TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 24/03/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 20.03.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 10.3.2025, 20.3.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1376/2024 R.G. Lav.,
TRA Parte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dall'avv. Mercanti, giusta procura allegata all'atto introduttivo del giudizio, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pesaro, via del Cinema n. 5 interno 11, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni e avvisi;
Email_1
CP_1 rappresentata e difesa dall'a ra allegata alla memoria di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Senigallia via Abbagnano n. 10, con indicazione dell'indirizzo pec;
Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 382/2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DIFESE. La società ricorrente sostiene che la somma ingiunta con il decreto ingiuntivo indicato in oggetto sia erronea, in quanto contrasta con le richieste stragiudiziali dell'opposto e considera i compensi provvigionali che erano stati erroneamente indicati e conteggiati in busta paga sicché andavano detratti dal totale calcolato. Costituendosi in giudizio, il lavoratore precisa che tutti gli importi ingiunti sono provati dai contratti di lavoro, dalle buste paga provenienti dal
1 datore di lavoro e dall'accordo precontrattuale, il quale ultimo prevedeva espressamente i compensi provvigionali indicati nelle buste paga. La causa non necessitando di istruttoria veniva discussa con sostituzione dell'udienza con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
2. PAGAMENTI ULTERIORI RISPETTO A QUELLI INDICATI. Occorre precisare che tra le parti in causa sono intercorsi due distinti rapporti di lavoro il primo dal 10.3.2020 al 31.7.2021 e il secondo dal 2.5.2023 al 7.2.2024. Orbene, dalle buste paga relative ai due rapporti di lavoro così come riportate nel conteggio sindacale allegato al ricorso per decreto ingiuntivo emerge un credito lordo di Euro 30.910,76. Si ritiene che l'indicazione di una diversa somma contenuta nel sollecito di pagamento dell'opposto recante data 22 febbraio 2024 (doc. 1 fascicolo opponente) non rilevi affatto, tenuto conto che trattasi di una somma indicata al netto e che riguarda unicamente il primo rapporto di lavoro, mentre la pretesa vantata nel presente giudizio è relativa ad entrambi i rapporti ed individuata nella somma lorda spettante. Ed infatti, considerando l'importo netto maturato nel primo rapporto di lavoro pari a Euro 12.377,10 e detratto l'acconto ricevuto pari a Euro 4.500,00, si ottiene la cifra di Euro 7.877,10 che è pressoché sovrapponibile a quella pretesa in sede stragiudiziale.
3. SPETTANZA DEL PREMIO DI PRODUZIONE. Sostiene ancora parte opponente che invero il compenso provvigionale mensile non sarebbe dovuto e sarebbe stato erroneamente indicato in busta paga, senza peraltro precisare per quale motivo l'erogazione fosse erronea, nonostante sin dal ricorso monitorio fosse allegato in atti un accordo precontrattuale che prevedeva la corresponsione di tale compenso quantificato in Euro 625,00 lordi al mese, poi inserito come somma dovuta nelle buste paga. Del tutto tardiva è l'allegazione per la quale il premio non sarebbe spettato, in quanto non sarebbe stato raggiunto l'obiettivo di fatturato cui era collegato, tesi sostenuta soltanto alla prima udienza di comparizione delle parti. Tardiva e contraddittoria risulta, altresì, l'allegazione contenuta nelle note in replica autorizzate per la discussione per la quale l'accordo sul compenso provvigionale non sarebbe stato, poi, riportato nel contratto di assunzione e, dunque, sarebbe stato superato da diverse pattuizioni, tesi che, peraltro, contrasta con il comportamento delle parti e in particolare del datore di lavoro che ha inserito l'emolumento nelle buste paga. Si aggiunga, inoltre, che, a fronte di una corresponsione continuativa del premio nelle buste paga provenienti dal datore di lavoro in ottemperanza ad un accordo intercorso tra le parti, era onere dell'opponente provare attraverso la produzione di documenti attestanti il fatturato la mancanza dei presupposti per l'erogazione dell'emolumento che era stato riconosciuto, anche alla luce del principio della riferibilità o vicinanza della prova (Cass. 141/2006). Peraltro, l'accordo precontrattuale versato già in allegato al ricorso monitorio riconosce una “provvigione 0,5% calcolata sulla base di 1.500.00 € fatturato consolidato (€ 625 lordi in busta paga)”, sicché non subordina
2 l'erogazione mensile del compenso al raggiungimento di un obiettivo, in quanto il fatturato viene indicato come dato consolidato, sul quale viene calcolato il compenso mensile, non come obiettivo al cui raggiungimento l'erogazione era subordinata.
4. CONCLUSIONI E REGOLAMENTO DELLE SPESE DI LITE. Si ritiene che per le ragioni esposte l'opposizione sia priva di fondamento. Ne consegue il rigetto con dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo opposto. Le spese di lite sono poste a carico dell'opponente per il principio di soccombenza. Non sussistono gli estremi per la condanna dell'opponente alla corresponsione di una somma per lite temeraria ex art. 96 comma 3 c.p.c., in quanto l'infondatezza e la genericità delle difese addotte, cui nel corso del giudizio sono state aggiunte argomentazioni tardive ma non palesemente infondate, non permettono di ritenere integrata un'ipotesi di abuso del processo e di pretestuosità dell'opposizione proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 382/2024;
2) Condanna a rifondere a le spese di lite che Parte_1 CP_1 liquida in Euro 3.689,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Ancona, in data 24.3.2025 all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 20.3.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
3
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 20.03.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 10.3.2025, 20.3.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1376/2024 R.G. Lav.,
TRA Parte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dall'avv. Mercanti, giusta procura allegata all'atto introduttivo del giudizio, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pesaro, via del Cinema n. 5 interno 11, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni e avvisi;
Email_1
CP_1 rappresentata e difesa dall'a ra allegata alla memoria di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Senigallia via Abbagnano n. 10, con indicazione dell'indirizzo pec;
Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 382/2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DIFESE. La società ricorrente sostiene che la somma ingiunta con il decreto ingiuntivo indicato in oggetto sia erronea, in quanto contrasta con le richieste stragiudiziali dell'opposto e considera i compensi provvigionali che erano stati erroneamente indicati e conteggiati in busta paga sicché andavano detratti dal totale calcolato. Costituendosi in giudizio, il lavoratore precisa che tutti gli importi ingiunti sono provati dai contratti di lavoro, dalle buste paga provenienti dal
1 datore di lavoro e dall'accordo precontrattuale, il quale ultimo prevedeva espressamente i compensi provvigionali indicati nelle buste paga. La causa non necessitando di istruttoria veniva discussa con sostituzione dell'udienza con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
2. PAGAMENTI ULTERIORI RISPETTO A QUELLI INDICATI. Occorre precisare che tra le parti in causa sono intercorsi due distinti rapporti di lavoro il primo dal 10.3.2020 al 31.7.2021 e il secondo dal 2.5.2023 al 7.2.2024. Orbene, dalle buste paga relative ai due rapporti di lavoro così come riportate nel conteggio sindacale allegato al ricorso per decreto ingiuntivo emerge un credito lordo di Euro 30.910,76. Si ritiene che l'indicazione di una diversa somma contenuta nel sollecito di pagamento dell'opposto recante data 22 febbraio 2024 (doc. 1 fascicolo opponente) non rilevi affatto, tenuto conto che trattasi di una somma indicata al netto e che riguarda unicamente il primo rapporto di lavoro, mentre la pretesa vantata nel presente giudizio è relativa ad entrambi i rapporti ed individuata nella somma lorda spettante. Ed infatti, considerando l'importo netto maturato nel primo rapporto di lavoro pari a Euro 12.377,10 e detratto l'acconto ricevuto pari a Euro 4.500,00, si ottiene la cifra di Euro 7.877,10 che è pressoché sovrapponibile a quella pretesa in sede stragiudiziale.
3. SPETTANZA DEL PREMIO DI PRODUZIONE. Sostiene ancora parte opponente che invero il compenso provvigionale mensile non sarebbe dovuto e sarebbe stato erroneamente indicato in busta paga, senza peraltro precisare per quale motivo l'erogazione fosse erronea, nonostante sin dal ricorso monitorio fosse allegato in atti un accordo precontrattuale che prevedeva la corresponsione di tale compenso quantificato in Euro 625,00 lordi al mese, poi inserito come somma dovuta nelle buste paga. Del tutto tardiva è l'allegazione per la quale il premio non sarebbe spettato, in quanto non sarebbe stato raggiunto l'obiettivo di fatturato cui era collegato, tesi sostenuta soltanto alla prima udienza di comparizione delle parti. Tardiva e contraddittoria risulta, altresì, l'allegazione contenuta nelle note in replica autorizzate per la discussione per la quale l'accordo sul compenso provvigionale non sarebbe stato, poi, riportato nel contratto di assunzione e, dunque, sarebbe stato superato da diverse pattuizioni, tesi che, peraltro, contrasta con il comportamento delle parti e in particolare del datore di lavoro che ha inserito l'emolumento nelle buste paga. Si aggiunga, inoltre, che, a fronte di una corresponsione continuativa del premio nelle buste paga provenienti dal datore di lavoro in ottemperanza ad un accordo intercorso tra le parti, era onere dell'opponente provare attraverso la produzione di documenti attestanti il fatturato la mancanza dei presupposti per l'erogazione dell'emolumento che era stato riconosciuto, anche alla luce del principio della riferibilità o vicinanza della prova (Cass. 141/2006). Peraltro, l'accordo precontrattuale versato già in allegato al ricorso monitorio riconosce una “provvigione 0,5% calcolata sulla base di 1.500.00 € fatturato consolidato (€ 625 lordi in busta paga)”, sicché non subordina
2 l'erogazione mensile del compenso al raggiungimento di un obiettivo, in quanto il fatturato viene indicato come dato consolidato, sul quale viene calcolato il compenso mensile, non come obiettivo al cui raggiungimento l'erogazione era subordinata.
4. CONCLUSIONI E REGOLAMENTO DELLE SPESE DI LITE. Si ritiene che per le ragioni esposte l'opposizione sia priva di fondamento. Ne consegue il rigetto con dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo opposto. Le spese di lite sono poste a carico dell'opponente per il principio di soccombenza. Non sussistono gli estremi per la condanna dell'opponente alla corresponsione di una somma per lite temeraria ex art. 96 comma 3 c.p.c., in quanto l'infondatezza e la genericità delle difese addotte, cui nel corso del giudizio sono state aggiunte argomentazioni tardive ma non palesemente infondate, non permettono di ritenere integrata un'ipotesi di abuso del processo e di pretestuosità dell'opposizione proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 382/2024;
2) Condanna a rifondere a le spese di lite che Parte_1 CP_1 liquida in Euro 3.689,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Ancona, in data 24.3.2025 all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 20.3.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
3