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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 25/03/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco Giliberti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in primo grado rubricata al N°3038/2019 R.G. tra:
( c.f. ) ; Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Quirico Pepe;
attore contro
(c.f.: ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall' avv. Sabrina Lezzi;
convenuta oggetto: azione di adempimento contrattuale;
precisazione delle conclusioni: come da atti introduttivi depositati dalle parti.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in forma sintetica omettendo di riportare lo svolgimento del processo a norma dell'art. 132, comma 2, n.4, c.p.c. come novellato dall'art. 45, comma 17, legge
69/2009.
, premesso di aver ricevuto incarico da parte di , nel novembre Parte_1 Controparte_1
2012, di occuparsi dei lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria dell'immobile di sua proprietà sito in Ostuni al vico Martiri d'Otranto n.17, l'ha convenuta in giudizio, chiedendo che il
Tribunale voglia: “determinare secondo gli usi o, in loro mancanza, in via equitativa, il compenso spettante al mandatario, nella misura pari ad € 5.000,00 o a quella maggiore o minore che riterrà di giustizia, anche in via equitativa;
- per l'effetto condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attore, a titolo di rimborso delle somme da esso anticipate per suo conto e nel suo interesse, oltre che a titolo di giusto compenso come innanzi determinato, della somma finale di euro
25.000,00 o di quella maggiore o minore che riterrà di giustizia oltre interessi e rivalutazione dal dì della domanda fino al soddisfo;
in via residuale voglia condannare la convenuta al pagamento di quanto innanzi a titolo di ristoro per l'ingiusto arricchimento da essa conseguito in danno dell'attore” “Spese di lite secondo la soccombenza con distrazione diretta in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
A fondamento della propria domanda l'attore ha dedotto che la pretesa di pagamento, quanto ad €
5.000,00, costituirebbe il corrispettivo per il compenso spettantegli per l'opera svolta, su commissione della convenuta, consistente nella organizzazione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile suddetto, analiticamente indicati nell'atto introduttivo, previo reperimento e conferimento degli incarichi alle ditte e/o manovalanze esecutrici ed acquisto dei materiali necessari e quanto ad € 20.000,00, a titolo di rimborso delle spese da lui anticipate, anche per parte degli arredi della casa, a fronte delle quali la committente aveva corrisposto somme di gran lunga inferiori a quelle in effetti sostenute.
Sempre a detta dell'attore, nonostante le ripetute rassicurazioni da parte della questa era CP_1 rimasta inadempiente all'obbligazione di pagamento, sicchè era stato incardinato dapprima il giudizio nelle forme ordinarie iscritto al n. 2090/2015 RG, conclusosi con sentenza dichiarativa della improcedibilità della domanda, per omesso esperimento della procedura di negoziazione assistita e successivamente era stato instaurato, sempre dall'odierno attore, procedimento ex art. 669 bis c.p.c. - al fine di verificare l'esecuzione a regola d'arte dei lavori eseguiti e stimarne la congruità dei relativi costi -, ricorso dichiarato inammissibile dal Presidente del Tribunale.
Ritualmente costituitasi, la convenuta, premettendo alcune precisazioni in ordine alle motivazioni che avevano indotto questo Tribunale ad emettere i provvedimenti di cui sopra, dopo aver eccepito l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento della procedura di negoziazione assistita, perché introdotta a mezzo di invito privo di sottoscrizione autenticata ed inviato dopo la notifica dell'atto di citazione, ha contrastato la domanda attorea, ribadendo quanto già dedotto nel giudizio iscritto al n. 2090/2015 RG, ovvero: di essere stata indotta all'acquisto della casa dall'odierno attore, il quale le aveva prospettato il buon affare in considerazione del fatto che la ristrutturazione, della quale si sarebbe occupato lui stesso a titolo gratuito tramite artigiani locali di sua conoscenza, sarebbe costata intorno ai 15/20.000,00 euro;
che, resasi conto che le spese in realtà stavano eccedendo le previsioni, aveva invitato nel febbraio 2013 il a non proseguire i lavori;
che Pt_1
ciononostante lo stesso procedeva effettuando di sua iniziativa interventi non richiesti;
che nel settembre 2013, dopo aver versato anticipi pari ad € 20.400,00, l'attore le aveva richiesto il saldo di
€ 20.151,00; di averlo allora invitato a demolire le opere non richieste ed ad eliminare i numerosi vizi che aveva riscontrato, analiticamente elencandoli;
di avere ricevuto una richiesta di pagamento di € 23.600,00 da parte della ditta in virtù di un asserito contratto di appalto, cui era CP_2
seguita una fitta corrispondenza tra i rispettivi legali di fiducia.
La convenuta ha quindi contestato: la legittimità della richiesta di pagamento del compenso per il mandato, che invece sarebbe stato conferito ed accettato a titolo gratuito;
la presenza di opere eccedenti il preventivo di spesa;
la presenza di opere non autorizzate o richieste e di quelle non realizzate a regola d'arte, cui il non avrebbe mai posto rimedio;
la presenza di arredi che Pt_1
invece erano stati acquistati da lei, ad eccezione del piano cottura, dei condizionatori e dello scaldabagno
In ordine alla richiesta di condanna per arricchimento senza giusta causa, ha osservato la convenuta che il comportamento del le avrebbe, semmai, procurato danni, costituiti Pt_1 dall'esborso di somme superiori a quelle preventivate, dall'essere stata costretta a tal fine ad uscire da un Fondo pensioni, così distraendo somme da destinare ad altri investimenti, dall'aver sopportato costi per riparare alcuni difetti delle opere realizzate, stimati in circa € 3.000,00, dalla demolizione della scala interna del 1700 e della asportazione dell'originario portoncino di ingresso in legno, nonostante la propria espressa richiesta di conservarli.
La ha pertanto concluso chiedendo che il Tribunale voglia “ In via preliminare 1) CP_1 dichiarare l'improcedibilità della domanda attrice per il mancato espletamento della procedura di negoziazione assistita obbligatoria;
Nel merito: 2) In via principale, rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto;
3)In via subordinata e nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale della domanda attrice: -accertare e dare atto che la sig.ra ha già corrisposto all'attore per i lavori eseguiti l'importo complessivo di € 20.400,00 CP_1
oltre alla ulteriore somma di € 4.500,00 spesa per allacciamenti vari e per i compensi corrisposti al geometra;
-contenere la somma richiesta nei limiti di quella che sarà provata in CP_3
corso di causa, considerando i numerosi difetti delle opere realizzate e le somme che la sig.ra ha dovuto già spendere per porre rimedio ad alcuni di essi per un importo CP_1 potenzialmente stimato in € 3.000,00 o in quella somma diversa anche maggiore che sarà provata in corso di causa;
In ogni caso 4) condannare l'attore al pagamento di spese e compensi professionali del presente giudizio, aumentati di spese generali e accessori come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario nonché del ricorso ex art. 669 bis
c.p.c. proposto da controparte e dichiarato inammissibile”.
Nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 24.3.2024, ribadendo le medesime conclusioni, la convenuta ha chiesto che, in via preliminare si proceda allo “stralcio del documento depositato da controparte all'udienza del 10.6.2021 e segnatamente l'atto di vendita del 22.10.2019, Notaio in Bari, rep. 54462 racc. 21713, in quanto inammissibile perchè Per_1 depositato tardivamente, come già contestato nei verbali di causa”.
Disposto il rinvio della prima udienza per consentire l'espletamento della procedura di negoziazione assistita, la causa è stata istruita attraverso la documentazione prodotta dalle parti, interrogatorio formale dell'attore e prova testimoniale.
La domanda attorea è parzialmente fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Va preliminarmente ritenuto ammissibile il deposito del rogito notarile per come operato dall'attore all'udienza del 10/6/2021, trattandosi del primo atto difensivo successivo alle memorie ex art.183, comma 6, n.3, c.p.c., nel quali la convenuta deduceva di aver medio tempore ceduto a terzi l'immobile oggetto di causa, né, del resto, si tratta di un documento addotto dall'attore quale prova delle proprie pretese.
Nel merito, va innanzitutto qualificato come contratto di mandato il rapporto intercorso tra le parti, nel quale aveva affidato all'odierno attore, in veste di soggetto referente, privo di Controparte_1
una propria struttura imprenditoriale, la gestione e il coordinamento della realizzazione delle opere necessarie alla ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà, attraverso la individuazione di imprese di sua fiducia alle quali avrebbe conferito direttamente gli incarichi.
In particolare trattasi di mandato senza rappresentanza, atteso che il mandatario agì in nome proprio e per conto della mandante, acquistando i diritti e assumendo gli obblighi derivanti dal negozio, ed il mandatario ritrasferì alla mandate gli effetti giuridici e materiali dell'attività svolta, in adempimento della previsione di cui all'art. 1705 c.c..
L'accordo, che non fu concluso per iscritto, va dunque interpretato secondo le regole dettate dagli articoli 1362 e seguenti del codice civile, ovvero tenuto conto della comune intenzione delle parti, per la cui individuazione occorre valutare il complessivo comportamento di esse, sia anteriore che posteriore alla conclusione del contratto, secondo buona fede e nel dubbio, nel senso che le clausole possono avere un qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.
Non è in discussione l'adempimento del mandato da parte dell'attore, vertendo invece le contestazioni della convenuta sulla natura (onerosa o gratuita) del mandato e sulla eccessività degli importi pretesi, con riferimento al preventivo sottopostole al momento del conferimento dell'incarico.
In merito alla prima questione, si osserva che è noto che la presunzione di onerosità del mandato, di cui all'art. 1709 c.c. è stabilita iuris tantum e la stessa può essere superata dalla prova della sua gratuità, desumibile anche dalle circostanze del rapporto e delle relazioni che intercorrono tra il mandatario ed il mandante, nonché dal contegno delle parti, anteriore e successivo allo svolgimento delle prestazioni (ex plurimis: Cass. 17384/2018). Nel caso di specie non si ritiene che la mandante abbia assolto all'onere probatorio che le incombeva, atteso che, pur avendo articolato uno specifico capitolo di prova sulla circostanza della asserita gratuità del mandato, nessuno dei testi escussi è stato in grado di confermarla, né si ritiene che il rapporto cordiale, che pure è dato ricavare dai messaggi che le parti si scambiarono prima che il rapporto si deteriorasse e che da entrambe le parti rapportano all'amicizia che legava anni la ai suoceri del , sia sufficiente a far ritenere che lo stesso fosse di tale intensità CP_1 Pt_1
o intimità da potersi ritenere la gratuità della prestazione.
In tale presupposto il compenso spettante al mandatario va determinato alla luce del consolidato principio secondo il quale ”In tema di compenso per l'attività svolta dal professionista, il giudice, indipendentemente dalla specifica richiesta del medesimo, a fronte di risultanze processuali carenti sul "quantum" ed in difetto di tariffe professionali e di usi, non può rigettare la domanda di pagamento del compenso, assumendo l'omesso assolvimento di un onere probatorio in ordine alla misura dello stesso, bensì deve determinarlo, ai sensi degli artt. 1709 e 2225 c.c., con criterio equitativo ispirato alla proporzionalità del corrispettivo con la natura, quantità e qualità delle prestazioni eseguite e con il risultato utile conseguito dal committente”. Cass. 24/04/2018, n.
10057; conf Cass. 7510/2014.
Nel caso di specie si ritiene equo, in considerazione dell'impegno profuso dal nella Pt_1
ricerca delle numerose imprese che si sono avvicendate sul cantiere, nella attività di coordinamento delle stesse, nel controllo del cantiere, nell'entità e nella durata di questo ( da dicembre 2012 a maggio 2013) si ritiene, in difetto di alcuna specifica pattuizione in merito, di dover liquidare il predetto compenso in via equitativa nella somma di € 2.000,00.
Per quanto riguarda le ulteriori contestazioni sollevate dalla si rileva innanzitutto che CP_1
la convenuta ha ripetutamente evidenziato la sproporzione tra quanto il aveva Pt_1 preventivato (15/20.000,00 euro) per la ristrutturazione dell'immobile e quanto poi in realtà lo stesso asserisce di avere speso, sottolineando l'assenza di idonea documentazione a supporto della richiesta ed ha inteso giustificare siffatta sua posizione producendo un messaggio Facebook nel quale invitava il a non proseguire i lavori, perché le spese stavano diventando eccessive, Pt_1 asserendo che, l'invito era stato disatteso dall'odierno attore.
Orbene, il messaggio suddetto non è dirimente, atteso che lo stesso reca la data del 22.2.2013, cioè qualche mese prima che le opere fossero portate a termine e che tra le parti si addivenisse allo scambio di ulteriori messaggi - di cui in seguito si dirà più specificamente -, dai quali è ragionevole desumere che i lavori proseguirono con il consenso della mandante e con anticipazione delle relative spese da parte del . Pt_1 Giova infatti porre l'attenzione sul messaggio successivo manoscritto (v. all. 6 fascicolo parte attrice), che risalirebbe al maggio 2013, epoca in cui i lavori sarebbero terminati ( come riferito dal
Direttore dei Lavori escusso in qualità di teste), evidentemente di accompagnamento agli assegni che la inviava per saldare i lavori svolti dalla e nel quale la convenuta, ben CP_1 Parte_2
lungi dal mostrare il proprio disappunto per la mancata sospensione dei lavori, preannunciava la propria intenzione di arredarla entro il successivo mese di giugno, al fine di abitarvi essa stessa nei mesi di luglio ed agosto e di affittarla dal mese di settembre, assicurando il destinatario del messaggio che nel giro di pochi mesi avrebbe saldato il proprio debito.
