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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 04/06/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 646/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LANCIANO
Affari Contenziosi Civili
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara D'Alfonso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 646/2022 promossa da:
(C.F. ) in persona dell'amm.re Unico legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore con sede in Mozzagrogna (CH), via S. Pedemontana snc Controparte_1
Loc. Castel di Sette;
), in proprio, res. Controparte_1 CodiceFiscale_1 in Fossacesia (CH), via Colle Pecorai n. 9; Parte_2
) res. in Casoli (CH) – c.da Collemarco n. 20 tutti elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliati in Pescara, via Venezia n. 4 presso lo studio dell'Avv. Duilio Manella (C.F.
), il quale li rappresenta e difende C.F._3
ATTORI OPPONENTI contro
società limitata con unico socio, costituita ai sensi dell'art. Controparte_2 Controparte_3
3 della Legge 130 del 30/04/1999 con sede legale in Roma (RM), via Curtatone n. 3, capitale sociale € 10.000,00 interamente versato, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma REA RM-1497480, iscritta al n. 35340.9 dell'elenco delle società veicolo P.IVA_2 tenuto dalla AN d'LI ai sensi del provvedimento della AN d'LI del 7 giugno 2017 e per essa quale mandataria con sede in San Donato Controparte_4 Milanese (MI), Via dell'Unione Europea 6/A –/B, iscritta nel registro delle Imprese d Milano, Monza, Brianza, Lodi al numero e codice fiscale REA n. 1888273, giusta procura P.IVA_3 speciale a rogito del Notaio Dott.ssa Notaio in Roma n. rep. 10119 – n. Persona_1 racc. 4764 del 02/08/2018, rilasciata a fusa per incorporazione in CP_5 [...]
con atto di fusione del 23/11/2022 a rogito del Notaio di Controparte_4 Persona_2
Milano (Rep. 75095- Racc. 15653) in persona dott.ssa (C.F. Parte_3
, che la rappresenta in virtù di procura autenticata dal Notaio C.F._4 Per_3
Notaio in San Donato Milanese, in data 16/10/2019 rep 994 e racc. 633 (doc.3),
[...] rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Pesenti e Francesco Concio ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Zulli Consolino
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per gli opponenti:
“Perché l'On. Giudice adito voglia 1. revocare e porre nel nulla il decreto ingiuntivo opposto, rigettando la domanda della AN per difetto di legittimazione attiva di parte opposta, attrice sostanziale.
pagina 1 di 12
2. in subordine e comunque accogliere le conclusioni rassegnate in atto di opposizione;
3. in ogni caso condannare la società opposta alla refusione delle spese di giudizio.”
Per la convenuta opposta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito, in via principale:
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata:
- nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la e i sig.ri Parte_1 Controparte_1 [...]
al pagamento, in favore della convenuta opposta, dell'importo di € Parte_2
223.646,45 oltre interessi di mora al tasso convenzionale dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 147/2022.”
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, la e i sig.ri e Parte_1 Controparte_1 Parte_2
convenivano in giudizio la opponendosi avverso il decreto
[...] Controparte_2 ingiuntivo n. 211/2022 del 9 giugno 2022 del Tribunale di Lanciano;
pertanto, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12/12/2022, si costituiva in giudizio la parte opposta, contestando le avverse pretese.
All'esito della prima udienza, tenutasi in data 15/12/2022, il Giudice si riservava e a scioglimento della riserva assunta assegnava i termini per l'insaturazione del procedimento di mediazione rinviando all'udienza del 20/04/2023.
Dunque, a seguito dell'esito infruttuoso del procedimento di mediazione, il giudice assegnava i termini ex art. 183 comma VI c.p.c. e rinviava la causa al 19/10/2023. All'anzidetta udienza, il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni “sui profili riassunti ai punti 1 e 2 delle note di parte attrice opponente” all'udienza del 14/12/2023.
Infine, all'udienza di precisazione delle conclusioni, il Giudice tratteneva la causa in decisione
“per emissione di sentenza non definitiva sui punti indicati nella ordinanza del 28.10.2023”, assegnando i termini di 20 giorni per il deposito di comparsa conclusionale e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memoria di replica.
A seguito del rituale deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, veniva emessa sentenza non definitiva sui punti indicati nella ordinanza del 28.10.2023.
Tale provvedimento veniva immediatamente impugnato dagli opponenti e la parte opposta proponeva a sua volta appello incidentale.
Il presente giudizio proseguiva per la decisione delle altre eccezioni e difese non interessate dalla sentenza non definitiva.
Con provvedimento del 03/06/2024, il Giudice ordinava ex art. 210 c.p.c. alla parte opposta “di produrre in giudizio il rendiconto delle somme percepite per medesima ragione di credito dal coobbligato ” e la causa veniva rinviata all'11/07/2024 per la verifica di tale CP_6 adempimento.
pagina 2 di 12 Nel termine concesso parte opposta rendeva dichiarazione negativa rispetto alla percezione di somme da parte del co-obbligato solidale.
Così il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni al 05/12/2024 e con provvedimento del 03/01/2025 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
***
SULLA NULLITÀ DELLE FIDEUSSIONI E SULL'ONERE DELLA PROVA
ha dedotto in giudizio n. 3 fideiussioni a garanzia dei propri crediti: CP_2
a) una fideiussione omnibus in data 5.2.2013 a firma dei garanti sigg. e CP_1 Parte_2
valida fino ad € 75.000; CP_6
b) una fideiussione dei medesimi soggetti, sempre del 5.2.2013, per € 160.000 a garanzia del mutuo chirografario;
c) una garanzia del solo sig. in data 30.6.2014 valida fino ad € 64.000 ed a Controparte_1 garanzia di una apertura di credito concessa per mesi 3.
Questo Giudice istruttore, con sentenza non definitiva, ha già dichiarato la AN decaduta dalla garanzia fideiussoria sub a) per difetto di approvazione dei garanti alla rinuncia al termine di cui all'art. 1957 c.c. Statuizione gravata di appello immediato da parte di la quale CP_2 ritiene validamente concluso il patto di rinuncia al termine di decadenza.
A prescindere dalla ritualità del patto di cui alla fideiussione sub a), questione già oggetto di giudicato, per tutte e tre le fideiussioni parte opponente ha eccepito la nullità delle clausole del contratto di fideiussione siccome esattamente coincidenti alle relative clausole sub artt. 2-6-8 dello schema contrattuale tipo predisposto dall'ABI (fra le quali anche la clausola 6 che appunto riguarda la rinuncia al termine semestrale di decadenza) che la AN d'LI, con il provvedimento 2.5.2005 n. 55, ha dichiarato in contrasto con l'art. 2 L. 287/1990, vietandone l'applicazione.
Parte opponente sulla base di tale dichiarato contrasto invoca la nullità per violazione della normativa antitrust e, sul punto, ha osservato in primo luogo che la fideiussione CP_2 sottoscritta dall'opponente non sarebbe frutto di un'intesa anticoncorrenziale, non essendovene prova alcuna.
Infatti, le fideiussioni sottoscritte dagli opponenti, a prescindere dalla loro natura, risalgono all'anno 2013, quindi ad un periodo successivo rispetto al c.d. modello ABI del 2005, ciò anche considerando che il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della AN d'LI rappresenta l'esito di un'istruttoria compiuta per gli anni anteriori, a partire dall'8 novembre 2003.
Infatti il contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90 è stato rilevato in merito all'applicazione uniforme (accertata nel periodo compreso tra l'8 novembre 2003 e maggio 2005) degli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI.
Pertanto, considerato che i contratti di garanzia in esame sono stati stipulati in epoca successiva a tale accertamento, parte opponente non ha dimostrato la perdurante uniforme applicazione del modello dichiarato illegittimo da parte degli istituti di credito e quindi l'attualità dell'intesa anticoncorrenziale accertata nel provvedimento amministrativo richiamato.
Nel senso che occorre la prova della perdurante intesa anticoncorrenziale si è espressa la decisione del Tribunale di Milano: “è comunque necessario dimostrare che la presenza di clausole di analogo tenore nei contratti costituenti il titolo della domanda monitoria costituiscano lo sbocco di quella specifica intesa anticoncorrenziale. La produzione dei contratti contenenti clausole analoghe non consente di ritenere provato né che l'intesa pagina 3 di 12 anticoncorrenziale accertata da AN d'LI nel 2005 fosse perdurante al momento della stipulazione delle fideiussioni, né che l'utilizzo di tali clausole sia lo sbocco di quella specifica intesa accertata da AN d'LI piuttosto che espressione della convenienza dell'utilizzo di clausole di analogo tenore, di per sé non contrario a norme imperative, per la parte predisponente le condizioni generali di contratto” (Trib. Milano, sentenza del 19.11.2020).
Del pari il Tribunale di Vicenza, con la recente sentenza del 18.02.2022, ha statuito che: “le clausole 'incriminate' sono illegittime non in sè stesse ma in quanto applicate in modo uniforme, che le fideiussioni che qui occupano risultano tutte sottoscritte nel 2012 e perciò in epoca successiva al 2005, che se appare ragionevole ritenere che dal momento della sua approvazione (nel 2003) al momento del provvedimento della AN d'LI il modulo contenente le clausole anticoncorrenziali sia stato utilizzato in modo uniforme da tutti gli istituti bancari, altrettanto non può dirsi per il periodo successivo in assenza di una prova rigorosa che tutti gli istituti bancari di un certo territorio hanno continuato ad utilizzare il modulo stigmatizzato dalla AN d'LI” (Trib. Vicenza, sentenza del 18.02.2022).
Ad ogni modo, quanto alla nullità delle clausole nelle fidejussioni, la Suprema Corte, con sentenza n. 41994/2021, ha ormai definitivamente statuito che la violazione della normativa importa nullità parziale del contratto di fidejussione con riferimento alle clausole corrispondenti agli articoli dello schema ABI dichiarati nulli dal provvedimento della AN d'LI n. 55/2005 (numeri 2,6 e 8), conseguendone che per le specifiche ipotesi dalle stesse regolate trova applicazione la disciplina codicistica.
Nullità parziale che risponde al principio di conservazione del negozio, siccome disciplinata dall' art. 1419 c.c., a mente del quale la nullità della singola clausola (o di alcune clausole) non colpisce l'intero contratto se tale clausola è scindibile dal resto del negozio, estendendosi al medesimo solo nel caso in cui la parte dimostri che quella clausola non goda di “un'esistenza autonoma”, ma si trovi in correlazione inscindibile con il resto (Cass. 2314/2016), ovvero quando emerga la prova che i contraenti non avrebbero concluso il negozio in assenza di quella clausola colpita da nullità.
Secondo la Corte, la nullità dell'intesa a monte comporta, quindi, la nullità derivata del contratto a valle (ossia la fideiussione tra banca e cliente) limitatamente alle clausole riproduttive di quelle previste dallo schema ABI e dichiarate nulle dal provvedimento della AN d'LI (n. 55/2005). I contratti a valle dell'intesa vietata “partecipano della stessa natura anticoncorrenziale dell'atto a monte”; pertanto, sono colpiti dalla stessa forma di invalidità che colpisce il primo. Ed infatti, il legislatore intende punire la distorsione della concorrenza a prescindere dal fatto che essa si realizzi anche con comportamenti non contrattuali, come le intese. Da ciò discende che la normativa antitrust può risultare violata da una combinazione di atti tra i quali sussista un collegamento funzionale: le intese a monte e i contratti a valle. Tale collegamento si riscontra quando il contratto a valle riproduce, totalmente o parzialmente, l'atto a monte dichiarato nullo dall'autorità di vigilanza. In tal modo, infatti, il contratto di fideiussione – che riproduce le
“clausole vietate” dello schema ABI – diviene uno strumento per violare la disciplina antitrust e viene a crearsi il meccanismo distorsivo della concorrenza che la legge intende evitare.
Trattasi, ad avviso della Corte, di “nullità speciale”, posta - attraverso le previsioni di cui agli artt. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e della L. n. 287 del 1990, art. 2, lett. a) - a presidio di un interesse pubblico e, in specie, dell'"ordine pubblico economico"; dunque nullità ulteriore a quelle che il sistema già conosceva, più ampia di quella codicistica prevista dall'art. 1418 c.c. e delle altre nullità previste dall'ordinamento (come le nullità di protezione predisposte a tutela del consumatore).
Essa, infatti, colpisce anche la combinazione di atti collegati da un nesso funzionale, non tutti riconducibili ad una fattispecie contrattuale. L'ampiezza di tale nullità trova la propria ratio nell'esigenza di tutelare l'ordine pubblico economico e, in quanto tale, ben può essere rilevata pagina 4 di 12 (ma non dichiarata) in via officiosa dal giudice e può essere espressamente invocata dalla parte anche in deroga al regime delle preclusioni proprie del rito e pure di quello di appello.
Indi, traendo le fila del ragionamento della S.C., nel caso in cui nel contratto di fideiussione (a valle) siano riprodotte solo le tre clausole dichiarate nulle dalla AN d'LI, opera il "principio di conservazione" degli atti negoziali, che rappresenta la regola. Quindi, il contratto di fideiussione a valle potrebbe essere dichiarato nullo limitatamente alle clausole riproduttive dello schema illecito a monte. Di contro, è nullo l'intero contratto, in deroga al principio di conservazione, solo nel caso in cui sia dimostrata la diversa volontà delle parti «nel senso dell'essenzialità - per l'assetto di interessi divisato - della parte del contratto colpita da nullità».
Infine, ha osservato il giudice di legittimità, dalla nullità parziale della fideiussione scaturiscono alcune conseguenze quali: l'imprescrittibilità dell'azione di nullità (Cass. n.23057/2010); la proponibilità della domanda di ripetizione dell'indebito (ex art. 2033 c.c.) se ne ricorrono i presupposti (Cass. n. 21647/2005); la proponibilità dell'azione di risarcimento dei danni.
Nonostante tali approdi ermeneutici, restano ancora aperte alcune questioni soprattutto in ordine al perimetro dell'onere probatorio.
Su tale versante, passando in rassegna la posizione sinora assunta dalla prevalente giurisprudenza di merito così come da Questo Giudicante, deve darsi atto che si è sostenuto che:
- “Il fideiussore deve dimostrare l'applicazione delle clausole specifiche clausole ABI delle quali vuole far valere la nullità, producendo tempestivamente il modello su cui si fonda l'eccezione e provare l'appartenenza della banca alle intese vietate, nonché l'uniformità e la non occasionalità delle condizioni contrattuali applicate” (cfr. Corte Appello Venezia, 13.9.2021 n. 2356);
- “La produzione dei soli contratti contenenti clausole analoghe non consente, difatti, di ritenere provato né che l'intesa anticoncorrenziale accertata dalla AN d'LI nel 2005 fosse perdurante al momento della stipulazione delle fideiussioni, né che l'utilizzo di tali clausole sia lo sbocco di quella specifica intesa accertata dalla AN d'LI piuttosto che espressione della convenienza dell'utilizzo di clausole di analogo tenore, di per sé non contrario a norme imperative, per la parte predisponente le condizioni generali di contratto” (cfr Trib. Pordenone, 12.1.2021 n. 28).
Inoltre, il Tribunale di Milano, con sentenza emessa in data 19.01.2022 e, quindi, successivamente alla pronuncia delle SS.UU., ha affermato come il provvedimento n, 55/2005 della AN d'LI non costituisce di per sé prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, con riguardo alle fideiussioni – come quella oggetto di causa – stipulate in un periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha coperto un arco temporale compreso tra il 2002 ed il maggio 2005, evidenziando come in questi casi il fideiussore attore è “onerato dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito anticoncorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2 della Legge 287/90”.
Ad ogni modo l'assenza di prova specifica che la fidejussione conclusa fosse effettiva estrinsecazione della intesa dichiarata anticoncorrenziale nel 2005 non è stata fornita, né che la società opposta fosse parte del patto a monte anticoncorrenziale.
Si rileva, di contro, come la tesi che punta alla inversione dell'onere della prova a carico della banca appare infondata e smentita dalla giurisprudenza maggioritaria. Infatti, è pacifico e documentato che l'accertamento compiuto da AN d'LI con il Provvedimento n. 55 del 2.5.2005 quale (allora) autorità garante della concorrenza tra imprese bancarie, sia stato elaborato sulla base di attività istruttoria conclusasi prima della stipulazione della fideiussione costituente il titolo della domanda proposta dalla banca con il ricorso per decreto ingiuntivo.
pagina 5 di 12 Ne deriva che l'accertamento compiuto da AN d'LI non ha valore immediatamente e direttamente presuntivo dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale coinvolgente anche la fideiussione prestata dagli opponenti molti anni dopo il compimento di tale attività.
Il valore presuntivo della sussistenza di intesa anticoncorrenziale attribuito all'accertamento compiuto dall'autorità garante per la concorrenza dalla giurisprudenza di legittimità (e in particolare dalla Cassazione a Sezioni Unite n. 41994/2019) è, infatti, limitato allo specifico accertamento oggetto del provvedimento n. 55/2005 della AN d'LI, con la conseguenza che può predicarsi la nullità derivata dall'illecito concorrenziale accertato con il provvedimento richiamato delle sole fideiussioni che costituiscono applicazione di tale intesa illecita (cfr. sul punto, analogamente, Cass. Sez. I, 17.1.2025 n. 1179; Cass. Sez. I 10.1.2024, n. 567).
Orbene, come già richiamato, trattandosi di una garanzia prestata anni dopo l'adozione del Provvedimento di AN d'LI, i garanti avrebbero dovuto provare la perdurante esistenza dell'intesa restrittiva e il conseguente recepimento delle clausole frutto dell'intesa illecita nel contratto da questi firmato. Nel caso di specie tale onere probatorio non è stato onorato, essendosi gli opponenti limitati ad allegare genericamente la corrispondenza delle clausole al
Modello ABI.
Facendo applicazione dei principi ordinari in tema di ripartizione dell'onere della prova, deve ritenersi, pertanto, non dimostrato il profilo di nullità derivante dalla condotta illecita secondo i principi richiamati dalla Suprema Corte. Infatti, parti opponenti non hanno specificamente allegato l'esistenza di altra specifica intesa anticoncorrenziale praticata dagli operatori bancari nell'ambito della quale sarebbero state applicate clausole con effetti analoghi a quelli previsti dal modello ABI del 2002, né ha allegato quali elementi renderebbero rilevante l'intesa sul piano antitrust, quali operatori bancari avrebbero partecipato a tale intesa e da quali elementi desumere la partecipazione della AN cedente a tale illecito anticoncorrenziale, non allegando quindi specificamente, né provando, nessuno degli elementi costitutivi dell'eccezione di nullità della fideiussione prestata ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a) della l. 287/1990.
