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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 04/02/2026, n. 1765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1765 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1765/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MAGISTRO FABIO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10151/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezzar N. 4 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500009236000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1702/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha proposto ricorso avverso comunicazione preventiva di iscrizione del fermo amministrativo 07180202500009236000 sul motociclo targato Targa_1, portante le cartelle 07120240023519909000 (Tassa auto) e 07120240107251344000 (irpef).
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, producendo documentazione.
Il ricorrente ha allegato la decadenza e la prescrizione del tributo, la violazione del regolamento 07/09/1998
n. 503, la mancanza di avviso preventivo, la mancata notifica degli atti presupposti;
la violazione degli artt.
86 e 50 del d.p.r.602/1973; la sperequazione tra importo dovuto e il valore del veicolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si ritiene evidenziare che, l'istante, seppure abbia articolato anche censure che presuppongono l'iscrizione già avvenuta, ha comunque contestato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, per cui solo quest'ultima è l'oggetto del presente giudizio.
Nel merito, la domanda si reputa non possa trovare accoglimento, posto che, in primo luogo, è stata prodotta documentazione dalla quale desumere la notifica delle due cartelle, in data 30.5.2024 (la prima) e 7.10.2024
(la seconda), per cui - ferma l'impossibilità di valutare eventuali vizi della cartella, compresi i termini di decadenza - quelli prescrizionali non sono decorsi, potendosi verificare unicamente i vizi successivi alle notifiche.
Dunque la notifica degli atti presupposti esclude la rilevanza di ogni contestazione inerente a fatti antecedenti alle cartelle.
In ordine alla censura riferita alla violazione degli 86 e 50 del d.p.r. 602/1973, vale richiamare il principio secondo cui in materia tributaria, il fermo amministrativo adottato a distanza di oltre un anno dalla notifica della cartella di pagamento è legittimo, nonostante non sia stato preceduto dall'avviso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, atteso che l'invito ad adempiere entro cinque giorni all'obbligo risultante dal ruolo è assicurato dall'avviso ad adempiere entro venti giorni contenuto nello stesso provvedimento di fermo, sicché risulta ugualmente realizzata la finalità di garanzia del contribuente" (Cass. n. 26075 del 2015; Cass.
n. 26075 del 2015; Cass. S.U. n. 9568 del 2014; Cass. n. 24646 del 2011) (Cass. civ., Sez. V, 31/05/2017,
n. 13738).
Il motivo attinente alla violazione del regolamento 07/09/1998 n 503 si reputa eccessivamente generico, e va detto che il giudizio tributario è caratterizzato da un meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio, circoscritto alla verifica della legittimità della pretesa effettivamente avanzata con l'atto impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati, ed avente un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni mosse dal contribuente con i motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo in primo grado, sicché in sede di gravame le parti non possono proporre nuove eccezioni, ai sensi dell'art. 57 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Tale divieto concerne esclusivamente le sole eccezioni in senso stretto, e non anche le eccezioni improprie o le mere difese, che sono sempre deducibili (Cass. civ. Sez. V, 05-12-2014,
n. 25756).
Quello relativo alla mancanza di avviso preventivo non coglie nel segno perché il provvedimento prodotto
è proprio la comunicazione preventiva.
La censura relativa alla sperequazione tra l'importo dovuto e il valore del veicolo, oltre ad essere eccessivamente generica (cfr. sempre Cass. civ. Sez. V, 05-12-2014, n. 25756), non è supportata da idoneo riscontro probatorio, anche in rapporto alla complessiva sitazione patrimoniale del ricorrente, neppure univocamente dedotta.
Peraltro, questa Corte aderisce all'impostazione contraria della Suprema Corte, secondo cui in materia di fermo amministrativo, è irrilevante la notevole sproporzione tra il valore della sanzione ed il valore del bene sottoposto a fermo, dato che l'art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcun limite di proporzionalità
o di valore del credito tra i presupposti di applicabilità della misura (Cass. Civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
22018 del 21/09/2017).
In ogni caso, con la pronuncia richiamata dal ricorrente (32062/2024), nel merito la censura è stata comunque disattesa, richiedendosi comunque una rilevante spoporzione, "con la ragionevolezza che abbia a sconfinare in arbitrio", mentre si è già detto della necessità di assolvere al proprio complessivo onere probatorio, non potendosi ricorrere ad inammissibili presunzioni.
