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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 09/04/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 412/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to LONGONI LORENZO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
LONGONI LORENZO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Brugherio (MB) il
25/09/1993, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni;
separati con accordo di negoziazione assistita in data 29/09/2022 e provvedimento del PM del 03/10/2022, comunicato agli avvocati il 04/10/2022
a mezzo PEC;
1 con le seguenti figlie: , nata a [...] al Tagliamento Persona_1
(PN) il 31/05/1997, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e
, nata a [...] al Tagliamento (PN) il 28/04/2002, Persona_2
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 31/03/2025 e cioè “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 25 settembre 1993 in Brugherio trascritto nell'apposito registro del detto Comune per l'anno 1993 parte II serie A n. 71 con richiesta al competente
Ufficio dello Stato Civile del Comune di Brugherio (MB) di procedere alle annotazioni di legge.
3) La casa coniugale, sita in San Vito al Tagliamento (PN) Via Patriarcato 23/A,
in comproprietà tra i sigg.ri e , resta assegnata alla sig.ra CP_1 Pt_1 CP_1
con il mobilio e l'arredoivi presente ed ove rimarrà a vivere la figlia
[...]
, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente Per_2
4) Il sig. , come fatto sino ad oggi, continuerà a provvedere Parte_1
al mantenimento della figlia versando, alla sig.ra , in Per_2 CP_1
forma tracciabile ed entro il giorno 20 di ogni mese, un assegno mensile di €
300,00.- (trecento) assegno da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT
5) Entrambi i genitori sosterranno, giusta metà, tutte le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia , spese da individuarsi secondo il Per_2
protocollo adottato dal Tribunale di Pordenone, noto alle parti, alla cui regolamentazione pure si rinvia
6) Il sig. contribuirà al mantenimento della moglie, Parte_1 CP_1
, versando alla stessa, in forma tracciabile ed entro il giorno 20 di ogni
[...]
2 mese, un assegno mensile di € 200,00.- (duecento) da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT
7) L'assegno unico sarà percepito direttamente dalla figlia a seguito di Per_2
esplicita richiesta dalla stessa presentata all'ufficio INPS competente
8) Ordinare al Comune di Brugherio (MB) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
9) Dichiarare compensate le spese legali”.
Motivi della decisione
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 31/01/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in data 24/02/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del
31/03/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3,
comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli Per_2
interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto
3 regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Brugherio (MB), in data Parte_1 CP_1
25/09/1993;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BRUGHERIO (MB) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993, atto n. 71, parte II, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 08/04/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 412/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to LONGONI LORENZO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
LONGONI LORENZO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Brugherio (MB) il
25/09/1993, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni;
separati con accordo di negoziazione assistita in data 29/09/2022 e provvedimento del PM del 03/10/2022, comunicato agli avvocati il 04/10/2022
a mezzo PEC;
1 con le seguenti figlie: , nata a [...] al Tagliamento Persona_1
(PN) il 31/05/1997, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e
, nata a [...] al Tagliamento (PN) il 28/04/2002, Persona_2
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 31/03/2025 e cioè “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 25 settembre 1993 in Brugherio trascritto nell'apposito registro del detto Comune per l'anno 1993 parte II serie A n. 71 con richiesta al competente
Ufficio dello Stato Civile del Comune di Brugherio (MB) di procedere alle annotazioni di legge.
3) La casa coniugale, sita in San Vito al Tagliamento (PN) Via Patriarcato 23/A,
in comproprietà tra i sigg.ri e , resta assegnata alla sig.ra CP_1 Pt_1 CP_1
con il mobilio e l'arredoivi presente ed ove rimarrà a vivere la figlia
[...]
, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente Per_2
4) Il sig. , come fatto sino ad oggi, continuerà a provvedere Parte_1
al mantenimento della figlia versando, alla sig.ra , in Per_2 CP_1
forma tracciabile ed entro il giorno 20 di ogni mese, un assegno mensile di €
300,00.- (trecento) assegno da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT
5) Entrambi i genitori sosterranno, giusta metà, tutte le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia , spese da individuarsi secondo il Per_2
protocollo adottato dal Tribunale di Pordenone, noto alle parti, alla cui regolamentazione pure si rinvia
6) Il sig. contribuirà al mantenimento della moglie, Parte_1 CP_1
, versando alla stessa, in forma tracciabile ed entro il giorno 20 di ogni
[...]
2 mese, un assegno mensile di € 200,00.- (duecento) da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT
7) L'assegno unico sarà percepito direttamente dalla figlia a seguito di Per_2
esplicita richiesta dalla stessa presentata all'ufficio INPS competente
8) Ordinare al Comune di Brugherio (MB) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
9) Dichiarare compensate le spese legali”.
Motivi della decisione
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 31/01/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in data 24/02/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del
31/03/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3,
comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli Per_2
interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto
3 regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Brugherio (MB), in data Parte_1 CP_1
25/09/1993;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BRUGHERIO (MB) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993, atto n. 71, parte II, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 08/04/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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