TRIB
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 22/05/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1731/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa da:
, c.f. , assistita e difesa dall'avv. Leonardo VECCHI, Parte_1 C.F._1
come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
c.f. , nato il [...] a [...]; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico ministero ai sensi dell'art. 70 c.p.c.
OGGETTO: modifica delle condizioni inerenti alla regolamentazione della responsabilità genitoriale e adozione dei provvedimenti per inadempienze e violazioni;
CONCLUSIONI: per la ricorrente: come da foglio di precisazione delle conclusioni in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso ex art. 473 bis.39 c.p.c., la signora premesso di avere intessuto una relazione Pt_1
more uxorio col resistente, dalla quale è nata la minore riconosciuta dal padre dopo aver Per_1
promosso azione ex art. 250 c.c. dinanzi al Tribunale di Bergamo, definito con sentenza n. 3/2020 che ha regolamentato la responsabilità genitoriale della bambina, ha domandato al Tribunale adito la modifica delle condizioni in essere relativamente alle visite padre-figlia e ad ogni altro profilo reputato opportuno, nonché l'ammonimento del resistente e la determinazione, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., della somma dovuta dall'obbligato per ogni violazione o successiva inosservanza del provvedimento con condanna al pagamento di una sanzione amministrativa e al risarcimento del danno.
A fondamento di quanto richiesto, la ricorrente ha allegato che: - l'ex compagno non ha regolarmente adempiuto all'obbligo di mantenimento della figlia, omettendo dapprima il pagamento della propria quota delle spese straordinarie per l'iscrizione e la retta della scuola materna della minore e della rivalutazione Istat e successivamente il pagamento dell'assegno periodico, così da costringerla ad avviare un procedimento esecutivo per il recupero del quantum debeatur e la procedura per ottenere il pagamento in via diretta dal datore di lavoro (doc. 4-11); - l'ex compagno non rispetta gli orari di prelievo e riaccompagnamento della minore, né informa la madre su dove si trovi la figlia nei periodi di vacanza;
- si è opposto alle richieste della scuola materna o alla frequentazione delle lezioni di ginnastica artistica della minore nonché al cre estivo nel 2023; - le attualità modalità di visita risultano particolarmente stancanti per la bambina, dovendo spostarsi nell'arco di poche ora da LB (dove risiede con la mamma) a NE (dove vive il papà); - la bambina viene coinvolta dal padre, di fede geovista, in attività di proselitismo e in discorsi sul post mortem che le generano disagio.
All'udienza di prima comparizione, celebrata il 2 luglio 2024, il Giudice relatore, accertata la regolarità della notifica al resistente, non costituitosi né comparso in udienza, ha dichiarato la sua contumacia e ha sentito liberamente sui fatti di causa la ricorrente, la quale ha riferito delle difficoltà comunicative esistenti col padre di e della mancata partecipazione alle proprie attività Per_1
scolastiche e sportive quando si trova in compagnia del genitore.
Acquista la sentenza oggetto di modifica con attestazione del passaggio in giudicato, il Giudice relatore, con ordinanza del 19 settembre 2024, ha assunto i provvedimenti provvisori ed urgenti a tutela della minore e ha deciso sulle istanze istruttorie, rinviando la causa per l'acquisizione della relazione di aggiornamento richiesta ai servizi sociali.
Espletata l'indagine delegata ai servizi sociali, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 29 aprile 2025, previa assegnazione alla ricorrente dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c. per il deposito degli atti conclusionali.
Considerato in diritto
Sulle istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti, ritenendo di condividere le considerazioni espresse sul punto dal Giudice relatore.
In particolare, non appaiono in alcun modo rilevanti, ai fini della decisione, le richieste di istruttoria orale reiterate con le conclusioni in via definitiva assunte dalla ricorrente, comunque risultando i capitoli di prova articolati generici, valutativi, documentali o irrilevanti ai fini della decisione.
Il materiale probatorio, composto dalla documentazione prodotta e ammessa e dalle relazioni trasmesse dai servizi sociali, risulta infatti adeguato e consente al Tribunale di addivenire ad una motivata decisione su tutte le questioni controverse.
