Accoglimento
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 23/07/2025, n. 6519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6519 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06519/2025REG.PROV.COLL.
N. 04470/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4470 del 2023, proposto da
LI RE e HE S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maddalena Aldegheri, Marco Guerreschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maddalena Aldegheri in Verona, via Albere n. 80;
contro
Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, e AdER - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 01787/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ader -Agenzia delle Entrate Riscossione e di Agea;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2025 il Cons. Roberta Ravasio e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Massimo di Benedetto e l’avvocato Maddalena Aldegheri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso di primo grado è stata impugnata la “ Cartella di pagamento n. 124 2021 00273456 27 000 ” intestata all'Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la provincia di Vicenza, con la quale è stato richiesto alla azienda agricola appellante il pagamento della somma di Euro 319.935,85 per “prelievi latte” relativi ai periodo 1996/1997, “interessi”, nonché “Oneri di Riscossione”; unitamente a tale atto sono stati impugnati gli atti comunque connessi, presupposti e/o conseguenti: a motivo del ricorso si deduceva l’illegittimità degli atti impositivi del prelievo ed anche la prescrizione del credito.
2. In esito al giudizio di primo grado il TAR ha respinto il ricorso.
3. L’azienda agricola LI s.s. ha quindi proposto appello, producendo copia della sentenza n.5699 dell’8 luglio 2022 con cui il Consiglio di Stato, pronunciandosi su ricorso proposto dalla odierna appellante, in totale riforma della sentenza di primo grado, ha accolto il ricorso n. 9662/2000 R.G. proposto avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, per l’annullamento dei provvedimenti di compensazione riferiti alle annate 1995/96 e 1996/97: si tratta di giudicato dal quale discende l’annullamento degli indicati atti di compensazione, fermo restando il potere/dovere di AGEA di procedere al ricalcolo.
4. Nel presente giudizio d’appello si è costituita inizialmente solo l’Agenzia delle Entrate Riscossione, affermando essere intervenuto il discarico della cartella, insistendo quindi per la declaratoria di improcedibilità dell’appello; in sede di memoria finale la difesa erariale ha concluso anche per conto dell’Agea, alla quale è anche riferita la nota di deposito documentale.
3. L’azienda agricola LI s.s. con memoria depositata ai sensi dell’art. 73 c.p.a., ha concluso chiedendo che “ in totale riforma dell’appellata Sentenza del TAR del Veneto n. 1787/2022 pubblicata il 24 novembre 2022, nel giudizio R.G. n. 1288/2021, non notificata (doc. 1), dichiarare nulli o comunque annullare, tutti i provvedimenti impugnati in primo grado ed indicati in epigrafe, in via principale, per illegittimità sopravvenuta degli stessi, stante l’annullamento del titolo legittimante l’iscrizione a ruolo, e comunque in via gradata, in accoglimento di tutti gli altri motivi di appello, con ogni conseguente pronuncia di condanna in ordine alle spese del doppio grado di giudizio ed al risarcimento del danno .”. E’ dunque evidente, ed è confermato da quanto dichiarato a verbale all’udienza pubblica, che parte appellante ha espressamente graduato i vizi e i motivi dedotti, chiedendo in via prioritaria una pronuncia relativa alla caducazione degli atti impugnati in conseguenza dell’intervenuto annullamento degli atti impositivi del prelievo e solo in subordine articolando le restanti censure, tra le quali vi è anche l’eccepita prescrizione del debito (v. verbale di udienza).
4. L’appello merita di essere accolto sotto tale dirimente profilo.
5. Secondo la giurisprudenza della Sezione l’annullamento degli atti impositivi del prelievo supplementare per quote latte determina la caducazione automatica del ruolo formato sulla base di essi e della conseguente cartella di pagamento, e ciò in coerenza con i principi enucleati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia tributaria, giurisprudenza secondo cui “ l'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento divengono illegittime a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l'atto impositivo da esse presupposto, poiché tale pronuncia fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell'atto amministrativo che la legittima ed escludendo, quindi, che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di riscossione provvisoria (tra le tante: Cass., Sez. 5, 27 luglio 2012, n. 13445; Cass., Sez. 5, 17 ottobre 2014, n. 22021; Cass., Sez. 5, 5 maggio 2016, n. 9116; Cass., Sez. 5, 15 gennaio 2019, n. 740; Cass., Sez. 5, 10 maggio 2019, n. 12478; Cass., Sez. 5, 17 dicembre 2019, n. 33318; Cass., Sez. 5, 15 ottobre 2020, n. 22360; Cass., Sez. 5, 15 settembre 2021, n. 24854; Cass., Sez. 6-5, 7 febbraio 2022, n. 3736; Cass., Sez. 5, 22 febbraio 2022, n. 10740 - vedansi anche: Cass., Sez. 5, 15 settembre 2021, n. 24854 - si vedano anche: Cass., Sez. Un., 13 gennaio 2017, n. 758; Cass., Sez. 5, 21 ottobre 2020, n. 22938; Cass., Sez. 5, 4 novembre 2020, n. 24554)» (Cass. civ., Sez. trib., 6 giugno 2022, n. 19003). In coerenza con i suesposti principi, deve ritenersi che, una volta venuto meno il presupposto della riscossione, e quindi il debito, siano travolte tanto la cartella di pagamento quanto la conseguente intimazione di pagamento relative a quel debito e per quella entità .” ( ex multis Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenze nn. 394; si vedano anche le sentenze n. 523 e 645 del 2024).
6. La caducazione degli atti impugnati – per come chiarito dalla difesa di parte appellante - dispensa il collegio dall’esaminare i restanti motivi di appello e determina il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso di primo grado, e la conseguente necessità di annullare, senza rinvio, l’appellata sentenza.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in considerazione del fatto che non è provato che AGEA abbia, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 5699/2022, provveduto al tempestivo discarico del ruolo, costringendo pertanto l’appellante a proporre appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie accertando e dichiarando la perdita di efficacia, per effetto di caducazione automatica, degli atti impugnati nel presente giudizio; per l’effetto, dichiara l’improcedibilità del ricorso di primo grado e annulla senza rinvio la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 1787/2022.
Condanna AGEA al pagamento, in favore dell’appellante, al pagamento delle spese relative al presente giudizio, che si liquidano in €. 2.000,00 (duemila), oltre accessori di legge.
Compensa le spese tra l’appellante e l’Agenzia delle Entrate Riscossione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Ravasio | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO