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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/06/2025, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 6.06.2025 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
Nella causa RG 4839/2021 vertente tra: nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 residente in [...] cf: ed elettivamente domiciliata in Brolo via C. C.F._1
Colombo n° 5 presso lo studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante, rappresentato Controparte_1
e difeso come in atti;
Resistente
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici.
All'udienza odierna, i procuratori delle parti concludevano riportandosi agli atti e verbali di causa riportandosi alle rispettive posizioni e chiedendo l'accoglimento delle domande formulate, con vittoria di spese e compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 31.12.2021 la parte ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo di, avere regolarmente lavorato nell'anno 2018 come bracciante agricola alle dipendenze della per 102 Controparte_2 giornate e di essere stata regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici per tale anno e che, a seguito di consultazione dell'estratto conto previdenziale, aveva appreso di essere stata cancellata dagli elenchi per le giornate lavorate nel 2018.
Rilevava che, non aveva sortito esito positivo il ricorso amministrativo regolarmente proposto e che, pertanto, era stata costretta a proporre ricorso giudiziario.
Sostenendo di avere regolarmente lavorato, chiedeva la reiscrizione negli elenchi anagrafici agricoltura, per l'anno 2018 per 102 giornate, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituiva in giudizio contestando le CP_3 richieste di parte ricorrente e richiedendo il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da contestuale sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
In via primo luogo, si osserva che non sussistono nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di procedibilità della domanda.
CP_ L' infatti, non ha prodotto documentazione idonea a provare la data effettiva della cancellazione dagli elenchi anagrafici non potendosi considerare prova idonea la documentazione versata in atti, priva di sottoscrizione.
Ne consegue che la parte ricorrente non è incorsa nell'eccepita decadenza.
La ricorrente ha fornito valida prova di avere proposto regolare ricorso amministrativo e di avere notificato CP_ all' il ricorso giudiziario con relativo provvedimento di fissazione udienza.
CP_ La stessa eccepisce di non avere mai ricevuto alcun provvedimento di cancellazione delle giornate, né l' ha provato la sussistenza di un provvedimento di cancellazione delle giornate e/o di modifica degli elenchi anagrafici.
CP_ Di fatto l' ha prodotto il verbale ispettivo notificato esclusivamente al datore di lavoro.
Dall'escussione della testimone ammessa, sulla cui attendibilità non sorge alcun dubbio, avendola escussa questo giudice che l'ha attentamente osservata durante l'esame, è emerso chiaramente che la ricorrente nell'anno in questione ha lavorato regolarmente come bracciante agricola alle dipendenze della
[...]
, per 102 giornate, eseguendo le direttive del presidente di detto consorzio. Controparte_2
Ne consegue, che va disposta la reiscrizione della ricorrente negli elenchi agricoli del comune di residenza per l'anno in questione e per le giornate come sopra indicate.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore e complessità del giudizio, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara che nell'anno 2018 ha lavorato per 102 giornate come bracciante Parte_1 agricola alle dipendenze della Vittoria Società Cooperativa Agricola e, per l'effetto, ordina all' in CP_3 persona del legale rappresentante pro-tempore, di effettuare la relativa iscrizione negli elenchi anagrafici agricoltura del comune di residenza in favore della stessa;
2) Condanna, l' in persona del Presidente pro-tempore, alla rifusione delle spese processuali, che CP_3 liquida in complessivi € 2.886,00, oltre IVA e CPA e spese generali 15%, disponendone la distrazione ex art. 93 cpc in favore dell'Avv. Carmela Bonina.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 6.06.2025
il giudice del lavoro
DR. Amato Lucia Maria Catena
REPUBBLICA ITALIANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 6.06.2025 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
Nella causa RG 4839/2021 vertente tra: nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 residente in [...] cf: ed elettivamente domiciliata in Brolo via C. C.F._1
Colombo n° 5 presso lo studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante, rappresentato Controparte_1
e difeso come in atti;
Resistente
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici.
All'udienza odierna, i procuratori delle parti concludevano riportandosi agli atti e verbali di causa riportandosi alle rispettive posizioni e chiedendo l'accoglimento delle domande formulate, con vittoria di spese e compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 31.12.2021 la parte ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo di, avere regolarmente lavorato nell'anno 2018 come bracciante agricola alle dipendenze della per 102 Controparte_2 giornate e di essere stata regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici per tale anno e che, a seguito di consultazione dell'estratto conto previdenziale, aveva appreso di essere stata cancellata dagli elenchi per le giornate lavorate nel 2018.
Rilevava che, non aveva sortito esito positivo il ricorso amministrativo regolarmente proposto e che, pertanto, era stata costretta a proporre ricorso giudiziario.
Sostenendo di avere regolarmente lavorato, chiedeva la reiscrizione negli elenchi anagrafici agricoltura, per l'anno 2018 per 102 giornate, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituiva in giudizio contestando le CP_3 richieste di parte ricorrente e richiedendo il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da contestuale sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
In via primo luogo, si osserva che non sussistono nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di procedibilità della domanda.
CP_ L' infatti, non ha prodotto documentazione idonea a provare la data effettiva della cancellazione dagli elenchi anagrafici non potendosi considerare prova idonea la documentazione versata in atti, priva di sottoscrizione.
Ne consegue che la parte ricorrente non è incorsa nell'eccepita decadenza.
La ricorrente ha fornito valida prova di avere proposto regolare ricorso amministrativo e di avere notificato CP_ all' il ricorso giudiziario con relativo provvedimento di fissazione udienza.
CP_ La stessa eccepisce di non avere mai ricevuto alcun provvedimento di cancellazione delle giornate, né l' ha provato la sussistenza di un provvedimento di cancellazione delle giornate e/o di modifica degli elenchi anagrafici.
CP_ Di fatto l' ha prodotto il verbale ispettivo notificato esclusivamente al datore di lavoro.
Dall'escussione della testimone ammessa, sulla cui attendibilità non sorge alcun dubbio, avendola escussa questo giudice che l'ha attentamente osservata durante l'esame, è emerso chiaramente che la ricorrente nell'anno in questione ha lavorato regolarmente come bracciante agricola alle dipendenze della
[...]
, per 102 giornate, eseguendo le direttive del presidente di detto consorzio. Controparte_2
Ne consegue, che va disposta la reiscrizione della ricorrente negli elenchi agricoli del comune di residenza per l'anno in questione e per le giornate come sopra indicate.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore e complessità del giudizio, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara che nell'anno 2018 ha lavorato per 102 giornate come bracciante Parte_1 agricola alle dipendenze della Vittoria Società Cooperativa Agricola e, per l'effetto, ordina all' in CP_3 persona del legale rappresentante pro-tempore, di effettuare la relativa iscrizione negli elenchi anagrafici agricoltura del comune di residenza in favore della stessa;
2) Condanna, l' in persona del Presidente pro-tempore, alla rifusione delle spese processuali, che CP_3 liquida in complessivi € 2.886,00, oltre IVA e CPA e spese generali 15%, disponendone la distrazione ex art. 93 cpc in favore dell'Avv. Carmela Bonina.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 6.06.2025
il giudice del lavoro
DR. Amato Lucia Maria Catena