVA: ), in persona degli CP_1 P.IVA_2
amministratori e legali rappresentanti pro tempore
[...]
e con sede in 39042 Bressanone CP_2 CP_3
(BZ), Via del Laghetto 30, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, dagli
Avv.ti Gerhard Brandstätter (C.F.: , CodiceFiscale_3
indirizzo PEC: - fax Email_1
n.: 0471 975779) e Joseph Tutzer (C.F.: , CodiceFiscale_4
indirizzo PEC: - fax n.: 0471 975779) del Email_2
foro di Bolzano, con domicilio eletto presso il loro studio in
39100 Bolzano (BZ), Via Dott. Streiter n. 12;
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Bolzano n. 16/2024 di data 06/02/2024
Causa decisa all'udienza del 9 luglio 2025 con lettura del dispositivo di sentenza sulle seguenti
CONCLUSIONI
dei procuratori di parte appellante:
In riforma della sentenza del Tribunale di Bolzano n. 16/2024,
non notificata, per i motivi sopra esposti, contrariis rejectis
A. Rigettarsi, per i motivi sopra dedotti, tutte le domande istanze
ed eccezioni di controparte in quanto infondate in fatto ed in
diritto, con conferma dell'avviso di addebito opposto e delle
somme ivi riportate ovvero della somma minore da accertarsi
anche con espletanda CTU (detratte anche eventuali somme
pagate nelle more del presente procedimento e riferibili all'AVA
2 opposto), con condanna della società ricorrente al pagamento
delle somme dovute oltre sanzioni e somme aggiuntive da
calcolarsi al momento del saldo, all' e/o al Concessionario. CP_4
B. Rifusione di spese e competenze a carico della società
ricorrente per entrambe i gradi di giudizio
dei procuratori di parte appellata:
Voglia l'Ill.ma Corte adita, ogni contraria domanda, istanza e
deduzione reietta,
in via principale: rigettare le domande giudiziali di parte
appellante, in quanto infondate in fatto ed in diritto e per tutte le
ragioni esposte e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi per la
rappresentanza e la difesa in giudizio, di cui si chiede la
liquidazione ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
n. 174/2022, oltre 15% spese generali, CPA e IVA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierna parte appellata ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 321 2023 00000144 52 000, notificato in data 14.02.2023, con il quale l' Controparte_5
le ha intimato il pagamento dell'importo di
[...]
euro 12.396,01 a titolo di contributi dovuti alla “ Parte_2
con lavoratori con riferimento al periodo
[...] Parte_3
dal 01/2017 fino al 12/2018, nonché a titolo di sanzioni,
interessi, spese di notifica ed oneri di riscossione.
L'opponente ha contestato le modalità di calcolo del cd.
3 ticket licenziamento adottate dall' in riferimento ai CP_4
dipendenti intermittenti a tempo pieno e indeterminato, da essa licenziati nel periodo oggetto di causa. In particolare, ha dedotto che L' , nello stabilire l'importo dovuto ai sensi dell'art. 2, CP_4
comma 31, legge n. 92/2012 ha effettuato un calcolo in base alla semplice durata del rapporto di lavoro, non tenendo in considerazione la particolare natura del rapporto e, soprattutto,
i giorni effettivamente lavorati dai singoli lavoratori.
Si è costituito tempestivamente in giudizio l' CP_4
ribadendo nel merito la piena correttezza dei calcoli effettuati.
All'udienza del 8 giugno 2023 il Giudice ha invitato l' CP_4
ad effettuare un nuovo conteggio del ticket licenziamento sulla base dei soli periodi lavorati dai dipendenti, rinviando l'udienza.
Effettuato e depositato il conteggio da parte , parte CP_4
ricorrente si offriva di pagare a titolo transattivo la somma di cui al nuovo conteggio, ma l'offerta transattiva è rimasta senza riscontro (cfr. verbale d'udienza del 23.11.2023). Il Giudice,
ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per discussione l'udienza del 6 febbraio 2024, concedendo termine per il deposito di note conclusionali fino al 10 gennaio 2024.
Con la sentenza gravata il Giudice di primo grado ha accertato e dichiarato “in parziale accoglimento dell'opposizione
… che la somma dovuta a titolo ivi indicato corrisponde ad euro
1434,63 come da parte motiva.” Ha posto le spese del grado a carico dell' , sul rilievo che “le spese seguono la CP_4
4 soccombenza, vista anche la proposta conciliativa di parte
ricorrente simile all'esito della vertenza.”
Avverso la pronuncia ha interposto appello l' CP_4
chiedendo il rigetto di tutte le domande istanze ed eccezioni di controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto, con conferma dell'avviso di addebito opposto e delle somme ivi riportate ovvero della somma minore da accertarsi anche con espletanda CTU.
Si è costituita per resistere la parte appellata con richiesta di conferma della sentenza di prime cure.
Il procedimento è stato definito all'udienza del 9 luglio
2025 con il dispositivo in calce, di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale, sulla premessa che:
− oggetto del giudizio sono le modalità di computo del cd.
ticket licenziamento, contributo aggiuntivo introdotto dall'art. 2, co. da 31 a 35 della L. n. 92/2012 (Riforma
Fornero) e dovuto nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per cause diverse dalle dimissioni del dipendente e della risoluzione consensuale;
− la ratio legis sottesa al ticket di licenziamento è che i datori di lavoro siano tenuti all'assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto all'indennità NASpI, a prescindere dall'effettiva fruizione
5 della stessa e mira ad un riequilibrio della finanza pubblica;
− è pertanto evidente che vi deve essere una “correlazione” tra il teorico diritto all'indennità AS e la misura del ticket licenziamento da versare;
ha accertato che
− la ricorrente è una società attiva nel settore dei CP_1
pubblici esercizi;
− nel periodo oggetto della impugnata pretesa contributiva la società è receduta dai rapporti contrattuali in precedenza intercorsi con le persone indicate in dettaglio nel ricorso (in tutto 28 lavoratori, cfr. ricorso introduttivo pagine 3 e 4);
− i rapporti contrattuali intercorsi con le persone precitate erano, esclusivamente, rapporti di lavoro intermittente ai sensi degli artt. 13 e ss. del D.Lgs. n. 81/2015;
− le persone sopra indicate hanno risposto alla chiamata del datore di lavoro e lavorato esclusivamente nelle giornate e per il numero di ore indicati nei registri presenze allegate alle singole buste paga dimesse.
Richiamata quindi la disciplina di riferimento - l'art. 2,
comma 31, legge n. 92/2012, così come modificata dall'art. 1,
comma 250, lett. f), della l. n. 228/2012, nonché le circolari dell' n. 44/2013 e n. 40/2020 e il messaggio n. 10358 del CP_4
6 essere “evidente che, secondo la normativa applicabile, l'entità
del c.d. “ticket licenziamento” vada parametrata sull'anzianità
aziendale, con la precisazione che, secondo lo stesso CP_4
(messaggio10358 del 27.06.2013 richiamato da ultimo anche
dalla circolare 40/2020), nel caso di lavoro a chiamata i periodi
non effettivamente lavorati non saranno computabili a titolo di
anzianità aziendale;
un tanto in conformità a) alla ratio
dell'istituto del ticket licenziamento che vuole una correlazione tra
il teorico diritto alla AS e l'ammontare del ticket stesso: se da
un lato i periodi non lavorati non sono utili al fine del
raggiungimento delle 30 giornate per accedere alla AS, logica
vuole che i periodi non lavorati non siano utili nemmeno ai fini del
computo del ticket;
b) al principio che vuole che le prestazioni
previdenziali siano riproporzionate all'entità della prestazione
…”.
Sulla base di tali considerazioni il primo Giudice ha concluso che l'avviso di addebito opposto può essere confermato limitatamente all'importo di cui al conteggio effettuato dall' CP_4
su richiesta del Giudice e accettato dalla ricorrente e che,
pertanto, “in base al calcolo effettuato dall' parte ricorrente CP_4
è tenuta al versamento di euro 1026,15 oltre interessi per euro
408,48 per un totale pari ad euro 1434,63.”
2. L'ente previdenziale censura la sentenza argomentando che avrebbe errato il primo Giudice nel voler stabilire una correlazione tra indennità AS teorica e la misura del ticket di
7 licenziamento. Infatti, deduce la difesa dell' , occorrerebbe CP_4
tenere distinte le prestazioni previdenziali (p.es. pensioni e/o
AS etc.) “le quali proprio per loro natura vengono conteggiate e
parametrate sulla base della contribuzione versata ed
accreditata sulla singola posizione lavorativa, secondo le
specifiche disposizioni di legge”, dalla previsione di cui al comma 31 dell'articolo 2 della legge n. 92/2012, il quale disciplinerebbe “un costo che non è collegato ad alcuna
prestazione previdenziale eroganda od erogata” ovvero una somma da versare “in tutti i casi di cessazione del rapporto
lavorativo per le causali che darebbero teoricamente diritto
all'indennità Aspi/AS”, ma ciò, come espressamente previsto dal legislatore, indipendentemente dal requisito contributivo.
2.1. A sostegno della propria interpretazione l'impugnante fa valere che questa sarebbe conforme alla ratio sottesa all'art. 2
della legge 92/12. Deduce infatti che il c.d. ticket di licenziamento avrebbe il duplice scopo di arginare le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato e di riequilibrare la finanza pubblica, in relazione alle indennità
Aspi/AS che l'istituto potrebbe essere chiamato ad erogare a causa del comportamento del datore di lavoro che ha fatto cessare il rapporto lavorativo in essere.
2.2. Vengono poi con l'atto di appello specificamente criticate le modalità di calcolo degli importi oggetto della pronuncia di condanna. L' , richiamando le circolari n. 40/2020 e il CP_4
8 messaggio 10358/2013, ricorda che per il primo e l'ultimo mese di rapporto lavorativo, esso deve protrarsi per almeno 15 giorni,
al fine di essere computato quale mese di anzianità lavorativa,
mentre gli altri mesi intermedi si computano automaticamente nell'anzianità aziendale, indipendentemente dal numero di giorni lavorati. L'appellante cita poi il messaggio n. 2759/2018,
il quale prevederebbe che “ai fini dell'anzianità aziendale, per i
lavoratori intermittenti a tempo indeterminato (c.t.c.-codice tipo
contribuzione- G0 e G1) si considerano solo i giorni lavorati ed
alla nota 5 della circolare 40/2020 stabilisce anche per i
lavoratori intermittenti con c.t.c.-codice tipo contribuzione “H0” o
“H1” (vale a dire lavoratori intermittenti a tempo determinato) che
l'anzianità aziendale si determina considerando solo i giorni
lavorati ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del D.lgs n. 81/2015”.
Ribadisce infine la difesa dell' , con riguardo ai rapporti Pt_1
di lavoro intermittente oggetto di causa, che, contrariamente a quanto effettuato dal primo Giudice, vanno considerati per intero i mesi, in cui sia presente almeno una giornata di effettivo lavoro in tutto il periodo in cui sussiste il rapporto lavorativo, mentre, con riferimento al primo e ultimo mese del rapporto, al fine del computo, il rapporto lavorativo deve sussistere per almeno 15 giorni.
2.3. Al punto n. 21 dell'appello (pagina 21) l' denuncia la CP_4
violazione dell'art. 116 della legge n. 388/2000, laddove la sentenza determina l'ammontare delle sanzioni (denominate
9 “interessi”), calcolate nel conteggio dell' alla data CP_4
dell'emissione dell'avviso di addebito, in misura fissa: “In ultimo
la sentenza è errata anche nella parte in cui condanna
controparte al pagamento oltre che di una determinata somma
anche agli interessi (€ 408,48). A parte l'inesattezza di indicare
come interessi le sanzioni civili previste per legge ai sensi della L.
388/00 art. 116, il Tribunale non considera che le sanzioni civili
continuano a maturare sino al saldo del debito contributivo,
tant'è vero che la difesa dell' chiede sempre la condanna CP_4
della società ricorrente al pagamento delle somme dovute oltre
sanzioni e somme aggiuntive da calcolarsi al momento del saldo.
Fissare il pagamento di una somma determinata senza
considerare l'ulteriore maturazione delle somme aggiuntive
significa violare la L. 388/00 art. 116.”
3. L'appello è fondato solo con riferimento all'ultima censura. Per il resto il metodo di calcolo del “ticket” adottato dal primo Giudice sfugge alle censure dell'ente previdenziale.
3.1. Nella fattispecie in disamina è incontestato che la parte appellata – in concomitanza con la cessazione dei rapporti di lavoro con i lavoratori, tutti intermittenti, individuati in sentenza – ha indicato nelle comunicazioni obbligatorie UniLav
in atti quale causale del licenziamento “licenziamento
individuale per giustificato motivo oggettivo” ed altresì che la richiesta di pagamento di cui all'avviso di addebito opposto è
scaturita da dette comunicazioni.
10 3.2. Ciò posto in fatto va poi premesso che non è in discussione l'obbligo della parte appellata, opponente in primo grado, di versare il c.d. “contributo al licenziamento”, oggetto dell'odierna pretesa dell'Istituto impugnante, bensì unicamente la misura dello stesso.
3.3. Il cosiddetto “ticket” controverso è stato introdotto dall'art. 2, co. 31, legge 92/2012, ai sensi del quale “nei casi di
interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le
causali che, indipendentemente dal requisito contributivo,
darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1 gennaio
2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al
41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi
di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo
dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con
contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto
è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è
dato luogo alla restituzione di cui al comma 30”. Il riferimento all'ASpI contenuto nella norma rende manifesto che il contributo in esame sia dovuto tutte le volte in cui la cessazione del rapporto di lavoro determini il diritto, per il lavoratore, di percepire l'ASpI (sostituita a decorrere dal 1° maggio 2015 dalla
Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego c.d.
NASpI).
3.4. I successivi commi 33 e 34 hanno previsto delle esclusioni, nella specie non applicabili, in particolare
11 nell'ipotesi in cui, e comunque fino al 31 dicembre 2016, sia dovuto il contributo di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 23
luglio 1991, n. 223 (comma 33) e, per il periodo 2013-2016, nel caso in cui si tratti di “licenziamenti effettuati in conseguenza di
cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri
datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano
la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi
nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale” (art. 2, comma 34, lettera a), L. 92/12).
3.5. Ebbene, il presupposto previsto dalla legge perché sorga l'obbligo del datore di lavoro al pagamento del contributo in esame è l'interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che darebbero diritto alla AS
(licenziamento, dimissioni per giusta causa ecc.).
3.6. È ininfluente, a parere del Collegio, l'effettiva percezione di detta ultima prestazione da parte del lavoratore, come desumibile dall'uso del condizionale “darebbe”. In tal senso si ritiene debba essere letta altresì l'espressa previsione normativa
(“indipendentemente dal requisito contributivo”), per la quale non rileva la sussistenza del requisito contributivo necessario per l'erogazione della AS.
3.7. La circostanza per la quale l'obbligo contributivo in esame sorge in capo al datore di lavoro ogniqualvolta la cessazione del
12 rapporto dipenda da cause che in astratto darebbero diritto alla prestazione e a prescindere dalla effettiva percezione della medesima, è stata valorizzata dall' al fine di evidenziare CP_4
l'inesistenza di una “correlazione tra il teorico diritto alla AS e
l'ammontare del ticket stesso”, invece sostenuta nella sentenza gravata al fine di desumerne che, non essendo per i lavoratori intermittenti i “periodi non lavorati” utili al fine del raggiungimento delle 30 giornate per accedere alla AS, detti periodi “non siano utili nemmeno ai fini del computo del ticket”.
3.8. Senonché tale argomento dell'appellante non consente comunque di discostarsi dal metodo di calcolo del “ticket
licenziamento” adottato nella sentenza gravata, trovando questo sicuro avallo nella lettera della legge.
3.9. L'art. 2, comma 31, legge n. 92/2012, già sopra riportato,
nel regolare il contributo in questione, indica espressamente quale parametro l'“anzianità aziendale” del lavoratore ed è
sempre la legge – artt. 13 e ss. d.lgs. n. 81/2015 - a prescrivere poi, quanto ai rapporti di lavoro di natura intermittente, che “il
trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore
intermittente, è riproporzionato in ragione della prestazione
lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto
riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole
componenti di essa, nonché delle ferie e dei trattamenti per
malattia e infortunio, congedo di maternità e parentale” (art. 17,
co. 2, d.lgs. n. 81/2015) e che “nei periodi in cui non ne viene
13 utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non matura
alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia
garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere
alle chiamate, nel qual caso gli spetta l'indennità di disponibilità
di cui all'articolo 16.” (art. 13, co. 4, d.lgs. n. 81/2015).
3.10. Rilevando, quindi, in base alle norme appena citate, da un lato, ai fini del computo del contributo in discussione, il criterio dell'“anzianità aziendale” e dovendosi avere riguardo,
dall'altro lato, per quanto attiene la disciplina del “trattamento
economico, normativo e previdenziale” dei lavoratori intermittenti, alla “prestazione lavorativa effettivamente
eseguita” (essendo altresì precisato che “nei periodi in cui non ne
viene utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non
matura alcun trattamento economico e normativo”), risulta pienamente condivisibile la scelta del primo Giudice di ricalcolare la pretesa dell' onde ottenere un risultato CP_4
proporzionale rispetto all'entità della prestazione svolta dai lavoratori in questione.
3.11. Inoltre, il conteggio qui impugnato si attiene alle prescrizioni dettate dallo stesso ente appellante.
3.12. Nel messaggio n. 10358/2013, infatti, al capitolo CP_4
“
1.2 Anzianità aziendale. Criterio di calcolo dell'anzianità
aziendale nel lavoro intermittente” è espressamente prescritto che “per i lavoratori intermittenti – con o senza disponibilità – i
periodi non lavorati non concorrono nel computo dell'anzianità
14 aziendale”.
3.13. Contrariamente a quanto sostiene l'impugnante, dette indicazioni non possono ritenersi essere state successivamente implicitamente abrogate dalla circolare n. 40/2020, la CP_4
quale, infatti, al capitolo “
3.1 Computo dell'anzianità lavorativa”
espressamente richiama le precisazioni fornite con “il messaggio
n. 10358/2023” e, alla nota n. 5, specifica, con riguardo all'ipotesi dei lavoratori intermittenti, che “l'anzianità aziendale
si determina considerando solo i giorni lavorati ai sensi
dell'articolo 16, comma 2, del D.lgs n. 81/2015.”.
3.14. Non è di ostacolo a tale lettura il richiamo effettuato nel corpo del messaggio n. 10358/2013 ad una disposizione non più in vigore, ovvero l'art. 38 del d.lgs. n. 276/2003, posto che la disciplina dettata da tale norma è tutt'ora vigente, essendo ora rinvenibile nel testo del d. lgs. n. 81/2015, in particolare nei sopra citati artt. 17 e 13, co. 4.
3.15. L'assunto dell' non può neppure utilmente basarsi CP_4
sulla propria comunicazione del 09/07/2018 n. 2759.
3.16. Ciò non solo in quanto il documento non è stato ritualmente prodotto nel giudizio di primo grado – come sarebbe stato necessario attesa la sua natura di atto interno e non di fonte di diritto - bensì in questa fase unitamente all'atto di appello.
3.17. È infatti dirimente la constatazione, per la quale anche detto messaggio ribadisce in tema di calcolo del contributo
15 introdotto dall'art. 2 co. 31 della l. n. 92/2012 che “nell'ipotesi
di lavoratori intermittenti, contraddistinti dal c.t.c. G0 o G1- con o
senza disponibilità, – l'anzianità aziendale si determina
considerano solo i giorni lavorati”.
3.18. Ecco, quindi, che né la legge né le circolari ed i messaggi richiamati dall'Istituto appellante offrono appigli alla sua tesi,
per cui nel calcolare l'anzianità aziendale dei lavoratori intermittenti si dovrebbero considerare per intero tutti i mesi in cui si registra almeno una giornata di effettivo lavoro, mentre per il primo e l'ultimo mese del rapporto, la prestazione lavorativa dovrebbe essersi protratta per almeno 15 giorni (atto di appello, pag. 10, punto 27). Merita invece adesione, per quanto scritto, l'impostazione del primo Giudice e, pertanto, il calcolo dallo stesso effettuato prendendo in considerazione esclusivamente i giorni effettivamente lavorati.
3.19. Fondata è, invece, la critica alla determinazione concreta dell'ammontare di quanto dovuto dalla contribuente a titolo di sanzioni civili e interessi, sulla base del conteggio richiesto all' e dall'istituto elaborato con riferimento alla data di CP_4
emissione dell'AVA.
3.20. I commi 8 lettera b e 9 dell'art. 116 della legge n.
388/2000 dispongono (estratti): “8. I soggetti che non
provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o
premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi
provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: “… b)
16 in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o
dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in
essere con l'intenzione specifica di non versare i contributi o
premi mediante l'occultamento di rapporti di lavoro in essere,
retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie
rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo, al
pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30
per cento, fermo restando che la sanzione civile non può essere
superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non
corrisposti entro la scadenza di legge. … La sanzione civile non
può, in ogni caso, essere superiore al 40 per cento dell'importo
dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge.
In caso di pagamento in forma rateale, … b-bis) in caso di
situazione debitoria rilevata d'ufficio dagli enti impositori ovvero
a seguito di verifiche ispettive, al versamento della sanzione
civile di cui al primo periodo delle lettere a) e b) nella misura del
50 per cento, se il pagamento dei contributi e premi è effettuato,
in unica soluzione, entro trenta giorni dalla notifica della
contestazione. … 9. Dopo il raggiungimento del tetto massimo
delle sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b) del
comma 8 senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del
dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura
degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come
sostituito all'articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999,
17 n. 46.”
3.21. Risulta, quindi, che l'ammontare delle sanzioni civili e degli interessi di mora (dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili) non si è cristallizzato alla data di emissione dell'opposto avviso di addebito, ma va determinato,
secondo le misure specificamente individuate dalla norma citata, al momento del pagamento effettivo.
3.22. In riforma parziale dell'impugnata sentenza va, quindi,
accertata la legittimità dell'avviso di addebito opposto limitatamente alle somme di euro 1.026,15 per contributi
(“ticket”) e di € 408,48 per sanzioni civili calcolati alla data di emissione dell'avviso di addebito (09.02.2023), con condanna della ricorrente appellata al pagamento all' di queste CP_4
somme, oltre sanzioni e somme aggiuntive ulteriori da calcolarsi alla data del pagamento effettivo. Rimane fermo l'annullamento dell'avviso di addebito per il resto.
4. L'accoglimento parziale dell'appello richiede una rinnovazione della decisione sulle spese di lite del doppio grado,
anche in assenza di motivo specifico di gravame alla determinazione assunta sul punto dal primo Giudice.
4.1. La pretesa dell' , quantificata nell'avviso di addebito CP_4
in una somma complessiva di euro 12.396,01 per contributi omessi, sanzioni, interessi e spese di notifica, ha trovato riconoscimento solo in misura molto ridotta (nella misura poco superiore al 10%).
18 4.2. La ricorrente ha offerto in via transattiva il pagamento della somma come rideterminata con il conteggio richiesto dal
Giudice, che è ritenuto conforme alle norme di legge applicabili alla fattispecie e, in aggiunta, previsto dalle stesse circolari ed indicazioni operative interne all'istituto previdenziale.
4.3. Soprattutto, non constano precedenti, né di merito né di legittimità, sulla questione delle modalità di calcolo del “ticket”
in questione.
4.4. Queste ragioni, nel loro complesso, soddisfano le ragioni ex art. 92 cpc per disporre la compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado del processo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta –
definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dall Parte_4
con ricorso in appello depositato in data 20.06.2024 CP_1
avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di
Bolzano n. 16/2024 di data 06/02/2024,
in parziale accoglimento dell'appello e, quindi, in riforma dell'impugnata sentenza,
accerta
la legittimità dell'avviso di addebito opposto limitatamente alle somme di euro 1.026,15 per contributi (“ticket”) e di € 408,48
per sanzioni civili calcolati alla data di emissione dell'avviso di
19 addebito (09.02.2023);
condanna
la ricorrente appellata al pagamento all' CP_1 [...]
di dette somme, oltre Parte_1
sanzioni e somme aggiuntive ulteriori da calcolarsi alla data del pagamento effettivo;
dichiara
le spese del doppio grado del giudizio interamente compensate tra le parti.
dispone
per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento,
l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso il 9 luglio 2025
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Thomas Weissteiner
Il Funzionario Giudiziario
20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
27 giugno 2013 – la sentenza di prime cure ha argomentato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione per le controversie di lavoro e previdenza riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott.ssa Claudia Montagnoli Consigliere
dott. Thomas Weissteiner Consigliere estensore Oggetto: opposizione avviso di ha pronunciato la seguente addebito
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 23/2024 RGP
promossa
da
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1
in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lucia Orsingher ( ) e C.F._1
Raimund Bauer ( in forza di procura C.F._2
generale alle liti n. 37875/73131, rogito del 22.3.2024 del notaio di Fiumicino, elettivamente domiciliato Persona_1
presso la sede di Bolzano, Piazza Domenicani 30;
- appellante -
contro
1 (C.F. e P.IVA: ), in persona degli CP_1 P.IVA_2
amministratori e legali rappresentanti pro tempore
[...]
