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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 12/06/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2500/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. GIAN ANDREA MORBELLI PRESIDENTE
Dott. SARA POZZETTI GIUDICE
Dott. GIULIA PAOLA ELENA BERTOLINO GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2500/2024
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. LA MATINA Parte_1 C.F._1
MAURIZIO in forza di procura
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. ZERELLA SONIA in forza CP_1 C.F._2
di procura
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Per parte ricorrente e parte resistente, come da accordo raggiunto a seguito esito positivo del tentativo di conciliazione , di cui le parti hanno dato atto all'udienza del 25.3.25 nei seguenti termini:
“pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , e Parte_1 CP_1 porsi a carico di parte ricorrente un assegno divorzile in favore di parte resistente pari ad euro 80
pagina 1 di 3 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a partire dal mese di aprile 2025, a spese compensate.
Per il P.M.
Nulla oppone, con nota del 1.4.25
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 CP_1
SPINOSO (PZ) il 08/04/1972 .
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Polla (SA) (atto n. 10 parte II del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1972).
Dal matrimonio è nato un figlio: nato a [...] il [...] Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del
19.3.2009 omologata dal Tribunale di Asti in data 1.4.2009 .
Con ricorso depositato il 13.12.24 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55.
Chiedeva inoltre revocarsi le statuizioni in punto mantenimento di cui alla sentenza di separazione.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti CP_1
civili del matrimonio, ma instando per il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile a carico del ricorrente pari ad euro 150 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Alla prima udienza il giudice designato, sentite le parti personalmente, esperiva il tentativo di conciliazione che dava esito positivo e le parti si accordavano nei termini indicati in epigrafe.
Visto l'art. 473 bis .22 u.c. c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poichè risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55.
E' provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il periodo di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. pagina 2 di 3 Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Deve, pertanto, accogliersi la domanda attorea di cessazione degli effettivi civili del matrimonio.
Inoltre, alla luce della raggiunto accordo delle parti all'esito della proposta conciliativa del giudice , deve porsi a carico di parte ricorrente un assegno divorzile in favore della parte resistente pari ad euro 80 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, somma da versarsi a partire dal mese di aprile.
Le spese sono compensate tra le parti come da accordo raggiunto fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di ASTI, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dai signori e , trascrizione i cui estremi sono precisati Parte_1 CP_1
in narrativa;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SPINOSO di provvedere alle incombenze di legge;
dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti e di seguito riportate: dispone che , a dal mese di aprile 2025 contribuisca al mantenimento di Parte_1
, versando in suo favore, entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno periodico di € 80 CP_1
somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Asti in data 07/05/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
GIULIA PAOLA ELENA BERTOLINO GIAN ANDREA MORBELLI
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. GIAN ANDREA MORBELLI PRESIDENTE
Dott. SARA POZZETTI GIUDICE
Dott. GIULIA PAOLA ELENA BERTOLINO GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2500/2024
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. LA MATINA Parte_1 C.F._1
MAURIZIO in forza di procura
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. ZERELLA SONIA in forza CP_1 C.F._2
di procura
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Per parte ricorrente e parte resistente, come da accordo raggiunto a seguito esito positivo del tentativo di conciliazione , di cui le parti hanno dato atto all'udienza del 25.3.25 nei seguenti termini:
“pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , e Parte_1 CP_1 porsi a carico di parte ricorrente un assegno divorzile in favore di parte resistente pari ad euro 80
pagina 1 di 3 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a partire dal mese di aprile 2025, a spese compensate.
Per il P.M.
Nulla oppone, con nota del 1.4.25
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 CP_1
SPINOSO (PZ) il 08/04/1972 .
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Polla (SA) (atto n. 10 parte II del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1972).
Dal matrimonio è nato un figlio: nato a [...] il [...] Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del
19.3.2009 omologata dal Tribunale di Asti in data 1.4.2009 .
Con ricorso depositato il 13.12.24 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55.
Chiedeva inoltre revocarsi le statuizioni in punto mantenimento di cui alla sentenza di separazione.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti CP_1
civili del matrimonio, ma instando per il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile a carico del ricorrente pari ad euro 150 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Alla prima udienza il giudice designato, sentite le parti personalmente, esperiva il tentativo di conciliazione che dava esito positivo e le parti si accordavano nei termini indicati in epigrafe.
Visto l'art. 473 bis .22 u.c. c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poichè risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55.
E' provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il periodo di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. pagina 2 di 3 Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Deve, pertanto, accogliersi la domanda attorea di cessazione degli effettivi civili del matrimonio.
Inoltre, alla luce della raggiunto accordo delle parti all'esito della proposta conciliativa del giudice , deve porsi a carico di parte ricorrente un assegno divorzile in favore della parte resistente pari ad euro 80 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, somma da versarsi a partire dal mese di aprile.
Le spese sono compensate tra le parti come da accordo raggiunto fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di ASTI, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dai signori e , trascrizione i cui estremi sono precisati Parte_1 CP_1
in narrativa;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SPINOSO di provvedere alle incombenze di legge;
dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti e di seguito riportate: dispone che , a dal mese di aprile 2025 contribuisca al mantenimento di Parte_1
, versando in suo favore, entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno periodico di € 80 CP_1
somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Asti in data 07/05/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
GIULIA PAOLA ELENA BERTOLINO GIAN ANDREA MORBELLI
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