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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 25/09/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca La Russa ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al 100/2025 R.G.L., promossa, da
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dagli avv.ti Anna Maria Ferrara, Nicola Zampieri, Giovanni Rinaldi, Walter Miceli e Fabio Ganci ed elettivamente domiciliati presso lo studio della prima, per procura in atti ricorrenti
Contro
Controparte_1
, in persona del Generale,
[...] CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Citrigno ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c. ed elettivamente domiciliato come in atti resistente
OGGETTO: Altre ipotesi. Pubblico Impiego, riconoscimento “carta docente” al personale docente non di ruolo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
Fatto e diritto
Con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c. depositato il 21/1/2025, i ricorrenti hanno dedotto di aver prestato servizio alle dipendenze del
[...]
a seguito della stipula di plurimi contratti Controparte_1 annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, il ricorrente , docente in servizio con Parte_1 contratto a tempo indeterminato a decorrere dall'1/9/2021, presso l'Istituto Comprensivo “Dante” di Gallarate, ha dedotto di aver prestato servizio nell'anno scolastico 2020/2021, dal 28/9/2020 al 30/6/2021 (all.3). Il ricorrente , docente iscritto nelle graduatorie Parte_2 provinciali GPS di Varese per il biennio 2024/2026 (all.1), ha dedotto di avere prestato servizio con contratti per supplenze brevi e saltuarie con contratti fino al 06.03.2025 presso l'Istituto Comprensivo “S. Pertini” di Busto Arsizio, e nell'anno scolastico 2023/24, dal 20/9/2023 al 30/6/2024 presso il medesimo istituto (all.4).
Il ricorrente docente iscritto nelle graduatorie Parte_3 provinciali GPS di Varese per il biennio 2024/2026 (all.2), ha dedotto di avere prestato servizio presso l'Istituto Superiore “Giovanni Falcone” di Gallarate negli anni scolastici 2022/23, per il periodo dal 9/9/2023 al 31/8/2023, e 2023/24, per il periodo dal 1/9/2023 al 30/6/2024 (all.5).
I ricorrenti hanno dedotto di non aver mai fruito, in questi anni, dell'importo di euro 500,00 annui per la formazione professionale (Carta elettronica docenti) riconosciuto esclusivamente al personale di ruolo ex artt. 121 co. 1 e 122 legge 107/2015 e successivi dpcm attuativi (dpcm 32313 del 23.09.2015, dpcm 28.11.2016).
Rilevando un'ingiustificata disparità di trattamento, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento del proprio diritto ad ottenere la carta docente per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2020/21 in favore del ricorrente Pt_1 per l'anno scolastico 2023/24 in favore del ricorrente per gli Pt_2 anni scolastici 2022/23 e 2023/24 in favore del ricorrente Parte_3
e la condanna dell'amministrazione resistente all'assegnazione della carta elettronica, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, oltre al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatori.
Il si è costituito in giudizio e ha Controparte_1 chiesto dichiararsi l'infondatezza del ricorso, con rigetto dello stesso e, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione, dichiarare l'estinzione del diritto azionato fino ai 5 anni che precedono l'iscrizione a ruolo del ricorso e rigettare, in ogni caso, la richiesta per gli anni scolastici con prestazione di servizio inferiore ai 180 giorni oppure non prestato dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio, con estensione della pronunzia, in caso di denegato accoglimento del ricorso, agli anni scolastici successivi alla proposizione del ricorso in presenza dei presupposti di legge.
All'esito dell'odierna udienza e della discussione di parte ricorrente che ha aderito all'estensione della pronuncia anche per gli aa.ss. 2024/25 e 2025/26 nei confronti del ricorrente e per l'a.s. 2025/26 nei Pt_2 confronti del ricorrente dato atto dell'impossibilità di Parte_3 conciliazione, omessa ogni istruttoria, essendo la causa documentale, la stessa viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Inquadramento normativo e giurisprudenza
L'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 stabilisce che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”. L'art. 282 del d.lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che «l'aggiornamento e un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (...) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico pedagogica». L'art. 63 del CCNL del 29/11/2007, prevede che «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane” e il successivo art. 64 del medesimo CCNL che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”. E' indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo ma anche i precari. Gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e l'art. 282 del d.lgs. n. 297/94, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato;
né potrebbe essere altrimenti posto che le clausole 4 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepite dalla Direttiva 1999/70, vietano qualsiasi discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e di ruolo, ivi compreso nell'ambito formativo.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, ha sottolineato come una interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 107/2015 impone di riconoscere il bonus di € 500,00 anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e degli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari.
