Decreto cautelare 18 luglio 2024
Ordinanza cautelare 29 agosto 2024
Rigetto
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 17/03/2025, n. 2144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2144 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02144/2025REG.PROV.COLL.
N. 05848/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5848 del 2024, proposto dalla signora-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati-OMISSIS- e Silvestro Lazzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Comune di Francavilla Fontana, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Gaballo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
nei confronti
le signore -OMISSIS-, rappresentate e difese dall’avvocato Adriano Tolomeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del T.a.r. per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, Sezione I, n. -OMISSIS-, resa inter partes , concernente un provvedimento di demolizione di opere edilizie eseguite in assenza del titolo abilitativo.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle signore-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e del Comune di Francavilla Fontana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2025 il consigliere Giovanni Sabbato e uditi per le parti gli avvocati-OMISSIS-, Paolo Gaballo e Adriano Tolomeo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. 684 del 2024, proposto innanzi al T.a.r. Lecce, la signora-OMISSIS- aveva chiesto l’annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 87 del 12 marzo 2024, notificata in data 2 aprile 2024, con la quale il Dirigente dell’Ufficio Tecnico - Area Urbanistica del Comune di Francavilla Fontana (BR), in applicazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, ordinava alla ricorrente la demolizione delle opere eseguite sull’immobile di sua proprietà sito in Francavilla Fontana alla -OMISSIS-, in quanto eseguite “ in assenza di titolo edilizio ” per essere il P.d.C. n. 88/2020 (rilasciato per un intervento di ristrutturazione edilizia per demolizione e ricostruzione del fabbricato esistente) stato annullato con determinazione dirigenziale n. 93/2022.
2. A sostegno del ricorso aveva dedotto quanto segue:
i) Violazione e falsa applicazione dell’art. 20 e dell’art. 31 D.P.R. 380/2001. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e per errore sui presupposti di fatto e di diritto. Eccesso di potere per sviamento ;
II) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 22, 31, 33, e 37 D.P.R.380/2001 sotto altro profilo. Eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto e per difetto di istruttoria e di motivazione .
3. Nella resistenza del Comune di Francavilla Fontana e delle intervenienti ad opponendum signore -OMISSIS-, il Tribunale adìto (Sezione I) ha così deciso il gravame al suo esame:
- ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata notifica ad alcuno dei controinteressati;
- ha compensato le spese di lite.
4. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che:
- “ debba pertanto essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica dello stesso alla sig.ra -OMISSIS-, da qualificarsi controinteressata in quanto direttamente contemplata nell’ordine di demolizione impugnato e negli atti a quest’ultimo presupposti e la cui posizione è comunque evincibile dal tenore complessivo del provvedimento impugnato, avendo la stessa sollecitato la contestata attività provvedimentale e quindi titolare di un interesse opposto rispetto all’atto impugnato ”;
- “ Non potrebbe neppure ritenersi che la costituzione in giudizio delle intervenienti indicate in premessa (in ogni caso persone diverse dalla controinteressata -OMISSIS-) possa aver sanato la rilevata inammissibilità del ricorso, in quanto, la presenza di un controinteressato all’interno del procedimento amministrativo, impone l’onere di notifica del ricorso a pena di inammissibilità, ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a., trattandosi di un onere minimo imprescindibile per la stessa costituzione del rapporto processuale ”.
5. Avverso tale pronuncia la signora -OMISSIS- ha interposto l’appello in trattazione, notificato il 17 luglio 2024 e depositato il giorno successivo, articolando tre motivi di gravame (pagine 8-16), ai quali ha fatto seguito la riproposizione dei motivi di prime cure (pagine 16-29), così rubricati:
I) ERROR IN IUDICANDO: ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE. Violazione e falsa applicazione dell’art. 41, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 .
II) ERROR IN IUDICANDO: ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETA‟ DELLA MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DI LEGGE ;
III) ERROR IN IUDICANDO: ERRONEITÀ DELLA SENTENZA SOTTO ALTRO PROFILO. RIPROPOSIZIONE DEI MOTIVI DI IMPUGNAZIONE NON ESAMINATI .
5.1. Deduce l’appellante che non sussisterebbe né il requisito formale né quello sostanziale in grado di sorreggere la posizione di controinteressata, pertanto da necessariamente evocare in giudizio, della signora-OMISSIS-, in quanto, per il primo profilo, non viene citata nell’ordinanza di demolizione impugnata nella qualità di controinteressata, ma solo ed unicamente come firmataria dell’esposto “ con il quale si acquisiva documentazione fotografica, comprovante difformità rispetto a quanto rappresentato nella Tavola Unica progetto (pianta piano terra esistente)”, allegata alla pratica edilizia dalla quale scaturiva il P.d.C. successivamente annullato per falsa rappresentazione dello stato dei luoghi con determinazione n. 93/2022. Per il secondo aspetto, quello sostanziale, si evidenzia che “ con la determinazione n. 93/2022, il Dirigente dell’U.T.C. annullava in autotutela il P.d.C. 88/2020 non perché risultato non conforme alle prescrizioni del P.d.F., del codice civile oltre che dell'art. 9 del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 , come paventato dalla sig.ra-OMISSIS-, ma unicamente sulla base di una errata/falsa rappresentazione dei luoghi commessa dal progettista nella rappresentazione grafica della pianta piano terra esistente ”. Evidenzia, altresì, l’appellante che “ nessun atto preliminare, né la determinazione di annullamento n. 93/2022, né l’ordinanza di demolizione n. 87/2024 risultano notificate alla sig.ra-OMISSIS- (né alle intervenute), proprio perché la P.A. non ha ritenuto sussistente nel caso in esame alcuna effettiva lesione del suo (loro) diritto di proprietà ”. Evidenzia, altresì, che le stesse parti che hanno sollevato, a differenza del Comune, l’eccezione di inammissibilità non sarebbero state in grado di evidenziare che “ il diritto di proprietà della sig.ra-OMISSIS- (o il loro) sia stato direttamente leso dall’edificato immobile di proprietà ricorrente, considerato che detto immobile rispetta sia i criteri di distanza dai fabbricati confinanti, sia i criteri di altezza rispetto ai fabbricati limitrofi ”. Col secondo motivo parte appellante deduce che gli interventori non erano legittimati a sollevare l’eccezione di inammissibilità del ricorso non assumendo la veste di controinteressati come tali in grado di integrare le difese del Comune.
5.1. Con il terzo motivo parte appellante, nell’auspicata rimozione della statuizione in rito, ripropone i motivi di primo grado non esaminati dal T.a.r. così rubricati:
- Violazione e falsa applicazione dell’art. 20 e dell’art. 31 D.P.R. 380/2001. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e per errore sui presupposti di fatto e di diritto. Eccesso di potere per sviamento , in quanto l’intervento edilizio sarebbe stato effettuato non sulla scorta del titolo edilizio annullato, ma in virtù del permesso di costruire formatosi per silenzio assenso sull’istanza edilizia n. 101 del 26.03.2021 prot . 12859, trattandosi di variante essenziale;
- Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 22, 31, 33, e 37 D.P.R. 380/2001 sotto altro profilo. Eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto e per difetto di istruttoria e di motivazione , in quanto lo stesso Comune prende atto che trattasi di intervento di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione, come tale sottoposto a sanzione pecuniaria invece che demolitoria.
6. L’appellante ha concluso chiedendo, previa sospensione, l’annullamento e/o la riforma dell’impugnata sentenza.
7. In data 26 luglio 2024 le sig.re -OMISSIS- si sono congiuntamente costituite in giudizio al fine di chiedere il rigetto dell’avverso gravame. Hanno evidenziato che il provvedimento impugnato scaturisce dall’esito del previo procedimento innescato dall’iniziativa della-OMISSIS- e che le sig.re-OMISSIS-, l’avv. -OMISSIS- e la dott.ssa -OMISSIS- hanno partecipato -in veste di interventrici ad opponendum - al giudizio n. 3821/22 RG di questo Consiglio, proposto avverso una prima sentenza del T.a.r. Lecce che aveva rigettato un ricorso proposto dalla odierna appellante avverso l’annullamento del pdc, conclusosi con la citata sentenza n. 2043/24 della IV Sezione, che di tale circostanza dà espressamente atto. Richiamano un precedente di questo Consiglio (sentenza 6/12/23 n. 10589) e sottolineano che anche le odierne resistenti sarebbero controinteressate indebitamente pretermesse.
8. In data 1° agosto 2024 il Comune di Francavilla Fontana si è costituito in giudizio al fine di chiedere il rigetto dell’avverso gravame.
9. In data 23-24 agosto 2024 ciascuna delle parti, l’appellante anche replicando con successiva memoria del 26 agosto 2024, ha depositato memoria al fine di insistere per le rispettive conclusioni.
10. Con ordinanza n. 3094 del 29 agosto 2024 questo Consiglio ha accolto l’istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione - ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. - dell’udienza di trattazione del merito del ricorso in appello.
11. In data 4 gennaio 2025 il Comune appellato ha depositato memoria insistendo per il rigetto dell’avverso gravame. Ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità di tutti i documenti ex adverso prodotti il 24 dicembre 2024 ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a.
12. In pari data parte appellante ha depositato a sua volta memoria al fine di insistere per l’accoglimento dell’appello.
13. In data 13 gennaio 2025 il Comune appellato ha depositato memoria di replica al fine di insistere per le sue conclusioni.
14. In data 14 gennaio 2025 parte appellante ha depositato memoria di replica a sua volta insistendo per l’accoglimento dell’appello.
15. La causa, chiamata per la discussione all’udienza del 4 febbraio 2025, è stata trattenuta in decisione.
16. L’appello è infondato.
17. Va preliminarmente disposto lo stralcio della documentazione prodotta, rispettivamente, dalle parti contrapposte in quanto da considerarsi nuova ovverosia prodotta per la prima volta in questa sede di giudizio e quindi in violazione dell’art. 104 c.p.a. laddove vieta, giustappunto, la produzione di documenti nuovi ovverosia prodotti soltanto in sede di appello. Nè, per altro verso, si configura la necessità di acquisire in questa sede tale documentazione ovvero parte di essa in quanto gli elementi ricavabili dai documenti prodotti in primo grado sono sufficientemente eloquenti per dirimere la questione sollevata con il primo motivo ed afferente alla correttezza o meno della statuizione in rito recata dalla sentenza di prime cure, con la quale il ricorso di primo grado è stato reputato inammissibile per mancata instaurazione del contraddittorio.
18. Venendo all’esame del primo motivo di gravame, viene in evidenza che il punto controverso attiene proprio alla effettiva o meno configurabilità della signora-OMISSIS- quale soggetto controinteressato e pertanto necessariamente da evocare in giudizio a pena di inammissibilità del gravame. Come sopra esposto tale è stata la posizione assunta dal T.a.r., che pertanto è addivenuto a tale declaratoria, così precludendo la disamina sul piano del merito delle censure formulate dall’odierna appellante con il ricorso di primo grado e quivi riproposte.
La soluzione della questione prospettata, avente carattere potenzialmente assorbente, considerato che laddove fosse da confermare la predetta statuizione in rito ciò osterebbe alla disamina nel merito delle deduzioni riproposte in questa sede, deve essere ricercata alla luce innanzitutto del tenore del provvedimento di annullamento del permesso di costruire al fine di verificare se esso sia o meno coerente con la documentazione prodotta a tal uopo dalla signora-OMISSIS-, circostanza questa che è formalmente contestata da parte appellante secondo cui l’intervento in autotutela si fonderebbe su ragioni diverse da quelle appunto evidenziate da colei che è stata considerata dal T.a.r. quale controinteressata indebitamente pretermessa.
18.1. Ebbene, rileva l’infondatezza di quanto dedotto da parte appellante quanto segue:
- l’ordinanza demolitoria impugnata in prime cure effettivamente contiene una premessa specificamente riferita all’iniziativa assunta dalla signora-OMISSIS- evidentemente alludendo al fatto che questa ha assunto un preciso ruolo causale nell’adozione del provvedimento finale di annullamento del titolo edilizio rilasciato in favore dell’odierna appellante e da cui è scaturito il provvedimento impugnato innanzi al T.a.r. di carattere demolitorio;
- più precisamente il quadro lessicale del provvedimento espone che la predetta signora-OMISSIS- è “ proprietaria di due immobili confinanti al predetto fabbricato ” ovverosia quello interessato dal provvedimento demolitorio, con la conseguenza che da tale premessa si evince con adeguata chiarezza la connessione causale tra l’iniziativa assunta dalla signora-OMISSIS- ed il tenore dei provvedimenti assunti dell’amministrazione, che hanno comportato prima l’annullamento del titolo edilizio e quindi la demolizione delle opere sulla base di questo realizzate;
- evidenzia, altresì, l’appellante che non vi sarebbe coerenza tra quanto denunciato dalla signora-OMISSIS- e le ragioni poste a sostegno dell’ordine demolitorio, ma in senso contrario è dato innanzitutto rilevare che proprio a seguito dell’iniziativa assunta dalla-OMISSIS- il Comune disponeva la sospensione dei lavori, rimarcando “ la presenza di un corpo di fabbrica sul confine tra le proprietà di fatto inesistente ”;
- il quadro lessicale del provvedimento di autotutela si fonda a sua volta sui rilievi sollevati dalla-OMISSIS-, avendo l’Ufficio riscontrato quanto segue: “ Vista la nota protocollo n. 0041062/2021 del 26 ottobre 2021 a firma della......... Sig.ra -OMISSIS-, quale proprietaria di due immobili confinanti, con la quale è stato segnalato che il Permesso di Costruire n. 88/2020, ........ risultava non conforme alle prescrizioni del P.d.F., del codice civile oltre che dell’art. 9 del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444; - Vista la documentazione fotografica a corredo del sopracitato esposto, dalla quale si evince che lo stato dei luoghi ante operam, era quello di uno spazio interno tra gli immobili, senza la presenza di alcuna parete di divisione tra le proprietà ......... -OMISSIS- ........ classificabile quale cortile ai sensi dell’art. 27 del Regolamento Edilizio Comunale ;”;
- la stessa sentenza di questo Consiglio n. 2043/2024, con la quale è stato respinto il gravame avverso la sentenza di prime cure, con la quale era stato a sua volta disatteso il ricorso proposto avverso il provvedimento di annullamento del permesso di costruire, evidenzia che “ l’intervento edilizio ha mutato l’originario assetto dell’area scoperta sulla quale presentano affacciano le unità immobiliari fg. 214 p.lla 771 sub. 8 (proprietà -OMISSIS-), sub. 9 (proprietà -OMISSIS-), sub. 10 (proprietà-OMISSIS-) e sub. 11 (proprietà -OMISSIS-) ”, rimarcando quindi che tra le unità immobiliari interessate dal vulnus arrecato dalle anzidette opere edilizie si registra anche quella intestata alla-OMISSIS-;
- va rilevato conclusivamente sul punto che non solo l’iniziativa provvedimentale assunta dal Comune di Francavilla Fontana si fonda su quanto all’uopo denunciato dalla-OMISSIS-, ma anche che lo stesso quadro motivazionale che connota l’atto repressivo del previo provvedimento di assenso edilizio si basa su quanto denunciato dalla predetta, al fine di inficiare il titolo rilasciato alla -OMISSIS-, intestataria della proprietà latistante.
Ne consegue che emergono con adeguata evidenza i presupposti per attribuire alla-OMISSIS- la qualità di soggetto controinteressato, siccome beneficiaria delle conseguenze derivanti dall’esecuzione dell’ordine demolitorio così da assumere la relativa posizione processuale correttamente valorizzata dal T.a.r. La sua indebita pretermissione denota la fondatezza della statuizione in rito recata dalla sentenza impugnata e la persistente preclusione da essa prodotta ai fini della disamina delle censure quivi riproposte in punto di merito.
19. Tanto premesso, l’appello deve essere respinto.
20. Sussistono nondimeno giusti motivi, stante l’assoluta particolarità della vicenda, per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 5848/2024), lo respinge.
Spese di grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore
Antonella Manzione, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Sabbato | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.