Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/02/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 10809/2024 R.G. promossa da:
con l'avv. ALGAROTTI STEFANIA e con gli avv. e Parte_1
contro:
con l'avv. SANTANOCETO CATERINA ANGELA e gli avv. e CP_1
OGGETTO irripetibilità dell'indebito pensionistico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale giudice del lavoro, depositato in data 18.9.24, ha chiamato in giudizio l , dichiarare la Parte_1 CP_1 irrecuperabilità da parte dell' del preteso indebito contestato alla stessa, CP_1 nonché l'infondatezza del conguaglio effettuato con il cedolino del mese di novembre 2023 e delle trattenute operate dall' sulla pensione della CP_1
medesima.
In particolare, ha chiarito che, già titolare di pensione di reversibilità del defunto coniuge, in data 18 novembre 2015, avrebbe presentato all' una CP_1 domanda di “doppia annualità” in ragione delle proprie seconde nozze.
Poi, in data 26 settembre 2023, l avrebbe contestato alla stessa un CP_1
indebito a valere sulla pensione cat. SO n. 20311078 per il periodo dal
01/09/2015 al 30/09/2023 per l'importo complessivo di Euro 15.066,24, con la seguente motivazione: “sono state riscosse rate della pensione ai superstiti per periodi successivi al permanere del diritto da importo totale detratta la doppia annualità” e da novembre 2023 avrebbe iniziato a compiere trattenute sulla pensione della ricorrente, con anche conguaglio della doppia annualità.
In tal modo, sino al mese di settembre compreso, avrebbe trattenuto sulla pensione della parte attorea la somma di euro 2.092,50.
Senonché, ha sostenuto la non ripetibilità degli Parte_1
importi indebitamente versati ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 412 del 1991.
Costituendosi ritualmente in giudizio, con articolata memoria difensiva,
l ha contestato la fondatezza delle domande, chiedendone il rigetto. Con CP_1
vittoria di spese.
In particolare, l'Ente convenuto ha sostenuto come la ricorrente non avrebbe mai presentato nel 2015 una domanda per una doppia annualità e come avrebbe percepito indebitamente e con piena consapevolezza le somme indebite richieste in restituzione, con piena legittimità, quindi, delle trattenute operate dal medesimo.
All'udienza di discussione, tentata inutilmente la conciliazione, non essendo necessaria alcuna ulteriore attività istruttoria, la causa è stata oralmente discussa e decisa come da dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è risultata fondata.
A) LA FATTISPECIE DI CAUSA.
Per motivare, preliminarmente, si deve mettere in luce come
[...]
abbia chiamato in giudizio l , per sentire dichiarare la Parte_1 CP_1 irrecuperabilità del preteso indebito contestato alla stessa, nonché l'infondatezza del conguaglio effettuato con il cedolino del mese di novembre 2023 e delle trattenute operate dall' sulla pensione della medesima. CP_1
In particolare, ha chiarito che, già titolare di pensione di reversibilità del defunto coniuge, in data 18 novembre 2015, avrebbe presentato all' una CP_1 domanda di “doppia annualità” in ragione delle proprie seconde nozze.
Nessun provvedimento a riscontro sarebbe, tuttavia, pervenuto dall'ente che non avrebbe liquidato la suddetta doppia annualità, mentre avrebbe continuato a versare la pensione di reversibilità.
Poi, in data 26 settembre 2023, l avrebbe contestato alla stessa un CP_1
indebito a valere sulla pensione cat. SO n. 20311078 per il periodo dal
01/09/2015 al 30/09/2023 per l'importo complessivo di Euro 15.066,24, con la seguente motivazione: “sono state riscosse rate della pensione ai superstiti per periodi successivi al permanere del diritto da importo totale detratta la doppia annualità” e da novembre 2023 avrebbe iniziato a compiere trattenute sulla pensione della ricorrente, con anche conguaglio della doppia annualità.
In tal modo, sino al mese di settembre compreso, avrebbe trattenuto sulla pensione della parte attorea la somma di euro 2.092,50.
Senonché, ha sostenuto la non ripetibilità degli Parte_1
importi indebitamente versati ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 412 del 1991.
Viceversa, l'ente convenuto ha argomentato come quest'ultima non avrebbe mai presentato nel 2015 una domanda per una doppia annualità e come avrebbe percepito indebitamente e con piena consapevolezza le somme indebite richieste in restituzione, con piena legittimità, quindi, delle trattenute operate dal medesimo.
B) LA DOMANDA DEL 2015 AI SENSI DELL'ART. 3 DEL DECRETO N.
39 DEL 18 GENNAIO 1945.
L'art. 3, u. c., del dlgs. n. 39 del 18 gennaio 1945 prevede
“al coniuge, che cessi dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio, spetta un assegno pari a due annualità della pensione stessa, escluse le quote integrative a carico dello
Stato”. Pertanto, per chi goda della pensione di reversibilità prevista dall'articolo
13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, la contrazione di nuove nozze determina l'interruzione della stessa, ma anche il beneficio di un assegno pari a due annualità della medesima.