Per quanto ancora occorra precisare, il richiamo degli opponenti al principio della “vicinanza della prova” è inconferente e, comunque, non applicabile al caso di specie.
In primo luogo, infatti, è principio consolidato che la parte che agisce per la nullità di fideiussioni intervenute dopo l'accertamento Antitrust - come nel caso di specie - ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi della domanda e quindi anche l'elemento della persistenza dell'intesa “a monte” tra le banche. Il Provvedimento di AN d'LI, infatti, e quindi la presunzione dallo stesso ricavabile in merito alla sussistenza di detta intesa vietata, può coprire solo l'arco temporale coevo alla istruttoria conclusa nel maggio del 2005 (cfr. Cass. 12 dicembre 2017, n. 29810).
Sul punto, si ricordi la posizione della giurisprudenza di merito: “Pertanto, la vicenda contrattuale dà origine a un giudizio c.d. stand alone, nel quale la parte che intende far valere la nullità, chiamata a dar prova dei fatti costitutivi della domanda, non può giovarsi – come nelle c.d. follow on actions – dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell'assetto concorrenziale del mercato, e ciò perché un simile accertamento o manca del tutto o c'è, ma riguarda un periodo diverso da quello in cui si colloca la specifica vicenda negoziale che avrebbe leso la sfera giuridica del fideiussore” (cfr. Tribunale di Milano – Sez. XIV – Sent. n. 10296 del 20/12/2023).
Inoltre, in punto di fatto, non si può dimenticare che è comunque cessionaria Controparte_2 del credito, ossia un soggetto terzo rispetto al rapporto originario tra gli odierni opponenti e l'istituto di credito cedente.
Da ciò deriva che è del tutto inapplicabile la teoria di “vicinanza” alla documentazione bancaria. pagina 6 di 12 In conclusione, per le suesposte motivazioni, l'eccezione di nullità formulata deve essere respinta.
SUL MUTUO CHIROGRAFARIO E SUL PIANO DI AMMORTAMENTO “ALLA FRANCESE”
Parte opponente ha, inoltre, eccepito la mancanza di qualsiasi pattuizione sul calcolo degli interessi relativi al piano di ammortamento, da ciò facendo discendere l'applicazione dell'art. 117 TUB.
Orbene, tale eccezione non può essere accolta atteso che dalla documentazione allegata al fascicolo monitorio emerge la presenza sia del piano di ammortamento che dell'indicazione dei tassi applicati. Dunque, la lettura dei contratti permette di affermare che la AN ha applicato nel corso del tempo le condizioni economiche pattuite tra le parti, anche considerato che trattasi di finanziamento con tasso variabile e non fisso.
Come osservato dal Tribunale di Milano “la prova dell'inesistenza della "causa debendi" (nella specie, relativa al pagamento al lavoratore di compensi non pattuiti) incombe sulla parte che propone la domanda, trattandosi di elemento costitutivo della stessa ancorché abbia ad oggetto fatti negativi, dei quali può essere data prova mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o anche mediante presunzioni da cui desumersi il fatto negativo.”(Tribunale di Milano, Sentenza n. 12491 dell'11/12/2018).
Premesso ciò, l'opponente ha eccepito che il metodo utilizzato dall'Istituto di credito nell'elaborazione del piano di ammortamento, il c.d. ammortamento alla francese, provocherebbe una capitalizzazione composta degli interessi con conseguente violazione dell'art. 1283 del codice civile.
Parte opposta, invece, opponendosi sul punto, ha precisato che al momento della stipula del contratto di mutuo tutti erano al corrente del tipo di ammortamento scelto e delle relative sue peculiarità. Inoltre, ha negato che parte convenuta abbia applicato un interesse composto.
Come noto, con il termine “anatocismo” si indica il fenomeno della capitalizzazione degli interessi, vale a dire della trasformazione degli interessi debitori, normalmente maturati sul capitale mutuato, in capitale che, a sua volta, genera altri interessi. Il mutuo bancario si configura come un'operazione di finanziamento che prevede un piano di ammortamento rateale. Le rate sono costituite in parte da capitale e in parte da interessi, secondo una composizione che varia in base alla forma di ammortamento prescelta.
La maggior parte dei mutui stipulati in LI, che siano a tasso fisso o variabile, sono stipulati con una formula di restituzione del capitale cosiddetta “alla francese”, ovvero un piano di rientro del finanziamento concordato tra banca e cliente dove ad ogni scadenza viene corrisposta una rata comprensiva di parte del capitale (quota capitale) ed i relativi interessi (quota interessi) calcolati sul capitale residuo non ancora restituito (debito residuo) al tasso concordato nel contratto (TAN). La specifica composizione delle due quote parte della rata, la loro somma, determina una rata cosiddetta “costante”, ossia di importo sempre uguale per tutta la durata dell'ammortamento.
Nella più diffusa forma di ammortamento, in sintesi, ciascuna rata è composta da una quota di interessi che è crescente nel primo periodo e va, via via, riducendosi nel corso dell'ammortamento, e una quota di capitale che, al contrario, è più bassa all'inizio e cresce progressivamente.
In tal modo, in applicazione dell'art. 1194 c.c., i pagamenti sono imputati prima agli interessi e poi al capitale. È stato sostenuto che l'ammortamento alla francese generi forme di anatocismo pagina 7 di 12 solo perché l'interesse applicato al mutuatario nel piano di ammortamento sembrerebbe non corrisponde con quello pattuito nel contratto. In altri termini, nel contratto sarebbe pattuito un tasso semplice che, per effetto dello sviluppo del piano di ammortamento (comunque sempre allegato al contratto di mutuo/finanziamento e, come quest'ultimo, sempre espressamente approvato per iscritto dal cliente), diverrebbe in seguito composto.
La capitalizzazione, poi, si ritiene ricorra anche e soprattutto con riferimento agli interessi di mora, quando si applicano all'intera rata scaduta, comprensiva di capitale ed interessi.
Ora, nell'ammortamento cosiddetto "alla francese", precisando che nel medesimo le rate sono costanti e gli interessi sono calcolati sul capitale residuo, per costruire il piano di ammortamento
è, dunque, necessario calcolare per ogni periodo:
- quota interessi = capitale residuo (periodo precedente) x tasso di interesse (rapportato al periodo);
- quota capitale = rata (costante) – quota interessi (rata = quota interessi + quota capitale);
- capitale residuo = capitale residuo (periodo precedente) – quota capitale.
Una volta calcolata la quota interessi per la prima rata, è possibile calcolare la quota capitale e il nuovo capitale residuo per differenza.
Dunque, ne consegue un piano di ammortamento con quote interessi decrescenti, in quanto calcolate su un capitale residuo che decresce, e quote capitali crescenti, in quanto calcolate sottraendo alla rata costante una quota interessi sempre più piccola.
Sommando tutte le quote capitali si ottiene il capitale iniziale chiesto in prestito, mentre sommando tutte le quote interessi si ottiene il totale interessi da rimborsare.
Dunque, con il sistema di ammortamento alla francese gli interessi vengono sempre calcolati sulla quota capitale e, pertanto, tale modalità non può ritenersi contraria al disposto dell'art. 1283 c.c.
Una delle fonti di confusione è data proprio dal modello matematico-finanziario attraverso il quale viene calcolata la rata costante dell'ammortamento alla francese. La rata viene determinata in modo che soddisfi un principio finanziario basilare, ovvero che la sommatoria dei valori attuali delle rate debba essere esattamente pari al capitale finanziato. Il regime finanziario in cui viene impostata questa operazione è, correttamente, quello dell'interesse composto, che prevede l'attualizzazione dei flussi finanziari sulla base di una funzione matematica esponenziale.
Tuttavia, ciò non comporta di per sé la capitalizzazione degli interessi e quindi l'anatocismo.
Infatti, il calcolo degli interessi, qualsiasi sia la durata complessiva del piano e la cadenza periodica dei pagamenti, è sempre e comunque effettuato sul debito residuo, ovvero sul capitale che rimane da restituire al finanziatore. A partire poi dall'interesse si determina per differenza la quota capitale del pagamento, la cui restituzione viene portata a riduzione del debito. In tal modo, l'interesse non è mai produttivo di altro interesse, ovvero non viene accumulato al capitale ma, tramite pagamenti periodici, viene, per così dire, “staccato” dal capitale, capitale che invece è, per sua natura, produttivo di interessi. In altri termini, tra un pagamento ed un altro, sul capitale di debito matura un interesse, che chiaramente rappresenta l'onere che grava sul contraente per aver richiesto il prestito, ma questo interesse viene separato in maniera netta dal capitale in quanto esso viene calcolato esclusivamente sul debito residuo. Una volta che l'interesse (insieme naturalmente alla quota capitale) viene corrisposto, il capitale torna ad evolvere depurato da qualsiasi accumulazione anatocistica, nonché ridotto per effetto della restituzione di una parte dello stesso tramite la quota capitale. Con questo meccanismo, la generazione di interessi su interessi, e quindi l'anatocismo, è del tutto preclusa.
pagina 8 di 12 Dunque, resta fermo che il metodo “alla francese”, sottoscritto dal mutuatario e dal fidejussore, comporta che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata (in tal senso, in tema di interessi convenzionali applicati ai contratti di mutuo e di leasing, v. Cass. n. 16221/2022; Cass. n. 9237/2020; Cass. n. 34677/2022).
La capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato.
In ogni caso, sull'argomento si registra un costante orientamento giurisprudenziale contrario alla tesi dell'anatocismo in presenza di capitalizzazione alla francese che sancisce in maniera chiara che “In materia di mutui, il metodo di ammortamento alla francese comporta che gli interessi vengano calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata… Ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente. Il mutuatario, con il pagamento di ogni singola rata, azzera gli interessi maturati a suo carico fino a quel momento, coerentemente con il dettato dell'art. 1193 c.c., quindi inizia ad abbattere il capitale dovuto in misura pari alla differenza tra interessi maturati e importo della rata da lui stesso pattuito nel contratto” (cfr. Tribunale di Siena, sentenza del 17.07.2014).
Conforme anche il Tribunale di Roma con la sentenza 7495/2017: “la previsione di un piano di rimborso con rata fissa costante, vale a dire l'ammortamento "alla francese", non comporta violazione dell'art. 1283 c.c., giacché gli interessi di periodo vengono calcolati esclusivamente sul capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso” e il Tribunale di Terni con la sentenza n.6/2018: “Va anzitutto disattesa la doglianza relativa al c.d. "ammortamento alla francese", poiché tale forma di ammortamento, coerente con il dettato dell'art. 1194 c.c., non implica affatto una pratica anatocistica (sussistendo l'anatocismo solo quando gli interessi vadano a costituire la base di calcolo per la produzione di ulteriori interessi) e non ha alcuna rilevanza ai fini dell'usura” (v. in proposito Trib. Milano, 9 novembre 2017, Trib. Treviso, 12 novembre 2015 e Trib. Bergamo, 25 luglio 2017, Trib. Modena, 11 novembre 2014 e Trib.
Pescara, 10 aprile 2014).
Ed ancora, in senso conforme, sentenza del Tribunale di Milano n. 957/2018, sentenza del
Tribunale di Chieti n. 4 del 9 gennaio 2018 e sentenze del Tribunale di Torino n. 1037/2018, n.2746 del 25 maggio 2017 e n. 4555/2017: “Il metodo "alla francese" comporta infatti che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti
(ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce). Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad pagina 9 di 12 estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti (Trib. Pescara 10.4.2014). (…) Anche la doglianza relativa alla maggiore onerosità dell'ammortamento francese (per rate costanti) rispetto al c.d. ammortamento italiano
(per quote di capitale costanti) è semplicemente priva di basi logiche. Vero è che il metodo francese, mantenendo costante nel tempo la rata e quindi l'onere finanziario del debitore, comporta un più lento ammortamento del capitale e quindi ceteris paribus la produzione di maggiori interessi nella fase iniziale del periodo di rimborso (cui fa da pendent un pagamento di interessi minori nella fase finale del periodo di rimborso), mentre il metodo italiano, mantenendo costante nel tempo la quota dì capitale rimborsata, importa una maggior onerosità finanziaria delle prime rate di rimborso in conseguenza del maggior peso degli interessi e a scadenza un minor onere economico rispetto ad un piano di ammortamento alla francese in conseguenza del minor peso degli interessi. Poiché l'uno e l'altro metodo non interferiscono, per le considerazioni che precedono, nel divieto di anatocismo, è rimesso all'autonomia negoziale scegliere la formula più idonea, anche in funzione delle capacità economiche e finanziarie del mutuatario”.
Dunque, per i motivi fin qui addotti, con il sistema di ammortamento alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale e, pertanto, detta modalità non può ritenersi contraria al disposto dell'art. 1283 c.c. o a quello dell'art. 1284 c.c. (da ultimo, recentissima sentenza Cassazione Civile, Sez. Un., 29 maggio 2024, n. 15130).
Pertanto, quanto avanzato dagli opponenti deve essere rigettato.
SULLA OMESSA PROVA DEL CREDITO PER SALDO DEL C/C N. 95466
Parte opponente chiede la revoca del DI opposto per omessa prova del credito a saldo del c/c bancario ritenendo a tale fine non sufficiente la certificazione ex art 50 TUB fornita in sede monitoria.
Sul punto corre l'obbligo di chiarire che, se tale eccezione appare fondata (ex multis cfr. Cassazione n. 21092/2016), è altresì da sottolineare la produzione in sede di merito degli estratti conto fino a 2016, anno successivo al dichiarato recesso con prova del debito complessivo fino ad euro 90.405,00 e garanzia del solo sig. rilasciata in data 30.6.2014 e valida Controparte_1 fino alla concorrenza di € 64.000
SULLA ABUSIVA CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI
In punto di capitalizzazione parte opponente lamenta che la reciprocità della contabilizzazione degli interessi non è stato convenuto che sarebbe stata trimestrale.
La identità del tasso attivo, sia su base infrannuale che su base annuale dimostrerebbe che la
AN, pur dichiarando di volere la pari periodicità di capitalizzazione attiva e passiva, ha voluto la capitalizzazione infrannuale solo per i tassi debitori.
La eccezione si fonda su presunzioni e comunque non risulta riscontrata dalla documentazione in atti. Infatti nelle condizioni 2012 la periodicità dare ed avere è annuale mentre in quelle del
2014 (all.to 8 parte opponente) la periodicità è trimestrale sia per dare, sia per avere.
SULLA PROVA DEL CREDITO RESIDUO SUL FINANZIAMENTO
CHIROGRAFARIO n. 040/610/8075145
Parte opponente lamenta che anche rispetto al finanziamento chirografario non sarebbe stata fornita prova dell'asserito credito residuo essendo allegata al ricorso monitorio certificazione ex art 50 TUB per complessivi euro 133.364,93.
pagina 10 di 12 In sede di merito, a prova del credito, parte opposta ha allegato lettera di risoluzione che fissa l'esposizione in euro 119.930,07. In data 6 luglio 2016 (doc.2 già allegato al monitorio) la ha poi dichiarato di aver ricevuto ulteriori acconti di €. 22.000, che dunque avrebbero CP_7 ridotto il credito ad € 99.930.
Tale esposizione è garantita da una fideiussione omnibus. e del CP_1 Parte_2 CP_6 5.2.2013, per € 160.000 a garanzia del finanziamento chirografario
Tra il saldo di conto e la esposizione da finanziamento, la complessiva esposizione accertata è pari ad euro 190.335,00 a fronte della superiore somma ingiunta di euro 223.646,45 di cui euro
99.930 garantiti dalla fidejussione omnibus sottoscritta da , Controparte_1
e ed euro 90.405,00 garantiti entro euro 64.000,00 dalla fidejussione Parte_2 CP_6 sottoscritta dal solo CP_1
In ragione della diversa valutazione compiuta in sede di merito con conseguente condanna al pagamento della minore somma di euro 190.335,00 il decreto ingiuntivo n. 211/2022 del 9 giugno 2022 del Tribunale di Lanciano va revocato con rideterminazione della somma dovuta e corretta indicazione dei soggetti tenuti alla garanzia.
La somma va maggiorata degli interessi come richiesti nel ricorso monitorio, interessi convenzionali dal 27 giugno 2020 al saldo.
SULLE SPESE DI GIUDIZIO
Le spese del presente giudizio di opposizione, in ragione della revoca del decreto ingiuntivo opposto e della declaratoria di inefficacia della fidejussione sub a) di cui alle premesse in fatto rilasciata in data 5.2.2013 a firma dei garanti sigg. e valida fino ad € CP_1 Parte_2 CP_6
75.000, meritano di essere poste per ½ in capo alla parte opposta e compensate per la restante parte di ½.
Nella pronuncia non definitiva il Giudice istruttore ha rinviato alla sentenza definitiva per le spese dell'intero giudizio consentendo una valutazione complessiva della meritevolezza della pretesa azionata.
I compensi, che si determinano per l'intero in euro 14.103,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, vengono posti per ½ a carico della parte opposta che viene condannata al pagamento di euro 7.050,00 in favore della parte opponente e compensate per la restante parte
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 211/2022 del 9 giugno 2022 del Tribunale di Lanciano
- accerta che il diritto di credito dell'opposta società a responsabilità Controparte_2 limitata con unico socio, e per essa quale mandataria Parte_4
nei confronti di ammonta ad € 190.335,00 oltre a
[...] Parte_1 interessi dal 27 giugno 2020 al saldo;
- condanna in solido con e Parte_1 Controparte_1 [...]
al pagamento della somma di euro 99.930,00 quale Parte_2 residuo finanziamento chirografario n. 040/610/8075145 oltre interessi dal 27 giugno 2020 al saldo;
- condanna in solido con al Parte_1 Controparte_1 pagamento della somma di euro 64.000,00 quale saldo di C/C N. 95466 garantito da fidejussione del 30.6.2014;
- condanna al pagamento della residua somma di euro 26.405,00 oltre Parte_1 interessi dal 27 giugno 2020 al saldo per residuo saldo C/C N. 95466 . pagina 11 di 12 Condanna parte opposta al pagamento della metà delle spese del presente procedimento che, determinate per l'intero in euro 14103,00, vengono liquidate in favore dell'opponente in euro 7.050,00 oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge. Compensa per la restante quota di ½ le spese del procedimento tra le parti
Si comunichi
Lanciano, 29 maggio 2025 il Giudice Istruttore
Dott.ssa Chiara D'Alfonso
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LANCIANO
Affari Contenziosi Civili
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara D'Alfonso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 646/2022 promossa da:
(C.F. ) in persona dell'amm.re Unico legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore con sede in Mozzagrogna (CH), via S. Pedemontana snc Controparte_1
Loc. Castel di Sette;
), in proprio, res. Controparte_1 CodiceFiscale_1 in Fossacesia (CH), via Colle Pecorai n. 9; Parte_2
) res. in Casoli (CH) – c.da Collemarco n. 20 tutti elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliati in Pescara, via Venezia n. 4 presso lo studio dell'Avv. Duilio Manella (C.F.
