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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/10/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza dello 03 ottobre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n 3565/2024 R.G. Lavoro
TRA
rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. VISONE ANTONIO e con questi elett.te domiciliato in, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
CF rapp.to e difeso dall'Avv. MANNO CP_1 P.IVA_1
LE e con questi elett.te domiciliata in Roma Via Emanuele
Gianturco 6, giusta mandato in atti;
CF Parte_2 P.IVA_2 in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa, dall'avv. Alessandro Manno, presso il quale elettivamente domicilia in Roma Via Emanuele Gianturco 6
RESISTENTI
NONCHE' CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., e CP_2 [...]
in persona del legale rappresentante Controparte_3
RESISTENTI CONTUMACI
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe, descritta la vicenda lavorativa rivendica differenze retributive per il superiore inquadramento e straordinari non riconosciuti . 2 e si sono costituite;
le altre due CP_1 CP_4 resistenti vanno dichiarate contumaci.
2) deduce di essere stato assunto da con la Parte_1 CP_1 qualifica di Impiegato, 7° livello C.C.N.L. Edilizia-Industria, e con mansioni di contabile. L'attività è stata svolta, in forza di distacco, presso la CP_2
(con sede di lavoro presso il cantiere di Frigento (AV); già a partire dal
[...]
1° settembre 2015 e fino al 31 dicembre 2016, vi era stato distacco dalla
(controllata dalla dante causa della Controparte_5 [...]
, presso la . CP_6 CP_2
Il ricorrente deduce di aver svolto ab initio “… mansioni riconducibili a quelle proprie della categoria dei “Quadri “, qualifica caratterizzata in termini generali, dalla “'autonoma responsabilità gestionale delle funzioni attribuite, la responsabilità di budget, la dipendenza diretta dai dirigenti, l'originalità dei contributi apportati”.
Richiama l'art. 77 l'art. 77 C.C.N.L. Edilizia-Industria vigente, che definisce
Quadri i dipendenti che, “ inquadrati nel 7° livello, operando alle dirette dipendenze del datore di lavoro o di un dirigente, svolgono con carattere di continuità ruoli o funzioni richiedenti un grado di capacità gestionale, organizzativa e professionale particolarmente elevato, che comportino responsabilità per attività di coordinamento e gestione in settori fondamentali dell'impresa, fornendo comunque contributi qualificati per la determinazione degli obiettivi dell'impresa stessa ”.
Il CCNL non è prodotto, ma quanto riportato in ricorso su tale specifico punto non è contestato.
A sostegno della rivendicazione del superiore inquadramento il ricorrente afferma che “tutti i requisiti, che devono ricorrere per l'attribuzione della categoria di quadro, risultano essere presenti nel caso del geom.
[...]
, come provato per tabulas, atteso il fatto che egli era l'unico Pt_1 responsabile dell'emissione dei S.A.L. passivi (funzione fondamentale per il perseguimento degli obiettivi dell'impresa) e operando il predetto, altresì, in totale autonomia”.
Il lavoratore rivendica altresì lo svolgimento di “ore di straordinario per una quantità superiore a quella riconosciuta nelle buste-paga durante gli anni
2019, 2020, 2021, 2022 e 2023”, in quanto “…durante tutti gli anni 2019,
2020, 2021, 2022 e 2023 l'istante ha svolto una media di tre ore giornaliere di straordinario” in quanto “…rimaneva presso la propria sede di lavoro … per circa tre ore in più rispetto a quelle previste dal normale orario di lavoro…”, e comunque “…per tutto il tempo, che risultava essere necessario ad ottenere l'obiettivo assegnatogli”.
Infine, lamenta la perdita di chance per la mancata assegnazione di funzioni dirigenziali, conseguenza del mancato riconoscimento della categoria Quadri,
e chiede il risarcimento del danno.
3) Quanto al superiore inquadramento, la valutazione chiesta comporta la comparazione tra le mansioni concretamente svolte e quelle afferenti il diverso inquadramento rivendicato.
Nel caso di specie, l'unico riferimento alle mansioni concretamente svolte è quello, già riportato, al fatto di essere stato unico responsabile dell'emissione dei S.A.L. passivi, cosa indicata come funzione fondamentale per il perseguimento degli obiettivi dell'impresa, e all'aver operato in totale autonomia.
