TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 20/03/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
RGAC 2281/2024
TRIBUNALE DI FROSINONE
- Sezione controversie di lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 19/03/2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n.2281/2024, posta in deliberazione tra:
, CP_1 Parte_1 elettivamente domiciliata in Frosinone, Via Adige 41, presso lo studio dell'Avv. Schimperna Cristina, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] elettivamente domiciliato in Frosinone, presso la sede Provinciale
in Piazza Gramsci n. 4, e rappresento e difeso dall'avv. CP_2
Bellassai Daniela, giusta procura generale alle liti in atti;
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Parte_2 ha convenuto in giudizio l' di Frosinone, chiedendo CP_2
l'accertamento del suo diritto ad ottenere il trattamento di famiglia (c.d. assegno familiare di vedovanza) con le decorrenze di legge,
e comunque nei limiti della prescrizione quinquennale, con condanna dell' alla liquidazione delle somme dovute, oltre CP_2 interessi legali.
A fondamento della domanda parte ricorrente ha esposto quanto segue:
- di essere titolare, nella qualità di vedova di , di Persona_1 pensione ai superstiti Cat. SO n. 20030278 con decorrenza dal
1.11.2023;
- di aver ottenuto dalla Commissione in data 20.03.2018 il CP_2 riconoscimento dell'indennità di accompagno, non essendo in grado di compiere gli atti della vita quotidiana;
- di trovarsi pertanto, a causa di tali infermità, nell'impossibilità assoluta e permanente di dedicarsi ad un proficuo lavoro e di aver presentato in data 27.10.2023 domanda per ottenere per se stessa assegno familiare di vedovanza ai sensi dell'art. 2 com. 8 L. 153/93, allegando certificato medico attestante le proprie precarie condizioni di salute;
- di trovarsi nel possesso dei requisiti di reddito richiesti dalla normativa vigente, avendo un reddito inferiore al limite di €
27.198,63;
- che l' con provvedimento del 12.01.2024 accoglieva la CP_2 domanda con riconoscimento della prestazione richiesta a decorrere dal 1° agosto 2023;
- di aver presentato ricorso amministrativo avverso tale provvedimento contestandone la decorrenza, avendo diritto agli arretati di detta prestazione;
- che l' ciononostante confermava il provvedimento CP_2 assunto.
Ciò premesso, la ricorrente ha dedotto di essere in possesso, dalla data del riconoscimento della pensione di reversibilità
(1.11.1993), di tutti i requisiti per accedere al trattamento di famiglia richiesto (assegno familiare di vedovanza), essendo invalido titolare di pensione di accompagnamento e titolare dei requisiti di reddito, e cioè fin dal 1° giorno del mese successivo a quello di pagamento della pensione di reversibilità da lavoro dipendente, in cui si è verificato lo stato di assoluta inabilità al lavoro proficuo.
Ha quindi chiesto l'accertamento giudiziale del proprio diritto al riconoscimento dei ratei arretrati di tale prestazione, entro i termini della prescrizione quinquennale, chiedendo la nomina del CTU ai fine dell'accertamento del requisito sanitario, ove ritenuto necessario ai fini della decorrenza.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto della CP_2 domanda. In particolare, l' ha dedotto di aver correttamente CP_2 riconosciuto la prestazione richiesta con decorrenza dalla data del
1° luglio 2023 indicata nella domanda dalla stessa parte ricorrente, allegata in atti.
Ritenuta la natura documentale, concesso termine per note difensive, la causa è stata discussa mediante lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Giova in via preliminare inquadrare la normativa applicabile al caso di specie.
La Legge n 153/88 all'art. 2com. 8 in ordine agli assegni al nucleo familiare dispone che il diritto all'assegno di vedovanza sia riconosciuto alle vedove e ai vedovi che siano stati dichiarati invalidi (Anf) e la norma, a tale proposito, stabilisce che il nucleo familiare, ai fini della spettanza degli assegni (Anf), può essere composto anche soltanto da una sola persona, se risulta titolare di pensione ai superstiti (di reversibilità o indiretta) da lavoro dipendente ed ha un'età inferiore a 18 anni compiuti oppure si trova, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Di conseguenza, il vedovo o la vedova inabile, come l'orfano, ha la possibilità di percepire questo assegno al nucleo familiare anche se risulta l'unico componente della famiglia.
È necessario che il coniuge superstite possieda i seguenti requisiti per aver diritto all'assegno di vedovanza quali: essere vedovo, o vedova, di un dipendente pubblico o del settore privato;
essere titolare di pensione di reversibilità; essere riconosciuto inabile a proficuo lavoro (con invalidità al 100%); in alternativa, deve essere titolare di assegno di accompagnamento (per il quale è comunque richiesta l'invalidità al 100%), o aver richiesto uno specifico certificato al proprio medico (SS5) che attesta l'inabilità al lavoro.
L'importo dell'assegno di vedovanza dipende dal reddito del vedovo o vedova cui spetta: per redditi familiari fino a euro
27.899,67, l'assegno ammonta a 52,91 euro mensili;
per redditi da 27.899,68 fino a 31.296,62 euro, l'assegno è pari a 19,59 euro mensili.
Nel caso di specie, parte ricorrente all'atto di presentazione della domanda amministrativa del 27.10.2023 aveva già compiuto l'età di 78 anni. Inoltre, ha depositato in atti il certificato medico allegato alla domanda di assegno vedovile datato 29.9.2023 attestante le gravi patologie da cui risultava affetta (Alzheimer con deterioramento cognitivo), nonché il verbale della Commissione medica del 20.03.2018 attestante l'incapacità della parte CP_2 ricorrente ad attendere agli atti quotidiani della vita con riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex l. 18/80.
In ordine al requisito sanitario, osserva il Giudice che occorre tener conto del fatto che, se da un lato non può parlarsi di una presunzione assoluta di inabilità del soggetto ultrasessantacinquenne (vedi Cass. ord. n.13049 del 2013), è tuttavia evidente che per tali soggetti il riferimento alla capacità di lavoro deve essere inteso come capacità a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età – argomentando ex art. 6 del D. lvo 509/1988 – posto che alcuna attività lucrativa può essere ipotizzata per chi abbia superato il detto limite di età. Alla luce di tali principi deve ritenersi non necessario l'accertamento del requisito sanitario in ordine alla decorrenza tramite apposita CTU, dovendo ritenersi sussistente il requisito sanitario in capo alla parte ricorrente sulla base della giurisprudenza richiamata.
Stante la sussistenza dei requisiti sanitari e reddituali richiesti dalla normativa vigente già a decorrere da data antecedente alla domanda amministrativa del 27.10.2023, deve ritenersi accertato il diritto della parte ricorrente alla liquidazione dei ratei arretrati dell'assegno familiare vedovile richiesto, riconosciuto dall' CP_2 con provvedimento del 12.01.2024 solo a far data dal 1° agosto
2023, entro i limiti del termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla data della domanda amministrativa.
Va precisato che effettivamente la domanda per l'assegno è stata presentata il 27.10.2023 ove si legge testualmente che “il medico legale di sede, ha ritenuto la ricorrente inabile al proficuo lavoro dalla data del 01/7/2023”.
Il riferimento alla decorrenza dal mese di luglio 2023 è frutto di un mero errore formale nel contenuto della domanda, non avendo alcun senso chiedere la decorrenza tre mesi prima della domanda.
Sul punto, il Giudicante condivide il principio espresso da costante giurisprudenza e ritiene che “Gli errori formali commessi in buona fede nella domanda di pensione non possono ricadere sul lavoratore. Spetta all' la valutazione e la certificazione dei CP_2 requisiti previdenziali” (cfr. Corte d'Appello Milano sentenza n.
24/2022). Anche la Cassazione ha più volte chiarito che "la domanda amministrativa all' per ottenere una prestazione CP_2 previdenziale non ha natura di negozio giuridico” e se contiene tutti gli elementi necessari all' per valutare la sussistenza dei CP_2 requisiti di legge, l' ha l'obbligo di procedere senza CP_2
“opporre formalistiche interpretazioni delle norme” (Cass. n.
14114 del 2019, Cass. 30419 del 2019). Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va pertanto accolto.
Le spese di lite, come di norma, possono essere compensate stante l'errore materiale con riguardo alla decorrenza contenuto nella domanda amministrativa.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , nella causa Parte_2 CP_2 iscritta al n. 2281/2024 R.G.A.C.:
a) Accerta e dichiara il diritto di alla Parte_2 liquidazione dei ratei arretrati dell'assegno familiare di vedovanza entro i limiti del termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla data della domanda amministrativa del 27.10.2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, sui ratei scaduti, fino al saldo;
b) Compensa le spese di lite.
