Articolo 562 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 556Articolo 566
Versione
9 ottobre 2010
>
Versione
9 febbraio 2013
Art. 562. Funzionamento della commissione per la tenuta del registro nazionale delle imprese operanti nel settore dei materiali di armamento 1. Agli oneri relativi al funzionamento della commissione per la tenuta del registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento ((,trasferimenti e intermediazioni)) di cui all'articolo 44, si provvede a carico del Ministero della difesa.
Entrata in vigore il 9 febbraio 2013