TRIB
Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/01/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Carmela Sorgente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9751/2017 R.G.A.C., avente ad oggetto “Contratti bancari”
TRA
rapp.to e difeso dall'avv. Gianluca Casertano, elettivamente domiciliato presso Parte_1
lo studio del difensore sito in Caserta alla Via Don Bosco n. 19.
- Attore -
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Controparte_1
Toffoletto, Federico Corti e Christian Romeo, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Diego Manzo, sito in Napoli alla Piazzetta Ascensione n. 10.
- Convenuta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1
al Tribunale di S. Maria C.V., in persona del legale rappresentante p.t., al fine di Controparte_1 accertare e dichiarare la nullità delle condizioni contrattuali apposte dall'istituto di credito al rapporto di conto corrente n. 401005226, riferite agli interessi debitori, alle spese di conto, alle commissioni di massimo scoperto e altre a vario titolo addebitate, nonché all'arbitraria variazione delle valute ed alla nullità della clausola determinativa degli interessi passivi perché usuraria in violazione della legge n. 108/96, rideterminando, all'esito, l'effettivo saldo tra le parti al netto delle voci contabili illegittimamente applicate, con condanna della banca al pagamento del saldo attivo in favore dell'istante per la somma di euro 8.817,87, il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa.
Con comparsa regolarmente depositata, si costituiva in giudizio in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., la quale, in rito, eccepiva la prescrizione del diritto di credito avanzato da parte attrice, mentre nel merito confutava in toto l'avversa domanda, chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 06.03.2018, veniva formulata proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., che aveva esito negativo, come pure venivano concessi i termini di cui all'art. 183 VI° comma c.p.c.
All'udienza del 19.04.2024, la causa, istruita documentalmente, veniva riservata per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
In limine litis, vanno disattese le doglianze afferenti alla prescrizione del diritto azionato.
Al riguardo, va osservato che la prescrizione, dacché eccezione sostanziale in senso stretto, va proposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 c.p.c., nella comparsa di costituzione e risposta da depositarsi almeno venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione.
Nella specie, essendo stata eccepita mediante la comparsa di costituzione e risposta depositata dalla convenuta nei termini di cui al richiamato art. 167 c.p.c., la prescrizione va reputata CP_2
tempestivamente dedotta.
Beninteso, il “dies a quo” per la prescrizione (ordinaria decennale ex art. 2946 c.c.) dell'azione di ripetizione proposta dal correntista, stante la natura unitaria del contratto di conto corrente, inizia a decorrere, per i versamenti che abbiano funzione ripristinatoria – scaturenti dalla correlazione con un rapporto di apertura di credito e che quindi mirano a ricostruire la disponibilità concessa dalla banca
- dalla data di chiusura del rapporto: viceversa, per quel che concerne i versamenti aventi natura solutoria, ossia che possano essere considerati alla stregua di veri e propri pagamenti, il “dies a quo” della prescrizione comincerà a decorrere dalla data della singola operazione (Cfr. Cass. S.U. n. 24418 del 2010).
In tema, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cfr. Cass. Sez. Un. n.
15895/2019).
Questo principio opera, tuttavia, sul (solo) versante dell'onere di allegazione e postula una simmetria, nel senso che così come il correntista può limitarsi a indicare l'esistenza di versamenti indebiti e chiederne la restituzione previa verifica del saldo del conto, così anche la banca può a sua volta limitarsi ad allegare l'inerzia dell'attore per il tempo necessario alla prescrizione.
Dopodiché, il problema della indicazione delle rimesse solutorie si sposta sul piano della prova e presuppone che il giudice debba valutare le tesi contrapposte secondo le ordinarie regole di riparto
(Cfr. Cass. n. 5610/ 2020).
Ne deriva che la banca non è esonerata dall'onere di fornire la prova della prescrizione, eccepita quale fatto estintivo del diritto azionato, mentre al correntista incombe l'onere di provare la sussistenza di un conto affidato, idoneo ad escludere che la prescrizione del diritto di ripetizione della somma oggetto della rimessa decorra dal momento del versamento.
Sul punto, va evidenziato che “in presenza di eccezione di prescrizione della banca è onere del correntista, attore in ripetizione dell'indebito, allegare e provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito in conto corrente, che consenta di qualificare come non già solutorie, bensì meramente ripristinatorie della provvista, le rimesse effettuate entro i limiti dell'affidamento” (Ex plurimis: Cass. 1388/2022).