Nessuna ulteriore allegazione di fatto che permetta di valutare il “ grado di capacità gestionale, organizzativa e professionale particolarmente elevato”, le “ responsabilità per attività di coordinamento e gestione in settori fondamentali dell'impresa, fornendo comunque contributi qualificati per la determinazione degli obiettivi dell'impresa stessa”, ossia di quanto qualificante la figura del Quadro.
La omissione della allegazione delle modalità concrete di svolgimento dell'attività, e quindi dei connotati che in concreto questa ha assunto, preclude ogni approfondimento istruttorio, che del resto la stessa parte ritiene non necessario, posto che lo svolgimento delle mansioni proprie del quadro sarebbe “provato per tabulas”.
Il riferimento è alla circostanza che il sarebbe stato “unico Pt_1 responsabile dell'emissione dei S.A.L. passivi”, funzione “fondamentale per il perseguimento degli obiettivi dell'impresa, ed all'aver operato in totale autonomia”, e il rifeirmento documentale è ai soli Sal prodotti.
L'unico dato accertabile è quello della predisposizione dei Sal, dato che in sè non è in alcun decisivo quanto alla esistenza dei connotati caratterizzanti il superiore rivendicato inquadramento.
4) Quanto al lavoro straordinario, il ricorrente allega di aver svolto “una media di tre ore giornaliere di straordinario” in quanto “…rimaneva presso la propria sede di lavoro … per circa tre ore in più rispetto a quelle previste dal normale orario di lavoro…”, e comunque “…per tutto il tempo, che risultava essere necessario ad ottenere l'obiettivo assegnatogli”.
Nemmeno viene indicato l'orario quotidiano, per cui in nessuno modo è possibile individuare in concreto, per ogni singola giornata lavorativa, la quantità di lavoro eccedente quello dovuto, quantità che nemmeno il ricorrente conosce con esattezza, posto che la rivendicazione è per una media di tre ore al giorno, il che sfugge ad ogni possibile conferma ex post nella presente sede giudiziale.
Del resto, anche per tale aspetto il ricorrente ritiene la circostanza dello svolgimento di lavoro extra provato per tabulas, questa volta senza operare alcun riferimento a documenti da cui poter trarre elementi di fatto.
5) La infondatezza della rivendicazione del superiore inquadramento determina il rigetto della domanda di risarcimento danni per perdita di chance, laddove il danno viene giustificato in ricorso con l'affermazione che
“per effetto del mancato inquadramento nella categoria spettantegli non ha avuto la possibilità di svolgere mansioni, che avrebbero potuto consentire un'ulteriore crescita delle proprie competenze professionali”, in quanto la parte avrebbe ben potuto aspirare ad incarichi superiori, “se non fosse stato illegittimamente inquadrato in una categoria inferiore rispetto a quella a lui spettante”.
Sul punto, si aggiunga che non si esplicitano quali siano le mansioni che il ricorrente avrebbe potuto svolgere in aggiunta a quelle affidategli, in conseguenza della sola attribuzione dei compiti svolti e che nella sua stessa rappresentazione giustificherebbero le mansioni superiori.
La perdita di chance va tutelata a condizione che il danneggiato dimostri, anche in via presuntiva, ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate, la sussistenza di un valido nesso causale tra il danno e la ragionevole probabilità della verificazione futura del fatto. Nel caso, nulla si allega che permetta di valutare, nei termini anzidetti, la ragionevole probabilità dell'attribuzione di un incarico dirigenziale.
6) Al rigetto della domanda consegue la condanna di al Parte_1 pagamento delle spese di lite a favore delle parti costituite, spese che, in base ai criteri di cui al D.M. 147/2022, vanno liquidate nella somma di €#5.896#
(cinquemilaottocentonovantasei) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili. La quantificazione è operata considerando che i resistenti sono costituiti con un unico difensore, e che sostanzialmente unica ne è la posizione processuale.
Nulla sulle spese nel rapporto con i contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 3565/2024 vertente tra nei Parte_1 confronti di e CP_1 Parte_2 CP_2 [...]
ogni contraria istanza, eccezione e Controparte_3 deduzione respinta così decide:
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna al pagamento a favore di e Parte_3 CP_1 delle spese di lite, che liquida nella somma di Parte_2
€#5.896# (cinquemilaottocentonovantasei) oltre spese generali al 15%,
Iva e Cpa se applicabili;
3) Nulla sulle spese nei restanti rapporti.
