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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/11/2025, n. 8353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8353 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del
15.10.2025, disposte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 26335/2024 avente ad oggetto: pagamento ratei indennità di accompagnamento;
TRA
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) n.q. di eredi di , elettivamente domiciliati in Giugliano C.F._2 Persona_1
(NA), alla via Ripuaria n. 149, presso lo studio degli avv.ti Pier Paolo Zambardino e Florida
Iervolino, che li rappresentano e difendono;
RICCORENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rapp. p.t., rappresentato e difeso funzionario Concetta Femiano, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER I RICORRENTI: dichiararsi cessata materia del contendere, con condanna delle spese di lite con attribuzione.
PER LA RESISTENTE: dichiararsi cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 02.12.2024, i ricorrenti deducevano il riconoscimento in capo al de cuius, , dell'indennità di accompagnamento a seguito di decreto di Persona_1 omologa emessa nel giudizio recante R.G. n. 15792/2023 dal Tribunale di Napoli in funzione di
Giudice del lavoro.
1 Lamentavano la mancata liquidazione da parte dell' dei ratei maturati dal 01.10.2023 CP_2 sino alla data di decesso del de cuius avvenuto in data 09.12.2023, per l'importo complessivo di €
1.612,38.
Tanto premesso, i ricorrenti convenivano innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di CP_ Giudice del lavoro, l' per condannarlo al pagamento della somma di € 1.579,49 per sorta capitale, di € 32,89 per interessi, per un totale di € 1.612,38, a titolo di ratei di indennità di accompagnamento non riscossi dal 01.10.2023 al 09.12.2023, oltre interessi maturandi sino al soddisfo.
CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tardivamente in giudizio chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo provveduto a corrispondere quanto richiesto in ricorso in data 22.04.2025.
Acquisita la documentazione prodotta, l'udienza del 15.10.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., in cui le parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere, con statuizione sulle sole spese di lite.
La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione
2 di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034;
27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, nella specie, è documentato l'avvenuto pagamento da parte dell' , in data 22.04.2025, della somma richiesta in ricorso (cfr. attestazione CP_2 CP_ avvenuto pagamento allegato memoria .
Pertanto, il riconoscimento del diritto azionato, solo successivamente alla proposizione della domanda, determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, il loro interesse a proseguire il giudizio in uno con l'obbligo del giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
3. Residua la questione delle spese di lite.
Nel caso in esame, come detto, è pacifica la sussistenza del diritto azionato;
ed è, altresì, pacifico che l' abbia provveduto a liquidare lo somma richiesta in ricorso, solo CP_2 successivamente alla proposizione dello stesso.
Pertanto, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, tenuto conto delle risultanze documentali prodotte in atti, va condannata l' al pagamento delle spese di lite, liquidate come CP_2 in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022; liquidazione effettuata in misura minima tenuto conto dell'assenza di particolari questioni di diritto e di fatto e dell'attività difensiva svolta, con attribuzione in favore degli avv.ti Pier Paolo Zambardino e Florida Iervolino.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• dichiara cessata la materia del contendere;
• condanna l' , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite che CP_2 liquida in € 860,00 oltre I.VA., C.P.A. e spese generali come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, 13.11.2025
Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Gambardella
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del
15.10.2025, disposte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 26335/2024 avente ad oggetto: pagamento ratei indennità di accompagnamento;
TRA
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) n.q. di eredi di , elettivamente domiciliati in Giugliano C.F._2 Persona_1
(NA), alla via Ripuaria n. 149, presso lo studio degli avv.ti Pier Paolo Zambardino e Florida
Iervolino, che li rappresentano e difendono;
RICCORENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rapp. p.t., rappresentato e difeso funzionario Concetta Femiano, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER I RICORRENTI: dichiararsi cessata materia del contendere, con condanna delle spese di lite con attribuzione.
PER LA RESISTENTE: dichiararsi cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 02.12.2024, i ricorrenti deducevano il riconoscimento in capo al de cuius, , dell'indennità di accompagnamento a seguito di decreto di Persona_1 omologa emessa nel giudizio recante R.G. n. 15792/2023 dal Tribunale di Napoli in funzione di
Giudice del lavoro.
1 Lamentavano la mancata liquidazione da parte dell' dei ratei maturati dal 01.10.2023 CP_2 sino alla data di decesso del de cuius avvenuto in data 09.12.2023, per l'importo complessivo di €
1.612,38.
Tanto premesso, i ricorrenti convenivano innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di CP_ Giudice del lavoro, l' per condannarlo al pagamento della somma di € 1.579,49 per sorta capitale, di € 32,89 per interessi, per un totale di € 1.612,38, a titolo di ratei di indennità di accompagnamento non riscossi dal 01.10.2023 al 09.12.2023, oltre interessi maturandi sino al soddisfo.
CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tardivamente in giudizio chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo provveduto a corrispondere quanto richiesto in ricorso in data 22.04.2025.
Acquisita la documentazione prodotta, l'udienza del 15.10.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., in cui le parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere, con statuizione sulle sole spese di lite.
La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione
2 di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034;
27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, nella specie, è documentato l'avvenuto pagamento da parte dell' , in data 22.04.2025, della somma richiesta in ricorso (cfr. attestazione CP_2 CP_ avvenuto pagamento allegato memoria .
Pertanto, il riconoscimento del diritto azionato, solo successivamente alla proposizione della domanda, determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, il loro interesse a proseguire il giudizio in uno con l'obbligo del giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
3. Residua la questione delle spese di lite.
Nel caso in esame, come detto, è pacifica la sussistenza del diritto azionato;
ed è, altresì, pacifico che l' abbia provveduto a liquidare lo somma richiesta in ricorso, solo CP_2 successivamente alla proposizione dello stesso.
Pertanto, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, tenuto conto delle risultanze documentali prodotte in atti, va condannata l' al pagamento delle spese di lite, liquidate come CP_2 in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022; liquidazione effettuata in misura minima tenuto conto dell'assenza di particolari questioni di diritto e di fatto e dell'attività difensiva svolta, con attribuzione in favore degli avv.ti Pier Paolo Zambardino e Florida Iervolino.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• dichiara cessata la materia del contendere;
• condanna l' , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite che CP_2 liquida in € 860,00 oltre I.VA., C.P.A. e spese generali come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, 13.11.2025
Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Gambardella
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