Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 8 luglio 1970 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 28 dicembre 2011 |
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- 1. MIGRANTI: fornitura di beni e servizi relativi al funzionamento dei centri di primo soccorso ed accoglienza.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Audizione del Presidente dell'Anac, Raffaele Cantone, presso la Commissione Migranti della Camera dei Deputati Il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, è stato ascoltato in audizione presso la Camera dei Deputati, Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate. Oggetto dell'audizione: Schema di capitolato di gara di appalto per la fornitura di beni e servizi relativi al funzionamento dei centri di primo soccorso ed accoglienza, dei centri di prima accoglienza, delle strutture temporanee di accoglienza, dei centri di identificazione ed …
Leggi di più… - 2. Disabili: guida completa alle agevolazioni fiscaliAndrea Baldini · https://fiscomania.com/ · 1 giugno 2025
La normativa tributaria pone attenzione per le persone con disabilità e per i loro familiari attraverso diverse agevolazioni fiscali. Si va dall'utilizzo dei veicoli, alle detrazioni fiscali per i figli a carico, dalle spese sanitarie, alle agevolazioni per la rimozione delle barriere architettoniche. In base al tipo di disabilità, queste misure possono cambiare, pertanto è importante conoscere l'attuale formulazione di queste agevolazioni. Inoltre, molte delle misure di agevolazione per le persone disabili vengono estese anche ai familiari più stretti, in particolare ai caregiver che si occupano di assisterle. I soggetti considerati disabili Prima di analizzare le singole agevolazioni …
Leggi di più… - 3. Il limite temporale alla erogazione della pensione di invalidità: la posizione della CassazioneAvv. Daniela Ferro · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Corte di Cassazione, ord. 3011/2023 Con un recentissimo pronunciamento, la Corte di Cassazione ha precisato, nuovamente, che la pensione di invalidità non può essere erogata raggiunta l'età pensionabile, accogliendo con questo la posizione dell'Ente erogatore, ovvero l'INPS. La pensione di invalidità civile è quella forma di provvidenza economica, erogata dall'INPS a tutti quei soggetti, tra i 18 ed i 67 anni, riconosciuti invalidi civili, per cui sia stata riconosciuta una totale inabilità al lavoro ovvero sia stata riconosciuta una invalidità totale del 100%. Questo strumento, è importante precisarlo, ha carattere assistenziale e non previdenziale poiché non deve essere considerato …
Leggi di più… - 4. Prime notazioni circa la tutela dei diritti costituzionalihttps://www.eius.it/articoli/
- 5. Detrazioni per onerihttps://www.brocardi.it/
Giurisprudenza • +500
- 1. Corte d'Appello Roma, sentenza 08/10/2024, n. 3299Provvedimento: 14 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO La Corte, composta dai signori magistrati: - dott. Alessandro Nunziata Presidente - dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel. - dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere all'udienza dell'8.10.2024 ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa iscritta al n. 805/2023 R.G. vertente TRA e , nella qualità di unici eredi di Parte_1 Parte_2 _1 , rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Maccarrone, presso il cui studio domiciliano in Roma [...] alla Via Ugo Ojetti n. 350 APPELLANTE E in persona del Presidente pro-tempore CP_1 APPELLATO CONTUMACE avente ad oggetto: appello …Leggi di più...
- art. 15 D.L. 104/2020·
- art. 38 comma 4 L. n. 448/2001·
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- 2. Trib. Avellino, sentenza 23/01/2025, n. 67Provvedimento: R.G. n. 676/2023 REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AVELLINO La dott. ssa Monica d'Agostino in funzione di giudice unico del lavoro all'esito della trattazione della causa ex art.127 ter c.p.c. ha pronunciato, la seguente S E N T E N Z A nella causa n. 676/2023 del R.G. Previdenza, avente ad oggetto: invalidità civile T R A , rappr. e dif. dall' avv. Dello Russo Giacomo., giusta procura in atti Parte_1 C O N T R O , in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso come in Controparte_1 atti, Motivi della decisione Il Giudice, acquisita la documentazione prodotta, espletata CTU medico legale, all'odierna udienza decide la causa come da seguente …Leggi di più...
- art. 152 disp att c.p.c.·
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- art. 80 legge n. 388/2000·
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- 3. Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/11/2024, n. 4142Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Napoli Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dr. Anna Carla Catalano Presidente rel. dr Rosa B. Cristofano Consigliere dr. Maristella Agostinacchio Consigliere All'esito di trattazione scritta riunita in camera di consiglio all'udienza del 11 novembre 2024 ha emesso la seguente SENTENZA nella causa N. 2/2022 R.G. lavoro vertente tra , codice fiscale con sede legale in Parte_1 P.IVA_1 Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti del 23/07/2015, n. 19851 T1, Agenzia delle Entrate, ufficio …Leggi di più...
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- 4. Corte d'Appello Roma, sentenza 17/10/2024, n. 3453Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta da dr. Stefano Scarafoni Presidente rel. dr.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere dr. Vincenzo Turco Consigliere all'udienza del 16 ottobre 2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella controversia in grado di appello iscritta al n. 1273/2022 del Ruolo generale Civile – Lavoro e Previdenza TRA , rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Elia e Daniela De Salvatore Parte_1 ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, Largo Toniolo, n. 6; APPELLANTE E , contumace; Controparte_1 APPELLATO OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice …Leggi di più...
- art. 92 c.p.c.·
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- 5. Corte d'Appello Catania, sentenza 25/11/2024, n. 1043Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA SEZIONE LAVORO La Corte d'appello di Catania, composta dai magistrati Dott.ssa Marcella Celesti Presidente Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere relatore Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere Ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1006/2022 R.G. promossa DA , ( , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Carmelo Marzà; Appellante CONTRO , Controparte_1 ( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Floro Flori Appellato OGGETTO: ripetizione di indebito SVOLGIMENTO DEL PROCESSO …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. (Assegno mensile di assistenza)
A decorrere dal 1 maggio 1969 e' concesso ai sordomuti di eta' superiore agli anni 18 un assegno mensile di assistenza di lire 12.000. (1) (2) (3)
((Agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordita' congenita o acquisita durante l'eta' evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purche' la sordita' non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio))
L'assegno e' corrisposto nella misura del 50 per cento a coloro che siano ricoverati in istituti che provvedono alla loro assistenza.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 DICEMBRE 1976, N.850 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 1977, N.29 . (2) (3) (4)
Con la mensilita' relativa al mese di dicembre e' concesso un tredicesimo assegno di lire 12.000, che e' frazionabile in relazione alle mensilita' corrisposte nell'anno. (5)
--------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 30 giugno 1972, n.267 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 1972, n.485 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "A decorrere dal 1 luglio 1972, l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti, previsto dall' art. 1, primo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381 , e' elevato a lire 18.000." --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 2 marzo 1974, n.30 convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n.114 ha disposto (con l'art. 9, commi 1 e 2) che "A decorrere dal 1 gennaio 1974, l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti, di cui all' art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 , modificato dall' art. 23 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267 , convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485 , e' elevato a L. 25.000 mensili.
Con effetto dalla stessa data l'importo di L. 12.000 di cui al quarto comma del predetto art. 1 e' elevato a L. 25.000." --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 2 marzo 1974, n.30 convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n.114 , come modificato dalla L. 3 giugno 1975, n.160 ha disposto (con l'art. 9, commi 1 e 2) che "A decorrere dal 1 gennaio 1975, l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti, di cui all' articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 , modificato dall' articolo 23 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267 , convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485 , e' elevato a L. 38.000 mensili.
Con effetto dalla stessa data l'importo di L. 12.000 di cui al quarto comma del predetto articolo 1 e' elevato a L. 38.000 mensili" --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 23 dicembre 1976, n.850 convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 1977, n.29 ha disposto (con l'art. 3-bis comma 5) che " Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 , e successive modificazioni, e' abrogato, fermi restando i limiti di reddito indicati all'articolo 1 del presente decreto." --------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 30 dicembre 1979, n.663 convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n.33 ha disposto (con l'art. 14-septies comma 1) che "Con decorrenza 1 luglio 1980 l'importo mensile della pensione non reversibile spettante ai ciechi civili di cui all' articolo 2 della legge 27 maggio 1970, n. 382 , e successive modificazioni, nonche' della pensione di invalidita' di cui agli articoli 12 , 13 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118 , e successive modificazioni, in favore dei mutilati e degli invalidi civili nei cui confronti sia stata accertata una totale o parziale inabilita' lavorativa, nonche' l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti di cui all' articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 , e successive modificazioni, che viene definito "pensione non reversibile", e' elevato a L. 100.000 comprensive dell'aumento derivante dall'applicazione, nell'anno 1980, della perequazione automatica prevista dall' articolo 7 della legge 3 giugno 1975, n. 160 ." - Art. 2. (Norme per la concessione)
La concessione dell'assegno a deliberata, sempre che l'interessato non risulti iscritto nei ruoli dell'imposta complementare sui redditi, dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, del quale fanno parte, limitatamente all'applicazione della presente legge, due rappresentanti dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, nominati con decreto del prefetto su designazione dell'ente stesso.
Nelle province di Trento e di Bolzano la concessione dell'assegno e' effettuata dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, previsto dall' articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173 , e di cui sono chiamati a far parte, in luogo dei membri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 7 del predetto decreto legislativo luogotenenziale n. 173, rispettivamente un funzionario in servizio presso il Commissariato del Governo, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, e un medico dipendente da pubbliche amministrazioni designato dal Presidente della Regione. La nomina dei due rappresentanti dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, di cui al primo comma, viene effettuata dal Commissario del Governo presso la Regione Trentino-Alto Adige, su designazione dell'ente stesso.
Nella Regione della Valle d'Aosta provvede il Comitato regionale di assistenza e beneficenza pubblica, integrato con due rappresentanti dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, nominati dal Presidente della Giunta regionale.
Avverso la deliberazione del comitato provinciale l'interessato puo' presentare, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso in carta semplice al Ministero dell'interno, che provvede previo parere di una commissione consultiva, composta dal direttore generale dell'assistenza pubblica, in qualita' di presidente, da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a vice prefetto ispettore, da un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a direttore di divisione e da due rappresentanti della categoria, designati dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione. - Art. 3. (Accertamenti sanitari - Commissione sanitaria provinciale - Presentazione delle domande di concessione) ((L'accertamento della condizione di sordo come definita dal secondo comma dell'articolo 1)) e' effettuato dalla commissione sanitaria provinciale presso l'ufficio del medico provinciale, nominata dal medico provinciale e cosi' composta:
dal medico provinciale, che la presiede e che, in sua sostituzione, puo' designare, con funzioni di presidente, un funzionario medico dell'ufficio del medico provinciale stesso o un ufficiale sanitario o un altro medico dell'ufficio comunale di igiene. Il medico provinciale e' tenuto ad effettuare tale designazione nel caso in cui egli faccia parte della commissione sanitaria regionale di cui all'articolo successivo;
da un medico specialista in otorinolaringoiatria designato dal capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro;
da un medico designato dalla sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.
Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate, su designazione del medico provinciale, da un funzionario della carriera direttiva-amministrativa del Ministero della sanita' o del Ministero dell'interno.
I sordomuti, per ottenere il riconoscimento della menomazione a tutti gli effetti giuridici e l'assegno mensile di assistenza, debbono presentare domanda alla commissione prevista nel primo comma.
(7)
--------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che e' soppresso, ai sensi dell' art. 1, comma 28, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , l'organo collegiale "Commissione provinciale assegni sordomuti" di cui al presente provvedimento.