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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 16/10/2025, n. 1404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1404 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il 15 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D.
Lgs. n. 149/2022 e modificato, a decorrere dal 26 novembre 2024, dall'art. 3, co. 1, lett. i, del D. Lgs. n. 164/2024), ha pronunciato in data 16 ottobre 2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4405 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023 – alla quale è riunita la causa iscritta al n. 5038 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024 – pendente
T R A
, Parte_1 con gli avv.ti BIANCHI ALESSANDRO FRANCO e DE MATTIA
MASSIMO,
- ricorrente in riassunzione nel procedimento NRG 4405/2023 -
- ricorrente nel procedimento riunito NRG 5038/2024 -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con gli avv.ti CIOCCA IVANOE e MIGLIO SIMONA,
- convenuto in riassunzione nel procedimento NRG 4405/2023 -
- convenuto nel procedimento riunito NRG 5038/2024 -
1 E
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con l'avv. FRASCA GABRIEL,
- convenuta nel procedimento riunito NRG 5038/2024 -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato presso questo Tribunale in data
04.09.2023 – a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale pronunciata in data 10.07.2023 dal Tribunale di Roma Sezione lavoro, nel procedimento ivi censito al NRG 30498/2022 (già riunito, in data 10.07.2023, al procedimento ivi censito al NRG 8913/2023: all. 1, 2, 3 al fascicolo di parte ricorrente in riassunzione) – la odierna parte ricorrente Parte_1 ha chiamato in giudizio la odierna parte convenuta e, premessi i fatti CP_1 costitutivi delle proprie domande, ha presentato le conclusioni di cui alle pagg.
25-26 del ricorso in riassunzione, qui di seguito integralmente riportate e trascritte:
1. in via preliminare nell'ipotesi in cui non sia stata sospesa inaudita altera parte, sospendere
l'esecutorietà degli impugnati avvisi di addebito, onde evitare un ingiusto pregiudizio al ricorrente, sussistendone i gravi motivi di cui sopra;
2. Nel merito accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nulli
e/o inefficaci gli opposti avvisi di addebito n. 397 2022 00157968 04 000 e n. 397 2022
00322460 72 000 per i motivi esposti nei ricorsi ed in particolare per Intervenuta decadenza e/o prescrizione relativamente agli anni 2015 e 2016 e comunque a quelli oltre il quinquennio ex art. 3 comma 9 L. 335/95;
3. Nel merito accertare e dichiarare non dovute le somme così come richieste con gli avvisi di addebito n. 397 2022 00157968 04 000 e n. 397 2022 00322460 72 000 per tutti i motivi esposti nei ricorsi e per l'effetto annullarli, revocarli, dichiararli nulli e/o inefficaci;
4. condannare la controparte alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali;
2
5. condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre spese forfettarie, Cassa ed Iva come per legge.
La odierna parte convenuta – già dichiarata contumace nel CP_1 procedimento incardinato presso il Tribunale di Roma, Sezione lavoro, e ivi censito al NRG 30498/2022 (all. 1 al fascicolo di parte ricorrente in riassunzione), da un lato, e già tempestivamente costituitasi nel procedimento incardinato presso il Tribunale di Roma, Sezione lavoro, e ivi censito al NRG 8913/23 (poi riunito al predetto procedimento ivi censito al NRG 30498/2022), dall'altro – si è costituita in riassunzione nel presente procedimento, contestando le affermazioni della odierna parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma degli avvisi di addebito opposti.
Con ordinanza del 28.01.2025 è stata altresì disposta la riunione del procedimento presente procedimento, censito al NRG 4405/2023, con l'ulteriore procedimento incardinato dalla odierna parte ricorrente innanzi al
Tribunale di Velletri, Sezione lavoro e censito al NRG 5038/2024 (avente per oggetto l'opposizione all'intimazione di pagamento n. 097 2024 90820018
49000, emessa anche in riferimento ai crediti contributivi previdenziali portati dagli avvisi di addebito n. 397 2022 00157968 04 000 e n. 397 2022 00322460
72 000): nel predetto procedimento, ora riunito, erano già tempestivamente costituite entrambe le parti convenute in tale sede (ovverosia e CP_1
) Controparte_3
Nel procedimento censito al NRG 5038/2024 la odierna parte ricorrente aveva presentato le seguenti conclusioni:
In via preliminare / cautelare
- nell'ipotesi in cui non sia stata sospesa inaudita altera parte, sospendere l'esecutorietà dell'impugnato avviso di intimazione di pagamento opposto nella parte de qua ed ogni altro atto o provvedimento connesso presupposto e/o consequenziale, sussistendone i gravi motivi di cui sopra, tenuto peraltro conto che l'avviso di intimazione de quo richiede il pagamento di una somma complessiva, relativamente agli avvisi di addebito n. 397 2022 00157968 04
3 000 e n. 397 2022 00322460 72 000, che, fatta eccezione per l'anno 2021, riguardano le medesime annualità (2015 - 2020) con evidente duplicazione di richiesta di pagamento;
nel merito:
- annullare e/o dichiarare inefficace l'intimazione di pagamento opposta nella parte de qua ed ogni altro atto o provvedimento connesso presupposto e/o consequenziale;
- in ogni caso, accertare e dichiarare che i crediti di cui agli avvisi di addebito n. 397 2022
00157968 04 000 e n. 397 2022 00322460 72 000 relativi a contributi a titolo di
Gestione Commercianti e somme aggiuntive asseritamente spettanti ad non sono CP_1 dovuti per i motivi tutti dedotti in narrativa;
- in via subordinata accertare e dichiarare la prescrizione relativamente agli anni 2015 e
2016 e comunque a quelli oltre il quinquennio ex art. 3 comma 9 L. 335/95;
- in via ulteriormente subordinata limitare quanto eventualmente dovuto all' all'esito CP_1 del giudizio pendente innanzi al Tribunale di Velletri (R.G. 4405/2023);
- condannare la controparte alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio e non dovute, maggiorate di interessi legali.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.
Nel medesimo procedimento la odierna parte convenuta aveva CP_1 chiesto il rigetto del ricorso e la conferma degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata ex adverso, mentre l'altra parte ivi convenuta, , oltre a chiedere Controparte_2 il rigetto del ricorso aveva eccepito la carenza di interesse ad agire della odierna parte ricorrente e la propria carenza di legittimazione passiva in riferimento ai motivi di ricorso riguardanti l'invalidità degli avvisi di addebito.
La causa – istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti tempestivamente costituite e con l'assunzione di prove testimoniali (nei limiti stabiliti con ordinanza del 14.04.2024) – è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle medesime parti.
* * *
4 I ricorsi che hanno dato luogo ai procedimenti riuniti in questa sede sono fondati, per le ragioni e nei termini indicati appresso.
Va premesso che il presente giudizio ha per oggetto [1] l'opposizione all'avviso di addebito n. 397 2022 00157968 04 000 (relativo a contributi previdenziali asseritamente dovuti dalla odierna parte ricorrente alla gestione commercianti in relazione al periodo da gennaio 2015 a dicembre 2020), già impugnato dalla odierna parte ricorrente con ricorso depositato innanzi al
Tribunale di Roma, Sezione lavoro, che aveva dato luogo al procedimento ivi censito al NRG 30498/2022, [2] l'opposizione all'avviso di addebito n. 397
2022 00322460 72 000 (relativo a contributi previdenziali asseritamente dovuti dalla odierna parte ricorrente alla gestione commercianti in relazione al periodo da gennaio 2015 a dicembre 2021), già impugnato dalla odierna parte ricorrente con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, Sezione lavoro, che aveva dato luogo al procedimento ivi censito al NRG 8913/23 (poi riunito dal giudice di prime cure al predetto procedimento censito al NRG
30498/2022) e [3] l'opposizione all'intimazione di pagamento n. 097 2024
90820018 49000, emessa da Controparte_2
(anche) in riferimento ai crediti contributivi previdenziali portati dagli avvisi di addebito n. 397 2022 00157968 04 000 e n. 397 2022 00322460 72 000.
Tanto posto, per quanto riguarda l'ordine logico di trattazione delle questioni poste dalle parti va evidenziato che, nel caso di specie, la controversia può essere decisa facendo applicazione del principio processuale della ragione più liquida, in base al quale “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Tribunale Roma sez. VI 28 giugno
2017 n. 13588; Tribunale Roma sez. VIII 03 giugno 2017 n. 11238), cioè, in particolare, “senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.” (Tribunale Reggio Emilia 29 novembre 2012 n.
2039).
5 La giurisprudenza ha difatti chiarito che “secondo il principio della c.d.
"ragione più liquida", il giudice, in sede decisoria, non è tenuto a rispettare rigorosamente
l'ordine logico delle questioni da trattare, ove sia più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che, pur se logicamente subordinata ad altre, sia più evidente e quindi più rapidamente risolvibile;
tale principio risponde pienamente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate attraverso
l'art 111 Cost., e persegue un modello di attività giurisdizionale intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli” (Tribunale Milano sez. V 03 dicembre 2014 n. 14383;
Tribunale Piacenza 19 febbraio 2011 n. 154) e che “il giudice, in ossequio al superiore principio di economia dei mezzi processuali in connessione con quello del rispetto della scarsità della risorsa giustizia, derogando alla naturale rigidità dell'ordine di esame, può ritenere preferibile risolvere la lite, rigettando il ricorso nel merito o nel rito in base ad una ben individuata ragione più liquida […] ovvero modificando il detto ordine di esame, sempre che il suo esercizio non incida sul diritto di difesa delle parti in giudizio” (T.A.R.
Lazio, Roma, sez. II 07 marzo 2017 n. 3204).
Tale regola generale è pacifica anche nella giurisprudenza della Suprema
Corte di Cassazione, secondo cui “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata
- senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n. 12002; Cassazione civile SS.UU. 8 maggio 2014 n. 9936).
In punto di diritto occorre ricordare che l'art. 29 della L. n. 160/1975
(come modificato dall'art. 1, co. 203, della L. n. 662/1996) prevede che:
“L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui
6 alla legge 22 luglio 1966, n. 613 [recante disposizioni in materia di “Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi”], e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli. […]”.
L'art. 1, co. 208, della L. n. 662/1996 stabilisce inoltre che “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente.
Spetta all' decidere sulla iscrizione Controparte_4 nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell' , il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati CP_4 amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche”.
La giurisprudenza ha chiarito che “La iscrizione alla gestione commercianti è
[…] obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le fattispecie previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione proprio per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il
7 possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali. La novità più rilevante rispetto alla precedente disciplina è che la iscrizione alla gestione commercianti diviene obbligatoria anche per il socio amministratore di società a responsabilità limitata operante nel settore commerciale. Questa modifica è finalizzata ad evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nella compagine, venga sottratta alla contribuzione previdenziale, ancorchè non si discosti da quella prestata dall'unico titolare della ditta commerciale. Sono quindi da assoggettare alla assicurazione commercianti non solo il socio unico quotista, ma anche tutti i soci che contribuiscono, con la propria partecipazione abituale e prevalente, al lavoro aziendale.
2.2. I soci tenuti alla iscrizione nella gestione commercianti devono versare il contributo previdenziale sulla base del reddito di impresa (da distinguere dai profitti che sono redditi da capitale distribuiti sotto forma di dividendi), così dispone la L. 3 agosto
1990, n. 233, art. 1, che detta la disciplina per gli iscritti alla Gestione dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti e coltivatori diretti. […]” (cfr. Cassazione civile, SS.
UU., 12/02/2010, n. 3240).