e con sede in 39042 Bressanone CP_2 CP_3
(BZ), Via del Laghetto 30, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, dagli
Avv.ti Gerhard Brandstätter (C.F.: , CodiceFiscale_3
indirizzo PEC: - fax Email_1
n.: 0471 975779) e Joseph Tutzer (C.F.: , CodiceFiscale_4
indirizzo PEC: - fax n.: 0471 975779) del Email_2
foro di Bolzano, con domicilio eletto presso il loro studio in
39100 Bolzano (BZ), Via Dott. Streiter n. 12;
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Bolzano n. 16/2024 di data 06/02/2024
Causa decisa all'udienza del 9 luglio 2025 con lettura del dispositivo di sentenza sulle seguenti
CONCLUSIONI
dei procuratori di parte appellante:
In riforma della sentenza del Tribunale di Bolzano n. 16/2024,
non notificata, per i motivi sopra esposti, contrariis rejectis
A. Rigettarsi, per i motivi sopra dedotti, tutte le domande istanze
ed eccezioni di controparte in quanto infondate in fatto ed in
diritto, con conferma dell'avviso di addebito opposto e delle
somme ivi riportate ovvero della somma minore da accertarsi
anche con espletanda CTU (detratte anche eventuali somme
pagate nelle more del presente procedimento e riferibili all'AVA
2 opposto), con condanna della società ricorrente al pagamento
delle somme dovute oltre sanzioni e somme aggiuntive da
calcolarsi al momento del saldo, all' e/o al Concessionario. CP_4
B. Rifusione di spese e competenze a carico della società
ricorrente per entrambe i gradi di giudizio
dei procuratori di parte appellata:
Voglia l'Ill.ma Corte adita, ogni contraria domanda, istanza e
deduzione reietta,
in via principale: rigettare le domande giudiziali di parte
appellante, in quanto infondate in fatto ed in diritto e per tutte le
ragioni esposte e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi per la
rappresentanza e la difesa in giudizio, di cui si chiede la
liquidazione ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
n. 174/2022, oltre 15% spese generali, CPA e IVA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierna parte appellata ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 321 2023 00000144 52 000, notificato in data 14.02.2023, con il quale l' Controparte_5
le ha intimato il pagamento dell'importo di
[...]
euro 12.396,01 a titolo di contributi dovuti alla “ Parte_2
con lavoratori con riferimento al periodo
[...] Parte_3
dal 01/2017 fino al 12/2018, nonché a titolo di sanzioni,
interessi, spese di notifica ed oneri di riscossione.
L'opponente ha contestato le modalità di calcolo del cd.
3 ticket licenziamento adottate dall' in riferimento ai CP_4
dipendenti intermittenti a tempo pieno e indeterminato, da essa licenziati nel periodo oggetto di causa. In particolare, ha dedotto che L' , nello stabilire l'importo dovuto ai sensi dell'art. 2, CP_4
comma 31, legge n. 92/2012 ha effettuato un calcolo in base alla semplice durata del rapporto di lavoro, non tenendo in considerazione la particolare natura del rapporto e, soprattutto,
i giorni effettivamente lavorati dai singoli lavoratori.
Si è costituito tempestivamente in giudizio l' CP_4
ribadendo nel merito la piena correttezza dei calcoli effettuati.
All'udienza del 8 giugno 2023 il Giudice ha invitato l' CP_4
ad effettuare un nuovo conteggio del ticket licenziamento sulla base dei soli periodi lavorati dai dipendenti, rinviando l'udienza.
Effettuato e depositato il conteggio da parte , parte CP_4
ricorrente si offriva di pagare a titolo transattivo la somma di cui al nuovo conteggio, ma l'offerta transattiva è rimasta senza riscontro (cfr. verbale d'udienza del 23.11.2023). Il Giudice,
ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per discussione l'udienza del 6 febbraio 2024, concedendo termine per il deposito di note conclusionali fino al 10 gennaio 2024.
Con la sentenza gravata il Giudice di primo grado ha accertato e dichiarato “in parziale accoglimento dell'opposizione
… che la somma dovuta a titolo ivi indicato corrisponde ad euro
1434,63 come da parte motiva.” Ha posto le spese del grado a carico dell' , sul rilievo che “le spese seguono la CP_4
4 soccombenza, vista anche la proposta conciliativa di parte
ricorrente simile all'esito della vertenza.”
Avverso la pronuncia ha interposto appello l' CP_4
chiedendo il rigetto di tutte le domande istanze ed eccezioni di controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto, con conferma dell'avviso di addebito opposto e delle somme ivi riportate ovvero della somma minore da accertarsi anche con espletanda CTU.
Si è costituita per resistere la parte appellata con richiesta di conferma della sentenza di prime cure.
Il procedimento è stato definito all'udienza del 9 luglio
2025 con il dispositivo in calce, di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale, sulla premessa che:
− oggetto del giudizio sono le modalità di computo del cd.
ticket licenziamento, contributo aggiuntivo introdotto dall'art. 2, co. da 31 a 35 della L. n. 92/2012 (Riforma
Fornero) e dovuto nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per cause diverse dalle dimissioni del dipendente e della risoluzione consensuale;
− la ratio legis sottesa al ticket di licenziamento è che i datori di lavoro siano tenuti all'assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto all'indennità NASpI, a prescindere dall'effettiva fruizione
5 della stessa e mira ad un riequilibrio della finanza pubblica;
− è pertanto evidente che vi deve essere una “correlazione” tra il teorico diritto all'indennità AS e la misura del ticket licenziamento da versare;
ha accertato che
− la ricorrente è una società attiva nel settore dei CP_1
pubblici esercizi;
− nel periodo oggetto della impugnata pretesa contributiva la società è receduta dai rapporti contrattuali in precedenza intercorsi con le persone indicate in dettaglio nel ricorso (in tutto 28 lavoratori, cfr. ricorso introduttivo pagine 3 e 4);
− i rapporti contrattuali intercorsi con le persone precitate erano, esclusivamente, rapporti di lavoro intermittente ai sensi degli artt. 13 e ss. del D.Lgs. n. 81/2015;
− le persone sopra indicate hanno risposto alla chiamata del datore di lavoro e lavorato esclusivamente nelle giornate e per il numero di ore indicati nei registri presenze allegate alle singole buste paga dimesse.
