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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/10/2025, n. 2322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2322 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
4210/2024
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Torre Annunziata
sezione civile
Il dott. Amleto Pisapia, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
Sentenza
(art. 281 decies cpc)
nella causa civile iscritta al n. 4210/2024 del ruolo generale dei procedimenti civili
tra
, rappr. e difeso dall'avv. Ruocco Parte_1
ricorrente
e
, in persona del proprio legale rappr. pro tempore, rappr. e difesa Controparte_1
dagli avv.ti Romanelli e Marcoaldi resistente
Svolgimento del giudizio e motivi della decisione
, in data 22 marzo 2004, ha stipulato contratto di finanziamento Parte_1
per l'acquisto di una auto – vettura (credito al consumo), con restituzione del capitale in 30 rate da € 110,50 cadauna, con concessione di apertura di credito (a mezzo di carta cd revolving) di cui lamenta la nullità, oltre che per mancanza di forma scritta ex 1 art. 117 TUB (trattandosi di prodotto finanziario del tutto eterogeneo rispetto al contratto di finanziamento al consumo, in cui esso è stato inserito, peraltro con clausola redatta in caratteri minuti, bisognevole ex se di forma scritta), per violazione delle norme sulla promozione ed il collocamento dei contratti di finanziamento ex art. 3 D. L.vo 374/1999 (e relativo regolamento attuativo di cui al DM 485/2011) – ratione temporis vigente - stante il mancato ricorso ad intermediari creditizi (agenti in attività finanziaria) avendo fatto, viceversa, ricorso a rivenditore non Controparte_1
autorizzato/fornitore di beni e servizi – di cui lamenta, pertanto, la mancata iscrizione nell'albo speciale ex art. 106 TUB – ed agisce, pertanto, nei confronti di CP_1
con azione (parrebbe) di accertamento (“…diritto di restituire soltanto le somme
[...]
ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.”, importi che non quantifica e di cui nemmeno dimostra la dazione) la quale, nel costituirsi, eccepisce l'infondatezza della domanda affermando, in particolare come la distribuzione delle carte di pagamento (ivi compresa quella revolving) abbia costituito attività riservata agli intermediari finanziari sono a seguito dell'entrata in vigore del
D.L.vo 141/2010 (prima di allora, era da considerarsi “la piena legittimità del contratto di credito collocato con l'intervento di un dealer”), non attribuendo rilevanza alla comunicazione di Banca d'Italia del 20 aprile 2010 perché successiva, ed escludendo in ogni caso, ogni paventata nullità del contratto stante la violazione di regole di mero comportamento (e non requisiti di validità del contratto, sostanziandosi l'allegazione difensiva in quanto segue “la violazione del regime di riserva di attività, imputabile ad una delle parti del contratto, non comporta ex se la nullità virtuale del contratto”).
All'udienza del 18 settembre 2025, il Tribunale si riservava per la decisione dopo la discussione.
La domanda è infondata.
2 Allegato agli atti di causa è il contratto di finanziamento al consumo posto in essere in data 22 marzo 2004 da con ducato finalizzato Parte_1 CP_1
all'acquisto di un auto – veicolo, al valore di € 2.900,00, con un costo del finanziamento pari a € 340,00 (da restituirsi in rate periodiche da € 110,00), con indicazione del TAN (8,56%) e del TAEG (11,16%): al contratto di finanziamento, inserito nel relativo modulo contrattuale, è collegata l'apertura di credito con emissione di carte revolving (che abilita il titolare ad effettuare spese nei limiti dell'affidamento accordato e di restituire il relativo importo anche ratealmente con l'addebito di interessi), utilizzata da dal 2004 al 2021 (come Parte_1
ammesso da parte di ). si è avvalso, nella stipula del Controparte_1 Controparte_1
contratto di finanziamento con apertura di credito, di un soggetto convenzionato, ovvero la società “Ciclomotore ricambio piaggio sas”, soggetto non abilitato alla promozione di prodotti bancari/ finanziari, essendo mero fornitore di beni e servizi.
Ciò posto, il quadro normativo di riferimento della vicenda in esame è costituito dal decreto Legislativo 25 settembre 1999, n. 374 “Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”, che disciplina l'attività degli agenti in attività finanziaria, per i quali sussisteva l'obbligo di iscrizione in un elenco istituito presso l'UIC in caso di esercizio professionale dell'attività nei confronti del pubblico, e del regolamento attuativo di cui al DM 13 dicembre 2001 n. 485 “Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, in materia di agenzia in attività finanziaria” ed in particolare, l'art. 2 “Contenuto dell'attività” che, dopo aver disposto che esercita nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria chi viene stabilmente incaricato da uno o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106 TUB, specifica, poi, come, non integra esercizio di agenzia in
3 attività finanziaria a) la distribuzione di carte di pagamento né b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106 TUB, unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari.
A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141
“Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del
1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi”, è stata introdotta una nuova disciplina contenuta nell'art. 128 quarter TUB, secondo cui è agente in attività finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal TUB e l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di agente in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128 - undecies TUB: la normativa sopravvenuta – non applicabile al caso in esame ratione temporis - cancella il servizio di pagamento, a mezzo di emissione di carte di pagamento, tra i servizi esclusi dal novero di attività finanziaria e dalla riserva di attività a mezzo di agenti in attività finanziaria, pur continuando a prevedere che non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria (ne' di mediazione creditizia) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari, sebbene in tali contratti non sono ricompresi quelli relativi al rilascio di carte di credito (cfr art. 12 decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141).
4 Ciò posto, vi è un recente precedente di legittimità espresso da Cass. 13 maggio 2025
n. 12838 (che ha esaminato una fattispecie analoga in cui il cliente ha proposto una mera domanda di accertamento della nullità del contratto di apertura di linea di credito con carta revolving concluso, per il tramite del venditore Conforama Italia Spa, con Findomestic Banca Spa in cui, parimenti lamentava la violazione delle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari, in particolare degli artt. 3 decreto
Legislativo 25 settembre 1999, n. 374 e 2 DM 13 dicembre 2001 n. 485, in base ai quali la promozione e la raccolta di proposte contrattuali relative alla apertura di una linea di credito, utilizzabile anche mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato, in quanto costituente esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, era riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC, tra cui non figurava il venditore, e nell'ambito del giudizio di gravame Findomestic Banca Spa aveva spiegato difese sostanzialmente analoghe evidenziando che, al momento della sottoscrizione del contratto i venditori convenzionati potevano distribuire carte di credito, essendo il relativo divieto stato introdotto solo successivamente, con l'entrata in vigore decreto legislativo 13 agosto
2010 n. 141 e che, in ogni caso, la contestata violazione del decreto legislativo 25 settembre 1999 n. 374 non costituisce causa di nullità) la quale ha statuito il principio di diritto secondo cui, anche sotto la vigenza del decreto legislativo 25 settembre 1999
n. 374 e del DM 13 dicembre 2001 n. 485, regolamento di attuazione della norma primaria, e, dunque, anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141, il contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo a tempo indeterminato, a seguito di CP_2
contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' ex art. 3 decreto Legislativo 25 settembre 1999 n. 374, è nullo ex art. 1418 cc. Il giudice di legittimità si è espresso sulla remissione della vicenda ad opera della Corte d'Appello
5 di Firenze che aveva preso atto della esistenza, presso la giurisprudenza di merito, di due orientamenti contrastanti sulla materia in questione, sottoponendole la seguente questione di diritto: "se nella vigenza del D.Lgs. n. 374/1999 e del D.M. 13.12.2001 n.
485, anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141, era o meno consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'UIC ex art. 3 D.Lgs. 374/1999 e se, in ipotesi, un tale contratto, pur in difetto di espressa previsione, debba ritenersi nullo ex art.
1418 comma primo c.c."), prendendo esso stesso atto dell'esistenza dei predetti orientamenti, il primo dei quali afferma che la promozione ed il rilascio di carta di credito revolving a tempo indeterminato, nel vigore del decreto legislativo 25 settembre 1999 n. 374, non è consentito ai fornitori di beni e servizi non iscritti nell'apposito elenco e la violazione delle disposizioni imperative determina nullità ex art. 1418 cc, sostenendosi che, dal combinato disposto della normativa primaria e secondaria, si ricava l'esistenza di una riserva di attività di agenzia in attività finanziaria a soggetti iscritti in apposito registro e dal cui ambito sono escluse soltanto le carte di pagamento, conseguendone, da ciò, che, ove l'attività finanziaria risulti realizzata da parte di soggetto (il venditore) sprovvisto della apposita iscrizione nell'albo, il contratto di apertura di credito sarebbe nullo in ragione della rilevanza pubblicistica dei requisiti soggettivi richiesti a tutela del mercato bancario e finanziario nonché della loro incidenza sulla struttura della fattispecie negoziale (App.
Lecce 9 aprile 2024, App. Catania 22 maggio 2023, App. Ancona 12 aprile 2023 e Trib.
Napoli 2 maggio 2024), laddove, secondo altro orientamento, invece, i contratti relativi alla concessione di credito tramite carte revolving, promossi e conclusi secondo le modalità indicate, non sarebbero nulli sia perché il decreto legislativo 25 settembre 1999 n. 374 non è diretto ad introdurre una specifica tutela in favore del
6 cliente bensì a prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite sia perché si tratterebbe di attività riconducibile alla
"distribuzione di carte di pagamento" ed in quanto tale non richiedente l'iscrizione nell'albo istituito presso l'UIC se non a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141 che ha modificato sul punto la disciplina escludendo, espressamente, la distribuzione di carte di pagamento dalle attività oggetto della deroga di cui all'art. 3 DM 13 dicembre 2001 n. 485 (App. Milano 5 dicembre 2023). Il giudice di legittimità ha condiviso il primo dei predetti orientamenti sulla base dell'assunto della impossibilità di ricondurre la carta di tipo revolving a quella di pagamento, beneficiaria della causa di esonero sotto il vigore del decreto legislativo
25 settembre 1999 n. 374. Infatti, la sostanza del ragionamento si fonda sul tratto distintivo della carta di credito in generale, che consente al suo titolare di assumere un debito nei confronti dell'intermediario che dovrà essere saldato in un momento successivo e, dunque, diversamente da quanto avviene con la carta di debito, il titolare della carta di credito può usare quest'ultima anche se non dispone immediatamente delle risorse per effettuare un pagamento o un prelievo, ed in particolare quella di tipo revolving (di cui costituisce una species del primo genus) che risiede nella facoltà riservata al titolare effettuare spese, nei limiti del fido accordato,
e di restituire il relativo importo, anche ratealmente, con l'addebito di interessi, e ciò
a differenza della carta di credito charge in cui l'utilizzatore è tenuto al pagamento le spese effettuate con la carta (in un determinato periodo) in un'unica soluzione, con addebito mensile e senza pagamento di alcun interesse: il titolare della carta di credito di tipo revolving, alla scadenza del periodo di riferimento, potrà corrispondere quanto utilizzato, ricostituendo interamente il fido, ovvero restituire una percentuale inferiore, ricostituendo, dunque, parzialmente la disponibilità concessagli dall'emittente. In sintesi, l'orientamento che assume come la carta di credito di tipo revolving, contestualmente alla stipula di un contratto di compravendita di beni o
7 servizi, rientri nelle ipotesi derogatoria prevista dal regolamento di cui al DM 13 dicembre 2001 n. 485 costituendo una carta di pagamento, non appare corretto in quanto, la carta di credito di tipo revolving non è assimilabile alla carta di pagamento, differenziandosi da quest'ultima per la funzione di finanziamento che le è propria e che conforma la relativa disciplina negoziale. Il logico precipitato di tale assunto di base è la nullità del contratto di finanziamento (apertura di credito con carta revolving) per contrarietà a norma imperativa ex art. 1418 cc perché stipulato a mezzo di soggetto non abilitato in quanto non iscritto nell'elenco UIC (essendo un mero rivenditore di beni e servizi): infatti, il contratto concluso in violazione di norme che, in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni oggettive o soggettive, direttamente o indirettamente, ne vietano la stipulazione, non può che considerarsi nullo per violazione di norme imperative (enunciando il giudice di legittimità, al termine della disamina, il seguente principio di diritto secondo cui “nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' ex art. 3 d.lgs. n. 374 del 1999” nonché “nella vigenza del d.gs. CP_3
n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, il contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' ex art. 3, d.lgs. n. 374 del 1999 è nullo ex art. 1418, primo comma, cod. CP_3
proc. civ.”).
8 In realtà, appare difficile negare che una carta di tipo revolving assolva alla funzione di pagamento di cui è difficile non riconoscerne la natura tipica dello strumento (o carta) di pagamento, che funziona come una linea di credito a rata fissa mensile, permettendo di rimborsare le spese non in un'unica soluzione ma a rate, interessi inclusi: le carte di pagamento includono una categoria più ampia di carte (come quelle di credito, a saldo o revolving, debito o prepagate), la cui principale differenza con le carte di tipo revolving (che costituiscono una fattispecie di quelle di credito) risiede nella modalità di rimborso, atteso che le carte di credito tradizionali richiedono il rimborso totale del saldo in un'unica soluzione a fine mese, a differenza delle di tipo revolving, ovvero, in altri termini, la carta revolving è un tipo di carta di credito che permette di pagare gli acquisti a rate, anziché saldare l'intero importo ogni mese come una carta di credito standard a saldo, ed il credito utilizzato si rinnova man mano che si rimborsano le rate (tante che la carta revolving è chiamata anche a credito rotativo), ma questo comporta il pagamento di interessi, di talché la differenza principale sta quindi nelle modalità di rimborso (a saldo l'intero importo è dovuto una volta al mese, mentre la carta revolving permette il frazionamento del pagamento su più mesi con un tasso d'interesse) senza snaturarne la comune funzione di mezzo o strumento di pagamento.
La comunicazione di Banca d'Italia del 23 aprile 2023, “Il credito cd. "revolving".
Orientamenti di Vigilanza di tutela”, ben scolpisce le caratteristiche della carta revolving. Infatti, Il credito revolving (o anche “rotativo”) è una forma di finanziamento di norma a scadenza indeterminata ed il cliente può utilizzare una somma di denaro equivalente al fido concesso in una o più soluzioni con l'ammontare dei fondi messi a disposizione che ripristina in misura corrispondente alle rate versate all'intermediario a titolo di rimborso del capitale. Tale tipologia di finanziamento può essere rimborsata tramite rate mensili di importo pari a quello convenuto tra le parti e modificabile nel corso del rapporto oppure sulla base di un piano d'ammortamento
9 predeterminato (cd. “instalment” o “pagamento rateale”). Un finanziamento a carattere rotativo può essere associato a una carta di credito ed in tale ultimo caso, la carta può costituire il veicolo principale per la fruizione del fido e il rimborso rateale può essere previsto come modalità di pagamento alternativa a quella ordinaria, cd.
“a saldo” o “charge”, che consente di rimborsare tutte le spese effettuate in un determinato arco temporale (ad esempio, mensile) in un'unica soluzione con addebito differito a una data successiva e senza interessi. Ove le carte prevedano entrambe le modalità di utilizzo sono comunemente definite “a opzione”.
Alla strega di quanto precede, è evidente come la carta revolving costituisca una tipologia di carta di credito, di cui costituisce una sotto – specie, con modalità di rimborso diverse ma pur sempre connaturata dalla medesima funzione di pagamento laddove il decisum del giudice di legittimità, che individua il fondamento della carta revolving nella prevalente funzione creditizia, non solo appare creare una arbitraria ed artificiosa linea di demarcazione con la carta di credito (a saldo o charge) parimenti munita delle medesima funzione creditizia svalutata dall'iter argomentativo (tanto che l'emissione delle carte di pagamento, in ogni forma, costituisce attività riservata agli intermediari finanziari di cui agli elenchi ex artt. 106 e 107 TUB sub specie di concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma) e differenziandosi, come ampiamente illustrato, per le sole modalità di restituzione, ma omette di considerare l'unitarietà della disciplina, soprattutto secondaria, di entrambe le carte che ne suppone una identità funzionale.
Infatti, le Istruzione di vigilanza di Banca d'Italia, autorità di regolazione del sistema finanziario, ivi compreso quello dei pagamenti, annovera, inequivocabilmente, tra i mezzi di pagamento tanto le carte di credito (indistintamente, comprendendo anche quella revolving che, evidentemente, costituisce una species di questa) quanto quello di debito e ogni altra carta a spendibilità generalizzata (cfr Titolo IX, Cap. 2 “Raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche” – Sez. I “Disposizioni di carattere
10 generale”, 3 “Definizioni” secondo cui "emissione e gestione di mezzi di pagamento, è da intendersi l'attività di intermediazione finanziaria esercitata mediante emissione o gestione di carte di credito, di debito o di altri mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata” nonché alla voce “Glossario generale” delle medesime istruzioni di vigilanza secondo cui, tra le attività ammesse al mutuo riconoscimento, è compresa anche “emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, travellers cheques, lettere di credito”). Ma soprattutto, la citata La comunicazione di Banca
d'Italia del 23 aprile 2023, “Il credito cd "revolving". Orientamenti di Vigilanza di tutela” prevede per esse la regolamentazione tipica dei servizi di pagamento (in parte qua afferma che “Ove il prodotto di credito rotativo preveda l'utilizzo di una carta di credito, rientra nella normativa primaria di riferimento anche il Capo II-bis del Titolo
VI del TUB in materia di trasparenza dei servizi di pagamento, nonché la disciplina relativa ai diritti e obblighi delle parti in relazione alla prestazione di servizi di pagamento” nonché, in altra parte, “Ove il contratto di finanziamento a carattere rotativo preveda anche l'utilizzo di una carta di credito, le disposizioni prescrivono specifici requisiti in materia di documentazione precontrattuale e periodica, ai sensi della disciplina sui servizi di pagamento”) palesando, in tal modo, l'assimilazione integrale della carta revolving ad ogni altro mezzo di pagamento.
Pertanto, ne consegue come anche la distribuzione di carta revolving ricade(va) nei casi di esenzione della riserva di attività degli intermediari abilitati di cui al DM 13 dicembre 2001 n. 485 “Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, in materia di agenzia in attività finanziaria” – ratione temporis vigente - che esonerava gli intermediari finanziari dall'obbligo di fare ricorso agli agenti di attività finanziaria in caso (tra l'altro) di emissione e distribuzione di carte di pagamento.
Circa, viceversa, i profili di invalidità formale del contratto costitutivo, si osservi quanto segue.
11 Il contratto allegato prevede, sebbene con caratteri minuti tipici delle condizioni generali del contratto di finziamento, la concessione di una linea di credito al cliente da utilizzarsi mediante carte revolving, fino all'importo ivi indicato ed alle condizioni
(TAN e TAEG) ivi parimenti illustrate, e tale previsione negoziale è rappresentata dal ricorrente (cfr pag. 2 del ricorso introduttivo) il quale si duole dell'assenza di forma scritta circa l'utilizzo di una carta di credito revolving perché la disciplina delle condizioni contrattuali è contenuta in un diverso contratto di finanziamento per credito al consumo.
L'assunto non è condivisibile, non potendosi ragionevolmente sostenere profili di illiceità a causa della circostanza che il finanziamento e la linea di credito autorizzata fossero rapporti fondati su un unico documento contrattuale che, indubbiamente, nel caso di specie, è munito di forma scritta, atteso che il contratto agli atti contiene plurime disposizioni negoziali (tali da non poter essere ignorati dal cliente di media avvedutezza) circa la concessione della linea di credito da utilizzarsi a mezzo di carta revolving, idonee ad adempiere alla propria funzione informativa nei confronti del cliente (in cui si riassume l'onere della forma scritta per i contratti tipici dell'intermediazione finanziaria) quest'ultimo edotto degli impegni finanziari collegati alla concessione dell'affidamento, sia essi economici (parimenti e sinteticamente riferiti anche nel documento di sintesi) che normativi, tanto che il medesimo, a riprova della piena consapevolezza dei propri obblighi contrattuali e delle condizioni economiche applicate al rapporto di carta di credito revolving, non ha mai negato l'utilizzo della carta e di aver beneficiato delle somme (così, Trib. Siracusa 11 gennaio
2023 di cui si condivide l'iter argomentativo).
Pertanto, alla luce di quanto precede, la forma scritta ex art. 117 TUB risulta pienamente soddisfatta a seguito delle sottoscrizioni apposte dal cliente, con la conseguenza che, sia l'utilizzo di caratteri minuti, che la contestualità dei due rapporti
12 negoziali in essere (apertura di linea di credito e finanziamento) non potranno in alcun modo elidere o sminuire la validità della complessiva operazione negoziale.
In conclusione, ed in chiusura sotto il profilo delle utilità ricavabili dalla domanda proposta, va rilevato come, sebbene l'azione proposta sia di mero accertamento e non di ripetizione dell'indebito (per cui, come noto, costituisce ius receptum quello secondo cui, in tema di ripetizione di indebito, grava sull'attore, che propone la relativa azione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento, quale fatto costitutivo della domanda), ha prodotto estratti – conto (rectius, lista - Parte_1
movimenti), a supposta dimostrazione del versamento delle rate periodiche, equivalenti a € 110,50 mensili, a decorrere dalla prima scadenza (15 aprile 2004) fino
15 settembre 2006, supposta data di cessazione dell'accordo (almeno tanto si legge nel documento di sintesi): la lista - movimenti allegata, decorrente dal 5 aprile 2006 fino al 2019, tuttavia, non contiene alcuna analitica illustrazione della causa delle singole movimentazioni in uscita nel senso che dall'esame del documento contabile allegato non è possibile ricavare l'esborso (si suppone automatico) della rata mensile pari a € 110,50 o di altro importo restituito da ad ducato Parte_1 CP_1
e quanto precede sotto il profilo dei futuri vantaggi conseguibili che una pronuncia di accertamento (dichiarativa di interessi legali sostitutivi di quelli convenzionali pattuiti) può concretamente produrre nella sfera giuridica patrimoniale del ricorrente.
Le spese di lite sono integralmente compensate stante il carattere estremamente controverso della vicenda posta all'attenzione di questo giudicane.
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda proposta, così dispone:
- rigetta la domanda con compensazione integrale delle spese di lite.
Torre Annunziata, 16 ottobre 2025
13 Il giudice dott. Amleto Pisapia
14
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Torre Annunziata
sezione civile
Il dott. Amleto Pisapia, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
Sentenza
(art. 281 decies cpc)
nella causa civile iscritta al n. 4210/2024 del ruolo generale dei procedimenti civili
tra
, rappr. e difeso dall'avv. Ruocco Parte_1
ricorrente
e
, in persona del proprio legale rappr. pro tempore, rappr. e difesa Controparte_1
dagli avv.ti Romanelli e Marcoaldi resistente
Svolgimento del giudizio e motivi della decisione
, in data 22 marzo 2004, ha stipulato contratto di finanziamento Parte_1
per l'acquisto di una auto – vettura (credito al consumo), con restituzione del capitale in 30 rate da € 110,50 cadauna, con concessione di apertura di credito (a mezzo di carta cd revolving) di cui lamenta la nullità, oltre che per mancanza di forma scritta ex 1 art. 117 TUB (trattandosi di prodotto finanziario del tutto eterogeneo rispetto al contratto di finanziamento al consumo, in cui esso è stato inserito, peraltro con clausola redatta in caratteri minuti, bisognevole ex se di forma scritta), per violazione delle norme sulla promozione ed il collocamento dei contratti di finanziamento ex art. 3 D. L.vo 374/1999 (e relativo regolamento attuativo di cui al DM 485/2011) – ratione temporis vigente - stante il mancato ricorso ad intermediari creditizi (agenti in attività finanziaria) avendo fatto, viceversa, ricorso a rivenditore non Controparte_1
autorizzato/fornitore di beni e servizi – di cui lamenta, pertanto, la mancata iscrizione nell'albo speciale ex art. 106 TUB – ed agisce, pertanto, nei confronti di CP_1
con azione (parrebbe) di accertamento (“…diritto di restituire soltanto le somme
[...]
ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.”, importi che non quantifica e di cui nemmeno dimostra la dazione) la quale, nel costituirsi, eccepisce l'infondatezza della domanda affermando, in particolare come la distribuzione delle carte di pagamento (ivi compresa quella revolving) abbia costituito attività riservata agli intermediari finanziari sono a seguito dell'entrata in vigore del
D.L.vo 141/2010 (prima di allora, era da considerarsi “la piena legittimità del contratto di credito collocato con l'intervento di un dealer”), non attribuendo rilevanza alla comunicazione di Banca d'Italia del 20 aprile 2010 perché successiva, ed escludendo in ogni caso, ogni paventata nullità del contratto stante la violazione di regole di mero comportamento (e non requisiti di validità del contratto, sostanziandosi l'allegazione difensiva in quanto segue “la violazione del regime di riserva di attività, imputabile ad una delle parti del contratto, non comporta ex se la nullità virtuale del contratto”).
All'udienza del 18 settembre 2025, il Tribunale si riservava per la decisione dopo la discussione.
La domanda è infondata.
2 Allegato agli atti di causa è il contratto di finanziamento al consumo posto in essere in data 22 marzo 2004 da con ducato finalizzato Parte_1 CP_1
all'acquisto di un auto – veicolo, al valore di € 2.900,00, con un costo del finanziamento pari a € 340,00 (da restituirsi in rate periodiche da € 110,00), con indicazione del TAN (8,56%) e del TAEG (11,16%): al contratto di finanziamento, inserito nel relativo modulo contrattuale, è collegata l'apertura di credito con emissione di carte revolving (che abilita il titolare ad effettuare spese nei limiti dell'affidamento accordato e di restituire il relativo importo anche ratealmente con l'addebito di interessi), utilizzata da dal 2004 al 2021 (come Parte_1
ammesso da parte di ). si è avvalso, nella stipula del Controparte_1 Controparte_1
contratto di finanziamento con apertura di credito, di un soggetto convenzionato, ovvero la società “Ciclomotore ricambio piaggio sas”, soggetto non abilitato alla promozione di prodotti bancari/ finanziari, essendo mero fornitore di beni e servizi.
Ciò posto, il quadro normativo di riferimento della vicenda in esame è costituito dal decreto Legislativo 25 settembre 1999, n. 374 “Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”, che disciplina l'attività degli agenti in attività finanziaria, per i quali sussisteva l'obbligo di iscrizione in un elenco istituito presso l'UIC in caso di esercizio professionale dell'attività nei confronti del pubblico, e del regolamento attuativo di cui al DM 13 dicembre 2001 n. 485 “Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, in materia di agenzia in attività finanziaria” ed in particolare, l'art. 2 “Contenuto dell'attività” che, dopo aver disposto che esercita nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria chi viene stabilmente incaricato da uno o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106 TUB, specifica, poi, come, non integra esercizio di agenzia in
3 attività finanziaria a) la distribuzione di carte di pagamento né b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106 TUB, unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari.
A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141
“Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del
1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi”, è stata introdotta una nuova disciplina contenuta nell'art. 128 quarter TUB, secondo cui è agente in attività finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal TUB e l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di agente in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128 - undecies TUB: la normativa sopravvenuta – non applicabile al caso in esame ratione temporis - cancella il servizio di pagamento, a mezzo di emissione di carte di pagamento, tra i servizi esclusi dal novero di attività finanziaria e dalla riserva di attività a mezzo di agenti in attività finanziaria, pur continuando a prevedere che non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria (ne' di mediazione creditizia) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari, sebbene in tali contratti non sono ricompresi quelli relativi al rilascio di carte di credito (cfr art. 12 decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141).
4 Ciò posto, vi è un recente precedente di legittimità espresso da Cass. 13 maggio 2025
n. 12838 (che ha esaminato una fattispecie analoga in cui il cliente ha proposto una mera domanda di accertamento della nullità del contratto di apertura di linea di credito con carta revolving concluso, per il tramite del venditore Conforama Italia Spa, con Findomestic Banca Spa in cui, parimenti lamentava la violazione delle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari, in particolare degli artt. 3 decreto
Legislativo 25 settembre 1999, n. 374 e 2 DM 13 dicembre 2001 n. 485, in base ai quali la promozione e la raccolta di proposte contrattuali relative alla apertura di una linea di credito, utilizzabile anche mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato, in quanto costituente esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, era riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC, tra cui non figurava il venditore, e nell'ambito del giudizio di gravame Findomestic Banca Spa aveva spiegato difese sostanzialmente analoghe evidenziando che, al momento della sottoscrizione del contratto i venditori convenzionati potevano distribuire carte di credito, essendo il relativo divieto stato introdotto solo successivamente, con l'entrata in vigore decreto legislativo 13 agosto
2010 n. 141 e che, in ogni caso, la contestata violazione del decreto legislativo 25 settembre 1999 n. 374 non costituisce causa di nullità) la quale ha statuito il principio di diritto secondo cui, anche sotto la vigenza del decreto legislativo 25 settembre 1999
n. 374 e del DM 13 dicembre 2001 n. 485, regolamento di attuazione della norma primaria, e, dunque, anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141, il contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo a tempo indeterminato, a seguito di CP_2
contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' ex art. 3 decreto Legislativo 25 settembre 1999 n. 374, è nullo ex art. 1418 cc. Il giudice di legittimità si è espresso sulla remissione della vicenda ad opera della Corte d'Appello
5 di Firenze che aveva preso atto della esistenza, presso la giurisprudenza di merito, di due orientamenti contrastanti sulla materia in questione, sottoponendole la seguente questione di diritto: "se nella vigenza del D.Lgs. n. 374/1999 e del D.M. 13.12.2001 n.
485, anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141, era o meno consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'UIC ex art. 3 D.Lgs. 374/1999 e se, in ipotesi, un tale contratto, pur in difetto di espressa previsione, debba ritenersi nullo ex art.
1418 comma primo c.c."), prendendo esso stesso atto dell'esistenza dei predetti orientamenti, il primo dei quali afferma che la promozione ed il rilascio di carta di credito revolving a tempo indeterminato, nel vigore del decreto legislativo 25 settembre 1999 n. 374, non è consentito ai fornitori di beni e servizi non iscritti nell'apposito elenco e la violazione delle disposizioni imperative determina nullità ex art. 1418 cc, sostenendosi che, dal combinato disposto della normativa primaria e secondaria, si ricava l'esistenza di una riserva di attività di agenzia in attività finanziaria a soggetti iscritti in apposito registro e dal cui ambito sono escluse soltanto le carte di pagamento, conseguendone, da ciò, che, ove l'attività finanziaria risulti realizzata da parte di soggetto (il venditore) sprovvisto della apposita iscrizione nell'albo, il contratto di apertura di credito sarebbe nullo in ragione della rilevanza pubblicistica dei requisiti soggettivi richiesti a tutela del mercato bancario e finanziario nonché della loro incidenza sulla struttura della fattispecie negoziale (App.
Lecce 9 aprile 2024, App. Catania 22 maggio 2023, App. Ancona 12 aprile 2023 e Trib.
Napoli 2 maggio 2024), laddove, secondo altro orientamento, invece, i contratti relativi alla concessione di credito tramite carte revolving, promossi e conclusi secondo le modalità indicate, non sarebbero nulli sia perché il decreto legislativo 25 settembre 1999 n. 374 non è diretto ad introdurre una specifica tutela in favore del
6 cliente bensì a prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite sia perché si tratterebbe di attività riconducibile alla
"distribuzione di carte di pagamento" ed in quanto tale non richiedente l'iscrizione nell'albo istituito presso l'UIC se non a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141 che ha modificato sul punto la disciplina escludendo, espressamente, la distribuzione di carte di pagamento dalle attività oggetto della deroga di cui all'art. 3 DM 13 dicembre 2001 n. 485 (App. Milano 5 dicembre 2023). Il giudice di legittimità ha condiviso il primo dei predetti orientamenti sulla base dell'assunto della impossibilità di ricondurre la carta di tipo revolving a quella di pagamento, beneficiaria della causa di esonero sotto il vigore del decreto legislativo
25 settembre 1999 n. 374. Infatti, la sostanza del ragionamento si fonda sul tratto distintivo della carta di credito in generale, che consente al suo titolare di assumere un debito nei confronti dell'intermediario che dovrà essere saldato in un momento successivo e, dunque, diversamente da quanto avviene con la carta di debito, il titolare della carta di credito può usare quest'ultima anche se non dispone immediatamente delle risorse per effettuare un pagamento o un prelievo, ed in particolare quella di tipo revolving (di cui costituisce una species del primo genus) che risiede nella facoltà riservata al titolare effettuare spese, nei limiti del fido accordato,
e di restituire il relativo importo, anche ratealmente, con l'addebito di interessi, e ciò
a differenza della carta di credito charge in cui l'utilizzatore è tenuto al pagamento le spese effettuate con la carta (in un determinato periodo) in un'unica soluzione, con addebito mensile e senza pagamento di alcun interesse: il titolare della carta di credito di tipo revolving, alla scadenza del periodo di riferimento, potrà corrispondere quanto utilizzato, ricostituendo interamente il fido, ovvero restituire una percentuale inferiore, ricostituendo, dunque, parzialmente la disponibilità concessagli dall'emittente. In sintesi, l'orientamento che assume come la carta di credito di tipo revolving, contestualmente alla stipula di un contratto di compravendita di beni o
7 servizi, rientri nelle ipotesi derogatoria prevista dal regolamento di cui al DM 13 dicembre 2001 n. 485 costituendo una carta di pagamento, non appare corretto in quanto, la carta di credito di tipo revolving non è assimilabile alla carta di pagamento, differenziandosi da quest'ultima per la funzione di finanziamento che le è propria e che conforma la relativa disciplina negoziale. Il logico precipitato di tale assunto di base è la nullità del contratto di finanziamento (apertura di credito con carta revolving) per contrarietà a norma imperativa ex art. 1418 cc perché stipulato a mezzo di soggetto non abilitato in quanto non iscritto nell'elenco UIC (essendo un mero rivenditore di beni e servizi): infatti, il contratto concluso in violazione di norme che, in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni oggettive o soggettive, direttamente o indirettamente, ne vietano la stipulazione, non può che considerarsi nullo per violazione di norme imperative (enunciando il giudice di legittimità, al termine della disamina, il seguente principio di diritto secondo cui “nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' ex art. 3 d.lgs. n. 374 del 1999” nonché “nella vigenza del d.gs. CP_3
n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, il contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' ex art. 3, d.lgs. n. 374 del 1999 è nullo ex art. 1418, primo comma, cod. CP_3
proc. civ.”).
8 In realtà, appare difficile negare che una carta di tipo revolving assolva alla funzione di pagamento di cui è difficile non riconoscerne la natura tipica dello strumento (o carta) di pagamento, che funziona come una linea di credito a rata fissa mensile, permettendo di rimborsare le spese non in un'unica soluzione ma a rate, interessi inclusi: le carte di pagamento includono una categoria più ampia di carte (come quelle di credito, a saldo o revolving, debito o prepagate), la cui principale differenza con le carte di tipo revolving (che costituiscono una fattispecie di quelle di credito) risiede nella modalità di rimborso, atteso che le carte di credito tradizionali richiedono il rimborso totale del saldo in un'unica soluzione a fine mese, a differenza delle di tipo revolving, ovvero, in altri termini, la carta revolving è un tipo di carta di credito che permette di pagare gli acquisti a rate, anziché saldare l'intero importo ogni mese come una carta di credito standard a saldo, ed il credito utilizzato si rinnova man mano che si rimborsano le rate (tante che la carta revolving è chiamata anche a credito rotativo), ma questo comporta il pagamento di interessi, di talché la differenza principale sta quindi nelle modalità di rimborso (a saldo l'intero importo è dovuto una volta al mese, mentre la carta revolving permette il frazionamento del pagamento su più mesi con un tasso d'interesse) senza snaturarne la comune funzione di mezzo o strumento di pagamento.
La comunicazione di Banca d'Italia del 23 aprile 2023, “Il credito cd. "revolving".
Orientamenti di Vigilanza di tutela”, ben scolpisce le caratteristiche della carta revolving. Infatti, Il credito revolving (o anche “rotativo”) è una forma di finanziamento di norma a scadenza indeterminata ed il cliente può utilizzare una somma di denaro equivalente al fido concesso in una o più soluzioni con l'ammontare dei fondi messi a disposizione che ripristina in misura corrispondente alle rate versate all'intermediario a titolo di rimborso del capitale. Tale tipologia di finanziamento può essere rimborsata tramite rate mensili di importo pari a quello convenuto tra le parti e modificabile nel corso del rapporto oppure sulla base di un piano d'ammortamento
9 predeterminato (cd. “instalment” o “pagamento rateale”). Un finanziamento a carattere rotativo può essere associato a una carta di credito ed in tale ultimo caso, la carta può costituire il veicolo principale per la fruizione del fido e il rimborso rateale può essere previsto come modalità di pagamento alternativa a quella ordinaria, cd.
“a saldo” o “charge”, che consente di rimborsare tutte le spese effettuate in un determinato arco temporale (ad esempio, mensile) in un'unica soluzione con addebito differito a una data successiva e senza interessi. Ove le carte prevedano entrambe le modalità di utilizzo sono comunemente definite “a opzione”.
Alla strega di quanto precede, è evidente come la carta revolving costituisca una tipologia di carta di credito, di cui costituisce una sotto – specie, con modalità di rimborso diverse ma pur sempre connaturata dalla medesima funzione di pagamento laddove il decisum del giudice di legittimità, che individua il fondamento della carta revolving nella prevalente funzione creditizia, non solo appare creare una arbitraria ed artificiosa linea di demarcazione con la carta di credito (a saldo o charge) parimenti munita delle medesima funzione creditizia svalutata dall'iter argomentativo (tanto che l'emissione delle carte di pagamento, in ogni forma, costituisce attività riservata agli intermediari finanziari di cui agli elenchi ex artt. 106 e 107 TUB sub specie di concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma) e differenziandosi, come ampiamente illustrato, per le sole modalità di restituzione, ma omette di considerare l'unitarietà della disciplina, soprattutto secondaria, di entrambe le carte che ne suppone una identità funzionale.
Infatti, le Istruzione di vigilanza di Banca d'Italia, autorità di regolazione del sistema finanziario, ivi compreso quello dei pagamenti, annovera, inequivocabilmente, tra i mezzi di pagamento tanto le carte di credito (indistintamente, comprendendo anche quella revolving che, evidentemente, costituisce una species di questa) quanto quello di debito e ogni altra carta a spendibilità generalizzata (cfr Titolo IX, Cap. 2 “Raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche” – Sez. I “Disposizioni di carattere
10 generale”, 3 “Definizioni” secondo cui "emissione e gestione di mezzi di pagamento, è da intendersi l'attività di intermediazione finanziaria esercitata mediante emissione o gestione di carte di credito, di debito o di altri mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata” nonché alla voce “Glossario generale” delle medesime istruzioni di vigilanza secondo cui, tra le attività ammesse al mutuo riconoscimento, è compresa anche “emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, travellers cheques, lettere di credito”). Ma soprattutto, la citata La comunicazione di Banca
d'Italia del 23 aprile 2023, “Il credito cd "revolving". Orientamenti di Vigilanza di tutela” prevede per esse la regolamentazione tipica dei servizi di pagamento (in parte qua afferma che “Ove il prodotto di credito rotativo preveda l'utilizzo di una carta di credito, rientra nella normativa primaria di riferimento anche il Capo II-bis del Titolo
VI del TUB in materia di trasparenza dei servizi di pagamento, nonché la disciplina relativa ai diritti e obblighi delle parti in relazione alla prestazione di servizi di pagamento” nonché, in altra parte, “Ove il contratto di finanziamento a carattere rotativo preveda anche l'utilizzo di una carta di credito, le disposizioni prescrivono specifici requisiti in materia di documentazione precontrattuale e periodica, ai sensi della disciplina sui servizi di pagamento”) palesando, in tal modo, l'assimilazione integrale della carta revolving ad ogni altro mezzo di pagamento.
Pertanto, ne consegue come anche la distribuzione di carta revolving ricade(va) nei casi di esenzione della riserva di attività degli intermediari abilitati di cui al DM 13 dicembre 2001 n. 485 “Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, in materia di agenzia in attività finanziaria” – ratione temporis vigente - che esonerava gli intermediari finanziari dall'obbligo di fare ricorso agli agenti di attività finanziaria in caso (tra l'altro) di emissione e distribuzione di carte di pagamento.
Circa, viceversa, i profili di invalidità formale del contratto costitutivo, si osservi quanto segue.
11 Il contratto allegato prevede, sebbene con caratteri minuti tipici delle condizioni generali del contratto di finziamento, la concessione di una linea di credito al cliente da utilizzarsi mediante carte revolving, fino all'importo ivi indicato ed alle condizioni
(TAN e TAEG) ivi parimenti illustrate, e tale previsione negoziale è rappresentata dal ricorrente (cfr pag. 2 del ricorso introduttivo) il quale si duole dell'assenza di forma scritta circa l'utilizzo di una carta di credito revolving perché la disciplina delle condizioni contrattuali è contenuta in un diverso contratto di finanziamento per credito al consumo.
L'assunto non è condivisibile, non potendosi ragionevolmente sostenere profili di illiceità a causa della circostanza che il finanziamento e la linea di credito autorizzata fossero rapporti fondati su un unico documento contrattuale che, indubbiamente, nel caso di specie, è munito di forma scritta, atteso che il contratto agli atti contiene plurime disposizioni negoziali (tali da non poter essere ignorati dal cliente di media avvedutezza) circa la concessione della linea di credito da utilizzarsi a mezzo di carta revolving, idonee ad adempiere alla propria funzione informativa nei confronti del cliente (in cui si riassume l'onere della forma scritta per i contratti tipici dell'intermediazione finanziaria) quest'ultimo edotto degli impegni finanziari collegati alla concessione dell'affidamento, sia essi economici (parimenti e sinteticamente riferiti anche nel documento di sintesi) che normativi, tanto che il medesimo, a riprova della piena consapevolezza dei propri obblighi contrattuali e delle condizioni economiche applicate al rapporto di carta di credito revolving, non ha mai negato l'utilizzo della carta e di aver beneficiato delle somme (così, Trib. Siracusa 11 gennaio
2023 di cui si condivide l'iter argomentativo).
Pertanto, alla luce di quanto precede, la forma scritta ex art. 117 TUB risulta pienamente soddisfatta a seguito delle sottoscrizioni apposte dal cliente, con la conseguenza che, sia l'utilizzo di caratteri minuti, che la contestualità dei due rapporti
12 negoziali in essere (apertura di linea di credito e finanziamento) non potranno in alcun modo elidere o sminuire la validità della complessiva operazione negoziale.
In conclusione, ed in chiusura sotto il profilo delle utilità ricavabili dalla domanda proposta, va rilevato come, sebbene l'azione proposta sia di mero accertamento e non di ripetizione dell'indebito (per cui, come noto, costituisce ius receptum quello secondo cui, in tema di ripetizione di indebito, grava sull'attore, che propone la relativa azione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento, quale fatto costitutivo della domanda), ha prodotto estratti – conto (rectius, lista - Parte_1
movimenti), a supposta dimostrazione del versamento delle rate periodiche, equivalenti a € 110,50 mensili, a decorrere dalla prima scadenza (15 aprile 2004) fino
15 settembre 2006, supposta data di cessazione dell'accordo (almeno tanto si legge nel documento di sintesi): la lista - movimenti allegata, decorrente dal 5 aprile 2006 fino al 2019, tuttavia, non contiene alcuna analitica illustrazione della causa delle singole movimentazioni in uscita nel senso che dall'esame del documento contabile allegato non è possibile ricavare l'esborso (si suppone automatico) della rata mensile pari a € 110,50 o di altro importo restituito da ad ducato Parte_1 CP_1
e quanto precede sotto il profilo dei futuri vantaggi conseguibili che una pronuncia di accertamento (dichiarativa di interessi legali sostitutivi di quelli convenzionali pattuiti) può concretamente produrre nella sfera giuridica patrimoniale del ricorrente.
Le spese di lite sono integralmente compensate stante il carattere estremamente controverso della vicenda posta all'attenzione di questo giudicane.
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda proposta, così dispone:
- rigetta la domanda con compensazione integrale delle spese di lite.
Torre Annunziata, 16 ottobre 2025
13 Il giudice dott. Amleto Pisapia
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