Articolo 10 della Legge 26 maggio 1970, n. 381
Articolo 9Articolo 11
Versione
8 luglio 1970
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Versione
28 dicembre 2011
Art. 10. (Sordomuti ultrasessantacinquenni)

Con effetto dal 1 maggio 1969, in sostituzione dello assegno di cui all'articolo 1, i sordomuti, dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dei 65 anni di eta', sono ammessi, su comunicazione delle competenti prefetture all'Istituto nazionale della previdenza sociale, al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all' articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903 , e successive modificazioni e integrazioni.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale da' comunicazione della data di inizio del pagamento della prima mensilita' della pensione sociale ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, che sospendono, dalla stessa data, la corresponsione dell'assegno, salvo rimborso, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, di quanto anticipato agli interessati dagli enti comunali di assistenza a titolo di pensione sociale a decorrere dalla data indicata al precedente comma. ((9)) ------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 , ha disposto (con l'art. 24, comma 8) che "A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all' articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui all' articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381 , e all' articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118 , e' incrementato di un anno."
Entrata in vigore il 28 dicembre 2011
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