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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/09/2025, n. 5011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5011 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VIII civile
R.G. 3826/2023
All'udienza collegiale del giorno 11/09/2025 ore 09:45
Presidente Dott. Franca Mangano Consigliere Relatore Dott. Caterina Garufi
Consigliere Dott. Edoardo Mancini
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. VOCINO EMANUELE Avv. Foschi in sostituzione
Appellato/i
Controparte_1
Avv. BIANCHI SCHIERHOLZ FABRIZIO Avv. Garrisi in sostituzione
La Corte ritenuta che la causa può essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a concludere ed a discutere.
Le parti concludono come dai rispettivi atti.
La Corte
Dopo l'udienza, si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.
All'esito la Corte pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c dandone lettura, che viene depositata in telematico oggi stesso ed è parte integrante del presente verbale.
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII così composta: Franca Mangano Presidente Caterina Garufi Consigliere est. Edoardo Mancini Giudice ausiliario all'udienza del giorno 11.9.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 3826 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, Viale Telese n. Parte_1 C.F._1
35, presso lo studio dell'Avv. Emanuele Vocino che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti appellante E
(C.F. , in persona del rappresentante legale p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma, Viale del Lido n. 24, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Bianchi Schierholz che la rappresenta e difende in forza di procura in atti appellata
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Roma n. 1513/2023 – occupazione sine titulo di bene immobile. CONCLUSIONI Come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., la si rivolgeva al Tribunale di Roma Controparte_1 rappresentando di aver sottoscritto, in data 1.1.2022, con un contratto di Controparte_2 locazione ad uso abitativo avente ad oggetto l'immobile sito in Roma, Via Fiume Bianco n. 130, per la durata di anni cinque (dal 1.1.2002 al 31.12.2006) con rinnovo per altri tre anni alla prima scadenza contrattuale salvo diniego (cfr. art. 1 contratto di locazione). Il canone di locazione annuale era determinato in euro 5.085,04, da pagarsi in dodici rate mensili entro il giorno 20 di ogni mese (euro 361,60 mensili per il primo anno;
euro 423,75 mensili dal secondo anno in poi), oltre aggiornamenti Istat ed oneri accessori (cfr. artt.
3-5 contratto di locazione). Il contratto prevedeva espressamente che l'unità immobiliare era destinata esclusivamente ad uso di civile abitazione, con obbligo per il conduttore di comunicare eventuali variazioni del proprio nucleo abitativo (cfr. art. 2 contratto di locazione); prevedeva altresì il divieto di cedere, anche parzialmente, l'unità immobiliare a terzi, in sublocazione, in comodato o per qualsiasi altro titolo, pena la risoluzione di diritto della locazione ai sensi dell'art. 1456 c.c., oltre all'obbligo di pagare una penale d'importo pari a venti volte l'ammontare dell'ultimo canone mensile di locazione, alla perdita del deposito cauzionale versato dal conduttore e all'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno per la mancata tempestiva riconsegna del locale (cfr. art. 18 contratto di
2 locazione); era prevista anche la responsabilità solidale del conduttore con i detentori illegittimi dell'immobile per il pagamento dell'indennità di occupazione maturata (cfr. art. 18 contratto di locazione). Con domanda del 28.10.2002, chiedeva alla di Controparte_2 CP_1 cointestare il contratto di locazione anche al figlio , richiesta accolta dalla Parte_1 CP_1 con lettera raccomandata a/r del 22.11.2002 senza la successiva conclusione, però, dell'atto aggiuntivo al contratto di locazione -necessario per procedere alla cointestazione-, mai sottoscritto dalle parti. Nel corso del rapporto, la conduttrice non ottemperava ai propri obblighi di pagamento, rendendosi morosa per l'importo complessivo di euro 5.830,30, a titolo di canoni oneri accessori e altri importi inevasi. decedeva in data 24.2.2019. , Controparte_2 Parte_1
a seguito del decesso della secondo la occupava abusivamente l'immobile CP_2 CP_1 di Via Fiume Bianco n. 130 locato alla madre, senza pagare le morosità pregresse, l'indennità di occupazione, gli oneri accessori e le spese;
in particolare, solo a titolo di indennità di occupazione, non versava la complessiva somma di euro 17.837,28 dalla morte della conduttrice alla data del 29.2.2020. Ciò premesso, la ricorrente ribadiva la mancata instaurazione del rapporto CP_1 di locazione con (“il SI. non può essere considerato conduttore Parte_1 Parte_1 dell'immobile (…) non è mai stato sottoscritto alcun atto aggiuntivo al contratto in essere, né è stato stipulato un nuovo contratto di locazione”, cfr. pag. 4 ricorso introduttivo primo grado), la violazione del divieto di cessione dell'immobile sancito all'art. 2 del contratto di locazione inter partes e la conseguente operatività della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 18 del medesimo contratto. Concludeva chiedendo: in via principale, di accertare e dichiarare la risoluzione di diritto del contratto di locazione stipulato in data 1.1.2002 tra la CP_1
e di accertare l'intervenuta occupazione abusiva da parte di
[...] Controparte_2 Pt_1
dell'immobile sito in Roma, Via Fiume Bianco n. 130; di condannare a pagare in
[...] Parte_1 favore della la somma di euro 17.837,28 per indennità di occupazione, oneri Controparte_1 accessori, interessi e spese, oltre ulteriori spese e successive occorrende, rivalutazione Istat ed interessi fino al saldo effettivo;
di confermare la perdita del deposito cauzionale versato da alla , dichiarando quest'ultima legittimata a trattenerlo Controparte_2 Controparte_1 secondo quanto previsto dagli artt. 18 e 20 del contratto di locazione;
di ordinare a e a Parte_1 tutti gli altri eventuali occupanti abusivi dell'immobile, se esistenti, il rilascio immediato dell'immobile di proprietà della , sito in Roma, Via Fiume Bianco n. 130; Controparte_1 di condannare , in solido con altri eventuali occupanti abusivi dell'immobile, se Parte_1 esistenti, al risarcimento in favore della di tutti i danni derivati dalla Controparte_1 mancata tempestiva riconsegna dell'immobile. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali e accessori. Si costituiva in giudizio , eccependo in via preliminare l'improcedibilità del ricorso per Parte_1 violazione dell'art. 415 c.p.c. (“atteso che la prima notifica è stata eseguita entro i 30 giorni dalla prima udienza di comparizione del 30.09.2020”, cfr. pag. 3 comparsa di costituzione in primo grado), nonché degli artt. 140 e 143 c.p.c. (“la notifica eseguita in data 02.11.2020 doveva avvenire ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (con affissione dell'avviso sulla porta di ingresso dello stabile e ulteriore raccomandata di avviso) e non ai sensi dell'art. 143 c.p.c.”, cfr. pag. 3 comparsa di costituzione in primo grado). Eccepiva altresì l'improcedibilità del ricorso per violazione del d.lgs. n. 28/2010 con conseguente decadenza dall'azione, atteso che il procedimento di mediazione sarebbe stato avviato oltre il termine di 15 giorni previsto dalla legge (“dal 30.09.2020 il ricorrente dava seguito all'avvio solo in data 11.01.2021, violando il disposto dell'art. 5 comma 1 bis del D. Lgs. 28/2010.”, cfr. pag. 4 comparsa di costituzione in primo grado). Concludeva chiedendo: di rigettare tutte le domande della perché CP_1 improcedibili, generiche, prescritte e infondate, in fatto e in diritto;
di dichiarare che nulla era dovuto da alla . Con vittoria di spese in favore dei procuratori Parte_1 Controparte_1 anticipatari.