Nell'ipotesi al vaglio, la sussistenza di un rapporto di affidamento in conto corrente, desunto dall'attore, non solo non è stata contestata dalla banca, pur rientrando nella sua sfera di percezione - con la conseguenza che il fatto divenuto pacifico è espunto dall'onere della prova a carico del correntista - ma è stata espressamente riconosciuta dall'istituto di credito il quale, in relazione all'affermata non debenza della capitalizzazione trimestrale degli interessi e della commissione di massimo scoperto, ha sostenuto – infra: pag. 8 della comparsa conclusionale – che “nel contratto di affidamento prodotto unitamente all'atto di citazione avversario il Sig. ha dichiarato di Pt_1 approvare specificatamente, ai sensi dell'art. 6 della Delibera CICR 9/2/2000” la clausola relativa alla pari capitalizzazione trimestrale degli interessi”.
Di talché, risultando indimostrata la natura solutoria delle rimesse, il “dies a quo” va computato dalla data di estinzione del conto, avvenuta il 23.03.2016: avendo il correntista fatto valere le proprie rimostranze, per la prima volta, in data 19.10.2017, tramite l'istanza di mediazione di cui al D. Lgs.
n. 28/2010, va rilevato che l'actio indebiti è stata intrapresa entro i termini prescrizionali decennali previsti dall'art. 2946 c.c.
Nel merito, la domanda attorea è infondata per le ragioni appresso esplicitate. Va rammentato che nei giudizi promossi dal “cliente”– correntista per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz'altro sulla parte attrice innanzitutto l'onere di allegare, in maniera specifica, i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova.
Invero, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (Cfr. Cass. Sez.
3, Sentenza n. 7501 del 14/05/2012, Rv. 622359 – 01, secondo cui “Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'"accipiens" l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta”).
Pertanto, il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive – assumendo che le stesse derivino dall'applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla banca a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre “voci” non dovute - ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.
Nel caso in esame, parte attrice non ha assolto al proprio onere di allegazione, né all'onere della prova, instando genericamente per l'illegittima applicazione delle impugnate clausole contrattuali senza tuttavia specificare, né cronologicamente né contabilmente, le denunziate violazioni.
In effetti, in materia di contratti bancari, il cliente non può limitarsi ad una superficiale contestazione delle operazioni e delle pattuizioni contrattuali asseritamente illegittime, dovendo indicare in modo specifico quali siano gli addebiti che ritiene non dovuti, specificando quali siano le poste illegittime, sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur.
Né, in senso contrario, potrebbe invocarsi una qualche difficoltà del correntista di disporre della documentazione relativa ai contratti sottoscritti e, segnatamente, alle movimentazioni ed annotazioni effettuate in conto corrente.
Difatti, il titolare di un rapporto di conto corrente, quale parte contraente, non può non avere la disponibilità dei documenti contrattuali e contabili, anche alla luce delle previsioni contenute nel D.
Lgs. n. 385 del 1993 (Testo Unico Bancario) che impongono alla banca la consegna di una copia del contratto al cliente (art. 117 primo comma TUB) e la trasmissione di comunicazioni periodiche in merito allo svolgimento del rapporto (art. 119 TUB) e, con specifico riferimento ai rapporti in conto corrente, la trasmissione di estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite sul conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate. A maggior presidio dei principi di trasparenza e di corretta informazione, il legislatore accorda al cliente un ulteriore strumento per ottenere dalla banca la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti ed alle operazioni poste in essere.
Si tratta della misura contemplata dall'art. 119, ultimo comma, TUB che, nel testo vigente, prevede in particolare quanto segue: "il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni".
In un contesto di tal tipo, si deve presumere che il "cliente-attore" sia già in possesso della documentazione contrattuale e contabile relativa ai rapporti intrattenuti con la banca e, ove lo stesso espressamente deduca di non averla mai ricevuta o di averla persa, ha uno specifico strumento per procurarsela prima di agire in giudizio, facendo ricorso alla richiesta stragiudiziale di cui all'art. 119
T.U.B. ovvero chiedendo l'emissione di un decreto ingiuntivo avente ad oggetto la consegna di documentazione determinata laddove l'istanza ex 119 T.U.B. sia rimasta inevasa (Cfr.: Trib. Roma, sent. del 09.11.2018; Trib. Napoli, sent. n. 412/2024).
