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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 14/05/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere relatore
Grazia Maria Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: opposizione a precetto
Nella causa iscritta al n. 381 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, promossa da:
, C.F. , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
il 14.09.1951 e residente in Cagliari, elettivamente domiciliato in Cagliari nella via Donizetti n. 68, presso lo studio degli avv.ti Sergio Puzzoni e
Cristian Puzzoni che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
CONTRO
, nata in [...] il [...] e ivi residente, Controparte_1
C.F. , elettivamente domiciliata in Cagliari, nella Via C.F._2
E. Pessina n. 10, presso lo studio degli avvocati Pietro Cella, Efisio Zedda e
Giovanni Battista Simula che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
C.F. , residente in [...]Parte_2 C.F._3
(NU), elettivamente domiciliato in Cagliari nella via Messina n. 22, presso lo studio degli avv.ti Michele Ibba e Antonio Castello, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta nel primo grado di giudizio;
APPELLATI All'udienza del 13 dicembre 2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante, (come da atto d'appello):
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari adita, ogni altra istanza respinta e disattesa, previa riforma integrale della sentenza appellata, in accoglimento dell'appello proposto
IN VIA PRINCIPALE
Dichiarare ed accertare, previa sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, che il geom. aveva diritto di agire in via esecutiva Parte_1
nei confronti della Sig. non sussistendo il pregiudiziale Controparte_1
beneficium excussionis, e, per l'effetto, rigettare l'opposizione a precetto per cui è causa, con vittoria delle spese e del compenso dei due gradi di giudizio, nonché condannare la sig. al pagamento integrale delle Controparte_1
spese sostenute per il compenso del CTU.
IN VIA SUBORDINATA nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello proposto, compensare totalmente le spese dei due gradi di giudizio.”
Nell'interesse dell'appellata (come da comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta):
“Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello di Cagliari, respingere l'appello e per l'effetto:
Preliminarmente in Rito:
- Dichiarare l'inammissibilità delle nuove produzioni documentali ex art. 345
c.p.c. calendate nell'atto d'appello ai numeri da 1 a 5.
- Respingere e/o dichiarare inammissibile l'istanza di sospensione della esecutività della sentenza appellata.
In Via Principale nel Merito:
- Respingere l'appello e confermare la decisione del Tribunale impugnata.
In Via Subordinata, nella denegata ipotesi dell'accoglimento dell'appello:
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito azionato;
- dichiarare la nullità o comunque l'illegittimità ed irritualità del precetto cambiario notificato in data 17/05/2013 per violazione delle norme di cui al R.D. 1669/1933 e successive modifiche ed integrazioni (L. 272/2002) e, in ogni caso, la sua inefficacia nei confronti dell'opponente per le causali e i titoli ivi richiamati non attribuibili all'opponente;
- dichiarare l'insussistenza di qualsiasi obbligazione da parte dell'opponente nei confronti di in dipendenza dei titoli azionati e, per Parte_1
l'effetto, assolvere l'opponente da qualsiasi pretesa creditoria nei suoi confronti;
In ogni caso
- dichiarare l'illegittimità dell'intrapresa esecuzione e condannare l'opposto,
al risarcimento in favore dell'opponente dei danni Parte_1
conseguenti all'esecuzione dei titoli posti a base dell'atto di precetto opposto e, in ogni caso, alla sua condanna nei danni ex art. 96 c.p.c. in caso di ingiustificata resistenza nel giudizio.
In via di ulteriore subordine nella denegata ipotesi di mancato accoglimento, totale o parziale, delle conclusioni sopra formulate
- dichiarare l'obbligazione per cui è causa attribuibile in via esclusiva al
[...]
, per avere contratto la stessa a titolo personale ovvero abusando in Parte_2
danno della società M.A.R.S. dei poteri ad esso riservati e, in ogni caso, dichiarando quest'ultimo tenuto a manlevare da ogni Controparte_1
conseguenza di natura pregiudizievole che dovesse alla stessa derivare per effetto dei titoli cambiali azionati
- Con vittoria di spese del presente giudizio e con rifusione dei compensi professionali da porsi a carico dell'appellante.”
Nell'interesse dell'appellato , (come da comparsa di Parte_2
costituzione e risposta):
“1. Preliminarmente dichiarare l'inammissibilità delle produzioni documentali da 1 a 5 indicate con l'atto d'appello per i motivi sopra esposti;
2. Respingere e/o dichiarare inammissibile l'istanza di sospensione della esecutività della sentenza appellata;
3. Respingere, in quanto inammissibile e infondato, l'appello proposto confermando la sentenza impugnata, con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio oltre IVA e CPA come per legge con distrazione delle spese in favore dei sottoscritti difensori, i quali si dichiarano antistatari.”
IN FATTO E IN DIRITTO Con atto di citazione notificato il 5.6.2013, ha Controparte_1
convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Cagliari e Parte_1
, proponendo opposizione al precetto cambiario notificatole il Parte_2
17.05.2013, con il quale le aveva intimato il pagamento della Parte_1 complessiva somma di € 76.967,00 relativa a n. 19 vaglia cambiari rimasti insoluti e protestati, sottoscritti da . Parte_2
L'opponente preliminarmente ha eccepito:
a) la nullità e/o l'irregolarità formale dell'atto di precetto, nel quale si reiterava “il totale complessivo dovuto nell'atto di precetto notificato
l'11.1.1990”, determinando un'indebita locupletazione in suo danno, venendole poste a carico gli accessori relativi ad un precetto perento e quindi non dovuti;
b) l'irregolarità e/o irritualità dell'atto di precetto redatto in virtù di titoli cambiari trascritti, che non potevano essere in possesso dell'ufficiale giudiziario in quanto erano stati depositati agli atti di un procedimento esecutivo immobiliare ancora pendente al momento dell'opposizione contro
; Parte_2
c) la nullità, l'irritualità e/o l'irregolarità formale del precetto perché la sottoscrizione dei relativi titoli azionari era attribuibile soltanto al Pt_2
d) l'intercorsa prescrizione del credito reclamato, in quanto Parte_1
non aveva mai posto in essere alcun atto interruttivo della prescrizione nei suoi confronti.
Ha altresì soggiunto di non essere debitrice del precisando che: Pt_1
- nell'ambito della - che al Controparte_2
24/01/1989 aveva mutato denominazione sociale in
[...]
- aveva rivestito la carica di socio Controparte_3
amministratore sino al 15 maggio 1990, data in cui la società era stata posta in liquidazione ed era stato nominato liquidatore;
Parte_2
- non aveva mai contratto, né personalmente né per conto della società, obbligazioni con il né aveva mai rilasciato in suo favore nessun effetto Pt_1
cambiario;
- negli effetti cambiari azionati con il precetto risultava indicato come debitore la : tuttavia gli stessi Controparte_2 erano stati emessi personalmente dal quando la società aveva mutato Pt_2
da mesi la destinazione sociale;
- se anche l'obbligazione fosse attribuibile alla società, il non aveva Pt_1
preventivamente escusso il capitale sociale, come era suo onere fare prima di aggredire il patrimonio personale dei soci;
tale preventiva escussione non era mai avvenuta ed il aveva direttamente intrapreso una azione esecutiva Pt_1
immobiliare nei confronti del patrimonio individuale di Parte_2
davanti al Tribunale di Sassari;
- poiché il credito era attribuibile in via esclusiva ad un'obbligazione contratta dal - personalmente o in nome della società - esso la doveva comunque Pt_2
tenere indenne dalle obbligazioni che aveva contratto.
Con separata istanza ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto cambiario, istanza accolta con decreto inaudita altera parte del 18.07.2013.
Si è costituito in giudizio il quale ha contestato in Parte_1
fatto e in diritto le avverse deduzioni, deducendo di aver legittimamente messo in esecuzione i titoli cambiari in suo possesso ed esponendo che:
- i titoli cambiari erano stati depositati con atto di intervento dell'11.03.1991 nel procedimento esecutivo immobiliare iscritto al R.ES. n. 181/1988 e al
R.ES. n. 191/1988 del Tribunale di Sassari, promosso da altri creditori nei confronti del Pt_2
- sia i titoli che il precetto non erano perenti e l'azione cambiaria non era prescritta, in quanto era ancora in corso al 12.04.2011 il procedimento esecutivo immobiliare nei confronti del dichiarato poi estinto Pt_2 all'udienza del 15.11.2011;
- presso la cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Sassari era stato smarrito l'originale dell'atto di precetto e non anche i titoli cambiari i quali, dopo l'avvenuta estinzione del procedimento, erano stati restituiti al loro legittimo titolare;
- i titoli cambiari erano stati sottoscritti dal al tempo coniuge Pt_2 dell'opponente e socio della con facoltà di CP_2 Controparte_1
firma disgiunta e responsabile solidalmente ed illimitatamente dei debiti della società, e altresì dalla che, contrariamente a quanto da lei sostenuto, CP_1 gli aveva rilasciato un pagherò cambiario di £ 25.000.000 sottoscritto da lei e da , entrambi nella loro qualità di soci;
Parte_2
- la aveva stipulato un Controparte_3
contratto di associazione in partecipazione con il in virtù del quale i Pt_1 genitori di quest'ultimo avevano versato, per diventare associati, rilevanti somme di denaro alla società ed in relazione alle quali era stata iniziata la procedura esecutiva immobiliare contro dinanzi al Tribunale Parte_2
di Sassari;
- prima di iniziare la procedura esecutiva nei confronti del aveva Pt_2
intrapreso una procedura esecutiva mobiliare nei confronti della società, con pignoramento eseguito nel 1990, avverso il quale si era opposta la precedente proprietaria dell'azienda commerciale ceduta alla M.A.R.S., tal;
CP_4
poiché la stessa riferiva che non le era stato versato il corrispettivo della cessione dell'azienda e pretendeva la restituzione dei beni mobili dell'azienda pignorati, egli, per evitare le ulteriori e gravose spese in riferimento ai pochi beni mobili pignorati, aveva abbandonato la procedura esecutiva.
Tanto premesso, si è opposto alla sospensione dell'esecuzione e ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione di Controparte_1
Si è costituito in giudizio che ha chiesto il rigetto della Parte_2
domanda proposta dalla erché infondata, deducendo che: CP_1
- gli effetti cambiari azionati con il precetto opposto erano stati da lui emessi non personalmente ma in nome della società Controparte_2
in conformità ai poteri rappresentativi allo stesso riconosciuti nel
[...]
contratto di cessione di quote del 24.01.1989;
- la nella sua qualità di legale rappresentante della CP_1 Controparte_2
aveva stipulato, il 28.11.1988, un Controparte_3 Parte_2
contratto di associazione in partecipazione con apporto di solo capitale con e e, in forza di tale CP_5 Parte_1 Controparte_6
pattuizione, erano stati emessi gli effetti cambiari oggetto di opposizione;
- in merito all'asserita violazione del beneficium excussionis, il aveva Pt_1
provveduto ad escutere preventivamente il capitale sociale della M.A.R.S. prima di sottoporre a esecuzione prima esso convenuto e poi la CP_1
Con note autorizzate l'opponente ha dedotto altresì che: - i titoli azionati dal (per un importo di 92 milioni di lire) erano stati Pt_1
sottoscritti un anno dopo rispetto alla stipula del contratto di associazione in partecipazione del 28.11.1988 (per un importo conferito alla M.A.R.S. di 50 milioni di lire) ed erano stati sottoscritti solo dal sicché rappresentavano Pt_2
una obbligazione autonoma rispetto al contratto di associazione in partecipazione, assunta dal personalmente;
Pt_2
- l'emissione delle cambiali per cui è causa risultava carente dei requisiti previsti dalla normativa di cui al R.D. n. 1669 del 14 dicembre 1933, non essendo esplicitato il rapporto sussistente tra il traente il titolo Parte_2
e il trattario (la M.A.R.S.);
[...]