Frosinone 20.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Rossella Giusi Pastore
TRIBUNALE DI FROSINONE
- Sezione controversie di lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 19/03/2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n.2281/2024, posta in deliberazione tra:
, CP_1 Parte_1 elettivamente domiciliata in Frosinone, Via Adige 41, presso lo studio dell'Avv. Schimperna Cristina, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] elettivamente domiciliato in Frosinone, presso la sede Provinciale
in Piazza Gramsci n. 4, e rappresento e difeso dall'avv. CP_2
Bellassai Daniela, giusta procura generale alle liti in atti;
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Parte_2 ha convenuto in giudizio l' di Frosinone, chiedendo CP_2
l'accertamento del suo diritto ad ottenere il trattamento di famiglia (c.d. assegno familiare di vedovanza) con le decorrenze di legge,
e comunque nei limiti della prescrizione quinquennale, con condanna dell' alla liquidazione delle somme dovute, oltre CP_2 interessi legali.
A fondamento della domanda parte ricorrente ha esposto quanto segue:
- di essere titolare, nella qualità di vedova di , di Persona_1 pensione ai superstiti Cat. SO n. 20030278 con decorrenza dal
1.11.2023;
- di aver ottenuto dalla Commissione in data 20.03.2018 il CP_2 riconoscimento dell'indennità di accompagno, non essendo in grado di compiere gli atti della vita quotidiana;
- di trovarsi pertanto, a causa di tali infermità, nell'impossibilità assoluta e permanente di dedicarsi ad un proficuo lavoro e di aver presentato in data 27.10.2023 domanda per ottenere per se stessa assegno familiare di vedovanza ai sensi dell'art. 2 com. 8 L. 153/93, allegando certificato medico attestante le proprie precarie condizioni di salute;
- di trovarsi nel possesso dei requisiti di reddito richiesti dalla normativa vigente, avendo un reddito inferiore al limite di €
27.198,63;
- che l' con provvedimento del 12.01.2024 accoglieva la CP_2 domanda con riconoscimento della prestazione richiesta a decorrere dal 1° agosto 2023;
- di aver presentato ricorso amministrativo avverso tale provvedimento contestandone la decorrenza, avendo diritto agli arretati di detta prestazione;
- che l' ciononostante confermava il provvedimento CP_2 assunto.
Ciò premesso, la ricorrente ha dedotto di essere in possesso, dalla data del riconoscimento della pensione di reversibilità
(1.11.1993), di tutti i requisiti per accedere al trattamento di famiglia richiesto (assegno familiare di vedovanza), essendo invalido titolare di pensione di accompagnamento e titolare dei requisiti di reddito, e cioè fin dal 1° giorno del mese successivo a quello di pagamento della pensione di reversibilità da lavoro dipendente, in cui si è verificato lo stato di assoluta inabilità al lavoro proficuo.
Ha quindi chiesto l'accertamento giudiziale del proprio diritto al riconoscimento dei ratei arretrati di tale prestazione, entro i termini della prescrizione quinquennale, chiedendo la nomina del CTU ai fine dell'accertamento del requisito sanitario, ove ritenuto necessario ai fini della decorrenza.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto della CP_2 domanda. In particolare, l' ha dedotto di aver correttamente CP_2 riconosciuto la prestazione richiesta con decorrenza dalla data del
1° luglio 2023 indicata nella domanda dalla stessa parte ricorrente, allegata in atti.
Ritenuta la natura documentale, concesso termine per note difensive, la causa è stata discussa mediante lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Giova in via preliminare inquadrare la normativa applicabile al caso di specie.
La Legge n 153/88 all'art. 2com. 8 in ordine agli assegni al nucleo familiare dispone che il diritto all'assegno di vedovanza sia riconosciuto alle vedove e ai vedovi che siano stati dichiarati invalidi (Anf) e la norma, a tale proposito, stabilisce che il nucleo familiare, ai fini della spettanza degli assegni (Anf), può essere composto anche soltanto da una sola persona, se risulta titolare di pensione ai superstiti (di reversibilità o indiretta) da lavoro dipendente ed ha un'età inferiore a 18 anni compiuti oppure si trova, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Di conseguenza, il vedovo o la vedova inabile, come l'orfano, ha la possibilità di percepire questo assegno al nucleo familiare anche se risulta l'unico componente della famiglia.
