Art. 562. Funzionamento della commissione per la tenuta del registro nazionale delle imprese operanti nel settore dei materiali di armamento 1. Agli oneri relativi al funzionamento della commissione per la tenuta del registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento ((,trasferimenti e intermediazioni)) di cui all'articolo 44, si provvede a carico del Ministero della difesa.
Articolo 561Articolo 563
Articolo 562 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
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9 febbraio 2013
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