Pertanto, il cliente-attore in tanto può avvalersi del rimedio di cui all'art. 210 c.p.c. in quanto deduca e dimostri di essersi tempestivamente attivato per ottenere, ex art. 119 TUB, la consegna della documentazione bancaria necessaria per gli accertamenti richiesti e di non aver ottenuto fattivo riscontro: circostanza che, nel caso concreto, non ricorreva.
Ciò posto, va ravvisata la vaghezza delle obiezioni attinenti alla validità della clausola contenente gli interessi anatocistici giacché non assistite dall'indicazione degli importi che sarebbero stati illegittimamente contabilizzati.
Altrettanto, l'attore ha omesso di documentare la lamentata entità usuraria degli interessi applicati non corredando le proprie allegazioni con il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la percentuale di sconfinamento e la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato (Cfr. Cass. SS.UU. n. 19597/2020; Tribunale Ragusa sez. I,
01/07/2020, n. 526).
Ne consegue l'assorbimento delle ulteriori questioni controverse relative all'illegittimità delle
Commissioni di e delle altre voci di addebito in quanto, nella specie, viene in Controparte_3
rilievo un rapporto sorto in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 2/09, di conversione del DL n. 185/08, il cui art. 2 bis, come noto, ha espressamente previsto la necessaria considerazione, ai fini dell'accertamento dell'usura, di tutti "…Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente." Dunque, la domanda proposta dall'istante si limita ad enunciare concetti generali su alcuni temi del contenzioso bancario concludendo astrattamente in ordine alla quantificazione delle somme che dovrebbero essere ripetute a titolo di indebito, rinviando per tale determinazione ad una CTU la quale, ove ammessa, sarebbe stata meramente esplorativa.
A tal proposito, alcun supporto probatorio può essere attribuito alla consulenza tecnica di parte allegata agli atti in quanto generica ed effettuata su una rielaborazione con la metodologia c.d.
"sintetica" (basata essenzialmente sugli scalari).
Peraltro, è noto che la consulenza di parte costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili (Cfr. Cass. Civ. Ord. n. 33503 del
27.12.2018).
In definitiva, la domanda attorea va rigettata.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di S. Maria C.V., definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dall'attore perché infondata;
2) compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in S. Maria C.V., in data deposito
IL GIUDICE
GOP dott.ssa Carmela Sorgente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Carmela Sorgente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9751/2017 R.G.A.C., avente ad oggetto “Contratti bancari”
TRA
rapp.to e difeso dall'avv. Gianluca Casertano, elettivamente domiciliato presso Parte_1
lo studio del difensore sito in Caserta alla Via Don Bosco n. 19.
- Attore -
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Controparte_1
Toffoletto, Federico Corti e Christian Romeo, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Diego Manzo, sito in Napoli alla Piazzetta Ascensione n. 10.
- Convenuta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1
al Tribunale di S. Maria C.V., in persona del legale rappresentante p.t., al fine di Controparte_1 accertare e dichiarare la nullità delle condizioni contrattuali apposte dall'istituto di credito al rapporto di conto corrente n. 401005226, riferite agli interessi debitori, alle spese di conto, alle commissioni di massimo scoperto e altre a vario titolo addebitate, nonché all'arbitraria variazione delle valute ed alla nullità della clausola determinativa degli interessi passivi perché usuraria in violazione della legge n. 108/96, rideterminando, all'esito, l'effettivo saldo tra le parti al netto delle voci contabili illegittimamente applicate, con condanna della banca al pagamento del saldo attivo in favore dell'istante per la somma di euro 8.817,87, il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa.
Con comparsa regolarmente depositata, si costituiva in giudizio in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., la quale, in rito, eccepiva la prescrizione del diritto di credito avanzato da parte attrice, mentre nel merito confutava in toto l'avversa domanda, chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 06.03.2018, veniva formulata proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., che aveva esito negativo, come pure venivano concessi i termini di cui all'art. 183 VI° comma c.p.c.
All'udienza del 19.04.2024, la causa, istruita documentalmente, veniva riservata per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
In limine litis, vanno disattese le doglianze afferenti alla prescrizione del diritto azionato.
Al riguardo, va osservato che la prescrizione, dacché eccezione sostanziale in senso stretto, va proposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 c.p.c., nella comparsa di costituzione e risposta da depositarsi almeno venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione.
Nella specie, essendo stata eccepita mediante la comparsa di costituzione e risposta depositata dalla convenuta nei termini di cui al richiamato art. 167 c.p.c., la prescrizione va reputata CP_2
tempestivamente dedotta.