Nel successivo messaggio Facebook dell'1.9.2013, si desume che la mandante aveva visonato la casa ristrutturata e si legge che la stessa assicurava i proprio interlocutore del fatto che entro il successivo mese di dicembre avrebbe operato il pagamento di € 22.000,00, precisando anche le fonti della provvista a ciò necessaria e segnatamente, quanto ad € 10.000,00, attraverso la chiusura di un “infortunio” tramite certo avv. Menga e la rinuncia ad un viaggio in Giappone con conseguente risparmio dei relativi costi e, quanto ad € 12.000,00, attraverso lo svincolo di quanto accantonato in un Fondo pensioni.
In tali presupposti e considerando che la non ha mai sostenuto, neppure in corso di CP_1 causa, di avere versato somme dopo il citato messaggio dell'1.9.2013, è logico ritenere che, a quella data, i 20.400,00 euro, di cui l'attore dà atto di aver ricevuto, erano già stati pagati da parte della mandante, laddove la rassicurazione all'attore contenuta nel messaggio stesso, non può essere considerata un riconoscimento del debito, in assenza del rendiconto da parte del mandatario, peraltro obbligatorio ai sensi dell'art. 1713 c.c. e consistente, oltre che nell'informare il mandante dei fati che hanno prodotto entrate ed uscite di denaro per effetto dell'attività svolta, nel presentare la documentazione di spesa al fine di ricostruire i rapporti di dare ed avere.
Pertanto non sorprende che nella lettera del successivo 29.11.2013 la odierna convenuta, mostrandosi “profondamente sconcertata” della richiesta di saldo, la dichiarava inaccettabile in quanto di importo doppio rispetto a quello preventivato e contestava i vizi che aveva riscontrato nell'immobile ristrutturato.
Sulla base delle considerazioni che precedono e dovendosi ritenere provato che tutte le ditte intervenute sul cantiere sono state interamente saldate, tuttavia prima di riconoscere il diritto dell'attore ad ottenere il pagamento di quanto richiesto - a suo dire corrispondente a quanto anticipato per conto della mandante ed eccedente l'importo di € 20.400,00 da questa a suo tempo corrisposto -, è necessario esaminare la documentazione prodotta dallo stesso che giustificherebbe la pretesa creditoria. Agli atti di causa risultano documentati, sulla scorta di fatture e/o quietanze, esborsi da parte del
, pari a complessivi € 22.171,85 ( già al netto dell'importo di € 14.330,00, non ripetibile da Pt_1 parte dell'attore in quanto: per € 4.500,00 siccome pagati alla ditta con assegni Controparte_4
provenienti dalla convenuta, secondo quanto riferito dal stesso nella propria CP_4
deposizione testimoniale resa all'udienza del 18.10.2021; € 5.300,00 siccome portati da tre assegni emessi dalla in favore di;
€ 3.950,00 indicati nella dichiarazione del CP_1 CP_2
10.5.2013 e pagati dalla come si evince dall'allegato n. 6 del fascicolo attoreo;
€ CP_1
580.80 portati dalla fattura n. 23 del 28.6.2012 emessa da parte della in epoca Controparte_5 precedente alla data di acquisto dell'immobile ).
Sta di fatto che l'attore, sul quale incombeva il preciso onere di supportare la propria richiesta di ripetizione delle spese sostenute in maniera rigorosa e documentale, ai sensi degli artt. 2697 c.c. e
1713 c.c, non ha fornito la prova del fatto che il credito documentato nella misura di € 22.171,85 fosse in tutto o in parte eccedente l'importo di € 20.400,00 che ha riconosciuto avere ricevuto dalla convenuta.
In merito si osserva la assoluta irrilevanza sul piano probatorio dei documenti allegati sub 3 e 4 alla memoria ex art. 183 n. 2 co,VI c.p.c. di parte attrice.
L'allegato 4, definito “computo metrico estimativo” è palesemente incongruente rispetto ai fatti causa, ove si consideri che: a) viene intitolato “ristrutturazione di un fabbricato rustico funzionale alla fornitura di ospitalità agrituristica in contesto aziendale” e dunque attiene ad un fabbricato diverso da quello per cui è causa;
b) viene indicato a penna in alto al quarto foglio “inizio lavori
27/02/2014” cioè epoca incompatibile con i fatti di causa;
c) contiene voci che lo stesso Direttore dei Lavori in sede di deposizione testimoniale ha dichiarato essere incompatibili con la ristrutturazione dell'immobile della convenuta, e segnatamente la fossa imhoff, casellari postali per esterno, impianto di sub irrigazione, risanamento cisterna esterna esistente;
d) vano per contatore posti sulla recinzione.
L'allegato 3 definito “descrizione delle opere a realizzarsi”, non può assurgere a rango di prova, perché altro non è che un mero foglio di appunti, privo di data, di sottoscrizione e soprattutto di documentazione contabile a suo supporto atta ad integrare quanto non documentato attraverso idonei documenti fiscali e contabili.
Premesso che la scarsa cura nella tenuta della contabilità inerente ai lavori trova logica giustificazione negli stretti rapporti di amicizia che legavano mandante e mandatario e dunque il giudicante esclude di poter desumere da ciò che le pretese attoree siano il frutto di un goffo tentativo di locupletazione dell'attore in danno della convenuta rispetto alle spese effettivamente sostenute dal primo per conto della seconda, tuttavia è pur vero che la carenza probatoria non consente di riconoscere all'attore il diritto di ripetere l'intero importo preteso.
In particolare il giudicante ritiene che dalle emergenze istruttorie sia lecito desumere che rispetto ai lavori svolti sull'immobile oggetto di causa, i costi documentati ammontino complessivamente ad
€.35.921,85 ( e dunque un importo inferiore a quello desumibile dalle deduzioni attoree ) a fronte dei quali lo stesso attore assume che la convenuta avrebbe sostenuto l'importo complessivo di
€.20.400,00: in tale importo deve ritenersi ricompreso sia quanto dalla convenuta direttamente versato alle ditte ( da quantificarsi in €.13.750,00 come già innanzi riportato ), sia quanto già rimborsato dalla convenuta stessa all'attore, importo che per l'effetto deve essere desunto per differenza in €.6.650,00.
Da quanto innanzi argomentato, deve ritenersi che l'odierno attore vada creditore della convenuta della somma di €.15.521,85 a titolo di spese sostenute e non rimborsategli nell'espletamento del mandato dalla prima conferito.
In difetto di alcuna prova in merito all'intervenuto esborso da parte della convenuta, va peraltro rigettata l'eccezione riconvenzionale proposta dalla convenuta e finalizzata al contenimento della somma a liquidarsi, in considerazione dei difetti dalla stessa riscontrati nella esecuzione delle opere, il cui importo è stato “prudenzialmente stimato in € 3.000,00”.
Per tutte le considerazioni che precedono, la domanda attorea va parzialmente accolta con condanna della convenuta al pagamento della complessiva somma di €.17.521.85 a titolo di compenso e rimborso delle spese, oltre gli interessi legali dalla domanda.
Le spese processuali inerenti al presente giudizio seguono la soccombenza e vanno, liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della causa e dell'attività svolta, in applicazione dei parametri minimi ( applicabili in conseguenza della non eccelsa linearità e conseguenzialità nel contenuto degli atti ) di cui al DM 147/2022.
Nulla deve invece riconoscersi in questa sede per le spese della fase di A.T.P., in quanto già oggetto di regolamentazione in quel procedimento in conseguenza della pronunciata inammissibilità, come da provvedimento del Presidente del Tribunale dell'11.5.2018.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di , disattesa ogni contraria Parte_1 Controparte_1
istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. In parziale accoglimento della domanda attorea, condanna al pagamento in Controparte_1
favore di della somma di €.17.521.85, oltre gli interessi legali dalla domanda;
Parte_1
2. Condanna altresì al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1
processuali per il presente giudizio, che si liquidano in € 271.70 per spese esenti ed € 2.540,00 per compensi, oltre 15% per R.S.G., CAP e IVA se dovuta, con distrazione in favore dell'avv. Quirico
Pepe, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Brindisi in data 21/03/2025
IL GIUDICE
Dott. Francesco Giliberti
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del GOP avv. Maria Antonietta Dilonardo quale componente dell'Ufficio per il processo.