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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 08/05/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 402/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 402/2023
All'udienza del 08/05/2025 ore 09.50 da remoto davanti al Giudice, D.ssa Antonella DE LUCA, compare per parte ricorrente l'avv LUNARDI MILENA in sostituzione dell'avv. OTTOLINI ILARIA . Per parte resistente è presente l' avv NANNIZZI SILVIA L'identità dei legali è accertata mediante esibizione del tesserino di riconoscimento.
I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza. Sono presenti ai fini del tirocinio ex art. 73 dl 69/13 il dott. e la d.ssa Persona_1
Persona_2
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti;
l'avv. Lunardi chiede una integrazione della CTU con autorizzazione a produrre in ordine alla malattia professionale richieste che interessa la cervicale documentazione medica sopravvenuta. L'avv. Nannizzi si oppone alla richiesta e chiede trattenersi la causa in decisione con compensazione delle spese atteso che è stata riconosciuta una sola patologia su due,
Il Giudice rigetta la richiesta alla luce degli esiti e delle conclusioni a cui è pervenuto il CTU e trattiene la causa in decisione. I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 12.28 , in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 402/2023 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria Ottolini ricorrente contro
CP_1 rappresentato e difenso dall'Avv. Silvia Nannizzi
OGGETTO: “malattia professionale”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 19.09.2023 la parte ricorrente adiva il Tribunale di Lucca in funzione di Giudice del Lavoro affinché “- accertarti l'esistenza, a carico della sig.ra delle protrusioni cervicali multiple e Parte_1 spondilopatie lombosacrali multiple con focalità erniaria riconducibil sa o di concausa, alla natura delle mansioni lavorative svolte dalla medesima;
- accerti la consistenza e l'entità delle menomazioni permanenti derivate alla sig.ra per le tecnopatie Parte_1 descritte in narrativa, nella misura superiore o uguale al 18% per quanto riguarda le protrusioni cervicali multiple e grado di menomazione superiore o uguale al 20% per le spondilopatie lombosacrali multiple con focalità erniaria, ovvero in quelle percentuali maggiori o minori che risulteranno all'esito dell'espletanda fase istruttoria e, per l'effetto, previo cumulo con gli altri postumi già riconosciuti, condannare l' , in Controparte_2 persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma, Piazzale Giulio Pastore 6, a corrispondere alla ricorrente, il relativo indennizzo in forma di rendita ex art. 13, D. Lgs. n. 38/2000, con interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, oltre alla rivalutazione monetaria;
- con vittoria di spese, compenso professionale da distrarsi direttamente in favore del procuratore antistatario. Oltre Iva e Cap, come per legge”.
L' si costituiva tempestivamente contestando integralmente, in fatto e in diritto, quanto dedotto CP_1 dalla ricorrente, evidenziando che il caso non è stato ammesso all'indennizzo per inidoneità del rischio,
1 contestando che le mansioni lavorative fossero quelle svolte così come indicate nel ricorso, che l'attività della ricorrente abbia comportato l'esposizione al rischio di contrarre la malattia denunciata e che vi sia nesso causale tra l'attività lavorativa e le patologie, contesta, altresì, la quantificazione dei postumi indicata in ricorso
Sottolinea come il caso sia stato oggetto di ampia indagine da parte dell' resistente, al termine della CP_2 quale, visti l'obiettività e l'esito delle analisi strumentali, è risultato che non siano ravvisabili idonei elementi medico-legali ispirati a criteri di consequenziale certezza o quanto meno di fondata probabilità da poter ammettere un nesso di dipendenza causale tra la patologia denunciata e l'attività lavorativa svolta.
Richiama, infine, le relazioni mediche redatte dal dott. dalle quali emerge che dallo svolgimento Per_3 dell'attività lavorativa non si è concretizzato un sovraccarico funzionale del rachide cervicale né del rachide lombare e che le patologie lamentate sono ad eziologia multifattoriale.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
***
La domanda attrice è parzialmente fondata nei limiti di seguito esposti.
La causa è stata istruita mediante consulenza tecnica medico-legale volta all'accertamento delle malattie e del nesso causale tra le stesse e la professione svolta dalla ricorrente.
All'esito dell'espletamento della consulenza medica il ctu ha concluso affermando che: “Venendo all'analisi del caso in questione, ovvero alla richiesta di riconoscimento di malattia professionale per spondilodiscopatie multiple cervicali e lombari, dovranno effettuarsi considerazioni distinte.
Con movimentazione manuale di un carico si intendono le operazioni di sollevamento o di trasporto di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.