È necessario che il coniuge superstite possieda i seguenti requisiti per aver diritto all'assegno di vedovanza quali: essere vedovo, o vedova, di un dipendente pubblico o del settore privato;
essere titolare di pensione di reversibilità; essere riconosciuto inabile a proficuo lavoro (con invalidità al 100%); in alternativa, deve essere titolare di assegno di accompagnamento (per il quale è comunque richiesta l'invalidità al 100%), o aver richiesto uno specifico certificato al proprio medico (SS5) che attesta l'inabilità al lavoro.
L'importo dell'assegno di vedovanza dipende dal reddito del vedovo o vedova cui spetta: per redditi familiari fino a euro
27.899,67, l'assegno ammonta a 52,91 euro mensili;
per redditi da 27.899,68 fino a 31.296,62 euro, l'assegno è pari a 19,59 euro mensili.
Nel caso di specie, parte ricorrente all'atto di presentazione della domanda amministrativa del 27.10.2023 aveva già compiuto l'età di 78 anni. Inoltre, ha depositato in atti il certificato medico allegato alla domanda di assegno vedovile datato 29.9.2023 attestante le gravi patologie da cui risultava affetta (Alzheimer con deterioramento cognitivo), nonché il verbale della Commissione medica del 20.03.2018 attestante l'incapacità della parte CP_2 ricorrente ad attendere agli atti quotidiani della vita con riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex l. 18/80.
In ordine al requisito sanitario, osserva il Giudice che occorre tener conto del fatto che, se da un lato non può parlarsi di una presunzione assoluta di inabilità del soggetto ultrasessantacinquenne (vedi Cass. ord. n.13049 del 2013), è tuttavia evidente che per tali soggetti il riferimento alla capacità di lavoro deve essere inteso come capacità a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età – argomentando ex art. 6 del D. lvo 509/1988 – posto che alcuna attività lucrativa può essere ipotizzata per chi abbia superato il detto limite di età. Alla luce di tali principi deve ritenersi non necessario l'accertamento del requisito sanitario in ordine alla decorrenza tramite apposita CTU, dovendo ritenersi sussistente il requisito sanitario in capo alla parte ricorrente sulla base della giurisprudenza richiamata.
Stante la sussistenza dei requisiti sanitari e reddituali richiesti dalla normativa vigente già a decorrere da data antecedente alla domanda amministrativa del 27.10.2023, deve ritenersi accertato il diritto della parte ricorrente alla liquidazione dei ratei arretrati dell'assegno familiare vedovile richiesto, riconosciuto dall' CP_2 con provvedimento del 12.01.2024 solo a far data dal 1° agosto
2023, entro i limiti del termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla data della domanda amministrativa.
Va precisato che effettivamente la domanda per l'assegno è stata presentata il 27.10.2023 ove si legge testualmente che “il medico legale di sede, ha ritenuto la ricorrente inabile al proficuo lavoro dalla data del 01/7/2023”.
Il riferimento alla decorrenza dal mese di luglio 2023 è frutto di un mero errore formale nel contenuto della domanda, non avendo alcun senso chiedere la decorrenza tre mesi prima della domanda.
Sul punto, il Giudicante condivide il principio espresso da costante giurisprudenza e ritiene che “Gli errori formali commessi in buona fede nella domanda di pensione non possono ricadere sul lavoratore. Spetta all' la valutazione e la certificazione dei CP_2 requisiti previdenziali” (cfr. Corte d'Appello Milano sentenza n.
24/2022). Anche la Cassazione ha più volte chiarito che "la domanda amministrativa all' per ottenere una prestazione CP_2 previdenziale non ha natura di negozio giuridico” e se contiene tutti gli elementi necessari all' per valutare la sussistenza dei CP_2 requisiti di legge, l' ha l'obbligo di procedere senza CP_2
“opporre formalistiche interpretazioni delle norme” (Cass. n.
14114 del 2019, Cass. 30419 del 2019). Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va pertanto accolto.
Le spese di lite, come di norma, possono essere compensate stante l'errore materiale con riguardo alla decorrenza contenuto nella domanda amministrativa.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , nella causa Parte_2 CP_2 iscritta al n. 2281/2024 R.G.A.C.:
a) Accerta e dichiara il diritto di alla Parte_2 liquidazione dei ratei arretrati dell'assegno familiare di vedovanza entro i limiti del termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla data della domanda amministrativa del 27.10.2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, sui ratei scaduti, fino al saldo;
b) Compensa le spese di lite.
Frosinone 20.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Rossella Giusi Pastore