Ora risulta da prova documentale (cfr. doc. 1 ric.) che, in data 18 novembre 2015, ha presentato la domanda per la doppia Parte_1
annualità suddetta, dando evidentemente comunicazione del proprio secondo matrimonio. Si tratta di un'istanza che risulta protocollata presso l' . CP_1
Sicché, non si può accogliere la tesi dell'ente secondo il quale quest'ultima non avrebbe mai dato notizia del secondo matrimonio e della richiesta della doppia annualità nel 2015.
C) LA PERCEZIONE IN BUONA FEDE.
Ciò posto, è pacifico che l' non ha mai versato alla ricorrente la doppia CP_1
annualità, per quanto si possa ritenere la stessa ora non più dovuta in ragione dei versamenti comunque effettuati che si possono ritenere anche a tale titolo, nell'ambito di un conguaglio e di un conteggio complessivo: in proposito nella memoria, ai cap. 5 e 6, è illustrato che, per pervenire alla somma dovuta pari a euro 15.066,24, si è
“5. (…) proceduto ad eliminare la SO n.20311078 nel mese di settembre del 2023, retrodatando l'eliminazione a far data dalle nuove nozze (20/10/2015) con creazione del relativo indebito il cui ammontare è pari ad euro 20.588,86.
6. In particolare i competenti uffici amministrativi dell hanno liquidato la pensione di CP_2 reversibilità derivante dal secondo matrimonio. Hanno inoltre sommato le rate di pensione di reversibilità indebitamente pagate sulla pensione di reversibilità derivante dal primo marito dalla data delle seconde nozze in avanti e detratto l'importo della c.d. “doppia annualità” spettante ma non erogata in seguito alle seconde nozze, quantificando il debito in € 20.588,86, previa nettizzazione parziale ai sensi dell'art.150 DL 34/2020, conv. in l. 77/2020. L'importo iniziale del debito è stato quindi diminuito di € 5.522,62, compensati con gli arretrati liquidati sulla pensione di reversibilità derivante dal secondo matrimonio”.
Per quanto ecceda l'importo conguagliato a titolo di doppia annualità, non risultano, poi, invece, giustificate le trattenute dell' e nemmeno la richiesta di CP_1
ripetizione dell'indebito. È possibile, infatti, rammentare come l'art. 52 della legge n. 88/89 stabilisca che
“1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonche' la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette puo' essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
A tal punto, occorre, poi, rilevare come l'art. 13 della legge 30 dicembre
1991, n. 412 disponga che
“le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano gia' conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilita' delle somme indebitamente percepite”.
Ciò posto, è possibile osservare che, con la comunicazione del 18 novembre 2015 (doc. 1 ric.), ha compiuto tutto quanto era Parte_1
necessario per determinare l'ente a versarle la doppia annualità e ad interrompere il trattamento in atto per la pensione di reversibilità.
Dopodiché, non ha compiuto alcun atto doloso e può aver ritenuto, con una diligenza ordinaria ex articolo 1176 cc, non essendo un tecnico esperto della materia, che le percezioni successive fossero corrispondenti al trattamento che le spettava ex art. 3 del dlgs. n. 39 del 18 gennaio 1945, per l'istanza presentata il
18 novembre 2015 (doc. 1 ric.). Non è possibile, quindi, ritenere che abbia omesso di Parte_1 trasmettere all' dati di rilievo. CP_1
La corresponsione del rateo pensionistico indebito è stata determinata, perciò, solo da un mero errore dell'ente erogatore (cfr. Cass. sent. n. 25309/09 e sent. n. 3334/05), sulla quale non risulta incidere una omessa od incompleta segnalazione da parte della stessa di “fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano gia' conosciuti dall'ente competente”.
Nè, la parte convenuta, sulla quale gravava il relativo onere della prova, ha allegato e dimostrato alcun dolo posto in essere da . Parte_1
Sicché, in applicazione delle menzionate disposizioni, ne deriva la non ripetibilita' da parte dell' delle residue somme indebitamente percepite negli CP_1
anni dal 01/09/2015 al 30/09/2023.
Per questo, occorre dichiarare irripetibile l'importo di euro 15.066,24, a titolo di indebito con riferimento alla pensione ai superstiti per cui è causa dal
01/09/2015 al 30/09/2023 e il diritto della ricorrente alla restituzione di quanto già trattenuto allo stesso titolo nei limiti e secondo i criteri di cui alla presente motivazione.
Da ultimo, si deve, in ragione della soccombenza, condannare l a CP_1
rimborsare alla difesa della parte attrice le spese di lite liquidate come da dispositivo, in ragione del valore e della natura della causa.
P.Q.M.
1. Accoglie il ricorso e dichiara irripetibile l'importo di euro 15.066,24, a titolo di indebito con riferimento alla pensione ai superstiti per cui è causa dal 01/09/2015 al 30/09/2023 e il diritto della ricorrente alla restituzione di quanto già trattenuto allo stesso titolo.
2. Condanna l' a versare le spese di lite alla parte ricorrente per euro 1500, CP_1
oltre 15% per spese forfettarie e oltre Iva e cpa, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza. Milano, 13/02/2025
il Giudice
Dott. Nicola Di Leo