3 Esperito il tentativo di mediazione (con esito negativo) e chiusa l'istruttoria (condotta mediante prova testimoniale e documentale), all'udienza del 25.1.2023 la causa era decisa. Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1513/2023, riteneva ammissibile e procedibile la domanda della stante l'intervenuta sanatoria delle nullità. Previo accertamento della CP_1 cessazione del contratto di locazione stipulato in data 1.1.2002 tra la e Controparte_1 per intervenuto decesso della conduttrice in data 24.2.2019, dichiarava Controparte_2
l'intervenuta occupazione da parte di dell'immobile sito in Roma, Via Fiume Bianco Parte_1
n. 130, a far tempo dal 24.2.2019 sino alla data della domanda (27.3.2020). Per l'effetto, condannava a pagare in favore della la somma, equitativamente Parte_1 Controparte_1 determinata, pari a euro 504,95 mensili, per il periodo dal 24.2.2019 al 27.3.2020, oltre interessi al saggio legale dalla domanda al saldo effettivo;
inoltre, ordinava a di rilasciare Parte_1 immediatamente l'immobile de quo di proprietà della , libero da cose e da Controparte_1 persone. Condannava la parte resistente al rimborso in favore della parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in euro 5.077,00 per compensi, oltre spese, accessori e spese della mediazione.
2. Nel ricorso in appello depositato in data 21.7.2023, contestava le conclusioni cui era Parte_1 addivenuto il Giudice di primo grado. In particolare, criticava:
2.a) l'omessa pronuncia sull'eccezione di improcedibilità del ricorso per violazione dell'art. 415 c.p.c. e degli artt. 140 e 143 c.p.c. Il Giudice di prime cure avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccezione di improcedibilità del ricorso per violazione dell'art. 415 c.p.c. A seguito del deposito del decreto di fissazione dell'udienza alla data del 30.9.2020, la ricorrente CP_1 provvedeva a notificare il ricorso introduttivo del giudizio unitamente al predetto decreto in data
3.9.2020. Tale notifica sarebbe stata effettuata in violazione dell'art. 415 c.p.c. in quanto sarebbe avvenuta entro i trenta giorni dalla data fissata per la comparizione (la disposizione asseritamente violata stabilisce che “Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni”). All'udienza del 30.9.2020, il Giudice fissava una nuova udienza di comparizione in data 18.1.2021, disponendo
“la rinnovazione della notifica del ricorso, nel rispetto dei termini a comparire, laddove essa non si fosse perfezionata relativamente all'udienza odierna”. Inoltre, la ricorrente CP_1 provvedeva a rinnovare la notifica in data 2.11.2020 ai sensi dell'art. 143 c.p.c. ma, secondo l'appellante, tale notifica avrebbe dovuto essere eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. con affissione dell'avviso sulla porta di ingresso dello stabile e ulteriore raccomandata di avviso. La CP_1
, infatti, sarebbe stata a conoscenza del luogo di residenza dell'odierno appellante e,
[...] pertanto, non avrebbe potuto eseguire la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c., il quale si applica qualora “non sono conosciuti la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'articolo 77”. Pertanto, la notificazione de qua doveva ritenersi affetta da nullità e il Giudicante avrebbe dovuto dichiarare improcedibile il ricorso già alla prima udienza del 30.9.2020, senza concedere un ulteriore rinvio per sanare la notifica;
2.b) l'erronea pronuncia sull'eccezione di improcedibilità per violazione del d.lgs. n. 28/2010. L'appellante lamentava la violazione dell'art. 5 co. 1 bis del d.lgs. n. 28/2010 in quanto, sebbene il Giudice avesse rammentato all'udienza del 30.9.2020 l'obbligatorietà della mediazione in materia, la avviava la relativa procedura solamente in data 11.1.2021, Controparte_1 quindi dopo ben quattro mesi e a ridosso dell'udienza fissata per il 18.1.2021. Per di più, la avrebbe fissato il primo incontro di mediazione in data 11.2.2021, ovvero CP_1 successivamente all'udienza di comparizione già fissata in data 18.1.2021, e il relativo avviso sarebbe stato notificato in ritardo in data 19.2.2021. L'appellante deduceva, altresì, la mancata notifica di una nuova comunicazione da parte della relativa al successivo incontro CP_1 tenutosi in data 1.3.2021. A seguito della costituzione in giudizio da parte dell'allora convenuto (avvenuta in data 23.4.2021) e all'esito dell'udienza tenutasi in forma cartolare in data 5.5.2021, la instaurava tardivamente anche la seconda procedura di mediazione. Con Controparte_1
4 riferimento a quest'ultima, l'appellante lamentava la violazione dell'art. 5 co. 5 del d.lgs. n. 28/2010 in quanto la avrebbe notificato l'istanza della seconda procedura di CP_1 mediazione in data 23.6.2021, quindi, oltre il termine di 15 giorni ivi sancito. Inoltre, la non avrebbe voluto espressamente dare avvio al tentativo di mediazione, nonostante CP_1 fosse essa stessa la promotrice e nonostante la partecipazione dell'odierno appellante e la di lui volontà di aderire (“Nel verbale di mediazione depositato in giudizio dalla stessa CP_1
in data 26.08.2021 si legge: Il mediatore «attesta e dichiara che il procedimento non
[...] ha potuto avere inizio in quanto, all'esito del primo incontro, la Parte istante [ovvero la
] non ha ritenuto sussistenti i presupposti per iniziare il tentativo di Controparte_1 mediazione, ai sensi dell'art. 8 co. 1 D.lgs 28/2010»”, cfr. pag. 9 ricorso in appello). Alla luce di quanto dedotto, il Giudicante avrebbe dovuto dichiarare la domanda improcedibile ai sensi degli artt. 5 co. 5 e 8 co. 1 del d.lgs. n. 28/2010. 2.c) l'erronea pronuncia nel merito. Il Giudice di prime cure avrebbe errato nella valutazione delle risultanze istruttorie, “ritenendo erroneamente che l'istruttoria espletata avrebbe consentito di acclarare la permanente disponibilità da parte del sig. dell'immobile di cui è causa Pt_1 giungendo altrettanto erroneamente a ritenere, solo ed esclusivamente in via sintomatica e meramente presuntiva, che lo stesso avrebbe continuato ad avere, dopo il decesso della madre, quanto meno la disponibilità dell'appartamento de quo e, di conseguenza, la possibilità di accedervi” (cfr. pagg.
9-10 ricorso in appello). L'appellante deduceva altresì la propria carenza di legittimazione passiva in ordine al pagamento dei canoni di locazione relativi all'immobile oggetto di causa stante il difetto, in capo allo stesso, della qualità di erede di Controparte_2 giusta rinuncia all'eredità del 22.11.2022. Concludeva chiedendo di annullare e/o riformare la sentenza impugnata e per l'effetto: in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare l'improcedibilità del ricorso per violazione dell'art. 415 c.p.c., degli artt. 140 e 143 c.p.c. e del d.lgs. n. 28/2010, con conseguente decadenza dall'azione; nel merito, di rigettare tutte le domanda proposte dalla perché Controparte_1 improcedibili, generiche, prescritte e infondate in fatto e in diritto, “per non avere dimostrato la
che il sig. avesse il possesso dell'immobile sito in Roma, alla Via Controparte_1 Pt_1
Fiume Bianco 130”; per l'effetto, di dichiarare che nulla era dovuto da alla Parte_1 CP_1
. Con vittoria di spese, competenze, onorari in favore del procuratore anticipatario.
[...]
3. Si costituiva in giudizio la , contestando quanto ex adverso dedotto e Controparte_1 chiedendo di rigettare integralmente l'appello e tutte le relative domande perché inammissibili, oltre che infondate in fatto e in diritto, con conseguente conferma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi professionali per il doppio grado di giudizio.
4. All'udienza del 2.11.2023, la Corte autorizzava la rinnovazione della notifica richiesta da parte appellante. All'udienza del 21.3.2024, la causa era rinviata per discussione e decisione all'udienza del 11.9.2025, assegnando alle parti termine fino a 30 giorni prima di detta udienza per il deposito di una dichiarazione di persistenza dell'interesse alla decisione. All'odierna udienza, la causa è stata decisa dalla Corte ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto sottese alla decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello va rigettato. La prima doglianza, che lamenta la violazione dell'art. 415 c.p.c. e la nullità della notifica del ricorso effettuata in data 2.11.2020 perché erroneamente eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. (anziché ai sensi dell'art. 140 c.p.c.), è priva di pregio. Sul primo dei profili citati, si richiama l'art. 415 co. 5c.p.c., secondo il quale, tra la notifica del ricorso al convenuto e l'udienza di discussione, deve intercorrere un termine dilatorio di non meno di trenta giorni per consentire al convenuto di approntare le proprie difese;
l'inosservanza di questo termine, “salvo sanatoria”, determina la nullità dell'atto introduttivo, ma la parte
5 interessata può chiedere un differimento udienza per il rispetto del termine. Ciò premesso, nel caso in esame l'appellante trascura la circostanza per la quale la in data 21.09.2020, CP_1 chiedeva il differimento dell'udienza del 30.09.2020 non avendo avuto riscontro positivo della notifica del ricorso e il Tribunale accoglieva la richiesta, fissando la nuova udienza per il giorno 18.01.2021. Su tale profilo si richiama la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale
“L'inosservanza del termine di trenta giorni che deve intercorrere tra la notifica del ricorso e l'udienza di discussione, previsto dall'art. 415 comma 5 c.p.c., non determina la nullità insanabile del ricorso introduttivo ma costituisce un vizio limitato alla vocatio in ius del convenuto, autonoma rispetto all'atto introduttivo. Tale vizio, in caso di mancata costituzione del convenuto, può essere sanato mediante la rinnovazione della notifica per una nuova udienza appositamente fissata” (Cass. sez. lavoro ordinan. n. 2428 del 26.1.2023). Successivamente, la nuova notifica del ricorso e del decreto di fissazione si perfezionava, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., con il deposito dell'atto presso la Casa Comunale in data 03.11.2020, nel rispetto del termine dilatorio di cui all'art. 415 co. 5 c.p.c. tenendo conto della udienza fissata al 18.01.2021. A tale ultimo riguardo, la notifica è stata fatta regolarmente a norma dell'art. 143 c.p.c: dalla relata di notifica del 4.09.2020 emerge l'irreperibilità assoluta del destinatario il quale ultimo, come da certificato di residenza, risultava risiedere o nell'appartamento di Roma, Via Fiume Bianco n. 130 presso il quale l'agente notificato effettuava le ricerche. In ogni caso, va rimarcato che si costituiva il 23.04.2021, con sanatoria di ogni eventuale vizio e che, in Pt_1 aggiunta, il Giudice disponeva il differimento della prima udienza al 22.11.2021, consentendo al di svolgere, nel modo più ampio, le proprie difese, dovendosi quindi escludere che Pt_1