Avellino, udienza dello 03 ottobre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza dello 03 ottobre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n 3565/2024 R.G. Lavoro
TRA
rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. VISONE ANTONIO e con questi elett.te domiciliato in, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
CF rapp.to e difeso dall'Avv. MANNO CP_1 P.IVA_1
LE e con questi elett.te domiciliata in Roma Via Emanuele
Gianturco 6, giusta mandato in atti;
CF Parte_2 P.IVA_2 in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa, dall'avv. Alessandro Manno, presso il quale elettivamente domicilia in Roma Via Emanuele Gianturco 6
RESISTENTI
NONCHE' CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., e CP_2 [...]
in persona del legale rappresentante Controparte_3
RESISTENTI CONTUMACI
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe, descritta la vicenda lavorativa rivendica differenze retributive per il superiore inquadramento e straordinari non riconosciuti . 2 e si sono costituite;
le altre due CP_1 CP_4 resistenti vanno dichiarate contumaci.
2) deduce di essere stato assunto da con la Parte_1 CP_1 qualifica di Impiegato, 7° livello C.C.N.L. Edilizia-Industria, e con mansioni di contabile. L'attività è stata svolta, in forza di distacco, presso la CP_2
(con sede di lavoro presso il cantiere di Frigento (AV); già a partire dal
[...]
1° settembre 2015 e fino al 31 dicembre 2016, vi era stato distacco dalla
(controllata dalla dante causa della Controparte_5 [...]
, presso la . CP_6 CP_2
Il ricorrente deduce di aver svolto ab initio “… mansioni riconducibili a quelle proprie della categoria dei “Quadri “, qualifica caratterizzata in termini generali, dalla “'autonoma responsabilità gestionale delle funzioni attribuite, la responsabilità di budget, la dipendenza diretta dai dirigenti, l'originalità dei contributi apportati”.
Richiama l'art. 77 l'art. 77 C.C.N.L. Edilizia-Industria vigente, che definisce
Quadri i dipendenti che, “ inquadrati nel 7° livello, operando alle dirette dipendenze del datore di lavoro o di un dirigente, svolgono con carattere di continuità ruoli o funzioni richiedenti un grado di capacità gestionale, organizzativa e professionale particolarmente elevato, che comportino responsabilità per attività di coordinamento e gestione in settori fondamentali dell'impresa, fornendo comunque contributi qualificati per la determinazione degli obiettivi dell'impresa stessa ”.
Il CCNL non è prodotto, ma quanto riportato in ricorso su tale specifico punto non è contestato.
A sostegno della rivendicazione del superiore inquadramento il ricorrente afferma che “tutti i requisiti, che devono ricorrere per l'attribuzione della categoria di quadro, risultano essere presenti nel caso del geom.
[...]
, come provato per tabulas, atteso il fatto che egli era l'unico Pt_1 responsabile dell'emissione dei S.A.L. passivi (funzione fondamentale per il perseguimento degli obiettivi dell'impresa) e operando il predetto, altresì, in totale autonomia”.
Il lavoratore rivendica altresì lo svolgimento di “ore di straordinario per una quantità superiore a quella riconosciuta nelle buste-paga durante gli anni
2019, 2020, 2021, 2022 e 2023”, in quanto “…durante tutti gli anni 2019,
2020, 2021, 2022 e 2023 l'istante ha svolto una media di tre ore giornaliere di straordinario” in quanto “…rimaneva presso la propria sede di lavoro … per circa tre ore in più rispetto a quelle previste dal normale orario di lavoro…”, e comunque “…per tutto il tempo, che risultava essere necessario ad ottenere l'obiettivo assegnatogli”.
Infine, lamenta la perdita di chance per la mancata assegnazione di funzioni dirigenziali, conseguenza del mancato riconoscimento della categoria Quadri,
e chiede il risarcimento del danno.
3) Quanto al superiore inquadramento, la valutazione chiesta comporta la comparazione tra le mansioni concretamente svolte e quelle afferenti il diverso inquadramento rivendicato.
Nel caso di specie, l'unico riferimento alle mansioni concretamente svolte è quello, già riportato, al fatto di essere stato unico responsabile dell'emissione dei S.A.L. passivi, cosa indicata come funzione fondamentale per il perseguimento degli obiettivi dell'impresa, e all'aver operato in totale autonomia.
Nessuna ulteriore allegazione di fatto che permetta di valutare il “ grado di capacità gestionale, organizzativa e professionale particolarmente elevato”, le “ responsabilità per attività di coordinamento e gestione in settori fondamentali dell'impresa, fornendo comunque contributi qualificati per la determinazione degli obiettivi dell'impresa stessa”, ossia di quanto qualificante la figura del Quadro.
La omissione della allegazione delle modalità concrete di svolgimento dell'attività, e quindi dei connotati che in concreto questa ha assunto, preclude ogni approfondimento istruttorio, che del resto la stessa parte ritiene non necessario, posto che lo svolgimento delle mansioni proprie del quadro sarebbe “provato per tabulas”.
Il riferimento è alla circostanza che il sarebbe stato “unico Pt_1 responsabile dell'emissione dei S.A.L. passivi”, funzione “fondamentale per il perseguimento degli obiettivi dell'impresa, ed all'aver operato in totale autonomia”, e il rifeirmento documentale è ai soli Sal prodotti.
L'unico dato accertabile è quello della predisposizione dei Sal, dato che in sè non è in alcun decisivo quanto alla esistenza dei connotati caratterizzanti il superiore rivendicato inquadramento.
4) Quanto al lavoro straordinario, il ricorrente allega di aver svolto “una media di tre ore giornaliere di straordinario” in quanto “…rimaneva presso la propria sede di lavoro … per circa tre ore in più rispetto a quelle previste dal normale orario di lavoro…”, e comunque “…per tutto il tempo, che risultava essere necessario ad ottenere l'obiettivo assegnatogli”.
Nemmeno viene indicato l'orario quotidiano, per cui in nessuno modo è possibile individuare in concreto, per ogni singola giornata lavorativa, la quantità di lavoro eccedente quello dovuto, quantità che nemmeno il ricorrente conosce con esattezza, posto che la rivendicazione è per una media di tre ore al giorno, il che sfugge ad ogni possibile conferma ex post nella presente sede giudiziale.
Del resto, anche per tale aspetto il ricorrente ritiene la circostanza dello svolgimento di lavoro extra provato per tabulas, questa volta senza operare alcun riferimento a documenti da cui poter trarre elementi di fatto.
5) La infondatezza della rivendicazione del superiore inquadramento determina il rigetto della domanda di risarcimento danni per perdita di chance, laddove il danno viene giustificato in ricorso con l'affermazione che
“per effetto del mancato inquadramento nella categoria spettantegli non ha avuto la possibilità di svolgere mansioni, che avrebbero potuto consentire un'ulteriore crescita delle proprie competenze professionali”, in quanto la parte avrebbe ben potuto aspirare ad incarichi superiori, “se non fosse stato illegittimamente inquadrato in una categoria inferiore rispetto a quella a lui spettante”.
Sul punto, si aggiunga che non si esplicitano quali siano le mansioni che il ricorrente avrebbe potuto svolgere in aggiunta a quelle affidategli, in conseguenza della sola attribuzione dei compiti svolti e che nella sua stessa rappresentazione giustificherebbero le mansioni superiori.
La perdita di chance va tutelata a condizione che il danneggiato dimostri, anche in via presuntiva, ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate, la sussistenza di un valido nesso causale tra il danno e la ragionevole probabilità della verificazione futura del fatto. Nel caso, nulla si allega che permetta di valutare, nei termini anzidetti, la ragionevole probabilità dell'attribuzione di un incarico dirigenziale.
6) Al rigetto della domanda consegue la condanna di al Parte_1 pagamento delle spese di lite a favore delle parti costituite, spese che, in base ai criteri di cui al D.M. 147/2022, vanno liquidate nella somma di €#5.896#
(cinquemilaottocentonovantasei) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili. La quantificazione è operata considerando che i resistenti sono costituiti con un unico difensore, e che sostanzialmente unica ne è la posizione processuale.
Nulla sulle spese nel rapporto con i contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 3565/2024 vertente tra nei Parte_1 confronti di e CP_1 Parte_2 CP_2 [...]
ogni contraria istanza, eccezione e Controparte_3 deduzione respinta così decide:
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna al pagamento a favore di e Parte_3 CP_1 delle spese di lite, che liquida nella somma di Parte_2
€#5.896# (cinquemilaottocentonovantasei) oltre spese generali al 15%,
Iva e Cpa se applicabili;
3) Nulla sulle spese nei restanti rapporti.
Avellino, udienza dello 03 ottobre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE