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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice
Paola Crisanti, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 15 gennaio 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°
17992/24 r.a.c.c., vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Capitan Parte_1
Casella n. 55, presso lo studio dell'avv. Massimiliano D'Aprile, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma presso l'Ufficio Legale Distrettuale sito in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'avv. Clotilde
Mazza, per procura generale alle liti a rogito per notaio di Roma in Persona_1
atti;
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei dell'assegno ordinario di invalidità;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in data 10 maggio 2024, parte ricorrente in epigrafe indicate adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, esponendo:
- che a seguito dello svolgimento del procedimento di conferma era stata riconosciuta la sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 1 della legge 222/84, sulla base di comunicazione del 02.10.2023 dell' Pt_2
- che l'odierna ricorrente, aveva prodotto istanza per ottenere quanto dovuto a titolo di assegno ordinario di invalidità, senza tuttavia ottenere il pagamento dei ratei spettanti dal 12.09.2023 oltre accessori;
- tutto ciò premesso chiedeva a questo giudice di condannare l' al pagamento dei Pt_2
suddetti ratei maturati e non erogati in suo favore.
Instaurato il contraddittorio tra le parti, si costituiva in giudizio l' e contestava Pt_2
l'avversa pretesa evidenziando che il pagamento di quanto dovuto era intervenuto in epoca precedente all'instaurazione del giudizio, concludendo pertanto per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza virtuale.
*** L'intervenuto riconoscimento della provvidenza oggetto di causa determina la cessazione della materia del contendere.
Poiché parte resistente ha liquidato quanto spettante alla ricorrente solo dopo l'instaurazione del presente giudizio (24 luglio 2024), le spese di lite devono essere poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione, dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che Pt_2
liquida in complessivi euro 2.700,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Così deciso in Roma, 15 gennaio 2024
IL GIUDICE
Paola Crisanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice
Paola Crisanti, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 15 gennaio 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°
17992/24 r.a.c.c., vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Capitan Parte_1
Casella n. 55, presso lo studio dell'avv. Massimiliano D'Aprile, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma presso l'Ufficio Legale Distrettuale sito in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'avv. Clotilde
Mazza, per procura generale alle liti a rogito per notaio di Roma in Persona_1
atti;
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei dell'assegno ordinario di invalidità;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in data 10 maggio 2024, parte ricorrente in epigrafe indicate adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, esponendo:
- che a seguito dello svolgimento del procedimento di conferma era stata riconosciuta la sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 1 della legge 222/84, sulla base di comunicazione del 02.10.2023 dell' Pt_2
- che l'odierna ricorrente, aveva prodotto istanza per ottenere quanto dovuto a titolo di assegno ordinario di invalidità, senza tuttavia ottenere il pagamento dei ratei spettanti dal 12.09.2023 oltre accessori;
- tutto ciò premesso chiedeva a questo giudice di condannare l' al pagamento dei Pt_2
suddetti ratei maturati e non erogati in suo favore.
Instaurato il contraddittorio tra le parti, si costituiva in giudizio l' e contestava Pt_2
l'avversa pretesa evidenziando che il pagamento di quanto dovuto era intervenuto in epoca precedente all'instaurazione del giudizio, concludendo pertanto per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza virtuale.
*** L'intervenuto riconoscimento della provvidenza oggetto di causa determina la cessazione della materia del contendere.
Poiché parte resistente ha liquidato quanto spettante alla ricorrente solo dopo l'instaurazione del presente giudizio (24 luglio 2024), le spese di lite devono essere poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione, dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che Pt_2
liquida in complessivi euro 2.700,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Così deciso in Roma, 15 gennaio 2024
IL GIUDICE
Paola Crisanti