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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/05/2025, n. 2432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2432 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13109/2023 cui è stato riunito RG 14945/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Isabella Messina Giudice
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13109/2023 cui è stato riunito RG 14945/23 avente per oggetto: separazione personale e divorzio promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Carlini Silvia in forza di Parte_1 C.F._1 procura speciale in atti;
ricorrente contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Del Giudice Controparte_1 C.F._2
Melissa e dell'avv. Carrieri Claudia in forza di procura speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da foglio di PC depositato il 15.1.25):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- pronunciare la separazione personale tra i coniugi e , ordinando ogni conseguente Parte_1 CP_1 trascrizione e/o annotazione;
- addebitare la separazione alla moglie;
- disporre l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con residenza e collocazione presso la madre e, concordemente con l'Ordinanza del Tribunale di Torino del 15/02/2024,
- disporre che il padre possa tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità: pagina 1 di 13 o Nei fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
o Il mercoledì, seguito da pernotto, nella settimana che termina con il week end di spettanza paterna;
o Il mercoledì e il venerdì, seguiti da pernotto, nella settimana che termina con il week end di spettanza materna, con accompagnamento a scuola il giovedì mattina, e accompagnamento presso l'abitazione materna entro le ore 10,00 il sabato;
o Metà del periodo durante le vacanze scolastiche natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
o Durante le vacanze di Pasqua, ad anni alterni, nel giorno di Pasqua con un genitore e nel giorno dei Pasquetta con l'altro;
o Durante le vacanze estive, due settimane, anche non consecutive, in periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno con sospensione del diritto di visita per l'altro genitore (in difetto di accordo le prime due settimane di agosto con il padre e le ultime due con la madre e viceversa negli anni dispari);
- disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento dei figli quando li ha con sé e disporre che il sig. versi mensilmente, entro il 5 di ogni mese, il mantenimento a favore dei figli per un Parte_1 importo pari ad € 500,00 (€ 250,00 a figlio) da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT,
- le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive, ricreative a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno (come da Protocollo d'intesa del 15/3/206), escluse le spese degli animali domestici;
- decorsi i termini di legge, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni sopra riportate, ordinando ogni conseguente trascrizione o annotazione”
Per parte resistente (come da foglio di PC depositato il 17.1.25):
“IN VIA PROVVISORIA ED URGENTE
- affidare i minori e ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza presso la madre Per_1 Per_2
e facoltà per la medesima di assumere, in caso di disaccordo con il padre, le decisioni inerenti alla salute e scolastiche per i minori;
- dichiarare tenuto il padre a corrispondere alla convenuta la somma di € 700,00 mensili per ogni figlio, oltre al 50% delle spese extra come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Torino ed oltre al 50% delle spese di cura degli animali domestici con effetto immediato;
- confermare i provvedimenti e le sanzioni di cui all'ordinanza ex art. 473 bis 23 e 39 cpc e segnatamente prescrivere al sig. la puntuale osservanza del regime di visita e degli obblighi Parte_1 economici, confermare a carico del sig. e in favore della sig.ra una sanzione di € Parte_1 CP_1
50,00 per ogni violazione o inosservanza degli obblighi di mantenimento e visita e confermare che le spese di baby sitter e centri estivi siano suddivise al 50% tra i genitori
- prescrivere al convenuto di collaborare nell'interesse dei minori;
- disporre l'avvio di un percorso di mediazione familiare.
- disporre che il padre possa incontrare i figli in ogni occasione concordata fra le parti e, in difetto di accordo, secondo le seguenti modalità, precisando che i prelievi ed i riaccompagnamenti dei bambini avvengano da parte del padre presso i rispettivi istituti scolastici in periodo scolastico e presso la residenza materna o eventuali centri estivi in periodo non scolastico:
pagina 2 di 13 a) a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola (o dalle 15 in periodo non scolastico) fino al lunedì mattina al rientro a scuola (o alle 10 in periodo non scolastico;
b) un giorno infrasettimanale, in difetto di accordo il mercoledì, dall'uscita di scuola (o dalle 15 in periodo non scolastico) al rientro a scuola al mattino seguente (o alle 10 in periodo non scolastico);
c) in deroga ai punti a) e b), per metà delle festività natalizie, seguendo il principio dell'alternanza con la madre per i periodi compresi tra il 24 e il 30/12 e dal 31/12 al 6/1 (anni pari natale con il padre e capodanno con la madre e viceversa negli anni dispari) dalle 10 del primo giorno alle 19 dell'ultimo giorno;
d) l'intero periodo delle festività pasquali (da intendersi il periodo di vacanza scolastico) con il principio dell'alternanza (anni pari con la madre, dispari con il padre);
e) l'intero periodo delle festività di carnevale (da intendersi il periodo di vacanza scolastico) con il principio dell'alternanza (anni pari con il padre, dispari con la madre);
f) concordare con l'altro genitore, entro il 30/5 di ogni anno il periodo di due settimane consecutive che i figli trascorreranno con ciascun genitore durante le vacanze estive. In difetto di accordo, i minori trascorreranno con il padre dal 01/08 al 15/08 negli anni pari e dal 16/08 al 31/08 negli anni dispari
(e viceversa con la madre).
g) ponti e festività alternate tra i genitori (in difetto di accordo come segue: negli anni pari il 25/04, il 02/06,e l'08/12 con il papà e il 01/05 e l'01/11 con la mamma;
negli anni dispari il 25/04, il 02/06 e l'08/12 con la mamma e il 01/05 e l'01/11 con il papà)
• disporre che il padre, quando ha con sé i minori, consenta che costoro parlino a telefono con la madre nella fascia oraria 19,30/20,30 e viceversa quando sono affidati alla madre.
• Le giornate dei compleanni dei bambini saranno da trascorrere preferibilmente con entrambi i genitori.
NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi, respingendo la domanda di addebito formulata dal sig. poiché infondata in fatto e in diritto, autorizzando i coniugi a vivere separati e nel Parte_1 reciproco rispetto;
- affidare i minori e ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza presso la madre Per_1 Per_2
e facoltà per la medesima di assumere, in caso di disaccordo con il padre, le decisioni inerenti alla salute e scolastiche per i minori;
- dichiarare tenuto il padre a corrispondere, a decorrere dal deposito della domanda introduttiva , alla convenuta la somma di € 700,00 mensili per ogni figlio, oltre al 50% delle spese extra come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Torino ed oltre al 50% delle spese di cura degli animali domestici con effetto immediato o IN SUBORDINE, confermare il contributo al mantenimento disposto con ordinanza ex art. 473 bis.22 cpc, sempre con decorrenza dal deposito della domanda introduttiva, statuendo che il padre sia tenuto a corrispondere l'importo di € 700,00 mensili a seguito della vendita a terzi della casa coniugale e dell'estinzione del relativo mutuo;
- disporre che il padre possa incontrare i figli in ogni occasione concordata fra le parti e, in difetto di accordo, secondo le seguenti modalità, precisando che i prelievi ed i riaccompagnamenti dei bambini avvengano da parte del padre presso i rispettivi istituti scolastici in periodo scolastico e presso la residenza materna o eventuali centri estivi in periodo non scolastico:
a) a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola (o dalle 15 in periodo non scolastico) fino al lunedì mattina al rientro a scuola (o alle 10 in periodo non scolastico;
pagina 3 di 13 b) un giorno infrasettimanale, in difetto di accordo il mercoledì, dall'uscita di scuola (o dalle 15 in periodo non scolastico) al rientro a scuola al mattino seguente (o alle 10 in periodo non scolastico);
c) in deroga ai punti a) e b), per metà delle festività natalizie, seguendo il principio dell'alternanza con la madre per i periodi compresi tra il 24 e il 30/12 e dal 31/12 al 6/1 (anni pari natale con il padre e capodanno con la madre e viceversa negli anni dispari) dalle 10 del primo giorno alle 19 dell'ultimo giorno;
d) l'intero periodo delle festività pasquali (da intendersi il periodo di vacanza scolastico) con il principio dell'alternanza (anni pari con la madre, dispari con il padre);
e) l'intero periodo delle festività di carnevale (da intendersi il periodo di vacanza scolastico) con il principio dell'alternanza (anni pari con il padre, dispari con la madre);
f) concordare con l'altro genitore, entro il 30/5 di ogni anno il periodo di due settimane consecutive che i figli trascorreranno con ciascun genitore durante le vacanze estive. In difetto di accordo, i minori trascorreranno con il padre dal 01/08 al 15/08 negli anni pari e dal 16/08 al 31/08 negli anni dispari
(e viceversa con la madre).
g) ponti e festività alternate tra i genitori (in difetto di accordo come segue: negli anni pari il 25/04, il 02/06,e l'08/12 con il papà e il 01/05 e l'01/11 con la mamma;
negli anni dispari il 25/04, il 02/06 e l'08/12 con la mamma e il 01/05 e l'01/11 con il papà)
• disporre che il padre, quando ha con sé i minori, consenta che costoro parlino a telefono con la madre nella fascia oraria 19,30/20,30 e viceversa quando sono affidati alla madre.
• Le giornate dei compleanni dei bambini saranno da trascorrere preferibilmente con entrambi i genitori.
- confermare i provvedimenti e le sanzioni di cui all'ordinanza ex art. 473 bis 23 e 39 cpc del 14.01.2025 e segnatamente prescrivere al sig. la puntuale osservanza del regime di visita e Parte_1 degli obblighi economici, confermare a carico del sig. e in favore della sig.ra una Parte_1 CP_1 sanzione di € 50,00 per ogni violazione o inosservanza degli obblighi di mantenimento e visita e confermare che le spese di baby sitter e centri estivi siano suddivise al 50% tra i genitori
- disporre la prosecuzione, ove opportuno, del percorso di mediazione familiare e dei percorsi di NPI e monitoraggio del Servizio Sociale.