Il ricorso va quindi complessivamente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 400,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, nei confronti di ciascuna parte resistente costituita.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MAGISTRO FABIO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10151/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezzar N. 4 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500009236000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1702/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha proposto ricorso avverso comunicazione preventiva di iscrizione del fermo amministrativo 07180202500009236000 sul motociclo targato Targa_1, portante le cartelle 07120240023519909000 (Tassa auto) e 07120240107251344000 (irpef).
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, producendo documentazione.
Il ricorrente ha allegato la decadenza e la prescrizione del tributo, la violazione del regolamento 07/09/1998
n. 503, la mancanza di avviso preventivo, la mancata notifica degli atti presupposti;
la violazione degli artt.
86 e 50 del d.p.r.602/1973; la sperequazione tra importo dovuto e il valore del veicolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si ritiene evidenziare che, l'istante, seppure abbia articolato anche censure che presuppongono l'iscrizione già avvenuta, ha comunque contestato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, per cui solo quest'ultima è l'oggetto del presente giudizio.
Nel merito, la domanda si reputa non possa trovare accoglimento, posto che, in primo luogo, è stata prodotta documentazione dalla quale desumere la notifica delle due cartelle, in data 30.5.2024 (la prima) e 7.10.2024
(la seconda), per cui - ferma l'impossibilità di valutare eventuali vizi della cartella, compresi i termini di decadenza - quelli prescrizionali non sono decorsi, potendosi verificare unicamente i vizi successivi alle notifiche.
Dunque la notifica degli atti presupposti esclude la rilevanza di ogni contestazione inerente a fatti antecedenti alle cartelle.
In ordine alla censura riferita alla violazione degli 86 e 50 del d.p.r. 602/1973, vale richiamare il principio secondo cui in materia tributaria, il fermo amministrativo adottato a distanza di oltre un anno dalla notifica della cartella di pagamento è legittimo, nonostante non sia stato preceduto dall'avviso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, atteso che l'invito ad adempiere entro cinque giorni all'obbligo risultante dal ruolo è assicurato dall'avviso ad adempiere entro venti giorni contenuto nello stesso provvedimento di fermo, sicché risulta ugualmente realizzata la finalità di garanzia del contribuente" (Cass. n. 26075 del 2015; Cass.
n. 26075 del 2015; Cass. S.U. n. 9568 del 2014; Cass. n. 24646 del 2011) (Cass. civ., Sez. V, 31/05/2017,
n. 13738).
Il motivo attinente alla violazione del regolamento 07/09/1998 n 503 si reputa eccessivamente generico, e va detto che il giudizio tributario è caratterizzato da un meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio, circoscritto alla verifica della legittimità della pretesa effettivamente avanzata con l'atto impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati, ed avente un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni mosse dal contribuente con i motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo in primo grado, sicché in sede di gravame le parti non possono proporre nuove eccezioni, ai sensi dell'art. 57 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Tale divieto concerne esclusivamente le sole eccezioni in senso stretto, e non anche le eccezioni improprie o le mere difese, che sono sempre deducibili (Cass. civ. Sez. V, 05-12-2014,
n. 25756).
Quello relativo alla mancanza di avviso preventivo non coglie nel segno perché il provvedimento prodotto
è proprio la comunicazione preventiva.
La censura relativa alla sperequazione tra l'importo dovuto e il valore del veicolo, oltre ad essere eccessivamente generica (cfr. sempre Cass. civ. Sez. V, 05-12-2014, n. 25756), non è supportata da idoneo riscontro probatorio, anche in rapporto alla complessiva sitazione patrimoniale del ricorrente, neppure univocamente dedotta.
Peraltro, questa Corte aderisce all'impostazione contraria della Suprema Corte, secondo cui in materia di fermo amministrativo, è irrilevante la notevole sproporzione tra il valore della sanzione ed il valore del bene sottoposto a fermo, dato che l'art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcun limite di proporzionalità
o di valore del credito tra i presupposti di applicabilità della misura (Cass. Civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
22018 del 21/09/2017).
In ogni caso, con la pronuncia richiamata dal ricorrente (32062/2024), nel merito la censura è stata comunque disattesa, richiedendosi comunque una rilevante spoporzione, "con la ragionevolezza che abbia a sconfinare in arbitrio", mentre si è già detto della necessità di assolvere al proprio complessivo onere probatorio, non potendosi ricorrere ad inammissibili presunzioni.
Il ricorso va quindi complessivamente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 400,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, nei confronti di ciascuna parte resistente costituita.