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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 29/04/2025, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata – I sezione Civile – così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice rel.
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 500380/2013 R.G.
OGGETTO: scioglimento di comunione ereditaria, con proposizione in via gradata di domanda riconvenzionale di riduzione e pagamento indennizzo per mancato godimento del bene, nonché domanda riconvenzionale di accertamento di donazione indiretta vertente
TRA
(nata a [...] il [...], C.F. ), quale erede di Parte_1 C.F._1
e di rappresentata e difesa dall'avv. Daniela D'Angelo presso il cui Persona_1 R_
studio è elettivamente domiciliata in Napoli alla piazza Trieste e Trento n. 48, in virtù di procura alle liti conferita (nella qualità di erede pro quota di ) a margine dell'atto di Persona_1
citazione notificato il 22/23/24 aprile 2013 (già agli atti); nonché, in virtù di procura alle liti rilasciata (nella qualità di erede pro quota di , in data 22 giugno 2023, R_
ATTRICE
(nata a [...] il [...], C.F. ), in proprio Parte_2 C.F._2
e nella qualità di erede pro quota di rappresentata e difesa congiuntamente e R_
disgiuntamente dagli Avv.ti Agnello Di Capua e Avv. Giuseppina Marone, elettivamente domiciliata presso il loro in AN diTO (Na) al Corso Italia n. 371 in virtù di procura in atti
CONVENUTA,
ATTRICE in riconvenzionale
E
1 (nata a [...] il [...], C.F. ), elettivamente CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliata in TO (NA) alla via LU De Maio n. 5 presso lo studio dell'avv.
Alfredo Fiorentino che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione in sostituzione di precedente difensore
CONVENUTO,
ATTRICE in riconvenzionale
, nata a [...] il [...], ed ivi residente in [...]
n. 8, codice fiscale , quale erede legittimo pro quota di CodiceFiscale_4 R_
(convenuta non costituita in giudizio nella detta qualità)
E
(nato a [...] il [...], C.F. ), nella Controparte_2 C.F._5
qualità di erede legittimo pro quota della sig.ra rappresentato e difeso giusta procura R_ allegata al presente atto dall'Avv. Roberta Cannavale e dal p. Avv. Antonino Cannavale, presso il cui studio sito in CO NS alla via R. Bosco 584 elett.te domicilia, nonché quale erede legittimo del sig. , già costituito a mezzo dei medesimi procuratori giusta procura già Persona_1
in atti;
CONVENUTO
E
(nato a [...] il [...]) C.F. residente Controparte_3 C.F._6
in AN di TO alla via Formiello n. 4, anche quale erede di R_
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 18/12/2024
l'avv. D'Angelo per si riporta a tutto quanto già riformulato nei suoi scritti difensivi, Parte_1
rileva nuovamente che la convenuta non si è costituita in giudizio anche in qualità di CP_1
erede di , pur essendole stato notificato il ricorso in riassunzione e quindi chiede ne R_
venga dichiarata la contumacia nella detta qualità, insiste affinchè il giudice sulla base della relazione tecnica depositata dal ctu provvedeva in conformità alle conclusioni già rassegnate in atti con integrale rigetto delle domande riconvenzionali formulate nei confronti di , con Parte_1
vittoria di spese e competenze di giudizio;
nulla osserva sul progetto di divisione elaborato dal ctu;
l'avv. D'Angelo per manifesta la preferenza per una delle quote che ricomprendono Parte_1
i beni in AN di TO, riservandosi di indicare specificamente una delle quote indicate dal ctu in sede di comparsa conclusionale.
2 L'avv. Di Capua per impugna la relazione peritale laddove individua in euro Parte_2
300,00 mensili il canone per l'occupazione degli immobili siti in AN di TO, facendo riferimento ad un non ben specificato canone locativo figurativo, si riporta ai rilievi critici alle ctu
e chiede convocarsi a chiarimenti il ctu, rilevato anche che euro 300,00 mensili per un immobile di oltre 200 mq in penisola sorrentina non è assolutamente ipotizzabile;
con riferimento al progetto divisionale manifesta per conto della propria assistita la preferenza per la quota n. 1 contraddistinta con il colore celeste, ed in caso di mancata convocazione a chiarimenti del ctu si riporta alle conclusioni fin qui rassegnate.
L'avv. Cannavale all'esito della consulenza si riporta agli atti e rappresenta fin da ora che
preferirebbe una delle quote che ricomprende i beni in CO NS adiacenti Controparte_2
alla sua abitazione;
riservandosi di indicare specificamente una delle quote indicate dal ctu in sede di comparsa conclusionale.
I difensori si riportano ai propri atti ed insistono in tutte le istanze e difese ivi rassegnate in caso di assegnazione della causa in decisione non rinunciano ai termini ma chiedono che vengano assegnati i termini pieni di cui all'art. 190 c.p.c, di giorni sessanta per le comparse conclusionali e di giorni venti per le repliche.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio i germani, , Parte_1 CP_1
, e e la madre, chiedendo di accertare e dichiarare aperta la Pt_2 CP_2 CP_3 R_
successione di , nato a [...] il [...] e deceduto in AN di TO il Persona_1
28.12.2007 e disporre lo scioglimento della comunione ereditaria, sui beni indicati nel corpo dell'atto, tra i cinque figli.
A sostegno della domanda deduceva che il coniuge del de cuius, con atto del R_
16/12/2008, aveva rinunciato all'eredità del marito, pertanto il patrimonio era pervenuto in comunione ed indiviso ai suoi cinque figli. Precisava che esso era costituito dall'importo di €
25.198,04, quale saldo esistente alla data del 28/02/2012 sul libretto di risparmio cointestato al de cuius e alla moglie presso l'ufficio postale di AN di TO, importo dal quale già era stata scorporata la quota spettante in via esclusiva al coniuge, e dai seguenti beni immobili: fabbricato in AN di TO alla via Formiello nn. 2 e 4, composto da piano seminterrato, terra, primo e secondo (in catasto fabbricati al foglio 6, p.lla 407, sub 2 via Formiello n. 2, p.lla 407, sub 3 via Formiello n. 4, p.lla 407 sub 4 via Formiello n. 4, p.lla 407 sub 1 via Formiello n. 2); unità immobiliare in AN di TO alla via EN SC posta al piano seminterrato (in catasto fabbricati foglio 6, p.lla 2444 sub 1);
3 deposito in AN di TO alla via Formiello n. 4, disposto ai piani terra e primo (in catasto fabbricati foglio 6, p.lla 2446, sub 1); unità immobiliare in CO NS alla via Raffaele Bosco, piano terra e primo (in catasto fabbricati al foglio 17, p.lla 482, sub 8); deposito in CO NS alla via Raffaele Bosco, piano terra (in catasto fabbricati al foglio 17,
p.lla 482, sub 9); unità immobiliare in CO NS alla via Raffaele Bosco, primo piano (in catasto fabbricati al foglio 17, p.lla 482, sub 10); sottotetto in CO NS alla via Raffaele Bosco, piano secondo (in catasto fabbricati al foglio 17,
p.lla 482, sub 11); immobile in CO NS alla via GN (in catasto fabbricati al foglio 17, p.lla 131, sub 1);
appezzamento di terreno in AN di TO (in catasto foglio 6, p.lla 1958, vigneto);
appezzamento di terreno in AN di TO (in catasto foglio 6, p.lla 1959, vigneto);
appezzamento di terreno in AN di TO (in catasto foglio 6, p.lla 1960, agrumeto);
appezzamento di terreno in AN di TO (in catasto foglio 6, p.lla 2443, vigneto);
appezzamento di terreno in CO NS (in catasto foglio 17, p.lla 207, p.lla 236 uliveto);
appezzamento di terreno in CO NS, loc. Schiappa, (in catasto foglio 17, p.lla 243, uliveto); quota di comproprietà in ragione di ½ del cespite immobiliare sito in AN di TO (in catasto foglio 6, p.lla 2609).
Aggiungeva l'attrice che, come rilevato dal notaio nella relazione allegata all'atto di citazione, il de cuius aveva acquistato, con atto per notar dell'8/05/76, dal germano LU la quota di 1/12 Per_3
del fondo sito in AN di TO denominato Formiello in regime di comunione legale dei beni con la moglie, sebbene la stessa non avesse poi preso parte alla divisione del suddetto fondo tra i germani Pt_1
si costituiva aderendo alla domanda di scioglimento della comunione, ma Parte_2
eccependo che, in vita, aveva donato, al figlio , un appezzamento di Persona_1 CP_2
terreno in CO NS, loc. SC (in catasto foglio 17, p.lla 383), con atto del 16/07/81 per notar , e alla figlia un immobile sito nel comune di AN di TO alla via Per_3 R_
Formiello n. 4 (in catasto al foglio 6, p.lla 1845, p.lla 833, p.lla 962, p.lla 1861), che era in comunione con la moglie, con atto per notar del 18/12/97. Precisava che in entrambe le Per_4
donazioni era stata prevista la dispensa dalla collazione. Aggiungeva che Controparte_3
occupava, dalla data del decesso del genitore, in via esclusiva, i beni immobili siti in AN di
TO alla via Formiello nn. 2 e 4, ai piani seminterrato, terra, primo e secondo. In conclusione chiedeva che nella determinazione del compendio al relictum fosse riunito il donatum, individuato
4 nei beni suelencati;
in via gradata chiedeva accertare la lesione della sua quota di legittima determinata dalle suddette donazioni e disporre la riduzione delle stesse al fine di reintegrare la quota di riserva;
chiedeva inoltre la condanna di al pagamento di un indennità per Controparte_3
l'uso esclusivo di beni comuni nonché al rendimento dei conti. si costituiva eccependo, tra l'altro, in relazione alla quota di 1/12 del fondo CP_1
Formiello acquistata dal de cuius in regime di comunione legale dei beni con il coniuge che, stante la mancata trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di tale acquisto in favore di lo stesso non era opponibile ai figli, attesa la regolare trascrizione della denuncia di R_
successione. In relazione alla donazione fatta dal de cuius in favore del figlio , allegava CP_2 che in realtà dopo la stipula dell'atto il donante aveva provveduto a sostenere per intero le spese finalizzate alla costruzione su di esso di un fabbricato, pertanto eccepiva che oltre alla donazione del terreno, per la quale vi era dispensa da collazione, nella massa da dividere andava considerata la donazione indiretta costituita dal fabbricato, per la quale non valeva la dispensa da collazione.
Quanto alla donazione fatta dal de cuius in favore dell'attrice, eccepiva, tra le altre cose, che la dichiarazione inserita nell'atto in ordine alla circostanza che il fabbricato era stato interamente realizzato con danaro proprio della donataria era priva di valore giuridico, alla luce del principio codicistico dell'accessione e l'unico fine era stato quello di sminuire il valore della donazione rapportandolo al solo terreno. Comunque eccepiva che tale donazione, comprensiva anche del fabbricato, era soggetta ad imputazione sulla quota della donataria. Aggiungeva ancora che alla massa ereditaria andavano imputate anche le spettanze professionali, ammontanti ad € 2.265,12, sostenute da nel giudizio promosso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale CP_1
di Napoli a seguito di notifica di avviso di accertamento inerente la variazione di classe di tre immobili ereditari, concluso favorevolmente con vantaggio di tutti i coeredi. Concludeva chiedendo accertare e dichiarare che non poteva far valere alcun diritto di proprietà in forza R_ dell'atto pubblico per notar del 1976; accertare e dichiarare che il de cuius in vita ebbe ad Per_3
operare in favore del figlio la donazione del terreno nonché la donazione indiretta del CP_2
fabbricato ivi realizzato;
accertare il valore del relictum e del donatum, tenuto conto dei rilievi sollevati in merito alle donazioni effettuate dal de cuius in favore di e provvedendo CP_2 R_
allo scioglimento della comunione ereditaria e ponendo a carico della massa le spese sostenute nell'interesse di tutti i coeredi.
si costituiva aderendo alla domanda di scioglimento della comunione. Controparte_2
non si costituiva, nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione, e ne Controparte_3
veniva dichiarata la contumacia.
5 Assunte le prove orali, all'udienza del 7/01/2019 le parti presenti precisavano le conclusioni e chiedevano autorizzarsi la riscossione delle somme giacenti presso al fine di Controparte_4
dividerle in parti uguali disponendo lo stralcio delle stesse dalla massa da dividere;
la causa era rimessa al Collegio per la decisione sulle questioni preliminari previa assegnazione alle parti dei termini di legge per gli scritti conclusionali.
Con sentenza n. 2247/2019, pubblicata il 16 ottobre 2019, il Collegio dava preliminarmente atto che l'avvenuto decesso di in quanto comunicato dalla difesa della convenuta R_ CP_1
, non assumeva alcun rilievo sul piano processuale dal momento che la sig.ra era
[...] R_
costituita nel presente giudizio e alcuna dichiarazione era pervenuta dal procuratore della stessa, richiamando all'uopo il disposto di cui all'art. 300 c.p.c., e - non definitivamente pronunziando sulle domande proposte da nei confronti di Parte_1 R_ CP_1 CP_2
, , nonché sulle riconvenzionali proposte da
[...] Controparte_3 Parte_2 CP_1
, e ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese - cosi
[...] Parte_2 R_
provvedeva:
“A) dichiara aperta la successione legittima di , nato a [...] il [...] Persona_1
deceduto in AN di TO il 28/12/2007;
B) dichiara che eredi di sono: , , Persona_1 Controparte_2 CP_1 CP_3
, e per la quota di 1/5 ciascuno;
[...] Parte_1 Parte_2
C) dichiara che il relictum è rappresentato da: importo di circa di € 25.198,04 giacente presso
quota pari a 5/6 del fabbricato in AN di TO alla via Formiello nn. 2 e Controparte_4
4, composto da piano seminterrato, terra, primo e secondo (in catasto fabbricati al foglio 6, p.lla
407, sub 2 via Formiello n. 2, p.lla 407, sub 3 via Formiello n. 4, p.lla 407 sub 4 via Formiello n. 4,
p.lla
407 sub 1 via Formiello n. 2); quota pari a 5/6 dell'unità immobiliare in AN di TO alla via EN SC posta al piano seminterrato (in catasto fabbricati foglio 6, p.lla 2444 sub 1); quota pari a 5/6 del deposito in AN di TO alla via Formiello n. 4, disposto ai piani terra e primo (in catasto fabbricati foglio 6, p.lla 2446, sub 1); unità immobiliare in CO NS alla via Raffaele Bosco, piano terra e primo (in catasto fabbricati al foglio 17, p.lla 482, sub 8); deposito in CO NS alla via Raffacle Bosco, piano terra (in catasto fabbricati al foglio
17, p.lla 482, sub 9); unità immobiliare in CO NS alla via Raffaele Bosco, primo piano (in catasto fabbricati al foglio 17, p.lla 482, sub 10);
6 sottotetto in CO NS alla via Raffaele Bosco, piano secondo (in catasto fabbricati al foglio 17, p.lla 482, sub 11); immobile in CO NS alla via GN (in catasto fabbricati al foglio 17, p.lla 131, sub 1);
appezzamento di terreno in AN di TO (in catasto foglio 6, p.lla 1958, vigneto);
appezzamento di terreno in AN di TO (in catasto foglio 6, p.lla 1959, vigneto);
appezzamento di terreno in AN di TO (in catasto foglio 6, p.lla 1960, agrumeto);
appezzamento di terreno in AN di TO (in catasto foglio 6, p.lla 2443, vigneto);
appezzamento di terreno in CO NS (in catasto foglio 17, p.lla 207, p.lla 236 uliveto);
appezzamento di terreno in CO NS, loc. Schiappa, (in catasto foglio 17, p.lla 243, uliveto); quota di comproprieta in ragione di % del cespite immobiliare sito in AN di TO (in catasto foglio 6, p.lla 2609);
D)rigetta la domanda riconvenzionale di accertamento dell'esistenza di una donazione indiretta da parte del de cuius in favore di;
Controparte_2
E) pone a carico della massa I'importo di € 2.265,12 sostenuto da a titolo di CP_1
spettante professionali nel giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli concluso con sentenza n.118 del 2012;
F) dichiara estinti i diritti di abitazione e di uso della casa coniugale spettanti a;
R_
G) dichiara inammissibile perché tardiva la domanda riconvenzionale proposta da R_
volta alla rideterminazione di quanto alla stessa spettante in ordine al saldo del libretto e del conto corrente postale;
”.
Nella richiamata sentenza in relazione alle donazioni effettuate dal de cuius in favore dei figli R_
e , posto che il padre aveva donato al figlio , un appezzamento di terreno in CO CP_2 CP_2
NS, loc. SC (in catasto foglio 17, p.lla 383), con atto del 16/07/81 per notar , e alla Per_3
figlia un immobile sito nel comune di AN di TO alla via Formiello n. 4 (nel NCEU alla R_
partita 4415, foglio 6, p.lla 1845, in catasto terreni alla partita 3387, foglio 6, p.lla 833, partita 3450, foglio 6 p.lla 962, foglio 6 p.lla 1861), che era in comunione con la moglie, con atto per notar Per_4
del 18/12/97(allegati 9 e 10 della produzione di ), si evidenziava che in entrambi Parte_2
gli atti era precisato che la donazione doveva imputarsi sulla disponibile ed era inoltre disposta la dispensa dalla collazione;
che giacché non era possibile ricavare, in relazione alla donazione effettuata alla figlia né l'estensione del fabbricato né la sua effettiva collocazione rispetto alle R_
particelle individuate nel catasto in terreni, che erano in parte di proprietà del de cuius per la quota di 5/6 e in parte per la quota di ½, occorreva necessariamente procedere ad un supplemento istruttorio al fine di correttamente determinare il valore del donatum in favore di Parte_1
7 Ancora nella detta sentenza si rappresentava che era, altresì, necessario, procedersi ad una consulenza tecnica al fine di determinare il valore del relictum, quello del donatum e così calcolare la disponibile e la quota di riserva dei legittimari;
si evidenziava, inoltre, che se procedendo alla divisione del relictum secondo le quote previste dalla legge la quota ab intestato del legittimario non donatario fosse risultata inferiore alla quota di riserva, andava ridotta la quota ab intestato del legittimario donatario.
Pertanto con separata ordinanza emessa in pari data la causa veniva rimessa sul ruolo con conferimento ad un consulente tecnico d'ufficio, nominato nella persona dell'ing. Per_5
, di un doppio mandato;
con il primo quesito veniva richiesto al consulente di: “ 1)
[...] determinare il valore all'epoca dell'aperta successione (28/12/2007) del bene donato a Pt_1
con atto per notar del 18/12/1997; 2)descrivere dettagliatamente il bene, dandone
[...] Per_4
rappresentazione grafica, con indicazione delle particelle catastali - verificando la corrispondenza tra quelle riportate nell'atto pubblico e quelle attuali - e dell'estensione e della posizione del fabbricato sulle stesse, e fotografica;
3) determinare il valore dei lavori di consolidamento del muro in tufo realizzati dalla donataria nel 2002, nei limiti del loro valore al tempo dell'aperta successione;
4) detrarre tale valore da quello ottenuto al punto 1); 5) quantificare, rispetto al valore complessivo così ottenuto, la porzione riconducibile alla proprietà esclusiva del de cuius, tenuto conto che, rispetto ai dati riportati nell'atto pubblico di donazione, le particelle individuate nel catasto in terreni, sono in parte di proprietà del de cuius per la quota di 5/6 e in parte per la quota di ½”; con il secondo quesito gli veniva richiesto di determinare la massa ereditaria, procedere alla riunione fittizia del relictum e del donatum, e sull'asse così formato calcolare la quota di cui il defunto medesimo poteva disporre e quella riservata ai legittimari ai sensi dell'art. 542 c.c.,
e predisporre un progetto di comoda divisione del relictum in base alle quote diritto (da determinarsi ai sensi dell'art. 581 c.c.) , riducendo la porzione che sul relictum spetterebbe a e R_
nei limiti in cui si rendesse necessario per integrare la quota riservata (ai sensi dell'art. CP_2
542 c.c.) agli atri coeredi legittimari, nonché di determinare il corrispettivo del godimento degli immobili da parte dei con-dividenti che ne avevano l'uso esclusivo.
All'udienza del 10.02.2020 - i difensori di e Parte_1 CP_1 Parte_2
si riportavano ai propri scritti difensivi;
formulavano espressa riserva di appello, Controparte_2 ai sensi dell'art. 340 c.p.c. e dell'art. 129 disp. att. c.p.c., avverso la sentenza non definitiva n. 2247 emessa dal Tribunale, in composizione collegiale, il 30 settembre 2019 e pubblicata il 16 ottobre
2019; alla predetta udienza veniva conferito al ctu l'incarico avente ad oggetto il primo quesito di cui alla richiamata ordinanza e la causa veniva rinviata all'udienza del 24.06.2020, poi differita d'ufficio a seguito della normativa emergenziale adottata nel corso della pandemia da Coronavirus.
8 L'elaborato peritale veniva depositato in data 29.12.2020, ed all'udienza del 12.04.2021 veniva conferito al medesimo ctu il secondo mandato di cui all'ordinanza di nomina del 16.10.2019.
La causa subiva diversi rinvii, sia per impedimento del magistrato sia per difficoltà riscontrate dal ctu nell'espletamento del mandato a causa dell'atteggiamento ostativo assunto dal convenuto contumace con conseguente impossibilità di accedere negli immobili in AN di Controparte_3
TO, via Formiello nn. 2 e 4, occupati dal predetto convenuto - tanto che il consulente veniva autorizzato ad avvalersi dell'ausilio della forza pubblica.
Il processo si interrompeva ai sensi dell'art. 301 c.p.c. per l'intervenuto decesso, in data 12.04.2023, dell'originario difensore costituito della convenuta e veniva riassunto dall'attrice CP_1
con ricorso depositato in data 05.07.2023. Parte_1
Con il predetto atto di riassunzione rappresentava che nelle more della redazione Parte_1 dell'atto riassuntivo ex art. 301 c.p.c. (per effetto dell'improvviso decesso dell'avv. ), Persona_6
tramite informazioni al Consiglio degli Avvocati di Torre Annunziata accertava che l'avv. Mariano de Cesare, originario difensore della convenuta risultava cancellato “a domanda” R_ dall'albo degli avvocati del foro di Torre Annunziata sin dal 5 luglio 2016, ma che tale evento interruttivo non era mai stato comunicato in giudizio e conosciuto solo il dì 8 giugno 2023; che era sua intenzione proseguire il giudizio nei confronti degli altri eredi pro quota di R_
originaria convenuta, ( e ); CP_1 Parte_2 Controparte_2 Controparte_3
delle altre parti già costituite a mezzo difensore ( e;
della Controparte_2 Parte_2
sig.ra (già costituita, ma attualmente priva di difensore); del convenuto contumace CP_1
( ), al fine di sentire accogliere nei loro confronti le domande e le conclusioni Controparte_3
formulate in atti e riportate nel ricorso in riassunzione, nel contempo, intendendo proseguire il giudizio anche quale erede pro quota di R_
All'udienza del 29.11.2023 parte attrice esibiva atto di riassunzione ritualmente notificato a tutte le controparti, ed tutti i difensori delle parti costituite comparse in udienza chiedevano disporsi il prosieguo delle operazioni peritali.
Il nuovo giudice istruttore, sciogliendo la riserva assunta alla predetta udienza, con ordinanza depositata in data 12.12.2023, premesso che nella ipotesi di cancellazione del difensore dall'albo professionale nel corso di un giudizio, l'evento, nel novero di quelli previsti dall'art. 301 cod. proc. civ., comporta l'automatica interruzione del processo, con conseguente preclusione di ogni ulteriore attività processuale, che se compiuta è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza, evidenziava altresì che nel caso in esame, dopo il predetto evento interruttivo (cancellazione dall'albo in data 05.07.2016 dell'avv. Mariano de Cesare procuratore costituito della convenuta era stata emessa una sentenza non definitiva in corso di causa, sicchè tale nullità, in R_
9 applicazione della regola dell'art. 161 cod. proc. civ., poteva essere fatta valere solo quale motivo di impugnazione, e nei limiti di questa (cfr. Cassazione civile sez. III, 11/06/2014, n.13244).
Sempre nella richiamata ordinanza il giudice istruttore, evidenziava anche che il giudice d'appello qualora avesse dichiarato la nullità della sentenza per la mancata interruzione del processo di primo grado a seguito della morte del procuratore, era tenuto a decidere la causa nel merito, non rientrando tale nullità fra i casi di rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c., (cfr Cassazione civile sez. III, 21/09/2022, n.27643) e su conforme richiesta delle parti costituite disponeva, pertanto, la ripresa della operazioni peritali.
Sempre con la predetta ordinanza veniva dichiara la contumacia di , il quale non si Controparte_3
costituiva in giudizio nè nella qualità di erede del padre , nè in quella di erede della Persona_1
madre R_
Con provvedimento reso in data 12.04.2024 il giudice istruttore, perdurando la condotta ostativa del convenuto in ordine all'accesso del ctu presso l'immobile dallo stesso occupato, Controparte_3
ordinava ai sensi dell'art. 118 c.p.c. a quest'ultimo di consentire al consulente l'ispezione dei fabbricati, siti in AN di TO alla Via Formiello n. 2 e n. 4, dallo stesso occupati, autorizzando il ctu, in caso di perdurante impossibilità di accesso ai predetti immobili, per la mancata collaborazione della parte che li occupava, a procedere alla stima degli stessi alla luce della documentazione in atti.
La consulenza veniva depositata in data 14.12.2024, e la causa all'udienza del 18.12.2024 veniva riservata in decisione al Collegio con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (giorni quaranta per il deposito delle comparse conclusionali e giorni venti per le repliche).
Questioni Preliminari.
In via preliminare va dichiarata la contumacia della sig.ra quale erede legittimo pro CP_1 quota di in quanto a seguito della riassunzione del giudizio da parte dell'istante R_
la predetta parte si è costituita in giudizio solo nella veste di erede del padre Parte_2
(cfr ricorso per la riassunzione e la prosecuzione del giudizio ex artt. Persona_1
300/301/302/303 c.p.c. con pedissequo decreto di fissazione udienza, ritualmente notificati – tramite – alla sig.ra , quale erede legittimo pro quota di , e CP_5 CP_1 R_
depositati nel fascicolo telematico – in copia attestata conforme all'originale – in data 11 settembre 2023 dalla difesa di ). Parte_1
Merito.
2. Sulla scorta delle conclusioni cui è pervenuto il Tribunale con la sentenza non definitiva n.
2247/2019 depositata il 16.10.2019, deve essere dichiarata aperta la successione legittima di nato a [...] il [...] deceduto in AN di TO il 28/12/2007, di Persona_1
10 cui sono eredi i cinque figli: (nato il [...]), (nata il Controparte_2 CP_1
22.07.1953), (nato il [...]), (19.09.1963) e Controparte_3 Parte_1 Parte_2
(nata il [...]) per la quota di 1/5 ciascuno.
La causa è stata promossa da al fine di conseguire lo scioglimento della comunione Parte_1 ereditaria insorta tra i germani, a seguito del decesso del padre;
sin dall'atto introduttivo della lite è infatti stato rappresentato dall'attrice che la madre, sig. aveva rinunciato all'eredità del R_
coniuge, come da atto di rinuncia ritualmente prodotto (vedi allegato D, produzione Parte_1 copia conforme del verbale di ricezione di rinuncia all'eredità della sig.ra redatto dal R_
Cancelliere della Sezione distaccata di TO del Tribunale di Torre Annunziata, in data
16.12.2008).
Invero veniva citata in giudizio dalla figlia per motivi di opportunità, R_ Parte_1 come dedotto nell'atto di citazione, in quanto dalla relazione notarile ipocatastale fatta redigere in ordine alla composizione dei beni componenti la massa ereditaria, risultava che il de cuius, con atto di divisione e cessione di quote per Notaio in data 8 maggio 1976, aveva acquistato dal Per_3
fratello LU la quota in proprietà di un dodicesimo del fondo sito in AN di TO alla località
Formiello in regime di comunione dei beni con la moglie che tuttavia non prendeva R_ parte all'atto (cfr allegato G relazione Notaio del 14.02.2013). Persona_7
si costituiva in giudizio chiedendo riconoscersi in suo favore il diritto d'abitazione e R_
d'uso sulla casa familiare, la rideterminazione in suo favore del saldo del libretto e del conto corrente postale e l'esclusione dall'asse ereditario della quota di sua proprietà sul fondo Formiello.
Sulle predette domande si è già pronunziato il Tribunale con la richiamata sentenza 2247/2019 depositata il 16.10.2019, dichiarando inammissibile perché tardiva la domanda volta alla rideterminazione del saldo alla stessa spettante sul libretto postale e sul conto corrente, estinti i diritti di uso ed abitazione sulla casa coniugale, e determinando la composizione della massa ereditaria, escludendo la quota di 1/6 dei beni siti in via Formiello in AN di TO, in quanto appartenente alla sig.ra R_
Invero per quel che interessa in questa sede con la richiamata sentenza si accertava che, tra l'altro la massa ereditaria derivante dalla successione a era composta per la quota pari a 5/6 Persona_1
del fabbricato in AN di TO alla via Formiello nn. 2 e 4, composto da piano seminterrato, terra, primo e secondo (in catasto fabbricati al foglio 6, p.lla 407, sub 2 via Formiello n. 2, p.lla 407, sub 3 via Formiello n. 4, p.lla 407 sub 4 via Formiello n. 4, p.lla 407 sub 1 via Formiello n. 2); dalla quota pari a 5/6 dell'unità immobiliare in AN di TO alla via EN SC posta al piano seminterrato (in catasto fabbricati foglio 6, p.lla 2444 sub 1); dalla quota pari a 5/6 del deposito in
11 AN di TO alla via Formiello n. 4, disposto ai piani terra e primo (in catasto fabbricati foglio
6, p.lla 2446, sub 1).
Deve rilevarsi che solo la convenuta ha chiesto in via riconvenzionale, (e subordinata CP_1 al previo accertamento dell'inopponibilità ai figli dell'acquisto in favore della “nella R_
denegata ipotesi di mancato accoglimento della conclusione che precede, accertare e dichiarare che sui beni immobili relitti siti in AN di TO indicati e/o richiamati al punto B del considerato della propria comparsa di costituzione e risposta si è determinato lo stato di comunione ordinaria tra ed i summenzionati eredi di e procedere poi R_ Persona_1
allo scioglimento della comunione medesima mediante stralcio della quota di spettanza di R_
pari, salvo errore, ad 1/6 individuandone la corrispondente porzione in concreto”.
[...]
Il ctu, come di seguito meglio precisato, nel redigere il progetto divisionale tra le parti ha incluso anche la predetta quota di 1/6 spettante in comunione ordinaria a deceduta in corso di R_
lite, ed alla quale sono subentrati come eredi i suoi cinque figli.
E' principio consolidato in giurisprudenza e in dottrina che se in virtù di fatti o atti giuridici succedutisi nel tempo, più persone compiono una pluralità di acquisti pro indiviso, siano essi inter vivos che mortis causa, non si è al cospetto di un'unica comunione, ma di tante comunioni quanti sono i titoli di acquisto (cfr. Cass., sez. II, 30 giugno 1956, n. 2408; Cass., sez. II, 15 gennaio 1976,
n.131; Cass., sez. II, 21 maggio 1979, n. 2937; Cass., sez. II, 8 maggio 1981, n. 3014; Cass., sez. V,
4 giugno 2007, n. 13009). Tale principio trova il suo fondamento normativo nell'art. 1100 c.c., il quale prevedendo che la comunione è regolata dal titolo di acquisto o dalla legge, presuppone che la stessa debba considerarsi atomisticamente, ovvero come un insieme delimitato dai confini entro cui la circoscrive il titolo. Ogni singola comunione, pertanto, non viene incrementata per effetto di successivi acquisti, rispetto ai quali, invece, rimane del tutto indifferente. Da quanto premesso consegue che, in presenza di più comunioni ordinarie o ereditarie tra i medesimi soggetti, non sia possibile addivenire allo scioglimento delle stesse con un unico negozio, dovendosi invece procedere a tante distinte divisioni quante sono le masse da dividersi. Ciò vale anche per la divisione giudiziale, nella quale le operazioni di cui agli artt. 713 e ss. c.c. vanno compiute distintamente per ciascuna comunione.
Se questo è il principio generale che regola la materia, secondo un orientamento giurisprudenziale pressoché pacifico, è rimessa all'autonomia dei privati la possibilità di addivenire ad un'unica divisione attraverso un negozio prodromico, noto come "atto di messa in comunione"
(Cass., sez. II, 21 maggio 1979, n. 2937; Cass., sez. II, 8 maggio 1981, n. 3014; Cass., sez. II, 15 maggio 1992, n. 5798; Cass., sez. II, 9 gennaio 2009, n. 314).
12 Più di recente la Corte di Cassazione (sez. II, 11/09/2020, n.18910) ha affermato che: “In tema di giudizio divisorio avente ad oggetto masse plurime ereditarie provenienti da titoli diversi, la divisione unitaria può avvenire per effetto del consenso comunque manifestato dai condividenti e quello tra essi che la contesti deve risultare portatore di un concreto ed effettivo interesse leso da tale tipo di procedimento unitario divisionale”.
Tuttavia nella fattispecie non solo la convenuta ha chiesto esplicitamente di CP_1
espungere dalla massa la quota di 1/6 facente capo alla madre ma non può dirsi neanche R_
sussistente l'esplicito consenso delle altre parti, tenuto conto anche della contumacia del condividente sicchè non è possibile procedere, in questa sede, ad Controparte_3
un'unica divisione, previa riunione delle masse con unico progetto divisionale, mancando un accordo esplicito, nè tantomeno implicito tra i condividenti, le cui posizioni nelle more del giudizio si sono confuse con quelle della madre, per intervenuto decesso di quest'ultima (con l'ulteriore rilievo che si tratterebbe di una divisione parziale dell'eredità relitta dalla de cuius . R_
Dunque oggetto del presente giudizio è il solo scioglimento della comunione ereditaria sorta dal decesso di . Persona_1
Come detto sulla composizione della massa caduta in successione si è già pronunziato il Tribunale con la richiamata sentenza non definitiva emessa in corso di causa.
La massa ereditaria, ai sensi dell'art. 566 c.c., appartiene in quote uguali a tutti i figli nella misura di 1/5 ciascuno.
3. Prima di esaminare la domanda di divisione, occorre esaminare la domanda riconvenzionale di riduzione per lesione di legittima spiegata dalla convenuta la quale nelle Parte_2
conclusioni rassegnate in sede di comparsa di costituzione e risposta alle quali si è riportata ha chiesto tra l'altro: f) ricomporre il compendio ereditario da dividere tra i coeredi mediante la riunione al relictum del donatum disponendo il concorso sia dei beni relitti che di quelli donati nella formazione ed individuazione della massa da dividersi;
g) calcolare la quota di riserva e la quota di disponibile sul patrimonio così ricomposto;
h) disporre ed ordinare ai coeredi e la collazione, mediante imputazione e/o in natura e/o per Parte_1 Controparte_2 equivalente, dei beni loro donati dal de cuius in via diretta ed indiretta, ovvero disporre che eventuali dispense da
collazione e/o imputazione operano e producono i loro effetti solo per la parte ammessa dalla legge e nei limiti della sola disponibile e, conseguentemente, accertare e dichiarare la inefficacia nei confronti di delle Parte_2 Per_ disposizioni donative e degli atti di liberalità disposti dal genitore in favore dei germani e e descritti in CP_2 atti per la parte eventualmente eccedente la quota disponibile;
i) in ogni caso, anche in sede di attribuzione e/o riparto delle quote, ridursi le disposizioni liberali compiute in vita dal de cuius fino alla salvaguardia e tutela della quota di
legittima spettante a ovvero disporre la riduzione della porzione spettante sul relictum ai coeredi Parte_2 donatari e nella misura occorrente e necessaria al fine di reintegrare la quota di Parte_1 Controparte_2 riserva spettante alla esponente, il tutto anche ai sensi degli artt. 737 c.c. e 553 e ss. c.c.
13 Ciò posto si ricorda in diritto che l'azione di riduzione (art. 557 c.c.) si distingue dalle azioni dirette ad impugnare il testamento o le donazioni per vizi di volontà o di forma e si configura propriamente come un'azione a carattere costitutivo, con la quale il legittimario, leso nel suo diritto di legittima dalle disposizioni testamentarie o dagli atti di donazione posti in essere dal de cuius, può ottenere la pronuncia di inefficacia, nei suoi confronti, delle disposizioni del defunto lesive della sua quota di riserva. L'azione di riduzione, quindi, ha come causa petendi la qualità di erede necessario e l'avvenuta lesione della quota di legittima per effetto delle disposizioni testamentarie ovvero degli atti di liberalità posti in essere in vita dal de cuius, e come petitum la diminuzione quantitativa od anche la totale eliminazione delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore degli eredi, o dei terzi, mirando a far dichiarare inefficaci nei confronti del legittimario che agisce in giudizio le disposizioni testamentarie o le donazioni nella misura necessaria per reintegrare la quota di riserva e ciò con effetto retroattivo al momento dell'apertura della successione.
L'azione di riduzione per lesione di legittima non dà luogo a litisconsorzio necessario, né dal lato attivo né dal lato passivo. Questa può essere esercitata nei confronti di uno solo degli obbligati alla integrazione della quota spettante al legittimario e produce effetto solo nei suoi confronti in caso di accoglimento. Tenendo quindi conto della natura di azione costitutiva dell'azione di riduzione per lesione di legittima, della circostanza che essa non dà luogo a litisconsorzio necessario nei confronti degli altri legittimari che non abbiano beneficiato delle disposizioni testamentarie, o delle donazioni da ridurre, e del fatto che l'art. 557, comma 1 c.c. stabilisce che la stessa può essere presentata solo dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa, si deve ritenere che l'azione in questione sia rigorosamente personale e che pertanto, non è rilevabile d'ufficio la lesione della quota riservata ad un legittimario che non abbia esercitato l'azione di riduzione e le conseguenti azioni di restituzione (cfr Cassazione civile sez. II, 04/08/2023, n.23862).
Ai fini del calcolo della quota disponibile ai sensi dell'art. 556 c.c., sono sempre assoggettate a riunione fittizia tutte le donazioni, a chiunque fatte, indipendentemente dalla qualità di congiunto, erede o di estraneo del donatario (cfr Cassazione civile sez. II, 05/05/2022, n.14193).
Ancora si rileva come già precisato nella sentenza non definitiva resa tra le parti che in relazione agli atti di donazione con dispensa dalla collazione appare opportuno ricordare brevemente i rapporti fra dispensa dalla collazione e azione di riduzione.
La Suprema Corte ha chiarito che: "in base all'art. 553 c.c., anche nel caso che i successori siano tutti legittimari, il legittimario essendo chiamato alla successione "ab intestato sul relictum" in una quota non inferiore alla sua quota di riserva, non ha alcun bisogno, per ottenere quanto riservatogli, di ricorrere all'azione di riduzione delle donazioni ai sensi dell'art. 555 c.c., qualora il "relictum" sia sufficiente a coprire la quota predetta quale risulta dalla riunione fittizia tra "relictum" e "donatum",
14 operazione che, non essendo finalizzata soltanto all'attuazione della riduzione, deve essere compiuta non solo quando si debba procedere a tale azione ma in ogni caso di concorso di legittimari nella successione, per determinare la quota di riserva spettante a ciascuno di essi. Ne consegue che, nel caso di successione di figli legittimi, la dispensa dalla collazione relativa alle donazioni effettuate in favore di uno dei coeredi, se importa che la successione e la divisione (secondo le quote previste dall'art. 566 c.c.), debbano essere limitate al "relictum", senza che a detta dispensa, nel caso di prescrizione dell'azione di riduzione, possa più opporsi il limite costituito dall'intangibilità della legittima, non esclude che la porzione spettante sul "relictum" al coerede donatario debba essere ridotta di quanto necessario ad integrare la quota di riserva spettante (in base all'operazione predetta) agli altri coeredi, ferma peraltro - in forza della prescrizione dell'azione di riduzione -
l'intaccabilità delle donazioni anche nel caso in cui il "relictum" non sia sufficiente all'integrazione della quota di riserva (Cassazione civile, sez. II, 06/03/1980, n. 1521). Con la sentenza ora riportata i giudici di legittimità per la prima volta affermano che la previsione di cui all'articolo 553 del codice civile volta a disciplinare gli effetti sulla successione legittima delle disposizioni in tema di tutela dei legittimari, è destinata ad operare, non solo nel caso in cui alla successione concorrano legittimari e non legittimari, ma anche quando concorrano solamente i primi, così che la modificazione ex lege delle quote ab intestato s'impone anche laddove il riparto del patrimonio relitto, secondo le quote dettate per l'ipotesi di assenza del testamento, attesa l'esistenza di precedenti donazioni fatte in vita da parte del de cuius, non consentirebbe di soddisfare appieno i diritti di riserva dei legittimari non beneficiari delle donazioni, ovvero beneficiati da donazioni di importo inferiore alla quota di riserva.
Tanto premesso vanno richiamate le risultanze della ctu in ordine alla stima del valore dei beni donati e del compendio ereditaria, all'epoca dell'apertura della successione.
Con il primo mandato si è chiesto al ctu di determinare il valore all'epoca dell'apertura della successione (28/12/2007) del bene donato a con atto per notar del 18/12/1997; Parte_1 Per_4
2) di descrivere dettagliatamente il bene, dandone rappresentazione grafica, con indicazione delle particelle catastali - verificando la corrispondenza tra quelle riportate nell'atto pubblico e quelle attuali - e dell'estensione e della posizione del fabbricato sulle stesse, e fotografica;
3) di determinare il valore dei lavori di consolidamento del muro in tufo realizzati dalla donataria nel
2002, nei limiti del loro valore al tempo dell'aperta successione, detraendoli dal valore del bene;
4) di quantificare, rispetto al valore complessivo così ottenuto, la porzione riconducibile alla proprietà esclusiva del de cuius, tenuto conto che, rispetto ai dati riportati nell'atto pubblico di donazione, le particelle individuate nel catasto in terreni, sono in parte di proprietà del de cuius per la quota di 5/6
e in parte per la quota di 1/2”
15 Il ctu, nell'elaborato depositato in data 29.12.2020, in risposta al predetto quesito ha affermato che:
1) si ritiene sia lecito assumere che il più probabile valore di mercato della particella di terreno identificata al foglio 6 del Catasto Terreni del Comune di AN di TO con il numero 962, stimato all'epoca dell'aperta successione (28/12/2007), sia pari a € 24.440,00, avendo considerato un prezzo unitario di €/mq 40,00 per una superficie di 611 mq così come misurata con il rilievo strumentale eseguito nel corsodelle operazioni peritali;
2) si ritiene sia lecito assumere che il più probabile valore di mercato della particella di terreno identificata al foglio 6 del Catasto Terreni del
Comune di AN di TO con il numero 833, stimato all'epoca dell'aperta successione
(28/12/2007), sia pari a € 27.960,00, avendo considerato un prezzo unitario di €/mq 40,00 per una superficie di mq 699 così come misurata con il rilievo strumentale eseguito nel corso delle operazioni peritali;
3) si ritiene sia lecito assumere che il più probabile valore di mercato della particella di terreno identificata al foglio 6 del Catasto Terreni del Comune di AN di TO con il numero 1961, stimato all'epoca dell'aperta successione (28/12/2007), sia pari a € 24.120,00, avendo considerato un prezzo unitario di €/mq 40,00 per una superficie di mq 603 così come misurata con il rilievo strumentale eseguito nel corso delle operazioni peritali;
3) si ritiene sia lecito assumere che il più probabile valore di mercato della fabbricato identificato al foglio 6 del Catasto
Fabbricati del Comune di AN di TO con il numero 1845, stimato all'epoca dell'aperta successione (28/12/2007), sia pari a € 155.250,00 per una superficie netta di circa di mq 69,00 e un prezzo unitario di €/mq 2.250,00 dopo aver abbattuto il prezzo unitario iniziale valutato in €/mq
3.000,00 con un coefficiente riduttivo pari circa a 0,25 adottato in considerazione del precario stato di manutenzione in cui versava il manufatto alla fine dell'anno 2007 e del fatto che esso fabbricato era stato costruito senza titolo e oggetto di istanza di condono edilizio ai sensi della Legge 724/94 e non ancora perfezionata.
Per quanto sopra il valore all'epoca dell'aperta successione (28/12/2007) del bene donato a Pt_1 con atto per notar del 18/12/1997 si stima essere pari ad € 231.770,00 (€ 24.440,00 + €
[...] Per_4
27.960,00 + € 24.120,00 + € 155.250,00) riferita al tempo dell'aperta successione e, pertanto, detraendo dal valore dei beni donati alla signora il costo dei lavori di consolidamento Parte_1
del muro realizzati nel 2002 dalla stessa donataria (computati dal ctu in base a perizia sulla base del
Prezzario della Regione Campania anno 2007, ammontanti ad € 9.509,46) si ha un valore di euro €
222.260,54 (euro 231.770,00 - € 9.509,46).
Il ctu ha poi indicato i valori rispetto a quelli complessivi, delle porzioni di particelle riconducibili alla proprietà esclusiva del de cuius in proporzione della quota, stimando un valore complessivo pari a € 177.404,70 (€ 11.718,62 + € 22.344,01 + € 19.275,30 + € 124.066,80 = € 177.404,70 (cfr relazione depositata in data 29.12.2020).
16 Il terreno donato dal padre al figlio a con atto per notar del 16 CP_2 Controparte_2 Per_3 luglio 1981 è stato stimato dal ctu con riferimento all'epoca di apertura della successione con un valore pari ad € 18.440,00 (cfr consulenza depositata in data 14.12.2024, avendo considerato un prezzo unitario di €/mq 40 per una superficie catastale di 461 mq).
Calcolato il valore dei beni donati, il ctu, previa stima del complessivo compendio ereditario, di cui infra, in riposta al secondo mandato conferitogli, ha concluso che non vi è stata alcuna lesione di legittima in danno di , in quanto il valore della quota disponibile di cui il de cuius Parte_2
poteva disporre è superiore a quello delle donazioni fatte in vita ai figli e CP_2 R_
Il Collegio non ha motivo per discostarsi dalla stima dei cespiti come effettuata dal ctu, alla luce di puntuali ed esaurienti argomentazioni ed indicazione dei corretti parametri utilizzati, nè tantomeno dalle conclusioni di quest'ultimo in ordine alla insussistenza di una lesione della quota di legittima di (che invero sul punto non sono state oggetto di specifica contestazione ad Parte_2
opera delle parti), ma vanno fatte le precisazioni che seguono.
Invero, come anticipato, il ctu nell'effettuare la riunione fittizia del relictum al donatum in relazione ai beni donati a considera l'intero valore di euro 231,770,00 anziché quello corretto Parte_1
relativo alla proprietà esclusiva del de cuius di euro 177.404,70, (con una differenza di euro
54.365,3), ed al contempo nel calcolare il valore della massa relitta da non ha Persona_1
scomputato la quota di 1/6 appartenente a su alcuni beni come individuati con sentenza R_
non definitiva, per cui i calcoli vanno rettificati, pur comunque non mutando la conclusione in ordine all'insussistenza di una lesione della quota di legittima di . Parte_2
Dunque a rettifica di quando indicato dal ctu, scomputando il valore della quota di 1/6 appartenente a R_
il valore complessivo del relictum è di euro 1.342.435,40: euro 1.319.502,48 per i beni immobili (calcolato come di seguito meglio precisato computando la sola quota di 5/6 del fabbricato in AN di TO alla via Formiello nn. 2 e 4, (in catasto fabbricati al foglio 6, p.lla 407, sub 2 via Formiello n. 2, p.lla 407, sub 3 via Formiello n. 4, p.lla
407 sub 4 via Formiello n. 4, p.lla 407 sub 1; la quota pari a 5/6 dell'unità immobiliare in AN di
TO alla via EN SC (in catasto fabbricati foglio 6, p.lla 2444 sub 1); la quota pari
a 5/6 del deposito in AN di TO in catasto fabbricati foglio 6, p.lla 2446, sub 1)
ed euro € 25.198,04, per la somma di denaro depositata sul libretto di risparmio n. 000020548724 presso l'Ufficio Poste Italiane sito in AN di TO alla via delle Rose n° 7 detratto l'importo di spesa pari ad € 2.265,12 sostenuto dalla sig.ra nel Giudizio CP_1
innanzi alla Commisione Tributaria (cfr. sentenza n. 2247/2019 pronunciata del Tribunale di Torre
Annunziata e pubblicata il 16/10/2019);
17 il valore del donatum è di euro 195.844,70 (euro 177.404,70 + 18.440,00).
Dunque il valore della massa fittizia risulta essere pari ad euro 1.538.280,10 (relictum + donatum)
e quello della quota disponibile (1/4 della massa fittizia) pari ad euro 384.570,02.
La domanda di riduzione per lesione di legittima spiegata da va, pertanto, Parte_2
rigettata.
3.1. Va dunque esaminata la domanda di divisione.
I beni derivanti dalla successione al de cuius sono formati, alla luce della Persona_8
documentazione in atti, e degli accertamenti peritali esperiti, da una somma di denaro depositato su un libretto di risparmio e da un compendio immobiliare, terreni e fabbricati, ubicati, alcuni, nel
Comune di AN di TO e, altri, nel Comune di CO NS alla località Moiano.
In ordine alla esatta descrizione del compendio immobiliare rientrante nel patrimonio relitto, si rimanda a quanto dettagliatamente descritto nella relazione del c.t.u. depositata in data 14.12.2024.
Non vi è allegazione specifica né evidenzia probatoria di ulteriori beni, anche mobili, caduti in successione, oltre ai beni già individuati nella sentenza non definitiva n. 2247/2019, nè vi sono contestazione tra le parti in ordine alla esatta individuazione dei beni caduti in successione.
Tali beni sono pervenuti al de cuius a seguito della successione del padre , nato il Controparte_2
03.11.1889 e deceduto il 14.09.1971 e successivi atti di divisione e cessione quote tra i coredi (cfr dettagliata relazione notarile Notaio , allegato g alla produzione attorea e atto di Persona_7
Cessione e Divisioni rogato il giorno 8 maggio 1976 per Notaio cfr. allegati n° 2 e n° Persona_9
6 alla ctu).
3.2. Analizzando, ora, il profilo della legittimità urbanistica degli immobili oggetto del compendio ereditario il ctu dal raffronto tra i titoli edilizi e lo stato dei luoghi, il c.t.u. - con motivazione immune da vizi e censure - pur avendo riscontrato irregolarità ha dato atto della pendenza di domande di condono edilizio presentate dal de cuius ed integrate dagli eredi che non sono state ancora evase dai competenti Comuni di AN di TO e di CO NS (cfr allegati 5 e 6 ctu, pratiche relative alle domande di sanatoria).
Come dedotto dalla convenuta in sede di comparsa di costituzione e risposta il de CP_1
cuius per tre cespiti siti in AN di TO (attualmente contraddistinti in Catasto Persona_1
con le p.lle 2444, sub 1, 2446 sub 1 e 407 sub 2) presentava domanda di condono edilizio ex lege
47/1985 in data 17.03.1986 protocollo n. 3912 con contestuale pagamento della relativa oblazione ed in data 30.09.1986 presentava al Comune di CO NS protocollo n. 18977- con versamento della relativa oblazione, domanda di condono ex lege 47/1985 per i cespiti siti in CO NS,
p.lla 482 sub 9 e 10 (cfr doc. 10 e 11 produzione ). CP_1
18 Deve a tal uopo osservarsi che la Suprema Corte, intervenuta in questa materia, con sentenza resa a sezioni unite il 7-10-2019 n. 25021, ha così statuito: “gli atti di scioglimento delle comunioni relativi ad edifici, o a loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della L. n. 47 del 1985 dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ovvero ai quali non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera é stata iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967” e, in particolare, con riferimento alla divisione ereditaria “Gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità, prevista dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46, comma 1, (già L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 17) e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria”.
Il punto di partenza da cui muove la Corte di Cassazione è la riconsiderazione della natura dello scioglimento della comunione ereditaria se cioè debba o no configurarsi come negozio a causa di morte piuttosto che come atto tra vivi.
Per lungo tempo la giurisprudenza ha qualificato lo scioglimento della comunione ereditaria come atto conclusivo della vicenda successoria, come tale sottratto all'applicazione della disciplina dettata dalla L. n. 47/1985 (Cass. civ., Sez. 2, n. 15133 del 28/11/2001; Cass. civ., Sez. 2, n. 2313 del 01/02/2010).
Mutando orientamento ritiene la Corte, quanto all'inclusione dello scioglimento della comunione ereditaria tra i negozi mortis causa, che, se l'evento morte è ciò che connota questi ultimi, lo scioglimento della comunione ereditaria produce invece i suoi effetti indipendentemente dalla morte del de cuius, unicamente in forza dello scambio dei consensi espresso dai condividenti nelle forme di legge. Si tratta pertanto di un tipico atto inter vivos, assimilato, quanto a natura ed effetti, a quello di scioglimento della comunione ordinaria, posto che entrambi sono contratti plurilaterali ad effetti reali con funzione distributiva, con cui i contraenti si ripartiscono le cose comuni in proporzione alle rispettive quote, facendo cessare lo stato di contitolarità in cui si trovano rispetto ad un bene o a un complesso di beni.
Quanto all'asserita disparità di trattamento rispetto all'ipotesi di divisione disposta dal testatore, la
Corte sottolinea la divisione testamentaria è indubbiamente un negozio mortis causa, la cui fonte ed effetti si rinvengono rispettivamente nella volontà del testatore e nella sua morte con conseguente
19 apertura della successione. Al contrario, la divisione contrattuale non può che essere un negozio tra vivi, poiché scaturisce dalla volontà degli eredi e produce effetti indipendentemente dalla morte del de cuius. Non è quindi illogico che a quest'ultimo sia consentito dividere tra i futuri eredi l'edificio abusivo di cui è proprietario, mentre agli eredi è vietato farlo con un contratto divisorio. Gli eredi subentrano infatti nella medesima posizione del defunto e quindi acquistano il fabbricato abusivo nel medesimo stato di fatto e di diritto in cui questi lo possedeva. Così come il de cuius non avrebbe potuto alienare l'immobile abusivo a terzi o dividerlo con un eventuale comproprietario, è quindi naturale che tale possibilità sia preclusa anche ai coeredi una volta che l'edificio abusivo è caduto in comunione ereditaria. Con la conseguenza che l'immobile é destinato a rimanere in comunione fin quando l'abuso non è sanato o materialmente eliminato.
Testualmente, nella citata pronuncia si legge che il fenomeno divisorio “ha invece un indubbio effetto costitutivo e più precisamente traslativo, dando luogo ad un mutamento della situazione giuridico-patrimoniale del condividente che perde la (com)proprietà sul tutto, acquisendo la proprietà individuale ed esclusiva sui beni che gli vengono assegnati e di cui prima non disponeva
…Come tale è quindi assimilabile a quelli (aventi appunto natura traslativa), per i quali la L. n.
47/1985 e il D.P.R. n. 380/2001 comminano la sanzione della nullità se hanno ad oggetto edifici abusivi o parti di essi. In tal senso depongono sia la lettera dell'art. 46 del D.P.R. n. 380/2001, che prevede espressamente la nullità dell'atto di scioglimento della comunione avente ad oggetto edifici abusivi, senza distinguere tra comunione ordinaria ed ereditaria, sia la considerazione che quando il legislatore ha voluto sottrarre le divisioni ereditarie all'applicazione della normativa dettata in tema di controllo dell'attività urbanistico-edilizia lo ha previsto espressamente (si veda a tal proposito l'art. 30 del D.P.R. n. 380/2001)”.
Ne deriva secondo i giudici di legittimità che “Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n.
380, art. 46 e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della “possibilità giuridica”, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che é consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio”.
20 In particolare, la suddetta sentenza ha specificato come sia consentito procedere, quindi, alla divisione domandata in via giudiziale, ma limitatamente agli immobili non abusivi facenti parte del compendio ereditario.
Inoltre, va aggiunto che la suddetta sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, deve essere letta unitamente ed in via complementare all'altra pronuncia delle Sezioni Unite della
Suprema Corte, ossia la n. 8230 del 22-2-2019. La stessa, difatti, accogliendo una nozione prettamente “formale” del concetto di nullità relativo agli atti riguardanti immobili abusivi, ha specificato che, gli atti di trasferimento di immobili difformi da quelli descritti nel titolo urbanistico sono validi a condizione che gli estremi del titolo menzionati nell'atto siano reali (non mendaci) e riferibili a quell'immobile, mentre è irrilevante e non costituisce motivo di nullità la conformità o difformità dell'immobile rispetto al titolo menzionato.
Con la menzionata pronuncia a Sezioni Unite n. 8230/2019, la S.C. ha chiarito che la nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17 della legge n. 47 del 1985) e dall'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985 è stata ritenuta di tipo “formale”, affermando che tale sanzione civilistica “va ricondotta nell'ambito dell'art. 1418 c.c., comma 3, di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità "testuale", con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile. Pertanto, in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato”. Ne discende che non è possibile ritenere che l'immobile, quand'anche difforme in senso sostanziale dalle prescrizioni urbanistiche contenute nel titolo edilizio (licenza, concessione, permesso di costruire e così via), costituisca res extra commercium, dovendosi distinguere a tale proposito l'elemento “formale-dichiarativo” costituito dal titolo edilizio, la cui mancanza è oggetto della sanzione della nullità che opera nei rapporti privatistici, dalla condotta illecita per violazione delle norme urbanistiche, che vede come parte offesa esclusivamente la pubblica amministrazione e che trova, invece, la propria sanzione sul piano del diritto amministrativo (nel provvedimento di demolizione ex art. 31, co. 2 e 3, DPR n. 380/2001) o, addirittura, del diritto penale (in tal senso, Cass. civ., ordinanza n. 22168 del 5-9-2019).
Tali principi sono stati nuovamente ribaditi con recente ordinanza del 2023, dalla Suprema Corte ( cfr. Cass. Ord. 23394 dell'1 agosto 2023). La Suprema Corte, richiamando la propria costante giurisprudenza, dopo aver chiarito che ai fini della validità del negozio traslativo, “è richiesta
21 soltanto la corrispondenza della dichiarazione della parte alienante - resa contestualmente alla stipula dell'atto o recuperata successivamente mediante il procedimento di conferma previsto dal comma 3 dello stesso articolo -, rispettivamente, a un titolo edilizio realmente rilasciato dall'autorità competente e recante gli estremi indicati o all'elemento cronologico della data di inizio delle opere”
e che “la cennata dichiarazione assolve la funzione di assicurare all'acquirente la possibilità di condurre le opportune indagini finalizzate alla verifica della regolarità urbanistica - anche sul piano sostanziale - del bene compravenduto, onde consentigli di determinarsi consapevolmente, nel caso di riscontrata difformità edilizia, in ordine alla scelta di stipulare egualmente l'atto, nonchè di apprezzare l'effettivo valore commerciale da attribuire al bene medesimo in relazione alla sua diversa qualità giuridica”, ha evidenziato come “in un simile contesto, eventuali difformità rispetto allo stato di fatto originario risultano irrilevanti sotto il profilo della validità dell'atto - senza che al riguardo si riveli di una qualche utilità la distinzione in termini di variazioni essenziali e non essenziali (cfr. Cass. n. 15587/2022) -, non incidendo sulla riferibilità ai beni della dichiarazione sostitutiva resa dalle venditrici e potendo produrre le loro conseguenze unicamente sul terreno della responsabilità contrattuale.”
Tanto premesso, e facendo applicazione dei richiamati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, in relazione ai beni oggetto del compendio ereditario, risulta soddisfatto il requisito formale richiesto dalla più volte menzionata norma di cui all'art. 46, comma 1, D.P.R. 6 giugno
2001, n. 380, (già L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 17 ed art. 40, comma II, L. 28 febbraio 1985, n.
47, art. 40) risultando in atti gli estremi, delle domande di sanatoria presentate in relazioni agli abusi edilizi rilevati (cfr allegati 5 e 6 ctu).
3.3. Il consulente ha provveduto alla stima degli immobili oggetto del compendio immobiliare del de cuius, con motivazione immune da censure e che il collegio fa propria - in quanto fondata sulle caratteristiche degli immobili e sulla loro ubicazione nonché su un'indagine basata sui prezzi di mercato normalmente praticati sul territorio.
Prima di riportare la stima dei beni come effettuata dal ctu vanno fatte due premesse: a) come noto alle parti costituite, tutte le unità comprese nell'edificio ubicato in AN di TO, p.lla 407 sono state valutate sulla scorta della documentazione catastale e di quanto rilevato dall'esterno poiché non è stato mai possibile accedere internamente, in quanto il coerede residente Controparte_3
nel fabbricato non ha mai consentito l'ingresso all'immobile, nonostante il ctu sia anche stato autorizzato all'ausilio della forza pubblica;
b) il ctu ha stimato per l'intera proprietà anche i beni appartenenti al de cuius nella misura di 5/6, per cui il relativo valore indicato dal consulente dovrà essere decurtato nella misura di 1/6.
Tanto premesso il ctu ha così stimato il valore degli immobili:
22 a) Unità al piano seminterrato foglio 6 numero di particella 407 e subalterno 2 Catasto
Fabbricati del Comune di AN di TO si ritiene che il più probabile valore di mercato dell'unità immobiliare identificato stimato all'epoca dell'aperta successione (28/12/2007), sia pari a € 163.066,00 (cfr. allegato n° 8 – sinottico valutazioni degli immobili) dopo aver abbattuto del 25% il prezzo unitario iniziale, valutato in € 2.800,00/mq, dell'ambiente realizzato sine titulo e dopo aver ridotto del 10% il prezzo unitario iniziale (€ 2.800,00) degli altri ambienti in considerazione del loro stato d'uso. Per il cortile è stato considerato un valore di 250,00 €/mq; come detto i valori indicati dal ctu vanno rettificati considerato che è caduta in comunione la quota di 5/6 pari quindi ad un valore di euro 135.888,33 (quota
5/6 unità immobiliare al foglio 6 del Catasto Fabbricati del Comune di AN di TO con il numero di particella 407 e subalterno 2);
b) unità ai piani terra e primo Foglio 6 – Particella 407 – Sub 3 – Indirizzo Via Formiello n.
4 – AN T-1 – Categoria A/3 – Classe 3 – Consistenza 9,5 vani – Rendita € 883,14 si ritiene che il più probabile valore di mercato dell'unità immobiliare identificato al foglio 6 del Catasto Fabbricati del Comune di AN di TO con il numero di particella 407 e subalterno 3, stimato all'epoca dell'aperta successione (28/12/2007), sia pari a € 472.700,00
(cfr. allegato n° 8) dopo aver abbattuto del 10%, in considerazione del loro stato d'uso, il prezzo unitario iniziale del piano terra valutato in € 3.000,00/mq e, analogamente, del 10% il prezzo unitario iniziale del primo piano valutato in € 3.500,00/mq. Per la corte e per il terrazzo è stato considerato un valore di 250,00 €/mq; come detto i valori indicati dal ctu vanno rettificati considerato che è caduta in comunione la quota di 5/6 pari quindi ad un valore di euro 393.916,66 (quota 5/6 unità immobiliare al foglio 6 del Catasto Fabbricati del Comune di AN di TO con il numero di particella 407 e subalterno 3);
c) unità immobiliare al piano sottotetto con annesso terrazzo Foglio 6 – Particella 407 –
Sub 4 – Indirizzo Via Formiello n. 4 – AN 2 – Categoria C/2 – Classe 3 – Consistenza 25
m2 – Rendita € 117,49 si ritiene che il più probabile valore di mercato dell'unità immobiliare identificato al foglio 6 del Catasto Fabbricati del Comune di AN di TO con il numero di particella 407 e subalterno 4, stimato all'epoca dell'aperta successione
(28/12/2007), sia pari a € 127.225,00 (cfr. allegato n° 8) dopo aver abbattuto del 60% il prezzo unitario iniziale di € 3.500,00/mq per l'ambiente coperto in considerazione delle altezze interne e dopo aver ridotto dell'85% la stima iniziale del terrazzo di € 3.500,00/mq per tenere conto della sua destinazione d'uso e del suo pessimo stato di conservazione;
come detto i valori indicati dal ctu vanno rettificati considerato che è caduta in comunione la quota di 5/6 pari quindi ad un valore di euro 106.020,83 (quota 5/6 unità immobiliare al
23 foglio 6 del Catasto Fabbricati del Comune di AN di TO con il numero di particella
407 e subalterno 4);
d) unità al piano terra Foglio 6 – Particella 407 – Sub 1 – Indirizzo Via Formiello n. 2 –
AN T-1 – categoria BCNC ritiene che il più probabile valore di mercato dell'unità identificata al foglio 6 del Catasto del Comune di AN di TO con il numero di particella 407 e subalterno 1, stimato all'epoca dell'aperta successione (28/12/2007), sia pari a € 13.125,00 (cfr. allegato n° 8) in considerazione del fatto che la rampa apparteneva al sig.