Nel caso di specie, la odierna parte ricorrente – tanto nel ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, Sezione lavoro, e che ha dato luogo al procedimento ivi censito al NRG 30498/2022 (avente per oggetto l'opposizione all'avviso di addebito n. 397 2022 00157968 04 000, relativo a contributi previdenziali asseritamente dovuti dalla odierna parte ricorrente alla gestione commercianti in relazione al periodo da gennaio 2015 a dicembre
2020), quanto nel correlato ricorso in riassunzione che ha dato luogo al presente giudizio – ha specificamente contestato che sussistessero, nei propri confronti, i già illustrati requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti
(cfr. art. 29 della L. n. 160/1975, per come modificato dall'art. 1, co. 203, della
L. n. 662/1996): stando così le cose, l'onere di dimostrare la concreta sussistenza di tali requisiti gravava – in base alle indicazioni fornite dalla giurisprudenza (cfr. Cass. 25 luglio 2016, n. 15327) e, invero, in conformità ai principi generali in materia di onere della prova (cfr. art. 2697 c.c.) – sulla odierna parte convenuta CP_1
8 La odierna parte convenuta era stata dichiarata contumace nel CP_1 procedimento incardinato dalla parte ricorrente innanzi al Tribunale di Roma,
Sezione lavoro, e ivi censito al NRG 30498/2022 (avente per oggetto l'opposizione all'avviso di addebito n. 397 2022 00157968 04 000, relativo a contributi previdenziali asseritamente dovuti dalla odierna parte ricorrente alla gestione commercianti in relazione al periodo da gennaio 2015 a dicembre
2020): pertanto – pur essendosi la odierna parte convenuta costituitasi CP_1 nel presente giudizio riassunto dalla odierna parte ricorrente – la stessa è incorsa nelle preclusioni processuali di cui all'art. 416 c.p.c. e, conseguentemente, non ha fornito la prova dell'esistenza, in concreto, dei presupposti per l'iscrizione della odierna parte ricorrente alla gestione commercianti di cui all'art. 29 della L. n. 160/1975, per come modificato dall'art. 1, co. 203, della L. n. 662/1996.
In difetto di tale prova deve quindi ritenersi insussistente, nel caso di specie, il requisito essenziale per l'iscrizione della odierna parte ricorrente alla gestione commercianti nel periodo al quale fa riferimento l'avviso di addebito sopra indicato (n. 397 2022 00157968 04 000) – ovverosia il periodo da gennaio 2015 a dicembre 2020 – costituito dalla personale partecipazione di quest'ultima al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Di riflesso difettano anche i presupposti per l'insorgenza dell'obbligazione contributiva alla quale fa riferimento l'avviso di addebito in parola (n. 397 2022 00157968 04 000).
Il ricorso in riassunzione deve essere quindi accolto nella componente di esso appena esaminata, con conseguente declaratoria, da un lato, dell'insussistenza dell'obbligo della odierna parte ricorrente di versare contributi alla gestione commercianti nel periodo anzidetto (da gennaio 2015 a dicembre 2020) e, dall'altro, della nullità del primo avviso di addebito impugnato (n. 397 2022 00157968 04 000).
Per quanto riguarda, invece, l'opposizione all'avviso di addebito n. 397
2022 00322460 72 000 – relativo a contributi previdenziali asseritamente
9 dovuti dalla odierna parte ricorrente alla gestione commercianti in relazione al periodo da gennaio 2015 a dicembre 2021, già impugnato dalla odierna parte ricorrente con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, Sezione lavoro, che aveva dato luogo al procedimento ivi censito al NRG 8913/23 – sono state acquisite, nel presente procedimento, prove testimoniali per verificare la eventuale fondatezza delle pretese creditorie della odierna parte convenuta tempestivamente costituitasi nel procedimento incardinato CP_1 dalla parte ricorrente innanzi al Tribunale di Roma, Sezione lavoro, e ivi censito al NRG 8913/23 (poi riunito dal giudice di prime cure al procedimento già incardinato dalla parte ricorrente innanzi al Tribunale di
Roma, Sezione lavoro, e ivi censito al censito al NRG 30498/2022).
Dall'istruttoria testimoniale è emerso che la odierna parte ricorrente, nel periodo dal 2015 al 2021, non hai mai partecipato personalmente al lavoro aziendale, cioè ai processi produttivi (industriali e/o commerciali) posti in essere dalla società (della quale la prima era amministratore unico, CP_5 fino al 9.07.2020, nonché socio al 90%) – e che tali processi produttivi erano svolti dai lavoratori dipendenti della medesima società, che erano almeno tre o cinque, a seconda dei periodi (vd. testimonianze di e di Testimone_1
). Testimone_2
E' appena il caso di osservare a tale riguardo che, in assenza di prove aventi diversa (e opposta) valenza dimostrativa, le dichiarazioni rese dai predetti testimoni escussi – peraltro indicati ed intimati dalla odierna parte convenuta – appaiono attendibili, nonostante i rapporti familiari e/o i CP_1 rapporti lavorativi intercorrenti tra tali testimoni, da un lato, e la odierna parte ricorrente o la società da quest'ultima amministrata ( ), dall'altro. CP_5
Inoltre la odierna parte convenuta non ha prodotto alcuna CP_1 documentazione idonea a dimostrare in modo diretto, chiaro e inequivoco che la odierna parte ricorrente abbia partecipato personalmente e abitualmente al lavoro aziendale e le prove indirette o indiziarie fornite a tal fine dalla odierna parte convenuta il numero di lavoratori dipendenti di Controparte_6
10 e/o la qualifica rivestita da essi, i collaboratori esterni di cui CP_5 CP_5
si è avvalsa e le varie tipologie di reddito ottenute dalla odierna parte
[...] ricorrente tramite (anche in virtù di incarichi di consulenza CP_5 conferiti da tale società) – difettano dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e, dunque, sono inidonee a dimostrare, da sole, la fondatezza delle pretese contributive vantate dalla odierna parte convenuta nei CP_1 confronti della odierna parte ricorrente.
Alla luce del compendio probatorio acquisito appare quindi insussistente, nel caso di specie, il requisito essenziale per l'iscrizione della odierna parte ricorrente alla gestione commercianti anche nell'ulteriore periodo per cui vi è causa (dal 2015 al 2021), costituito dalla personale partecipazione di quest'ultima al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Di riflesso difettano anche i presupposti per l'insorgenza dell'obbligazione contributiva alla quale fa riferimento il secondo avviso di addebito impugnato.
Il ricorso deve essere quindi accolto anche nella componente di esso da ultimo esaminata, con conseguente declaratoria, da un lato, dell'insussistenza dell'obbligo della odierna parte ricorrente di versare contributi alla gestione commercianti nel periodo per cui vi è causa (dal 2015 al 2021) e, dall'altro, della nullità del secondo avviso di addebito impugnato (n. 397 2022 00322460
72 000).
Dall'accertata insussistenza dei crediti contributivi portati dai due avvisi di addebito menzionati in precedenza (n. 397 2022 00157968 04 000 e n. 397
2022 00322460 72 000) e dalla nullità dei medesimi avvisi di addebito consegue l'inefficacia parziale, in misura corrispondente all'importo dei crediti in parola, dell'intimazione di pagamento n. 097 2024 90820018 49000.
L'accoglimento, per le ragioni e nei termini suindicati, dei ricorsi riuniti determina l'assorbimento delle altre domande e/o eccezioni presentate dalle parti e non espressamente esaminate, tranne l'eccezione, sollevata dalla parte convenuta , di carenza di Controparte_3
11 interesse, per la odierna parte ricorrente, ad opporsi all'intimazione di pagamento di cui sopra.
Tale eccezione è invero infondata, poiché dalla declaratoria giudiziale dell'inefficacia dell'intimazione di pagamento la odierna parte ricorrente avrebbe potuto comunque trarre un risultato utile, consistente nell'evitare di subire i pignoramenti e gli atti esecutivi che avrebbero poi fatto seguito all'intimazione in parola.
In conclusione, i ricorsi che hanno dato luogo ai procedimenti riuniti in questa sede devono essere accolti, per le ragioni esposte in precedenza.
Le spese di lite relative ai rapporti tra la odierna parte ricorrente e la odierna parte convenuta seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 CP_1
c.p.c., e sono poste a carico della odierna parte convenuta tali spese si CP_1 liquidano nella misura di euro 4.000,00: ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Le spese di lite relative ai rapporti tra la odierna parte ricorrente e la parte convenuta possono Controparte_3 essere interamente compensate, tenuto conto della peculiare posizione processuale e sostanziale rivestita da quest'ultima nell'ambito del presente procedimento.
P.Q.M.
- dichiara l'insussistenza, in capo alla odierna parte ricorrente, dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti in riferimento al periodo dal 2015 al 2021;
- per l'effetto, dichiara la nullità degli avvisi di addebito n. 397 2022
00157968 04 000 e n. 397 2022 00322460 72 000, nonché l'inefficacia parziale dell'intimazione di pagamento n. 097 2024 90820018 49000, in misura corrispondente all'importo dei crediti portati dai due avvisi di addebito suddetti;
- condanna la odierna parte convenuta al pagamento delle spese di CP_1
12 lite in favore della odierna parte ricorrente, che liquida in euro 4.000,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi, ove richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
- compensa le spese di lite tra la odierna parte ricorrente e la parte convenuta . Controparte_3
Velletri, 16 ottobre 2025
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
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