l'appellante sia stato in alcun modo pregiudicato dalle modalità introduttive del giudizio. Quanto alla doglianza sub 2.b), la procedura di mediazione obbligatoria si era regolarmente svolta. Le parti si erano entrambe presentate con collegamento in via telematica in data 29.7.2021 innanzi al mediatore dott. collaboratore di quest'ultimo aveva reso Persona_1 CP_3 pienamente edotti sia la sulla normativa in tema di mediazione e sulla Controparte_4 regolamentazione adottata da come da verbale di mediazione (pag. 1). Nello CP_3 stesso verbale, nella pagina successiva si riporta che “All'esito del primo incontro” le parti non addivenivano ad una soluzione concordata della controversia, ritenendo la parte ricorrente
“insussistenti i presupposti” (cfr. verbale di mediazione del 29.7.2021 pag. 2). Quindi la procedura si è correttamente instaurata senza addivenire a un accordo. Né il termine di 15 giorni di cui all'art. 5 del D. Lgs. 28/2010 può intendersi come perentorio: la condizione di procedibilità si considera avverata quando si è svolto un primo incontro davanti al mediatore (come effettivamente avvenuto il 29.7.2021), avendo poi le parti il diritto di non voler procedere oltre (Cass. sent. n. 4133 del 14.2.2024). Peraltro, è in atti il verbale della precedente mediazione del 01.03.2021, conclusasi con esito negativo per mancata partecipazione di nonostante quest'ultimo fosse stato Parte_1 regolarmente avvisato;
l'Organismo di mediazione nel verbale precisava, a tale ultimo riguardo, che “la raccomandata urgente n. UR0672101049F4 con la quale ha provveduto alla CP_3 convocazione della Parte chiamata è stata consegnata al destinatario in data Parte_1
19.02.2021 coma da prova di consegna in atti. La parte chiamata non ha aderito né ha comunicato o richiesto alcunché ad ”. CP_3
Infine, l'appellante reitera la questione sulla sua qualità di erede (2.c), del tutto irrilevante nel presente contenzioso in quanto il Tribunale, conformemente alla domanda della CP_1 condannava al solo pagamento dell'indennità di occupazione, per il periodo successivo al Pt_1 decesso della al momento di instaurazione del giudizio, senza pronunciarsi sui canoni CP_2 non versati dalla defunta madre conduttrice dell'appartamento.
6 A giudizio della Corte, la condanna del al versamento dell'indennità va confermata, come Pt_1 quella al rilascio, perché le prove documentali e testimoniali hanno offerto riscontro alla tesi della sulla disponibilità dell'appartamento in capo al dopo il decesso della madre. CP_1 Pt_1
In primo luogo, va richiamato il certificato di residenza in atti, che indica il Libri residente in [...] al momento del ricorso, come già anticipato nel confermare la validità della notifica. La al contempo, ha sempre sostenuto di non aver mai ricevuto CP_1 le chiavi dell'appartamento a seguito del decesso della conduttrice, senza smentita. Quanto alle prove dichiarative, il portiere dello stabile di Via Fiume Bianco, sul Tes_1 capitolo di prova a) di parte ricorrente (“in seguito al decesso della SI.ra , il Controparte_2
SI. occupa regolarmente l'immobile sito in Roma, Via Fiume Bianco n. 130 ?”), pur Parte_1 affermando di non sapere chi abitava nell'appartamento, dichiarava al Giudice di aver visto Pt_1 in maniera continuativa all'ingresso dello stabile, di aver messo la corrispondenza di nella Pt_1 buca delle lettere e di aver riscontrato che la posta era ritirata (“non so se abiti nell'appartamento della madre, poiché vi è un ingresso laterale che non è visibile dalla portineria non so chi abiti in quell'appartamento” aggiungendo “continuo a vedere il figlio nel piazzale esterno al portone” e “metto la sua corrispondenza nella buca delle lettere,”;“E' vero, vedo la posta ritirata”). La teste , anch'essa portiere dello stabile, dichiarava di non aver visto Testimone_2 Pt_1 precisando però di aver un orario di lavoro limitato e che vi sono due ingressi (e “il comprensorio è molto grande, io lavoro dalle ore 16:00 tutti i giorni”). D'altra parte, la teste di parte appellante riferiva di sapere che viveva con la famiglia a NO OM (RM) Testimone_3 Pt_1 circostanza che, però, non ha ricevuto idonei riscontri e che non risulta incompatibile con la disponibilità dell'appartamento di Via Fiume Bianco in capo al profilo quest'ultimo in Pt_1 ordine al quale né la , né l'altro teste hanno saputo fornire elementi circostanziati. Tes_3 Tes_4
In conclusione, l'esame unitario di tutti gli elementi anche indiziari appena esposti fa ritenere a questa Corte che dopo la morte della madre, avesse la disponibilità dell'immobile di Pt_1 proprietà della Ne consegue la conferma della condanna dell'appellante al suo CP_1 rilascio ed al versamento dell'indennità di occupazione, sulla cui quantificazione, peraltro, non vi sono contestazioni specifiche in gravame.
6. Quanto alle spese processuali di fase, le stesse sono poste a carico dell'appellante in virtù della sua soccombenza e liquidate in dispositivo secondo i valori medi delle cause rientranti nella fascia di valore superiore a euro 5.200,00 e inferiore a euro 26.000,00, senza calcolare la fase istruttoria.
PQM.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigetta l'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza del Tribunale di Roma n. 1513/2023 nei confronti della . Controparte_1
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, Pt_1 che liquida in favore dell'appellata in € 3.966,00 per compensi, oltre spese generali CP_1 al 15% e accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 co. 17 della l. 228/12 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma, il 11.9.2025 La Consigliera est. Caterina Garufi La Presidente
Franca Mangano
L'Assistente Giudiziario
Dott.ssa Roberta Masi
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Sezione VIII civile
R.G. 3826/2023
All'udienza collegiale del giorno 11/09/2025 ore 09:45
Presidente Dott. Franca Mangano Consigliere Relatore Dott. Caterina Garufi
Consigliere Dott. Edoardo Mancini
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. VOCINO EMANUELE Avv. Foschi in sostituzione
Appellato/i
Controparte_1
Avv. BIANCHI SCHIERHOLZ FABRIZIO Avv. Garrisi in sostituzione
La Corte ritenuta che la causa può essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a concludere ed a discutere.
Le parti concludono come dai rispettivi atti.
La Corte
Dopo l'udienza, si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.
All'esito la Corte pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c dandone lettura, che viene depositata in telematico oggi stesso ed è parte integrante del presente verbale.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII così composta: Franca Mangano Presidente Caterina Garufi Consigliere est. Edoardo Mancini Giudice ausiliario all'udienza del giorno 11.9.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 3826 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, Viale Telese n. Parte_1 C.F._1
35, presso lo studio dell'Avv. Emanuele Vocino che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti appellante E
(C.F. , in persona del rappresentante legale p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma, Viale del Lido n. 24, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Bianchi Schierholz che la rappresenta e difende in forza di procura in atti appellata
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Roma n. 1513/2023 – occupazione sine titulo di bene immobile. CONCLUSIONI Come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., la si rivolgeva al Tribunale di Roma Controparte_1 rappresentando di aver sottoscritto, in data 1.1.2022, con un contratto di Controparte_2 locazione ad uso abitativo avente ad oggetto l'immobile sito in Roma, Via Fiume Bianco n. 130, per la durata di anni cinque (dal 1.1.2002 al 31.12.2006) con rinnovo per altri tre anni alla prima scadenza contrattuale salvo diniego (cfr. art. 1 contratto di locazione). Il canone di locazione annuale era determinato in euro 5.085,04, da pagarsi in dodici rate mensili entro il giorno 20 di ogni mese (euro 361,60 mensili per il primo anno;
euro 423,75 mensili dal secondo anno in poi), oltre aggiornamenti Istat ed oneri accessori (cfr. artt.
3-5 contratto di locazione). Il contratto prevedeva espressamente che l'unità immobiliare era destinata esclusivamente ad uso di civile abitazione, con obbligo per il conduttore di comunicare eventuali variazioni del proprio nucleo abitativo (cfr. art. 2 contratto di locazione); prevedeva altresì il divieto di cedere, anche parzialmente, l'unità immobiliare a terzi, in sublocazione, in comodato o per qualsiasi altro titolo, pena la risoluzione di diritto della locazione ai sensi dell'art. 1456 c.c., oltre all'obbligo di pagare una penale d'importo pari a venti volte l'ammontare dell'ultimo canone mensile di locazione, alla perdita del deposito cauzionale versato dal conduttore e all'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno per la mancata tempestiva riconsegna del locale (cfr. art. 18 contratto di
2 locazione); era prevista anche la responsabilità solidale del conduttore con i detentori illegittimi dell'immobile per il pagamento dell'indennità di occupazione maturata (cfr. art. 18 contratto di locazione). Con domanda del 28.10.2002, chiedeva alla di Controparte_2 CP_1 cointestare il contratto di locazione anche al figlio , richiesta accolta dalla Parte_1 CP_1 con lettera raccomandata a/r del 22.11.2002 senza la successiva conclusione, però, dell'atto aggiuntivo al contratto di locazione -necessario per procedere alla cointestazione-, mai sottoscritto dalle parti. Nel corso del rapporto, la conduttrice non ottemperava ai propri obblighi di pagamento, rendendosi morosa per l'importo complessivo di euro 5.830,30, a titolo di canoni oneri accessori e altri importi inevasi. decedeva in data 24.2.2019. , Controparte_2 Parte_1
a seguito del decesso della secondo la occupava abusivamente l'immobile CP_2 CP_1 di Via Fiume Bianco n. 130 locato alla madre, senza pagare le morosità pregresse, l'indennità di occupazione, gli oneri accessori e le spese;
in particolare, solo a titolo di indennità di occupazione, non versava la complessiva somma di euro 17.837,28 dalla morte della conduttrice alla data del 29.2.2020. Ciò premesso, la ricorrente ribadiva la mancata instaurazione del rapporto CP_1 di locazione con (“il SI. non può essere considerato conduttore Parte_1 Parte_1 dell'immobile (…) non è mai stato sottoscritto alcun atto aggiuntivo al contratto in essere, né è stato stipulato un nuovo contratto di locazione”, cfr. pag. 4 ricorso introduttivo primo grado), la violazione del divieto di cessione dell'immobile sancito all'art. 2 del contratto di locazione inter partes e la conseguente operatività della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 18 del medesimo contratto. Concludeva chiedendo: in via principale, di accertare e dichiarare la risoluzione di diritto del contratto di locazione stipulato in data 1.1.2002 tra la CP_1
e di accertare l'intervenuta occupazione abusiva da parte di
[...] Controparte_2 Pt_1
dell'immobile sito in Roma, Via Fiume Bianco n. 130; di condannare a pagare in
[...] Parte_1 favore della la somma di euro 17.837,28 per indennità di occupazione, oneri Controparte_1 accessori, interessi e spese, oltre ulteriori spese e successive occorrende, rivalutazione Istat ed interessi fino al saldo effettivo;
di confermare la perdita del deposito cauzionale versato da alla , dichiarando quest'ultima legittimata a trattenerlo Controparte_2 Controparte_1 secondo quanto previsto dagli artt. 18 e 20 del contratto di locazione;
di ordinare a e a Parte_1 tutti gli altri eventuali occupanti abusivi dell'immobile, se esistenti, il rilascio immediato dell'immobile di proprietà della , sito in Roma, Via Fiume Bianco n. 130; Controparte_1 di condannare , in solido con altri eventuali occupanti abusivi dell'immobile, se Parte_1 esistenti, al risarcimento in favore della di tutti i danni derivati dalla Controparte_1 mancata tempestiva riconsegna dell'immobile. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali e accessori. Si costituiva in giudizio , eccependo in via preliminare l'improcedibilità del ricorso per Parte_1 violazione dell'art. 415 c.p.c. (“atteso che la prima notifica è stata eseguita entro i 30 giorni dalla prima udienza di comparizione del 30.09.2020”, cfr. pag. 3 comparsa di costituzione in primo grado), nonché degli artt. 140 e 143 c.p.c. (“la notifica eseguita in data 02.11.2020 doveva avvenire ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (con affissione dell'avviso sulla porta di ingresso dello stabile e ulteriore raccomandata di avviso) e non ai sensi dell'art. 143 c.p.c.”, cfr. pag. 3 comparsa di costituzione in primo grado). Eccepiva altresì l'improcedibilità del ricorso per violazione del d.lgs. n. 28/2010 con conseguente decadenza dall'azione, atteso che il procedimento di mediazione sarebbe stato avviato oltre il termine di 15 giorni previsto dalla legge (“dal 30.09.2020 il ricorrente dava seguito all'avvio solo in data 11.01.2021, violando il disposto dell'art. 5 comma 1 bis del D. Lgs. 28/2010.”, cfr. pag. 4 comparsa di costituzione in primo grado). Concludeva chiedendo: di rigettare tutte le domande della perché CP_1 improcedibili, generiche, prescritte e infondate, in fatto e in diritto;
di dichiarare che nulla era dovuto da alla . Con vittoria di spese in favore dei procuratori Parte_1 Controparte_1 anticipatari.
3 Esperito il tentativo di mediazione (con esito negativo) e chiusa l'istruttoria (condotta mediante prova testimoniale e documentale), all'udienza del 25.1.2023 la causa era decisa. Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1513/2023, riteneva ammissibile e procedibile la domanda della stante l'intervenuta sanatoria delle nullità. Previo accertamento della CP_1 cessazione del contratto di locazione stipulato in data 1.1.2002 tra la e Controparte_1 per intervenuto decesso della conduttrice in data 24.2.2019, dichiarava Controparte_2
l'intervenuta occupazione da parte di dell'immobile sito in Roma, Via Fiume Bianco Parte_1
n. 130, a far tempo dal 24.2.2019 sino alla data della domanda (27.3.2020). Per l'effetto, condannava a pagare in favore della la somma, equitativamente Parte_1 Controparte_1 determinata, pari a euro 504,95 mensili, per il periodo dal 24.2.2019 al 27.3.2020, oltre interessi al saggio legale dalla domanda al saldo effettivo;
inoltre, ordinava a di rilasciare Parte_1 immediatamente l'immobile de quo di proprietà della , libero da cose e da Controparte_1 persone. Condannava la parte resistente al rimborso in favore della parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in euro 5.077,00 per compensi, oltre spese, accessori e spese della mediazione.
2. Nel ricorso in appello depositato in data 21.7.2023, contestava le conclusioni cui era Parte_1 addivenuto il Giudice di primo grado. In particolare, criticava:
2.a) l'omessa pronuncia sull'eccezione di improcedibilità del ricorso per violazione dell'art. 415 c.p.c. e degli artt. 140 e 143 c.p.c. Il Giudice di prime cure avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccezione di improcedibilità del ricorso per violazione dell'art. 415 c.p.c. A seguito del deposito del decreto di fissazione dell'udienza alla data del 30.9.2020, la ricorrente CP_1 provvedeva a notificare il ricorso introduttivo del giudizio unitamente al predetto decreto in data
3.9.2020. Tale notifica sarebbe stata effettuata in violazione dell'art. 415 c.p.c. in quanto sarebbe avvenuta entro i trenta giorni dalla data fissata per la comparizione (la disposizione asseritamente violata stabilisce che “Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni”). All'udienza del 30.9.2020, il Giudice fissava una nuova udienza di comparizione in data 18.1.2021, disponendo
“la rinnovazione della notifica del ricorso, nel rispetto dei termini a comparire, laddove essa non si fosse perfezionata relativamente all'udienza odierna”. Inoltre, la ricorrente CP_1 provvedeva a rinnovare la notifica in data 2.11.2020 ai sensi dell'art. 143 c.p.c. ma, secondo l'appellante, tale notifica avrebbe dovuto essere eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. con affissione dell'avviso sulla porta di ingresso dello stabile e ulteriore raccomandata di avviso. La CP_1
, infatti, sarebbe stata a conoscenza del luogo di residenza dell'odierno appellante e,
[...] pertanto, non avrebbe potuto eseguire la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c., il quale si applica qualora “non sono conosciuti la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'articolo 77”. Pertanto, la notificazione de qua doveva ritenersi affetta da nullità e il Giudicante avrebbe dovuto dichiarare improcedibile il ricorso già alla prima udienza del 30.9.2020, senza concedere un ulteriore rinvio per sanare la notifica;
2.b) l'erronea pronuncia sull'eccezione di improcedibilità per violazione del d.lgs. n. 28/2010. L'appellante lamentava la violazione dell'art. 5 co. 1 bis del d.lgs. n. 28/2010 in quanto, sebbene il Giudice avesse rammentato all'udienza del 30.9.2020 l'obbligatorietà della mediazione in materia, la avviava la relativa procedura solamente in data 11.1.2021, Controparte_1 quindi dopo ben quattro mesi e a ridosso dell'udienza fissata per il 18.1.2021. Per di più, la avrebbe fissato il primo incontro di mediazione in data 11.2.2021, ovvero CP_1 successivamente all'udienza di comparizione già fissata in data 18.1.2021, e il relativo avviso sarebbe stato notificato in ritardo in data 19.2.2021. L'appellante deduceva, altresì, la mancata notifica di una nuova comunicazione da parte della relativa al successivo incontro CP_1 tenutosi in data 1.3.2021. A seguito della costituzione in giudizio da parte dell'allora convenuto (avvenuta in data 23.4.2021) e all'esito dell'udienza tenutasi in forma cartolare in data 5.5.2021, la instaurava tardivamente anche la seconda procedura di mediazione. Con Controparte_1
4 riferimento a quest'ultima, l'appellante lamentava la violazione dell'art. 5 co. 5 del d.lgs. n. 28/2010 in quanto la avrebbe notificato l'istanza della seconda procedura di CP_1 mediazione in data 23.6.2021, quindi, oltre il termine di 15 giorni ivi sancito. Inoltre, la non avrebbe voluto espressamente dare avvio al tentativo di mediazione, nonostante CP_1 fosse essa stessa la promotrice e nonostante la partecipazione dell'odierno appellante e la di lui volontà di aderire (“Nel verbale di mediazione depositato in giudizio dalla stessa CP_1
in data 26.08.2021 si legge: Il mediatore «attesta e dichiara che il procedimento non
[...] ha potuto avere inizio in quanto, all'esito del primo incontro, la Parte istante [ovvero la
] non ha ritenuto sussistenti i presupposti per iniziare il tentativo di Controparte_1 mediazione, ai sensi dell'art. 8 co. 1 D.lgs 28/2010»”, cfr. pag. 9 ricorso in appello). Alla luce di quanto dedotto, il Giudicante avrebbe dovuto dichiarare la domanda improcedibile ai sensi degli artt. 5 co. 5 e 8 co. 1 del d.lgs. n. 28/2010. 2.c) l'erronea pronuncia nel merito. Il Giudice di prime cure avrebbe errato nella valutazione delle risultanze istruttorie, “ritenendo erroneamente che l'istruttoria espletata avrebbe consentito di acclarare la permanente disponibilità da parte del sig. dell'immobile di cui è causa Pt_1 giungendo altrettanto erroneamente a ritenere, solo ed esclusivamente in via sintomatica e meramente presuntiva, che lo stesso avrebbe continuato ad avere, dopo il decesso della madre, quanto meno la disponibilità dell'appartamento de quo e, di conseguenza, la possibilità di accedervi” (cfr. pagg.
9-10 ricorso in appello). L'appellante deduceva altresì la propria carenza di legittimazione passiva in ordine al pagamento dei canoni di locazione relativi all'immobile oggetto di causa stante il difetto, in capo allo stesso, della qualità di erede di Controparte_2 giusta rinuncia all'eredità del 22.11.2022. Concludeva chiedendo di annullare e/o riformare la sentenza impugnata e per l'effetto: in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare l'improcedibilità del ricorso per violazione dell'art. 415 c.p.c., degli artt. 140 e 143 c.p.c. e del d.lgs. n. 28/2010, con conseguente decadenza dall'azione; nel merito, di rigettare tutte le domanda proposte dalla perché Controparte_1 improcedibili, generiche, prescritte e infondate in fatto e in diritto, “per non avere dimostrato la
che il sig. avesse il possesso dell'immobile sito in Roma, alla Via Controparte_1 Pt_1
Fiume Bianco 130”; per l'effetto, di dichiarare che nulla era dovuto da alla Parte_1 CP_1
. Con vittoria di spese, competenze, onorari in favore del procuratore anticipatario.
[...]
3. Si costituiva in giudizio la , contestando quanto ex adverso dedotto e Controparte_1 chiedendo di rigettare integralmente l'appello e tutte le relative domande perché inammissibili, oltre che infondate in fatto e in diritto, con conseguente conferma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi professionali per il doppio grado di giudizio.
4. All'udienza del 2.11.2023, la Corte autorizzava la rinnovazione della notifica richiesta da parte appellante. All'udienza del 21.3.2024, la causa era rinviata per discussione e decisione all'udienza del 11.9.2025, assegnando alle parti termine fino a 30 giorni prima di detta udienza per il deposito di una dichiarazione di persistenza dell'interesse alla decisione. All'odierna udienza, la causa è stata decisa dalla Corte ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto sottese alla decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello va rigettato. La prima doglianza, che lamenta la violazione dell'art. 415 c.p.c. e la nullità della notifica del ricorso effettuata in data 2.11.2020 perché erroneamente eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. (anziché ai sensi dell'art. 140 c.p.c.), è priva di pregio. Sul primo dei profili citati, si richiama l'art. 415 co. 5c.p.c., secondo il quale, tra la notifica del ricorso al convenuto e l'udienza di discussione, deve intercorrere un termine dilatorio di non meno di trenta giorni per consentire al convenuto di approntare le proprie difese;
l'inosservanza di questo termine, “salvo sanatoria”, determina la nullità dell'atto introduttivo, ma la parte
5 interessata può chiedere un differimento udienza per il rispetto del termine. Ciò premesso, nel caso in esame l'appellante trascura la circostanza per la quale la in data 21.09.2020, CP_1 chiedeva il differimento dell'udienza del 30.09.2020 non avendo avuto riscontro positivo della notifica del ricorso e il Tribunale accoglieva la richiesta, fissando la nuova udienza per il giorno 18.01.2021. Su tale profilo si richiama la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale
“L'inosservanza del termine di trenta giorni che deve intercorrere tra la notifica del ricorso e l'udienza di discussione, previsto dall'art. 415 comma 5 c.p.c., non determina la nullità insanabile del ricorso introduttivo ma costituisce un vizio limitato alla vocatio in ius del convenuto, autonoma rispetto all'atto introduttivo. Tale vizio, in caso di mancata costituzione del convenuto, può essere sanato mediante la rinnovazione della notifica per una nuova udienza appositamente fissata” (Cass. sez. lavoro ordinan. n. 2428 del 26.1.2023). Successivamente, la nuova notifica del ricorso e del decreto di fissazione si perfezionava, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., con il deposito dell'atto presso la Casa Comunale in data 03.11.2020, nel rispetto del termine dilatorio di cui all'art. 415 co. 5 c.p.c. tenendo conto della udienza fissata al 18.01.2021. A tale ultimo riguardo, la notifica è stata fatta regolarmente a norma dell'art. 143 c.p.c: dalla relata di notifica del 4.09.2020 emerge l'irreperibilità assoluta del destinatario il quale ultimo, come da certificato di residenza, risultava risiedere o nell'appartamento di Roma, Via Fiume Bianco n. 130 presso il quale l'agente notificato effettuava le ricerche. In ogni caso, va rimarcato che si costituiva il 23.04.2021, con sanatoria di ogni eventuale vizio e che, in Pt_1 aggiunta, il Giudice disponeva il differimento della prima udienza al 22.11.2021, consentendo al di svolgere, nel modo più ampio, le proprie difese, dovendosi quindi escludere che Pt_1
l'appellante sia stato in alcun modo pregiudicato dalle modalità introduttive del giudizio. Quanto alla doglianza sub 2.b), la procedura di mediazione obbligatoria si era regolarmente svolta. Le parti si erano entrambe presentate con collegamento in via telematica in data 29.7.2021 innanzi al mediatore dott. collaboratore di quest'ultimo aveva reso Persona_1 CP_3 pienamente edotti sia la sulla normativa in tema di mediazione e sulla Controparte_4 regolamentazione adottata da come da verbale di mediazione (pag. 1). Nello CP_3 stesso verbale, nella pagina successiva si riporta che “All'esito del primo incontro” le parti non addivenivano ad una soluzione concordata della controversia, ritenendo la parte ricorrente
“insussistenti i presupposti” (cfr. verbale di mediazione del 29.7.2021 pag. 2). Quindi la procedura si è correttamente instaurata senza addivenire a un accordo. Né il termine di 15 giorni di cui all'art. 5 del D. Lgs. 28/2010 può intendersi come perentorio: la condizione di procedibilità si considera avverata quando si è svolto un primo incontro davanti al mediatore (come effettivamente avvenuto il 29.7.2021), avendo poi le parti il diritto di non voler procedere oltre (Cass. sent. n. 4133 del 14.2.2024). Peraltro, è in atti il verbale della precedente mediazione del 01.03.2021, conclusasi con esito negativo per mancata partecipazione di nonostante quest'ultimo fosse stato Parte_1 regolarmente avvisato;
l'Organismo di mediazione nel verbale precisava, a tale ultimo riguardo, che “la raccomandata urgente n. UR0672101049F4 con la quale ha provveduto alla CP_3 convocazione della Parte chiamata è stata consegnata al destinatario in data Parte_1
19.02.2021 coma da prova di consegna in atti. La parte chiamata non ha aderito né ha comunicato o richiesto alcunché ad ”. CP_3
Infine, l'appellante reitera la questione sulla sua qualità di erede (2.c), del tutto irrilevante nel presente contenzioso in quanto il Tribunale, conformemente alla domanda della CP_1 condannava al solo pagamento dell'indennità di occupazione, per il periodo successivo al Pt_1 decesso della al momento di instaurazione del giudizio, senza pronunciarsi sui canoni CP_2 non versati dalla defunta madre conduttrice dell'appartamento.
6 A giudizio della Corte, la condanna del al versamento dell'indennità va confermata, come Pt_1 quella al rilascio, perché le prove documentali e testimoniali hanno offerto riscontro alla tesi della sulla disponibilità dell'appartamento in capo al dopo il decesso della madre. CP_1 Pt_1
In primo luogo, va richiamato il certificato di residenza in atti, che indica il Libri residente in [...] al momento del ricorso, come già anticipato nel confermare la validità della notifica. La al contempo, ha sempre sostenuto di non aver mai ricevuto CP_1 le chiavi dell'appartamento a seguito del decesso della conduttrice, senza smentita. Quanto alle prove dichiarative, il portiere dello stabile di Via Fiume Bianco, sul Tes_1 capitolo di prova a) di parte ricorrente (“in seguito al decesso della SI.ra , il Controparte_2
SI. occupa regolarmente l'immobile sito in Roma, Via Fiume Bianco n. 130 ?”), pur Parte_1 affermando di non sapere chi abitava nell'appartamento, dichiarava al Giudice di aver visto Pt_1 in maniera continuativa all'ingresso dello stabile, di aver messo la corrispondenza di nella Pt_1 buca delle lettere e di aver riscontrato che la posta era ritirata (“non so se abiti nell'appartamento della madre, poiché vi è un ingresso laterale che non è visibile dalla portineria non so chi abiti in quell'appartamento” aggiungendo “continuo a vedere il figlio nel piazzale esterno al portone” e “metto la sua corrispondenza nella buca delle lettere,”;“E' vero, vedo la posta ritirata”). La teste , anch'essa portiere dello stabile, dichiarava di non aver visto Testimone_2 Pt_1 precisando però di aver un orario di lavoro limitato e che vi sono due ingressi (e “il comprensorio è molto grande, io lavoro dalle ore 16:00 tutti i giorni”). D'altra parte, la teste di parte appellante riferiva di sapere che viveva con la famiglia a NO OM (RM) Testimone_3 Pt_1 circostanza che, però, non ha ricevuto idonei riscontri e che non risulta incompatibile con la disponibilità dell'appartamento di Via Fiume Bianco in capo al profilo quest'ultimo in Pt_1 ordine al quale né la , né l'altro teste hanno saputo fornire elementi circostanziati. Tes_3 Tes_4
In conclusione, l'esame unitario di tutti gli elementi anche indiziari appena esposti fa ritenere a questa Corte che dopo la morte della madre, avesse la disponibilità dell'immobile di Pt_1 proprietà della Ne consegue la conferma della condanna dell'appellante al suo CP_1 rilascio ed al versamento dell'indennità di occupazione, sulla cui quantificazione, peraltro, non vi sono contestazioni specifiche in gravame.
6. Quanto alle spese processuali di fase, le stesse sono poste a carico dell'appellante in virtù della sua soccombenza e liquidate in dispositivo secondo i valori medi delle cause rientranti nella fascia di valore superiore a euro 5.200,00 e inferiore a euro 26.000,00, senza calcolare la fase istruttoria.
PQM.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigetta l'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza del Tribunale di Roma n. 1513/2023 nei confronti della . Controparte_1
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, Pt_1 che liquida in favore dell'appellata in € 3.966,00 per compensi, oltre spese generali CP_1 al 15% e accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 co. 17 della l. 228/12 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma, il 11.9.2025 La Consigliera est. Caterina Garufi La Presidente
Franca Mangano
L'Assistente Giudiziario
Dott.ssa Roberta Masi
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