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati e i documenti non richiamati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Sulla domanda di modifica e le istanze di ammonimento
Nel precisare le proprie conclusioni, la signora ha domandato di modificare nei termini ritenuti Pt_1
opportuni i provvedimenti in essere in modo da evitare qualsiasi pregiudizio per la minore, anche in relazione al suo coinvolgimento nella professione della fede religiosa del padre, nonché di modificare il calendario delle visite padre-figlia secondo modalità differenti fino al mese di agosto 2025 e dal mese di settembre 2025, quando la minore frequenterà il corso di ginnastica artistica il mercoledì e il venerdì dalle ore 16.30 alle ore 19.30; ha inoltre insistito sulle istanze ex art. 473 bis.39 c.p.c. già formulate in ricorso.
In premessa, vale la pena ricordare che presupposto necessario per l'accoglimento della richiesta di modifica delle condizioni concordate dalle parti o stabilite dal Tribunale, nei procedimenti di famiglia, è l'accertata sopravvenienza di fatti nuovi rispetto alla pronuncia del provvedimento giudiziale di cui si chiede la modifica (cfr. Cass. 13514/2015; Cass. 24515/2013); la decisione assunta dal Giudice della famiglia, infatti, pur essendo dotata di giudicato rebus sic stantibus, riguardando rapporti soggetti a mutamenti determinati da eventi successivi, gode pur sempre di autorità, intangibilità e stabilità, ancorché limitata nel tempo al momento in cui non vengano accertate sopravvenienze tali da imporre delle modifiche o revoche (Cass., 22 maggio 2009, n. 11913).
Venendo al caso di specie, si rileva anzitutto che, nell'ambito del giudizio ex art. 250 c.c. promosso dal padre della minore a fronte del dissenso espresso dalla madre al riconoscimento della figlia da parte sua, si è svolta una consulenza tecnica d'ufficio che ha valutato idonei entrambi i genitori e ha provveduto alla regolamentazione delle visite padre-figlia secondo un calendario ampio recepito dal
Tribunale, segnalando l'opportunità di attivare un percorso di sostegno alla genitorialità per le parti onde facilitare la comunicazione tra i genitori e le decisioni da assumere nell'interesse della minore
(v. sentenza n. 3/2020, p. 5). Su incarico del Tribunale di Bergamo, i servizi sociali hanno mantenuto il monitoraggio della situazione fino all'anno 2021, quando la coppia ha raggiungo un clima disteso e connotato da collaborazione (v. relazione Servizi sociosanitari Val Seriana dep. 9.12.24).
Secondo quanto emerso dalla ricostruzione offerta dalla ricorrente, ad oggi sussistono delle difficoltà comunicative tra le parti che attengono principalmente alla gestione dei tempi di visita tra il papà e la minore (v. doc. 14-17, 24), rispetto alla quale ella lamenta l'assenza di collaborazione del signor e la mancata attenzione di quest'ultimo alle esigenze manifestate dalla bambina, come la CP_1
partecipazione al saggio di ginnastica artistica (doc. 41-43), il riposo nel periodo scolastico (doc. 25), il coinvolgimento alle adunanze religiose e alle attività di proselitismo (doc. 26, 27).
In effetti, dalla documentazione in atti risulta che, sebbene le parti si siano sostanzialmente attenute al calendario predisposto dal Tribunale, in quanto il papà vede la figlia con regolarità nei pomeriggi di martedì, mercoledì (quantomeno negli ultimi mesi prima del deposito del ricorso, v. ricorso p. 7) e venerdì e a weekend alternati il sabato e la domenica, il signor non ha sempre rispettato gli CP_1
orari stabiliti (doc. 14-17, doc. 24) e ha espresso ai servizi sociali le sue difficoltà nella gestione della bambina in ragione dell'attuale occupazione lavorativa che, rispetto a quella di istruttore di palestra svolta all'epoca della decisione, gli consente meno flessibilità (v. relazione Servizi sociosanitari Val
Seriana dep. 9.12.24).
Inoltre, le visite tra padre e figlia, rispetto a quanto statuito dal Tribunale, comprendono anche il pernotto del venerdì, secondo una regolamentazione alla quale la ricorrente ha sostanzialmente aderito e che ha chiesto di disciplinare, pur lamentando il tardo orario di rientro della minore nell'abitazione materna.
Si osserva che, da quanto emerso nelle relazioni trasmesse dai servizi sociali, il signor si CP_1
occupa attivamente della figlia, mantiene rapporti con le insegnanti, favorisce le relazioni sociali della figlia organizzando incontri con coetanei, ottempera agli adempimenti economici stabiliti dal Tribunale e rispetta le modalità di visita disposte (v. relazione psicologica Servizio Tutela Minori della Società Servizi Sociosanitari Valle Seriana dep. 9.12.24).
La bambina risulta legata ad entrambi i genitori e apprezza i momenti trascorsi con loro, pur avendo manifestato di annoiarsi quando partecipa col padre alle assemblee religiose.
La scuola ha poi descritto come una bambina sveglia, intelligente e serena, ha un buon profitto Per_1
scolastico, dimostra di esser seguita a casa e si presenta sempre molto curata, è ben inserita nel contesto classe in cui si relaziona con tutti i compagni. La bambina frequenta religione non evidenziando fatiche legate alla doppia appartenenza religiosa. Entrambi i genitori si interessano e partecipano alla vita scolastica (v. relazione dep. 10.12.24). Tes_1 Alla luce di tali elementi, i servizi hanno escluso la presenza di elementi di rischio o di pregiudizio per la minore, la quale vive positivamente entrambi i contesti genitoriali, e hanno affermato la rispondenza dell'attuale calendario di visita alle condizioni di vita di e alla relazione padre- Per_1
figlia. Hanno però ritenuto opportuno che i genitori riprendano il percorso di mediazione familiare, così da potersi confrontare e comunicare sulle questioni che interessano la minore, con prosecuzione del monitoraggio (relazione Servizio “Minori e Famiglia” dep. 7.2.25; relazione Servizi sociosanitari
Val Seriana dep. 7.3.25).
Tanto premesso, questo Collegio ritiene che la domanda avanzata dalla mamma in merito alla modifica delle attuali condizioni di visita padre-figlia possa essere accolta nei termini che seguono, rendendosi necessario un adeguamento del calendario assunto da questo Tribunale nel 2020 che tenga conto del maggiore impegno scolastico richiesto alla bambina, la quale frequenta la scuola primaria,
e dei suoi impegni extrascolastici (ginnastica artistica), di modo da bilanciare l'interesse della minore a mantenere una frequentazione stabile e continuativa col papà con l'interesse a salvaguardarne il benessere psicofisico e a favorirne lo sviluppo, rivelandosi a tal fine importante anche la partecipazione al corso di ginnastica artistica ostacolata dal padre (v. doc. 41-43).
Pertanto, si ritiene che, nel rispetto degli impegni lavorativi dei genitori e degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore, il padre possa vedere e tenere con sé la figlia: - il martedì e il mercoledì dalle ore 17 fino alle ore 20.00 dopo cena nel periodo scolastico e alle ore 21.30 dopo cena nel periodo extrascolastico, con onere del genitore di prelevare e riaccompagnare la figlia dalla mamma;
- nonché, nelle settimane in cui il weekend è di competenza della madre, il venerdì dalle ore 17 fino alle ore 15 del sabato, con onere del genitore di prelevare e riaccompagnare la figlia dalla mamma;
- a weekend alternati, dal venerdì alle 17 alla domenica sera, allorché il signor la riaccompagnerà a casa CP_1
dalla mamma, dopo cena, entro e non oltre le ore 20,00 nel periodo scolastico e ore 21.30 dopo cena nel periodo extrascolastico;
- nei periodi di vacanza e delle festività, secondo il calendario attuale, che la ricorrente non ha chiesto di modificare e che si reputa conforme all'interesse di Per_1
Infatti, tenuto conto delle valutazioni espresse dai servizi sociali e del calendario già in essere (v. sentenza), non si reputa opportuno limitare le visite tra padre e figlia che già prevedono la frequentazione per tre pomeriggi la settimana, oltre a weekend alternati.
Appare invece necessario precisare che qualora la figlia, durante i giorni infrasettimanali di competenza paterna, sia occupata nello svolgimento di attività scolastiche o extrascolastiche il padre dovrà garantire alla minore la relativa frequenza, potendo tenere con sé la figlia dal termine dell'attività suddetta fino a dopo cena alle ore 20.00, secondo quanto sopra indicato.
Considerato il mancato interesse dimostrato dal papà rispetto agli impegni della bambina, alla quale
è stato impedito di partecipare al saggio di ginnastica artistica perché, in quei giorni, si trovava col genitore, generando così un dispiacere alla minore e assumendo una decisione contraria al suo interesse (doc. 41, 42), questo Collegio ritiene di ammonire il signor affinché rispetti gli CP_1
impegni scolastici ed extrascolastici della figlia.