), il quale li rappresenta e difende C.F._3
ATTORI OPPONENTI contro
società limitata con unico socio, costituita ai sensi dell'art. Controparte_2 Controparte_3
3 della Legge 130 del 30/04/1999 con sede legale in Roma (RM), via Curtatone n. 3, capitale sociale € 10.000,00 interamente versato, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma REA RM-1497480, iscritta al n. 35340.9 dell'elenco delle società veicolo P.IVA_2 tenuto dalla AN d'LI ai sensi del provvedimento della AN d'LI del 7 giugno 2017 e per essa quale mandataria con sede in San Donato Controparte_4 Milanese (MI), Via dell'Unione Europea 6/A –/B, iscritta nel registro delle Imprese d Milano, Monza, Brianza, Lodi al numero e codice fiscale REA n. 1888273, giusta procura P.IVA_3 speciale a rogito del Notaio Dott.ssa Notaio in Roma n. rep. 10119 – n. Persona_1 racc. 4764 del 02/08/2018, rilasciata a fusa per incorporazione in CP_5 [...]
con atto di fusione del 23/11/2022 a rogito del Notaio di Controparte_4 Persona_2
Milano (Rep. 75095- Racc. 15653) in persona dott.ssa (C.F. Parte_3
, che la rappresenta in virtù di procura autenticata dal Notaio C.F._4 Per_3
Notaio in San Donato Milanese, in data 16/10/2019 rep 994 e racc. 633 (doc.3),
[...] rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Pesenti e Francesco Concio ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Zulli Consolino
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per gli opponenti:
“Perché l'On. Giudice adito voglia 1. revocare e porre nel nulla il decreto ingiuntivo opposto, rigettando la domanda della AN per difetto di legittimazione attiva di parte opposta, attrice sostanziale.
pagina 1 di 12
2. in subordine e comunque accogliere le conclusioni rassegnate in atto di opposizione;
3. in ogni caso condannare la società opposta alla refusione delle spese di giudizio.”
Per la convenuta opposta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito, in via principale:
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata:
- nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la e i sig.ri Parte_1 Controparte_1 [...]
al pagamento, in favore della convenuta opposta, dell'importo di € Parte_2
223.646,45 oltre interessi di mora al tasso convenzionale dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 147/2022.”
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, la e i sig.ri e Parte_1 Controparte_1 Parte_2
convenivano in giudizio la opponendosi avverso il decreto
[...] Controparte_2 ingiuntivo n. 211/2022 del 9 giugno 2022 del Tribunale di Lanciano;
pertanto, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12/12/2022, si costituiva in giudizio la parte opposta, contestando le avverse pretese.
All'esito della prima udienza, tenutasi in data 15/12/2022, il Giudice si riservava e a scioglimento della riserva assunta assegnava i termini per l'insaturazione del procedimento di mediazione rinviando all'udienza del 20/04/2023.
Dunque, a seguito dell'esito infruttuoso del procedimento di mediazione, il giudice assegnava i termini ex art. 183 comma VI c.p.c. e rinviava la causa al 19/10/2023. All'anzidetta udienza, il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni “sui profili riassunti ai punti 1 e 2 delle note di parte attrice opponente” all'udienza del 14/12/2023.
Infine, all'udienza di precisazione delle conclusioni, il Giudice tratteneva la causa in decisione
“per emissione di sentenza non definitiva sui punti indicati nella ordinanza del 28.10.2023”, assegnando i termini di 20 giorni per il deposito di comparsa conclusionale e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memoria di replica.
A seguito del rituale deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, veniva emessa sentenza non definitiva sui punti indicati nella ordinanza del 28.10.2023.
Tale provvedimento veniva immediatamente impugnato dagli opponenti e la parte opposta proponeva a sua volta appello incidentale.
Il presente giudizio proseguiva per la decisione delle altre eccezioni e difese non interessate dalla sentenza non definitiva.
Con provvedimento del 03/06/2024, il Giudice ordinava ex art. 210 c.p.c. alla parte opposta “di produrre in giudizio il rendiconto delle somme percepite per medesima ragione di credito dal coobbligato ” e la causa veniva rinviata all'11/07/2024 per la verifica di tale CP_6 adempimento.
pagina 2 di 12 Nel termine concesso parte opposta rendeva dichiarazione negativa rispetto alla percezione di somme da parte del co-obbligato solidale.
Così il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni al 05/12/2024 e con provvedimento del 03/01/2025 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
***
SULLA NULLITÀ DELLE FIDEUSSIONI E SULL'ONERE DELLA PROVA
ha dedotto in giudizio n. 3 fideiussioni a garanzia dei propri crediti: CP_2
a) una fideiussione omnibus in data 5.2.2013 a firma dei garanti sigg. e CP_1 Parte_2
valida fino ad € 75.000; CP_6
b) una fideiussione dei medesimi soggetti, sempre del 5.2.2013, per € 160.000 a garanzia del mutuo chirografario;
c) una garanzia del solo sig. in data 30.6.2014 valida fino ad € 64.000 ed a Controparte_1 garanzia di una apertura di credito concessa per mesi 3.
Questo Giudice istruttore, con sentenza non definitiva, ha già dichiarato la AN decaduta dalla garanzia fideiussoria sub a) per difetto di approvazione dei garanti alla rinuncia al termine di cui all'art. 1957 c.c. Statuizione gravata di appello immediato da parte di la quale CP_2 ritiene validamente concluso il patto di rinuncia al termine di decadenza.
A prescindere dalla ritualità del patto di cui alla fideiussione sub a), questione già oggetto di giudicato, per tutte e tre le fideiussioni parte opponente ha eccepito la nullità delle clausole del contratto di fideiussione siccome esattamente coincidenti alle relative clausole sub artt. 2-6-8 dello schema contrattuale tipo predisposto dall'ABI (fra le quali anche la clausola 6 che appunto riguarda la rinuncia al termine semestrale di decadenza) che la AN d'LI, con il provvedimento 2.5.2005 n. 55, ha dichiarato in contrasto con l'art. 2 L. 287/1990, vietandone l'applicazione.
Parte opponente sulla base di tale dichiarato contrasto invoca la nullità per violazione della normativa antitrust e, sul punto, ha osservato in primo luogo che la fideiussione CP_2 sottoscritta dall'opponente non sarebbe frutto di un'intesa anticoncorrenziale, non essendovene prova alcuna.
Infatti, le fideiussioni sottoscritte dagli opponenti, a prescindere dalla loro natura, risalgono all'anno 2013, quindi ad un periodo successivo rispetto al c.d. modello ABI del 2005, ciò anche considerando che il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della AN d'LI rappresenta l'esito di un'istruttoria compiuta per gli anni anteriori, a partire dall'8 novembre 2003.
Infatti il contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90 è stato rilevato in merito all'applicazione uniforme (accertata nel periodo compreso tra l'8 novembre 2003 e maggio 2005) degli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI.
Pertanto, considerato che i contratti di garanzia in esame sono stati stipulati in epoca successiva a tale accertamento, parte opponente non ha dimostrato la perdurante uniforme applicazione del modello dichiarato illegittimo da parte degli istituti di credito e quindi l'attualità dell'intesa anticoncorrenziale accertata nel provvedimento amministrativo richiamato.
Nel senso che occorre la prova della perdurante intesa anticoncorrenziale si è espressa la decisione del Tribunale di Milano: “è comunque necessario dimostrare che la presenza di clausole di analogo tenore nei contratti costituenti il titolo della domanda monitoria costituiscano lo sbocco di quella specifica intesa anticoncorrenziale. La produzione dei contratti contenenti clausole analoghe non consente di ritenere provato né che l'intesa pagina 3 di 12 anticoncorrenziale accertata da AN d'LI nel 2005 fosse perdurante al momento della stipulazione delle fideiussioni, né che l'utilizzo di tali clausole sia lo sbocco di quella specifica intesa accertata da AN d'LI piuttosto che espressione della convenienza dell'utilizzo di clausole di analogo tenore, di per sé non contrario a norme imperative, per la parte predisponente le condizioni generali di contratto” (Trib. Milano, sentenza del 19.11.2020).
Del pari il Tribunale di Vicenza, con la recente sentenza del 18.02.2022, ha statuito che: “le clausole 'incriminate' sono illegittime non in sè stesse ma in quanto applicate in modo uniforme, che le fideiussioni che qui occupano risultano tutte sottoscritte nel 2012 e perciò in epoca successiva al 2005, che se appare ragionevole ritenere che dal momento della sua approvazione (nel 2003) al momento del provvedimento della AN d'LI il modulo contenente le clausole anticoncorrenziali sia stato utilizzato in modo uniforme da tutti gli istituti bancari, altrettanto non può dirsi per il periodo successivo in assenza di una prova rigorosa che tutti gli istituti bancari di un certo territorio hanno continuato ad utilizzare il modulo stigmatizzato dalla AN d'LI” (Trib. Vicenza, sentenza del 18.02.2022).
