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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/05/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
In composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 5175/2024 del RGL introdotta da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Graziella Algieri presso il cui Parte_1
studio in Corigliano – Rossano alla Via Nazionale 182, elettivamente domicilia
Ricorrente
nei confronti di
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dai Dottori Controparte_2
e , funzionari in servizio presso l' di Cosenza, come da Controparte_3 CP_4 CP_5
incarico allegato, con domicilio eletto in Cosenza, via Romualdo Montagna 13
Resistente
Motivi della decisione
La ricorrente in epigrafe, con ricorso ex art. 414 c.p.c. contenente istanza cautelare, ha chiesto in via d'urgenza, previa sospensione del decreto di depennamento, ordinarsi all'
[...]
, immediato reinserimento nelle GPS – anche con riserva sino alla Controparte_6
decisione nel merito – della ricorrente in Seconda Fascia nella Classe di Concorso B023 – nella stessa posizione al momento del depennamento e con lo stesso punteggio - e ripristinare, conseguentemente, ordinando a tutte le parti convenute, il contratto di lavoro a tempo determinato presso l'istituto Da Vinci – Nitti di Cosenza sino al 30.06.2025; nel merito ha rassegnato le seguenti conclusioni: dichiarare nullo e/o annullabile il decreto di depennamento oggi impugnato ed ordinare all' Controparte_7
, il reinserimento nelle GPS in Seconda Fascia nella Classe di Concorso B023 –
[...]
nella stessa posizione al momento del depennamento e con lo stesso punteggio. Ordinare, altresì, all' di inserire come punteggio di servizio, a favore della Controparte_6 ricorrente, sempre nella classe di concorso B023 per le Graduatorie GPS anche l'anno
2024/2025 annullato nel decreto di depennamento. III) Condannare le parti convenute al risarcimento del danno patrimoniale, ovvero mancato guadagno provato documentalmente per come ut supra determinato, ovvero dal contratto revocato e dalle somme già percepite sino al 6.12.2024 – data di depennamento e di revoca contrattuale – Il mancato guadagno patrimoniale è pari ad Euro 19.391,89 con i relativi versamenti contributivi oltre CP_8 interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dal 6.12.2024 e sino all'effettivo soddisfo, ovvero alla maggiore o minore cifra che l'Ill.mo Giudice Adito riterrà opportuno.
Il ha resistito al ricorso cautelare, instando per il Controparte_1
suo rigetto in assenza dei presupposti per l'invocata tutela cautelare.
Respinta l'istanza cautelare per le ragioni di cui all'ordinanza resa il 2.2.2025, fissata Cont udienza per la discussione del ricorso di merito, il si è costituito reiterando le difese già svolte in sede cautelare.
La causa – di natura documentale – è stata decisa mediante la presente sentenza, depositata nel fascicolo informatico all'esito della scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c.
La ricorrente contesta la legittimità del decreto numero 0020517 del 6.12.2024, pubblicato in pari data, con cui l' Controparte_10
– ha disposto la sua esclusione dalla graduatoria provinciale di supplenza della
[...]
e dalle relative graduatorie di istituto per la classe di concorso Parte_2
B023 (laboratori per i servizi socio – sanitari) con conseguente revoca, con decorrenza immediata, dell'incarico di supplenza conferitole con decreto prot. n. 14923 del
18.9.2024 (supplenza conferita sino al 30.6.2025) per ritenuta assenza in capo alla ricorrente di titolo idoneo per l'accesso alla seconda fascia delle GPS per la classe di concorso B023. E' in atti il decreto prot. n. 0008679 del 3.12.2024 con il quale il Dirigente dell'
[...]
non ha convalidato – ritenendolo non valido – il titolo in possesso Parte_3 dell'aspirante odierna ricorrente per l'insegnamento sulla classe di concorso B023 cui è seguito il decreto di esclusione dalle GPS e relative GI e la revoca dell'incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche conferito alla ricorrente in data
18.9.2024.
Entrambe le parti hanno versato in atti certificato che attesta il conseguimento da parte attrice del “diploma di maturità professionale di tecnico dell'abbigliamento e della moda” all'esito dell'anno scolastico 1996/97 presso l'istituto professionale di Stato per i servizi sociali di Longobucco, sede di Rossano.
Tale diploma è il titolo di accesso alla graduatoria per la classe di concorso B023 indicato dalla ricorrente nella domanda del 7.6.2024.
Orbene,– nell'ambito delle procedura di verifica di cui all'art. 8 dell'O.M. del 16.5.2024
– il dirigente scolastico, effettuati i controlli sulle dichiarazioni, stante l'esito negativo della verifica, ne ha fatto comunicazione all'ufficio scolastico regionale competente il quale ha, di conseguenza, disposto l'esclusione dalla graduatoria per il mancato possesso, in capo alla ricorrente, del titolo di accesso per l'insegnamento per la classe di concorso B 023 (cfr. art. 7 della cit. O.M.).
Valga anzitutto evidenziare che il decreto in questione è atto di gestione del rapporto di lavoro, come tale non disciplinato dai principi di cui alla legge n. 241/90 e che, pertanto, infondate sono le doglianze attoree facenti leva sulla violazione di norme che regolano l'attività provvedimentale della P.A. e non anche gli atti di gestione del rapporto di lavoro privatizzato. Deve, quindi, rilevarsi l'inconferenza dei richiami alla l. n.
241/1990, non essendo tale normativa applicabile al rapporto di lavoro pubblico cd. privatizzato e disciplinato dal d. lgs. n. 165/2001 (tra le molte cfr. Cass., sez. lav.,
8.4.2010, n. 8328).
Dalla natura privatistica degli atti di gestione del rapporto discende inoltre che, qualora il dipendente intenda reagire all'atto unilaterale adottato dalla P.A., deve fare valere in giudizio il diritto soggettivo che da quell'atto è stato ingiustamente mortificato e non limitarsi a sostenere l'illegittimo esercizio di poteri di autotutela, perché il giudice ordinario è giudice non dell'atto ma del rapporto e dei diritti/doveri che dallo stesso scaturiscono. Inoltre, si evidenzia che l'amministrazione scolastica ha doverosamente effettuato i controlli e le verifiche sulle dichiarazioni degli aspiranti, secondo le previsioni dell'O.M. 16.5.2024.
Orbene, nell'ambito di tali verifiche, l'amministrazione scolastica ha accertato che il titolo dichiarato dalla ricorrente non è valido per l'insegnamento sulla classe di concorso B023.
La ricorrente, al contrario, sostiene che il diploma conseguito nell'anno scolastico 96/97
è valido per l'esercizio di tecnico-docente alla classe di Concorso ex C 110 ora B023.
L'assunto attoreo è infondato per le seguenti ragioni.
Si premette che con il DM 259 del 9 maggio 2017 il ha disposto la revisione e CP_1
l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal DPR n.
19/2016, come indicato nell'Allegato A (cfr. art. 1).
Per la CDC B023 - Laboratori per i servizi socio-sanitari, nuova classe di concorso in cui sono confluite le precedenti CDC 11/C (C110) e 45/C (C045), sono previsti quali titoli di accesso, riferiti al vecchio ordinamento di cui al DM 39/1998 – il Diploma di abilitazione o maturità tecnica femminile ed il Diploma di maturità professionale per assistente per comunità infantili e quali titoli di accesso non previsti dal DM 39/98 il
Diploma di Attività sociali ed il Diploma di istruzione professionale - settore servizi indirizzo Servizi socio-sanitari.
Il diploma in possesso della ricorrente è previsto quale titolo di accesso per la classe di concorso B018 che, invero, prevede tra gli altri il Diploma di maturità professionale per disegnatore stilista di moda o di tecnico dell'abbigliamento e della moda.
E' comprovato per tabulas, pertanto, che la ricorrente non è in possesso di titolo valido per l'insegnamento sulla classe di concorso in questione (B023).
Né, a fronte dell'assenza di titolo valido in capo alla ricorrente, assume alcun rilievo la doglianza attorea relativa ad altra docente ( attualmente in prima Persona_1
fascia delle Graduatorie Provinciali di Cosenza GPS, nella cdc B023 e che, a dire della ricorrente, pur avendo conseguito il suo stesso diploma presso il medesimo istituto, è inserita nelle GPS in virtù di titolo considerato valido dall'Università di Cassino al fine di proseguire nella formazione, nell'abilitazione seguendo il relativo corso universitario per 30 CFU.
Invero, non si vede come l'eventuale illegittima validazione del titolo della docente possa avere rilievo ai fini pretesi da parte ricorrente;
piuttosto l'amministrazione Per_1
Cont dovrebbe escludere dalle graduatorie anche l'altra docente. In ogni caso, il ha evidenziato che si tratta di due posizioni differenti siccome la docente è inserita Per_1
nella prima fascia per la cdc B023 (a differenza della ricorrente, inserita in seconda fascia) e l'inserimento in prima fascia è consentito solo agli aspiranti in possesso di Cont abilitazione (che la al contrario della , non possiede). Il ha Pt_1 Per_1 chiarito che proprio per questo, l'unico titolo dichiarato dalla docente per Per_1
l'inserimento in GPS per la CDC B023 è il conseguimento dell'abilitazione presso l'Università di Cassino poiché attualmente la docente è in possesso di certificato Per_1 di abilitazione rilasciato dall'Università di Cassino, università privata autorizzata dal Contro all'erogazione dei corsi di abilitazione e al rilascio dei consequenziali titoli.
Orbene, come noto l'istituzione scolastica è tenuta alla verifica del possesso dei soli titoli dichiarati in domanda, quindi, nel caso della , della sola abilitazione, non Per_1 anche del titolo propedeutico che dà accesso all'abilitazione. La verifica di tale ultimo titolo (nel nostro caso, diploma di secondo grado che dà accesso all'insegnamento) è di esclusiva competenza dell'Università che, al fine di consentire l'accesso al percorso abilitante, deve verificare il possesso di un valido titolo d'accesso allo specifico insegnamento. Un'eventuale esclusione da parte dell' in Controparte_10
presenza di abilitazione sarebbe illegittima. È, dunque, necessario attendere le determinazione dell'ente universitario, unico competente al rilascio dei titoli di Cont abilitazione e all'eventuale revoca degli stessi e il risulta già inviato per competenza, in data 20.12.2024, con protocollo n. 21226, all'Università di Cassino formale richiesta di accertamento e chiarimenti in relazione al titolo di abilitazione di
(v. allegato 14). L , con nota acquisita al Persona_1 Controparte_12
protocollo n. 484 del 14.01.2024, ha riscontrato tale richiesta, comunicando che sono in corso le verifiche sul titolo di accesso al percorso abilitante di cui al DPCM del
04.08.2023.
Né, infine, la ricorrente appare titolare di un affidamento meritevole di tutela derivante dalle validazione del titolo negli a.s. precedenti siccome l'erronea omissione dei dovuti controlli negli anni precedenti non può certamente acquistare valore vincolante per l'amministrazione né consolidare un diritto fondato su una situazione illegittima, rendendosi al contrario doveroso da parte dell'amministrazione scolastica il ripristino della legalità.
A tali rilievi consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite, anche della fase cautelare, sono poste a carico della ricorrente soccombente e liquidate come da dispositivo, ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c.
p.t.m.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nonché del sub procedimento cautelare liquidate in euro 4.700,00 oltre accessori come per legge.
Cosenza, 16 maggio 2025
Il giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
In composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 5175/2024 del RGL introdotta da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Graziella Algieri presso il cui Parte_1
studio in Corigliano – Rossano alla Via Nazionale 182, elettivamente domicilia
Ricorrente
nei confronti di
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dai Dottori Controparte_2
e , funzionari in servizio presso l' di Cosenza, come da Controparte_3 CP_4 CP_5
incarico allegato, con domicilio eletto in Cosenza, via Romualdo Montagna 13
Resistente
Motivi della decisione
La ricorrente in epigrafe, con ricorso ex art. 414 c.p.c. contenente istanza cautelare, ha chiesto in via d'urgenza, previa sospensione del decreto di depennamento, ordinarsi all'
[...]
, immediato reinserimento nelle GPS – anche con riserva sino alla Controparte_6
decisione nel merito – della ricorrente in Seconda Fascia nella Classe di Concorso B023 – nella stessa posizione al momento del depennamento e con lo stesso punteggio - e ripristinare, conseguentemente, ordinando a tutte le parti convenute, il contratto di lavoro a tempo determinato presso l'istituto Da Vinci – Nitti di Cosenza sino al 30.06.2025; nel merito ha rassegnato le seguenti conclusioni: dichiarare nullo e/o annullabile il decreto di depennamento oggi impugnato ed ordinare all' Controparte_7
, il reinserimento nelle GPS in Seconda Fascia nella Classe di Concorso B023 –
[...]
nella stessa posizione al momento del depennamento e con lo stesso punteggio. Ordinare, altresì, all' di inserire come punteggio di servizio, a favore della Controparte_6 ricorrente, sempre nella classe di concorso B023 per le Graduatorie GPS anche l'anno
2024/2025 annullato nel decreto di depennamento. III) Condannare le parti convenute al risarcimento del danno patrimoniale, ovvero mancato guadagno provato documentalmente per come ut supra determinato, ovvero dal contratto revocato e dalle somme già percepite sino al 6.12.2024 – data di depennamento e di revoca contrattuale – Il mancato guadagno patrimoniale è pari ad Euro 19.391,89 con i relativi versamenti contributivi oltre CP_8 interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dal 6.12.2024 e sino all'effettivo soddisfo, ovvero alla maggiore o minore cifra che l'Ill.mo Giudice Adito riterrà opportuno.
Il ha resistito al ricorso cautelare, instando per il Controparte_1
suo rigetto in assenza dei presupposti per l'invocata tutela cautelare.
Respinta l'istanza cautelare per le ragioni di cui all'ordinanza resa il 2.2.2025, fissata Cont udienza per la discussione del ricorso di merito, il si è costituito reiterando le difese già svolte in sede cautelare.
La causa – di natura documentale – è stata decisa mediante la presente sentenza, depositata nel fascicolo informatico all'esito della scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c.
La ricorrente contesta la legittimità del decreto numero 0020517 del 6.12.2024, pubblicato in pari data, con cui l' Controparte_10
– ha disposto la sua esclusione dalla graduatoria provinciale di supplenza della
[...]
e dalle relative graduatorie di istituto per la classe di concorso Parte_2
B023 (laboratori per i servizi socio – sanitari) con conseguente revoca, con decorrenza immediata, dell'incarico di supplenza conferitole con decreto prot. n. 14923 del
18.9.2024 (supplenza conferita sino al 30.6.2025) per ritenuta assenza in capo alla ricorrente di titolo idoneo per l'accesso alla seconda fascia delle GPS per la classe di concorso B023. E' in atti il decreto prot. n. 0008679 del 3.12.2024 con il quale il Dirigente dell'
[...]
non ha convalidato – ritenendolo non valido – il titolo in possesso Parte_3 dell'aspirante odierna ricorrente per l'insegnamento sulla classe di concorso B023 cui è seguito il decreto di esclusione dalle GPS e relative GI e la revoca dell'incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche conferito alla ricorrente in data
18.9.2024.
Entrambe le parti hanno versato in atti certificato che attesta il conseguimento da parte attrice del “diploma di maturità professionale di tecnico dell'abbigliamento e della moda” all'esito dell'anno scolastico 1996/97 presso l'istituto professionale di Stato per i servizi sociali di Longobucco, sede di Rossano.
Tale diploma è il titolo di accesso alla graduatoria per la classe di concorso B023 indicato dalla ricorrente nella domanda del 7.6.2024.
Orbene,– nell'ambito delle procedura di verifica di cui all'art. 8 dell'O.M. del 16.5.2024
– il dirigente scolastico, effettuati i controlli sulle dichiarazioni, stante l'esito negativo della verifica, ne ha fatto comunicazione all'ufficio scolastico regionale competente il quale ha, di conseguenza, disposto l'esclusione dalla graduatoria per il mancato possesso, in capo alla ricorrente, del titolo di accesso per l'insegnamento per la classe di concorso B 023 (cfr. art. 7 della cit. O.M.).
Valga anzitutto evidenziare che il decreto in questione è atto di gestione del rapporto di lavoro, come tale non disciplinato dai principi di cui alla legge n. 241/90 e che, pertanto, infondate sono le doglianze attoree facenti leva sulla violazione di norme che regolano l'attività provvedimentale della P.A. e non anche gli atti di gestione del rapporto di lavoro privatizzato. Deve, quindi, rilevarsi l'inconferenza dei richiami alla l. n.
241/1990, non essendo tale normativa applicabile al rapporto di lavoro pubblico cd. privatizzato e disciplinato dal d. lgs. n. 165/2001 (tra le molte cfr. Cass., sez. lav.,
8.4.2010, n. 8328).
Dalla natura privatistica degli atti di gestione del rapporto discende inoltre che, qualora il dipendente intenda reagire all'atto unilaterale adottato dalla P.A., deve fare valere in giudizio il diritto soggettivo che da quell'atto è stato ingiustamente mortificato e non limitarsi a sostenere l'illegittimo esercizio di poteri di autotutela, perché il giudice ordinario è giudice non dell'atto ma del rapporto e dei diritti/doveri che dallo stesso scaturiscono. Inoltre, si evidenzia che l'amministrazione scolastica ha doverosamente effettuato i controlli e le verifiche sulle dichiarazioni degli aspiranti, secondo le previsioni dell'O.M. 16.5.2024.
Orbene, nell'ambito di tali verifiche, l'amministrazione scolastica ha accertato che il titolo dichiarato dalla ricorrente non è valido per l'insegnamento sulla classe di concorso B023.
La ricorrente, al contrario, sostiene che il diploma conseguito nell'anno scolastico 96/97
è valido per l'esercizio di tecnico-docente alla classe di Concorso ex C 110 ora B023.
L'assunto attoreo è infondato per le seguenti ragioni.
Si premette che con il DM 259 del 9 maggio 2017 il ha disposto la revisione e CP_1
l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal DPR n.
19/2016, come indicato nell'Allegato A (cfr. art. 1).
Per la CDC B023 - Laboratori per i servizi socio-sanitari, nuova classe di concorso in cui sono confluite le precedenti CDC 11/C (C110) e 45/C (C045), sono previsti quali titoli di accesso, riferiti al vecchio ordinamento di cui al DM 39/1998 – il Diploma di abilitazione o maturità tecnica femminile ed il Diploma di maturità professionale per assistente per comunità infantili e quali titoli di accesso non previsti dal DM 39/98 il
Diploma di Attività sociali ed il Diploma di istruzione professionale - settore servizi indirizzo Servizi socio-sanitari.
Il diploma in possesso della ricorrente è previsto quale titolo di accesso per la classe di concorso B018 che, invero, prevede tra gli altri il Diploma di maturità professionale per disegnatore stilista di moda o di tecnico dell'abbigliamento e della moda.
E' comprovato per tabulas, pertanto, che la ricorrente non è in possesso di titolo valido per l'insegnamento sulla classe di concorso in questione (B023).
Né, a fronte dell'assenza di titolo valido in capo alla ricorrente, assume alcun rilievo la doglianza attorea relativa ad altra docente ( attualmente in prima Persona_1
fascia delle Graduatorie Provinciali di Cosenza GPS, nella cdc B023 e che, a dire della ricorrente, pur avendo conseguito il suo stesso diploma presso il medesimo istituto, è inserita nelle GPS in virtù di titolo considerato valido dall'Università di Cassino al fine di proseguire nella formazione, nell'abilitazione seguendo il relativo corso universitario per 30 CFU.
Invero, non si vede come l'eventuale illegittima validazione del titolo della docente possa avere rilievo ai fini pretesi da parte ricorrente;
piuttosto l'amministrazione Per_1
Cont dovrebbe escludere dalle graduatorie anche l'altra docente. In ogni caso, il ha evidenziato che si tratta di due posizioni differenti siccome la docente è inserita Per_1
nella prima fascia per la cdc B023 (a differenza della ricorrente, inserita in seconda fascia) e l'inserimento in prima fascia è consentito solo agli aspiranti in possesso di Cont abilitazione (che la al contrario della , non possiede). Il ha Pt_1 Per_1 chiarito che proprio per questo, l'unico titolo dichiarato dalla docente per Per_1
l'inserimento in GPS per la CDC B023 è il conseguimento dell'abilitazione presso l'Università di Cassino poiché attualmente la docente è in possesso di certificato Per_1 di abilitazione rilasciato dall'Università di Cassino, università privata autorizzata dal Contro all'erogazione dei corsi di abilitazione e al rilascio dei consequenziali titoli.
Orbene, come noto l'istituzione scolastica è tenuta alla verifica del possesso dei soli titoli dichiarati in domanda, quindi, nel caso della , della sola abilitazione, non Per_1 anche del titolo propedeutico che dà accesso all'abilitazione. La verifica di tale ultimo titolo (nel nostro caso, diploma di secondo grado che dà accesso all'insegnamento) è di esclusiva competenza dell'Università che, al fine di consentire l'accesso al percorso abilitante, deve verificare il possesso di un valido titolo d'accesso allo specifico insegnamento. Un'eventuale esclusione da parte dell' in Controparte_10
presenza di abilitazione sarebbe illegittima. È, dunque, necessario attendere le determinazione dell'ente universitario, unico competente al rilascio dei titoli di Cont abilitazione e all'eventuale revoca degli stessi e il risulta già inviato per competenza, in data 20.12.2024, con protocollo n. 21226, all'Università di Cassino formale richiesta di accertamento e chiarimenti in relazione al titolo di abilitazione di
(v. allegato 14). L , con nota acquisita al Persona_1 Controparte_12
protocollo n. 484 del 14.01.2024, ha riscontrato tale richiesta, comunicando che sono in corso le verifiche sul titolo di accesso al percorso abilitante di cui al DPCM del
04.08.2023.
Né, infine, la ricorrente appare titolare di un affidamento meritevole di tutela derivante dalle validazione del titolo negli a.s. precedenti siccome l'erronea omissione dei dovuti controlli negli anni precedenti non può certamente acquistare valore vincolante per l'amministrazione né consolidare un diritto fondato su una situazione illegittima, rendendosi al contrario doveroso da parte dell'amministrazione scolastica il ripristino della legalità.
A tali rilievi consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite, anche della fase cautelare, sono poste a carico della ricorrente soccombente e liquidate come da dispositivo, ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c.
p.t.m.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nonché del sub procedimento cautelare liquidate in euro 4.700,00 oltre accessori come per legge.
Cosenza, 16 maggio 2025
Il giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti