Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 08/02/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
dr. Cristina Midulla Consigliere rel.
dr. Virginia Marletta Consigliere
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 501 del 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
DEL LEGALE RAPPR.NTE P.T. Parte_1
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. G. Parte_2 P.IVA_1
Bondì
appellante
E
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. La Valle Luigi CP_1 P.IVA_2
appresentata e difesa dall'avv. M. Prestigiaco- Controparte_2
mo
(c.f. ) rappresentato e dife- Controparte_3 C.F._1
so dall'avv. A. Collo
(P.IVA ) rappresentata e difesa dall'avv. CP_4 P.IVA_3
G. Di Liberto
Corte di Appello di Palermo
appellati
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 30.1.2025 le parti concludevano ribadendo le conclusioni precisate nei rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 4/17.1.2019, il Tribunale di Palermo rigettava le doman-
de spiegate da nei riguardi di e , CP_1 Controparte_2 Controparte_3
condannava al pagamento in favore dell' della somma Parte_1 CP_1
di € 372.510,02, oltre interessi, e delle spese di lite, compensava per il 50% quelle tra da un lato, e e , dall'altro, CP_1 CP_2 Controparte_3
condannava al pagamento del rimanente 50% in favore dei convenuti CP_1
e le compensava nei riguardi dei terzi chiamati.
Avverso detta sentenza proponeva appello la Parte_1
Si costituivano la l' la e CP_4 CP_1 Controparte_2 CP_3
resistendo al gravame.
[...]
restava contumace. Controparte_5
Disposta la trattazione scritta della causa e precisate le conclusioni con no-
te telematiche, all'udienza del 30.1.2025 la causa veniva posta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 20/09/2012, depositato presso la sezione lavoro del Tribu-
nale di Palermo l' chiedeva: “Ritenere e dichiarare le società CP_1 CP_6
ed i convenuti e
[...] Parte_1 Controparte_2 Parte_2
, tutti civilmente responsabili del mortale infortunio sul Controparte_3
- 2 - Corte di Appello di Palermo lavoro occorso a in data 27.6.2001; di conseguenza con- Controparte_7
dannarli, unitamente e solidalmente tra loro, per le causali di cui in narrati-
va, al pagamento nei confronti della Sede di Palermo della somma di CP_1
€. 346.937,76…oltre interessi legali e rivalutazione monetaria”.
All'uopo, l'istituto ricorrente esponeva che: - il predetto lavoratore, nato a
Palermo il 20/01/1953, era dipendente della società con man- CP_6
sioni di addetto alla raccolta dei rifiuti speciali;
- in data 27/06/2001 al ter-
mine della giornata lavorativa, recatosi all'interno del complesso industria-
le della sito nella Zona Industriale di Carini – via Dominici Parte_1
– per incontrare (amministratore sia della e della Parte_2 CP_6
, onde relazionarlo sull'attività svolta, rimaneva schiacciato Parte_1
dal ribaltamento dell'anta di un grosso e pesante portone scorrevole in fer-
ro, avente dimensioni di m. 5,60 x 3,60 e peso di circa 600 kg., la cui col-
locazione non era stata ancora del tutto definita e completata dall'impresa incaricata per tali motivi, l' di Palermo, ricono- Controparte_2 CP_1
scendo nell'evento del 27/06/2001 gli estremi dell'infortunio sul lavoro,
costituiva a favore di coniuge superstite di Controparte_5 CP_7
, rendita vitalizia per il suo mantenimento ex art. 85 DPR n. 1124/65,
[...]
sostenendo oneri economici pari alla complessiva somma di € 346.937,76 di cui € 1.456,92 per assegno funerario, € 248.879,78 per valore capitaliz- zato delle rendita alla data del 20/09/2012 ed € 96.601,06 per ratei di rendi- ta già pagati alla data del 20/09/2012; la responsabilità dell'evento tragico occorso al era da imputare, in via solidale, alle parti resistenti, CP_7
per violazione di svariate norme di prevenzione contro gli infortuni sul la-
voro.