Ad ogni modo, quanto alla nullità delle clausole nelle fidejussioni, la Suprema Corte, con sentenza n. 41994/2021, ha ormai definitivamente statuito che la violazione della normativa importa nullità parziale del contratto di fidejussione con riferimento alle clausole corrispondenti agli articoli dello schema ABI dichiarati nulli dal provvedimento della AN d'LI n. 55/2005 (numeri 2,6 e 8), conseguendone che per le specifiche ipotesi dalle stesse regolate trova applicazione la disciplina codicistica.
Nullità parziale che risponde al principio di conservazione del negozio, siccome disciplinata dall' art. 1419 c.c., a mente del quale la nullità della singola clausola (o di alcune clausole) non colpisce l'intero contratto se tale clausola è scindibile dal resto del negozio, estendendosi al medesimo solo nel caso in cui la parte dimostri che quella clausola non goda di “un'esistenza autonoma”, ma si trovi in correlazione inscindibile con il resto (Cass. 2314/2016), ovvero quando emerga la prova che i contraenti non avrebbero concluso il negozio in assenza di quella clausola colpita da nullità.
Secondo la Corte, la nullità dell'intesa a monte comporta, quindi, la nullità derivata del contratto a valle (ossia la fideiussione tra banca e cliente) limitatamente alle clausole riproduttive di quelle previste dallo schema ABI e dichiarate nulle dal provvedimento della AN d'LI (n. 55/2005). I contratti a valle dell'intesa vietata “partecipano della stessa natura anticoncorrenziale dell'atto a monte”; pertanto, sono colpiti dalla stessa forma di invalidità che colpisce il primo. Ed infatti, il legislatore intende punire la distorsione della concorrenza a prescindere dal fatto che essa si realizzi anche con comportamenti non contrattuali, come le intese. Da ciò discende che la normativa antitrust può risultare violata da una combinazione di atti tra i quali sussista un collegamento funzionale: le intese a monte e i contratti a valle. Tale collegamento si riscontra quando il contratto a valle riproduce, totalmente o parzialmente, l'atto a monte dichiarato nullo dall'autorità di vigilanza. In tal modo, infatti, il contratto di fideiussione – che riproduce le
“clausole vietate” dello schema ABI – diviene uno strumento per violare la disciplina antitrust e viene a crearsi il meccanismo distorsivo della concorrenza che la legge intende evitare.
Trattasi, ad avviso della Corte, di “nullità speciale”, posta - attraverso le previsioni di cui agli artt. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e della L. n. 287 del 1990, art. 2, lett. a) - a presidio di un interesse pubblico e, in specie, dell'"ordine pubblico economico"; dunque nullità ulteriore a quelle che il sistema già conosceva, più ampia di quella codicistica prevista dall'art. 1418 c.c. e delle altre nullità previste dall'ordinamento (come le nullità di protezione predisposte a tutela del consumatore).
Essa, infatti, colpisce anche la combinazione di atti collegati da un nesso funzionale, non tutti riconducibili ad una fattispecie contrattuale. L'ampiezza di tale nullità trova la propria ratio nell'esigenza di tutelare l'ordine pubblico economico e, in quanto tale, ben può essere rilevata pagina 4 di 12 (ma non dichiarata) in via officiosa dal giudice e può essere espressamente invocata dalla parte anche in deroga al regime delle preclusioni proprie del rito e pure di quello di appello.
Indi, traendo le fila del ragionamento della S.C., nel caso in cui nel contratto di fideiussione (a valle) siano riprodotte solo le tre clausole dichiarate nulle dalla AN d'LI, opera il "principio di conservazione" degli atti negoziali, che rappresenta la regola. Quindi, il contratto di fideiussione a valle potrebbe essere dichiarato nullo limitatamente alle clausole riproduttive dello schema illecito a monte. Di contro, è nullo l'intero contratto, in deroga al principio di conservazione, solo nel caso in cui sia dimostrata la diversa volontà delle parti «nel senso dell'essenzialità - per l'assetto di interessi divisato - della parte del contratto colpita da nullità».
Infine, ha osservato il giudice di legittimità, dalla nullità parziale della fideiussione scaturiscono alcune conseguenze quali: l'imprescrittibilità dell'azione di nullità (Cass. n.23057/2010); la proponibilità della domanda di ripetizione dell'indebito (ex art. 2033 c.c.) se ne ricorrono i presupposti (Cass. n. 21647/2005); la proponibilità dell'azione di risarcimento dei danni.
Nonostante tali approdi ermeneutici, restano ancora aperte alcune questioni soprattutto in ordine al perimetro dell'onere probatorio.
Su tale versante, passando in rassegna la posizione sinora assunta dalla prevalente giurisprudenza di merito così come da Questo Giudicante, deve darsi atto che si è sostenuto che:
- “Il fideiussore deve dimostrare l'applicazione delle clausole specifiche clausole ABI delle quali vuole far valere la nullità, producendo tempestivamente il modello su cui si fonda l'eccezione e provare l'appartenenza della banca alle intese vietate, nonché l'uniformità e la non occasionalità delle condizioni contrattuali applicate” (cfr. Corte Appello Venezia, 13.9.2021 n. 2356);
- “La produzione dei soli contratti contenenti clausole analoghe non consente, difatti, di ritenere provato né che l'intesa anticoncorrenziale accertata dalla AN d'LI nel 2005 fosse perdurante al momento della stipulazione delle fideiussioni, né che l'utilizzo di tali clausole sia lo sbocco di quella specifica intesa accertata dalla AN d'LI piuttosto che espressione della convenienza dell'utilizzo di clausole di analogo tenore, di per sé non contrario a norme imperative, per la parte predisponente le condizioni generali di contratto” (cfr Trib. Pordenone, 12.1.2021 n. 28).
Inoltre, il Tribunale di Milano, con sentenza emessa in data 19.01.2022 e, quindi, successivamente alla pronuncia delle SS.UU., ha affermato come il provvedimento n, 55/2005 della AN d'LI non costituisce di per sé prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, con riguardo alle fideiussioni – come quella oggetto di causa – stipulate in un periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha coperto un arco temporale compreso tra il 2002 ed il maggio 2005, evidenziando come in questi casi il fideiussore attore è “onerato dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito anticoncorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2 della Legge 287/90”.
Ad ogni modo l'assenza di prova specifica che la fidejussione conclusa fosse effettiva estrinsecazione della intesa dichiarata anticoncorrenziale nel 2005 non è stata fornita, né che la società opposta fosse parte del patto a monte anticoncorrenziale.
Si rileva, di contro, come la tesi che punta alla inversione dell'onere della prova a carico della banca appare infondata e smentita dalla giurisprudenza maggioritaria. Infatti, è pacifico e documentato che l'accertamento compiuto da AN d'LI con il Provvedimento n. 55 del 2.5.2005 quale (allora) autorità garante della concorrenza tra imprese bancarie, sia stato elaborato sulla base di attività istruttoria conclusasi prima della stipulazione della fideiussione costituente il titolo della domanda proposta dalla banca con il ricorso per decreto ingiuntivo.
pagina 5 di 12 Ne deriva che l'accertamento compiuto da AN d'LI non ha valore immediatamente e direttamente presuntivo dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale coinvolgente anche la fideiussione prestata dagli opponenti molti anni dopo il compimento di tale attività.
Il valore presuntivo della sussistenza di intesa anticoncorrenziale attribuito all'accertamento compiuto dall'autorità garante per la concorrenza dalla giurisprudenza di legittimità (e in particolare dalla Cassazione a Sezioni Unite n. 41994/2019) è, infatti, limitato allo specifico accertamento oggetto del provvedimento n. 55/2005 della AN d'LI, con la conseguenza che può predicarsi la nullità derivata dall'illecito concorrenziale accertato con il provvedimento richiamato delle sole fideiussioni che costituiscono applicazione di tale intesa illecita (cfr. sul punto, analogamente, Cass. Sez. I, 17.1.2025 n. 1179; Cass. Sez. I 10.1.2024, n. 567).
Orbene, come già richiamato, trattandosi di una garanzia prestata anni dopo l'adozione del Provvedimento di AN d'LI, i garanti avrebbero dovuto provare la perdurante esistenza dell'intesa restrittiva e il conseguente recepimento delle clausole frutto dell'intesa illecita nel contratto da questi firmato. Nel caso di specie tale onere probatorio non è stato onorato, essendosi gli opponenti limitati ad allegare genericamente la corrispondenza delle clausole al
Modello ABI.
Facendo applicazione dei principi ordinari in tema di ripartizione dell'onere della prova, deve ritenersi, pertanto, non dimostrato il profilo di nullità derivante dalla condotta illecita secondo i principi richiamati dalla Suprema Corte. Infatti, parti opponenti non hanno specificamente allegato l'esistenza di altra specifica intesa anticoncorrenziale praticata dagli operatori bancari nell'ambito della quale sarebbero state applicate clausole con effetti analoghi a quelli previsti dal modello ABI del 2002, né ha allegato quali elementi renderebbero rilevante l'intesa sul piano antitrust, quali operatori bancari avrebbero partecipato a tale intesa e da quali elementi desumere la partecipazione della AN cedente a tale illecito anticoncorrenziale, non allegando quindi specificamente, né provando, nessuno degli elementi costitutivi dell'eccezione di nullità della fideiussione prestata ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a) della l. 287/1990.