- la sentenza n. 1467/1998 di cessazione degli effetti civili del matrimonio da lei contratto con il prevedeva l'obbligo di costui di sollevarla da ogni Pt_2
pretesa da parte di terzi per le obbligazioni assunte quale socio e amministratore unico della Controparte_2
Il a ribadito l'infondatezza delle eccezioni dell'opponente e ha Pt_1
contestato le sue deduzioni.
Con provvedimento dell'8 aprile 2014 il Giudice ha confermato il provvedimento cautelare di sospensione assunto, ritenendo che la regolamentazione negoziale del rapporto di associazione in partecipazione non giustificasse la nascita di una obbligazione di pagamento di una somma pari, alla data del 4 settembre 1989, a lire 92.500.000.
Con istanza di anticipazione di udienza il ha evidenziato che: Pt_1
- per mettere in esecuzione i titoli cambiari non era necessaria alcuna ulteriore specificazione in relazione al rapporto sottostante;
- il contratto di associazione in partecipazione era stato sottoscritto con due distinti accordi, per un importo di £ 50.000.000 e di £ 30.000,000, sottoscritti rispettivamente il 28.11.1988 e il 10.3.1989, ciò che rendeva evidente un rapporto sottostante di £ 80.000,000 ai quali dovevano aggiungersi circa £
22.000.000 per gli utili derivanti dalle associazioni in partecipazione
- nei contratti di associazione in partecipazione era previsto, per ciascuno dei contratti, il rilascio di pagherò cambiari di £ 25.000.000 (due), di £
30.000.000 (uno), di £ 6.000.000 (uno), di £ 5.000.000 (uno) e molteplici altri titoli da £ 1.000.000 e £ 500.000; sicché il debito finale della M.A.R.S. era risultato di circa £ 102.000.000. All'udienza del 10.03.2015 il convenuto ha esibito gli originali delle due scritture di associazione in partecipazione datate 28.11.1988 e
10.03.1989, e ha disconosciuto il secondo contratto di Controparte_1
associazione e la garanzia cambiaria allegata, in relazione sia al contenuto sia alla sua sottoscrizione.
Disposta consulenza tecnica d'ufficio grafologica, istruita con l'ammissione dell'interrogatorio formale di e con prove Parte_2
testimoniali, la causa è stata decisa con la sentenza n. 2168/22, pubblicata il
15.9.2022, con la quale il Tribunale di Cagliari ha accolto l'opposizione e, per l'effetto, ha dichiarato che non aveva diritto di procedere Parte_1
ad esecuzione forzata nei confronti di in forza del precetto Controparte_1
cambiario notificato in data 17/05/2013; ha condannato alla Parte_1
rifusione delle spese legali in favore di liquidate in Controparte_1 complessivi € 13.430,00 oltre spese generali, IVA e CPA;
ha compensato le spese processuali tra e e le spese della Controparte_1 Parte_2
CTU nei rapporti tra e Controparte_1 Parte_1
Il Tribunale in sintesi ha ritenuto fondata l'opposizione in quanto il creditore opposto non aveva provato l'incapienza del patrimonio sociale secondo il disposto di cui all'art. 2304 c.c., come era suo onere fare alla luce dell'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità.
In particolare, ha osservato che il si era limitato ad allegare di Pt_1
aver cercato di recuperare il credito con un pignoramento mobiliare nei confronti della società, procedura esecutiva che aveva avuto esito positivo ma che, successivamente, aveva abbandonato in seguito ad una opposizione di terzo ritenuta fondata, mentre dalla documentazione prodotta in giudizio risultava che il procedimento era stato dichiarato estinto per inattività delle parti e non emergeva la fondatezza dell'opposizione del terzo.
Parimenti, l'opposto non aveva neppure allegato la totale incapienza della per mancanza di beni immobili o di crediti verso terzi Controparte_2
in ragione dei quali tentare una diversa azione esecutiva, in spregio all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (Cass. n. 5136/2011) secondo il quale: “l'esito negativo del pignoramento presso terzi dei diritti di una s.n.c. è inidoneo a far ritenere certa l'incapienza del patrimonio societario, potendo la società disporre di altri beni sufficienti a garantire il soddisfacimento del credito, e non giustifica l'esecuzione nei confronti del socio che gode del beneficium excussionis ex art. 2304 c.c.”.
Con atto di citazione in data 25 ottobre 2022 ha spiegato appello rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte, proponendo Parte_1 istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, poi rinunciata alla prima udienza.
Costituitisi in giudizio, e in via Controparte_1 Parte_2 preliminare, hanno chiesto di dichiarare l'inammissibilità delle nuove produzioni documentali ex art. 345 c.p.c., concludendo nel merito per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata. CP_1
in subordine, ha riproposto le domande formulate in primo grado.
[...]
All'udienza del 13 dicembre 2024 la causa è stata tenuta a decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Sull'inammissibilità delle nuove produzioni documentali dell'appellante ex art 345 c.p.c.
Gli appellati eccepiscono l'inammissibilità dei documenti prodotti dal er la prima volta con l'atto di citazione in appello (doc. n.1 - 5) al fine Pt_1 di provare l'incapienza del patrimonio della società.
L'eccezione è fondata alla luce dell'art. 345 c.p.c.
Primo motivo di appello: “Carente e/o insufficiente motivazione”
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante:
- lamenta che il Tribunale si fosse limitato ad asserire che egli non aveva provato l'incapienza del patrimonio della società secondo il disposto di cui all'art. 2304 c.c., senza evidenziare a fronte delle molteplici e preliminari eccezioni sollevate dalla “che il precetto era legittimo, rituale, CP_1
efficace, che i titoli erano legittimamente in possesso del che Pt_1
l'opponente era sicuramente debitrice delle somme richieste in precetto, che non potevano essere attribuite in via esclusiva al ma soprattutto che i Pt_2 titoli cambiari non erano prescritti”, come era stato ampiamente documentato in corso di causa;
- censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva compensato le spese processuali tra la ed il senza valutare la posizione del terzo CP_1 Pt_2
chiamato in causa, il cui unico patrimonio era stato escusso. In merito osserva che egli, al fine di agire esecutivamente nei confronti del aveva svolto, Pt_2 tramite l'avvocato che al tempo lo seguiva, nel frattempo deceduto, gli opportuni accertamenti, non soltanto sul patrimonio di quest'ultimo, che era risultato positivo, ma, altresì, su quello personale della e su quello CP_1
della società, che erano risultati negativi, come confermato dai documenti n.
1 e 2 prodotti in appello, aventi ad oggetto le visure storiche immobiliari della del 7.10.2022 dalle quali emergeva Controparte_2
come mai detta società era stata proprietaria di un qualche bene immobile;
- deduce che lo stesso nella comparsa di costituzione, aveva Pt_2
riconosciuto che egli aveva provveduto ad escutere preventivamente il capitale sociale della M.A.R.S. prima di sottoporre ad esecuzione i soci individualmente e che, avendo egli precedentemente esperito un pignoramento mobiliare nei confronti della società, l'opposizione non doveva essere accolta.
Secondo motivo di appello: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 2304
c.c.”
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto fondata l'opposizione in quanto il creditore opposto non aveva provato l'incapienza del patrimonio sociale secondo il disposto di cui all'art. 2304 c.c., come era suo onere fare alla luce dell'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità.
Con la prima articolazione del motivo, rileva che il riferimento alla giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. n. 28709/2020) di cui alla sentenza non era corretto, in quanto ometteva un passaggio importante della pronuncia la quale, seppure aveva statuito che nelle società in nome collettivo è il creditore a dover provare l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale, aveva tuttavia aggiunto “(a meno che non risulti aliunde dimostrata in modo certo l'insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito, come, ad esempio, in caso in cui la società sia cancellata)”, precisazione del tutto trascurata dal Tribunale.
Pertanto, poiché alla luce della certificazione storica della Camera di
Commercio, Industria e Artigianato di Cagliari prodotta in giudizio dalla delle ultime 4 righe dell'atto di citazione in opposizione, era emerso CP_1
che la era inattiva dal 15.05.1990 Controparte_7
e risultava cancellata sin dal 30.05.2007, egli appellante non era tenuto, proprio alla luce dell'arresto richiamato nella sentenza, a provare l'incapienza del patrimonio sociale secondo il disposto di cui all'art. 2304 c.c.
Il lamenta altresì che il Tribunale avesse accolto l'opposizione Pt_1 senza considerare l'oggettiva difficoltà da lui incontrata nel fornire la prova dell'incapienza del patrimonio di una società che ormai era cancellata da tempo e che non aveva mai presentato alcun bilancio, essendo essa una scatola vuota che, di fatto, era stata creata dalla per raggirare CP_1 CP_4
e gli associati al fine di ottenere ingiusti profitti.
[...]
Difatti, la da un lato non aveva versato alla il saldo CP_1 CP_4 per perfezionare l'acquisto dell'attrezzatura e delle merce prontamente avuta in consegna;
dall'altro lato non aveva versato alcun utile e capitale sociale al e ai suoi familiari, nonostante i conferimenti versati da questi ultimi a Pt_1
favore della società.
Infine, ribadisce che egli, tramite l'avv. Antonio Messina che lo aveva assistito nell'azione esecutiva mobiliare, aveva fatto i necessari accertamenti, verificando che sia la società che non erano proprietarie Controparte_1
di alcun bene immobile, così come poteva riscontrarsi nei documenti prodotti con l'atto di appello. Purtroppo il decesso del difensore gli aveva precluso la possibilità di acquisire la documentazione per comprovare gli accertamenti fatti nonché che l'unica azione esecutiva esperibile fosse quella mobiliare, effettivamente intentata con esito negativo.
I due motivi, in quanto strettamente connessi, devono essere esaminati congiuntamente.
Deve in primo luogo ritenersi inammissibile per carenza di interesse la censura avverso la pronuncia di compensazione delle spese di lite tra e . Controparte_1 Parte_2
Evidentemente in applicazione del principio della ragione più liquida, il Tribunale ha accolto l'opposizione non avendo il creditore opposto fornito la prova dell'incapienza del patrimonio sociale, come previsto dall'art. 2304
c.c., ritenendo assorbite le ulteriori eccezioni sollevate dalla da costei CP_1
riproposte nel presente giudizio, sulle quali legittimamente esso non ha motivato, senza che pertanto possa ravvisarsi la carenza di motivazione della sentenza denunciata dal Pt_1 Tale scelta deve infatti ritenersi pienamente legittima alla luce dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità al riguardo: “…. si deve rammentare che, secondo l'insegnamento di questa Corte, è da ritenere che
l'ordine di trattazione delle questioni, stabilito dall'art. 276, secondo comma,
c.p.c., mentre impone al giudice del merito di esaminare per prime le questioni pregiudiziali di rito rispetto a quelle di merito (cfr., sul punto, Cass.
Sez. U - Sentenza n. 11799 del 12/05/2017), consente tuttavia di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che il giudice di merito stesso ritenga "più liquida" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014; Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 30745 del 26/11/2019; Cass. Sez.
5 - Ordinanza n. 363 del
09/01/2019; Cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014). Occorre notare, tuttavia, che il principio in questione è stato comunque enunciato con riferimento a scenari nei quali la “ragione più liquida”, pur essendo logicamente subordinata ad altri profili di merito, presentava, nondimeno, rispetto a questi ultimi eguale capacità “di assicurare la definizione del giudizio” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014), e cioè si caratterizzava per un eguale “impatto operativo” (cfr. le massime di Cass.
Sez.
5 - Ordinanza n. 363 del 09/01/2019; Cass. Sez.
5 - Sentenza n. 11458 del 11/05/2018; Cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014), in tal modo consentendo una più celere definizione del giudizio e non di uno solo dei profili che da quest'ultimo possono essere toccati. L'applicazione del principio, quindi, postula che ci si trovi di fronte ad un coacervo di profili di merito che - sebbene posti in un rapporto di subordinazione logica - risultino nondimeno ciascuno idoneo a condurre autonomamente alla definizione del giudizio, ben potendosi, a questo punto, optare per quella – tra le ragioni dotate di eguale potenzialità di definizione – che presenti aspetti di maggiore evidenza e/o linearità.” (così in motivazione Cass., n. 693/2024).
L'appello è fondato laddove censura la sentenza per aver accolto l'opposizione ritenendo che il vesse violato l'art. 2304 c.c. procedendo Pt_1
alla notifica del precetto cambiario il 17 maggio 2013 senza aver offerto la prova dell'incapienza del patrimonio sociale.
Poiché è pacifico, e comunque provato documentalmente, che la società M.A.R.S. è stata cancellata dal Registro delle Imprese il 30 maggio
2007 (vedasi doc. n. 2 visura storica camerale della società CP_1 M.A.R.S.), il creditore opposto non doveva provare l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale, risultando essa in modo certo.
Il principio che la cancellazione della società dal registro delle imprese e la sua conseguente estinzione costituiscono dimostrazione certa dell'insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione del credito, facendo venir meno la necessità di esperire l'azione esecutiva su detto patrimonio, è affermato dalla sentenza a Sezioni Unite della Corte di
Cassazione n. 28709/2020, richiamata solo parzialmente dal Tribunale, nonché dalle ordinanze n. 33133/2024 e n. 7545/2021 nella diversa materia della responsabilità solidale tra cedente e cessionario di azienda o di un ramo d'azienda.
Tale assunto consente di ritenere assorbita la questione, discussa anche negli atti difensivi finali, se il promuovendo una procedura Pt_1 esecutiva mobiliare, poi abbandonata, avesse ottemperato al disposto dell'art. 2304 c.c.
L'accoglimento del secondo motivo di impugnazione, non conduce tuttavia ad un risultato utile per l'appellante, in quanto deve essere accolta l'eccezione di prescrizione riproposta dalla questione che non può CP_1
ritenersi coperta dal giudicato alla luce del principio per cui il giudicato non si forma, nemmeno implicitamente, sugli aspetti del rapporto che non hanno costituito oggetto di specifica disamina e valutazione da parte del giudice di merito.
L'eccezione di prescrizione è, infatti, fondata.
Nella comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado e nella comparsa conclusionale nel presente giudizio, il ha eccepito Pt_1
l'infondatezza dell'eccezione in quanto i termini della prescrizione dei titoli cambiari, ai sensi dell'art. 2943 c.c., erano stati interrotti con la procedura di intervento nel procedimento esecutivo immobiliare a carico di Parte_2
nell'ambito del quale essi erano stati azionati, ed avevano ripreso a
[...] decorrere al momento dell'estinzione del procedimento de quo avvenuta il
15.11.2011, dopo la ripartizione dell'attivo a favore dei creditori intervenuti.
L'assunto del creditore opposto non può essere condiviso alla luce dell'art. 95 del R.D. n.1669/1933: “L'interruzione della prescrizione non vale che contro colui rispetto al quale è stato compiuto l'atto interruttivo.”, che introduce una limitazione all'efficacia soggettiva della interruzione della prescrizione in deroga alla disciplina generale codicistica, applicabile anche in materia cambiaria.
Si legge nella motivazione di Cass., n. 7054/1992: “…il R.D.
14.12.1933 n. 1669 contiene due (sole) norme sulla prescrizione: l'art. 94, il quale fissa il termine della stessa per le singole azioni esperibili e l'art. 95, il quale limita la efficacia soggettiva della interruzione della prescrizione.
Poiché detto decreto non contiene alcuna deroga alla applicabilità della interruzione e della sospensione, queste, in quanto costituenti una disciplina codicistica di carattere generale, non incompatibile con la disciplina cambiaria, devono ritenersi applicabili anche alla prescrizione cambiaria (in tal senso. Cass., 18.7.1977 n. 3139). L'art. 95, peraltro, con il prevedere una limitazione all'efficacia soggettiva della interruzione della prescrizione, implicitamente presuppone quell'applicabilità.”
Sulla portata di detta disposizione si richiama Cass., n. 3322/1996 in motivazione: “Occorre infatti osservare che l'art. 76 del r.d. 21 dicembre
1933 n. 1736 (analogamente a quel che dispone, in materia cambiaria,
l'art. 95 del r.d. 14 dicembre 1933 n. 1669), derogando alla norma generale stabilita dall'art. 1310 c.c., attribuisce effetti solo relativi, ossia personali, agli atti interruttivi della prescrizione. I quali, pertanto, in considerazione della peculiare autonomia delle obbligazioni cambiarie, non si estendono agli altri obbligati, ma operano esclusivamente nei riguardi del debitore cui
l'atto interruttivo si riferisce.”
Poiché nessun atto interruttivo della prescrizione è stato compiuto nei confronti di essendo pacifico che il procedimento Controparte_1
esecutivo immobiliare è stato promosso esclusivamente nei confronti di l'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente deve Parte_2
essere accolta e, seppure con altra motivazione, deve essere confermato il capo 1 del dispositivo della sentenza impugnata.
Terzo motivo di appello: “Sulla condanna integrale alla rifusione delle spese legali”
Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale lo ha condannato alla rifusione delle spese legali in favore della liquidate in complessivi € 13.430,00 oltre spese CP_1
generali, IVA e CPA.
In merito, osserva che egli era risultato soccombente soltanto su un aspetto formale, concernente il beneficio di preventiva escussione, “da ritenersi marginale rispetto alle molteplici eccezioni della difesa della CP_1 essendo le stesse totalmente infondate”; sicché, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto operare una compensazione parziale o totale delle spese di giudizio o, perlomeno, liquidare le spese applicando il valore minimo e non quello medio, stante il valore della causa in relazione allo scaglione applicato.
Ad avviso della Corte, il motivo è fondato.
Nel rapporto processuale - il Parte_1 Controparte_1 riconoscimento, all'esito del procedimento di verificazione, dell'autenticità delle sottoscrizioni apparentemente apposte dalla e da questa CP_1
disconosciute, nonché il fatto che la ricostruzione nel merito della vicenda da lei prospettata non ha trovato riscontro né nei documenti prodotti né nelle difese del seppure deve rimarcarsi il fatto che con la notifica dell'atto Pt_2 di precetto cambiario era stata azionata l'azione cartolare talché le vicende del rapporto causale sottostante all'emissione dei titoli cambiari sono estranee al presente giudizio, consigliava una compensazione parziale delle spese di lite del giudizio di primo grado, che si ritiene di dover effettuare nella misura di un mezzo.
Parimenti è fondata la censura laddove lamenta l'applicazione dei valori medi trattandosi di una causa il cui valore si approssima al limite minimo dello scaglione e comunque decisa sulla base di una eccezione preliminare.
In accoglimento del terzo motivo le spese di lite del giudizio di primo grado sono compensate per la metà e sono liquidate applicando i valori minimi per le quattro fasi del giudizio.
Sulle spese
Con riguardo alle spese del presente giudizio, considerata la parziale fondatezza dell'impugnazione, seppure nel merito ciò non ha condotto ad un risultato favorevole per l'appellante, essendo stata accolta l'eccezione di prescrizione riproposta dalla si ritiene di compensarle anch'esse per CP_1
la metà; esse si liquidano applicando i valori minimi, stante la semplicità delle questioni trattate, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, non riconoscendosi alcun compenso per la fase di trattazione/istruttoria in quanto non tenutasi.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra Parte_1
e , nei cui confronti non è stata proposta nell'atto di appello Parte_2
alcuna domanda.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma dell'impugnata sentenza che per il resto conferma:
1. Dichiara compensate per la metà le spese del giudizio di primo grado nel rapporto processuale - e condanna Parte_1 Controparte_1
alla rifusione della restante metà nei confronti di Parte_1 CP_1
he liquida in euro 3.526,00 oltre spese generali, Iva e cpa;
[...]
2. Dichiara compensate per la metà le spese del presente giudizio nel rapporto processuale - e condanna Parte_1 Controparte_1 Parte_1
alla rifusione della restante metà nei confronti di che Controparte_1
liquida in euro 2.498,50 oltre spese generali, Iva e cpa;
3. Dichiara compensate le spese di lite del presente giudizio tra Parte_1
e .
[...] Parte_2
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello l'8 maggio 2025.
Il Presidente
Maria Teresa Spanu
Il Consigliere relatore
Donatella Aru