Il rachide cervicale invece, risulta maggiormente sollecitato a seguito di posture incongrue mantenute per periodi prolungati (vedi ad esempio i videoterminalisti), oppure per movimentazione di carichi con le bracciasollevate al di sopra del piano delle spalle, tipologie di attività che non risultano essere state praticate con continuità dalla signora Parte_1 pertanto, dovrà escludersi il nesso causale per quanto concerne la patologia cervicale e lavoro svolto.
Per quanto riguarda invece la spondilodiscopatia lombare, considerate le attività lavorative svolte dalla signora così come si evincono dalla documentazione in atti e confermate in sede di visita medicolegale (azioni di Parte_1 spinta o di traino di un carico, movimentazione manuale dei carichi - anziani da mobilizzare, anche per carico e scarico su automezzi -, assunzione di posture incongrue, anche eseguite in condizioni di elevata frequenza e di applicazione della forza anche in ambienti esterni, verosimilmente non sempre adeguati- terreni irregolari, in pendenza, con gradini, ecc... – svolte per un periodo di trenta anni) risulta più possibile che esservi stata una quotidiana sollecitazione della colonna lombare. Ciò detto,
2 è incontrovertibile la presenza di una serie di fattori individuali quali età, sesso, predisposizione genetica, che hanno contribuito al quadro attuale (basti considerare che a livello cervicale, laddove non è stato riscontrato un fattore concausale tecnopatico, sono presenti simili alterazioni).
Pertanto, si ritiene che in riferimento al criterio topografico, cronologico e di efficienza lesiva debba ammettersi la concausa professionale nella genesi ed aggravamento della spondilodiscopatia lombare.
Tenuto conto di ciò e delle preesistenze di natura degenerativa, per quanto concerne la quantificazione in termini di invalidità permanente della menomazione effettivamente concretatasi ed attualmente obiettivabile, sulla base dell'indagine clinica svolta in sede di vista medico-legale, pare congrua una valutazione pari al 3% (tre per cento) di danno biologico (in riferimento al codice tabellare 193 "Patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di media o grave entità, con disturbi trofico-sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo episodici ma reversibili;
quadro diagnostico-strumentale di discoartrosi pluridistrettuale, di grado severo, comunque presente nei tratti cervicale e lombare” e 213 "Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico- sentivi persistenti”).
La ricorrente risulta già titolare di un punteggio pari al 15% per precedenti infortuni lavorativi e malattie CP_1 professionali. Pertanto, la percentuale di invalidità permanente complessivamente considerata può essere computata in misura del 17% (diciassette per cento). La decorrenza delle malattie può indicarsi dalla data della domanda.”
Si fa presente che, per quanto riguarda la patologia relativa al rachide cervicale, così come riportato nella consulenza sopra esposta, è stato in radice escluso il nesso causale tra la patologia indicata e l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente, per cui nessun aggravamento in merito alla stessa può essere ritenuto utile ai fini di un rinnovo della ctu.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, dovendosi ovviamente rimarcare che
“nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per
l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003,
12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94. Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
3 Appare del resto orientamento costante della SUPREMA CORTE quello secondo il quale “l'istituto assicuratore, nel valutare il grado inabilitante di un infortunato, deve procedere a valutazione d'ufficio di tutte le preesistenze. Infatti, il diritto alla rendita è unitario, e le inabilità preesistenti, professionali o extraprofessionali, devono essere prese in considerazione dall' , secondo la distinta disciplina degli artt. 79 e 80 citt., per determinare il grado complessivo di inabilità rilevante CP_2 per la rendita. La valutazione complessiva delle varie inabilità policrone costituisce conseguenza giuridica necessaria della domanda di rendita, anche indipendentemente da una specifica richiesta dell'interessato” (così testualmente CASS. LAV.
21/12/2005 N° 28298; conforme CASS. LAV. 8/4/2002 N° 5009, con riferimento anche a malattia professionale ed al disposto di cui all'art. 132 DPR n° 1124/65; si veda anche CASS. LAV. 28/11/2001 N°
15041).
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo in rendita per inabilità permanente al lavoro e danno biologico fino alla misura del 17% dalla domanda amministrativa di talché deve essere condannato al pagamento del relativo importo differenziale, CP_1 con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
Le spese, stante la parziale soccombenza di parte ricorrente, possono compensarsi per la metà restando a carico dell' la restante parte e sono liquidate, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, come CP_1 da dispositivo. CP_ Le spese di C.T.U, liquidate come da separato decreto, sono poste in via definitiva a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e/o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo in rendita nella misura del 17 % con decorrenza dalla domanda amministrativa, condanna l' al pagamento del relativo importo differenziale, con rivalutazione e CP_1 interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co.
6, L. n° 412/91;
2. condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 932,50, oltre iva e cpa, in CP_1 favore del procuratore dichiaratosi antistatario, con spese di CTU come da separato decreto definitivamente a carico
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
4 Lucca, 8 maggio 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
5
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 402/2023
All'udienza del 08/05/2025 ore 09.50 da remoto davanti al Giudice, D.ssa Antonella DE LUCA, compare per parte ricorrente l'avv LUNARDI MILENA in sostituzione dell'avv. OTTOLINI ILARIA . Per parte resistente è presente l' avv NANNIZZI SILVIA L'identità dei legali è accertata mediante esibizione del tesserino di riconoscimento.
I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza. Sono presenti ai fini del tirocinio ex art. 73 dl 69/13 il dott. e la d.ssa Persona_1
Persona_2
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti;
l'avv. Lunardi chiede una integrazione della CTU con autorizzazione a produrre in ordine alla malattia professionale richieste che interessa la cervicale documentazione medica sopravvenuta. L'avv. Nannizzi si oppone alla richiesta e chiede trattenersi la causa in decisione con compensazione delle spese atteso che è stata riconosciuta una sola patologia su due,
Il Giudice rigetta la richiesta alla luce degli esiti e delle conclusioni a cui è pervenuto il CTU e trattiene la causa in decisione. I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 12.28 , in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 402/2023 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria Ottolini ricorrente contro
CP_1 rappresentato e difenso dall'Avv. Silvia Nannizzi
OGGETTO: “malattia professionale”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 19.09.2023 la parte ricorrente adiva il Tribunale di Lucca in funzione di Giudice del Lavoro affinché “- accertarti l'esistenza, a carico della sig.ra delle protrusioni cervicali multiple e Parte_1 spondilopatie lombosacrali multiple con focalità erniaria riconducibil sa o di concausa, alla natura delle mansioni lavorative svolte dalla medesima;
- accerti la consistenza e l'entità delle menomazioni permanenti derivate alla sig.ra per le tecnopatie Parte_1 descritte in narrativa, nella misura superiore o uguale al 18% per quanto riguarda le protrusioni cervicali multiple e grado di menomazione superiore o uguale al 20% per le spondilopatie lombosacrali multiple con focalità erniaria, ovvero in quelle percentuali maggiori o minori che risulteranno all'esito dell'espletanda fase istruttoria e, per l'effetto, previo cumulo con gli altri postumi già riconosciuti, condannare l' , in Controparte_2 persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma, Piazzale Giulio Pastore 6, a corrispondere alla ricorrente, il relativo indennizzo in forma di rendita ex art. 13, D. Lgs. n. 38/2000, con interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, oltre alla rivalutazione monetaria;
- con vittoria di spese, compenso professionale da distrarsi direttamente in favore del procuratore antistatario. Oltre Iva e Cap, come per legge”.
L' si costituiva tempestivamente contestando integralmente, in fatto e in diritto, quanto dedotto CP_1 dalla ricorrente, evidenziando che il caso non è stato ammesso all'indennizzo per inidoneità del rischio,
1 contestando che le mansioni lavorative fossero quelle svolte così come indicate nel ricorso, che l'attività della ricorrente abbia comportato l'esposizione al rischio di contrarre la malattia denunciata e che vi sia nesso causale tra l'attività lavorativa e le patologie, contesta, altresì, la quantificazione dei postumi indicata in ricorso
Sottolinea come il caso sia stato oggetto di ampia indagine da parte dell' resistente, al termine della CP_2 quale, visti l'obiettività e l'esito delle analisi strumentali, è risultato che non siano ravvisabili idonei elementi medico-legali ispirati a criteri di consequenziale certezza o quanto meno di fondata probabilità da poter ammettere un nesso di dipendenza causale tra la patologia denunciata e l'attività lavorativa svolta.
Richiama, infine, le relazioni mediche redatte dal dott. dalle quali emerge che dallo svolgimento Per_3 dell'attività lavorativa non si è concretizzato un sovraccarico funzionale del rachide cervicale né del rachide lombare e che le patologie lamentate sono ad eziologia multifattoriale.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
***
La domanda attrice è parzialmente fondata nei limiti di seguito esposti.
La causa è stata istruita mediante consulenza tecnica medico-legale volta all'accertamento delle malattie e del nesso causale tra le stesse e la professione svolta dalla ricorrente.
All'esito dell'espletamento della consulenza medica il ctu ha concluso affermando che: “Venendo all'analisi del caso in questione, ovvero alla richiesta di riconoscimento di malattia professionale per spondilodiscopatie multiple cervicali e lombari, dovranno effettuarsi considerazioni distinte.
Con movimentazione manuale di un carico si intendono le operazioni di sollevamento o di trasporto di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.
Il rachide cervicale invece, risulta maggiormente sollecitato a seguito di posture incongrue mantenute per periodi prolungati (vedi ad esempio i videoterminalisti), oppure per movimentazione di carichi con le bracciasollevate al di sopra del piano delle spalle, tipologie di attività che non risultano essere state praticate con continuità dalla signora Parte_1 pertanto, dovrà escludersi il nesso causale per quanto concerne la patologia cervicale e lavoro svolto.
Per quanto riguarda invece la spondilodiscopatia lombare, considerate le attività lavorative svolte dalla signora così come si evincono dalla documentazione in atti e confermate in sede di visita medicolegale (azioni di Parte_1 spinta o di traino di un carico, movimentazione manuale dei carichi - anziani da mobilizzare, anche per carico e scarico su automezzi -, assunzione di posture incongrue, anche eseguite in condizioni di elevata frequenza e di applicazione della forza anche in ambienti esterni, verosimilmente non sempre adeguati- terreni irregolari, in pendenza, con gradini, ecc... – svolte per un periodo di trenta anni) risulta più possibile che esservi stata una quotidiana sollecitazione della colonna lombare. Ciò detto,
2 è incontrovertibile la presenza di una serie di fattori individuali quali età, sesso, predisposizione genetica, che hanno contribuito al quadro attuale (basti considerare che a livello cervicale, laddove non è stato riscontrato un fattore concausale tecnopatico, sono presenti simili alterazioni).
Pertanto, si ritiene che in riferimento al criterio topografico, cronologico e di efficienza lesiva debba ammettersi la concausa professionale nella genesi ed aggravamento della spondilodiscopatia lombare.
Tenuto conto di ciò e delle preesistenze di natura degenerativa, per quanto concerne la quantificazione in termini di invalidità permanente della menomazione effettivamente concretatasi ed attualmente obiettivabile, sulla base dell'indagine clinica svolta in sede di vista medico-legale, pare congrua una valutazione pari al 3% (tre per cento) di danno biologico (in riferimento al codice tabellare 193 "Patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di media o grave entità, con disturbi trofico-sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo episodici ma reversibili;
quadro diagnostico-strumentale di discoartrosi pluridistrettuale, di grado severo, comunque presente nei tratti cervicale e lombare” e 213 "Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico- sentivi persistenti”).
La ricorrente risulta già titolare di un punteggio pari al 15% per precedenti infortuni lavorativi e malattie CP_1 professionali. Pertanto, la percentuale di invalidità permanente complessivamente considerata può essere computata in misura del 17% (diciassette per cento). La decorrenza delle malattie può indicarsi dalla data della domanda.”
Si fa presente che, per quanto riguarda la patologia relativa al rachide cervicale, così come riportato nella consulenza sopra esposta, è stato in radice escluso il nesso causale tra la patologia indicata e l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente, per cui nessun aggravamento in merito alla stessa può essere ritenuto utile ai fini di un rinnovo della ctu.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, dovendosi ovviamente rimarcare che
“nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per
l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003,
12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94. Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
3 Appare del resto orientamento costante della SUPREMA CORTE quello secondo il quale “l'istituto assicuratore, nel valutare il grado inabilitante di un infortunato, deve procedere a valutazione d'ufficio di tutte le preesistenze. Infatti, il diritto alla rendita è unitario, e le inabilità preesistenti, professionali o extraprofessionali, devono essere prese in considerazione dall' , secondo la distinta disciplina degli artt. 79 e 80 citt., per determinare il grado complessivo di inabilità rilevante CP_2 per la rendita. La valutazione complessiva delle varie inabilità policrone costituisce conseguenza giuridica necessaria della domanda di rendita, anche indipendentemente da una specifica richiesta dell'interessato” (così testualmente CASS. LAV.
21/12/2005 N° 28298; conforme CASS. LAV. 8/4/2002 N° 5009, con riferimento anche a malattia professionale ed al disposto di cui all'art. 132 DPR n° 1124/65; si veda anche CASS. LAV. 28/11/2001 N°
15041).
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo in rendita per inabilità permanente al lavoro e danno biologico fino alla misura del 17% dalla domanda amministrativa di talché deve essere condannato al pagamento del relativo importo differenziale, CP_1 con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
Le spese, stante la parziale soccombenza di parte ricorrente, possono compensarsi per la metà restando a carico dell' la restante parte e sono liquidate, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, come CP_1 da dispositivo. CP_ Le spese di C.T.U, liquidate come da separato decreto, sono poste in via definitiva a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e/o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo in rendita nella misura del 17 % con decorrenza dalla domanda amministrativa, condanna l' al pagamento del relativo importo differenziale, con rivalutazione e CP_1 interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co.
6, L. n° 412/91;
2. condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 932,50, oltre iva e cpa, in CP_1 favore del procuratore dichiaratosi antistatario, con spese di CTU come da separato decreto definitivamente a carico
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
4 Lucca, 8 maggio 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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