Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 8 luglio 1970 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 28 dicembre 2011 |
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- 1. Detrazioni per onerihttps://www.brocardi.it/
- 2. Prime notazioni circa la tutela dei diritti costituzionalihttps://www.eius.it/articoli/
- 3. Detrazioni per onerihttps://www.brocardi.it/
1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo: a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati; b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché …
Leggi di più… - 4. Prime notazioni circa la tutela dei diritti costituzionalihttps://www.eius.it/articoli/
- 5. Il limite temporale alla erogazione della pensione di invalidità: la posizione della CassazioneAvv. Daniela Ferro · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Corte di Cassazione, ord. 3011/2023 Con un recentissimo pronunciamento, la Corte di Cassazione ha precisato, nuovamente, che la pensione di invalidità non può essere erogata raggiunta l'età pensionabile, accogliendo con questo la posizione dell'Ente erogatore, ovvero l'INPS. La pensione di invalidità civile è quella forma di provvidenza economica, erogata dall'INPS a tutti quei soggetti, tra i 18 ed i 67 anni, riconosciuti invalidi civili, per cui sia stata riconosciuta una totale inabilità al lavoro ovvero sia stata riconosciuta una invalidità totale del 100%. Questo strumento, è importante precisarlo, ha carattere assistenziale e non previdenziale poiché non deve essere considerato …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Catania, sentenza 28/10/2024, n. 4817Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Catania Sezione Lavoro in persona del G.O.T. dottor Giuseppe Marino, in funzione di giudice del lavoro, delegato per la decisione, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 908/2024 promossa da , nata a [...] il [...], (C.F. , rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa, con procura in atti dall' Avvocati ANGELO NICOSIA -ricorrente- contro , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per CP_1 mandato generale alle liti, dall'Avvocato LIVIA GAEZZA; -resistente- Oggetto: ripetizione indebito. Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 18 giugno 2024 …Leggi di più...
- obbligo di comunicazione redditi·
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- art. 13 legge 412/1991·
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- 2. Corte d'Appello Roma, sentenza 17/10/2024, n. 3453Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta da dr. Stefano Scarafoni Presidente rel. dr.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere dr. Vincenzo Turco Consigliere all'udienza del 16 ottobre 2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella controversia in grado di appello iscritta al n. 1273/2022 del Ruolo generale Civile – Lavoro e Previdenza TRA , rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Elia e Daniela De Salvatore Parte_1 ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, Largo Toniolo, n. 6; APPELLANTE E , contumace; Controparte_1 APPELLATO OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice …Leggi di più...
- art. 92 c.p.c.·
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- 3. Trib. Lamezia Terme, sentenza 24/04/2025, n. 171Provvedimento: N. 1183/2019 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.03.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1183/2019 R.G., promossa da (C.F. , elettivamente domiciliata in Lamezia Terme al Parte_1 C.F._1 Corso Giovanni Nicotera n. 215 presso lo studio dell'Avv. Ivan Cittadino, che la rappresenta e difende come da mandato in atti Ricorrente contro (C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e …Leggi di più...
- art. 13 L. 122/2010·
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- 4. Trib. Tivoli, sentenza 04/02/2025, n. 175Provvedimento: N. R.G. 6276/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI SEZIONE LAVORO Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. r.g. 6276/2024, pendente tra (C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. GAETANO G. MANCUSI ricorrente e l' (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. SEBASTIANO CUBEDDU resistente OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente depositato la parte ricorrente, premesso di avere presentato domanda per il riconoscimento della condizione di disabilità di cui al comma 1 o 3, art 3, della …Leggi di più...
- accertamento tecnico preventivo·
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- 5. Trib. Avellino, sentenza 04/10/2024, n. 914Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AVELLINO Settore Lavoro e Previdenza Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1440/2024, avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c.; introdotta DA (c.f.: ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Giovanna Ponte, presso cui è elettivamente domiciliata; RICORRENTE CONTRO in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso, ex art. 417 bis c.p.c., dalla CP_1 dott.ssa Carmela Altera, con cui è …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. (Assegno mensile di assistenza)
A decorrere dal 1 maggio 1969 e' concesso ai sordomuti di eta' superiore agli anni 18 un assegno mensile di assistenza di lire 12.000. (1) (2) (3)
((Agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordita' congenita o acquisita durante l'eta' evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purche' la sordita' non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio))
L'assegno e' corrisposto nella misura del 50 per cento a coloro che siano ricoverati in istituti che provvedono alla loro assistenza.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 DICEMBRE 1976, N.850 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 1977, N.29 . (2) (3) (4)
Con la mensilita' relativa al mese di dicembre e' concesso un tredicesimo assegno di lire 12.000, che e' frazionabile in relazione alle mensilita' corrisposte nell'anno. (5)
--------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 30 giugno 1972, n.267 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 1972, n.485 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "A decorrere dal 1 luglio 1972, l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti, previsto dall' art. 1, primo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381 , e' elevato a lire 18.000." --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 2 marzo 1974, n.30 convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n.114 ha disposto (con l'art. 9, commi 1 e 2) che "A decorrere dal 1 gennaio 1974, l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti, di cui all' art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 , modificato dall' art. 23 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267 , convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485 , e' elevato a L. 25.000 mensili.
Con effetto dalla stessa data l'importo di L. 12.000 di cui al quarto comma del predetto art. 1 e' elevato a L. 25.000." --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 2 marzo 1974, n.30 convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n.114 , come modificato dalla L. 3 giugno 1975, n.160 ha disposto (con l'art. 9, commi 1 e 2) che "A decorrere dal 1 gennaio 1975, l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti, di cui all' articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 , modificato dall' articolo 23 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267 , convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485 , e' elevato a L. 38.000 mensili.
Con effetto dalla stessa data l'importo di L. 12.000 di cui al quarto comma del predetto articolo 1 e' elevato a L. 38.000 mensili" --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 23 dicembre 1976, n.850 convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 1977, n.29 ha disposto (con l'art. 3-bis comma 5) che " Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 , e successive modificazioni, e' abrogato, fermi restando i limiti di reddito indicati all'articolo 1 del presente decreto." --------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 30 dicembre 1979, n.663 convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n.33 ha disposto (con l'art. 14-septies comma 1) che "Con decorrenza 1 luglio 1980 l'importo mensile della pensione non reversibile spettante ai ciechi civili di cui all' articolo 2 della legge 27 maggio 1970, n. 382 , e successive modificazioni, nonche' della pensione di invalidita' di cui agli articoli 12 , 13 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118 , e successive modificazioni, in favore dei mutilati e degli invalidi civili nei cui confronti sia stata accertata una totale o parziale inabilita' lavorativa, nonche' l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti di cui all' articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 , e successive modificazioni, che viene definito "pensione non reversibile", e' elevato a L. 100.000 comprensive dell'aumento derivante dall'applicazione, nell'anno 1980, della perequazione automatica prevista dall' articolo 7 della legge 3 giugno 1975, n. 160 ." - Art. 2. (Norme per la concessione)
La concessione dell'assegno a deliberata, sempre che l'interessato non risulti iscritto nei ruoli dell'imposta complementare sui redditi, dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, del quale fanno parte, limitatamente all'applicazione della presente legge, due rappresentanti dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, nominati con decreto del prefetto su designazione dell'ente stesso.
Nelle province di Trento e di Bolzano la concessione dell'assegno e' effettuata dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, previsto dall' articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173 , e di cui sono chiamati a far parte, in luogo dei membri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 7 del predetto decreto legislativo luogotenenziale n. 173, rispettivamente un funzionario in servizio presso il Commissariato del Governo, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, e un medico dipendente da pubbliche amministrazioni designato dal Presidente della Regione. La nomina dei due rappresentanti dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, di cui al primo comma, viene effettuata dal Commissario del Governo presso la Regione Trentino-Alto Adige, su designazione dell'ente stesso.
Nella Regione della Valle d'Aosta provvede il Comitato regionale di assistenza e beneficenza pubblica, integrato con due rappresentanti dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, nominati dal Presidente della Giunta regionale.
Avverso la deliberazione del comitato provinciale l'interessato puo' presentare, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso in carta semplice al Ministero dell'interno, che provvede previo parere di una commissione consultiva, composta dal direttore generale dell'assistenza pubblica, in qualita' di presidente, da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a vice prefetto ispettore, da un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a direttore di divisione e da due rappresentanti della categoria, designati dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione. - Art. 3. (Accertamenti sanitari - Commissione sanitaria provinciale - Presentazione delle domande di concessione) ((L'accertamento della condizione di sordo come definita dal secondo comma dell'articolo 1)) e' effettuato dalla commissione sanitaria provinciale presso l'ufficio del medico provinciale, nominata dal medico provinciale e cosi' composta:
dal medico provinciale, che la presiede e che, in sua sostituzione, puo' designare, con funzioni di presidente, un funzionario medico dell'ufficio del medico provinciale stesso o un ufficiale sanitario o un altro medico dell'ufficio comunale di igiene. Il medico provinciale e' tenuto ad effettuare tale designazione nel caso in cui egli faccia parte della commissione sanitaria regionale di cui all'articolo successivo;
da un medico specialista in otorinolaringoiatria designato dal capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro;
da un medico designato dalla sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.
Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate, su designazione del medico provinciale, da un funzionario della carriera direttiva-amministrativa del Ministero della sanita' o del Ministero dell'interno.
I sordomuti, per ottenere il riconoscimento della menomazione a tutti gli effetti giuridici e l'assegno mensile di assistenza, debbono presentare domanda alla commissione prevista nel primo comma.
(7)
--------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che e' soppresso, ai sensi dell' art. 1, comma 28, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , l'organo collegiale "Commissione provinciale assegni sordomuti" di cui al presente provvedimento.