Il resistente viene inoltre ammonito ad attenersi agli orari di visita assunti con la presente decisione, salva la possibilità delle parti di accordarsi diversamente.
Si reputa infatti che le suddette condotte integrino, ai sensi dell'art. 473 bis.39 c.p.c., dei comportamenti atti ad ostacolare il corretto svolgimento dell'esercizio della responsabilità genitoriale e ad arrecare pregiudizio alla bambina.
Nessun provvedimento viene invece assunto dal Tribunale sotto l'aspetto religioso, considerato che la minore, secondo quanto riferito dalle insegnanti, non ha manifestato alcun disagio rispetto al credo di entrambi i genitori e ha espresso solo di annoiarsi alle assemblee che frequenta col papà preferendo altre attività (v. relazione dep. 10.12.24), sentimento compatibile con il contesto e la sua età. Tes_1
Le ulteriori istanze ex art. 473 bis.39 c.p.c. di parte ricorrente non appaiono fondate e pertanto vengono rigettate, essendo comunque emersa con evidenza la presenza del genitore nella vita della figlia e l'interesse dimostrato verso la stessa.
Da ultimo, questo Collegio ritiene di confermare l'incarico conferito ai servizi sociali, affinché proseguano per il tempo necessario il monitoraggio della situazione familiare e delle condizioni di vita e psicofisiche della minore, invitando i genitori ad intraprendere un percorso di mediazione al fine di rafforzare la propria capacità comunicativa e di collaborazione nell'interesse esclusivo della minore.
Considerata l'età della minore, il Collegio ritiene di non procedere al suo ascolto ex art. 473 bis.4
c.p.c.
Considerato il parziale accoglimento delle istanze avanzata dalla ricorrente, le spese di lite vengono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, a parziale modifica delle condizioni assunte dal Tribunale di Bergamo con sentenza n. 3/2020, pubblicata il 27 gennaio 2020 e divenuta definitiva, così statuisce: dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia:
- durante la settimana, il martedì e il mercoledì dalle ore 17 fino alle ore 20.00 dopo cena nel periodo scolastico e alle ore 21.30 dopo cena nel periodo extrascolastico, con onere del genitore di prelevare e riaccompagnare la figlia dalla mamma;
nonché, nelle settimane in cui il weekend è di competenza della madre, il venerdì dalle ore 17 fino alle ore 15 del sabato, con onere del genitore di prelevare e riaccompagnare la figlia dalla mamma;
- a weekend alternati, dal venerdì alle ore 17 fino alla domenica sera, allorché il signor la CP_1
riaccompagnerà a casa dalla mamma, dopo cena, entro e non oltre le ore 20,00 nel periodo scolastico e ore 21.30 dopo cena nel periodo extrascolastico;
- nei periodi di vacanza e delle festività, secondo il calendario attuale;
dispone che qualora la figlia, durante i giorni infrasettimanali di competenza paterna, sia occupata nello svolgimento di attività scolastiche o extrascolastiche il padre dovrà garantire alla minore la relativa frequenza, potendo tenere con sé la minore dal termine dell'attività suddetta fino a dopo cena alle ore 20.00 nel periodo scolastico e alle ore 21.30 nel periodo extrascolastico, secondo quanto sopra indicato;
autorizza le parti a formulare condizioni migliorative rispetto ai modi e ai tempi di frequentazione con la prole di cui sopra, se assunte di comune accordo;
ammonisce il resistente affinché rispetti gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore e si attenga agli orari di visita di cui sopra, salva la possibilità delle parti di accordarsi diversamente;
incarica i servizi sociali affinché mantengano per il tempo reputato necessario il monitoraggio della situazione familiare e delle condizioni di vita e psicofisiche della minore, invitando i genitori ad intraprendere un percorso di mediazione al fine di rafforzare la propria capacità comunicativa e di collaborazione nell'interesse esclusivo della minore;
rigetta le ulteriori istanze ex art. 473 bis.39 c.p.c. di parte ricorrente e ogni altra domanda;
conferma per il resto le condizioni attuali;
spese di lite irripetibili.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai servizi sociali competenti per il comune di
LB (luogo di residenza della madre) e di NE (luogo di residenza del padre).
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 15 maggio 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa da:
, c.f. , assistita e difesa dall'avv. Leonardo VECCHI, Parte_1 C.F._1
come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
c.f. , nato il [...] a [...]; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico ministero ai sensi dell'art. 70 c.p.c.
OGGETTO: modifica delle condizioni inerenti alla regolamentazione della responsabilità genitoriale e adozione dei provvedimenti per inadempienze e violazioni;
CONCLUSIONI: per la ricorrente: come da foglio di precisazione delle conclusioni in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso ex art. 473 bis.39 c.p.c., la signora premesso di avere intessuto una relazione Pt_1
more uxorio col resistente, dalla quale è nata la minore riconosciuta dal padre dopo aver Per_1
promosso azione ex art. 250 c.c. dinanzi al Tribunale di Bergamo, definito con sentenza n. 3/2020 che ha regolamentato la responsabilità genitoriale della bambina, ha domandato al Tribunale adito la modifica delle condizioni in essere relativamente alle visite padre-figlia e ad ogni altro profilo reputato opportuno, nonché l'ammonimento del resistente e la determinazione, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., della somma dovuta dall'obbligato per ogni violazione o successiva inosservanza del provvedimento con condanna al pagamento di una sanzione amministrativa e al risarcimento del danno.
A fondamento di quanto richiesto, la ricorrente ha allegato che: - l'ex compagno non ha regolarmente adempiuto all'obbligo di mantenimento della figlia, omettendo dapprima il pagamento della propria quota delle spese straordinarie per l'iscrizione e la retta della scuola materna della minore e della rivalutazione Istat e successivamente il pagamento dell'assegno periodico, così da costringerla ad avviare un procedimento esecutivo per il recupero del quantum debeatur e la procedura per ottenere il pagamento in via diretta dal datore di lavoro (doc. 4-11); - l'ex compagno non rispetta gli orari di prelievo e riaccompagnamento della minore, né informa la madre su dove si trovi la figlia nei periodi di vacanza;
- si è opposto alle richieste della scuola materna o alla frequentazione delle lezioni di ginnastica artistica della minore nonché al cre estivo nel 2023; - le attualità modalità di visita risultano particolarmente stancanti per la bambina, dovendo spostarsi nell'arco di poche ora da LB (dove risiede con la mamma) a NE (dove vive il papà); - la bambina viene coinvolta dal padre, di fede geovista, in attività di proselitismo e in discorsi sul post mortem che le generano disagio.
All'udienza di prima comparizione, celebrata il 2 luglio 2024, il Giudice relatore, accertata la regolarità della notifica al resistente, non costituitosi né comparso in udienza, ha dichiarato la sua contumacia e ha sentito liberamente sui fatti di causa la ricorrente, la quale ha riferito delle difficoltà comunicative esistenti col padre di e della mancata partecipazione alle proprie attività Per_1
scolastiche e sportive quando si trova in compagnia del genitore.
Acquista la sentenza oggetto di modifica con attestazione del passaggio in giudicato, il Giudice relatore, con ordinanza del 19 settembre 2024, ha assunto i provvedimenti provvisori ed urgenti a tutela della minore e ha deciso sulle istanze istruttorie, rinviando la causa per l'acquisizione della relazione di aggiornamento richiesta ai servizi sociali.
Espletata l'indagine delegata ai servizi sociali, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 29 aprile 2025, previa assegnazione alla ricorrente dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c. per il deposito degli atti conclusionali.
Considerato in diritto
Sulle istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti, ritenendo di condividere le considerazioni espresse sul punto dal Giudice relatore.
In particolare, non appaiono in alcun modo rilevanti, ai fini della decisione, le richieste di istruttoria orale reiterate con le conclusioni in via definitiva assunte dalla ricorrente, comunque risultando i capitoli di prova articolati generici, valutativi, documentali o irrilevanti ai fini della decisione.
Il materiale probatorio, composto dalla documentazione prodotta e ammessa e dalle relazioni trasmesse dai servizi sociali, risulta infatti adeguato e consente al Tribunale di addivenire ad una motivata decisione su tutte le questioni controverse.
