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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/12/2025, n. 5089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5089 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N.470/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 470 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2021
TRA
rapp.to e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, Parte_1
giusta procura in atti, dagli Avv.ti Salimbene Lucia e Magazzeno Rosita ed elettivamente domicilia presso lo studio dell'avv. Salimbene sito in Buccino (SA) alla
Via Pistilli, 7.
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., e per essa, quale Controparte_1 mandataria la CP_2 in persona dell'amm.unico e legale rapp. p.t.,
rappresentata e difesa, in virtù di mandato agli atti, dall'avv. Farfariello Paola, presso il cui studio elettivamente domiciliata in Torino, via Stefano Clemente n. 27, presso lo studio dell'avv. Paola Farfariello OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 2569/2020 emesso dal Tribunale
di Salerno in data 21/11/2020 e comunicato in data 5/12/2020
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate all'udienza del
21/06/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, la sig.ra Parte_1
proponeva opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 2569/2020 emesso dal Tribunale di
Salerno in data 21/11/2020 in favore della Controparte_1 in persona del lrpt, ed ingiungente il pagamento della somma di € 5.027,00, oltre interessi richiesti e le spese del procedimento monitorio, a causa del mancato pagamento delle rate del contratto
Controparte_3 di € 14.400,00, da di finanziamento, stipulato in data 10/10/2007 con restituirsi attraverso n. 72 rate mensili di € 200,00 cadauna mediante cessione del quinto dello stipendio. L'attrice deduceva che: 1) era stata stipulata un'assicurazione a con cui si stabiliva che la garanzia del credito dell'opposta con la Parte_2
,
compagnia sarebbe rimasta surrogata nei diritti e nelle facoltà della finanziaria;
2) il datore di lavoro aveva versato le rate sino al 2010; 3) conseguentemente, la IA
srl metteva in mora l'opponente ed il relativo datore con lettere mai pervenute;
4) la liquidava alla compagnia finanziaria l'importo di € 5.027,73 Parte_3
rimanendo surrogata nei diritti della mutuante nei confronti del mutuatario;
5)
perdurando l'inadempimento, la compagnia assicurativa provvedeva a cedere il credito che successivamentealla IAM spa, che, a sua volta, cedeva il credito alla CP_2
cedeva alla società opposta, senza, tuttavia, che tali cessioni venissero comunicate. La
sig.ra contestava, preliminarmente, la carenza di legittimazioneParte_1
attiva dell'opposta, l'intervenuta prescrizione del credito, la mancata pattuizione del tipo di piano di ammortamento e del regime di capitalizzazione, l'omessa ed errata indicazione del tan e del taeg, nonché la violazione della trasparenza, correttezza e buona fede contrattuale. In virtù di quanto sopra, concludeva affinché l'adito Tribunale,
preliminarmente, accertasse e dichiarasse la carenza di legittimazione attiva della
Controparte_1 nel merito, affinchè accertasse e dichiarasse la nullità ed inefficacia della clausola di determinazione degli interessi del contratto e per la mancata indicazione e indeterminatezza del tasso annuo effettivo (TAE) del TAN e del TAEG
per mancata indicazione del tipo di piano di ammortamento adotto, del regime di capitalizzazione e, per l'effetto, rideterminasse l'esatto dare-avere tra le parti applicando il tasso legale o i tassi minimi bot in sostituzione del tasso convenzionale.
In subordine, chiedeva che il tribunale condannasse l'opposta al risarcimento dei danni,
con vittoria di spese con attribuzione.
Con comparsa depositata in data 1/06/2021 si costituiva in giudizio la CP_1
[...] che, contestando in fatto ed in diritto le deduzioni avversarie, chiedeva il rigetto integrale dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecuzione sullo stesso. Instaurato regolarmente il contraddittorio, all'udienza del 24/06/2021, il Giudice
concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Successivamente,
all'udienza del 15/12/2022, rilevata il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, dopo ulteriori rinvii, il giudice rimetteva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via del tutto preliminare va vagliata la procedibilità del giudizio, atteso che l'articolo
5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28/2010 espressamente include le controversie in materia di "contratti bancari e finanziari” tra quelle a cui si applica l'obbligo per l'attore in senso sostanziale, assistito dall'avvocato, di esperire preliminarmente il procedimento di mediazione, il quale rileva come condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la controversia rientra tra quelle soggette al procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma
1-bis, D.Lgs. 28/2010. In tale contesto, secondo l'orientamento ormai consolidato della
Suprema Corte (Cass. S.U. n. 19596/2020; Cass. nn. 18068/2021; 23003/2019;
24629/2015), l'onere di introdurre il procedimento di mediazione grava sulla parte opposta, ossia sul creditore che ha originariamente promosso il ricorso per decreto ingiuntivo.
La ratio risiede nel fatto che, sebbene formalmente attore in senso processuale sia l'opponente, la pretesa sostanziale è quella azionata con il ricorso monitorio, sicché il debitore opponente assume la posizione di attore solo in senso formale, mentre la condizione di procedibilità deve essere soddisfatta da chi ha introdotto la domanda di merito;
ove ciò non si verifichi, come nel caso di specie, l'improcedibilità della domanda giudiziale per il mancato esperimento della mediazione nelle controversie comprese in quelle materie per le quali è prevista come obbligatoria dalla legge, deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice,
non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado (Cassazione civile sez. III,
13/12/2019, n.32797). Di conseguenza, se la mediazione non viene promossa, a divenire improcedibile è la domanda del creditore azionata in ricorso monitorio con conseguente decadenza del decreto ingiuntivo (cfr. Trib. Ferrara 7.1.2015; Trib. Firenze
12.02.2015; Trib. Verona 28.10.2014; Trib. Varese 18.5.2012)".
Ciò posto, nel caso in esame, il mancato esperimento della mediazione obbligatoria è
stata tempestivamente rilevato dall'opponente-convenuto sostanziale ed il relativo procedimento obbligatorio è stato esperito tardivamente dall'opposto-attore sostanziale con conseguente declaratoria di improcedibilità della domanda e condanna alle spese per mancato avveramento della condizione (Trib. Mantova 15.1.2015).
Le spese di lite vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno - I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
1) Dichiara improcedibile la domanda monitoria e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2569/2020 emesso dal Tribunale di Salerno in data 21/11/2020 e comunicato in data 5/12/2020;
2) Condanna la Controparte_1 al pagamento, in favore dei procuratori di parte opponente, Avv.ti Rosita Magazzeno e Lucia Salimbene, delle spese di lite che si liquidano complessivamente in € 852,00 oltre spese generali nella misura del
15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Salerno il 9/12/2025
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52
D.Lgs. n. 196/2003.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 470 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2021
TRA
rapp.to e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, Parte_1
giusta procura in atti, dagli Avv.ti Salimbene Lucia e Magazzeno Rosita ed elettivamente domicilia presso lo studio dell'avv. Salimbene sito in Buccino (SA) alla
Via Pistilli, 7.
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., e per essa, quale Controparte_1 mandataria la CP_2 in persona dell'amm.unico e legale rapp. p.t.,
rappresentata e difesa, in virtù di mandato agli atti, dall'avv. Farfariello Paola, presso il cui studio elettivamente domiciliata in Torino, via Stefano Clemente n. 27, presso lo studio dell'avv. Paola Farfariello OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 2569/2020 emesso dal Tribunale
di Salerno in data 21/11/2020 e comunicato in data 5/12/2020
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate all'udienza del
21/06/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, la sig.ra Parte_1
proponeva opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 2569/2020 emesso dal Tribunale di
Salerno in data 21/11/2020 in favore della Controparte_1 in persona del lrpt, ed ingiungente il pagamento della somma di € 5.027,00, oltre interessi richiesti e le spese del procedimento monitorio, a causa del mancato pagamento delle rate del contratto
Controparte_3 di € 14.400,00, da di finanziamento, stipulato in data 10/10/2007 con restituirsi attraverso n. 72 rate mensili di € 200,00 cadauna mediante cessione del quinto dello stipendio. L'attrice deduceva che: 1) era stata stipulata un'assicurazione a con cui si stabiliva che la garanzia del credito dell'opposta con la Parte_2
,
compagnia sarebbe rimasta surrogata nei diritti e nelle facoltà della finanziaria;
2) il datore di lavoro aveva versato le rate sino al 2010; 3) conseguentemente, la IA
srl metteva in mora l'opponente ed il relativo datore con lettere mai pervenute;
4) la liquidava alla compagnia finanziaria l'importo di € 5.027,73 Parte_3
rimanendo surrogata nei diritti della mutuante nei confronti del mutuatario;
5)
perdurando l'inadempimento, la compagnia assicurativa provvedeva a cedere il credito che successivamentealla IAM spa, che, a sua volta, cedeva il credito alla CP_2
cedeva alla società opposta, senza, tuttavia, che tali cessioni venissero comunicate. La
sig.ra contestava, preliminarmente, la carenza di legittimazioneParte_1
attiva dell'opposta, l'intervenuta prescrizione del credito, la mancata pattuizione del tipo di piano di ammortamento e del regime di capitalizzazione, l'omessa ed errata indicazione del tan e del taeg, nonché la violazione della trasparenza, correttezza e buona fede contrattuale. In virtù di quanto sopra, concludeva affinché l'adito Tribunale,
preliminarmente, accertasse e dichiarasse la carenza di legittimazione attiva della
Controparte_1 nel merito, affinchè accertasse e dichiarasse la nullità ed inefficacia della clausola di determinazione degli interessi del contratto e per la mancata indicazione e indeterminatezza del tasso annuo effettivo (TAE) del TAN e del TAEG
per mancata indicazione del tipo di piano di ammortamento adotto, del regime di capitalizzazione e, per l'effetto, rideterminasse l'esatto dare-avere tra le parti applicando il tasso legale o i tassi minimi bot in sostituzione del tasso convenzionale.
In subordine, chiedeva che il tribunale condannasse l'opposta al risarcimento dei danni,
con vittoria di spese con attribuzione.
Con comparsa depositata in data 1/06/2021 si costituiva in giudizio la CP_1
[...] che, contestando in fatto ed in diritto le deduzioni avversarie, chiedeva il rigetto integrale dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecuzione sullo stesso. Instaurato regolarmente il contraddittorio, all'udienza del 24/06/2021, il Giudice
concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Successivamente,
all'udienza del 15/12/2022, rilevata il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, dopo ulteriori rinvii, il giudice rimetteva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via del tutto preliminare va vagliata la procedibilità del giudizio, atteso che l'articolo
5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28/2010 espressamente include le controversie in materia di "contratti bancari e finanziari” tra quelle a cui si applica l'obbligo per l'attore in senso sostanziale, assistito dall'avvocato, di esperire preliminarmente il procedimento di mediazione, il quale rileva come condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la controversia rientra tra quelle soggette al procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma
1-bis, D.Lgs. 28/2010. In tale contesto, secondo l'orientamento ormai consolidato della
Suprema Corte (Cass. S.U. n. 19596/2020; Cass. nn. 18068/2021; 23003/2019;
24629/2015), l'onere di introdurre il procedimento di mediazione grava sulla parte opposta, ossia sul creditore che ha originariamente promosso il ricorso per decreto ingiuntivo.
La ratio risiede nel fatto che, sebbene formalmente attore in senso processuale sia l'opponente, la pretesa sostanziale è quella azionata con il ricorso monitorio, sicché il debitore opponente assume la posizione di attore solo in senso formale, mentre la condizione di procedibilità deve essere soddisfatta da chi ha introdotto la domanda di merito;
ove ciò non si verifichi, come nel caso di specie, l'improcedibilità della domanda giudiziale per il mancato esperimento della mediazione nelle controversie comprese in quelle materie per le quali è prevista come obbligatoria dalla legge, deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice,
non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado (Cassazione civile sez. III,
13/12/2019, n.32797). Di conseguenza, se la mediazione non viene promossa, a divenire improcedibile è la domanda del creditore azionata in ricorso monitorio con conseguente decadenza del decreto ingiuntivo (cfr. Trib. Ferrara 7.1.2015; Trib. Firenze
12.02.2015; Trib. Verona 28.10.2014; Trib. Varese 18.5.2012)".
Ciò posto, nel caso in esame, il mancato esperimento della mediazione obbligatoria è
stata tempestivamente rilevato dall'opponente-convenuto sostanziale ed il relativo procedimento obbligatorio è stato esperito tardivamente dall'opposto-attore sostanziale con conseguente declaratoria di improcedibilità della domanda e condanna alle spese per mancato avveramento della condizione (Trib. Mantova 15.1.2015).
Le spese di lite vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno - I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
1) Dichiara improcedibile la domanda monitoria e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2569/2020 emesso dal Tribunale di Salerno in data 21/11/2020 e comunicato in data 5/12/2020;
2) Condanna la Controparte_1 al pagamento, in favore dei procuratori di parte opponente, Avv.ti Rosita Magazzeno e Lucia Salimbene, delle spese di lite che si liquidano complessivamente in € 852,00 oltre spese generali nella misura del
15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Salerno il 9/12/2025
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52
D.Lgs. n. 196/2003.