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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/07/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4476 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giulia Farci, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
19/11/1978, elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Patrizia Carta e
Giovanni Angelo Sanna, che lo rappresentano e difendono per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 07/08/2021, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Parte_2 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
a) i coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo del reciproco rispetto.
b) La casa coniugale sita in Sestu, nella Via Meloni 47, sarà assegnata al sig.
che l'abiterà assieme al figlio minore Pt_2 Per_1
c) Il figlio della coppia, sarà affidato ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento paritario ed alternato presso gli stessi ed avrà la residenza anagrafica presso il padre.
Il minore starà, a giorni alternati, presso ciascun genitore e nel giorno di spettanza di ciascun genitore, pernotterà presso il medesimo sia in Per_1 settimana che nel weekend.
A tale riguardo si precisa che nei giorni di spettanza della OR Pt_1
OL pernotterà temporaneamente presso l'abitazione della nonna materna ove la verrà momentaneamente ospitata fino a che non reperirà un Pt_1 alloggio per conto proprio.
A tal fine la OR si impegna fin da ora a comunicare il futuro Pt_1 domicilio presso il quale il bambino pernotterà con lei.
Pag. 2 di 3 Durante le vacanze natalizie, il minore starà alternativamente, di anno in anno, il 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro, nonché, alternativamente, il 31 dicembre con un genitore ed il 1° gennaio con l'altro; durante le vacanze pasquali il minore starà, alternativamente, il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro; durante le vacanze estive il minore starà presso ciascun genitore, secondo gli accordi intercorsi tra gli stessi sulla base dei rispettivi impegni lavorativi.
Per tutte le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
d) Ciascuno dei coniugi provvederà al mantenimento diretto del minore, in considerazione dei tempi paritari di permanenza presso ciascuno di essi.
I coniugi convengono, altresì, che l'assegno unico sia riscosso dalla signora in ragione del 100%, e che le spese straordinarie saranno ripartite nella Pt_1 misura del 50%, quali le spese mediche, scolastiche e sportive da sostenere per il figlio, preventivamente concordate, salve quelle urgenti.
Le detrazioni fiscali per il figlio a carico saranno ripartite tra le parti nella misura del 50%.
e) Quanto agli aspetti patrimoniali, ciascun coniuge dichiara di non pretendere alcunché dall'altro cosicché nessun assegno di mantenimento sarà reciprocamente dovuto.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 17/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4476 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giulia Farci, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
19/11/1978, elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Patrizia Carta e
Giovanni Angelo Sanna, che lo rappresentano e difendono per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 07/08/2021, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Parte_2 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
a) i coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo del reciproco rispetto.
b) La casa coniugale sita in Sestu, nella Via Meloni 47, sarà assegnata al sig.
che l'abiterà assieme al figlio minore Pt_2 Per_1
c) Il figlio della coppia, sarà affidato ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento paritario ed alternato presso gli stessi ed avrà la residenza anagrafica presso il padre.
Il minore starà, a giorni alternati, presso ciascun genitore e nel giorno di spettanza di ciascun genitore, pernotterà presso il medesimo sia in Per_1 settimana che nel weekend.
A tale riguardo si precisa che nei giorni di spettanza della OR Pt_1
OL pernotterà temporaneamente presso l'abitazione della nonna materna ove la verrà momentaneamente ospitata fino a che non reperirà un Pt_1 alloggio per conto proprio.
A tal fine la OR si impegna fin da ora a comunicare il futuro Pt_1 domicilio presso il quale il bambino pernotterà con lei.
Pag. 2 di 3 Durante le vacanze natalizie, il minore starà alternativamente, di anno in anno, il 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro, nonché, alternativamente, il 31 dicembre con un genitore ed il 1° gennaio con l'altro; durante le vacanze pasquali il minore starà, alternativamente, il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro; durante le vacanze estive il minore starà presso ciascun genitore, secondo gli accordi intercorsi tra gli stessi sulla base dei rispettivi impegni lavorativi.
Per tutte le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
d) Ciascuno dei coniugi provvederà al mantenimento diretto del minore, in considerazione dei tempi paritari di permanenza presso ciascuno di essi.
I coniugi convengono, altresì, che l'assegno unico sia riscosso dalla signora in ragione del 100%, e che le spese straordinarie saranno ripartite nella Pt_1 misura del 50%, quali le spese mediche, scolastiche e sportive da sostenere per il figlio, preventivamente concordate, salve quelle urgenti.
Le detrazioni fiscali per il figlio a carico saranno ripartite tra le parti nella misura del 50%.
e) Quanto agli aspetti patrimoniali, ciascun coniuge dichiara di non pretendere alcunché dall'altro cosicché nessun assegno di mantenimento sarà reciprocamente dovuto.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 17/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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