Richiamata quindi la disciplina di riferimento - l'art. 2,
comma 31, legge n. 92/2012, così come modificata dall'art. 1,
comma 250, lett. f), della l. n. 228/2012, nonché le circolari dell' n. 44/2013 e n. 40/2020 e il messaggio n. 10358 del CP_4
6 essere “evidente che, secondo la normativa applicabile, l'entità
del c.d. “ticket licenziamento” vada parametrata sull'anzianità
aziendale, con la precisazione che, secondo lo stesso CP_4
(messaggio10358 del 27.06.2013 richiamato da ultimo anche
dalla circolare 40/2020), nel caso di lavoro a chiamata i periodi
non effettivamente lavorati non saranno computabili a titolo di
anzianità aziendale;
un tanto in conformità a) alla ratio
dell'istituto del ticket licenziamento che vuole una correlazione tra
il teorico diritto alla AS e l'ammontare del ticket stesso: se da
un lato i periodi non lavorati non sono utili al fine del
raggiungimento delle 30 giornate per accedere alla AS, logica
vuole che i periodi non lavorati non siano utili nemmeno ai fini del
computo del ticket;
b) al principio che vuole che le prestazioni
previdenziali siano riproporzionate all'entità della prestazione
…”.
Sulla base di tali considerazioni il primo Giudice ha concluso che l'avviso di addebito opposto può essere confermato limitatamente all'importo di cui al conteggio effettuato dall' CP_4
su richiesta del Giudice e accettato dalla ricorrente e che,
pertanto, “in base al calcolo effettuato dall' parte ricorrente CP_4
è tenuta al versamento di euro 1026,15 oltre interessi per euro
408,48 per un totale pari ad euro 1434,63.”
2. L'ente previdenziale censura la sentenza argomentando che avrebbe errato il primo Giudice nel voler stabilire una correlazione tra indennità AS teorica e la misura del ticket di
7 licenziamento. Infatti, deduce la difesa dell' , occorrerebbe CP_4
tenere distinte le prestazioni previdenziali (p.es. pensioni e/o
AS etc.) “le quali proprio per loro natura vengono conteggiate e
parametrate sulla base della contribuzione versata ed
accreditata sulla singola posizione lavorativa, secondo le
specifiche disposizioni di legge”, dalla previsione di cui al comma 31 dell'articolo 2 della legge n. 92/2012, il quale disciplinerebbe “un costo che non è collegato ad alcuna
prestazione previdenziale eroganda od erogata” ovvero una somma da versare “in tutti i casi di cessazione del rapporto
lavorativo per le causali che darebbero teoricamente diritto
all'indennità Aspi/AS”, ma ciò, come espressamente previsto dal legislatore, indipendentemente dal requisito contributivo.
2.1. A sostegno della propria interpretazione l'impugnante fa valere che questa sarebbe conforme alla ratio sottesa all'art. 2
della legge 92/12. Deduce infatti che il c.d. ticket di licenziamento avrebbe il duplice scopo di arginare le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato e di riequilibrare la finanza pubblica, in relazione alle indennità
Aspi/AS che l'istituto potrebbe essere chiamato ad erogare a causa del comportamento del datore di lavoro che ha fatto cessare il rapporto lavorativo in essere.
2.2. Vengono poi con l'atto di appello specificamente criticate le modalità di calcolo degli importi oggetto della pronuncia di condanna. L' , richiamando le circolari n. 40/2020 e il CP_4
8 messaggio 10358/2013, ricorda che per il primo e l'ultimo mese di rapporto lavorativo, esso deve protrarsi per almeno 15 giorni,
al fine di essere computato quale mese di anzianità lavorativa,
mentre gli altri mesi intermedi si computano automaticamente nell'anzianità aziendale, indipendentemente dal numero di giorni lavorati. L'appellante cita poi il messaggio n. 2759/2018,
il quale prevederebbe che “ai fini dell'anzianità aziendale, per i
lavoratori intermittenti a tempo indeterminato (c.t.c.-codice tipo
contribuzione- G0 e G1) si considerano solo i giorni lavorati ed
alla nota 5 della circolare 40/2020 stabilisce anche per i
lavoratori intermittenti con c.t.c.-codice tipo contribuzione “H0” o
“H1” (vale a dire lavoratori intermittenti a tempo determinato) che
l'anzianità aziendale si determina considerando solo i giorni
lavorati ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del D.lgs n. 81/2015”.
Ribadisce infine la difesa dell' , con riguardo ai rapporti Pt_1
di lavoro intermittente oggetto di causa, che, contrariamente a quanto effettuato dal primo Giudice, vanno considerati per intero i mesi, in cui sia presente almeno una giornata di effettivo lavoro in tutto il periodo in cui sussiste il rapporto lavorativo, mentre, con riferimento al primo e ultimo mese del rapporto, al fine del computo, il rapporto lavorativo deve sussistere per almeno 15 giorni.
2.3. Al punto n. 21 dell'appello (pagina 21) l' denuncia la CP_4
violazione dell'art. 116 della legge n. 388/2000, laddove la sentenza determina l'ammontare delle sanzioni (denominate
9 “interessi”), calcolate nel conteggio dell' alla data CP_4
dell'emissione dell'avviso di addebito, in misura fissa: “In ultimo
la sentenza è errata anche nella parte in cui condanna
controparte al pagamento oltre che di una determinata somma
anche agli interessi (€ 408,48). A parte l'inesattezza di indicare
come interessi le sanzioni civili previste per legge ai sensi della L.
388/00 art. 116, il Tribunale non considera che le sanzioni civili
continuano a maturare sino al saldo del debito contributivo,
tant'è vero che la difesa dell' chiede sempre la condanna CP_4
della società ricorrente al pagamento delle somme dovute oltre
sanzioni e somme aggiuntive da calcolarsi al momento del saldo.
Fissare il pagamento di una somma determinata senza
considerare l'ulteriore maturazione delle somme aggiuntive
significa violare la L. 388/00 art. 116.”