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati e i documenti non richiamati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Sulla domanda di modifica e le istanze di ammonimento
Nel precisare le proprie conclusioni, la signora ha domandato di modificare nei termini ritenuti Pt_1
opportuni i provvedimenti in essere in modo da evitare qualsiasi pregiudizio per la minore, anche in relazione al suo coinvolgimento nella professione della fede religiosa del padre, nonché di modificare il calendario delle visite padre-figlia secondo modalità differenti fino al mese di agosto 2025 e dal mese di settembre 2025, quando la minore frequenterà il corso di ginnastica artistica il mercoledì e il venerdì dalle ore 16.30 alle ore 19.30; ha inoltre insistito sulle istanze ex art. 473 bis.39 c.p.c. già formulate in ricorso.
In premessa, vale la pena ricordare che presupposto necessario per l'accoglimento della richiesta di modifica delle condizioni concordate dalle parti o stabilite dal Tribunale, nei procedimenti di famiglia, è l'accertata sopravvenienza di fatti nuovi rispetto alla pronuncia del provvedimento giudiziale di cui si chiede la modifica (cfr. Cass. 13514/2015; Cass. 24515/2013); la decisione assunta dal Giudice della famiglia, infatti, pur essendo dotata di giudicato rebus sic stantibus, riguardando rapporti soggetti a mutamenti determinati da eventi successivi, gode pur sempre di autorità, intangibilità e stabilità, ancorché limitata nel tempo al momento in cui non vengano accertate sopravvenienze tali da imporre delle modifiche o revoche (Cass., 22 maggio 2009, n. 11913).
Venendo al caso di specie, si rileva anzitutto che, nell'ambito del giudizio ex art. 250 c.c. promosso dal padre della minore a fronte del dissenso espresso dalla madre al riconoscimento della figlia da parte sua, si è svolta una consulenza tecnica d'ufficio che ha valutato idonei entrambi i genitori e ha provveduto alla regolamentazione delle visite padre-figlia secondo un calendario ampio recepito dal
Tribunale, segnalando l'opportunità di attivare un percorso di sostegno alla genitorialità per le parti onde facilitare la comunicazione tra i genitori e le decisioni da assumere nell'interesse della minore
(v. sentenza n. 3/2020, p. 5). Su incarico del Tribunale di Bergamo, i servizi sociali hanno mantenuto il monitoraggio della situazione fino all'anno 2021, quando la coppia ha raggiungo un clima disteso e connotato da collaborazione (v. relazione Servizi sociosanitari Val Seriana dep. 9.12.24).
Secondo quanto emerso dalla ricostruzione offerta dalla ricorrente, ad oggi sussistono delle difficoltà comunicative tra le parti che attengono principalmente alla gestione dei tempi di visita tra il papà e la minore (v. doc. 14-17, 24), rispetto alla quale ella lamenta l'assenza di collaborazione del signor e la mancata attenzione di quest'ultimo alle esigenze manifestate dalla bambina, come la CP_1
partecipazione al saggio di ginnastica artistica (doc. 41-43), il riposo nel periodo scolastico (doc. 25), il coinvolgimento alle adunanze religiose e alle attività di proselitismo (doc. 26, 27).
In effetti, dalla documentazione in atti risulta che, sebbene le parti si siano sostanzialmente attenute al calendario predisposto dal Tribunale, in quanto il papà vede la figlia con regolarità nei pomeriggi di martedì, mercoledì (quantomeno negli ultimi mesi prima del deposito del ricorso, v. ricorso p. 7) e venerdì e a weekend alternati il sabato e la domenica, il signor non ha sempre rispettato gli CP_1
orari stabiliti (doc. 14-17, doc. 24) e ha espresso ai servizi sociali le sue difficoltà nella gestione della bambina in ragione dell'attuale occupazione lavorativa che, rispetto a quella di istruttore di palestra svolta all'epoca della decisione, gli consente meno flessibilità (v. relazione Servizi sociosanitari Val
Seriana dep. 9.12.24).
Inoltre, le visite tra padre e figlia, rispetto a quanto statuito dal Tribunale, comprendono anche il pernotto del venerdì, secondo una regolamentazione alla quale la ricorrente ha sostanzialmente aderito e che ha chiesto di disciplinare, pur lamentando il tardo orario di rientro della minore nell'abitazione materna.
Si osserva che, da quanto emerso nelle relazioni trasmesse dai servizi sociali, il signor si CP_1
occupa attivamente della figlia, mantiene rapporti con le insegnanti, favorisce le relazioni sociali della figlia organizzando incontri con coetanei, ottempera agli adempimenti economici stabiliti dal Tribunale e rispetta le modalità di visita disposte (v. relazione psicologica Servizio Tutela Minori della Società Servizi Sociosanitari Valle Seriana dep. 9.12.24).
La bambina risulta legata ad entrambi i genitori e apprezza i momenti trascorsi con loro, pur avendo manifestato di annoiarsi quando partecipa col padre alle assemblee religiose.
La scuola ha poi descritto come una bambina sveglia, intelligente e serena, ha un buon profitto Per_1
scolastico, dimostra di esser seguita a casa e si presenta sempre molto curata, è ben inserita nel contesto classe in cui si relaziona con tutti i compagni. La bambina frequenta religione non evidenziando fatiche legate alla doppia appartenenza religiosa. Entrambi i genitori si interessano e partecipano alla vita scolastica (v. relazione dep. 10.12.24). Tes_1 Alla luce di tali elementi, i servizi hanno escluso la presenza di elementi di rischio o di pregiudizio per la minore, la quale vive positivamente entrambi i contesti genitoriali, e hanno affermato la rispondenza dell'attuale calendario di visita alle condizioni di vita di e alla relazione padre- Per_1
figlia. Hanno però ritenuto opportuno che i genitori riprendano il percorso di mediazione familiare, così da potersi confrontare e comunicare sulle questioni che interessano la minore, con prosecuzione del monitoraggio (relazione Servizio “Minori e Famiglia” dep. 7.2.25; relazione Servizi sociosanitari
Val Seriana dep. 7.3.25).
Tanto premesso, questo Collegio ritiene che la domanda avanzata dalla mamma in merito alla modifica delle attuali condizioni di visita padre-figlia possa essere accolta nei termini che seguono, rendendosi necessario un adeguamento del calendario assunto da questo Tribunale nel 2020 che tenga conto del maggiore impegno scolastico richiesto alla bambina, la quale frequenta la scuola primaria,
e dei suoi impegni extrascolastici (ginnastica artistica), di modo da bilanciare l'interesse della minore a mantenere una frequentazione stabile e continuativa col papà con l'interesse a salvaguardarne il benessere psicofisico e a favorirne lo sviluppo, rivelandosi a tal fine importante anche la partecipazione al corso di ginnastica artistica ostacolata dal padre (v. doc. 41-43).
Pertanto, si ritiene che, nel rispetto degli impegni lavorativi dei genitori e degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore, il padre possa vedere e tenere con sé la figlia: - il martedì e il mercoledì dalle ore 17 fino alle ore 20.00 dopo cena nel periodo scolastico e alle ore 21.30 dopo cena nel periodo extrascolastico, con onere del genitore di prelevare e riaccompagnare la figlia dalla mamma;
- nonché, nelle settimane in cui il weekend è di competenza della madre, il venerdì dalle ore 17 fino alle ore 15 del sabato, con onere del genitore di prelevare e riaccompagnare la figlia dalla mamma;
- a weekend alternati, dal venerdì alle 17 alla domenica sera, allorché il signor la riaccompagnerà a casa CP_1
dalla mamma, dopo cena, entro e non oltre le ore 20,00 nel periodo scolastico e ore 21.30 dopo cena nel periodo extrascolastico;
- nei periodi di vacanza e delle festività, secondo il calendario attuale, che la ricorrente non ha chiesto di modificare e che si reputa conforme all'interesse di Per_1
Infatti, tenuto conto delle valutazioni espresse dai servizi sociali e del calendario già in essere (v. sentenza), non si reputa opportuno limitare le visite tra padre e figlia che già prevedono la frequentazione per tre pomeriggi la settimana, oltre a weekend alternati.
Appare invece necessario precisare che qualora la figlia, durante i giorni infrasettimanali di competenza paterna, sia occupata nello svolgimento di attività scolastiche o extrascolastiche il padre dovrà garantire alla minore la relativa frequenza, potendo tenere con sé la figlia dal termine dell'attività suddetta fino a dopo cena alle ore 20.00, secondo quanto sopra indicato.
Considerato il mancato interesse dimostrato dal papà rispetto agli impegni della bambina, alla quale
è stato impedito di partecipare al saggio di ginnastica artistica perché, in quei giorni, si trovava col genitore, generando così un dispiacere alla minore e assumendo una decisione contraria al suo interesse (doc. 41, 42), questo Collegio ritiene di ammonire il signor affinché rispetti gli CP_1
impegni scolastici ed extrascolastici della figlia.
