Rigetto
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 05/02/2025, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00895/2025REG.PROV.COLL.
N. 04758/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4758 del 2023, proposto da RE BU, rappresentato e difeso dagli avvocati Guido Giovannelli e Mauro Giovannelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di NO e Avellino, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Vietri sul Mare, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di NO (Sezione Seconda), n. 03335/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di NO e Avellino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2025 il Cons. Dalila Satullo e udito per parte appellante l’avv. Mauro Giovannelli.
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con istanza del 21 dicembre 1994 RE BU ha presentato, ai sensi della l. n. 724/1994, domanda di concessione edilizia in sanatoria delle opere abusivamente realizzate sull’immobile di sua proprietà, sito a Vietri sul Mare, località Fuenti, via Costiera amalfitana, e consistenti in: ampliamento del vano di ingresso, manufatto in muratura adibito a forno e deposito, piscina di forma irregolare, vari terrazzamenti e piccoli manufatti adibiti a deposito, ascensore che conduce al mare, scala di accesso al mare e pensilina in cemento armato.
La Commissione per il paesaggio del Comune di Vietri sul Mare ha espresso parere positivo con prescrizioni (demolizione della pensilina in cemento armato, posta a ridosso della grotta naturale; rivestimento in pietrame degli elementi di contenimento della piscina; rivestimento con tegole in cotto della copertura del pollaio). La Soprintendenza per le Province NO e Avellino, con nota n. 15473 del 29 giugno 2016, ha invece espresso parere negativo, salvo che per la scaletta di accesso al mare, per i terrazzamenti connessi all’accesso al mare, per l’ascensore incassato nella roccia e per l’ampliamento del vano d’ingresso dell’abitazione, ritenuti di impatto paesaggistico limitato.
RE BU ha impugnato il predetto atto, deducendo plurimi motivi di illegittimità, e con sentenza n. 3335/2022 il Tar di NO ha rigettato il ricorso.
Il proprietario ha tempestivamente proposto appello contro la predetta sentenza, deducendo tre articolati motivi.
Il Ministero della Cultura e la Soprintendenza per le Province di NO e Avellino si sono costituiti con memoria di stile.
All’udienza pubblica del 30 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Con il primo motivo di impugnazione il proprietario censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso la sussistenza dei seguenti profili di illegittimità dell’atto impugnato: 1) il parere è fondato, principalmente, su un vincolo di inedificabilità successivo alla realizzazione delle opere; 2) il parere contrasta con il precedente parere positivo della Soprintendenza reso il 27 giugno 1962 per la realizzazione, oltre che della villetta, anche di sbancamenti, di terrazzamenti, di accessi al mare e di una vasca incastonata nella roccia che è poi divenuta piscina; 3) il parere contrasta con il PUT dell’area sorrentino – amalfitana, atteso che l’eventuale demolizione comporterebbe il rischio di instabilità del costone roccioso, del terrazzamento sovrastante e dello stesso fabbricato.
Il motivo è infondato per le seguenti ragioni.
Con riferimento al primo profilo di illegittimità va rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, il parere negativo impugnato non è fondato esclusivamente sul vincolo di inedificabilità assoluta introdotto con la l.r. n. 35/1987, ma anche sul vincolo, derivante dal d.m. del 15 dicembre 1960 e consistente nella “Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’intero territorio comunale di Vietri sul Mare”. Ciò è confermato dalla circostanza che l’amministrazione ha effettuato una valutazione in concreto di compatibilità paesaggistica e, all’esito e in accoglimento delle osservazioni formulate dall’interessato, ha addirittura espresso parere positivo in relazione ad alcune delle opere per le quali era stata richiesta la sanatoria, senza quindi limitarsi all’affermazione astratta di un vincolo di inedificabilità assoluta sull’area.
Con riferimento al secondo profilo, va rilevato che le opere di cui si discute sono pacificamente abusive e la loro compatibilità paesaggistica non può essere in alcun modo giustificata dai pareri, peraltro molto risalenti nel tempo, resi dalla Soprintendenza in relazione al progetto originario. Ed infatti la documentazione relativa al progetto originario è stata depositata solo nel giudizio in appello ed è quindi tardiva; in ogni caso, le opere originariamente autorizzate negli anni sessanta (tra cui vi sarebbe una vasca in cemento armato di 100 mc) non sono in alcun modo paragonabili, per ampiezza, caratteristiche e funzione, alla piscina oggi esistente, al terrazzo che la circonda ed alla relativa imponente struttura di sostegno.
Infine, con riguardo al terzo profilo si evidenzia che l’eventuale impossibilità/pericolosità della demolizione delle opere abusive, derivante dall’esistenza di un rischio di cedimento del costone e dell’abitazione legittimamente realizzata, non può e non deve essere considerata dalla Soprintendenza in sede di adozione del parere di compatibilità paesaggistica e non può di per sé giustificare la decisione positiva sul condono, ma potrà essere eventualmente valutata in sede di esecuzione dell’ordinanza di demolizione in conformità alle norme che disciplinano quest’ultima (v., a titolo meramente esemplificativo, l’art. 33, c. 2, d.P.R. n. 380/2001).
3. Con il secondo motivo di impugnazione l’appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso la sussistenza del vizio di carenza e contraddittorietà della motivazione e del vizio di difetto di istruttoria.
3.1. Con riguardo alla carenza di motivazione, l’appellante deduce che il parere è motivato in modo generico, con l’impiego di clausole di stile e senza un esame specifico delle ragioni di incompatibilità paesaggistica.
Tale censura è infondata.
Sul punto deve condividersi la valutazione già effettuata dal giudice di primo grado in ordine all’adeguatezza della motivazione. Infatti, il parere negativo richiama le caratteristiche paesaggistiche da tutelare (emergenze tettoniche e morfologiche con rocce affioranti e vegetazione spontanea) e ritiene incompatibile con tale esigenza di tutela l’apprezzabile aumento di volumetria dipendente dai nuovi locali (forno e deposito, pollaio, cisterna, per complessivi 65 mq circa, come evincibile dalla stessa relazione tecnica presentata dal proprietario) e il notevole e palese impatto lato mare della struttura di sostegno alla piscina (costituita da pilastri in cemento armato). Inoltre, la circostanza che anche le opere più piccole (pollaio, deposito, cisterna) non siano “insignificanti” è comprovata dal fatto che la Commissione per il paesaggio, seppur rilasciando parere positivo, ha imposto per le stesse il rispetto di prescrizioni, confermandone quindi il rilievo paesaggistico.
3.2. Con riguardo al vizio di contraddittorietà, l’appellante rileva cinque contraddizioni. In particolare, la Soprintendenza: 1) ha considerato l’area sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta, ma ha comunque espresso parere positivo per la sanatoria di alcune opere; 2) ha espresso parere negativo per opere insignificanti e non rilevanti sotto il profilo paesaggistico; 3) ha espresso parere contrario alla sanatoria della piscina, senza considerare l’impossibilità tecnica di eliminarla e la circostanza che nel 1962 era stata autorizzata la realizzazione di una vasca incastonata nella roccia nel terrazzamento antistante l’abitazione; 4) ha autorizzato la permanenza di alcuni terrazzamenti e non di altri, senza tuttavia indicarli specificamente; 5) non ha considerato il rischio geologico connesso all’eventuale demolizione della piscina e della relativa struttura di sostegno.
Anche sotto tale profilo l’appello è infondato.
Va al riguardo rilevato che: la circostanza che sia stato espresso parere positivo per alcune opere e non per altre dipende proprio dalla specifica ed attenta valutazione concreta di compatibilità paesaggistica effettuata dalla Soprintendenza, anche all’esito delle osservazioni presentate dall’interessato, e non ha quindi di per sé nulla di contraddittorio; i terrazzamenti per i quali è stato espresso parere positivo sono oggettivamente individuabili in relazione alla loro funzione di consentire l’accesso al mare, mentre i terrazzamenti per i quali è stato espresso parere negativo sono quelli di collegamento alla piscina, atteso che anche quest’ultima è stata oggetto di valutazione negativa da parte della Soprintendenza; per quanto riguarda gli altri asseriti profili di contraddittorietà (irrilevanza paesaggistica delle opere minori; contraddittorietà con i pareri resi negli anni sessanta; esistenza di un rischio geologico in caso di demolizione), si richiamano qui le considerazioni già svolte ai precedenti punti 2. e 3.1.
3.3. Con riferimento al difetto di istruttoria, parte appellante evidenzia che la Soprintendenza si è discostata dal parere della Commissione per il paesaggio, affermando che lo stesso non contiene il metro di valutazione e le ragioni della compatibilità paesaggistica, ma non ha provveduto ad alcuna integrazione istruttoria mediante richiesta di documenti e relazioni mancanti.
Anche questo motivo è infondato.
Va al riguardo rilevato che la Soprintendenza, nel discostarsi dal parere della Commissione per il paesaggio, non ne contesta il difetto di istruttoria bensì l’insufficienza della motivazione, circostanza resa peraltro evidente dall’estrema sinteticità dell’atto comunale.
4. Con il terzo motivo l’appellante deduce la violazione dell’art. 10 bis l. n. 241/1990, in quanto la Soprintendenza non ha controdedotto specificamente alle osservazioni e non ha dato conto, nel parere finale, dei profili di compatibilità paesaggistica evidenziati dall’interessato e del rischio geologico derivante dalla demolizione della piscina.
Anche questo motivo è infondato.
Sul punto si evidenzia che l’amministrazione ha preso in considerazione le osservazioni presentate dal proprietario e le ha anche parzialmente accolte, esprimendo parere favorevole per alcune delle opere realizzate (ascensore, ampliamento vano di ingresso, accesso al mare e terrazzamenti connessi all’accesso medesimo).
Per quanto riguarda le opere di maggiore rilievo, l’amministrazione ha ritenuto invece di confermare le precedenti valutazioni, ragionevolmente e logicamente fondate sull’apprezzabile aumento di volumetria e sull’evidente impatto della struttura di sostegno alla piscina, motivi ostativi non superabili tramite il proposto rivestimento delle opere con materiali paesaggisticamente più compatibili. Con riferimento alla mancata considerazione del rischio geologico rappresentato dal proprietario, si richiama invece quanto già sopra evidenziato al punto 2.
5. Infine, per completezza, si ritiene che il parere positivo della Soprintendenza, da ultimo rilasciato in relazione ad interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del costone roccioso, non sia rilevante ai fini della decisione, in quanto attinente ad opere strutturalmente e funzionalmente diverse da quelle oggetto di causa ed il cui equivalente impatto paesaggistico rispetto a queste ultime non risulta in alcun modo provato.
6. Per tutte le ragioni sopra esposte l’appello va rigettato.
7. Le spese processuali del presente grado vanno integralmente compensate tra le parti costituite, in considerazione della ridotta attività difensiva svolta dall’amministrazione resistente, costituitasi con comparsa di mero stile.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Dalila Satullo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Dalila Satullo | Carmine Volpe |
IL SEGRETARIO