Per quanto ancora occorra precisare, il richiamo degli opponenti al principio della “vicinanza della prova” è inconferente e, comunque, non applicabile al caso di specie.
In primo luogo, infatti, è principio consolidato che la parte che agisce per la nullità di fideiussioni intervenute dopo l'accertamento Antitrust - come nel caso di specie - ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi della domanda e quindi anche l'elemento della persistenza dell'intesa “a monte” tra le banche. Il Provvedimento di AN d'LI, infatti, e quindi la presunzione dallo stesso ricavabile in merito alla sussistenza di detta intesa vietata, può coprire solo l'arco temporale coevo alla istruttoria conclusa nel maggio del 2005 (cfr. Cass. 12 dicembre 2017, n. 29810).
Sul punto, si ricordi la posizione della giurisprudenza di merito: “Pertanto, la vicenda contrattuale dà origine a un giudizio c.d. stand alone, nel quale la parte che intende far valere la nullità, chiamata a dar prova dei fatti costitutivi della domanda, non può giovarsi – come nelle c.d. follow on actions – dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell'assetto concorrenziale del mercato, e ciò perché un simile accertamento o manca del tutto o c'è, ma riguarda un periodo diverso da quello in cui si colloca la specifica vicenda negoziale che avrebbe leso la sfera giuridica del fideiussore” (cfr. Tribunale di Milano – Sez. XIV – Sent. n. 10296 del 20/12/2023).
Inoltre, in punto di fatto, non si può dimenticare che è comunque cessionaria Controparte_2 del credito, ossia un soggetto terzo rispetto al rapporto originario tra gli odierni opponenti e l'istituto di credito cedente.
Da ciò deriva che è del tutto inapplicabile la teoria di “vicinanza” alla documentazione bancaria. pagina 6 di 12 In conclusione, per le suesposte motivazioni, l'eccezione di nullità formulata deve essere respinta.
SUL MUTUO CHIROGRAFARIO E SUL PIANO DI AMMORTAMENTO “ALLA FRANCESE”
Parte opponente ha, inoltre, eccepito la mancanza di qualsiasi pattuizione sul calcolo degli interessi relativi al piano di ammortamento, da ciò facendo discendere l'applicazione dell'art. 117 TUB.
Orbene, tale eccezione non può essere accolta atteso che dalla documentazione allegata al fascicolo monitorio emerge la presenza sia del piano di ammortamento che dell'indicazione dei tassi applicati. Dunque, la lettura dei contratti permette di affermare che la AN ha applicato nel corso del tempo le condizioni economiche pattuite tra le parti, anche considerato che trattasi di finanziamento con tasso variabile e non fisso.
Come osservato dal Tribunale di Milano “la prova dell'inesistenza della "causa debendi" (nella specie, relativa al pagamento al lavoratore di compensi non pattuiti) incombe sulla parte che propone la domanda, trattandosi di elemento costitutivo della stessa ancorché abbia ad oggetto fatti negativi, dei quali può essere data prova mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o anche mediante presunzioni da cui desumersi il fatto negativo.”(Tribunale di Milano, Sentenza n. 12491 dell'11/12/2018).
Premesso ciò, l'opponente ha eccepito che il metodo utilizzato dall'Istituto di credito nell'elaborazione del piano di ammortamento, il c.d. ammortamento alla francese, provocherebbe una capitalizzazione composta degli interessi con conseguente violazione dell'art. 1283 del codice civile.
Parte opposta, invece, opponendosi sul punto, ha precisato che al momento della stipula del contratto di mutuo tutti erano al corrente del tipo di ammortamento scelto e delle relative sue peculiarità. Inoltre, ha negato che parte convenuta abbia applicato un interesse composto.
Come noto, con il termine “anatocismo” si indica il fenomeno della capitalizzazione degli interessi, vale a dire della trasformazione degli interessi debitori, normalmente maturati sul capitale mutuato, in capitale che, a sua volta, genera altri interessi. Il mutuo bancario si configura come un'operazione di finanziamento che prevede un piano di ammortamento rateale. Le rate sono costituite in parte da capitale e in parte da interessi, secondo una composizione che varia in base alla forma di ammortamento prescelta.
La maggior parte dei mutui stipulati in LI, che siano a tasso fisso o variabile, sono stipulati con una formula di restituzione del capitale cosiddetta “alla francese”, ovvero un piano di rientro del finanziamento concordato tra banca e cliente dove ad ogni scadenza viene corrisposta una rata comprensiva di parte del capitale (quota capitale) ed i relativi interessi (quota interessi) calcolati sul capitale residuo non ancora restituito (debito residuo) al tasso concordato nel contratto (TAN). La specifica composizione delle due quote parte della rata, la loro somma, determina una rata cosiddetta “costante”, ossia di importo sempre uguale per tutta la durata dell'ammortamento.
Nella più diffusa forma di ammortamento, in sintesi, ciascuna rata è composta da una quota di interessi che è crescente nel primo periodo e va, via via, riducendosi nel corso dell'ammortamento, e una quota di capitale che, al contrario, è più bassa all'inizio e cresce progressivamente.
In tal modo, in applicazione dell'art. 1194 c.c., i pagamenti sono imputati prima agli interessi e poi al capitale. È stato sostenuto che l'ammortamento alla francese generi forme di anatocismo pagina 7 di 12 solo perché l'interesse applicato al mutuatario nel piano di ammortamento sembrerebbe non corrisponde con quello pattuito nel contratto. In altri termini, nel contratto sarebbe pattuito un tasso semplice che, per effetto dello sviluppo del piano di ammortamento (comunque sempre allegato al contratto di mutuo/finanziamento e, come quest'ultimo, sempre espressamente approvato per iscritto dal cliente), diverrebbe in seguito composto.
La capitalizzazione, poi, si ritiene ricorra anche e soprattutto con riferimento agli interessi di mora, quando si applicano all'intera rata scaduta, comprensiva di capitale ed interessi.
Ora, nell'ammortamento cosiddetto "alla francese", precisando che nel medesimo le rate sono costanti e gli interessi sono calcolati sul capitale residuo, per costruire il piano di ammortamento
è, dunque, necessario calcolare per ogni periodo:
- quota interessi = capitale residuo (periodo precedente) x tasso di interesse (rapportato al periodo);
- quota capitale = rata (costante) – quota interessi (rata = quota interessi + quota capitale);
- capitale residuo = capitale residuo (periodo precedente) – quota capitale.
Una volta calcolata la quota interessi per la prima rata, è possibile calcolare la quota capitale e il nuovo capitale residuo per differenza.
Dunque, ne consegue un piano di ammortamento con quote interessi decrescenti, in quanto calcolate su un capitale residuo che decresce, e quote capitali crescenti, in quanto calcolate sottraendo alla rata costante una quota interessi sempre più piccola.
Sommando tutte le quote capitali si ottiene il capitale iniziale chiesto in prestito, mentre sommando tutte le quote interessi si ottiene il totale interessi da rimborsare.
Dunque, con il sistema di ammortamento alla francese gli interessi vengono sempre calcolati sulla quota capitale e, pertanto, tale modalità non può ritenersi contraria al disposto dell'art. 1283 c.c.
Una delle fonti di confusione è data proprio dal modello matematico-finanziario attraverso il quale viene calcolata la rata costante dell'ammortamento alla francese. La rata viene determinata in modo che soddisfi un principio finanziario basilare, ovvero che la sommatoria dei valori attuali delle rate debba essere esattamente pari al capitale finanziato. Il regime finanziario in cui viene impostata questa operazione è, correttamente, quello dell'interesse composto, che prevede l'attualizzazione dei flussi finanziari sulla base di una funzione matematica esponenziale.
Tuttavia, ciò non comporta di per sé la capitalizzazione degli interessi e quindi l'anatocismo.
Infatti, il calcolo degli interessi, qualsiasi sia la durata complessiva del piano e la cadenza periodica dei pagamenti, è sempre e comunque effettuato sul debito residuo, ovvero sul capitale che rimane da restituire al finanziatore. A partire poi dall'interesse si determina per differenza la quota capitale del pagamento, la cui restituzione viene portata a riduzione del debito. In tal modo, l'interesse non è mai produttivo di altro interesse, ovvero non viene accumulato al capitale ma, tramite pagamenti periodici, viene, per così dire, “staccato” dal capitale, capitale che invece è, per sua natura, produttivo di interessi. In altri termini, tra un pagamento ed un altro, sul capitale di debito matura un interesse, che chiaramente rappresenta l'onere che grava sul contraente per aver richiesto il prestito, ma questo interesse viene separato in maniera netta dal capitale in quanto esso viene calcolato esclusivamente sul debito residuo. Una volta che l'interesse (insieme naturalmente alla quota capitale) viene corrisposto, il capitale torna ad evolvere depurato da qualsiasi accumulazione anatocistica, nonché ridotto per effetto della restituzione di una parte dello stesso tramite la quota capitale. Con questo meccanismo, la generazione di interessi su interessi, e quindi l'anatocismo, è del tutto preclusa.
pagina 8 di 12 Dunque, resta fermo che il metodo “alla francese”, sottoscritto dal mutuatario e dal fidejussore, comporta che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata (in tal senso, in tema di interessi convenzionali applicati ai contratti di mutuo e di leasing, v. Cass. n. 16221/2022; Cass. n. 9237/2020; Cass. n. 34677/2022).
La capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato.
In ogni caso, sull'argomento si registra un costante orientamento giurisprudenziale contrario alla tesi dell'anatocismo in presenza di capitalizzazione alla francese che sancisce in maniera chiara che “In materia di mutui, il metodo di ammortamento alla francese comporta che gli interessi vengano calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata… Ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente. Il mutuatario, con il pagamento di ogni singola rata, azzera gli interessi maturati a suo carico fino a quel momento, coerentemente con il dettato dell'art. 1193 c.c., quindi inizia ad abbattere il capitale dovuto in misura pari alla differenza tra interessi maturati e importo della rata da lui stesso pattuito nel contratto” (cfr. Tribunale di Siena, sentenza del 17.07.2014).
Conforme anche il Tribunale di Roma con la sentenza 7495/2017: “la previsione di un piano di rimborso con rata fissa costante, vale a dire l'ammortamento "alla francese", non comporta violazione dell'art. 1283 c.c., giacché gli interessi di periodo vengono calcolati esclusivamente sul capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso” e il Tribunale di Terni con la sentenza n.6/2018: “Va anzitutto disattesa la doglianza relativa al c.d. "ammortamento alla francese", poiché tale forma di ammortamento, coerente con il dettato dell'art. 1194 c.c., non implica affatto una pratica anatocistica (sussistendo l'anatocismo solo quando gli interessi vadano a costituire la base di calcolo per la produzione di ulteriori interessi) e non ha alcuna rilevanza ai fini dell'usura” (v. in proposito Trib. Milano, 9 novembre 2017, Trib. Treviso, 12 novembre 2015 e Trib. Bergamo, 25 luglio 2017, Trib. Modena, 11 novembre 2014 e Trib.
Pescara, 10 aprile 2014).
Ed ancora, in senso conforme, sentenza del Tribunale di Milano n. 957/2018, sentenza del
Tribunale di Chieti n. 4 del 9 gennaio 2018 e sentenze del Tribunale di Torino n. 1037/2018, n.2746 del 25 maggio 2017 e n. 4555/2017: “Il metodo "alla francese" comporta infatti che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti
(ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce). Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad pagina 9 di 12 estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti (Trib. Pescara 10.4.2014). (…) Anche la doglianza relativa alla maggiore onerosità dell'ammortamento francese (per rate costanti) rispetto al c.d. ammortamento italiano
(per quote di capitale costanti) è semplicemente priva di basi logiche. Vero è che il metodo francese, mantenendo costante nel tempo la rata e quindi l'onere finanziario del debitore, comporta un più lento ammortamento del capitale e quindi ceteris paribus la produzione di maggiori interessi nella fase iniziale del periodo di rimborso (cui fa da pendent un pagamento di interessi minori nella fase finale del periodo di rimborso), mentre il metodo italiano, mantenendo costante nel tempo la quota dì capitale rimborsata, importa una maggior onerosità finanziaria delle prime rate di rimborso in conseguenza del maggior peso degli interessi e a scadenza un minor onere economico rispetto ad un piano di ammortamento alla francese in conseguenza del minor peso degli interessi. Poiché l'uno e l'altro metodo non interferiscono, per le considerazioni che precedono, nel divieto di anatocismo, è rimesso all'autonomia negoziale scegliere la formula più idonea, anche in funzione delle capacità economiche e finanziarie del mutuatario”.
Dunque, per i motivi fin qui addotti, con il sistema di ammortamento alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale e, pertanto, detta modalità non può ritenersi contraria al disposto dell'art. 1283 c.c. o a quello dell'art. 1284 c.c. (da ultimo, recentissima sentenza Cassazione Civile, Sez. Un., 29 maggio 2024, n. 15130).
Pertanto, quanto avanzato dagli opponenti deve essere rigettato.
SULLA OMESSA PROVA DEL CREDITO PER SALDO DEL C/C N. 95466
Parte opponente chiede la revoca del DI opposto per omessa prova del credito a saldo del c/c bancario ritenendo a tale fine non sufficiente la certificazione ex art 50 TUB fornita in sede monitoria.
Sul punto corre l'obbligo di chiarire che, se tale eccezione appare fondata (ex multis cfr. Cassazione n. 21092/2016), è altresì da sottolineare la produzione in sede di merito degli estratti conto fino a 2016, anno successivo al dichiarato recesso con prova del debito complessivo fino ad euro 90.405,00 e garanzia del solo sig. rilasciata in data 30.6.2014 e valida Controparte_1 fino alla concorrenza di € 64.000
SULLA ABUSIVA CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI
In punto di capitalizzazione parte opponente lamenta che la reciprocità della contabilizzazione degli interessi non è stato convenuto che sarebbe stata trimestrale.
La identità del tasso attivo, sia su base infrannuale che su base annuale dimostrerebbe che la
AN, pur dichiarando di volere la pari periodicità di capitalizzazione attiva e passiva, ha voluto la capitalizzazione infrannuale solo per i tassi debitori.
La eccezione si fonda su presunzioni e comunque non risulta riscontrata dalla documentazione in atti. Infatti nelle condizioni 2012 la periodicità dare ed avere è annuale mentre in quelle del
2014 (all.to 8 parte opponente) la periodicità è trimestrale sia per dare, sia per avere.
SULLA PROVA DEL CREDITO RESIDUO SUL FINANZIAMENTO
CHIROGRAFARIO n. 040/610/8075145
Parte opponente lamenta che anche rispetto al finanziamento chirografario non sarebbe stata fornita prova dell'asserito credito residuo essendo allegata al ricorso monitorio certificazione ex art 50 TUB per complessivi euro 133.364,93.
pagina 10 di 12 In sede di merito, a prova del credito, parte opposta ha allegato lettera di risoluzione che fissa l'esposizione in euro 119.930,07. In data 6 luglio 2016 (doc.2 già allegato al monitorio) la ha poi dichiarato di aver ricevuto ulteriori acconti di €. 22.000, che dunque avrebbero CP_7 ridotto il credito ad € 99.930.
Tale esposizione è garantita da una fideiussione omnibus. e del CP_1 Parte_2 CP_6 5.2.2013, per € 160.000 a garanzia del finanziamento chirografario
Tra il saldo di conto e la esposizione da finanziamento, la complessiva esposizione accertata è pari ad euro 190.335,00 a fronte della superiore somma ingiunta di euro 223.646,45 di cui euro
99.930 garantiti dalla fidejussione omnibus sottoscritta da , Controparte_1
e ed euro 90.405,00 garantiti entro euro 64.000,00 dalla fidejussione Parte_2 CP_6 sottoscritta dal solo CP_1
In ragione della diversa valutazione compiuta in sede di merito con conseguente condanna al pagamento della minore somma di euro 190.335,00 il decreto ingiuntivo n. 211/2022 del 9 giugno 2022 del Tribunale di Lanciano va revocato con rideterminazione della somma dovuta e corretta indicazione dei soggetti tenuti alla garanzia.
La somma va maggiorata degli interessi come richiesti nel ricorso monitorio, interessi convenzionali dal 27 giugno 2020 al saldo.
SULLE SPESE DI GIUDIZIO
Le spese del presente giudizio di opposizione, in ragione della revoca del decreto ingiuntivo opposto e della declaratoria di inefficacia della fidejussione sub a) di cui alle premesse in fatto rilasciata in data 5.2.2013 a firma dei garanti sigg. e valida fino ad € CP_1 Parte_2 CP_6
75.000, meritano di essere poste per ½ in capo alla parte opposta e compensate per la restante parte di ½.
Nella pronuncia non definitiva il Giudice istruttore ha rinviato alla sentenza definitiva per le spese dell'intero giudizio consentendo una valutazione complessiva della meritevolezza della pretesa azionata.
I compensi, che si determinano per l'intero in euro 14.103,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, vengono posti per ½ a carico della parte opposta che viene condannata al pagamento di euro 7.050,00 in favore della parte opponente e compensate per la restante parte
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 211/2022 del 9 giugno 2022 del Tribunale di Lanciano
- accerta che il diritto di credito dell'opposta società a responsabilità Controparte_2 limitata con unico socio, e per essa quale mandataria Parte_4
nei confronti di ammonta ad € 190.335,00 oltre a
[...] Parte_1 interessi dal 27 giugno 2020 al saldo;
- condanna in solido con e Parte_1 Controparte_1 [...]
al pagamento della somma di euro 99.930,00 quale Parte_2 residuo finanziamento chirografario n. 040/610/8075145 oltre interessi dal 27 giugno 2020 al saldo;
- condanna in solido con al Parte_1 Controparte_1 pagamento della somma di euro 64.000,00 quale saldo di C/C N. 95466 garantito da fidejussione del 30.6.2014;
- condanna al pagamento della residua somma di euro 26.405,00 oltre Parte_1 interessi dal 27 giugno 2020 al saldo per residuo saldo C/C N. 95466 . pagina 11 di 12 Condanna parte opposta al pagamento della metà delle spese del presente procedimento che, determinate per l'intero in euro 14103,00, vengono liquidate in favore dell'opponente in euro 7.050,00 oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge. Compensa per la restante quota di ½ le spese del procedimento tra le parti
Si comunichi
Lanciano, 29 maggio 2025 il Giudice Istruttore
Dott.ssa Chiara D'Alfonso
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