- 3 - Corte di Appello di Palermo La si costituiva, eccependo la prescrizione dell'azione. CP_2
Nel merito, chiedeva il rigetto delle domande dell' e di chiamare in ga- CP_1
ranzia erede del al fine di accertare, in Controparte_5 CP_7
contraddittorio, il concorso di colpa della vittima, e la con la CP_4
quale aveva stipulato una polizza per la responsabilità civile, al fine di es-
sere garantita per le somme che fosse tenuta a sborsare in dipendenza del sinistro (ulteriore rispetto a quella di € 160.000,00 già corrisposta dalla compagnia assicurativa).
Si costituivano anche e contestando le Controparte_3 Parte_2
domande proposte nei loro confronti.
Con ordinanza del 28.5.2014 il Tribunale di Palermo, sezione lavoro, di-
sponeva la separazione della causa promossa dall' ex art. 1916 c.c. nei CP_1
confronti di e , da Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
quella promossa, ex artt. 10 e 11 DPR 1124/1965 nei confronti di
[...]
e . Pt_2 CP_6
Quindi il Tribunale, decidendo sulla domanda ex art. 1916 c.c., accoglieva l'eccezione di prescrizione dell'azione di surroga dell' per essere de- CP_1
corso il termine di prescrizione stabilito dagli artt. 157 c.p. e 589 comma II
c.p., da far decorrere dalla data del fatto (e non dal decreto di archiviazione del giudice penale, come sostenuto dall' . CP_1
Accoglieva, invece, la domanda nei confronti di non aven- Parte_1
do quest'ultima eccepito la prescrizione, e la condannava al pagamento delle somme corrisposte dall' in conseguenza del sinistro (€ CP_1
372.510,02).
Con il presente gravame, lamenta l'appellante che il Tribunale ha erronea-
- 4 - Corte di Appello di Palermo mente escluso che (anche) da parte sua fosse stata sollevata l'eccezione di prescrizione.
Assume che, invece, l'aveva ritualmente formulata nella memoria integra- tiva del 25.3.2014, e ribadita all'udienza del 29.4.2015.
Il motivo va accolto.
Va premesso che l'eccezione in questione è stata sollevata dalla Parte_1
con la memoria del 25.3.2014, integrativa della comparsa di risposta
[...]
in pari data, depositata nel procedimento dinanzi al giudice del lavoro pri-
ma della separazione delle cause.
Ed in tema di processo civile, la causa separata è mera prosecuzione della causa da cui origina cosicchè le eccezioni fatte in quest'ultima valgono an-
che per l'altra e la tempestività dell'eccezione di prescrizione è rispettata se essa è contenuta nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio originario, non occorrendo una reiterazione di tale eccezione in quello separato nei termini di cui all'art. 180 c.p.c. (Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
18274 del 03/09/2020).
Quanto alla ritualità di detta eccezione, la assume che CP_4
l'appellante non ha offerto la prova dell'avvenuto deposito della memoria integrativa (contenente l'eccezione in questione) entro le ore 24 del
25.3.2014, ossia entro il termine per la tempestiva costituzione, non risul-
tando che in tale data fosse stata generata anche la ricevuta di avvenuta consegna.
Orbene, a tal fine l'appellante ha depositato l'estratto del fascicolo telema-
tico munito di attestazione di conformità del difensore e, posto che come rilevato con l'ordinanza di questa Corte del 20.12.202, detto documento
- 5 - Corte di Appello di Palermo non era idoneo (Cass. n. 23119/23), si è provveduto ad acquisire presso la
Cancelleria del Tribunale di Palermo, sezione lavoro, l'attestazione della
Cancelleria dei dati relativi al deposito degli atti estratti dai registri infor-
matici del procedimento n. 8536/2012 R.G.
Ed all'esito di detta verifica risulta provato che la memoria del 25.3.2014 è
stata inserita in pari data nello storico del fascicolo e, quindi, che il suo de-
posito è andato a buon fine con l'accettazione dell'atto da parte della Can-
celleria in pari data.
Ne consegue che l'eccezione di prescrizione è stata proposta tempestiva-
mente.
Passando al suo esame, in ordine all'individuazione del termine di prescri- zione di cui all'art. 2947 c.c. da applicare alla fattispecie in esame, va pre-
messo che secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità
“sebbene il regime della prescrizione penale sia cambiato (L. 5 dicembre
2005, n. 251), la prescrizione da considerare, ai fini civilistici di cui all'art. 2947, comma 3, è quella prevista alla data del fatto, mentre i principi di cui all'art. 2 c.p. attengono solo agli aspetti penali, per effetto di successioni di leggi penali nel tempo” (cfr. Cassazione civile sez. III, 05/03/2019 n.6320
Cass. SUU 581/2008)
Orbene, tenuto conto che l'art. 589 cpv c.p. – nel testo vigente all'epoca del sinistro (giugno 2001), come modificato dall'art. 1 co. 1 della L. n.
296/1966 – per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme antinfortunistiche comminava la pena della reclusione da uno a cin-
que anni"; che ai sensi dell'art. 157 - nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della riforma di cui alla L. 251/2005 (cd. legge ex - “La Per_1
- 6 - Corte di Appello di Palermo prescrizione estingue il reato: (…) 3° in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni”
e che “Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato,
tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze ag-
gravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuan-
ti”; che la giurisprudenza formatasi sotto la vigenza dell'art. 157 c.p. ante - ha sempre affermato che ai fini dell'individuazione del termine di Per_1
prescrizione del reato di omicidio colposo di cui al secondo comma dell'art. 589 c.p. deve farsi riferimento all'art. 157 co. 1 n. 3 c.p. (cfr. ex multis Cass. Pen. n. 6780/2013).
Deve concludersi, quindi, che il termine di prescrizione dell'azione risarci- toria per i danni derivanti dal reato di cui all'art. 589, co. 2, c.p. è pari a 10
anni.
Detto termine va fatto decorrere dalla data dell'illecito, e non dal decreto di archiviazione del procedimento penale, come sostiene CP_1
Ed invero, di fronte a detto provvedimento di archiviazione, quale che ne sia la sostanza e, dunque, quale sia stata l'attività prodromica ad esso, il giudice civile non può sovrapporre alla sua veste formale una valutazione sostanziale ed equipararlo alla sentenza di proscioglimento, con conse-
guente applicazione della seconda parte del comma 3 dell'art. 2947 c.c., poiché tale norma non contempla l'archiviazione tra i presupposti che giu-
stificano il regime ivi disciplinato;
ne consegue che il termine biennale di cui all'art. 2947 c.c., o quello maggiore da applicare nel caso in esame ai sensi della prima parte del comma 3, nel caso in cui il procedimento penale
- 7 - Corte di Appello di Palermo si sia concluso con un decreto di archiviazione, va fatto decorrere in ogni caso dalla data dell'illecito. (Cass. ordinanza n. 6858 del 20.3.2018)
Al momento della notifica del ricorso (14.4.2012), quindi, la prescrizione decennale dell'azione di surroga proposta dall' per il risarcimento del CP_1
danno derivato dal fatto illecito del 27.6.2001 era già maturata che, conse-
guentemente, in parziale riforma della sentenza appellata, va rigettata.
L'esito complessivo del giudizio comporta che le spese del grado tra
[...]
ed secondo il principio della soccombenza, vanno poste a cari- CP_8 CP_1
co di quest'ultima, liquidandole come in dispositivo.
Considerato che il capo della sentenza che ha rigettato la domanda dell' nei confronti di e non è stata CP_1 Controparte_2 Controparte_3
oggetto di impugnazione, si ravvisano giusti motivi per compensare le spe-
se di questo grado tra le restanti parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo del 4/17.1.2019 appellata da
[...]
nei confronti di rigetta la domanda proposta da nei CP_9 CP_1 CP_1
confronti dell'appellante con ricorso del 20.9.2012.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della CP_1 Parte_1
liquidandole in € 12.678,00, oltre spese generali, cpa e iva come per
[...]
legge, per il primo grado, ed in € 7.120,00, oltre € 1.821,00 per c.u., spese generali, cpa e iva come per legge, per questo grado.
Dichiara interamente compensate le spese di questo grado con tutte le altre parti.
Così deciso nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di
- 8 - Corte di Appello di Palermo Appello di Palermo il 31.1.2025
Il consigliere est. Il Presidente
(Cristina Midulla) (Antonino Liberto Porracciolo)
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Antonino Li- berto Porracciolo e dal consigliere relatore dr.ssa. Cristina Midulla , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 9 - Corte di Appello di Palermo