Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 05/04/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2299/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rini Presidente
Dott.ssa Maria Margiotta Giudice
Dott. Riccardo Pappalardo Giudice (est.)
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2299 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, cod. fisc. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
20.02.1962, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Martorana Paolo
Francesco, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, cod. fisc. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
l'8.06.1963, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Passalacqua
Eugenio, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero;
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– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni: All'udienza del 5.02.2025 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.10.2024 – premettendo di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con in data 26.09.1990, Controparte_1
trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Palermo al n. 556, parte
II, serie A, Vol.1943, dell'anno 1990 – ha domandato di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Il Pubblico Ministero, in data 29.11.2024, ha espresso parere favorevole.
Con comparsa di costituzione riposta del 2.01.2025 si è costituito CP_1
chiedendo, tuttavia, di rigettare l'unica domanda formulata.
[...]
All'udienza di comparizione delle parti del 5.02.2025 il Giudice delegato, dato atto dell'esito negativo di conciliazione — non dovendosi adottare i provvedimenti temporanei e urgenti — ha invitato le parti a precisare le conclusioni e la causa è
stata posta in decisione.
Ciò premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di separazione personale dei coniugi va senz'altro accolta, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali ed il tenore stesso delle dichiarazioni delle parti sono sufficienti a ritenere che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, sicché ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
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È, inoltre, pacifico che i coniugi vivono “separati in casa” da molti anni, non coltivando più alcun reciproco affetto (v. verbale d'udienza del 5.02.2025) e tali circostanze contrastano oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
Alla luce dell'esito del giudizio, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio in Palermo (PA), in data Controparte_1
26.09.1990, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Palermo al n.
556, parte II, serie A, Vol. 1943, dell'anno 1990;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
DISPONE la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre
2000, n. 396.
Così deciso in Termini Imerese, il 4/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Riccardo Pappalardo Giuseppe Rini
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dall'Estensore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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