La CGUE, nell'ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C- 450/21, ha infine statuito che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ... deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di CP_1 un vantaggio finanziario dell'importo di euro 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi ...”.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961/2023 ha riconosciuto che la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L. n. 124/1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124/1999, e che ai suddetti docenti ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto. In conclusione e in sintesi, l'art. 1 della L. n. 107/2017 e l'art. 15 del D.L. n. 69/2023, nella parte in cui attribuiscono la carta docente, rispettivamente, al solo personale assunto a tempo indeterminato o (limitatamente all'a.s. 2023/24) con supplenza fino al 31 agosto, devono essere pertanto disapplicati, in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare l'attribuzione della carta elettronica al personale a tempo determinato con supplenze inferiori al 31 agosto, essendo il beneficio economico dei 500 euro vincolato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente, che compete anche al personale con contratti a termine di durata inferiore al 31 agosto, per cui la mancata attribuzione della carta ai docenti precari, con supplenze inferiori al 31 agosto, viola il divieto di discriminazione tra docenti assunti a tempo determinato e docenti assunti a tempo indeterminato, posto che entrambi svolgono le stesse mansioni e hanno l'obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali. Ai fini del raggiungimento della soglia dei 180 gg., si deve procedere alla sommatoria dei singoli giorni. La Carta Docenti va riconosciuta in misura piena anche ai docenti che, in virtù del conferimento di plurime supplenze temporanee consecutive, prestino servizio continuativo sino al termine delle attività didattiche (Tribunale di Verona, 10/11/2023, n. 591, Tribunale di Padova, 31/10/2023, n. 490). Sotto il profilo dell'interesse ad agire, sulla scorta dei principi desumibili dalla sentenza della Cassazione (Cass. Sez. lav., sez. lav., 27/10/2023, n. 29961) emerge che la Carta Elettronica deve essere attribuita anche ai docenti con supplenze brevi, qualora attestino l'iscrizione nelle GPS, posto che la Cassazione ha statuito che quello che conta non è la durata della supplenza e neppure l'attualità del servizio, bensì solo l'inserimento nel sistema scolastico, comprovato appunto dall'inserimento nelle graduatorie per le supplenze. Di recente la CGUE, chiamata dal Tribunale di Ravenna a decidere se le prestazioni temporanee svolte dal docente a termine sotto la soglia minima dei 180 gg. o del part -time di un tempo indeterminato rilevino ai fini della violazione del divieto di discriminazione dell'art. 4 dell'Accordo Quadro, anche al fine di evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia, ha chiarito che «84 … che la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che, ai fini del riconoscimento dell'anzianità di un lavoratore al momento della sua nomina come dipendente pubblico di ruolo, escluda i periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato che non raggiungano i 180 giorni in un anno scolastico o non siano svolti con continuità dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, indipendentemente dal numero effettivo di ore lavorate» (sentenza del 30 novembre 2023, emessa nella causa C-270/22 promossa contro Cont il ).
La posizione del ricorrente Parte_1
Parte ricorrente domanda il riconoscimento della carta docenti per l'annualità 2020/21.
Non è maturata alcuna prescrizione, anche considerata la diffida del 28/10/2024, interruttiva del termine prescrizionale (all.11 fasc. ricorrente).
Dalla documentazione prodotta risulta che, nell'anno richiesto, il docente è stato destinatario di due incarichi sino al termine delle attività scolastiche al 30 giugno, per 6 ore di lezione settimanali, nel periodo dal 28/09/2020 al 30/06/2021, e per 4 ore di lezione settimanali dal 01/10/2020 al 30/06/2021 (all. 3 fasc. ricorrente).
La posizione del ricorrente Parte_2
Parte ricorrente domanda il riconoscimento della carta docenti per l'annualità 2023/24.
Dalla documentazione prodotta risulta che, nell'anno richiesto, il docente è stato destinatario di un incarico sino al termine delle attività scolastiche al 30 giugno, per 14 ore settimanali di lezione, per il periodo dal 20.9.2023 al 30.6.2024 (all. 4 fasc. ricorrente).
La posizione del ricorrente Parte_3
Parte ricorrente domanda il riconoscimento della carta docenti per le annualità 2022/23 e 2023/24.
Dalla documentazione prodotta risulta che, negli anni richiesti, il docente è stato destinatario di un incarico annuale sino 31 agosto nell'anno scolastico 2022/23, per 18 ore settimanali di lezione, per il periodo dal 9.9.2022 al 31.8.2023, e di un incarico sino al termine delle attività scolastiche al 30 giugno nell'anno scolastico 2023/24, per 18 ore settimanali di lezione, per il periodo dall'1.9.2023 al 30.6.2024 (all. 5 fasc. ricorrente).
I ricorrenti hanno documentato, altresì l'attualità dell'interesse ad agire, in particolare il docente è destinatario di un contratto a tempo Pt_1 indeterminato ed i docenti ono iscritti nelle Pt_2 Parte_3 graduatorie GPS di Varese (doc. nn. 1 e 2 fasc. ricorrente) ed hanno stipulato contratti sino al 30.6.2026 (depositati il 23.9.2025).
Ricorrendo tutti i presupposti di legge, come interpretati dalla Corte di Giustizia e dalla Corte di Cassazione, va pertanto dichiarato il diritto dei ricorrenti ad ottenere la carta docenti per l'anno scolastico 2020/21 in favore del ricorrente per l'anno scolastico 2023/24 in favore del Pt_1 ricorrente per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24 in favore Pt_2 del ricorrente Parte_3
L'immissione in ruolo del ricorrente a decorrere dall'1.9.2021, Pt_1 rende superflua la richiesta della difesa del di estensione della CP_1 pronuncia anche agli anni scolastici maturati successivamente alla proposizione del ricorso, applicandosi direttamente la normativa di cui agli artt. 121, comma 1, e 122 della legge n. 107/2015 e successivi dpcm attuativi.
Quanto al ricorrente la pronuncia può essere estesa anche Pt_2 agli anni scolastici 2024/25 e 2025/26, avendo lo stesso ricevuto, nell'a.s. 2024/25, incarichi continuativi nel periodo dal 23.9.2024 al 6.6.2025, per oltre 8 mesi, a seguito della stipulazione di 6 contratti di supplenza (doc. n. 4 fasc. ricorrente e deposito del 24.9.2025), per la medesima cattedra, da considerarsi supplenza in continuità “di analoga taratura rispetto all'incarico annuale” (cfr. Cass. n. 29961 del 27.10.2023), mentre nell'a.s. 2025/26 il ricorrente ha sottoscritto un unico contratto per il periodo dal 9.9.2025 al 30.6.2026 (come da contratto depositato il 23.9.2025), ricorrendo anche in tal caso i presupposti sopra indicati per i precedenti contratti.
Quanto al ricorrente la pronuncia può essere estesa Parte_3 all'a.s. 2025/26, avendo lo stesso ricevuto altro incarico per il periodo dall'1.9.2025 al 30.6.2026 (come da contratto depositato il 23.9.2025) - ricorrendo i medesimi presupposti indicati per gli anni precedenti.
Di conseguenza l'Amministrazione resistente deve essere condannata a mettere a disposizione dei ricorrenti la suddetta carta docente con accredito dell'importo relativo agli anni di lavoro a tempo determinato ovvero per euro 500,00 in favore del ricorrente per euro Pt_1
1.500,00 in favore del ricorrente per euro 1.500,00 in Pt_2 favore del ricorrente così che ne possano fruire nel Parte_3 rispetto dei vincoli di legge. Va invece respinta la richiesta di riconoscimento della maggiorazione di interessi e rivalutazione in quanto, ex artt. 2, comma 1, e 5, comma 4, del DPCM 28 novembre 2016, l'importo erogato è indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni, nemmeno ove venga utilizzato nell'anno successivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, in applicazione del disposto di cui all'art. 91 c.p.c., e si liquidano in favore dei ricorrenti in complessivi euro 1.339,00 (applicati i minimi nello scaglione fino a euro 5.200,00 omessa la fase istruttoria, applicato l'aumento ex art. 4, comma 1 bis, del DM 55/2014), oltre spese generali 15%, oltre accessori di legge e spese vive di euro 49,00 relative al contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Così provvede tra le parti, in disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/1970 del Consiglio dell'Unione Europea:
- accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti all'ottenimento della carta docente per l'anno scolastico 2020/21 in favore del ricorrente
[...]
, per gli anni scolastici 2023/24, 2024/25 e 205/26 in favore Parte_1 del ricorrente e per gli anni scolastici 2022/23, Parte_2
2023/24 e 2025/26 in favore del ricorrente Parte_3 per l'importo di euro 500,00 per ciascun anno e, per l'effetto,
- condanna il resistente a mettere a disposizione dei ricorrenti CP_1 la carta docente, con accredito della somma di euro 500,00 in favore del ricorrente , di euro 1.500,00 in favore del Parte_1 ricorrente e di euro 1.500,00 in favore del ricorrente Parte_2
quale contributo da destinare alla Parte_3 formazione professionale;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, in solido tra loro, liquidate in complessivi euro 1.339,00 oltre spese generali 15%, iva e cpa e spese vive di euro 49,00 relative al contributo unificato, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Busto Arsizio, 25/09/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Francesca La Russa