Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/06/2025, n. 4547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4547 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 13 /2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice rel dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 02/01/2025 e vertente
TRA
), nata a SI (TUNISIA) in [...] Parte_1 C.F._1
02/02/1992 rappresentata e difesa dall'Avv. AIELLO TANIA MARIA presso il cui studio in ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
( ), nato a [...] in data [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_2
della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 4/2/2025
OGGETTO: SCIOGLIMENTO MATRIMONIO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 02/01/2025 , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con rito civile a SI (Tunisia) in data 15/7/2019, n. 50/2019, non trascritto in Italia, con , dalla cui unione non sono nati figli, ha chiesto a questo Tribunale di Controparte_1
dichiarare lo scioglimento del matrimonio
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 4/2/2025, ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis.
17 cpc.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 26/5/2025 il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, considerato che il convenuto seppur destinatario di regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza, non si era costituito né era comparso in udienza, ne ha dichiarato la e ha proceduto Parte_2 all'audizione della parte ricorrente, che ha reso dichiarazioni da intendersi in questa sede trascritte.
Il Giudice delegato, quindi, in assenza della necessità di adottare provvedimenti provvisori ed urgenti nonché di istanze istruttorie, ha invitato il procuratore di parte ricorrente a precisare le proprie conclusioni, invitandolo alla discussione orale della causa.
Terminata la discussione, il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisone, riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 28/05/2025
Osservato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia la residenza della attrice la quale vi risiede da più di un anno e non essendo applicabile alcuno dei criteri alternativi in quanto non è nota la residenza attuale del convenuto.
La legge applicabile è la legge tunisina, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera c) del Regolamento CE 1259/10 essendo la comune dei coniugi. La domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio formulata da parte ricorrente è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento. Il divorzio può essere pronunciato, ai sensi dell'articolo 31 del Code du Statut
Personnel della Tunisia, su domanda del marito o della moglie. Nel caso di specie la ricorrente ha svolto domanda di divorzio.
Deve dunque essere emessa la richiesta pronuncia.
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte convenuta, che non ha svolto difese, vengono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile a SI (Tunisia) in data 15/7/2019, n. 50/2019, non trascritto in Italia, da Controparte_3
[...]
2) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
3) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'ufficio anagrafe di Milano per quanto di competenza
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 28/05/2025
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato