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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 17/02/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1604/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 1604/2024 promossa da:
, nato in [...] in data [...], C.F. ; Parte_1 C.F._1 [...]
, nata in [...] in data [...], C.F. ; Controparte_1 C.F._2 [...]
, nata in [...] in data [...], C.F. ; tutti Parte_2 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Eduardo Dromi (C.F. , del Foro di Roma ed C.F._4 elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Roma, via Antonio Gramsci n. 7, PEC:
, come da procura notarile in calce al ricorso Email_1 autenticata, tradotta e apostillata
-ricorrenti- contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria e domiciliato ope legis in via del
Plebiscito n. 15 - Reggio Calabria
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il
1 chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_2 sanguinis, deducendo di essere tutti discendenti del cittadino italiano , nato a [...] Persona_1
CA, comune in provincia di Reggio Calabria (RC), il giorno 04.08.1888 (cfr. doc. in atti n. 1) il quale emigrava in Argentina dove, in data 20.08.1912, contraeva matrimonio con Persona_2
(cfr. doc. in atti n. 2) e dalla loro unione matrimoniale nasceva in Argentina la figlia in Persona_3 data 19.07.1915 (cfr. doc. in atti n. 4). L'avo italiano una volta emigrato in Argentina, moriva senza aver mai acquisito la cittadinanza argentina per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti n. 3).
In particolare, nell'atto introduttivo, si precisava che:
con riferimento alla discendenza di ella contraeva matrimonio in data 12.09.1936 con Persona_3
l'argentino (cfr. doc. in atti n. 5) e dalla loro unione nasceva, in data Controparte_3
25.10.1943, il figlio (cfr. doc. in atti n. 6); quest'ultimo, in data 21.12.1990, Controparte_3 sposava (cfr. doc. in atti n. 7) e da questa unione nasceva in data Persona_4
13.05.1968 (cfr. doc. in atti n. 8) - odierno ricorrente. Parte_1
Successivamente, sposava in data 13.12.1991 Parte_1 Persona_5
(cfr. doc. in atti n. 9) e da questa unione nascevano gli odierni ricorrenti: CP_1 CP_1
, in data 4.5.1992 (cfr. doc. in atti n. 10) e , in data 29.9.1993
[...] Parte_2
(cfr. doc. in atti n. 11).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_2 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
In particolare, sull'interesse ad agire, i ricorrenti richiamano l'uniforme Giurisprudenza italiana, ormai consolidatasi sul punto a seguito delle note sentenze n. 4466 e 4467 del 2009 della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, che hanno affermato la retroattività degli effetti della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 1, comma 1, L. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, anche a vicende anteriori all'entrata in vigore della Costituzione argomentando che “la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912 (ma deve ritenersi anche per effetto della legge precedente), per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in
2 violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost.”.
Il in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio in data
13.01.2025, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Nello specifico, eccepiva l'inammissibilità dell'avverso ricorso, in via del tutto preliminare, “per mancata indicazione del nominativo del difensore, non risultando le parti in possesso del titolo e dell'abilitazione professionale per la difesa in giudizio” e, in secondo luogo, perché i ricorrenti non avevano dedotto né dimostrato di aver presentato l'istanza di cittadinanza in sede amministrativa e, dunque, alla data di deposito del ricorso, non sussisteva l'interesse processuale ad ottenere una pronuncia giudiziale in assenza di un provvedimento espresso della competente Amministrazione. In tema di infondatezza della domanda, il argomentava che il dante causa era stato soggetto CP_2 alla naturalizzazione argentina e aveva automaticamente perso, per l'effetto, lo status civitatis italiano con conseguente impossibilità di trasmetterlo agli eredi, evidenziando che, nel caso di specie,
l'antenato italiano era emigrato in Argentina prima dell'entrata in vigore della L. n. 555 del 1912 e che, pertanto, aveva acquistato la cittadinanza di quel Paese iure soli.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 16.01.2025 la difesa insisteva per l'accoglimento del ricorso e il giudice tratteneva la causa in decisione.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie l'avo italiano dei ricorrenti è nato a [...] e pertanto in comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria.
In merito a quanto eccepito da parte resistente in ordine all'inammissibilità del ricorso per mancata indicazione del nominativo del difensore, si rileva che tale circostanza sia verosimilmente addebitabile ad un mero refuso nell'atto introduttivo tant'è che il ricorso, scritto tra l'altro sulla carta intestata del difensore, riporta le informazioni relative allo stesso (indirizzo dello studio legale, codice
3 fiscale, pec); a ciò si aggiunga che è stata allegata al presente ricorso regolare procura, autenticata e tradotta. Pertanto, la circostanza argomentata da parte resistente deve essere disattesa.
In punto di diritto si osserva che, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Occorre verificare se i ricorrenti abbiano assolto all'onere della prova dell'ininterrotta trasmissione dello ius civitatis attraverso la ricostruzione di tutto l'albero genealogico.
Orbene, dal compiuto esame dei documenti prodotti in atti, risulta che la trasmissione della cittadinanza, secondo la legge all'epoca vigente, si sia interrotta a causa di un passaggio generazionale per linea femminile. La linea di discendenza in questione trova riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
Nello specifico, vagliando il certificato negativo di naturalizzazione, si evince che l'avo italiano non si è mai naturalizzato cittadino argentino, trasmettendo pertanto iure sanguinis la cittadinanza italiana alla figlia al momento della nascita. Persona_3
Tuttavia, aveva contratto matrimonio con il cittadino argentino in Persona_3 Controparte_3 data 12.09.1936 (cfr. doc. in atti n. 5) e dall'anzidetta unione coniugale era nato, in data 25.10.1943,
(cfr. doc. in atti n. 6). Da tale sequenza genealogica rileva la discendenza per Controparte_3 linea femminile intervenuta in epoca pre-costituzionale da ai suoi discendenti, ricorrenti Persona_3 inclusi. Nel caso di specie, si evidenzia che si è sposata con un cittadino argentino nel Persona_3
1936, quindi in epoca pre-costituzionale, ed ha messo al mondo il figlio , ancora Controparte_3 in epoca pre-costituzionale.
Sulla scorta della normativa allora vigente si sarebbe determinata un'interruzione nella trasmissione
4 della cittadinanza iure sanguinis, in forza dell'art. 10 della Legge 13 giugno 1912 n. 555, il quale prevedeva che: “La donna maritata non può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito, anche se esista separazione personale fra coniugi” e, inoltre, prevedeva che: “La donna cittadina che si marita ad uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per il fatto del matrimonio a lei si comunichi”.
Tale dettato normativo veniva sottoposto al vaglio di legittimità della Corte Costituzionale che, con la nota sentenza n. 87 del 1975, ne ha rilevato l'incostituzionalità sopravvenuta per contrasto con i principi costituzionali in materia di uguaglianza e parità morale e giuridica dei coniugi (artt. 3 e 29
Cost.). Nello specifico la Corte Costituzionale ha precisato che: “La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà.” Con tale pronunzia, la Corte
Costituzionale, ha quindi dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma cui al terzo comma dell'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva che la donna cittadina, che sposava un cittadino straniero, perdeva, indipendentemente dalla sua volontà, la cittadinanza.
La cittadina rimanendo ancorati al vecchio impianto normativo, non poteva trasmettere Persona_3 il proprio status civitatis al figlio . Ciò in quanto la già menzionata legge del Controparte_3
1912 prevedeva la trasmissibilità della cittadinanza italiana da madre italiana solo in via residuale:
“Se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene”.
Con ulteriore sentenza n. 30/1983, la Corte ha precisato che: “Con il prevedere l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, non può contestarsi l'interesse giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Del pari la disciplina vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo”.
5 In tale sede, dunque, la Corte Costituzionale dichiarava l'illegittimità dell'art. 1 della legge n.
555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita, oltre il figlio di padre cittadino, anche il figlio di madre cittadina e stabiliva, inoltre, che tale legge venisse disapplicata con effetto retroattivo alla data di entra in vigore della Costituzione nel 1948.
In tale contesto è intervenuta, altresì, una pronuncia delle Sezioni Unite, le quali hanno dichiarato che: “Per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza a causa del matrimonio”1.
Le Sezioni si sono pronunciate anche sul tema della incostituzionalità sopravvenuta, stabilendo che:
“Il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo, per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria incostituzionale”2 .
Gli interventi della Corte appena menzionati, miravano ad una parificazione tra i sessi, consentendo alla donna di trasmettere lo ius civitatis alla propria discendenza negli stessi termini ed alle stesse condizioni dell'uomo. Invero, si era giunti alla conclusione per cui la perdita della cittadinanza, seppur definita da fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, continuava a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna nati ante 01.01.1948, atteso che quest'ultima, perdendo illegittimamente lo status civitatis italiano, non poteva trasmetterlo ai propri figli.
In virtù di tale considerazione, la Corte di Cassazione ha statuito che: “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”3.
E pertanto, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza di merito, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria anche ai figli legittimi di madre cittadina, nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Le norme precostituzionali riconosciute per effetto di sentenze del Giudice delle leggi sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale (cfr. Trib. Roma 06.04.2017).
Tanto posto, affinché le parti si vedano riconosciuto il diritto soggettivo oggi invocato, si rende necessario il passaggio giudiziario, in quanto la via amministrativa, in forza delle posizioni assunte nel corso del tempo dai consolati, le quali non hanno accennato a inversioni di tendenza, avrebbe condotto certamente ad un diniego.
Costituisce fatto notorio, infatti, l'attuale orientamento dei che considera cittadini italiani Parte_3 iure sanguinis i discendenti delle emigranti italiane purché nati dopo il 1° gennaio 1948. Tale principio, pertanto, si pone in aperto contrasto con le determinazioni della giurisprudenza di legittimità summenzionata, la quale orienta ad una ricostruzione logica opposta.
Orbene, nel caso di specie, dal rapporto di filiazione tra nata il [...] e il figlio Persona_3 [...]
nato in data [...], quest'ultimo avrebbe avuto diritto alla trasmissione della Controparte_3 cittadinanza italiana, in assenza della legge discriminatoria e l'avrebbe potuta tramandare ai suoi discendenti senza interruzioni e senza limiti temporali.
Ed ancora, si rileva che non vi è prova in atti della data di immigrazione dell'avo italiano Persona_1 ma vi è certezza della sua presenza in Argentina solo a partire dalla data del suo matrimonio con avvenuto in data 20.08.1912 (cfr. doc. in atti n. 2) e, dunque, risulta sfornita di Persona_2 prova la circostanza argomentata da parte resistente, che deve essere disattesa.
Stabilito ciò, si può ritenere che la trasmissione della cittadinanza proviene, per via generazionale, dall'avo italiano nato il [...] a [...] (cfr. doc. in atti n. 1), il Persona_1 quale era deceduto in Argentina senza aver mai acquisito la cittadinanza argentina per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti n. 3).
Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato, in data 08.06.2023, dalla Cámara Nacional Electoral, nel quale si legge quanto segue: “Certifico che nel
Registro Nazionale degli Elettori, dove sono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione, maggiorenni di anni sedici, e gli argentini naturalizzati maggiorenni di anni diciotto, non è registrato fino alla data odierna o , nato il 04.08.1888 in ITALIA – Reggio Calabria – Persona_1 Per_6
NA CA. Deceduto”.
Pertanto, in quanto italiano, ha trasmesso “iure sanguinis” la cittadinanza per via paterna Persona_1 alla figlia la quale per rapporto di maternità, l'ha trasmessa al proprio figlio Persona_3 [...]
nato in data [...], e così da genitore in figlio/a fino alle generazioni più Controparte_3 prossime rappresentate dagli odierni ricorrenti.
Deve, dunque, essere accolta la domanda e per l'effetto i ricorrenti devono essere dichiarati cittadini italiani iure sanguinis, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_2 conseguenti.
Infine, tenuto conto della natura della procedura e delle evoluzioni giurisprudenziali e normative susseguitesi in materia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti , nato in Parte_1
Argentina il 13.05.1968, C.F. ; , nata in C.F._1 Controparte_1
Argentina il 04.05.1992, C.F. ; , nata in C.F._2 Parte_2
Argentina il 29.09.1993, C.F. , il diritto alla cittadinanza italiana stante la C.F._3 sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_4 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, 15.02.2025
Il giudice unico dott. Flavio Tovani
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 cfr. Cass. Sez. Un. n. 4466/2009 2 Ibidem
6 3 Ibidem
7
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 1604/2024 promossa da:
, nato in [...] in data [...], C.F. ; Parte_1 C.F._1 [...]
, nata in [...] in data [...], C.F. ; Controparte_1 C.F._2 [...]
, nata in [...] in data [...], C.F. ; tutti Parte_2 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Eduardo Dromi (C.F. , del Foro di Roma ed C.F._4 elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Roma, via Antonio Gramsci n. 7, PEC:
, come da procura notarile in calce al ricorso Email_1 autenticata, tradotta e apostillata
-ricorrenti- contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria e domiciliato ope legis in via del
Plebiscito n. 15 - Reggio Calabria
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il
1 chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_2 sanguinis, deducendo di essere tutti discendenti del cittadino italiano , nato a [...] Persona_1
CA, comune in provincia di Reggio Calabria (RC), il giorno 04.08.1888 (cfr. doc. in atti n. 1) il quale emigrava in Argentina dove, in data 20.08.1912, contraeva matrimonio con Persona_2
(cfr. doc. in atti n. 2) e dalla loro unione matrimoniale nasceva in Argentina la figlia in Persona_3 data 19.07.1915 (cfr. doc. in atti n. 4). L'avo italiano una volta emigrato in Argentina, moriva senza aver mai acquisito la cittadinanza argentina per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti n. 3).
In particolare, nell'atto introduttivo, si precisava che:
con riferimento alla discendenza di ella contraeva matrimonio in data 12.09.1936 con Persona_3
l'argentino (cfr. doc. in atti n. 5) e dalla loro unione nasceva, in data Controparte_3
25.10.1943, il figlio (cfr. doc. in atti n. 6); quest'ultimo, in data 21.12.1990, Controparte_3 sposava (cfr. doc. in atti n. 7) e da questa unione nasceva in data Persona_4
13.05.1968 (cfr. doc. in atti n. 8) - odierno ricorrente. Parte_1
Successivamente, sposava in data 13.12.1991 Parte_1 Persona_5
(cfr. doc. in atti n. 9) e da questa unione nascevano gli odierni ricorrenti: CP_1 CP_1
, in data 4.5.1992 (cfr. doc. in atti n. 10) e , in data 29.9.1993
[...] Parte_2
(cfr. doc. in atti n. 11).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_2 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
In particolare, sull'interesse ad agire, i ricorrenti richiamano l'uniforme Giurisprudenza italiana, ormai consolidatasi sul punto a seguito delle note sentenze n. 4466 e 4467 del 2009 della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, che hanno affermato la retroattività degli effetti della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 1, comma 1, L. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, anche a vicende anteriori all'entrata in vigore della Costituzione argomentando che “la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912 (ma deve ritenersi anche per effetto della legge precedente), per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in
2 violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost.”.
Il in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio in data
13.01.2025, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Nello specifico, eccepiva l'inammissibilità dell'avverso ricorso, in via del tutto preliminare, “per mancata indicazione del nominativo del difensore, non risultando le parti in possesso del titolo e dell'abilitazione professionale per la difesa in giudizio” e, in secondo luogo, perché i ricorrenti non avevano dedotto né dimostrato di aver presentato l'istanza di cittadinanza in sede amministrativa e, dunque, alla data di deposito del ricorso, non sussisteva l'interesse processuale ad ottenere una pronuncia giudiziale in assenza di un provvedimento espresso della competente Amministrazione. In tema di infondatezza della domanda, il argomentava che il dante causa era stato soggetto CP_2 alla naturalizzazione argentina e aveva automaticamente perso, per l'effetto, lo status civitatis italiano con conseguente impossibilità di trasmetterlo agli eredi, evidenziando che, nel caso di specie,
l'antenato italiano era emigrato in Argentina prima dell'entrata in vigore della L. n. 555 del 1912 e che, pertanto, aveva acquistato la cittadinanza di quel Paese iure soli.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 16.01.2025 la difesa insisteva per l'accoglimento del ricorso e il giudice tratteneva la causa in decisione.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie l'avo italiano dei ricorrenti è nato a [...] e pertanto in comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria.
In merito a quanto eccepito da parte resistente in ordine all'inammissibilità del ricorso per mancata indicazione del nominativo del difensore, si rileva che tale circostanza sia verosimilmente addebitabile ad un mero refuso nell'atto introduttivo tant'è che il ricorso, scritto tra l'altro sulla carta intestata del difensore, riporta le informazioni relative allo stesso (indirizzo dello studio legale, codice
3 fiscale, pec); a ciò si aggiunga che è stata allegata al presente ricorso regolare procura, autenticata e tradotta. Pertanto, la circostanza argomentata da parte resistente deve essere disattesa.
In punto di diritto si osserva che, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Occorre verificare se i ricorrenti abbiano assolto all'onere della prova dell'ininterrotta trasmissione dello ius civitatis attraverso la ricostruzione di tutto l'albero genealogico.
Orbene, dal compiuto esame dei documenti prodotti in atti, risulta che la trasmissione della cittadinanza, secondo la legge all'epoca vigente, si sia interrotta a causa di un passaggio generazionale per linea femminile. La linea di discendenza in questione trova riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
Nello specifico, vagliando il certificato negativo di naturalizzazione, si evince che l'avo italiano non si è mai naturalizzato cittadino argentino, trasmettendo pertanto iure sanguinis la cittadinanza italiana alla figlia al momento della nascita. Persona_3
Tuttavia, aveva contratto matrimonio con il cittadino argentino in Persona_3 Controparte_3 data 12.09.1936 (cfr. doc. in atti n. 5) e dall'anzidetta unione coniugale era nato, in data 25.10.1943,
(cfr. doc. in atti n. 6). Da tale sequenza genealogica rileva la discendenza per Controparte_3 linea femminile intervenuta in epoca pre-costituzionale da ai suoi discendenti, ricorrenti Persona_3 inclusi. Nel caso di specie, si evidenzia che si è sposata con un cittadino argentino nel Persona_3
1936, quindi in epoca pre-costituzionale, ed ha messo al mondo il figlio , ancora Controparte_3 in epoca pre-costituzionale.
Sulla scorta della normativa allora vigente si sarebbe determinata un'interruzione nella trasmissione
4 della cittadinanza iure sanguinis, in forza dell'art. 10 della Legge 13 giugno 1912 n. 555, il quale prevedeva che: “La donna maritata non può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito, anche se esista separazione personale fra coniugi” e, inoltre, prevedeva che: “La donna cittadina che si marita ad uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per il fatto del matrimonio a lei si comunichi”.
Tale dettato normativo veniva sottoposto al vaglio di legittimità della Corte Costituzionale che, con la nota sentenza n. 87 del 1975, ne ha rilevato l'incostituzionalità sopravvenuta per contrasto con i principi costituzionali in materia di uguaglianza e parità morale e giuridica dei coniugi (artt. 3 e 29
Cost.). Nello specifico la Corte Costituzionale ha precisato che: “La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà.” Con tale pronunzia, la Corte
Costituzionale, ha quindi dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma cui al terzo comma dell'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva che la donna cittadina, che sposava un cittadino straniero, perdeva, indipendentemente dalla sua volontà, la cittadinanza.
La cittadina rimanendo ancorati al vecchio impianto normativo, non poteva trasmettere Persona_3 il proprio status civitatis al figlio . Ciò in quanto la già menzionata legge del Controparte_3
1912 prevedeva la trasmissibilità della cittadinanza italiana da madre italiana solo in via residuale:
“Se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene”.
Con ulteriore sentenza n. 30/1983, la Corte ha precisato che: “Con il prevedere l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, non può contestarsi l'interesse giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Del pari la disciplina vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo”.
5 In tale sede, dunque, la Corte Costituzionale dichiarava l'illegittimità dell'art. 1 della legge n.
555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita, oltre il figlio di padre cittadino, anche il figlio di madre cittadina e stabiliva, inoltre, che tale legge venisse disapplicata con effetto retroattivo alla data di entra in vigore della Costituzione nel 1948.
In tale contesto è intervenuta, altresì, una pronuncia delle Sezioni Unite, le quali hanno dichiarato che: “Per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza a causa del matrimonio”1.
Le Sezioni si sono pronunciate anche sul tema della incostituzionalità sopravvenuta, stabilendo che:
“Il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo, per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria incostituzionale”2 .
Gli interventi della Corte appena menzionati, miravano ad una parificazione tra i sessi, consentendo alla donna di trasmettere lo ius civitatis alla propria discendenza negli stessi termini ed alle stesse condizioni dell'uomo. Invero, si era giunti alla conclusione per cui la perdita della cittadinanza, seppur definita da fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, continuava a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna nati ante 01.01.1948, atteso che quest'ultima, perdendo illegittimamente lo status civitatis italiano, non poteva trasmetterlo ai propri figli.
In virtù di tale considerazione, la Corte di Cassazione ha statuito che: “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”3.
E pertanto, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza di merito, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria anche ai figli legittimi di madre cittadina, nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Le norme precostituzionali riconosciute per effetto di sentenze del Giudice delle leggi sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale (cfr. Trib. Roma 06.04.2017).
Tanto posto, affinché le parti si vedano riconosciuto il diritto soggettivo oggi invocato, si rende necessario il passaggio giudiziario, in quanto la via amministrativa, in forza delle posizioni assunte nel corso del tempo dai consolati, le quali non hanno accennato a inversioni di tendenza, avrebbe condotto certamente ad un diniego.
Costituisce fatto notorio, infatti, l'attuale orientamento dei che considera cittadini italiani Parte_3 iure sanguinis i discendenti delle emigranti italiane purché nati dopo il 1° gennaio 1948. Tale principio, pertanto, si pone in aperto contrasto con le determinazioni della giurisprudenza di legittimità summenzionata, la quale orienta ad una ricostruzione logica opposta.
Orbene, nel caso di specie, dal rapporto di filiazione tra nata il [...] e il figlio Persona_3 [...]
nato in data [...], quest'ultimo avrebbe avuto diritto alla trasmissione della Controparte_3 cittadinanza italiana, in assenza della legge discriminatoria e l'avrebbe potuta tramandare ai suoi discendenti senza interruzioni e senza limiti temporali.
Ed ancora, si rileva che non vi è prova in atti della data di immigrazione dell'avo italiano Persona_1 ma vi è certezza della sua presenza in Argentina solo a partire dalla data del suo matrimonio con avvenuto in data 20.08.1912 (cfr. doc. in atti n. 2) e, dunque, risulta sfornita di Persona_2 prova la circostanza argomentata da parte resistente, che deve essere disattesa.
Stabilito ciò, si può ritenere che la trasmissione della cittadinanza proviene, per via generazionale, dall'avo italiano nato il [...] a [...] (cfr. doc. in atti n. 1), il Persona_1 quale era deceduto in Argentina senza aver mai acquisito la cittadinanza argentina per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti n. 3).
Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato, in data 08.06.2023, dalla Cámara Nacional Electoral, nel quale si legge quanto segue: “Certifico che nel
Registro Nazionale degli Elettori, dove sono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione, maggiorenni di anni sedici, e gli argentini naturalizzati maggiorenni di anni diciotto, non è registrato fino alla data odierna o , nato il 04.08.1888 in ITALIA – Reggio Calabria – Persona_1 Per_6
NA CA. Deceduto”.
Pertanto, in quanto italiano, ha trasmesso “iure sanguinis” la cittadinanza per via paterna Persona_1 alla figlia la quale per rapporto di maternità, l'ha trasmessa al proprio figlio Persona_3 [...]
nato in data [...], e così da genitore in figlio/a fino alle generazioni più Controparte_3 prossime rappresentate dagli odierni ricorrenti.
Deve, dunque, essere accolta la domanda e per l'effetto i ricorrenti devono essere dichiarati cittadini italiani iure sanguinis, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_2 conseguenti.
Infine, tenuto conto della natura della procedura e delle evoluzioni giurisprudenziali e normative susseguitesi in materia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti , nato in Parte_1
Argentina il 13.05.1968, C.F. ; , nata in C.F._1 Controparte_1
Argentina il 04.05.1992, C.F. ; , nata in C.F._2 Parte_2
Argentina il 29.09.1993, C.F. , il diritto alla cittadinanza italiana stante la C.F._3 sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_4 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, 15.02.2025
Il giudice unico dott. Flavio Tovani
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 cfr. Cass. Sez. Un. n. 4466/2009 2 Ibidem
6 3 Ibidem
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