Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 13/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
RGL n. 770/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 13/01/2025 nella causa n. 770/2022 RGL, promossa da:
, assistito dagli avv.ti MARENGO FAUSTO e PESCE DANIELA Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistito dall'avv. CATALDI MARCELLA CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: maggiorazione sociale
Premesso che: con ricorso depositato in data 30.6.2022, , titolare di pensione di inabilità cat. Parte_1
INVCIV n. 07088990 con decorrenza 1° febbraio 2020 e di assegno di invalidità ex L. 222/84 cat.
IO n. 15029462 con decorrenza 1° gennaio 2021, quest'ultimo pari ad € 5.020,47 annui lordi nel
2021, ha dedotto di aver chiesto all in data 13/4/2021 il ricalcolo della propria pensione cat. CP_1
INVCIV con riconoscimento della maggiorazione di cui all'art. 38, co. 1, L. 448/2001, in ragione dell'estensione del beneficio ai cittadini di età superiore ad anni 18 ex art. 15 D.L. 104/2020, conv. in L. 126/2020, e della percezione di un reddito inferiore ad € 8.469,63; di aver ottenuto diniego da parte dell;
di aver proposto senza esito positivo ricorso amministrativo. CP_2
Egli ha sostenuto che l ha errato nell'includere l'importo annuo corrispondente ai ratei di CP_1 pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/1971, esente ai fini IRPEF, nel reddito da tenere in considerazione ai fini del trattamento di cui all'art. 15 D.L. 104/2020.
In ragione di tanto, l'istante ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare che il signor si trova nelle condizioni per fruire della maggiorazione sociale sulla Parte_1
1
prestazione di invalidità civile n. 07088990 cat. INVCIV riconosciutagli e, conseguentemente, dichiarare tenuto e condannare l – nella persona Controparte_3 del legale rappresentante pro tempore, a corrispondergli la predetta maggiorazione, dalla data della domanda, con il calcolo di interessi e rivalutazione. Con il favore delle spese e dei compensi, con distrazione in favore dei difensori avv.ti Fausto Marengo e Daniela Pesce che si dichiarano antistatari.”.
L , costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza dell'avversaria domanda, chiedendone CP_1 il rigetto.
La causa, di natura documentale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
Considerato che:
− la questione di diritto oggetto del presente giudizio è stata recentemente affrontata dalla
Corte di Cassazione che ha chiarito quanto segue: “La L. n. 488 del 2001, art. 38, comma
1, ha introdotto, in favore dei soggetti disagiati di età pari o superiore a settant'anni, titolari di pensione, un incremento economico a scopo sociale, sotto forma di maggiorazione del trattamento pensionistico in godimento di cui alla L. n. 544 del 1988, art. 1 e successive modifiche, alla L. n. 388 del 2000, art. 70, comma 1, al fine precipuo di garantire ad una limitata platea di soggetti che si trovino in disagiate condizioni e economiche, e, in quanto tali sono assistiti da prestazioni sociali (assegno sociale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6 e alla L. n. 544 del 1988, art. 2, nonché pensione sociale di cui alla L. n. 153 del
1969, art. 26), un reddito almeno pari ad Euro 516,46 al mese per tredici mensilità (a decorrere dal 10 gennaio 2002).
Il successivo comma 2 dell'art. 38 ha poi esteso i benefici, in presenza dei medesimi requisiti anagrafici, ai titolari di trattamenti trasferiti all' ai sensi della L. n. 381 del CP_1
1970, art. 10 e della L. n. 118 del 1971, art. 19, nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici.
Il comma 5 specifica i limiti reddituali per l'applicazione delle maggiorazioni sociali delineandoli come segue: a) il beneficiario non possieda redditi propri, su base annua, pari o superiori ad Euro 6.713,98; b) il beneficiario, qualora coniugato e non legalmente separato, non possieda redditi propri, su base annua, pari o superiori ad Euro 6.713,98, né redditi, cumulati a quelli del coniuge, per un importo annuo pari o superiore ad Euro
6.713,98 incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale;
c) a fronte di redditi posseduti inferiori ai limiti di cui alle lett. a) e b) l'incremento è disposto in misura tale da non comportare il superamento dello stesso (norma di chiusura); d) per gli anni successivi al primo (2002) dall'applicazione della legge, il limite reddituale minimo per ciascun anno
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verrà modulato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente.
Dal contenuto delle disposizioni richiamate emerge la centralità - accanto al requisito anagrafico - della previsione di un limite reddituale per l'accesso alle prestazioni sociali da parte del legislatore, vieppiù confermato da quanto disposto dal successivo comma 6 dell'art. 38, con cui viene escluso dal computo del reddito proprio del beneficiario il reddito della casa di abitazione.
Tale esclusione costituisce la conferma di quanto il legislatore non abbia inteso riconoscere la maggiorazione in maniera incondizionata alla platea degli assistiti da prestazioni sociali, bensì abbia finalizzato il suo intervento a che i soggetti in condizioni di disagio possano vedersi garantito un reddito annuo proprio di almeno Euro 516, 46 al mese, parametro, questo ritenuto necessario a commisurare la fondatezza stessa del diritto alla maggiorazione.
Alla luce delle suesposte determinazioni di legge, il caso che ci occupa va fatto rientrare, dunque, nella lett. a) del comma 5 dell'art. 38, essendo l'odierna ricorrente divorziata, e, ponendosi, la lett. a) quale disposizione generale valida per tutti i soggetti che non rientrano nella successiva lett. b) destinata ai soggetti coniugati e/o non legalmente separati.
Pertanto, il reddito proprio della richiedente risulta superiore al limite di legge, raggiungendo Euro 9.298,29, a fronte di un limite reddituale inizialmente fissato per il 2002 in Euro 6.713,98 e progressivamente aumentato fino ad Euro 8.298,29 per il 2017.
Corretta e', pertanto, la conclusione cui è giunta la Corte d'appello nel computare, ai fini dell'accertamento del requisito reddituale per ottenere la maggiorazione, tutto quanto complessivamente percepito dall'appellante, ivi compreso l'ammontare della stessa prestazione da incrementare.
L'applicazione della maggiorazione ai titolari di prestazione assistenziale non è certo incondizionata, ma è diretta a far sì che ciascun avente diritto venga assistito dallo Stato limitatamente ad una soglia minima di sostentamento, individuata in base a fattori socio economici ricavati dall'esito dell'andamento periodico delle pensioni dei lavoratori dipendenti, sì come rapportato proporzionalmente all'entità dell'intervento pubblico assistenziale (nello stesso senso, cfr. Cass. n. 30566 del 2019; Cass.n. 2714 del 2018;
Cass. n. 13923 del 2017).
In definitiva, il ricorso va rigettato.” (Cassazione civile sez. lav., 08/03/2023, (ud.
18/01/2023, dep. 08/03/2023), n.6950);
− anche nel caso esaminato dalla Suprema Corte la parte ricorrente sosteneva che ai fini della verifica dell'eventuale superamento del limite reddituale indicato dall'art. 38 non si sarebbe dovuto considerare anche quanto corrisposto a titolo di prestazione d'invalidità civile, come nel caso di specie;
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− la scrivente condivide le argomentazioni espresse dalla Corte, sulla scorta delle quali il ricorso dev'essere rigettato, essendo pacifico tra le parti che, considerando nel reddito percepito dal ricorrente, rilevante ai sensi dell'art. 38 cit., altresì quanto corrispostogli a titolo di pensione di inabilità, si supera l'importo di € 8.469,63 annui lordi, soglia aggiornata rispetto all'originario importo di € 6.713,98;
− del tutto inconferenti, invece, appaiono i richiami giurisprudenziali contenuti in ricorso, provenienti in particolare dal Consiglio di Stato e riguardanti l CP_4
− è presente in atti autocertificazione reddituale ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., pertanto, nulla deve essere disposto in merito alla regolamentazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Visti gli art. 442 e 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
− rigetta il ricorso;
− nulla sulle spese.
Alessandria, 13.1.2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
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