Ordinanza presidenziale 25 novembre 2022
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 18/03/2026, n. 5053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5053 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05053/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13377/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13377 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Soprano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1) della Delibera n. -OMISSIS- (Fascicolo UVLA n. -OMISSIS- e -OMISSIS-) adottata dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nella adunanza del -OMISSIS-, trasmessa al ricorrente in data -OMISSIS-, avente ad oggetto “Appalto adeguamento nuova darsena di levante a terminal contenitori mediante colmata e conseguenti opere di collegamento – 2 stralcio struttura cassa colmata e banchina – importo a base gara 123.047.878 Euro – Stazione Appaltante: -OMISSIS-. Contratto stipulato in data -OMISSIS-, Rep. -OMISSIS-” ;
2) della nota ANAC prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- (Fascicolo UVLA n. -OMISSIS- e -OMISSIS-) con cui è stata trasmessa la Delibera n. -OMISSIS- impugnata sub 1);
3) di tutti gli atti e/o provvedimenti relativi ai procedimenti istruttori ANAC n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS- e al procedimento ispettivo ANAC n. -OMISSIS-, conclusi con l’emanazione della delibera ANAC impugnata sub 1), tra cui, in particolare:
3.1.) la nota ANAC prot. n. -OMISSIS- (Fascicolo UVLA n. -OMISSIS- e -OMISSIS- Fascicolo Ispettivo -OMISSIS-), recante la Comunicazione di Risultanze Istruttorie;
3.2) la disposizione del Presidente dell’ANAC, dott. Raffaele Cantone, prot. -OMISSIS-, con la quale è stata disposta l’effettuazione di una visita ispettiva presso le sedi del-OMISSIS-;
3.3) la nota ANAC prot. -OMISSIS- recante la comunicazione di visita ispettiva ai sensi dell’art. 213, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016;
3.4) i verbali di verifica ispettiva del -OMISSIS-; 3.5) della nota ANAC prot. n. -OMISSIS- recante la comunicazione di avvio del procedimento istruttorio n. -OMISSIS-; 4) della nota ANAC, di estremi, data e contenuto ignoti, recante la comunicazione di avvio del procedimento istruttorio n. -OMISSIS-;
5) di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, allo stato non conos ciuto, con riserva di proporre motivi aggiunti di impugnativa a seguito dell’integrale conoscenza degli stessi;
nonché per la condanna dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC al risarcimento dei danni subiti e subendi dal ricorrente per effetto degli impugnati atti da quantificarsi in corso di causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 13 febbraio 2026 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente, RUP dei lavori di “Adeguamento Darsena di Levante a terminal contenitori mediante colmata e conseguenti opere di collegamento – 2 stralcio struttura cassa colmata e banchina – CIG -OMISSIS-” di cui al contratto rep. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- stipulato tra -OMISSIS- (ora -OMISSIS-, di seguito anche “ADSP”) e l-OMISSIS-aggiudicataria della relativa gara, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe e, tra questi, la delibera n. -OMISSIS- mediante la quale l’Autorità ha rilevato una serie di presunte irregolarità emerse nella fase esecutiva del contratto.
Più precisamente, le contestazioni mosse dall’ANAC nell’impugnata delibera n. -OMISSIS- – trasmessa al Presidente dell’ADSP, ai partecipanti all’istruttoria, all’Ente vigilante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché alla Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica – riguardavano i seguenti aspetti:
1. la mancata adeguata osservanza di quanto previsto all’art. 10 del d.lgs. 163/2006 e dell’art. 9 del DPR 207/2010 in relazione al non adeguato espletamento della funzione e dei compiti del Responsabile del Procedimento;
2. la mancata adeguata osservanza di quanto previsto all’art. 119 del d.lgs. 163/2006 e dell’art. 148 del DPR 207/2010 in relazione al non adeguato espletamento della funzione e dei compiti del D.L.; 3. il mancato rispetto da parte del RUP ai dettami dell’art. 240 commi 2, 4 e 5 del d.lgs. 163/2006 in relazione alla procedura di accordo bonario, specificatamente in merito alle seguenti evenienze:
a) la procedura di accordo bonario è stata avviata non tempestivamente al ricorrere delle condizioni previste dalla norma ed in assenza di un’analitica valutazione del RUP circa l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve;
b) la procedura di accordo bonario inoltre ha registrato ritardi nella nomina della Commissione e a ciò si è aggiunta l’anomala richiesta di valutazione di riserve iscritte dall’impresa in tempi successivi all’avvio della procedura medesima;
c) la proposta formulata dalla Commissione di Accordo Bonario in data -OMISSIS-, non accolta dall’Amministrazione perché valutata, di fatto, non equilibrata, né conseguente ad un adeguato esame/valutazione dei fatti, pertanto, svantaggiosa per l’Amministrazione medesima, è stata assunta come base per la successiva rinegoziazione che ha portato all’approvazione di un accordo bonario con atto in data -OMISSIS- dell’ammontare di euro 5.537.476,54 ed alla concessione di una proroga all’impresa di oltre 400 giorni con atto in data -OMISSIS- con conseguente non applicazione delle penali contrattualmente previste per ritardata ultimazione dei lavori;
d) la mancata osservanza del disposto di cui all’art. 132 del d.lgs. 163/06 con riferimento alle varianti n. 1 in data -OMISSIS- e n. 3 in data -OMISSIS-effettuate ed approvate in corso d’opera, risultando le stesse in larga misura non riconducibili alle casistiche motivazionali previste al comma 1 del richiamato articolo di legge e, pertanto, non ammissibili nei sensi di cui in motivazione;
e) unì’approssimativa redazione dell’atto di collaudo tecnico-amministrativo nella parte in cui riferisce, di fatto, sulla non collaudabilità dell’opera denominata “ Sporgente est” non terminata secondo i parametri di progetto e la mancata tempestiva assunzione da parte dell’Amministrazione di idonee iniziative solutorie al riguardo.
In questo quadro, il ricorrente ha esposto:
-che il procedimento istruttorio, avviato con la nota prot. n. -OMISSIS-, doveva concludersi entro 180 giorni (termine perentorio) dalla data di invio della comunicazione, come disposto dall’art. 9, comma 2, del Regolamento all’epoca vigente per l’attività di vigilanza e gli accertamenti ispettivi;
- successivamente, senza concludere né tantomeno sospendere il procedimento già iniziato, e relativo unicamente all’Accordo Bonario, l’Autorità avviava d’ufficio un ulteriore procedimento istruttorio, il n. -OMISSIS-, relativo questa volta alle varianti in corso d’opera medio tempore disposte, che l’Autorità Portuale, con nota prot. n. -OMISSIS- (tre anni addietro), aveva provveduto a trasmettere all’ANAC in ottemperanza a quanto richiesto dall’art. 37 della L. n. 114/2014;
- che in data -OMISSIS- l’Anac ha comunicato gli esiti istruttori dei due procedimenti e delle ispezioni nel frattempo svolte, invitando i soggetti interessati a presentare controdeduzioni;
- nonostante le osservazioni procedimentali presentate anche dal ricorrente, l’Autorità ha poi adottato la delibera n. -OMISSIS-, oggetto dell’odierno giudizio.
2. Dell’impugnato provvedimento il ricorrente ha domandato l’annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti, lamentando:
I. la violazione e falsa applicazione degli articoli 6,9 e 10 del Regolamento in materia di attività di vigilanza e accertamenti ispettivi (G.U. n. 300 del 13 ottobre 2014, in vigore sino al 28 febbraio 2017), la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990, dell’art. 6 del d.lgs. n. 163/2006, dell’art. 213 del d.lgs. n. 50/2016, dell’art. 97 Cost., del principio di tempestività e di giusta durata del procedimento, nonché l’eccesso di potere e lo sviamento. In primo luogo, il ricorrente ha censurato la delibera impugnata in ragione del superamento, da parte dell’ANAC, di qualsivoglia ragionevole durata del procedimento, che ha comportato anche lo sviamento del potere dalla funzione di vigilanza e controllo in materia di contratti pubblici. Inoltre, l’Autorità non avrebbe mai comunicato l’avvio del secondo e distinto procedimento istruttorio n. -OMISSIS-, conclusosi comunque tardivamente;
II. la violazione e falsa applicazione degli articoli 10, 132, 141, 240 e 240 bis del d.lgs. n. 163/2006, degli articoli 9, 154, 158, 159 e 311 del DPR n. 207/2010, dell’art. 6 del d.lgs. n. 163/2006, dell’art. 213 del d.lgs. n. 50/2016, dell’art. 3 della legge n. 241/1990, la violazione dell’art. 97 Cost, nonché l’eccesso di potere per difetto di motivazione, di istruttoria, contraddittorietà e ingiustizia manifesta . Mediante tale motivo, il ricorrente ha contestato nel merito tutte le censure svolte dall’Autorità, ritenendole erronee, nonché apodittiche e del tutto non collegate ai chiarimenti forniti nel corso dell’istruttoria.
3. L’ANAC si è costituita in giudizio e, con successiva memoria, oltre a prendere posizione sul merito delle censure formulate dalla parte ricorrente, ha eccepito la radicale inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, non avendo la deliberazione impugnata alcun effetto direttamente ed immediatamente lesivo della sfera giuridica della ricorrente.
4. All’udienza straordinaria del 13 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio condivide l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse sollevata dall’Autorità resistente.
In particolare, deve essere richiamata, anche ai sensi dell’art. 88 cod. proc. amm., la sentenza n. -OMISSIS- di questo T.A.R. (con la quale è stato definito il giudizio analogo promosso dall’Autorità Portuale sulla medesima vicenda) tramite la quale si è affermato che “Con la delibera impugnata, l’ANAC si è limitata a formulare rilievi in ordine alle criticità riscontrate nella fase esecutiva dell’intervento di adeguamento della nuova darsena di levante del porto di Napoli e a disporre la trasmissione degli stessi rilievi, per quanto di rispettiva competenza, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Corte dei conti e alla Procura della Repubblica.
L’atto in questione non contiene prescrizioni vincolanti nei confronti dell’ASP, essendosi l’Autorità limitata ad esprimere il proprio avviso sulla vicenda esaminata. Esso è stato adottato nell’esercizio di una funzione di orientamento, nel quadro di una più estesa attività di vigilanza sull’osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia dei contratti pubblici, coinvolgente specifici comportamenti posti in essere dagli operatori, al fine di richiamarne l’attenzione su quella che viene ritenuta la corretta interpretazione delle norme del settore.
Nell’esercizio della funzione sopra indicata, l’Autorità non è dotata di poteri di supremazia gerarchica nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, così da poter ipotizzare un potere di annullamento per vizi di legittimità dei provvedimenti da queste adottati in tema di affidamento di contratti pubblici (Cons. Stato, sez. VI, 12 settembre 2006 n. 5317; TAR Lazio, sez. I, 21 ottobre 2019, n. 12074). Nell’adottare un atto di tenore analogo a quello oggetto dell’odierna impugnativa, infatti, l’Autorità non reca alcuna statuizione di carattere costitutivo, in quanto non dispone l’annullamento o, comunque, la privazione degli effetti, di alcuno dei provvedimenti adottati dalla stazione appaltante, ovvero dei contratti in essere (cfr. TAR Lazio, sez. I-quater, 30 aprile 2025, n. 8477; Id., sez. I stralcio, 21 gennaio 2022, n. 704). Né l’ANAC ha il potere di sostituirsi o imporsi alle stazioni appaltanti nelle decisioni di loro competenza, che sono espressione di autonomia contrattuale, da assumersi con riguardo a un contratto già stipulato e perfetto, rispetto alle quali l’intervento di vigilanza dell’Autorità può compendiarsi solo in pareri aventi la funzione di supportare e consigliare (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I, 2 ottobre 2019, n. 11492).
Dunque, la delibera non costituisce una manifestazione di volontà in grado di incidere autoritativamente sulla sfera giuridica del destinatario ma è la mera rappresentazione di un giudizio, che può eventualmente essere accompagnato – ma non è questo il caso – dall’invito alla stazione appaltante ad esercitare i propri poteri di autotutela (TAR Lazio, sez. I, 30 giugno 2022, n. 8943; Id., 21 febbraio 2012, n. 1730) […] La circostanza, poi, che l’ANAC possa – come nel caso di specie ha fatto – disporre la trasmissione dei rilievi alle autorità competenti ad accertare eventuali profili di rilevanza erariale o penale non determina alcuna immediata conseguenza negativa, giuridicamente apprezzabile, nei confronti dei soggetti vigilati. Per il profilo adesso considerato, l’atto non produce nella sfera dei suoi destinatari effetti giuridici significativamente diversi da quelli prodotti da una qualsiasi denunzia ad un organo inquirente che sia trasmessa da una pubblica autorità, denunzia in relazione alla quale non può certamente darsi la tutela di annullamento dinnanzi al giudice amministrativo, non potendosi ritenere che un atto di dichiarazione di scienza, quale è la denunzia, determini di per sé l’incisione unilaterale della sfera giuridica del soggetto vigilato.
Né appare condivisibile la tesi di parte ricorrente volta a ricondurre il provvedimento gravato al novero degli atti sanzionatori: invero, anche la trasmissione della delibera alle autorità inquirenti (Corte dei conti; Procura della Repubblica) costituisce fatto neutro, carente di immediata e diretta lesività (in termini, TAR Lazio, sez. I stralcio, 30 giugno 2022, n. 8943; Id., sez. I, 21 gennaio 2022, n. 704)”.
2. Da tali argomentazioni, che il Collegio condivide integralmente, non vi è motivo di discostarsi nell’odierno giudizio, non essendo emerso alcun profilo idoneo a porne in dubbio la correttezza. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
3. Considerato l’esito in rito della causa, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA IG, Presidente
Rita Luce, Consigliere
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | IA IG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.