Beninteso, il “dies a quo” per la prescrizione (ordinaria decennale ex art. 2946 c.c.) dell'azione di ripetizione proposta dal correntista, stante la natura unitaria del contratto di conto corrente, inizia a decorrere, per i versamenti che abbiano funzione ripristinatoria – scaturenti dalla correlazione con un rapporto di apertura di credito e che quindi mirano a ricostruire la disponibilità concessa dalla banca
- dalla data di chiusura del rapporto: viceversa, per quel che concerne i versamenti aventi natura solutoria, ossia che possano essere considerati alla stregua di veri e propri pagamenti, il “dies a quo” della prescrizione comincerà a decorrere dalla data della singola operazione (Cfr. Cass. S.U. n. 24418 del 2010).
In tema, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cfr. Cass. Sez. Un. n.
15895/2019).
Questo principio opera, tuttavia, sul (solo) versante dell'onere di allegazione e postula una simmetria, nel senso che così come il correntista può limitarsi a indicare l'esistenza di versamenti indebiti e chiederne la restituzione previa verifica del saldo del conto, così anche la banca può a sua volta limitarsi ad allegare l'inerzia dell'attore per il tempo necessario alla prescrizione.
Dopodiché, il problema della indicazione delle rimesse solutorie si sposta sul piano della prova e presuppone che il giudice debba valutare le tesi contrapposte secondo le ordinarie regole di riparto
(Cfr. Cass. n. 5610/ 2020).
Ne deriva che la banca non è esonerata dall'onere di fornire la prova della prescrizione, eccepita quale fatto estintivo del diritto azionato, mentre al correntista incombe l'onere di provare la sussistenza di un conto affidato, idoneo ad escludere che la prescrizione del diritto di ripetizione della somma oggetto della rimessa decorra dal momento del versamento.
Sul punto, va evidenziato che “in presenza di eccezione di prescrizione della banca è onere del correntista, attore in ripetizione dell'indebito, allegare e provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito in conto corrente, che consenta di qualificare come non già solutorie, bensì meramente ripristinatorie della provvista, le rimesse effettuate entro i limiti dell'affidamento” (Ex plurimis: Cass. 1388/2022).
Nell'ipotesi al vaglio, la sussistenza di un rapporto di affidamento in conto corrente, desunto dall'attore, non solo non è stata contestata dalla banca, pur rientrando nella sua sfera di percezione - con la conseguenza che il fatto divenuto pacifico è espunto dall'onere della prova a carico del correntista - ma è stata espressamente riconosciuta dall'istituto di credito il quale, in relazione all'affermata non debenza della capitalizzazione trimestrale degli interessi e della commissione di massimo scoperto, ha sostenuto – infra: pag. 8 della comparsa conclusionale – che “nel contratto di affidamento prodotto unitamente all'atto di citazione avversario il Sig. ha dichiarato di Pt_1 approvare specificatamente, ai sensi dell'art. 6 della Delibera CICR 9/2/2000” la clausola relativa alla pari capitalizzazione trimestrale degli interessi”.
Di talché, risultando indimostrata la natura solutoria delle rimesse, il “dies a quo” va computato dalla data di estinzione del conto, avvenuta il 23.03.2016: avendo il correntista fatto valere le proprie rimostranze, per la prima volta, in data 19.10.2017, tramite l'istanza di mediazione di cui al D. Lgs.
n. 28/2010, va rilevato che l'actio indebiti è stata intrapresa entro i termini prescrizionali decennali previsti dall'art. 2946 c.c.
Nel merito, la domanda attorea è infondata per le ragioni appresso esplicitate. Va rammentato che nei giudizi promossi dal “cliente”– correntista per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz'altro sulla parte attrice innanzitutto l'onere di allegare, in maniera specifica, i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova.
Invero, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (Cfr. Cass. Sez.
3, Sentenza n. 7501 del 14/05/2012, Rv. 622359 – 01, secondo cui “Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'"accipiens" l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta”).
Pertanto, il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive – assumendo che le stesse derivino dall'applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla banca a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre “voci” non dovute - ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.
Nel caso in esame, parte attrice non ha assolto al proprio onere di allegazione, né all'onere della prova, instando genericamente per l'illegittima applicazione delle impugnate clausole contrattuali senza tuttavia specificare, né cronologicamente né contabilmente, le denunziate violazioni.
In effetti, in materia di contratti bancari, il cliente non può limitarsi ad una superficiale contestazione delle operazioni e delle pattuizioni contrattuali asseritamente illegittime, dovendo indicare in modo specifico quali siano gli addebiti che ritiene non dovuti, specificando quali siano le poste illegittime, sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur.
Né, in senso contrario, potrebbe invocarsi una qualche difficoltà del correntista di disporre della documentazione relativa ai contratti sottoscritti e, segnatamente, alle movimentazioni ed annotazioni effettuate in conto corrente.
Difatti, il titolare di un rapporto di conto corrente, quale parte contraente, non può non avere la disponibilità dei documenti contrattuali e contabili, anche alla luce delle previsioni contenute nel D.
Lgs. n. 385 del 1993 (Testo Unico Bancario) che impongono alla banca la consegna di una copia del contratto al cliente (art. 117 primo comma TUB) e la trasmissione di comunicazioni periodiche in merito allo svolgimento del rapporto (art. 119 TUB) e, con specifico riferimento ai rapporti in conto corrente, la trasmissione di estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite sul conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate. A maggior presidio dei principi di trasparenza e di corretta informazione, il legislatore accorda al cliente un ulteriore strumento per ottenere dalla banca la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti ed alle operazioni poste in essere.
Si tratta della misura contemplata dall'art. 119, ultimo comma, TUB che, nel testo vigente, prevede in particolare quanto segue: "il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni".
In un contesto di tal tipo, si deve presumere che il "cliente-attore" sia già in possesso della documentazione contrattuale e contabile relativa ai rapporti intrattenuti con la banca e, ove lo stesso espressamente deduca di non averla mai ricevuta o di averla persa, ha uno specifico strumento per procurarsela prima di agire in giudizio, facendo ricorso alla richiesta stragiudiziale di cui all'art. 119
T.U.B. ovvero chiedendo l'emissione di un decreto ingiuntivo avente ad oggetto la consegna di documentazione determinata laddove l'istanza ex 119 T.U.B. sia rimasta inevasa (Cfr.: Trib. Roma, sent. del 09.11.2018; Trib. Napoli, sent. n. 412/2024).
Pertanto, il cliente-attore in tanto può avvalersi del rimedio di cui all'art. 210 c.p.c. in quanto deduca e dimostri di essersi tempestivamente attivato per ottenere, ex art. 119 TUB, la consegna della documentazione bancaria necessaria per gli accertamenti richiesti e di non aver ottenuto fattivo riscontro: circostanza che, nel caso concreto, non ricorreva.
Ciò posto, va ravvisata la vaghezza delle obiezioni attinenti alla validità della clausola contenente gli interessi anatocistici giacché non assistite dall'indicazione degli importi che sarebbero stati illegittimamente contabilizzati.
Altrettanto, l'attore ha omesso di documentare la lamentata entità usuraria degli interessi applicati non corredando le proprie allegazioni con il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la percentuale di sconfinamento e la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato (Cfr. Cass. SS.UU. n. 19597/2020; Tribunale Ragusa sez. I,
01/07/2020, n. 526).
Ne consegue l'assorbimento delle ulteriori questioni controverse relative all'illegittimità delle
Commissioni di e delle altre voci di addebito in quanto, nella specie, viene in Controparte_3
rilievo un rapporto sorto in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 2/09, di conversione del DL n. 185/08, il cui art. 2 bis, come noto, ha espressamente previsto la necessaria considerazione, ai fini dell'accertamento dell'usura, di tutti "…Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente." Dunque, la domanda proposta dall'istante si limita ad enunciare concetti generali su alcuni temi del contenzioso bancario concludendo astrattamente in ordine alla quantificazione delle somme che dovrebbero essere ripetute a titolo di indebito, rinviando per tale determinazione ad una CTU la quale, ove ammessa, sarebbe stata meramente esplorativa.
A tal proposito, alcun supporto probatorio può essere attribuito alla consulenza tecnica di parte allegata agli atti in quanto generica ed effettuata su una rielaborazione con la metodologia c.d.
"sintetica" (basata essenzialmente sugli scalari).
Peraltro, è noto che la consulenza di parte costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili (Cfr. Cass. Civ. Ord. n. 33503 del
27.12.2018).
In definitiva, la domanda attorea va rigettata.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di S. Maria C.V., definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dall'attore perché infondata;
2) compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in S. Maria C.V., in data deposito
IL GIUDICE
GOP dott.ssa Carmela Sorgente