nella misura di 1/2 (m2 31/2 = m2 15,50) e il corridoio (mq 37) era, invece, Persona_1 di sua piena proprietà come si può evincere dall'atto di divisione per Notaio del Per_3
1976; come detto i valori indicati dal ctu vanno rettificati considerato che è caduta in comunione la quota di 5/6 pari quindi ad un valore di euro 10.937,50(quota 5/6 unità immobiliare al foglio 6 del Catasto Fabbricati del Comune di AN di TO con il numero di particella 407 subalterno 1);
e) NO (Foglio 6 – Particella 2609) Quota di comproprietà in ragione di ½ dell'unità individuata all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Napoli - Territorio Servizi
Catastali – Comune di AN di TO - Catasto Terreni, con i seguenti dati: Foglio 6 –
Particella 2609 – Qualità ENTE URBANO –Superficie ca 64 – Reddito Domenicale € 0,00
– Reddito Agrario € 0,00 il più probabile valore di mercato della particella di terreno identificata al foglio 6 del Catasto Terreni del Comune di AN di TO con il numero di particella 2609 (parte dell'ex particella 966), stimato all'epoca dell'aperta successione
(28/12/2007), sia pari a € 8.693,75, avendo considerato un prezzo unitario di €/mq 250,00 per una superficie di 34,75 mq.
f) FA (Foglio 6 – Particella 2446 Sub 1): Piena proprietà dell'unità immobiliare individuata all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Napoli - Territorio Servizi
Catastali – Comune di AN di TO - Catasto Fabbricati – con i seguenti dati: Foglio 6
– Particella 2446 – Sub 1 – Indirizzo Via Formiello n. 4 – AN T-1 – Categoria C/2 –
Classe 4 – Consistenza 92 m2 – Rendita € 503,65 si ritiene che il più probabile valore di mercato dell'unità immobiliare identificato al foglio 6 del Catasto Fabbricati del Comune di
AN di TO con il numero di particella 2446 e subalterno 1, stimato all'epoca dell'aperta successione (28/12/2007), sia pari a € 91.140,00 (cfr. allegato n° 8) dopo aver abbattuto a) del 15% il prezzo unitario iniziale della parte preesistente valutato in €
2.500,00/mq; b) dell'85% il prezzo unitario iniziale del sottotetto valutato in € 2.500,00/mq;
c) del 25% il prezzo unitario iniziale della parte edificata sine titulo valutato in €
1.000,00/mq. Per il terreno che cinge in parte il piccolo edificio è stato considerato un valore
24 di € 35,00 €/mq. ; come detto i valori indicati dal ctu vanno rettificati considerato che è caduta in comunione la quota di 5/6 pari quindi ad un valore di euro 75.950,00 (quota 5/6 unità immobiliare al foglio 6 del Catasto Fabbricati del Comune di AN di TO con il numero di particella 2446 subalterno 1);
g) FA (Foglio 6 – Particella 2444 Sub 1) Piena proprietà dell'unità immobiliare individuata all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Napoli - Territorio Servizi
Catastali – Comune di AN di TO - Catasto Fabbricati – con i seguenti dati: Foglio 6
– Particella 2444 – Sub 1 – Indirizzo Via EN SC n. NC – AN S1 – Categoria
C/2 – Classe 4 – Consistenza 233 m2 – Rendita € 1.275,54 si ritiene che il più probabile valore di mercato dell'unità immobiliare identificato al foglio 6 del Catasto Fabbricati del
Comune di AN di TO con il numero di particella 2444 e subalterno 1, stimato all'epoca dell'aperta successione (28/12/2007), sia pari a 46.800,50 (cfr. allegato n° 8) dopo aver abbattuto del 25% il prezzo unitario iniziale di € 700,00 per la parte iniziale per la quale
è stata presentata domanda di sanatoria e di aver considerato un prezzo di € 100/mq per la restante parte preesistente;
come detto i valori indicati dal ctu vanno rettificati considerato che è caduta in comunione la quota di 5/6 pari quindi ad un valore di euro 39.000,41 (quota
5/6 unità immobiliare al foglio 6 del Catasto Fabbricati del Comune di AN di TO con il numero di particella 2444 subalterno 1);
h) NO (Foglio 6 – Particella 1958) Piena proprietà del fondo individuato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Napoli - Territorio Servizi Catastali – Comune di
AN di TO - Catasto Terreni – con i seguenti dati: Foglio 6 – Particella 1958 –
Qualità VIGNETO – Classe 1 – Superficie are 05 ca 27 – Reddito Domenicale € 11,98 –
Reddito Agrario € 5,44 ritiene che il più probabile valore di mercato del lotto di terreno identificato al foglio 6 del Catasto Terreni del Comune di AN di TO con il numero di particella 1958 sia pari ad € 18.445,00 avendo considerato un valore di € 35,00 a mq (cfr. allegato n° 8).
i) NO (Foglio 6 – Particella 1959) Piena proprietà del fondo individuato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Napoli - Territorio Servizi Catastali – Comune di
AN di TO - Catasto Terreni – con i seguenti dati: Foglio 6 – Particella 1959 – Qualità
VIGNETO – Classe 1 - – Superficie ca 73 – Reddito Domenicale € 1,66 – Reddito Agrario €
0,75 si ritiene che il più probabile valore di mercato del lotto di terreno identificato al foglio
6 del Catasto Terreni del Comune di AN di TO con il numero di particella 1959 sia pari ad € 2.555,00 avendo considerato un valore di € 35,00 a mq (cfr. allegato n° 8);
25 j) NO (Foglio 6 – Particella 1960) Piena proprietà del fondo individuato all'Agenzia
delle Entrate – Ufficio Provinciale di Napoli - Territorio Servizi Catastali – Comune di
AN di TO - Catasto Terreni – con i seguenti dati: Foglio 6 – Particella 1960 – Qualità
AGRUMETO – Classe 2 – Superficie are 18 ca 54 – Reddito Domenicale € 63,67 – Reddito
Agrario € 17,24 si ritiene che il più probabile valore di mercato del lotto di terreno identificato al foglio 6 del Catasto Terreni del Comune di AN di TO con il numero di particella 1960 sia pari ad € 64.890,00 avendo considerato un valore di € 35,00 a mq (cfr. allegato n° 8);
k) NO (Foglio 6 – Particella 2443) Piena proprietà del fondo individuato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Napoli - Territorio Servizi Catastali – Comune di
AN di TO - Catasto Terreni – con i seguenti dati: Foglio 6 – Particella 2443 –
Qualità VIGNETO – Classe 1 – Superficie are 8 ca 44 – Reddito Domenicale € 19,18 –
Reddito Agrario € 8,72 ritiene che il più probabile valore di mercato del lotto di terreno identificato al foglio 6 del Catasto Terreni del Comune di AN di TO con il numero di particella 2443 sia pari ad € 29.540,00 avendo considerato un valore di € 35,00 a mq (cfr. allegato n° 8):
l) FA (Foglio 17 – Particella 482 – Sub 8) Piena proprietà dell'unità immobiliare individuata all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Napoli - Territorio Servizi
Catastali – Comune di CO NS - Catasto Fabbricati – con i seguenti dati (cfr. allegato n° 3): Foglio 17 – Particella 482 – Sub 8 – Zona Censuaria 1 –Indirizzo Via Raffaele Bosco
n. CM – AN T-1 – Categoria A/4 – Classe 5 – Consistenza 4,5 vani – Rendita € 313,75;
L'unità (Fg 17 Plla 482 Sub 8) è composta da un immobile a piano terra (ex caseificio) e da un'abitazione al primo piano come illustrato nelle planimetrie di rilievo (cfr. allegato n° 4 –
Planimetrie di rilievo e documentazione fotografica). Si ritiene che il più probabile valore di mercato dell'unità immobiliare identificato al foglio 17 del Catasto Fabbricati del Comune di CO NS con il numero di particella 482 e subalterno 8, stimato all'epoca dell'aperta successione (28/12/2007), sia pari a € 201.548,00 (€ 85.806,00 per l'ex caseificio al piano terra ed € 115.742,00 per quella parte di abitazione al primo piano compresa nel sub 8) (cfr. allegato n° 8).
m) FA (Foglio 17 – Particella 482 – Sub 9) Piena proprietà dell'unità immobiliare individuata all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Napoli - Territorio Servizi
Catastali – Comune di CO NS - Catasto Fabbricati – con i seguenti dati: Foglio 17 –
Particella 482 – Sub 9 – Zona Censuaria 1 –Indirizzo Via Raffaele Bosco n. CM – AN T –
Categoria C/2 – Classe 4 – Consistenza 30 m2 – Rendita € 142,54;trattasi di un al deposito
26 che, in mediocre condizioni di manutenzione, è composto da unico locale e due piccoli accessori (cfr. allegato n° 4 – Planimetrie di rilievo e documentazione fotografica). La richiesta di condono deposito è stata oggetto di integrazioni presentata dal sig. Per_1
(de cuius) con pratiche presentate nel mese di aprile 1995 (prot. n. 10300), nel mese
[...] di ottobre 1996 (prot. n. 660). che il più probabile valore di mercato dell'unità immobiliare identificato al foglio 17 del Catasto Fabbricati del Comune di CO NS con il numero di particella 482 e subalterno 9, stimato all'epoca dell'aperta successione (28/12/2007), sia pari a € 31.653,00 dopo aver abbattuto del 25% il prezzo unitario iniziale valutato in €
1.200,00/mq per tener conto del fatto che il deposito è stato costruito sine titulo;
n) Cisterna Trattasi di un unico ambiente che, denominato “cisterna” nell'atto di divisione per
Notaio del giorno 8 maggio 1976 (cfr. allegato n° 6), non identificato Persona_9 catastalmente, è ubicato immediatamente al di sotto del piano di calpestio dell'unità immobiliare appena innanzi identificata (Foglio 17 – Particella 482 – Sub 9) e descritta. La cisterna, in precarie condizioni di manutenzione, ha una superficie in pianta di 23,32 mq, è alta 3,60 m, non ha finestre, non è dotata di impianti, non ha scale interne, ha il pavimento in battuto di calcestruzzo e presenta le superfici delle pareti che la cingono ricoperte da intonaco liscio. Tanto premesso si ritiene che il più probabile valore di mercato della cisterna, stimato all'epoca dell'aperta successione (28/12/2007), sia pari sia pari a €
2.332,00 (cfr. allegato n° 8);
o) FA (Foglio 17 – Particella 482 – Sub 10) Piena proprietà dell'unità immobiliare individuata all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Napoli - Territorio Servizi
Catastali – Comune di CO NS - Catasto Fabbricati – con i seguenti dati: Foglio 17 –
Particella 482 – Sub 10 – Zona Censuaria 1 –Indirizzo Via Raffaele Bosco n. CM – AN T
– Categoria A/4 – Classe 5 – Consistenza 2,5 vani – Rendita € 174,30; L'immobile sub 10 è stato realizzato in assenza dei necessari titoli edilizi e pertanto veniva inoltrata in data
30/09/1986 ai sensi della Legge 47/85, domanda di sanatoria a firma del Sig. Per_1
(de cuius) assunta al protocollo di ingresso del comune di CO NS con il n°
[...]
18977 (cfr. allegato n° 5); si ritiene che il più probabile valore di mercato dell'unità immobiliare identificato al foglio 17 del Catasto Fabbricati del Comune di CO NS con il numero di particella 482 e subalterno 10, stimato all'epoca dell'aperta successione
(28/12/2007), sia pari a € 43.791,00 (cfr. allegato n° 8) dopo aver abbattuto del 25% il prezzo unitario iniziale valutato in € 2.200,00/mq per tener conto del fatto che il deposito è stato costruito sine titulo;
27 p) FA (Foglio 17 – Particella 482 – Sub 11) Piena proprietà dell'unità immobiliare individuata all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Napoli - Territorio Servizi
Catastali – Comune di CO NS - Catasto Fabbricati – con i seguenti dati: Foglio 17 –
Particella 482 – Sub 11 – Zona Censuaria 1 –Indirizzo Via Raffaele Bosco n. CM – AN 2
– Categoria C/2 – Classe 4 – Consistenza 23 m2 – Rendita € 109,28; L'unità sub 11 è costituita dal terrazzo di copertura e dal sottotetto (cfr. allegato n° 4 – Planimetrie di rilievo e documentazione fotografica). Anche l'immobile sub 11 (terrazzo) rappresentando la copertura del corpo di fabbrica realizzato in assenza dei necessari titoli edilizi è inserito nella domanda di sanatoria inoltrata in data 30/09/1986 ai sensi della Legge 47/85 a firma del Sig. (de cuius) assunta al protocollo di ingresso del comune di CO Persona_1
NS con il n° 18977 (cfr. allegato n° 5). Tanto premesso si ritiene che il più probabile valore di mercato dell'unità immobiliare identificato al foglio 17 del Catasto Fabbricati del
Comune di CO NS con il numero di particella 482 e subalterno 11, stimato all'epoca dell'aperta successione (28/12/2007), sia pari a € 27.821,48 (cfr. allegato n° 8) dopo aver abbattuto del 25% il prezzo unitario iniziale del terrazzo di copertura valutato in €
2.200,00/mq per tener conto del fatto che esso è stato costruito sine titulo;
il valore così ottenuto è stato, poi, ridotto dell'85% per tener conto della sua destinazione d'uso. Anche il prezzo unitario iniziale del sottotetto, valutato in € 2.200,00/mq, è stato ridotto dell'85% in funzione del suo stato e della sua destinazione d'uso.
q) FA (Foglio 17 – Particella 131) Piena proprietà dell'unità immobiliare individuata all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Napoli - Territorio Servizi Catastali –
Comune di CO NS - Catasto Fabbricati – con i seguenti dati: Foglio 17 – Particella
131 – Sub 1 – Zona Censuaria 1 –Indirizzo Via Cognulo n. CM – AN T – Categoria C/2 –
Classe 7 – Consistenza 165 m2 – Rendita € 681,72; la struttura, ubicata nella cosiddetta zona del Cognulo, si raggiunge dalla principale via Raffaele Bosco attraversando un parcheggio pubblico e percorrendo, successivamente, una stradina abbastanza ripida e stretta. L'immobile, secondo quanto riportato nell'atto di divisione per Notaio del Per_3
1976, era destinato a porcile e la superficie su cui esso insiste comprende “ … … …la striscia della larghezza di metri uno lunga per tutto il confine fino a raggiungere i due porcili assegnati a LU e;
tale striscia formerà unitamente all'analoga che si trova Per_1
nel terreno che sarà assegnato a un viale che servirà di accesso comune. Si chiarisce Per_1 che la striscia tra i guazzatoi dei due porcili è comune a LU e . E' compresa altresì Per_1
la proprietà della cisterna gravata dalla servitù di attingere acqua in favore della zona di fondo e del porcile che verrà assegnata a e con l'obbligo di convogliare le acque del Per_1
28 tetto del porcile nella cisterna stessa … … …”. L'immobile costituito da un unico livello con un corpo principale in muratura di tufo di vetusta fattura e un altro corpo con aperture del tipo a nastro si trova in stato di abbandono. Diverse sono, poi, le tipologie di coperture che proteggono alla men peggio la struttura. Tanto premesso si ritiene che il più probabile valore di mercato dell'unità immobiliare identificato al foglio 17 del Catasto Fabbricati del
Comune di CO NS con il numero di particella 131 e subalterno 1, stimato all'epoca dell'aperta successione (28/12/2007), sia pari a € 81.759,50 (cfr. allegato n° 8);
r) NO (Foglio 17 – Particella 207) Piena proprietà del fondo di terreno individuato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Napoli - Territorio Servizi Catastali –
Comune di CO NS - Catasto Terreni – con i seguenti dati: Foglio 17 – Particella 207 –
Qualità ULIVETO – Classe 2 – Superficie are 2 ca 22 – Reddito Domenicale € 2,01 –
Reddito Agrario € 1,20; il ctu ha evidenziato che i terreni del foglio catastale 17 del Comune di CO NS sono stati stimati considerando la loro superficie catastale in quanto una misurazione strumentale avrebbe richiesto un impegno economico abbastanza elevato e non avrebbe dato risultati precisi dal momento che in tali lotti non vi sono materializzati i confini e i capisaldi. Per quanto sopra il più probabile valore di mercato del lotto di terreno – fg. 17
p.lla 207 esteso circa mq 222 risulta pari a € 3.330,00 avendo considerato un valore di €
15,00 a mq (cfr. allegato n° 8);
s) NO (Foglio 17 – Particella 236) Piena proprietà del fondo di terreno individuato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Napoli - Territorio Servizi Catastali –
Comune di CO NS - Catasto Terreni – con i seguenti dati: Foglio 17 – Particella 236
– Qualità ULIVETO – Classe 3 – Superficie are 10,58 ca 22 – Reddito Domenicale € 6,28 –
Reddito Agrario € 4,92 Per quanto sopra il più probabile valore di mercato del lotto di terreno – fg. 17 p.lla 236 esteso circa mq 1058 risulta pari a € 15.870,00 (cfr. allegato n° 8) avendo considerato un valore di € 15,00 a mq;
t) NO (Foglio 17 – Particella 243) Piena proprietà del fondo di terreno individuato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Napoli - Territorio Servizi Catastali –
Comune di CO NS - Catasto Terreni – con i seguenti dati: Foglio 17 – Particella 243 –
Qualità ULIVETO – Classe 3 – Superficie are 17 ca 04 – Reddito Domenicale € 10,12 –
Reddito Agrario € 7,92.Per quanto sopra il più probabile valore di mercato del lotto di terreno – fg. 17 p.lla 243 esteso circa mq 1704 risulta pari a € 25.560,00 (cfr. allegato n° 8) avendo considerato un valore di € 15,00 a mq.
Dunque il valore che aveva, all'epoca dell'aperta successione (28/12/2007), il compendio immobiliare di proprietà del Sig. , come rettificato considerato i beni ad esso Persona_1
29 appartenenti nella misura di 5/6, ammonta ad euro 1.319.502,46 e comprende le predette unità immobiliari ubicate nel comune di AN di TO e quelle dislocate nel Comune di CO
NS.
Il Collegio non ha motivo di discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuto il ctu, che ha risposto ai rilievi critici formulati sulla stima dei beni dal solo consulente tecnico della convenuta
[...]
(cfr replica alle osservazioni pervenute dall'arch. ). CP_1 Persona_10
Nella fattispecie opera la disposizione di cui all'art. 566 c.c. che, in caso di pluralità di figli, ripartisce l'eredità in parti uguali.
Dunque, avendo il compendio immobiliare un valore complessivo di euro 1.319.502,48 considerato l'ammontare della somma di denaro depositata sul libretto di risparmio postale pari ad euro
25.198,04 (euro 1.344.700,52), detratto l'importo della spesa sostenuto dalla convenuta CP_1
pari ad euro 2.265,12, la quota ideale spettante a ciascuno dei cinque figli quali eredi
[...]
legittimi è pari ad euro 268.487,08 (1/5 di euro 1.342.435,40).
3.4. Quanto alla divisibilità del compendio ereditario, in punto di diritto, occorre sottolineare che la non comoda divisibilità dell'immobile prevista dall'art. 720 c.c., configurandosi quale deroga al principio generale dell'art. 718 dello stesso codice, che attribuisce a ciascun partecipante alla comunione il diritto ai beni in natura secondo le norme dei successivi articoli 726 e 727, può esser ritenuta solo ove risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti. La relativa indagine implica un accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità purché essa sia stata condotta avendo riguardo alla possibilità di ripartire il bene nella sua attuale consistenza e nella sua concreta destinazione in guisa che la porzione da attribuire a ciascuno configuri un'entità autonoma e funzionale e venga inoltre evitato che dal frazionamento possa derivare un deprezzamento dell'originario ed intrinseco valore del bene medesimo, in modo che ai partecipanti siano attribuite quote suscettibili di autonomo e libero godimento non compromesse da pesi, servitù e limitazioni eccessive, anziché porzioni non correlate alla funzione economica dell'intero bene (Cass. civ., sez.
II, 11-5-1995, n. 5133).
In particolare, poi, è necessario ricordare che è stato affermato che il concetto di comoda divisibilità di un immobile a cui fa riferimento l'art. 720 c.c. postula, sotto l'aspetto strutturale che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento e sotto l'aspetto economico - funzionale che la divisione consenta il mantenimento, sia pure in misura proporzionalmente ridotta, della funzionalità che aveva il tutto e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso. La relativa indagine implica un accertamento di fatto e la conseguente decisione è
30 incensurabile in sede di legittimità, salvo che sotto i profili della mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione (Cass. civ., sez. II, 7-2-2002, n. 1738, in Mass. Giur. It., 2002; v. anche Cass. civ., sez. II, 24-11-1998, n. 11891, in Mass. Giur. It., 1998).
Alla stregua dei principi esposti, il Collegio ritiene che i beni in questione siano divisibili, procedendo alla formazione di distinte porzioni di beni da ripartire tra condividenti, con i necessari conguagli per colmare le differenze di valore rispetto a quello della quota spettante a ciascuno.
Il tribunale, invero, condivide l'opinione giurisprudenziale (cfr. Cass. civ., sentenza n. 15105 del
22-11-2000) che privilegia la tesi che mira ad evitare eccessivi frazionamenti dei beni, e riconosce la validità di un progetto di divisione che preveda la formazione di quote con beni distinti, sempre che le quote stesse abbiano una composizione omogenea. Si afferma, invero, che “nella divisione ereditaria non si richiede necessariamente in sede di formazione delle porzioni una assoluta omogeneità delle stesse, ben potendo, nell'ambito di ciascuna categoria di beni, (immobili, mobili e crediti) da dividere, che alcuni siano assegnati per l'intero ad una quota ed altri, sempre per
l'intero, ad altra quota, salvi i necessari conguagli” (Cass. civ., sentenza n. 9203 del 14-5-2004; conf: sentenza n. 14540 del 30-7-2004 e ordinanza n. 17862 del 27-8-2020).
Nella specie, come risulta proprio dagli accertamenti tecnici demandati al consulente, gli immobili rispetto ai quali è stata dichiarata aperta la successione legittima sono risultati comodamente divisibili in cinque distinte quote.
Tanto premesso, per la divisione del compendio immobiliare il c.t.u. ha elaborato un progetto di divisione inserendo nell'allegato n° 9 alla ctu, una tavola grafica che illustra le cinque quote formate con gli immobili che appartenevano al de cuius sig. al momento della sua Persona_1
morte avvenuta il 28 dicembre 2007, indicando le quote con distinto colore.
Il ctu ha individuato le seguenti quote:
1) una prima quota, di colore azzurro, inserendovi beni immobili per un importo di euro
303.466,00, una quota in denaro di euro 5.039,61, una quota da detrarre per importo spesa sostenuta da pari ad euro 453,02, con un conguaglio di – euro 9.096,96; CP_1
2) una seconda quota, di colore rosa inserendovi beni immobili per un importo di euro
280.448,85,00, una quota in denaro di euro 5.039,61, una quota da detrarre per importo spesa sostenuta da pari ad euro 453,02, con un conguaglio di + euro CP_1
13.920,19;
3) una terza quota, di colore giallo, inserendovi beni immobili per un importo di euro
311.315,35, una quota in denaro di euro 5.039,61, una quota da detrarre per importo spesa sostenuta da pari ad euro 453,02, con un conguaglio di - euro 16.946,31; CP_1
31 4) una quarta quota, di colore verde, inserendovi beni immobili per un importo di euro
286.251,56, una quota in denaro di euro 5.039,61, una quota da detrarre per importo spesa sostenuta da pari ad euro 453,02, con un conguaglio di + euro 8.117,48; CP_1
5) una quinta quota, di colore viola inserendovi beni immobili per un importo di euro
290.363.45, una quota in denaro di euro 5.039,61, una quota da detrarre per importo spesa sostenuta da pari ad euro 453,02, con un conguaglio di + euro 4.005,59. CP_1
Il ctu ha anche precisato che, come raffigurato nel grafico che segue, le aree evidenziate in rosso e riportate come comuni nel progetto divisionale versato nell'allegato n° 9 restano gravate di servitù di passaggio in favore della sig. già beneficiaria della donazione da parte del padre Parte_1
con atto per Notaio del 1997. Persona_1 Per_4
Il Collegio ritiene di poter fare proprio il progetto di divisione del ctu, apportando le dovute correzioni derivanti dall'aver il ctu calcolato per l'intero la proprietà dei beni che appartengono al de cuius nella quota di 5/6, per cui la composizione delle quote di cui al progetto elaborato dal ctu viene modificata inserendo all'interno dei rispetti lotti la sola quota di 5/6 appartenente al de cuius, come di seguito illustrato.
All'uopo si premette che nel procedimento per lo scioglimento di una comunione, non occorre una formale osservanza delle disposizioni previste dall'articolo 789 del Cpc - ovvero la predisposizione di un progetto di divisione da parte del giudice istruttore, il suo deposito in cancelleria e la fissazione dell'udienza di discussione dello stesso - essendo sufficiente che il medesimo giudice istruttore faccia proprio, sia pure implicitamente, il progetto approntato e depositato dal Ctu, così come non è necessaria la fissazione dell'apposita udienza di discussione del progetto quando le parti abbiano già escluso, con il loro comportamento processuale (nella specie, tenuto conto delle domande riconvenzionali di riduzione per lesione di legittima e di rendiconto, cui le parti non hanno rinunziato riportandosi alle rispettive difese in sede di udienza fissata per la precisazione delle conclusioni), la possibilità di una chiusura del procedimento mediante accettazione consensuale della proposta divisione, in tal modo giustificandosi la diretta rimessione del giudizio alla fase decisoria (cfr Cassazione civile sez. II, 11/01/2024, n.1122 (Cass., Sez. 2, 30/5/2017, n.
13621; Cass., Sez. 2, 11/1/2010, n. 242; Cass., Sez. 2, 1/12/1983, n. 7525), sicché non può considerarsi motivo di nullità dello scioglimento della comunione il fatto che i giudici di merito non abbiano seguito tutte le tappe del procedimento di divisione.
Dunque, tenuto conto che alla luce della rettifica dei calcoli operata dal Collegio il valore di ciascuna quota è pari ad euro 268.487,07 le cinque quote di cui al progetto di divisione, come rielaborato dal Collegio, sono le seguenti:
32 a) la prima quota del valore di euro 257.474,92, – individuata con il colore celeste dal ctu,
ha ad oggetto i seguenti beni: quota 5/6 proprietà beni individuati al foglio 6 p.lla 407 sub 2 categoria C/3 (mq 31,96, oggetto di condono, valore al mq euro 2.800,00; mq 35,00 porzione preesistente, prezzo al mq euro 2.800,00, corte pertinenziale mq 31, prezzo al mq
250,00 (totale euro 135.888,33 pari ai 5/6 di euro 163.066,00); quota 5/6 proprietà piano terra dell'immobile identificato al foglio 6 p.lla 407 sub 3, cat. A/3 (mq 52,00, euro 3.000,00 al mq totale euro 117.000,00 (pari ai 5/6 di euro 140.400,00); una quota in denaro di euro
5.039,61, una quota da detrarre per importo spesa sostenuta da pari ad euro CP_1
453,02;
b) la seconda quota del valore di euro 243.458,10 individuata in rosa dal ctu, avente ad oggetto i seguenti beni: quota 5/6 proprietà terreno al foglio 6 p.lla 407 sub 1, categoria
BCNC, descrizione ente urbano, nella misura di mq 13,125, prezzo la mq euro 250,00, valore di euro 2.734,37 (pari a 5/6 di euro 3.281,25); quota 5/6 proprietà piano primo dell'immobile al catasto foglio 6 p.lla 407 sub 3, cat. A/3, mq 52,00 prezzo al mq 3.500,00 valore totale euro 136.500,00 (pari a 5/6 di euro 163.800); quota proprietà 5/6 cortile mq
34,80, prezzo al mq 250,00 valore euro 7.250,00 (pari a 5/6 di euro 8.700,00); proprietà 5/6 passaggio comune mq euro 12,54, valore al mq euro 250,00, valore complessivo euro
2.612,50 (pari a 5/6 di euro 3135,00), quota 5/6 ulteriori 36,12 mq valore euro 7.525,00
(pari a 5/6 di euro 9030,00); quota 5/6 proprietà al foglio 6 p.lla 407, sub 4, categoria C/2 terrazzo, mq 41,30 prezzo al mq 3.500,00 valore euro 18.068,75 (pari a 5/6 di euro
21.682,50); quota 5/6 passaggio comune mq 1,85, prezzo la mq euro 3.500,00, valore euro
809,37 (pari a 5/6 di euro 971,25 ); quota proprietà 5/6 sottotetto mq 27.76, valore euro
3.500,00, prezzo complessivo euro 32.386,66 (pari a 5/6 di euro 38.864,00); terreno al foglio 6 p.lla 2609 categoria BCNC, ente urbano, mq 8,69, prezzo al mq 250,00, valore euro
2.173,44; terreno al foglio 6 p.lla 1959, vigneto.passaggio comune mq 24,33, prezzo la mq euro 35,00, totale euro 851,67; terreno foglio 6, p.lla 2443 passaggio comune mq 15.05 prezzo euro 35 al mq euro 526,75; vigneto mq 783,80, euro 35,00 mq, totale euro
27.433,00; una quota in denaro di euro 5.039,61, una quota da detrarre per importo spesa sostenuta da pari ad euro 453,02; CP_1
c) la terza quota del valore di euro 264.608,01 individuata in giallo dal ctu, avente ad oggetto quota 5/6 proprietà al foglio 6 p.lla 407 sub 1, categoria BCNC, descrizione ente urbano, nella misura di mq 13,125, prezzo la mq euro 250,00, valore di euro 2.734,37 (pari a 5/6 di euro 3281,25); quota 5/6 piano primo dell'immobile al catasto foglio 6 p.lla 407 sub
3, cat. A/3, mq 45,00 prezzo al mq 3.500,00 totale euro 118.125,00 (pari ai 5/6 di euro
33 141.750,00); quota 5/6 passaggio comune mq 12,54, prezzo al mq 250,00 valore euro
2.612,50 (pari ai 5/6 di euro 3.135,00; quota 5/6 terrazzo mq euro 11,00 valore al mq euro
250,00, valore complessivo euro 2.291,66 (pari ai 5/6 di euro 2.750,00); quota 5/6 foglio 6
p.lla 407, sub 4, categoria C/2 passaggio comune mq 1,85, prezzo la mq euro 3.500,00, valore euro 809,37 (pari a 5/6 di euro 971,25), quota 5/6 sottotetto mq 46,24, valore euro
3.500,00, prezzo complessivo euro 53.946,66 (pari ai 5/6 di euro 64.736,00); terreno al foglio 6 p.lla 2609 categoria BCNC, ente urbano, mq 8,69, prezzo al mq 250,00, valore euro
2.173,44; quota 5/6 al foglio 6 p.lla 2446, sub 1, categoria c/2, porzione preesistente mq
23,91, prezzo la mq euro 2.500,00, totale euro 50.808,75; oggetto condono mq 29,77 prezzo euro 1.000,00 al mq euro 22.327,50; sottotetto mq 30,93, euro 2.500,00 mq, totale euro
11.598,75; terreno mq 183,00, euro 35,00 al mq), valore euro 6.405,00, valore totale euro
75.950,00 pari ai 5/6 di euro 91.140; terreno foglio 6 p.lla 1959, vigneto-pass.comune mq
24,33 prezzo euro 35,00 al mq valore euro 851,67; foglio 6 p.lla 2443, passaggio comune mq 15,05 prezzo al mq euro 35,00, valore euro 526,75; una quota in denaro di euro
5.039,61, una quota da detrarre per importo spesa sostenuta da pari ad euro CP_1
453,02;
d) la quarta quota del valore di euro 282.491,19 indicata in verde dal ctu avente ad oggetto quota 5/6 proprietà terreno al foglio 6 p.lla 407 sub 1, categoria BCNC, descrizione ente urbano, nella misura di mq 13,125, prezzo la mq euro 250,00, valore di euro 2.734,37 (pari a 5/6 di euro 3281,25); terreno al foglio 6 p.lla 2609, categoria BCNC descrizione ente urbano, mq 8,69, prezzo la mq euro 250,00, totale euro 2.173,44; quota 5/6 proprietà bene al foglio 6 p.lla 2444 sub 1 categoria c/2, prima parte oggetto condono mq 54,78 euro 700,00 al mq, valore euro 23.966,25 (pari 5/6 di euro 28.759,50); seconda parte preesistente mq
180,41 prezzo euro 100,00 al mq valore euro 15.034,16 (pari a 5/6 di euro 18.041,00); terreno foglio 6 p.lla 1958, vigneto mq 514,95 prezzo al mq euro 35,00, valore euro
18.023,25; vigneto mq 6,03 prezzo euro 35,00 al mq, valore euro 210,88; terreno foglio 6
p.lla 1960, descrizione agrumeto, mq 382,00, prezzo euro 35,00 al mq valore euro
13.370,00; mq 9,00 prezzo euro 35,00 al mq, valore euro 315,00; terreno foglio 6 p.lla
2443, passaggio comune mq 15,05, prezzo euro 35,00 valore complessivo euro 526,75; foglio 17, plla 482 sub 8, categoria a/4 lab. P.T. (ex caseificio) mq 47,67, prezzo al mq euro
1.800,00 valore euro 85.806,00; foglio 17 p.lla 482 sub 9 categoria c/2 oggetto condono mq
35,17, prezzo euro 1.200,00 al mq, valore complessivo euro 31.653,00; cisterna posta al di sotto del sub 9 mq 23,32 valore euro 1.200,00 al mq, valore complessivo euro 2.332,00; foglio 17, p.lla 131 sub 1 categoria C/2, corpo principale mq 78,29, prezzo euro 700,00 al
34 mq valore complessivo euro 54803, corpo antistante second mq 83,43, prezzo euro 300,00 al mq, valore complessivo euro 25029, viale accesso mq 12,85, prezzo euro 150,00 al mq, valore complessivo euro 1927,5; una quota in denaro di euro 5.039,61, una quota da detrarre per importo spesa sostenuta da pari ad euro 453,02; CP_1
a) una quinta quota, del valore di euro 294.403,18 indicata in viola dal ctu, avente ad oggetto: quota 5/6 proprietà terreno al foglio 6 p.lla 407 sub 1, categoria BCNC, descrizione ente urbano, nella misura di mq 13,125, prezzo la mq euro 250,00, valore di euro 2.734,37
(pari a 5/6 di euro 3281,25); al foglio 6 p.lla 2609, categoria BCNC, descrizione ente urbano, mq 8,69 prezzo euro 250,00 al mq, valore euro 2.173,44; foglio 6 p.lla 1958 vigneto mq 6,03 prezzo euro 35,00 al mq, valore euro 210,88; foglio 6 p.lla 1959, vigneto- pass.comune mq 24,33 prezzo euro 35,00 al mq valore euro 851,67; foglio 6 p.lla 1960, descrizione agrumeto;
mq 9,00 prezzo euro 35,00 al mq, valore euro 315,00; foglio 6 p.lla
1960, descrizione agrumeto;
mq 1454,00 prezzo euro 35,00 al mq, valore euro 50.890,00; foglio 6 p.lla 2443, passaggio comune mq 15,05, prezzo euro 35,00 valore complessivo euro
526,75; foglio 17, plla 482 sub 8, categoria a/4 abitazione P.1, mq 52,28, prezzo al mq euro
2.200,00 valore euro 115.016,00; balcone mq 1,32, prezzo al mq euro 2.200,00 valore euro
726,00; foglio 17 p.lla 482 sub 10, categoria A/4 descrizione oggetto condono, mq 26,54, euro 2.200,00 al mq, valore euro 43.791,00; foglio 17 p.lla 482, sub 11, categoria C/2 terrazzo oggetto di condono mq 26,85, valore al mq euro 1.650,00, valore complessivo euro
6.645,38; foglio 17 p.lla 482, sub 11, categoria C/2 sottotetto, mq 64,17, valore al mq euro
2.200, valore complessivo euro 21.176,10; foglio 17 p.lla 207, terreni uliveto, mq 222, prezzo al mq 15,00 valore euro 3.330,00; foglio 17 p.lla 236, uliveto, mq 1058, prezzo al mq
15,00 valore euro 15.870,00; foglio 17 p.lla 243, uliveto mq 1704, prezzo euro 15,00 al mq, valore complessivo euro 25.560,00; una quota in denaro di euro 5.039,61 una quota da detrarre per importo spesa sostenuta da pari ad euro 453,02. CP_1
Fatte queste precisazioni, il progetto di divisione redatto dal c.t.u. è condiviso dal Collegio in quanto consente una attribuzione in natura delle quote a ciascun condividente con conguagli di denaro limitati.
Dunque posto che il valore di ciascuna quota è pari ad euro 268.487 ,08 ne discende che: la prima quota di euro 257.474,92 deve avere 11.012,16: la seconda quota di euro 243.458,10 deve avere 25.028,98; la terza quota euro 264.608,01 deve avere euro 3.879,07; la quarta quota euro 282.491,19 deve dare 14.004,11:
35 la quinta quota 294.403,18 deve dare euro 25.916,10;
Alla formazione delle quote, segue la condanna al pagamento dei relativi conguagli.
In particolare, l'assegnatario della quarta quota del valore di euro 282.491,19 deve corrispondere un conguaglio di euro 11.012,16 in favore dell'assegnatario della prima quota e di euro 2.991,95 in favore dell'assegnatario della terza quota (all'assegnatario della terza quota del valore di euro
264.608,01 compete un conguaglio di euro 3.879,07 quindi dovrà ricevere un ulteriore conguaglio di euro 887,12 pari al valore della quota spettante).
L'assegnatario della quinta quota del valore di euro 294.403,18 deve corrispondere un conguaglio di euro 25.916,10 di cui euro 25.028,98 in favore dell'assegnatario della seconda quota, ed euro
887,12 in favore dell'assegnatario della terza quota;
così ripartito nelle misure di seguito precisate:
- all'assegnatario della seconda quota del valore di euro 243.458,10 compete un conguaglio di euro
25.028,98 ( 243.458,10 + 25.028,98=268.487,08 pari al valore della quota spettante);
- all'assegnatario della terza quota del valore di euro 264.608,01 compete un ulteriore conguaglio di euro 887,09 (264.608,01 + 2991,95+887,12 pari al valore della quota spettante di euro
268.487,08).
I conteggi sono verificati: la somma dei conguagli è pari ad euro 25.916,10 (euro 25028,98+ euro
887,12); sottraendo al valore della quinta quota, pari ad euro 294.403,18 l'importo di euro
25.916,10 si ottiene l'importo di euro 268.487,08 pari al valore della quota spettante.
Sugli importi dovuti a titolo di conguaglio devono essere corrisposti gli interessi legali (Cass.
2000/9659; 2004/2483; 2004/12818) a decorrere dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.
Alcune delle parti costituite hanno espresso la loro preferenza per l'assegnazione delle quote, anche se con riferimento al progetto divisionale come elaborato dal ctu: in particolare ha Parte_1
espresso la sua preferenza per la quarta quota del progetto divisionale, identificata con il colore verde nel grafico allegato sub 9 alla relazione peritale;
all'udienza del 18.12.2024 l'avv. Di Capua per conto della sua assistita manifestava una preferenza per la quota n. 1 di colore celeste;
il coerede parimenti manifestava una preferenza per la quota verde, in quanto Controparte_2
comprendente per la maggior parte immobili siti nel Comune di CO NS, precisamente nella stessa strada e civico di residenza, ed anche la condividente ha manifestato la sua CP_1
preferenza per a quota verde.
Va all'uopo considerato che “ In tema di scioglimento della comunione ereditaria, il criterio dell'estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall'art. 729 c.c. a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale e, pertanto, è derogabile in base a valutazioni discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni,
36 ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del difetto di motivazione. Ne consegue che,
a fronte della richiesta della parte di attribuzione di una delle quote di identico valore, il giudice non
è obbligato a darvi seguito, avendo solo l'onere di adeguatamente giustificare la scelta in favore della conferma ovvero della deroga al principio del sorteggio, con onere motivazionale più pregnante in tale ultima evenienza, attesa la necessità di porre un limite all'applicazione della volontà del legislatore” (cfr Cassazione civile sez. VI, 06/05/2021, n. 11857).
Tuttavia nella fattispecie non sono emerse nè sono state enucleate situazioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ovvero fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, che possano giustificare tale scelta, derogando indebitamente dall'applicazione della regola del sorteggio.
La causa, quindi, deve essere rimessa sul ruolo per procedere alle relative operazioni di sorteggio, come da separata ordinanza.
In accoglimento della domanda riconvenzionale di ed in conformità al dispositivo CP_1 della sentenza parziale n. 2247/2019, va poi disposta l'attribuzione a della somma di CP_1
euro 2.265,12, somma dalla stessa sostenuta nell'interesse di tutti i coeredi e posta a carico della massa.
4. A questo punto, occorre analizzare la domanda avente ad oggetto il riconoscimento dell'indennità di occupazione.
Si premette che evidentemente inammissibili sono le richieste di relativamente CP_1 all'occupazione dei beni del compendio da parte del coerede , in quanto avanzate Controparte_3
per la prima volta con la costituzione del nuovo difensore avvenuta il 27.11.2023.
Dunque, occorre vagliare unicamente la domanda proposta da - - finalizzata ad Parte_2
ottenere la condanna del coerede al pagamento di una indennità per l'occupazione Controparte_3
dei beni dallo stesso detenuti in via esclusiva a far data dalla morte della de cuius.
Giova premettere, in primo luogo, che l'azione esercitata dalla predetta convenuta in via riconvenzionale ha natura risarcitoria e si fonda sulla lesione del diritto, di cui è titolare ciascun comunista, di concorrere nei vantaggi della comunione in proporzione della rispettiva quota (art. 1101 c.c.) e di utilizzare al pari degli altri la cosa comune (art. 1102 c.c.), facendo propri i frutti nei limiti della quota di spettanza.
E' stato precisato in giurisprudenza come l'utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di uno dei comproprietari, ove mantenuta nei limiti di cui all'art. 1102 c.c., non è di per sé idonea a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della
37 corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso, e sempre che risulti provato che il comproprietario, il quale abbia avuto l'uso esclusivo del bene, ne abbia tratto anche un vantaggio patrimoniale (Cass. Sez. 2, 09/02/2015, n.
2423; Cass. Sez. 2, 03/12/2010, n. 24647; Cass. Sez. 2, 04/12/1991, n. 13036). La Cassazione ha, quindi, evidenziato che, se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
peraltro fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, e che il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo (cfr. Cass. civ., sez. II;
sentenza n. 24647 del
3/12/2010. Cfr., in senso analogo, Cass. civ., sez. II, sentenza n. 13036 del 4/12/1991). Ove egli abbia utilizzato ed amministrato il bene ereditario e i coeredi si siano astenuti da analoghe attività, sussiste pur sempre la presunzione "iuris tantum" che abbia agito nella qualità e operato anche nell'interesse degli altri.
Nella specie, sebbene sia pacifico tra tutte le parti costituite oltre che riscontrato dal ctu in sede di operazioni peritali che abbia il godimento di parte degli immobili caduti in Controparte_3
comunione e segnatamente dei beni immobili facenti parte del fabbricato sito in AN di TO alla via Formiello n. 2 e 4 - è pur vero che non risulta agli atti alcuna prova che gli altri partecipanti alla comunione abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare siffatti beni in modo diretto e che ciò non gli sia stato concesso, in epoca precedente all'instaurazione della lite.
Nella stessa missiva stragiudiziale che inviata a tutti i comunisti, tra cui anche il Parte_2 germano in data 13.12.2011, l'odierna istante chiede di procedere allo scioglimento della CP_3 comunione, senza nulla allegare nè richiedere in ordine all'occupazione esclusiva dei predetti beni da parte del germano, nè nulla emerge in tal senso dai successivi verbali degli incontri nel corso dei quali in sede stragiudiziale le parti hanno cercato di addivenire ad una soluzione concordata in ordine alla divisione dei beni paterni (cfr allegato 7 produzione attorea, allegato 8 copia dei verbali di incontro produzione ). Parte_2
Pertanto, il Collegio ritiene che la domanda possa accogliersi solo con decorrenza dalla data della notifica al contumace della comparsa di costituzione di Controparte_3 Parte_2
contenente la domanda riconvenzionale in oggetto, e dunque dalla data del 24.06.2014 (cfr notifica al contumace della comparsa di costituzione di avvenuta a mezzo posta e ritirata Parte_2
da in data 24.06.2014). Controparte_3
38 Ciò detto, al fine di determinare l'importo dovuto a titolo di indennità di occupazione, si rileva che il consulente ha provveduto alla quantificazione dei canoni locativi annui dell'immobile, sulla scorta della consistenza e dello stato conservativo desumibile dai grafici e dalle foto allegate (non avendo mai potuto accedere al bene) quantificandolo in euro 300,00 mensili.
Le conclusioni del consulente in ordine a tale quantificazione sono state specificamente contestate dall'attrice in riconvenzionale la quale nell'evidenziare che l'importo è Parte_2
sottostimato rispetto a quello di mercato ha evidenziato che lo stesso foglio utilizzato dal CTU per determinare il valore di vendita del bene, vale a dire la Banca dati delle quotazioni immobiliari del
Comune di AN di TO pubblicata dalla Agenzia delle Entrate per l'anno 2008, contiene alla terza colonna il valore di mercato degli immobili (valore in Euro per metro quadrato) ed alla colonna successiva i valori per le locazioni anche qui indicati con riferimento al prezzo di Euro per ogni a metro quadrato e con una forbice tra valori massimi e valori minimi.
I particolare la evidenzia che si tratta di immobile ad uso abitativo della estensione di circa Pt_1
212 metri quadrati (oltre terrazzi ed aree cortilizie per ulteriori 122 metri quadrati) cui vanno aggiunti ulteriori 25 metri quadrati di deposito ubicati al secondo piano e che ben avrebbe potuto il ctu utilizzare per la stima del valore locativo figurativo dei beni gli stessi utilizzati per la stima di quello di vendita.
Il Collegio ritiene di discostarsi dalle conclusioni alle quali è giunto il ctu, il quale nel rispondere ai rilievi critici del consulente di parte ha affermato che “la determinazione di calcolare il corrispettivo del godimento è venuta dal fatto che non avendo potuto eseguire l'accesso presso l'immobile che ci riguarda non è stato possibile verificare le condizioni in cui l'unità versa e nemmeno le consistenze di essa unità effettivamente abitabili e fruibili”.
All'uopo appare maggiormente congrua la valutazione operata dal consulente di parte della Pt_1
che ha individuato il valore figurativo di locazione del bene utilizzando le stesse risultanze della del ctu e la medesima fonte da questi utilizzata per il calcolo del valore di mercato del medesimo cespite: vale a dire banca dati delle quotazioni immobiliari per l'anno 2008 pubblicata dalla
Agenzia delle Entrate, moltiplicando il valore a metro quadrato fornito dalla Agenzia delle Entrate per i metri quadrati coperti di cui si compone il cespite ed utilizzando quale valore locativo per metro quadrato quello minimo indicato nella banca dati della Agenzia delle Entrate nel 2008: infatti ha valutato il cespite come abitazione di tipo economico (con riferimento alla tipologia di immobile) ed ha adottato come valore a metro quadrato quello minimo per tale tipologia, vale a dire
Euro 4,8 a metro quadrato, ottenendo un canone mensile di euro 1017,60, spettante all'istante nella misura di 1/5 pari ad euro 203,52.
39 Dunque in accoglimento della domanda in esame, tenuto conto del valore locativo del cespite come stimato in euro 1017,60 mensili in quota parte di 1/5 spettante all'istante in euro 203,5, CP_3
va condannata al pagamento in favore di dell'importo di euro 26.457,60
[...] Parte_2
(pari ad euro 203,52 mensili, corrispondenti alla quota di 1/5 per 130 mesi dal luglio 2014 all'attualità), oltre interessi al tasso legale dal deposito della sentenza al soddisfo.
5. . In ordine alle spese di lite, è utile rammentare il principio secondo il quale “Il carattere unitario del processo divisionale non esclude che nell'ambito di tale processo debbano distinguersi le sentenze non definitive aventi carattere meramente strumentale in quanto destinate a dare impulso alle successive operazioni divisionali e sentenze definitive prive di tale carattere di strumentalità in quanto esauriscono la materia del contendere, sebbene non realizzino di per sé sole la concreta attribuzione dei beni ai singoli condividenti e debbano essere seguite da ulteriori operazioni (stima, sorteggi di lotti, determinazioni di eventuali plusvalenze o minusvalenze e relativi conguagli).
Pertanto, ha natura definitiva la sentenza che intervenendo nel corso del giudizio divisorio risolva tutte le contestazioni insorte fra i condividenti, in ordine ai rispettivi diritti, nonché ai limiti e alle particolari connotazioni di questi, rimettendo ad una successiva fase esclusivamente le operazioni relative alla concreta determinazione ed all'attribuzione delle quote” (Cass. civ., sez. II, 21-4-1994,
n. 3788, in Giust. civ. Mass. 1994, 542; Cass. civ. 18-6-1986, n. 4080; conf., Cass. civ., sentenza n.
12818 del 12-7-2004).
Nella fattispecie tenuto conto del parziale accoglimento delle domande riconvenzionali spiegate da
(rigetto dell'accertamento donazione diretta, riconoscimento delle somme spese per CP_1
la massa, stralcio quota di 1/6 appartenente alla signora , del rigetto delle domande R_
riconvenzionali spiegate da nei confronti di e , Parte_2 Parte_1 Controparte_2
di quelle spiegate da di cui e si sono costituiti anche R_ Parte_1 CP_2 Pt_2
come eredi, della contumacia di si ritiene di compensare tra le parti nella misura Controparte_3
del 50 % le spese di lite.
Il restante 50% delle spese di lite riguardante quelle relative alle operazioni strettamente attinenti alla divisione (comprensive di quelle c.t.u.), devono invece essere poste a carico della massa, nella misura indicata in dispositivo;
esse si calcolano in base al valore della massa (scaglione da 260.000 fino ad euro 520.000,00) secondo i parametri di cui al DM 55/14 modificati dal DM 147/2022 ai valori minimi in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'attività concretamente espletata nelle differenti fasi processuali.
Infatti, è principio costantemente ribadito quello secondo cui, essendo il giudizio di divisione svolto nell'interesse comune, le spese devono essere poste a carico di tutti i condividenti, in proporzione delle rispettive quote, per gli atti effettivamente rivolti alla concreta determinazione delle quote,
40 mentre vale il principio della soccombenza per le vicende processuali occasionate da eventuali conflitti di interesse insorti nel corso del giudizio (Cass. 22-5-1973, n. 1482, in Foro it., 1974, I, 488; Cass.
111/1986; “Nei giudizi di divisione vanno poste a carico della massa le spese che sono servite a condurre nel comune interesse il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, sono state necessitate da eccessive pretese o da inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento della parte”: Cass. civ., sez. II, 15-5-2002, n. 7059, in Mass. Giur. It.,
2002 - Arch. Civ., 2003, 339).
Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra e , in Parte_2 Controparte_3
relazione alla domanda di rendiconto spiegata dalla prima nei confronti del germano, e si liquidano in base ai parametri di cui al DM 147/2022 (scaglione di riferimento da euro 26.000,00 ad euro
52.000,00 valori minimi tenuto conto della contumacia della parte soccombente).
7. Infine, va disposta la prosecuzione del giudizio, con separata ordinanza, per l'effettuazione del frazionamento e per il sorteggio delle quote.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1) rigetta la domanda riconvenzionale trasversale di riduzione per lesione di legittima proposta da nei confronti di e;
Parte_2 Parte_1 Controparte_2
2) richiamato il progetto di divisione redatto dal c.t.u. relativo ai beni del patrimonio di Per_1
così come dallo stesso descritto e riportato alle pagine 71 dell'elaborato depositato dal
[...]
c.t.u. il 14.12.2024 e di cui all'allegato 9 alla consulenza consistente nella formazione di cinque quote descritte in motivazione, come modificato dal Tribunale con stralcio della quota di 1/6 già appartenente a , individua, con riferimento ai cinque coeredi, i seguenti R_
lotti:
a) prima quota del valore di euro 257.474,92, – individuata con il colore celeste dal ctu, ha ad oggetto i seguenti beni: quota 5/6 proprietà beni individuati al foglio 6 p.lla 407 sub 2 categoria C/3 (mq 31,96, oggetto di condono, valore al mq euro 2.800,00; mq 35,00 porzione preesistente, prezzo al mq euro 2.800,00, corte pertinenziale mq 31, prezzo al mq 250,00 (totale euro 135.888,33 pari ai 5/6 di euro 163.066,00); quota 5/6 proprietà piano terra dell'immobile identificato al foglio 6 p.lla 407 sub 3, cat. A/3 (mq 52,00, euro
3.000,00 al mq totale euro 117.000,00 (pari ai 5/6 di euro 140.400,00); una quota in denaro di euro 5.039,61, una quota da detrarre per importo spesa sostenuta da CP_1
pari ad euro 453,02;
[...]
b) seconda quota del valore di euro 243.458,10 individuata in rosa dal ctu, avente ad oggetto i seguenti beni: quota 5/6 proprietà terreno al foglio 6 p.lla 407 sub 1, categoria
BCNC, descrizione ente urbano, nella misura di mq 13,125, prezzo la mq euro 250,00,
41 valore di euro 2.734,37 (pari a 5/6 di euro 3.281,25); quota 5/6 proprietà piano primo dell'immobile al catasto foglio 6 p.lla 407 sub 3, cat. A/3, mq 52,00 prezzo al mq
3.500,00 valore totale euro 136.500,00 (pari a 5/6 di euro 163.800); quota proprietà 5/6 cortile mq 34,80, prezzo al mq 250,00 valore euro 7.250,00 (pari a 5/6 di euro 8.700,00); proprietà 5/6 passaggio comune mq euro 12,54, valore al mq euro 250,00, valore complessivo euro 2.612,50 (pari a 5/6 di euro 3135,00), quota 5/6 ulteriori 36,12 mq valore euro 7.525,00 (pari a 5/6 di euro 9030,00); quota 5/6 proprietà al foglio 6 p.lla
407, sub 4, categoria C/2 terrazzo, mq 41,30 prezzo al mq 3.500,00 valore euro
18.068,75 (pari a 5/6 di euro 21.682,50); quota 5/6 passaggio comune mq 1,85, prezzo la mq euro 3.500,00, valore euro 809,37 (pari a 5/6 di euro 971,25 ); quota proprietà 5/6 sottotetto mq 27.76, valore euro 3.500,00, prezzo complessivo euro 32.386,66 (pari a 5/6 di euro 38.864,00); terreno al foglio 6 p.lla 2609 categoria BCNC, ente urbano, mq 8,69, prezzo al mq 250,00, valore euro 2.173,44; terreno al foglio 6 p.lla 1959, vigneto passaggio comune mq 24,33, prezzo la mq euro 35,00, totale euro 851,67; terreno foglio
6, p.lla 2443 passaggio comune mq 15.05 prezzo euro 35 al mq euro 526,75; vigneto mq
783,80, euro 35,00 mq, totale euro 27.433,00; una quota in denaro di euro 5.039,61, una quota da detrarre per importo spesa sostenuta da pari ad euro 453,02; CP_1
c) terza quota del valore di euro 264.608,01 individuata in giallo dal ctu, avente ad oggetto quota 5/6 proprietà al foglio 6 p.lla 407 sub 1, categoria BCNC, descrizione ente urbano, nella misura di mq 13,125, prezzo la mq euro 250,00, valore di euro 2.734,37
(pari a 5/6 di euro 3281,25); quota 5/6 piano primo dell'immobile al catasto foglio 6 p.lla
407 sub 3, cat. A/3, mq 45,00 prezzo al mq 3.500,00 totale euro 118.125,00 (pari ai 5/6 di euro 141.750,00); quota 5/6 passaggio comune mq 12,54, prezzo al mq 250,00 valore euro 2.612,50 (pari ai 5/6 di euro 3.135,00; quota 5/6 terrazzo mq euro 11,00 valore al mq euro 250,00, valore complessivo euro 2.291,66 (pari ai 5/6 di euro 2.750,00); quota
5/6 foglio 6 p.lla 407, sub 4, categoria C/2 passaggio comune mq 1,85, prezzo la mq euro 3.500,00, valore euro 809,37 (pari a 5/6 di euro 971,25), quota 5/6 sottotetto mq
46,24, valore euro 3.500,00, prezzo complessivo euro 53.946,66 (pari ai 5/6 di euro
64.736,00); terreno al foglio 6 p.lla 2609 categoria BCNC, ente urbano, mq 8,69, prezzo al mq 250,00, valore euro 2.173,44; quota 5/6 al foglio 6 p.lla 2446, sub 1, categoria c/2, porzione preesistente mq 23,91, prezzo la mq euro 2.500,00, totale euro 50.808,75; oggetto condono mq 29,77 prezzo euro 1.000,00 al mq euro 22.327,50; sottotetto mq
30,93, euro 2.500,00 mq, totale euro 11.598,75; terreno mq 183,00, euro 35,00 al mq), valore euro 6.405,00, valore totale euro 75.950,00 pari ai 5/6 di euro 91.140; terreno
42 foglio 6 p.lla 1959, vigneto-pass.comune mq 24,33 prezzo euro 35,00 al mq valore euro
851,67; foglio 6 p.lla 2443, passaggio comune mq 15,05 prezzo al mq euro 35,00, valore euro 526,75; una quota in denaro di euro 5.039,61, una quota da detrarre per importo spesa sostenuta da pari ad euro 453,02; CP_1
d) quarta quota verde del valore di euro 282.491,19 indicata in verde dal ctu avente ad oggetto quota 5/6 proprietà terreno al foglio 6 p.lla 407 sub 1, categoria BCNC, descrizione ente urbano, nella misura di mq 13,125, prezzo la mq euro 250,00, valore di euro 2.734,37 (pari a 5/6 di euro 3281,25); terreno al foglio 6 p.lla 2609, categoria
BCNC descrizione ente urbano, mq 8,69, prezzo la mq euro 250,00, totale euro 2.173,44; quota 5/6 proprietà bene al foglio 6 p.lla 2444 sub 1 categoria c/2, prima parte oggetto condono mq 54,78 euro 700,00 al mq, valore euro 23.966,25 (pari 5/6 di euro
28.759,50); seconda parte preesistente mq 180,41 prezzo euro 100,00 al mq valore euro
15.034,16 (pari a 5/6 di euro 18.041,00); terreno foglio 6 p.lla 1958, vigneto mq 514,95 prezzo al mq euro 35,00, valore euro 18.023,25; vigneto mq 6,03 prezzo euro 35,00 al mq, valore euro 210,88; terreno foglio 6 p.lla 1960, descrizione agrumeto, mq 382,00, prezzo euro 35,00 al mq valore euro 13.370,00; mq 9,00 prezzo euro 35,00 al mq, valore euro 315,00; terreno foglio 6 p.lla 2443, passaggio comune mq 15,05, prezzo euro 35,00 valore complessivo euro 526,75; foglio 17, plla 482 sub 8, categoria a/4 lab. P.T. (ex caseificio) mq 47,67, prezzo al mq euro 1.800,00 valore euro 85.806,00; foglio 17 p.lla
482 sub 9 categoria c/2 oggetto condono mq 35,17, prezzo euro 1.200,00 al mq, valore complessivo euro 31.653,00; cisterna posta al di sotto del sub 9 mq 23,32 valore euro
1.200,00 al mq, valore complessivo euro 2.332,00; foglio 17, p.lla 131 sub 1 categoria
C/2, corpo principale mq 78,29, prezzo euro 700,00 al mq valore complessivo euro
54803, corpo antistante second mq 83,43, prezzo euro 300,00 al mq, valore complessivo euro 25029, viale accesso mq 12,85, prezzo euro 150,00 al mq, valore complessivo euro
1927,5; una quota in denaro di euro 5.039,61, una quota da detrarre per importo spesa sostenuta da pari ad euro 453,02; CP_1
e) quinta quota, del valore di euro 294.403,18 indicata in viola dal ctu, avente ad oggetto: quota 5/6 proprietà terreno al foglio 6 p.lla 407 sub 1, categoria BCNC, descrizione ente urbano, nella misura di mq 13,125, prezzo la mq euro 250,00, valore di euro 2.734,37 (pari a 5/6 di euro 3281,25); al foglio 6 p.lla 2609, categoria BCNC, descrizione ente urbano, mq 8,69 prezzo euro 250,00 al mq, valore euro 2.173,44; foglio
6 p.lla 1958 vigneto mq 6,03 prezzo euro 35,00 al mq, valore euro 210,88; foglio 6 p.lla
1959, vigneto-pass.comune mq 24,33 prezzo euro 35,00 al mq valore euro 851,67; foglio
43 6 p.lla 1960, descrizione agrumeto;
mq 9,00 prezzo euro 35,00 al mq, valore euro
315,00; foglio 6 p.lla 1960, descrizione agrumeto;
mq 1454,00 prezzo euro 35,00 al mq, valore euro 50.890,00; foglio 6 p.lla 2443, passaggio comune mq 15,05, prezzo euro
35,00 valore complessivo euro 526,75; foglio 17, plla 482 sub 8, categoria a/4 abitazione
P.1, mq 52,28, prezzo al mq euro 2.200,00 valore euro 115.016,00; balcone mq 1,32, prezzo al mq euro 2.200,00 valore euro 726,00; foglio 17 p.lla 482 sub 10, categoria A/4 descrizione oggetto condono, mq 26,54, euro 2.200,00 al mq, valore euro 43.791,00; foglio 17 p.lla 482, sub 11, categoria C/2 terrazzo oggetto di condono mq 26,85, valore al mq euro 1.650,00, valore complessivo euro 6.645,38; foglio 17 p.lla 482, sub 11, categoria C/2 sottotetto, mq 64,17, valore al mq euro 2.200, valore complessivo euro
21.176,10; foglio 17 p.lla 207, terreni uliveto, mq 222, prezzo al mq 15,00 valore euro
3.330,00; foglio 17 p.lla 236, uliveto, mq 1058, prezzo al mq 15,00 valore euro
15.870,00; foglio 17 p.lla 243, uliveto mq 1704, prezzo euro 15,00 al mq, valore complessivo euro 25.560,00; una quota in denaro di euro 5.039,61 una quota da detrarre per importo spesa sostenuta da pari ad euro 453,02. CP_1
precisa che, come raffigurato nel grafico a pag. 72 della ctu, le aree evidenziate in rosso e riportate come comuni nel progetto divisionale versato nell'allegato n° 9 restano gravate di servitù di passaggio in favore della sig. già beneficiaria della donazione da parte Parte_1
del padre con atto per Notaio del 1997; Persona_1 Per_4
3) dispone a carico dell'assegnatario della quarta quota, da individuare a seguito delle operazioni di sorteggio, l'obbligo di corrispondere un conguaglio di euro 11.012,16 in favore dell'assegnatario della prima quota, da individuare a seguito delle operazioni di sorteggio e di euro 2.991,95 in favore dell'assegnatario della terza quota da individuare a seguito delle operazioni di sorteggio;
4) dispone a carico dell'assegnatario della quinta quota, da individuare a seguito delle operazioni di sorteggio, l'obbligo di corrispondere un conguaglio di euro 25.916,10, di cui euro 25.028,98 in favore dell'assegnatario della seconda quota, da individuare a seguito delle operazioni di sorteggio ed euro 887,12 in favore dell'assegnatario della terza da individuare a seguito delle operazioni di sorteggio;
5) su ogni conguaglio sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
6) dispone l'attribuzione a della somma di euro 2.265,12, già detratta pro quota CP_1
dai singoli lotti in conformità al dispositivo della sentenza parziale n. 2247/2019;
44 7) dispone che si proceda alle operazioni di sorteggio, per l'esecuzione delle quali la causa va rimessa sul ruolo;
8) accoglie la domanda di rendiconto proposta da , per quanto di ragione e per Parte_2
l'effetto condanna al pagamento di euro 26.457,60 in favore di Controparte_3 Pt_2
, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo;
[...]
9) dichiara inammissibile la medesima domanda proposta da CP_1
10) compensa le spese di lite nella misura del 50%;
11) pone la metà residua delle spese processuali a carico della massa, liquidandole:
- per in euro 5.975,47 per esborsi (euro 1.776,50 per contributo unificato, euro Parte_1
855,47 per procedura mediazione, euro 2779,00 per relazione notarile, euro 564,50 per trascrizione della domanda), ed euro 5.614,50 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., se dovute;
- per in euro 5.614,50 per compenso professionale, oltre spese forfettarie Parte_2
nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., se dovute;
- per in euro 5.614,50 per compenso professionale, oltre spese forfettarie Controparte_2
nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., se dovute, da distrarre in favore dell'avvocato Roberta
Cannavale e del p. avv. Antonino Cannavale dichiaratisi antistatari;
- per in euro 5.614,50 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella CP_1
misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., se dovute;
12) pone le spese di c.t.u., già liquidate in corso di causa e con separati decreti, nei rapporti interni tra le parti, a carico della massa in proporzione delle rispettive quote;
13) condanna al pagamento in favore di delle spese di lite in Controparte_3 Parte_2
relazione alla domanda di rendiconto che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi oltre spese forfettarie nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., se dovute;
14) ordina la trascrizione della presente sentenza presso la competente Conservatoria dei Registri
Immobiliari;
15) rimette la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 26.03.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano
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