Il resistente viene inoltre ammonito ad attenersi agli orari di visita assunti con la presente decisione, salva la possibilità delle parti di accordarsi diversamente.
Si reputa infatti che le suddette condotte integrino, ai sensi dell'art. 473 bis.39 c.p.c., dei comportamenti atti ad ostacolare il corretto svolgimento dell'esercizio della responsabilità genitoriale e ad arrecare pregiudizio alla bambina.
Nessun provvedimento viene invece assunto dal Tribunale sotto l'aspetto religioso, considerato che la minore, secondo quanto riferito dalle insegnanti, non ha manifestato alcun disagio rispetto al credo di entrambi i genitori e ha espresso solo di annoiarsi alle assemblee che frequenta col papà preferendo altre attività (v. relazione dep. 10.12.24), sentimento compatibile con il contesto e la sua età. Tes_1
Le ulteriori istanze ex art. 473 bis.39 c.p.c. di parte ricorrente non appaiono fondate e pertanto vengono rigettate, essendo comunque emersa con evidenza la presenza del genitore nella vita della figlia e l'interesse dimostrato verso la stessa.
Da ultimo, questo Collegio ritiene di confermare l'incarico conferito ai servizi sociali, affinché proseguano per il tempo necessario il monitoraggio della situazione familiare e delle condizioni di vita e psicofisiche della minore, invitando i genitori ad intraprendere un percorso di mediazione al fine di rafforzare la propria capacità comunicativa e di collaborazione nell'interesse esclusivo della minore.
Considerata l'età della minore, il Collegio ritiene di non procedere al suo ascolto ex art. 473 bis.4
c.p.c.
Considerato il parziale accoglimento delle istanze avanzata dalla ricorrente, le spese di lite vengono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, a parziale modifica delle condizioni assunte dal Tribunale di Bergamo con sentenza n. 3/2020, pubblicata il 27 gennaio 2020 e divenuta definitiva, così statuisce: dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia:
- durante la settimana, il martedì e il mercoledì dalle ore 17 fino alle ore 20.00 dopo cena nel periodo scolastico e alle ore 21.30 dopo cena nel periodo extrascolastico, con onere del genitore di prelevare e riaccompagnare la figlia dalla mamma;
nonché, nelle settimane in cui il weekend è di competenza della madre, il venerdì dalle ore 17 fino alle ore 15 del sabato, con onere del genitore di prelevare e riaccompagnare la figlia dalla mamma;
- a weekend alternati, dal venerdì alle ore 17 fino alla domenica sera, allorché il signor la CP_1
riaccompagnerà a casa dalla mamma, dopo cena, entro e non oltre le ore 20,00 nel periodo scolastico e ore 21.30 dopo cena nel periodo extrascolastico;
- nei periodi di vacanza e delle festività, secondo il calendario attuale;
dispone che qualora la figlia, durante i giorni infrasettimanali di competenza paterna, sia occupata nello svolgimento di attività scolastiche o extrascolastiche il padre dovrà garantire alla minore la relativa frequenza, potendo tenere con sé la minore dal termine dell'attività suddetta fino a dopo cena alle ore 20.00 nel periodo scolastico e alle ore 21.30 nel periodo extrascolastico, secondo quanto sopra indicato;
autorizza le parti a formulare condizioni migliorative rispetto ai modi e ai tempi di frequentazione con la prole di cui sopra, se assunte di comune accordo;
ammonisce il resistente affinché rispetti gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore e si attenga agli orari di visita di cui sopra, salva la possibilità delle parti di accordarsi diversamente;
incarica i servizi sociali affinché mantengano per il tempo reputato necessario il monitoraggio della situazione familiare e delle condizioni di vita e psicofisiche della minore, invitando i genitori ad intraprendere un percorso di mediazione al fine di rafforzare la propria capacità comunicativa e di collaborazione nell'interesse esclusivo della minore;
rigetta le ulteriori istanze ex art. 473 bis.39 c.p.c. di parte ricorrente e ogni altra domanda;
conferma per il resto le condizioni attuali;
spese di lite irripetibili.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai servizi sociali competenti per il comune di
LB (luogo di residenza della madre) e di NE (luogo di residenza del padre).
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 15 maggio 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo