Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 8 luglio 1970 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 28 dicembre 2011 |
Commentari • 46
- 1. Disabili: guida completa alle agevolazioni fiscaliAndrea Baldini · https://fiscomania.com/ · 1 giugno 2025
La normativa tributaria pone attenzione per le persone con disabilità e per i loro familiari attraverso diverse agevolazioni fiscali. Si va dall'utilizzo dei veicoli, alle detrazioni fiscali per i figli a carico, dalle spese sanitarie, alle agevolazioni per la rimozione delle barriere architettoniche. In base al tipo di disabilità, queste misure possono cambiare, pertanto è importante conoscere l'attuale formulazione di queste agevolazioni. Inoltre, molte delle misure di agevolazione per le persone disabili vengono estese anche ai familiari più stretti, in particolare ai caregiver che si occupano di assisterle. I soggetti considerati disabili Prima di analizzare le singole agevolazioni …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Lagonegro, sentenza 22/01/2026, n. 76Provvedimento: R.G. 1730/2024 Tribunale Ordinario di Lagonegro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Gerardina Guglielmo all'esito dell'udienza del 23.12.2025, ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito telematico secondo le modalità e i termini di cui all'art. 12 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1730/2024 TRA Parte_1 , C.F. C.F._1 , nato in [...] il [...], rapp.to dagli ichele Fina, con cui elett.te domicilia come in atti; RICORRENTE E CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: P.IVA_1 rapp.to e difeso dall'avv. Vito Dinoia, giusta procura …Leggi di più...
- accertamento tecnico preventivo·
- requisiti anagrafici·
- art. 152 disp. att. c.p.c.·
- art. 18 L. 111/11·
- art. 445 bis c.p.c.·
- art. 10 L. 381/70·
- art. 3 L. 335/95·
- pensione di inabilità·
- art. 19 L. 118/71·
- art. 12 L. 118/71·
- art. 42 D.L. 269/03·
- decorrenza beneficio·
- art. 26 L. 153/69·
- art. 12 L. 122/10·
- onere della prova
Versioni del testo
- Art. 1. (Assegno mensile di assistenza)
A decorrere dal 1 maggio 1969 e' concesso ai sordomuti di eta' superiore agli anni 18 un assegno mensile di assistenza di lire 12.000. (1) (2) (3)
((Agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordita' congenita o acquisita durante l'eta' evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purche' la sordita' non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio))
L'assegno e' corrisposto nella misura del 50 per cento a coloro che siano ricoverati in istituti che provvedono alla loro assistenza.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 DICEMBRE 1976, N.850 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 1977, N.29 . (2) (3) (4)
Con la mensilita' relativa al mese di dicembre e' concesso un tredicesimo assegno di lire 12.000, che e' frazionabile in relazione alle mensilita' corrisposte nell'anno. (5)
--------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 30 giugno 1972, n.267 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 1972, n.485 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "A decorrere dal 1 luglio 1972, l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti, previsto dall' art. 1, primo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381 , e' elevato a lire 18.000." --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 2 marzo 1974, n.30 convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n.114 ha disposto (con l'art. 9, commi 1 e 2) che "A decorrere dal 1 gennaio 1974, l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti, di cui all' art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 , modificato dall' art. 23 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267 , convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485 , e' elevato a L. 25.000 mensili.
Con effetto dalla stessa data l'importo di L. 12.000 di cui al quarto comma del predetto art. 1 e' elevato a L. 25.000." --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 2 marzo 1974, n.30 convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n.114 , come modificato dalla L. 3 giugno 1975, n.160 ha disposto (con l'art. 9, commi 1 e 2) che "A decorrere dal 1 gennaio 1975, l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti, di cui all' articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 , modificato dall' articolo 23 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267 , convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485 , e' elevato a L. 38.000 mensili.
Con effetto dalla stessa data l'importo di L. 12.000 di cui al quarto comma del predetto articolo 1 e' elevato a L. 38.000 mensili" --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 23 dicembre 1976, n.850 convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 1977, n.29 ha disposto (con l'art. 3-bis comma 5) che " Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 , e successive modificazioni, e' abrogato, fermi restando i limiti di reddito indicati all'articolo 1 del presente decreto." --------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 30 dicembre 1979, n.663 convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n.33 ha disposto (con l'art. 14-septies comma 1) che "Con decorrenza 1 luglio 1980 l'importo mensile della pensione non reversibile spettante ai ciechi civili di cui all' articolo 2 della legge 27 maggio 1970, n. 382 , e successive modificazioni, nonche' della pensione di invalidita' di cui agli articoli 12 , 13 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118 , e successive modificazioni, in favore dei mutilati e degli invalidi civili nei cui confronti sia stata accertata una totale o parziale inabilita' lavorativa, nonche' l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti di cui all' articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 , e successive modificazioni, che viene definito "pensione non reversibile", e' elevato a L. 100.000 comprensive dell'aumento derivante dall'applicazione, nell'anno 1980, della perequazione automatica prevista dall' articolo 7 della legge 3 giugno 1975, n. 160 ." - Art. 2. (Norme per la concessione)
La concessione dell'assegno a deliberata, sempre che l'interessato non risulti iscritto nei ruoli dell'imposta complementare sui redditi, dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, del quale fanno parte, limitatamente all'applicazione della presente legge, due rappresentanti dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, nominati con decreto del prefetto su designazione dell'ente stesso.
Nelle province di Trento e di Bolzano la concessione dell'assegno e' effettuata dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, previsto dall' articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173 , e di cui sono chiamati a far parte, in luogo dei membri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 7 del predetto decreto legislativo luogotenenziale n. 173, rispettivamente un funzionario in servizio presso il Commissariato del Governo, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, e un medico dipendente da pubbliche amministrazioni designato dal Presidente della Regione. La nomina dei due rappresentanti dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, di cui al primo comma, viene effettuata dal Commissario del Governo presso la Regione Trentino-Alto Adige, su designazione dell'ente stesso.
Nella Regione della Valle d'Aosta provvede il Comitato regionale di assistenza e beneficenza pubblica, integrato con due rappresentanti dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, nominati dal Presidente della Giunta regionale.
Avverso la deliberazione del comitato provinciale l'interessato puo' presentare, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso in carta semplice al Ministero dell'interno, che provvede previo parere di una commissione consultiva, composta dal direttore generale dell'assistenza pubblica, in qualita' di presidente, da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a vice prefetto ispettore, da un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a direttore di divisione e da due rappresentanti della categoria, designati dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione. - Art. 3. (Accertamenti sanitari - Commissione sanitaria provinciale - Presentazione delle domande di concessione) ((L'accertamento della condizione di sordo come definita dal secondo comma dell'articolo 1)) e' effettuato dalla commissione sanitaria provinciale presso l'ufficio del medico provinciale, nominata dal medico provinciale e cosi' composta:
dal medico provinciale, che la presiede e che, in sua sostituzione, puo' designare, con funzioni di presidente, un funzionario medico dell'ufficio del medico provinciale stesso o un ufficiale sanitario o un altro medico dell'ufficio comunale di igiene. Il medico provinciale e' tenuto ad effettuare tale designazione nel caso in cui egli faccia parte della commissione sanitaria regionale di cui all'articolo successivo;
da un medico specialista in otorinolaringoiatria designato dal capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro;
da un medico designato dalla sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.
Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate, su designazione del medico provinciale, da un funzionario della carriera direttiva-amministrativa del Ministero della sanita' o del Ministero dell'interno.
I sordomuti, per ottenere il riconoscimento della menomazione a tutti gli effetti giuridici e l'assegno mensile di assistenza, debbono presentare domanda alla commissione prevista nel primo comma.
(7)
--------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che e' soppresso, ai sensi dell' art. 1, comma 28, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , l'organo collegiale "Commissione provinciale assegni sordomuti" di cui al presente provvedimento.