3. L'appello è fondato solo con riferimento all'ultima censura. Per il resto il metodo di calcolo del “ticket” adottato dal primo Giudice sfugge alle censure dell'ente previdenziale.
3.1. Nella fattispecie in disamina è incontestato che la parte appellata – in concomitanza con la cessazione dei rapporti di lavoro con i lavoratori, tutti intermittenti, individuati in sentenza – ha indicato nelle comunicazioni obbligatorie UniLav
in atti quale causale del licenziamento “licenziamento
individuale per giustificato motivo oggettivo” ed altresì che la richiesta di pagamento di cui all'avviso di addebito opposto è
scaturita da dette comunicazioni.
10 3.2. Ciò posto in fatto va poi premesso che non è in discussione l'obbligo della parte appellata, opponente in primo grado, di versare il c.d. “contributo al licenziamento”, oggetto dell'odierna pretesa dell'Istituto impugnante, bensì unicamente la misura dello stesso.
3.3. Il cosiddetto “ticket” controverso è stato introdotto dall'art. 2, co. 31, legge 92/2012, ai sensi del quale “nei casi di
interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le
causali che, indipendentemente dal requisito contributivo,
darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1 gennaio
2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al
41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi
di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo
dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con
contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto
è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è
dato luogo alla restituzione di cui al comma 30”. Il riferimento all'ASpI contenuto nella norma rende manifesto che il contributo in esame sia dovuto tutte le volte in cui la cessazione del rapporto di lavoro determini il diritto, per il lavoratore, di percepire l'ASpI (sostituita a decorrere dal 1° maggio 2015 dalla
Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego c.d.
NASpI).
3.4. I successivi commi 33 e 34 hanno previsto delle esclusioni, nella specie non applicabili, in particolare
11 nell'ipotesi in cui, e comunque fino al 31 dicembre 2016, sia dovuto il contributo di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 23
luglio 1991, n. 223 (comma 33) e, per il periodo 2013-2016, nel caso in cui si tratti di “licenziamenti effettuati in conseguenza di
cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri
datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano
la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi
nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale” (art. 2, comma 34, lettera a), L. 92/12).
3.5. Ebbene, il presupposto previsto dalla legge perché sorga l'obbligo del datore di lavoro al pagamento del contributo in esame è l'interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che darebbero diritto alla AS
(licenziamento, dimissioni per giusta causa ecc.).
3.6. È ininfluente, a parere del Collegio, l'effettiva percezione di detta ultima prestazione da parte del lavoratore, come desumibile dall'uso del condizionale “darebbe”. In tal senso si ritiene debba essere letta altresì l'espressa previsione normativa
(“indipendentemente dal requisito contributivo”), per la quale non rileva la sussistenza del requisito contributivo necessario per l'erogazione della AS.
3.7. La circostanza per la quale l'obbligo contributivo in esame sorge in capo al datore di lavoro ogniqualvolta la cessazione del
12 rapporto dipenda da cause che in astratto darebbero diritto alla prestazione e a prescindere dalla effettiva percezione della medesima, è stata valorizzata dall' al fine di evidenziare CP_4
l'inesistenza di una “correlazione tra il teorico diritto alla AS e
l'ammontare del ticket stesso”, invece sostenuta nella sentenza gravata al fine di desumerne che, non essendo per i lavoratori intermittenti i “periodi non lavorati” utili al fine del raggiungimento delle 30 giornate per accedere alla AS, detti periodi “non siano utili nemmeno ai fini del computo del ticket”.
3.8. Senonché tale argomento dell'appellante non consente comunque di discostarsi dal metodo di calcolo del “ticket
licenziamento” adottato nella sentenza gravata, trovando questo sicuro avallo nella lettera della legge.
3.9. L'art. 2, comma 31, legge n. 92/2012, già sopra riportato,
nel regolare il contributo in questione, indica espressamente quale parametro l'“anzianità aziendale” del lavoratore ed è
sempre la legge – artt. 13 e ss. d.lgs. n. 81/2015 - a prescrivere poi, quanto ai rapporti di lavoro di natura intermittente, che “il
trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore
intermittente, è riproporzionato in ragione della prestazione
lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto
riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole
componenti di essa, nonché delle ferie e dei trattamenti per
malattia e infortunio, congedo di maternità e parentale” (art. 17,
co. 2, d.lgs. n. 81/2015) e che “nei periodi in cui non ne viene
13 utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non matura
alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia
garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere
alle chiamate, nel qual caso gli spetta l'indennità di disponibilità
di cui all'articolo 16.” (art. 13, co. 4, d.lgs. n. 81/2015).
3.10. Rilevando, quindi, in base alle norme appena citate, da un lato, ai fini del computo del contributo in discussione, il criterio dell'“anzianità aziendale” e dovendosi avere riguardo,
dall'altro lato, per quanto attiene la disciplina del “trattamento
economico, normativo e previdenziale” dei lavoratori intermittenti, alla “prestazione lavorativa effettivamente
eseguita” (essendo altresì precisato che “nei periodi in cui non ne
viene utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non
matura alcun trattamento economico e normativo”), risulta pienamente condivisibile la scelta del primo Giudice di ricalcolare la pretesa dell' onde ottenere un risultato CP_4
proporzionale rispetto all'entità della prestazione svolta dai lavoratori in questione.
3.11. Inoltre, il conteggio qui impugnato si attiene alle prescrizioni dettate dallo stesso ente appellante.
3.12. Nel messaggio n. 10358/2013, infatti, al capitolo CP_4
“
1.2 Anzianità aziendale. Criterio di calcolo dell'anzianità
aziendale nel lavoro intermittente” è espressamente prescritto che “per i lavoratori intermittenti – con o senza disponibilità – i
periodi non lavorati non concorrono nel computo dell'anzianità
14 aziendale”.
3.13. Contrariamente a quanto sostiene l'impugnante, dette indicazioni non possono ritenersi essere state successivamente implicitamente abrogate dalla circolare n. 40/2020, la CP_4
quale, infatti, al capitolo “
3.1 Computo dell'anzianità lavorativa”
espressamente richiama le precisazioni fornite con “il messaggio
n. 10358/2023” e, alla nota n. 5, specifica, con riguardo all'ipotesi dei lavoratori intermittenti, che “l'anzianità aziendale
si determina considerando solo i giorni lavorati ai sensi
dell'articolo 16, comma 2, del D.lgs n. 81/2015.”.
3.14. Non è di ostacolo a tale lettura il richiamo effettuato nel corpo del messaggio n. 10358/2013 ad una disposizione non più in vigore, ovvero l'art. 38 del d.lgs. n. 276/2003, posto che la disciplina dettata da tale norma è tutt'ora vigente, essendo ora rinvenibile nel testo del d. lgs. n. 81/2015, in particolare nei sopra citati artt. 17 e 13, co. 4.
3.15. L'assunto dell' non può neppure utilmente basarsi CP_4
sulla propria comunicazione del 09/07/2018 n. 2759.
3.16. Ciò non solo in quanto il documento non è stato ritualmente prodotto nel giudizio di primo grado – come sarebbe stato necessario attesa la sua natura di atto interno e non di fonte di diritto - bensì in questa fase unitamente all'atto di appello.
3.17. È infatti dirimente la constatazione, per la quale anche detto messaggio ribadisce in tema di calcolo del contributo
15 introdotto dall'art. 2 co. 31 della l. n. 92/2012 che “nell'ipotesi
di lavoratori intermittenti, contraddistinti dal c.t.c. G0 o G1- con o
senza disponibilità, – l'anzianità aziendale si determina
considerano solo i giorni lavorati”.
3.18. Ecco, quindi, che né la legge né le circolari ed i messaggi richiamati dall'Istituto appellante offrono appigli alla sua tesi,
per cui nel calcolare l'anzianità aziendale dei lavoratori intermittenti si dovrebbero considerare per intero tutti i mesi in cui si registra almeno una giornata di effettivo lavoro, mentre per il primo e l'ultimo mese del rapporto, la prestazione lavorativa dovrebbe essersi protratta per almeno 15 giorni (atto di appello, pag. 10, punto 27). Merita invece adesione, per quanto scritto, l'impostazione del primo Giudice e, pertanto, il calcolo dallo stesso effettuato prendendo in considerazione esclusivamente i giorni effettivamente lavorati.
3.19. Fondata è, invece, la critica alla determinazione concreta dell'ammontare di quanto dovuto dalla contribuente a titolo di sanzioni civili e interessi, sulla base del conteggio richiesto all' e dall'istituto elaborato con riferimento alla data di CP_4
emissione dell'AVA.
3.20. I commi 8 lettera b e 9 dell'art. 116 della legge n.
388/2000 dispongono (estratti): “8. I soggetti che non
provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o
premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi
provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: “… b)
16 in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o
dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in
essere con l'intenzione specifica di non versare i contributi o
premi mediante l'occultamento di rapporti di lavoro in essere,
retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie
rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo, al
pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30
per cento, fermo restando che la sanzione civile non può essere
superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non
corrisposti entro la scadenza di legge. … La sanzione civile non
può, in ogni caso, essere superiore al 40 per cento dell'importo
dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge.
In caso di pagamento in forma rateale, … b-bis) in caso di
situazione debitoria rilevata d'ufficio dagli enti impositori ovvero
a seguito di verifiche ispettive, al versamento della sanzione
civile di cui al primo periodo delle lettere a) e b) nella misura del
50 per cento, se il pagamento dei contributi e premi è effettuato,
in unica soluzione, entro trenta giorni dalla notifica della
contestazione. … 9. Dopo il raggiungimento del tetto massimo
delle sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b) del
comma 8 senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del
dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura
degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come
sostituito all'articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999,
17 n. 46.”
3.21. Risulta, quindi, che l'ammontare delle sanzioni civili e degli interessi di mora (dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili) non si è cristallizzato alla data di emissione dell'opposto avviso di addebito, ma va determinato,
secondo le misure specificamente individuate dalla norma citata, al momento del pagamento effettivo.
3.22. In riforma parziale dell'impugnata sentenza va, quindi,
accertata la legittimità dell'avviso di addebito opposto limitatamente alle somme di euro 1.026,15 per contributi
(“ticket”) e di € 408,48 per sanzioni civili calcolati alla data di emissione dell'avviso di addebito (09.02.2023), con condanna della ricorrente appellata al pagamento all' di queste CP_4
somme, oltre sanzioni e somme aggiuntive ulteriori da calcolarsi alla data del pagamento effettivo. Rimane fermo l'annullamento dell'avviso di addebito per il resto.
4. L'accoglimento parziale dell'appello richiede una rinnovazione della decisione sulle spese di lite del doppio grado,
anche in assenza di motivo specifico di gravame alla determinazione assunta sul punto dal primo Giudice.
4.1. La pretesa dell' , quantificata nell'avviso di addebito CP_4
in una somma complessiva di euro 12.396,01 per contributi omessi, sanzioni, interessi e spese di notifica, ha trovato riconoscimento solo in misura molto ridotta (nella misura poco superiore al 10%).
18 4.2. La ricorrente ha offerto in via transattiva il pagamento della somma come rideterminata con il conteggio richiesto dal
Giudice, che è ritenuto conforme alle norme di legge applicabili alla fattispecie e, in aggiunta, previsto dalle stesse circolari ed indicazioni operative interne all'istituto previdenziale.
4.3. Soprattutto, non constano precedenti, né di merito né di legittimità, sulla questione delle modalità di calcolo del “ticket”
in questione.
4.4. Queste ragioni, nel loro complesso, soddisfano le ragioni ex art. 92 cpc per disporre la compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado del processo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta –
definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dall Parte_4
con ricorso in appello depositato in data 20.06.2024 CP_1
avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di
Bolzano n. 16/2024 di data 06/02/2024,
in parziale accoglimento dell'appello e, quindi, in riforma dell'impugnata sentenza,
accerta
la legittimità dell'avviso di addebito opposto limitatamente alle somme di euro 1.026,15 per contributi (“ticket”) e di € 408,48
per sanzioni civili calcolati alla data di emissione dell'avviso di
19 addebito (09.02.2023);
condanna
la ricorrente appellata al pagamento all' CP_1 [...]
di dette somme, oltre Parte_1
sanzioni e somme aggiuntive ulteriori da calcolarsi alla data del pagamento effettivo;
dichiara
le spese del doppio grado del giudizio interamente compensate tra le parti.
dispone
per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento,
l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso il 9 luglio 2025
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Thomas Weissteiner
Il Funzionario Giudiziario
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27 giugno 2013 – la sentenza di prime cure ha argomentato