IN OGNI CASO
- Con vittoria di spese e competenze professionali.
- Condannare il convenuto alle ulteriori spese del procedimento di ammonimento definito con ordinanza 14.01.2025
IN VIA ISTRUTTORIA
Si richiamano tutte le domande già formulate e si chiede l'accoglimento di tutte le istanze istruttorie richieste in corso di causa e non ammesse e ci si oppone alle avverse.
Si insiste sull'ORDINE DI ESIBIZIONE già formulato e segnatamente:
- modello unico degli ultimi 3 anni con relativa ricevuta di invio;
- estratto conto degli ultimi due anni del conto corrente e delle carte di credito;
- contratti di locazione intestati al convenuto;
pagina 4 di 13 ribadendo che il ricorrente si è limitato a depositare l'elenco dei movimenti (differente quindi dall'estratto conto) del conto corrente e non della carta di credito e le bozze di modelli 730 senza prova di invio.
In difetto di adempimento, nel termine concesso, si chiede che il giudice voglia:
- ordinare l'esibizione all'Agenzia delle Entrate del modello unico degli ultimi 3 anni con relativa ricevuta di invio;
- contratti di locazione intestati al convenuto;
- ordinare all'Agenzia delle Entrate – Archivio dei rapporti finanziari di indicare gli istituti di credito che intrattengono rapporti con il convenuto e, conseguentemente, ordinare agli istituti di credito di depositare in cancelleria l'estratto conto di tutti i conti (corrente, deposito, risparmi, investimenti ed ogni altro conto) gli ultimi due anni e delle carte di credito”
Per il P.M.
Nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Chieri il Parte_1 Controparte_1
20/06/2014.
Dal matrimonio sono nati i figli: (n. il 9.1.16) e (n. il 28.6.18). Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 10/07/2023 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie. Chiedeva, inoltre, disporsi l'affidamento condiviso dei figli con permanenza alternata presso ciascun genitore per due settimane e la previsione del mantenimento diretto da parte di ciascun genitore. Spiegava, altresì, domanda di divorzio.
Con memoria difensiva depositata il 11.1.2024 si costituiva in giudizio CP_1
non opponendosi alla domanda di separazione ma contestandone l'addebito. Chiedeva,
[...] inoltre, disporsi l'affido condiviso dei figli, salva la facoltà di assumere in via esclusiva le decisioni scolastiche e sanitarie per la prole in caso di contrasto genitoriale. Instava, inoltre, per la previsione di un contributo a carico del marito per il mantenimento dei figli di E. 700 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie ed al 50% delle spese per la cura degli animali.
Le parti venivano sentite all'udienza del 12.2.2024 e all'esito il Giudice Relatore, autorizzati i coniugi a vivere separati, assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti.
La causa veniva istruita mediante acquisizione delle relazioni psico-sociali e mediante assunzione delle prove orali.
Nel corso del giudizio, la resistente proponeva istanza di modifica dell'ordinanza ex CP_1 art. 473bis 22 cpc e domandava l'applicazione delle misure sanzionatorie ex art. 473bis 39 cpc. Il procedimento incidentale, previa instaurazione del contraddittorio fra le parti, veniva definito con ordinanza in data 14.1.2025.
Venivano assegnati alle parti i termini ex art. 473bis 28 cpc e all'esito dell'udienza in data 19.3.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sull'acquisizione dei documenti prodotti da parte resistente pagina 5 di 13 Il Collegio ritiene ammissibili le produzioni documentali di parte resistente sub nn. 26, 27 e 28 allegate alla memoria ex art. 473bis 28 cpc depositata il 17.2.25, trattandosi di documenti di formazione successiva alle preclusioni istruttorie ed acquisiti nel contraddittorio delle parti. Quanto al documento sub n. 25, invece, non vi è prova che esso si sia formato successivamente e, pertanto, ne va dichiarata l'inammissibilità.
È parimenti ammissibile la produzione documentale della resistente effettuata in data 19.3.25, di cui è stato dato atto in udienza (v. verbale d'udienza), trattandosi di documento anch'esso di formazione successiva alle preclusioni istruttorie e sottoposto al contraddittorio delle parti.
Sulle istanze istruttorie e sulla richiesta di rimessione in istruttoria
La resistente ha chiesto all'ultima udienza la rimessione della causa in istruttoria al fine di verificare quale sia il livello di gravità della patologia da cui è affetto il marito, appresa dalla lettura della memoria avversaria ex art. 483bis 28 cpc, e quale la relativa incidenza sulla capacità di accudimento dei minori. Domanda cui si è opposto il ricorrente, negando la presenza di deficit di alcun tipo.
La domanda della resistente si appalesa del tutto generica ed esplorativa e, come tale, è inammissibile.
Quanto alle istanze istruttorie reiterate da parte resistente in sede di precisazione delle conclusioni, se ne ribadisce l'inammissibilità per i motivi già espressi dal Giudice Relatore nell'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc che il Collegio condivide e richiama integralmente.
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione è accoglibile poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 cc.
Le stesse domande e difese svolte dalle parti evidenziano insanabili contrasti insorti tra le stesse tali da far ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis: i coniugi vivono separati ormai da tempo e dal comportamento, anche processuale, tenuto nel corso degli anni si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe più tollerabile.
Sulla domanda di addebito
Il ricorrente ha domandato l'addebito della separazione alla moglie, individuando la causa dell'irreversibile crisi coniugale nella scoperta dell'adulterio confessato dalla consorte nel febbraio 2022.
A tale domanda si è opposta la resistente, rilevando come il matrimonio fosse da tempo in crisi.
A dire della , la scoperta nel 2019 del pignoramento immobiliare cui era stata sottoposta la casa CP_1 familiare a causa dell'omesso pagamento di debiti da parte del marito, conseguenti ad investimenti da egli contratti a sua insaputa, avrebbe fortemente minato il rapporto di fiducia tra i coniugi tanto da indurla, lo stesso anno, in accordo con il coniuge ed a fronte della crisi in corso, ad effettuare un'interruzione volontaria di gravidanza. Secondo la versione della , dunque, già nel 2020 la CP_1 crisi coniugale era conclamata e dichiarata finanche agli amici.
La domanda attorea, ad avviso del Collegio, è fondata e meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
La pronuncia di addebito della separazione, per giurisprudenza pacifica, postula che sia provata la sussistenza di un comportamento del coniuge contrario ai doveri coniugali (art. 143 c.c.) e che a tale condotta sia causalmente ricollegabile la situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale (cfr. ex multis Cass. civ. 279/2000; Cass. civ. 15223/2002; Cass. civ.
18074/2014). pagina 6 di 13 In altri termini, ai fini dell'addebito della separazione, il giudice di merito è tenuto ad accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno dei coniugi e se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c. sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale o per effetto di essa, onere la cui allegazione e prova incombe sul coniuge che si oppone alla richiesta di addebito (cfr. ex multis Cass. Civ. 14162/2001; ugualm. Cass. 2000 n. 10682; 2000 n. 279; 1999 n. 2444; 1998 n. 12489, 1998 n. 10742).
Nel caso di specie, è provato che la abbia tradito il marito in costanza di matrimonio, CP_1 avendo intrattenuto una relazione adulterina con il titolare dello studio professionale ove ella lavorava,
e lo abbia confessato al coniuge nel febbraio 2022.
Tali circostanze non sono state oggetto di specifica contestazione da parte della resistente negli scritti difensivi introduttivi (si veda comparsa di costituzione e memoria ex art. 473bis 17 co. 2 cpc) e, pertanto, debbono ritenersi dimostrate alla luce del principio di non contestazione ex art. 115 cpc.
Si aggiunga che l'adulterio della ha trovato conferma probatoria anche in sede CP_1 testimoniale, e segnatamente nella deposizione della teste (escussa all'udienza del Testimone_1 6.5.24), la quale ha così dichiarato: “Capo 1): “La convenuta al telefono mi aveva raccontato di aver conosciuto un altro uomo con cui aveva una relazione e di non sapere come fare a sbarazzarsi del marito;
non aveva detto nulla al marito, lui era contento di aver cambiato casa;
ciò è avvenuto negli anni 21-22 […]. Capo 2): “Anche questo fatto mi è stato riferito dalla convenuta, che mi disse di avere la relazione con il titolare dello studio dove lavorava, senza dirmi nome e cognome;
la cosa è avvenuta sempre nel medesimo periodo di tempo;
dopo aver comunicato al marito l'intenzione di lasciarlo ha interrotto i rapporti con me”; Capo 3): “E' vero, non sapeva come e quando dire al marito che voleva separarsi. […] Capo 4: “Non è vero, nel 2020 diceva di stare bene, è stato poi, quando ha iniziato la relazione con il titolare del suo studio, a fine 2020 o nel 2021, che ha detto di essere confusa, di voler lasciare il marito”.
Tale testimonianza non è smentita da prove di segno contrario e ha piena efficacia probatoria, non sussistendo alcun fondato motivo per dubitare dell'attendibilità della teste. La circostanza che quest'ultima sia sorella dell'attuale compagna del non è, difatti, di per sé sola sufficiente ad Parte_1 inficiare la validità della deposizione testimoniale in commento.
La resistente si è difesa, assumendo che la causa della crisi coniugale non sia individuabile nella scoperta dell'adulterio, essendo il rapporto di coniugio entrato in crisi tempo prima a causa delle condotte tenute dal che hanno minato il rapporto di fiducia all'interno della coppia. Parte_1
L'assunto della resistente è indimostrato.
Non è affatto provato che, al momento del tradimento, la crisi coniugale fosse conclamata e addebitabile ai “fallimentari” investimenti effettuati dal all'insaputa della moglie ed alle Parte_1 asserite conseguenze economiche ingenerate (situazione debitoria e pignoramento della casa familiare).
Il capo di prova orale n. 2 dedotto dalla resistente -lo si ribadisce anche in questa sede- è inammissibile attesa la formulazione del tutto generica.
In ogni caso, quand'anche la resistente abbia confidato a propri amici le difficoltà di coppia e finanche l'intima volontà di separarsi, tale circostanza non basta a far ritenere provata la sussistenza di una situazione di crisi palese e conclamata fra i coniugi.
Sia lo scambio di messaggi whatsapp tra la e l'amico , prodotto sub doc. CP_1 Persona_3
19, sia le deposizioni dei testi e (escussi all'udienza del 6.5.2024) sono inidonei a Tes_2 Persona_3
pagina 7 di 13 dimostrare la natura conclamata della crisi fra i coniugi, poiché si risolvono in intime confidenze fatte dalla resistente a propri amici, senza prova che il marito ne fosse a conoscenza.
Depone, invece, in senso contrario all'anteriorità della crisi coniugale la circostanza, incontestata e documentale (cfr. docc.
2-3 comparsa di costituzione), che nel 2021 i coniugi abbiano acquistato un immobile in comproprietà, accollandosi un mutuo cointestato di durata trentennale.
È ragionevole ritenere, infatti, che, ove il rapporto di coppia fosse stato in crisi, i coniugi non si sarebbero congiuntamente determinati a fare un investimento immobiliare di siffatta natura e portata.
Per le considerazioni esposte, il Collegio ritiene provato che la causa dell'irrimediabile frattura coniugale sia da individuarsi nella scoperta dell'adulterio della moglie da parte del , attesa la Parte_1 contiguità temporale tra tale accadimento e l'interruzione definitiva della convivenza matrimoniale. Il ricorrente si è difatti pacificamente allontanato dall'abitazione coniugale nella primavera del 2022 e già nel precedente mese di marzo 2022 i coniugi si erano rivolti ad un legale per le pratiche della separazione.
Per tali ragioni, la domanda attorea è fondata e la separazione va addebitata alla moglie per violazione del dovere coniugale di fedeltà.
Sull'affidamento della prole minore e sulla sua collocazione abitativa. Sul regime di visita con il genitore non collocatario
Entrambe le parti hanno domandato, in sede di precisazione delle conclusioni, la conferma dell'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, salvo la aver chiesto di stabilire che, in CP_1 caso di contrasto, la stessa possa assumere in via esclusiva le decisioni scolastiche e sanitarie per i figli.
Premette il Collegio che non ritiene possibile disporre l'affido condiviso con la previsione, al contempo, della facoltà di un genitore, in caso di contrasto con l'altro, di assumere in via esclusiva le decisioni per la prole. Trattasi di una soluzione “ibrida” normativamente non prevista.
Ciò posto, si evidenzia che, con ordinanza del 14.1.2025, il ricorrente è stato ammonito dal
Giudice Relatore alla puntuale osservanza del regime di visita e degli obblighi economici stabiliti in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti ed è stata, contestualmente, disposta l'applicazione di una sanzione di E. 50 per ogni violazione o inosservanza dei predetti obblighi, ai sensi dell'art. 473bis 39 cpc.
La ha lamentato, negli scritti difensivi depositati nei termini ex art. 473bis 28 cpc, il CP_1 perdurare di condotte del marito violative e inadempienti rispetto agli obblighi predetti, avendo egli omesso, senza preavviso, di prelevare i figli (o almeno uno di essi) da scuola nelle giornate del 17 e 29 gennaio, del 28 febbraio e del 12 e 14 marzo scorsi e avendo, altresì, omesso o ritardato il pagamento sia delle rate pro quota del mutuo gravante sulla casa coniugale sia delle mensilità di mantenimento nei primi mesi del corrente anno, così da costringerla ad agire esecutivamente (si vedano atti di precetto sub doc. 27 e sub doc. dep. il 19.3.25).
Le doglianze della non sono state contestate dal , se non nei soli limiti in cui CP_1 Parte_1 ha precisato in udienza (v. verbale d'udienza 19.3.25) che le volte in cui ha omesso di prelevare i bambini da scuola sono state due e non cinque, senza però addurre alcuna giustificazione (a tali date deve, fra l'altro, aggiungersi quella del 19 marzo scorso, come dichiarato a verbale d'udienza).
È dunque provato, siccome non contestato ex art. 115 cpc, che il ricorrente, pur dopo l'ammonimento disposto dal Giudice Relatore con ordinanza del 14.1.2025, abbia perseverato nel non rispettare il calendario di visita e nel non assolvere puntualmente ai propri obblighi economici, costringendo la controparte ad intraprendere azioni esecutive.
pagina 8 di 13 Orbene, non si ignora che i Servizi territoriali hanno evidenziato come entrambe le parti siano incentrate più sul conflitto e sul proseguire la “battaglia legale” fra loro che sul benessere dei minori e sull'individuazione di strategie comuni per un corretto esercizio della responsabilità genitoriale a beneficio dei figli (v. rel. NPI/Psicologia in atti). È dato atto, peraltro, nelle relazioni di aggiornamento di un peggioramento della situazione a causa di un inasprimento della conflittualità genitoriale, al punto che sono più volte intervenute le forze dell'ordine, anche alla presenza dei minori (v. rel
NPI/Psicologia del 6.9.24).
Tuttavia, la condotta del ricorrente che, in spregio al provvedimento giudiziario, persevera nel non assolvere con puntualità ai propri doveri genitoriali, senza fornire la minima giustificazione e continuando a porre l'altro genitore in difficoltà, alimentando ed innalzando con ciò il livello di tensione fra le parti, è elemento suscettibile di essere valutato negativamente sotto il profilo delle competenze genitoriali, pregiudicando il corretto esercizio della responsabilità genitoriale a danno dei minori.
Ne segue, ad avviso del Collegio, che ricorrono le condizioni per disporre l'affido esclusivo dei minori alla madre, trovandoci in presenza di indicatori di inadeguatezza genitoriale in capo al
[...]
. Pt_1
Allo stato, tali indicatori non si reputano sì gravi da giustificare l'attribuzione alla resistente della facoltà di assumere in via esclusiva tutte le decisioni nell'interesse della prole, comprese quelle di maggior interesse per i figli. Ne segue che le decisioni di maggior interesse per la prole relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale dovranno continuare ad essere assunte di comune accordo fra i genitori.
Quanto alla collocazione abitativa dei minori, dev'essere confermata quella presso l'abitazione materna, come chiesto da entrambe le parti in sede di precisazione delle conclusioni. Non sussiste, difatti, ragione per modificare tale assetto di vita dei minori che perdura ormai da tempo e che risponde all'interesse dei bambini a conservare un riferimento abitativo stabile.
Con riguardo al regime di visita padre-figli, il ricorrente ha concluso per la conferma del calendario stabilito con l'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc, mentre la resistente ne ha chiesto la parziale modifica.
Si osserva, tuttavia, come dalle relazioni psico-sociali sin qui acquisite al giudizio non siano state evidenziate particolari criticità nella relazione padre-figli che giustifichino una contrazione dei tempi di frequentazione tra gli stessi. Fra l'altro, è stato più di recente avviato l'intervento educativo domiciliare presso entrambi i contesti genitoriali con la finalità -fra le altre- di verificare come stanno realmente i bambini a casa dei genitori e, pertanto, pare utile attendere l'esito di tale intervento prima di introdurre modifiche al regime di visita.
Si conferma, pertanto, il calendario stabilito con l'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc, auspicando che il ricorrente vi ottemperi puntualmente, evitando situazioni di disagio per i minori.
Si dispone ulteriormente che ciascun genitore possa sentire telefonicamente i figli quando sono con l'altro nella fascia oraria 19,30/20,30.
Va infine disposta, nell'interesse dei minori, la prosecuzione della loro presa in carico da parte dei Servizi di territorio per la continuazione degli interventi di monitoraggio e di supporto educativo nonché genitoriale a favore del nucleo, fin quando stimato necessario dagli operatori medesimi.
Non può essere prescritto il percorso di mediazione familiare perché esso presuppone l'accordo delle parti. I Servizi territoriali hanno, peraltro, dato atto dell'impossibilità del suo avvio a causa della presenza di reciproche denunce penali (v. rel. SS e NPI in atti).
pagina 9 di 13 Sulla conferma dell'ammonimento e delle misure sanzionatore
Già si è detto che, con ordinanza del 14.1.2025, il ricorrente è stato ammonito dal Giudice Relatore alla puntuale osservanza del regime di visita e degli obblighi economici stabiliti in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti ed è stata, contestualmente, disposta l'applicazione di una sanzione di E. 50 per ogni violazione o inosservanza dei predetti obblighi ai sensi dell'art. 473bis 39 cpc.
Si richiama la motivazione del provvedimento del Giudice Relatore che il Collegio condivide:
“Passando ora all'esame delle domande sanzionatorie formulate dalla , si osserva come sia CP_1 pacifico che il sia stato inadempiente rispetto sia al regime di visita sia agli obblighi Parte_1 economici stabiliti dall'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc.
Quanto al mancato rispetto del regime di visita, già si è detto che il ha ammesso di non aver Parte_1 tenuto con sé i figli nella giornata del venerdì di sua spettanza. Egli ha addotto a giustificazione generici impedimenti di natura lavorativa. Tuttavia, non è provato -neppure alla luce dello scambio dei messaggi sub doc. 2 di controparte e richiamati dal che l'inosservanza sia stata causata da Parte_1 sopravvenuti imprevisti di quest'ultimo né che il mancato prelievo dei bambini sia stato previamente e debitamente concordato con la . CP_1
Quanto all'inosservanza degli obblighi economici, è parimenti provato, alla luce delle dichiarazioni rese in udienza dal e della documentazione prodotta dalla (cfr. atto di precetto sub Parte_1 CP_1 doc. 9), che egli abbia tardato il saldo (oltre che delle rate di mutuo) dei centri estivi per i figli nei mesi di giugno e luglio e rifiutato il pagamento delle spese del pre e post scuola e per la cura degli animali domestici, malgrado non abbia in questa sede specificamente contestato il presupposto che ne giustifica la suddivisione al 50% fra i genitori sulla base delle previsioni del Protocollo d'Intesa di Torino espressamente richiamato dall'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc.
Orbene, tali inadempienze, pur inscrivendosi in un contesto di elevata conflittualità fra le parti alimentata da continue e reciproche accuse di mancanze e inadeguatezze (come evincibile dal tenore dello scambio dei messaggi prodotti sub doc.
2-8 attorei), assumono nondimeno il connotato della gravità perché suscettibili di porre l'altro genitore in grave difficoltà, non solo sul piano economico, pregiudicando il corretto esercizio della responsabilità genitoriale.
Per tali ragioni, ai sensi dell'art. 473bis 39 co. 1 lett. a) cpc, il dev'essere ammonito alla Parte_1 puntuale osservanza del regime di visita e degli obblighi economici stabiliti con l'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc del 15.2.2024, come modificata con il presente provvedimento, disponendo altresì che egli sarà tenuto, per ogni violazione o inosservanza successiva, al pagamento ex art. 614bis cpc di una somma di denaro nel quantum indicato in dispositivo, stimato congruo e tale da favorire l'adempimento degli obblighi a carico del medesimo (art. 473bis 39 co. 1 lett. b) cpc)”.
La resistente ha chiesto la conferma dell'ammonimento e delle misure sanzionatorie disposte con la predetta ordinanza e la domanda va accolta, vieppiù considerato che il -come già Parte_1 evidenziato- ha continuato, pur dopo il citato provvedimento, a non osservare puntualmente il calendario di visita stabilito ed a non adempiere esattamente all'obbligo di mantenimento della prole, creando difficoltà organizzative ed economiche alla resistente e costringendola ad agire in sede esecutiva.
Sull'assegnazione della casa familiare
La casa coniugale, coi relativi arredi, resta assegnata alla resistente , in difetto di una CP_1 contraria domanda. Il ricorrente se n'è già da tempo allontanato e la resistente continua ad essere il genitore collocatario della prole minore.
pagina 10 di 13 Sul contributo al mantenimento dei minori
In punto mantenimento dei minori, il ricorrente ha chiesto, in sede di precisazione delle conclusioni, la conferma del contributo economico già stabilito a suo carico in E. 500 mensili oltre al
50% delle spese straordinarie, instando per la sola esclusione delle spese per la cura degli animali domestici;
la resistente, invece, ha instato per l'incremento ad E. 700 mensili dell'assegno dovutole per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in vigore presso il
Tribunale di Torino ed oltre al 50% delle spese di cura degli animali domestici, confermando altresì la suddivisione al 50% delle spese di baby sitter e dei centri estivi.
Ritiene il Collegio di confermare l'obbligo già posto a carico del con ordinanza ex Parte_1 art. 473bis 22 cpc, così come parzialmente modificata con ordinanza del 14.1.25, per i seguenti motivi.
La quantificazione del predetto contributo è stata motivata dal Giudice Relatore come segue:
“quanto alla situazione economico-patrimoniale delle parti, dalle rispettive allegazioni e produzioni documentali versate in atti risulta che: il ricorrente, geometra, ha percepito negli anni 2021 e 2022 redditi lordi d'impresa pari ad E. 64.946 e ad E. 51.536 (cfr. Mod. Unico 2022 e 2023), convive con una nuova compagna, con la quale verosimilmente suddividerà le spese del vivere quotidiano, in un immobile condotto in locazione sostenendo spese per canone ed oneri accessori per complessivi E. 510 al mese (doc. 1), sostiene ulteriori spese per la locazione del locale adibito a studio e per il noleggio dell'autovettura per complessivi E.
1.000 circa (cfr. doc. 4-5); la resistente, libero professionista, ha percepito nel 2021 un reddito complessivo di E. 13.481 (cfr. Quadro RN Mod. Unico 2022) e nei due anni precedenti redditi lordi d'impresa tra E. 21.000 e 26.000 (cfr. Quadro LM Mod. Unico 2021 e 2020), percepisce l'assegno unico per E. 220 al mese;
entrambi i coniugi sono comproprietari al 50% della casa coniugale gravata da un mutuo cointestato a tasso variabile con rate mensili di complessivi E.
1.100 circa;
che, tenuto conto del divario reddituale fra le parti, degli oneri per il mutuo sulla casa coniugale gravanti su entrambe le parti (e di cui il è contrattualmente tenuto a farsi carico pro quota) Parte_1 nonchè delle ulteriori spese sostenute dal ricorrente per la locazione dell'immobile in cui vive, dello studio e per il noleggio dell'autovettura, considerati il godimento da parte della della casa CP_1 coniugale (in comproprietà fra i coniugi) e la fruizione dell'assegno unico, valutati altresì i tempi di permanenza della prole presso ciascun genitore (prevalenti presso la madre) e le esigenze economiche dei bambini correlate all'età, debba disporsi che ciascun genitore provveda al mantenimento dei figli quando li ha con sé ed il sig. corrisponderà, altresì, all'altro genitore, a titolo di contributo Parte_1 al mantenimento della prole, l'assegno mensile di complessivi E. 500 (E. 250/mese per figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino;
detto contributo è dovuto a decorrere dalla data della domanda giudiziale;
che, quanto alle spese di cura degli animali domestici, trattandosi di spese straordinarie, debbono intendersi regolate dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino, cui si fa espresso rinvio”.
Il Collegio condivide e fa propria la motivazione del Giudice Relatore, osservando come il provvedimento non risulti reclamato e come non siano emerse, in epoca successiva alla citata ordinanza, circostanze nuove che abbiano alterato l'assetto economico stabilito fra le parti, giustificandone e imponendone una revisione in questa sede.
Non si ritiene di accogliere la domanda subordinata formulata dalla resistente di prevedere sin d'ora l'incremento del contributo al mantenimento dei figli ad E. 700 mensili nel caso di vendita a terzi della casa coniugale, posto che il giudizio non viene in questa sede definito e ben potrà essere chiesta la modifica dell'attuale assetto economico in presenza di sopravvenute modifiche rilevanti sotto il profilo reddituale e patrimoniale delle parti.
Sulla domanda di divorzio pagina 11 di 13 Il ricorrente ha domandato, unitamente alla separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, domanda cui non si è opposta espressamente la resistente.
Atteso che la domanda sullo scioglimento del vincolo matrimoniale non risulta allo stato procedibile, la causa dev'essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Sulle spese di lite
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così provvede: pronuncia la separazione personale dei coniugi e , ai Parte_1 Controparte_1 sensi dell'art. 151 co. 1 cc;
dichiara la separazione addebitabile alla moglie;
dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, fermo restando che le decisioni di maggior interesse per la prole relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo fra i genitori;
dispone che i minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso il domicilio materno;
dispone che il padre possa incontrare e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità, salve diverse e più ampie intese fra le parti:
− nei fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
− un pomeriggio, seguito da pernotto, nella settimana che termine con il week-end di spettanza paterna (indicativamente, il mercoledì dall'uscita da scuola ed accompagnamento a scuola il mattino successivo);
− due pomeriggi, entrambi seguiti da pernotto, nella settimana che termine con il week-end di spettanza materna (indicativamente, il mercoledì dall'uscita da scuola ed accompagnamento a scuola il mattino successivo ed il venerdì dall'uscita da scuola ed accompagnamento presso l'abitazione materna il mattino successivo entro le ore 10);
− metà del periodo durante le vacanze scolastiche natalizie e segnatamente, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
− durante le vacanze scolastiche pasquali, metà del periodo comprensivo, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del giorno di Pasquetta;
− le altre festività ed il giorno del compleanno dei minori secondo il criterio dell'alternanza;
− durante le vacanze estive, due settimane, anche non consecutive, in periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno con sospensione del diritto di visita dell'altro genitore (in difetto di accordo, negli anni pari le prime due settimane di agosto con il padre e le ultime due con la madre e viceversa negli anni dispari); dispone che ciascun genitore possa sentire telefonicamente i figli quando sono con l'altro nella fascia oraria 19,30/20,30; pagina 12 di 13 conferma l'ammonimento del ricorrente e la misura sanzionatoria disposta nei confronti del medesimo con ordinanza del 14.1.2025; conferma l'assegnazione della casa coniugale, con tutti gli arredi ivi presenti, a favore di CP_1
;
[...]
dispone la prosecuzione della presa in carico dei minori da parte dei Servizi di territorio per la continuazione degli interventi di monitoraggio e di supporto educativo nonché genitoriale a favore del nucleo, fin quando stimato necessario dagli operatori medesimi;
dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento dei figli quando li ha con sé. Inoltre, il sig.
[...]
, a far data dalla domanda giudiziale, corrisponderà all'altro genitore, per il mantenimento dei Pt_1 figli, l'assegno periodico di € 500 (E. 250 al mese per figlio) da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive, ricreative e di cura degli animali domestici saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. Torino. Le spese di baby-sitter e dei centri estivi saranno suddivise al
50% fra i genitori se necessitate da impegni lavorativi di entrambi;
provvede con separato provvedimento alla rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio;
manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi di territorio (SS e NPI/Psicologia) per il tramite del SS-sede spese di lite al definitivo
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 16.5.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Isabella Messina Giudice
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13109/2023 cui è stato riunito RG 14945/23 avente per oggetto: separazione personale e divorzio promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Carlini Silvia in forza di Parte_1 C.F._1 procura speciale in atti;
ricorrente contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Del Giudice Controparte_1 C.F._2
Melissa e dell'avv. Carrieri Claudia in forza di procura speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da foglio di PC depositato il 15.1.25):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- pronunciare la separazione personale tra i coniugi e , ordinando ogni conseguente Parte_1 CP_1 trascrizione e/o annotazione;
- addebitare la separazione alla moglie;
- disporre l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con residenza e collocazione presso la madre e, concordemente con l'Ordinanza del Tribunale di Torino del 15/02/2024,
- disporre che il padre possa tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità: pagina 1 di 13 o Nei fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
o Il mercoledì, seguito da pernotto, nella settimana che termina con il week end di spettanza paterna;
o Il mercoledì e il venerdì, seguiti da pernotto, nella settimana che termina con il week end di spettanza materna, con accompagnamento a scuola il giovedì mattina, e accompagnamento presso l'abitazione materna entro le ore 10,00 il sabato;
o Metà del periodo durante le vacanze scolastiche natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
o Durante le vacanze di Pasqua, ad anni alterni, nel giorno di Pasqua con un genitore e nel giorno dei Pasquetta con l'altro;
o Durante le vacanze estive, due settimane, anche non consecutive, in periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno con sospensione del diritto di visita per l'altro genitore (in difetto di accordo le prime due settimane di agosto con il padre e le ultime due con la madre e viceversa negli anni dispari);
- disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento dei figli quando li ha con sé e disporre che il sig. versi mensilmente, entro il 5 di ogni mese, il mantenimento a favore dei figli per un Parte_1 importo pari ad € 500,00 (€ 250,00 a figlio) da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT,
- le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive, ricreative a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno (come da Protocollo d'intesa del 15/3/206), escluse le spese degli animali domestici;
- decorsi i termini di legge, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni sopra riportate, ordinando ogni conseguente trascrizione o annotazione”
Per parte resistente (come da foglio di PC depositato il 17.1.25):
“IN VIA PROVVISORIA ED URGENTE
- affidare i minori e ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza presso la madre Per_1 Per_2
e facoltà per la medesima di assumere, in caso di disaccordo con il padre, le decisioni inerenti alla salute e scolastiche per i minori;
- dichiarare tenuto il padre a corrispondere alla convenuta la somma di € 700,00 mensili per ogni figlio, oltre al 50% delle spese extra come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Torino ed oltre al 50% delle spese di cura degli animali domestici con effetto immediato;
- confermare i provvedimenti e le sanzioni di cui all'ordinanza ex art. 473 bis 23 e 39 cpc e segnatamente prescrivere al sig. la puntuale osservanza del regime di visita e degli obblighi Parte_1 economici, confermare a carico del sig. e in favore della sig.ra una sanzione di € Parte_1 CP_1
50,00 per ogni violazione o inosservanza degli obblighi di mantenimento e visita e confermare che le spese di baby sitter e centri estivi siano suddivise al 50% tra i genitori
- prescrivere al convenuto di collaborare nell'interesse dei minori;
- disporre l'avvio di un percorso di mediazione familiare.
- disporre che il padre possa incontrare i figli in ogni occasione concordata fra le parti e, in difetto di accordo, secondo le seguenti modalità, precisando che i prelievi ed i riaccompagnamenti dei bambini avvengano da parte del padre presso i rispettivi istituti scolastici in periodo scolastico e presso la residenza materna o eventuali centri estivi in periodo non scolastico:
pagina 2 di 13 a) a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola (o dalle 15 in periodo non scolastico) fino al lunedì mattina al rientro a scuola (o alle 10 in periodo non scolastico;
b) un giorno infrasettimanale, in difetto di accordo il mercoledì, dall'uscita di scuola (o dalle 15 in periodo non scolastico) al rientro a scuola al mattino seguente (o alle 10 in periodo non scolastico);
c) in deroga ai punti a) e b), per metà delle festività natalizie, seguendo il principio dell'alternanza con la madre per i periodi compresi tra il 24 e il 30/12 e dal 31/12 al 6/1 (anni pari natale con il padre e capodanno con la madre e viceversa negli anni dispari) dalle 10 del primo giorno alle 19 dell'ultimo giorno;
d) l'intero periodo delle festività pasquali (da intendersi il periodo di vacanza scolastico) con il principio dell'alternanza (anni pari con la madre, dispari con il padre);
e) l'intero periodo delle festività di carnevale (da intendersi il periodo di vacanza scolastico) con il principio dell'alternanza (anni pari con il padre, dispari con la madre);
f) concordare con l'altro genitore, entro il 30/5 di ogni anno il periodo di due settimane consecutive che i figli trascorreranno con ciascun genitore durante le vacanze estive. In difetto di accordo, i minori trascorreranno con il padre dal 01/08 al 15/08 negli anni pari e dal 16/08 al 31/08 negli anni dispari
(e viceversa con la madre).
g) ponti e festività alternate tra i genitori (in difetto di accordo come segue: negli anni pari il 25/04, il 02/06,e l'08/12 con il papà e il 01/05 e l'01/11 con la mamma;
negli anni dispari il 25/04, il 02/06 e l'08/12 con la mamma e il 01/05 e l'01/11 con il papà)
• disporre che il padre, quando ha con sé i minori, consenta che costoro parlino a telefono con la madre nella fascia oraria 19,30/20,30 e viceversa quando sono affidati alla madre.
• Le giornate dei compleanni dei bambini saranno da trascorrere preferibilmente con entrambi i genitori.
NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi, respingendo la domanda di addebito formulata dal sig. poiché infondata in fatto e in diritto, autorizzando i coniugi a vivere separati e nel Parte_1 reciproco rispetto;
- affidare i minori e ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza presso la madre Per_1 Per_2
e facoltà per la medesima di assumere, in caso di disaccordo con il padre, le decisioni inerenti alla salute e scolastiche per i minori;
- dichiarare tenuto il padre a corrispondere, a decorrere dal deposito della domanda introduttiva , alla convenuta la somma di € 700,00 mensili per ogni figlio, oltre al 50% delle spese extra come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Torino ed oltre al 50% delle spese di cura degli animali domestici con effetto immediato o IN SUBORDINE, confermare il contributo al mantenimento disposto con ordinanza ex art. 473 bis.22 cpc, sempre con decorrenza dal deposito della domanda introduttiva, statuendo che il padre sia tenuto a corrispondere l'importo di € 700,00 mensili a seguito della vendita a terzi della casa coniugale e dell'estinzione del relativo mutuo;
- disporre che il padre possa incontrare i figli in ogni occasione concordata fra le parti e, in difetto di accordo, secondo le seguenti modalità, precisando che i prelievi ed i riaccompagnamenti dei bambini avvengano da parte del padre presso i rispettivi istituti scolastici in periodo scolastico e presso la residenza materna o eventuali centri estivi in periodo non scolastico:
a) a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola (o dalle 15 in periodo non scolastico) fino al lunedì mattina al rientro a scuola (o alle 10 in periodo non scolastico;
pagina 3 di 13 b) un giorno infrasettimanale, in difetto di accordo il mercoledì, dall'uscita di scuola (o dalle 15 in periodo non scolastico) al rientro a scuola al mattino seguente (o alle 10 in periodo non scolastico);
c) in deroga ai punti a) e b), per metà delle festività natalizie, seguendo il principio dell'alternanza con la madre per i periodi compresi tra il 24 e il 30/12 e dal 31/12 al 6/1 (anni pari natale con il padre e capodanno con la madre e viceversa negli anni dispari) dalle 10 del primo giorno alle 19 dell'ultimo giorno;
d) l'intero periodo delle festività pasquali (da intendersi il periodo di vacanza scolastico) con il principio dell'alternanza (anni pari con la madre, dispari con il padre);
e) l'intero periodo delle festività di carnevale (da intendersi il periodo di vacanza scolastico) con il principio dell'alternanza (anni pari con il padre, dispari con la madre);
f) concordare con l'altro genitore, entro il 30/5 di ogni anno il periodo di due settimane consecutive che i figli trascorreranno con ciascun genitore durante le vacanze estive. In difetto di accordo, i minori trascorreranno con il padre dal 01/08 al 15/08 negli anni pari e dal 16/08 al 31/08 negli anni dispari
(e viceversa con la madre).
g) ponti e festività alternate tra i genitori (in difetto di accordo come segue: negli anni pari il 25/04, il 02/06,e l'08/12 con il papà e il 01/05 e l'01/11 con la mamma;
negli anni dispari il 25/04, il 02/06 e l'08/12 con la mamma e il 01/05 e l'01/11 con il papà)
• disporre che il padre, quando ha con sé i minori, consenta che costoro parlino a telefono con la madre nella fascia oraria 19,30/20,30 e viceversa quando sono affidati alla madre.
• Le giornate dei compleanni dei bambini saranno da trascorrere preferibilmente con entrambi i genitori.
- confermare i provvedimenti e le sanzioni di cui all'ordinanza ex art. 473 bis 23 e 39 cpc del 14.01.2025 e segnatamente prescrivere al sig. la puntuale osservanza del regime di visita e Parte_1 degli obblighi economici, confermare a carico del sig. e in favore della sig.ra una Parte_1 CP_1 sanzione di € 50,00 per ogni violazione o inosservanza degli obblighi di mantenimento e visita e confermare che le spese di baby sitter e centri estivi siano suddivise al 50% tra i genitori
- disporre la prosecuzione, ove opportuno, del percorso di mediazione familiare e dei percorsi di NPI e monitoraggio del Servizio Sociale.
IN OGNI CASO
- Con vittoria di spese e competenze professionali.
- Condannare il convenuto alle ulteriori spese del procedimento di ammonimento definito con ordinanza 14.01.2025
IN VIA ISTRUTTORIA
Si richiamano tutte le domande già formulate e si chiede l'accoglimento di tutte le istanze istruttorie richieste in corso di causa e non ammesse e ci si oppone alle avverse.
Si insiste sull'ORDINE DI ESIBIZIONE già formulato e segnatamente:
- modello unico degli ultimi 3 anni con relativa ricevuta di invio;
- estratto conto degli ultimi due anni del conto corrente e delle carte di credito;
- contratti di locazione intestati al convenuto;
pagina 4 di 13 ribadendo che il ricorrente si è limitato a depositare l'elenco dei movimenti (differente quindi dall'estratto conto) del conto corrente e non della carta di credito e le bozze di modelli 730 senza prova di invio.
In difetto di adempimento, nel termine concesso, si chiede che il giudice voglia:
- ordinare l'esibizione all'Agenzia delle Entrate del modello unico degli ultimi 3 anni con relativa ricevuta di invio;
- contratti di locazione intestati al convenuto;
- ordinare all'Agenzia delle Entrate – Archivio dei rapporti finanziari di indicare gli istituti di credito che intrattengono rapporti con il convenuto e, conseguentemente, ordinare agli istituti di credito di depositare in cancelleria l'estratto conto di tutti i conti (corrente, deposito, risparmi, investimenti ed ogni altro conto) gli ultimi due anni e delle carte di credito”
Per il P.M.
Nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Chieri il Parte_1 Controparte_1
20/06/2014.
Dal matrimonio sono nati i figli: (n. il 9.1.16) e (n. il 28.6.18). Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 10/07/2023 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie. Chiedeva, inoltre, disporsi l'affidamento condiviso dei figli con permanenza alternata presso ciascun genitore per due settimane e la previsione del mantenimento diretto da parte di ciascun genitore. Spiegava, altresì, domanda di divorzio.
Con memoria difensiva depositata il 11.1.2024 si costituiva in giudizio CP_1
non opponendosi alla domanda di separazione ma contestandone l'addebito. Chiedeva,
[...] inoltre, disporsi l'affido condiviso dei figli, salva la facoltà di assumere in via esclusiva le decisioni scolastiche e sanitarie per la prole in caso di contrasto genitoriale. Instava, inoltre, per la previsione di un contributo a carico del marito per il mantenimento dei figli di E. 700 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie ed al 50% delle spese per la cura degli animali.
Le parti venivano sentite all'udienza del 12.2.2024 e all'esito il Giudice Relatore, autorizzati i coniugi a vivere separati, assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti.
La causa veniva istruita mediante acquisizione delle relazioni psico-sociali e mediante assunzione delle prove orali.
Nel corso del giudizio, la resistente proponeva istanza di modifica dell'ordinanza ex CP_1 art. 473bis 22 cpc e domandava l'applicazione delle misure sanzionatorie ex art. 473bis 39 cpc. Il procedimento incidentale, previa instaurazione del contraddittorio fra le parti, veniva definito con ordinanza in data 14.1.2025.
Venivano assegnati alle parti i termini ex art. 473bis 28 cpc e all'esito dell'udienza in data 19.3.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sull'acquisizione dei documenti prodotti da parte resistente pagina 5 di 13 Il Collegio ritiene ammissibili le produzioni documentali di parte resistente sub nn. 26, 27 e 28 allegate alla memoria ex art. 473bis 28 cpc depositata il 17.2.25, trattandosi di documenti di formazione successiva alle preclusioni istruttorie ed acquisiti nel contraddittorio delle parti. Quanto al documento sub n. 25, invece, non vi è prova che esso si sia formato successivamente e, pertanto, ne va dichiarata l'inammissibilità.
È parimenti ammissibile la produzione documentale della resistente effettuata in data 19.3.25, di cui è stato dato atto in udienza (v. verbale d'udienza), trattandosi di documento anch'esso di formazione successiva alle preclusioni istruttorie e sottoposto al contraddittorio delle parti.
Sulle istanze istruttorie e sulla richiesta di rimessione in istruttoria
La resistente ha chiesto all'ultima udienza la rimessione della causa in istruttoria al fine di verificare quale sia il livello di gravità della patologia da cui è affetto il marito, appresa dalla lettura della memoria avversaria ex art. 483bis 28 cpc, e quale la relativa incidenza sulla capacità di accudimento dei minori. Domanda cui si è opposto il ricorrente, negando la presenza di deficit di alcun tipo.
La domanda della resistente si appalesa del tutto generica ed esplorativa e, come tale, è inammissibile.
Quanto alle istanze istruttorie reiterate da parte resistente in sede di precisazione delle conclusioni, se ne ribadisce l'inammissibilità per i motivi già espressi dal Giudice Relatore nell'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc che il Collegio condivide e richiama integralmente.
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione è accoglibile poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 cc.
Le stesse domande e difese svolte dalle parti evidenziano insanabili contrasti insorti tra le stesse tali da far ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis: i coniugi vivono separati ormai da tempo e dal comportamento, anche processuale, tenuto nel corso degli anni si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe più tollerabile.
Sulla domanda di addebito
Il ricorrente ha domandato l'addebito della separazione alla moglie, individuando la causa dell'irreversibile crisi coniugale nella scoperta dell'adulterio confessato dalla consorte nel febbraio 2022.
A tale domanda si è opposta la resistente, rilevando come il matrimonio fosse da tempo in crisi.
A dire della , la scoperta nel 2019 del pignoramento immobiliare cui era stata sottoposta la casa CP_1 familiare a causa dell'omesso pagamento di debiti da parte del marito, conseguenti ad investimenti da egli contratti a sua insaputa, avrebbe fortemente minato il rapporto di fiducia tra i coniugi tanto da indurla, lo stesso anno, in accordo con il coniuge ed a fronte della crisi in corso, ad effettuare un'interruzione volontaria di gravidanza. Secondo la versione della , dunque, già nel 2020 la CP_1 crisi coniugale era conclamata e dichiarata finanche agli amici.
La domanda attorea, ad avviso del Collegio, è fondata e meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
La pronuncia di addebito della separazione, per giurisprudenza pacifica, postula che sia provata la sussistenza di un comportamento del coniuge contrario ai doveri coniugali (art. 143 c.c.) e che a tale condotta sia causalmente ricollegabile la situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale (cfr. ex multis Cass. civ. 279/2000; Cass. civ. 15223/2002; Cass. civ.
18074/2014). pagina 6 di 13 In altri termini, ai fini dell'addebito della separazione, il giudice di merito è tenuto ad accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno dei coniugi e se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c. sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale o per effetto di essa, onere la cui allegazione e prova incombe sul coniuge che si oppone alla richiesta di addebito (cfr. ex multis Cass. Civ. 14162/2001; ugualm. Cass. 2000 n. 10682; 2000 n. 279; 1999 n. 2444; 1998 n. 12489, 1998 n. 10742).
Nel caso di specie, è provato che la abbia tradito il marito in costanza di matrimonio, CP_1 avendo intrattenuto una relazione adulterina con il titolare dello studio professionale ove ella lavorava,
e lo abbia confessato al coniuge nel febbraio 2022.
Tali circostanze non sono state oggetto di specifica contestazione da parte della resistente negli scritti difensivi introduttivi (si veda comparsa di costituzione e memoria ex art. 473bis 17 co. 2 cpc) e, pertanto, debbono ritenersi dimostrate alla luce del principio di non contestazione ex art. 115 cpc.
Si aggiunga che l'adulterio della ha trovato conferma probatoria anche in sede CP_1 testimoniale, e segnatamente nella deposizione della teste (escussa all'udienza del Testimone_1 6.5.24), la quale ha così dichiarato: “Capo 1): “La convenuta al telefono mi aveva raccontato di aver conosciuto un altro uomo con cui aveva una relazione e di non sapere come fare a sbarazzarsi del marito;
non aveva detto nulla al marito, lui era contento di aver cambiato casa;
ciò è avvenuto negli anni 21-22 […]. Capo 2): “Anche questo fatto mi è stato riferito dalla convenuta, che mi disse di avere la relazione con il titolare dello studio dove lavorava, senza dirmi nome e cognome;
la cosa è avvenuta sempre nel medesimo periodo di tempo;
dopo aver comunicato al marito l'intenzione di lasciarlo ha interrotto i rapporti con me”; Capo 3): “E' vero, non sapeva come e quando dire al marito che voleva separarsi. […] Capo 4: “Non è vero, nel 2020 diceva di stare bene, è stato poi, quando ha iniziato la relazione con il titolare del suo studio, a fine 2020 o nel 2021, che ha detto di essere confusa, di voler lasciare il marito”.
Tale testimonianza non è smentita da prove di segno contrario e ha piena efficacia probatoria, non sussistendo alcun fondato motivo per dubitare dell'attendibilità della teste. La circostanza che quest'ultima sia sorella dell'attuale compagna del non è, difatti, di per sé sola sufficiente ad Parte_1 inficiare la validità della deposizione testimoniale in commento.
La resistente si è difesa, assumendo che la causa della crisi coniugale non sia individuabile nella scoperta dell'adulterio, essendo il rapporto di coniugio entrato in crisi tempo prima a causa delle condotte tenute dal che hanno minato il rapporto di fiducia all'interno della coppia. Parte_1
L'assunto della resistente è indimostrato.
Non è affatto provato che, al momento del tradimento, la crisi coniugale fosse conclamata e addebitabile ai “fallimentari” investimenti effettuati dal all'insaputa della moglie ed alle Parte_1 asserite conseguenze economiche ingenerate (situazione debitoria e pignoramento della casa familiare).
Il capo di prova orale n. 2 dedotto dalla resistente -lo si ribadisce anche in questa sede- è inammissibile attesa la formulazione del tutto generica.
In ogni caso, quand'anche la resistente abbia confidato a propri amici le difficoltà di coppia e finanche l'intima volontà di separarsi, tale circostanza non basta a far ritenere provata la sussistenza di una situazione di crisi palese e conclamata fra i coniugi.
Sia lo scambio di messaggi whatsapp tra la e l'amico , prodotto sub doc. CP_1 Persona_3
19, sia le deposizioni dei testi e (escussi all'udienza del 6.5.2024) sono inidonei a Tes_2 Persona_3
pagina 7 di 13 dimostrare la natura conclamata della crisi fra i coniugi, poiché si risolvono in intime confidenze fatte dalla resistente a propri amici, senza prova che il marito ne fosse a conoscenza.
Depone, invece, in senso contrario all'anteriorità della crisi coniugale la circostanza, incontestata e documentale (cfr. docc.
2-3 comparsa di costituzione), che nel 2021 i coniugi abbiano acquistato un immobile in comproprietà, accollandosi un mutuo cointestato di durata trentennale.
È ragionevole ritenere, infatti, che, ove il rapporto di coppia fosse stato in crisi, i coniugi non si sarebbero congiuntamente determinati a fare un investimento immobiliare di siffatta natura e portata.
Per le considerazioni esposte, il Collegio ritiene provato che la causa dell'irrimediabile frattura coniugale sia da individuarsi nella scoperta dell'adulterio della moglie da parte del , attesa la Parte_1 contiguità temporale tra tale accadimento e l'interruzione definitiva della convivenza matrimoniale. Il ricorrente si è difatti pacificamente allontanato dall'abitazione coniugale nella primavera del 2022 e già nel precedente mese di marzo 2022 i coniugi si erano rivolti ad un legale per le pratiche della separazione.
Per tali ragioni, la domanda attorea è fondata e la separazione va addebitata alla moglie per violazione del dovere coniugale di fedeltà.
Sull'affidamento della prole minore e sulla sua collocazione abitativa. Sul regime di visita con il genitore non collocatario
Entrambe le parti hanno domandato, in sede di precisazione delle conclusioni, la conferma dell'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, salvo la aver chiesto di stabilire che, in CP_1 caso di contrasto, la stessa possa assumere in via esclusiva le decisioni scolastiche e sanitarie per i figli.
Premette il Collegio che non ritiene possibile disporre l'affido condiviso con la previsione, al contempo, della facoltà di un genitore, in caso di contrasto con l'altro, di assumere in via esclusiva le decisioni per la prole. Trattasi di una soluzione “ibrida” normativamente non prevista.
Ciò posto, si evidenzia che, con ordinanza del 14.1.2025, il ricorrente è stato ammonito dal
Giudice Relatore alla puntuale osservanza del regime di visita e degli obblighi economici stabiliti in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti ed è stata, contestualmente, disposta l'applicazione di una sanzione di E. 50 per ogni violazione o inosservanza dei predetti obblighi, ai sensi dell'art. 473bis 39 cpc.
La ha lamentato, negli scritti difensivi depositati nei termini ex art. 473bis 28 cpc, il CP_1 perdurare di condotte del marito violative e inadempienti rispetto agli obblighi predetti, avendo egli omesso, senza preavviso, di prelevare i figli (o almeno uno di essi) da scuola nelle giornate del 17 e 29 gennaio, del 28 febbraio e del 12 e 14 marzo scorsi e avendo, altresì, omesso o ritardato il pagamento sia delle rate pro quota del mutuo gravante sulla casa coniugale sia delle mensilità di mantenimento nei primi mesi del corrente anno, così da costringerla ad agire esecutivamente (si vedano atti di precetto sub doc. 27 e sub doc. dep. il 19.3.25).
Le doglianze della non sono state contestate dal , se non nei soli limiti in cui CP_1 Parte_1 ha precisato in udienza (v. verbale d'udienza 19.3.25) che le volte in cui ha omesso di prelevare i bambini da scuola sono state due e non cinque, senza però addurre alcuna giustificazione (a tali date deve, fra l'altro, aggiungersi quella del 19 marzo scorso, come dichiarato a verbale d'udienza).
È dunque provato, siccome non contestato ex art. 115 cpc, che il ricorrente, pur dopo l'ammonimento disposto dal Giudice Relatore con ordinanza del 14.1.2025, abbia perseverato nel non rispettare il calendario di visita e nel non assolvere puntualmente ai propri obblighi economici, costringendo la controparte ad intraprendere azioni esecutive.
pagina 8 di 13 Orbene, non si ignora che i Servizi territoriali hanno evidenziato come entrambe le parti siano incentrate più sul conflitto e sul proseguire la “battaglia legale” fra loro che sul benessere dei minori e sull'individuazione di strategie comuni per un corretto esercizio della responsabilità genitoriale a beneficio dei figli (v. rel. NPI/Psicologia in atti). È dato atto, peraltro, nelle relazioni di aggiornamento di un peggioramento della situazione a causa di un inasprimento della conflittualità genitoriale, al punto che sono più volte intervenute le forze dell'ordine, anche alla presenza dei minori (v. rel
NPI/Psicologia del 6.9.24).
Tuttavia, la condotta del ricorrente che, in spregio al provvedimento giudiziario, persevera nel non assolvere con puntualità ai propri doveri genitoriali, senza fornire la minima giustificazione e continuando a porre l'altro genitore in difficoltà, alimentando ed innalzando con ciò il livello di tensione fra le parti, è elemento suscettibile di essere valutato negativamente sotto il profilo delle competenze genitoriali, pregiudicando il corretto esercizio della responsabilità genitoriale a danno dei minori.
Ne segue, ad avviso del Collegio, che ricorrono le condizioni per disporre l'affido esclusivo dei minori alla madre, trovandoci in presenza di indicatori di inadeguatezza genitoriale in capo al
[...]
. Pt_1
Allo stato, tali indicatori non si reputano sì gravi da giustificare l'attribuzione alla resistente della facoltà di assumere in via esclusiva tutte le decisioni nell'interesse della prole, comprese quelle di maggior interesse per i figli. Ne segue che le decisioni di maggior interesse per la prole relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale dovranno continuare ad essere assunte di comune accordo fra i genitori.
Quanto alla collocazione abitativa dei minori, dev'essere confermata quella presso l'abitazione materna, come chiesto da entrambe le parti in sede di precisazione delle conclusioni. Non sussiste, difatti, ragione per modificare tale assetto di vita dei minori che perdura ormai da tempo e che risponde all'interesse dei bambini a conservare un riferimento abitativo stabile.
Con riguardo al regime di visita padre-figli, il ricorrente ha concluso per la conferma del calendario stabilito con l'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc, mentre la resistente ne ha chiesto la parziale modifica.
Si osserva, tuttavia, come dalle relazioni psico-sociali sin qui acquisite al giudizio non siano state evidenziate particolari criticità nella relazione padre-figli che giustifichino una contrazione dei tempi di frequentazione tra gli stessi. Fra l'altro, è stato più di recente avviato l'intervento educativo domiciliare presso entrambi i contesti genitoriali con la finalità -fra le altre- di verificare come stanno realmente i bambini a casa dei genitori e, pertanto, pare utile attendere l'esito di tale intervento prima di introdurre modifiche al regime di visita.
Si conferma, pertanto, il calendario stabilito con l'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc, auspicando che il ricorrente vi ottemperi puntualmente, evitando situazioni di disagio per i minori.
Si dispone ulteriormente che ciascun genitore possa sentire telefonicamente i figli quando sono con l'altro nella fascia oraria 19,30/20,30.
Va infine disposta, nell'interesse dei minori, la prosecuzione della loro presa in carico da parte dei Servizi di territorio per la continuazione degli interventi di monitoraggio e di supporto educativo nonché genitoriale a favore del nucleo, fin quando stimato necessario dagli operatori medesimi.
Non può essere prescritto il percorso di mediazione familiare perché esso presuppone l'accordo delle parti. I Servizi territoriali hanno, peraltro, dato atto dell'impossibilità del suo avvio a causa della presenza di reciproche denunce penali (v. rel. SS e NPI in atti).
pagina 9 di 13 Sulla conferma dell'ammonimento e delle misure sanzionatore
Già si è detto che, con ordinanza del 14.1.2025, il ricorrente è stato ammonito dal Giudice Relatore alla puntuale osservanza del regime di visita e degli obblighi economici stabiliti in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti ed è stata, contestualmente, disposta l'applicazione di una sanzione di E. 50 per ogni violazione o inosservanza dei predetti obblighi ai sensi dell'art. 473bis 39 cpc.
Si richiama la motivazione del provvedimento del Giudice Relatore che il Collegio condivide:
“Passando ora all'esame delle domande sanzionatorie formulate dalla , si osserva come sia CP_1 pacifico che il sia stato inadempiente rispetto sia al regime di visita sia agli obblighi Parte_1 economici stabiliti dall'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc.
Quanto al mancato rispetto del regime di visita, già si è detto che il ha ammesso di non aver Parte_1 tenuto con sé i figli nella giornata del venerdì di sua spettanza. Egli ha addotto a giustificazione generici impedimenti di natura lavorativa. Tuttavia, non è provato -neppure alla luce dello scambio dei messaggi sub doc. 2 di controparte e richiamati dal che l'inosservanza sia stata causata da Parte_1 sopravvenuti imprevisti di quest'ultimo né che il mancato prelievo dei bambini sia stato previamente e debitamente concordato con la . CP_1
Quanto all'inosservanza degli obblighi economici, è parimenti provato, alla luce delle dichiarazioni rese in udienza dal e della documentazione prodotta dalla (cfr. atto di precetto sub Parte_1 CP_1 doc. 9), che egli abbia tardato il saldo (oltre che delle rate di mutuo) dei centri estivi per i figli nei mesi di giugno e luglio e rifiutato il pagamento delle spese del pre e post scuola e per la cura degli animali domestici, malgrado non abbia in questa sede specificamente contestato il presupposto che ne giustifica la suddivisione al 50% fra i genitori sulla base delle previsioni del Protocollo d'Intesa di Torino espressamente richiamato dall'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc.
Orbene, tali inadempienze, pur inscrivendosi in un contesto di elevata conflittualità fra le parti alimentata da continue e reciproche accuse di mancanze e inadeguatezze (come evincibile dal tenore dello scambio dei messaggi prodotti sub doc.
2-8 attorei), assumono nondimeno il connotato della gravità perché suscettibili di porre l'altro genitore in grave difficoltà, non solo sul piano economico, pregiudicando il corretto esercizio della responsabilità genitoriale.
Per tali ragioni, ai sensi dell'art. 473bis 39 co. 1 lett. a) cpc, il dev'essere ammonito alla Parte_1 puntuale osservanza del regime di visita e degli obblighi economici stabiliti con l'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc del 15.2.2024, come modificata con il presente provvedimento, disponendo altresì che egli sarà tenuto, per ogni violazione o inosservanza successiva, al pagamento ex art. 614bis cpc di una somma di denaro nel quantum indicato in dispositivo, stimato congruo e tale da favorire l'adempimento degli obblighi a carico del medesimo (art. 473bis 39 co. 1 lett. b) cpc)”.
La resistente ha chiesto la conferma dell'ammonimento e delle misure sanzionatorie disposte con la predetta ordinanza e la domanda va accolta, vieppiù considerato che il -come già Parte_1 evidenziato- ha continuato, pur dopo il citato provvedimento, a non osservare puntualmente il calendario di visita stabilito ed a non adempiere esattamente all'obbligo di mantenimento della prole, creando difficoltà organizzative ed economiche alla resistente e costringendola ad agire in sede esecutiva.
Sull'assegnazione della casa familiare
La casa coniugale, coi relativi arredi, resta assegnata alla resistente , in difetto di una CP_1 contraria domanda. Il ricorrente se n'è già da tempo allontanato e la resistente continua ad essere il genitore collocatario della prole minore.
pagina 10 di 13 Sul contributo al mantenimento dei minori
In punto mantenimento dei minori, il ricorrente ha chiesto, in sede di precisazione delle conclusioni, la conferma del contributo economico già stabilito a suo carico in E. 500 mensili oltre al
50% delle spese straordinarie, instando per la sola esclusione delle spese per la cura degli animali domestici;
la resistente, invece, ha instato per l'incremento ad E. 700 mensili dell'assegno dovutole per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in vigore presso il
Tribunale di Torino ed oltre al 50% delle spese di cura degli animali domestici, confermando altresì la suddivisione al 50% delle spese di baby sitter e dei centri estivi.
Ritiene il Collegio di confermare l'obbligo già posto a carico del con ordinanza ex Parte_1 art. 473bis 22 cpc, così come parzialmente modificata con ordinanza del 14.1.25, per i seguenti motivi.
La quantificazione del predetto contributo è stata motivata dal Giudice Relatore come segue:
“quanto alla situazione economico-patrimoniale delle parti, dalle rispettive allegazioni e produzioni documentali versate in atti risulta che: il ricorrente, geometra, ha percepito negli anni 2021 e 2022 redditi lordi d'impresa pari ad E. 64.946 e ad E. 51.536 (cfr. Mod. Unico 2022 e 2023), convive con una nuova compagna, con la quale verosimilmente suddividerà le spese del vivere quotidiano, in un immobile condotto in locazione sostenendo spese per canone ed oneri accessori per complessivi E. 510 al mese (doc. 1), sostiene ulteriori spese per la locazione del locale adibito a studio e per il noleggio dell'autovettura per complessivi E.
1.000 circa (cfr. doc. 4-5); la resistente, libero professionista, ha percepito nel 2021 un reddito complessivo di E. 13.481 (cfr. Quadro RN Mod. Unico 2022) e nei due anni precedenti redditi lordi d'impresa tra E. 21.000 e 26.000 (cfr. Quadro LM Mod. Unico 2021 e 2020), percepisce l'assegno unico per E. 220 al mese;
entrambi i coniugi sono comproprietari al 50% della casa coniugale gravata da un mutuo cointestato a tasso variabile con rate mensili di complessivi E.
1.100 circa;
che, tenuto conto del divario reddituale fra le parti, degli oneri per il mutuo sulla casa coniugale gravanti su entrambe le parti (e di cui il è contrattualmente tenuto a farsi carico pro quota) Parte_1 nonchè delle ulteriori spese sostenute dal ricorrente per la locazione dell'immobile in cui vive, dello studio e per il noleggio dell'autovettura, considerati il godimento da parte della della casa CP_1 coniugale (in comproprietà fra i coniugi) e la fruizione dell'assegno unico, valutati altresì i tempi di permanenza della prole presso ciascun genitore (prevalenti presso la madre) e le esigenze economiche dei bambini correlate all'età, debba disporsi che ciascun genitore provveda al mantenimento dei figli quando li ha con sé ed il sig. corrisponderà, altresì, all'altro genitore, a titolo di contributo Parte_1 al mantenimento della prole, l'assegno mensile di complessivi E. 500 (E. 250/mese per figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino;
detto contributo è dovuto a decorrere dalla data della domanda giudiziale;
che, quanto alle spese di cura degli animali domestici, trattandosi di spese straordinarie, debbono intendersi regolate dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino, cui si fa espresso rinvio”.
Il Collegio condivide e fa propria la motivazione del Giudice Relatore, osservando come il provvedimento non risulti reclamato e come non siano emerse, in epoca successiva alla citata ordinanza, circostanze nuove che abbiano alterato l'assetto economico stabilito fra le parti, giustificandone e imponendone una revisione in questa sede.
Non si ritiene di accogliere la domanda subordinata formulata dalla resistente di prevedere sin d'ora l'incremento del contributo al mantenimento dei figli ad E. 700 mensili nel caso di vendita a terzi della casa coniugale, posto che il giudizio non viene in questa sede definito e ben potrà essere chiesta la modifica dell'attuale assetto economico in presenza di sopravvenute modifiche rilevanti sotto il profilo reddituale e patrimoniale delle parti.
Sulla domanda di divorzio pagina 11 di 13 Il ricorrente ha domandato, unitamente alla separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, domanda cui non si è opposta espressamente la resistente.
Atteso che la domanda sullo scioglimento del vincolo matrimoniale non risulta allo stato procedibile, la causa dev'essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Sulle spese di lite
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così provvede: pronuncia la separazione personale dei coniugi e , ai Parte_1 Controparte_1 sensi dell'art. 151 co. 1 cc;
dichiara la separazione addebitabile alla moglie;
dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, fermo restando che le decisioni di maggior interesse per la prole relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo fra i genitori;
dispone che i minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso il domicilio materno;
dispone che il padre possa incontrare e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità, salve diverse e più ampie intese fra le parti:
− nei fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
− un pomeriggio, seguito da pernotto, nella settimana che termine con il week-end di spettanza paterna (indicativamente, il mercoledì dall'uscita da scuola ed accompagnamento a scuola il mattino successivo);
− due pomeriggi, entrambi seguiti da pernotto, nella settimana che termine con il week-end di spettanza materna (indicativamente, il mercoledì dall'uscita da scuola ed accompagnamento a scuola il mattino successivo ed il venerdì dall'uscita da scuola ed accompagnamento presso l'abitazione materna il mattino successivo entro le ore 10);
− metà del periodo durante le vacanze scolastiche natalizie e segnatamente, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
− durante le vacanze scolastiche pasquali, metà del periodo comprensivo, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del giorno di Pasquetta;
− le altre festività ed il giorno del compleanno dei minori secondo il criterio dell'alternanza;
− durante le vacanze estive, due settimane, anche non consecutive, in periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno con sospensione del diritto di visita dell'altro genitore (in difetto di accordo, negli anni pari le prime due settimane di agosto con il padre e le ultime due con la madre e viceversa negli anni dispari); dispone che ciascun genitore possa sentire telefonicamente i figli quando sono con l'altro nella fascia oraria 19,30/20,30; pagina 12 di 13 conferma l'ammonimento del ricorrente e la misura sanzionatoria disposta nei confronti del medesimo con ordinanza del 14.1.2025; conferma l'assegnazione della casa coniugale, con tutti gli arredi ivi presenti, a favore di CP_1
;
[...]
dispone la prosecuzione della presa in carico dei minori da parte dei Servizi di territorio per la continuazione degli interventi di monitoraggio e di supporto educativo nonché genitoriale a favore del nucleo, fin quando stimato necessario dagli operatori medesimi;
dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento dei figli quando li ha con sé. Inoltre, il sig.
[...]
, a far data dalla domanda giudiziale, corrisponderà all'altro genitore, per il mantenimento dei Pt_1 figli, l'assegno periodico di € 500 (E. 250 al mese per figlio) da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive, ricreative e di cura degli animali domestici saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. Torino. Le spese di baby-sitter e dei centri estivi saranno suddivise al
50% fra i genitori se necessitate da impegni lavorativi di entrambi;
provvede con separato provvedimento alla rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio;
manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi di territorio (SS e NPI/Psicologia) per il tramite del SS-sede spese di lite al definitivo
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 16.5.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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