Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Stefania Basso Consigliere rel. dott. Anna Rita Motti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del
21/03/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3048 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2023
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Cantile presso Parte_1
il quale elettivamente domicilia in Aversa (CE) alla Via A. Ligabue n.4
APPELLANTE
E in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e CP_1
difeso dagli avvocati Erminio Capasso, Luca Cuzzupoli e Itala De Benedictis con domicilio eletto in Caserta presso l'Ufficio legale della Sede di Via Arena località san Benedetto
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 11.12.2023, Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza del giudice del lavoro di Napoli
[...]
Nord n. 3858/23 pubblicata in data 12.09.2023 con la quale veniva dichiarata cessata la materia del contendere avendo l' provveduto al pagamento dei CP_2 ratei arretrati dell'indennità di accompagnamento, ma venivano integralmente compensate le spese di lite.
L'appellante, proponendo l'impugnazione nei confronti dell' , ha sostenuto CP_1
l'erroneità della decisione nella parte relativa alle spese di giudizio.
del gravame.
All'udienza odierna, su richiesta dei procuratori delle parti, la causa è stata decisa con separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, l'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Preliminarmente rileva il Collegio che oggetto del presente gravame è solo la valutazione della correttezza o meno della statuizione delle spese di primo grado che il Tribunale ha ritenuto di compensare tra le parti, con la seguente motivazione “Le spese devono essere tuttavia compensate per i motivi che seguono: nell'interlocuzione, in sede amministrativa, fra l'assistibile e l' la CP_1
verifica della maturazione del diritto e dell'inadempimento colpevole dell CP_1
postula, dopo la comunicazione, da parte della Cancelleria, del deposito del provvedimento accertativo del requisito sanitario, l'esigibile collaborazione dell'assistibile, mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale gestore, nelle forme da quest'ultimo previste (modello autocertificativo conforme alla disciplina del D.P.R. n. 445 del 2000, da inviare attraverso l'apposita piattaforma telematica del sito , delle indicazioni aggiornate concernenti gli altri CP_1
requisiti del diritto alla prestazione richiesta (cfr. in senso conforme Cassazione civile sez. lav. - 02/08/2021, n. 22089). Nel caso di specie, detta collaborazione non è stata correttamente posta in essere dall'assistibile, dal momento che inviava
a mezzo PEC, nel dicembre 2022, e non tramite l'apposita piattaforma telematica il modello AP70 in questione;
l'invio irrituale delle informazioni necessarie all' per procedere alla liquidazione esclude il colpevole inadempimento CP_2 dell' e costituisce motivo idoneo a compensare le spese di lite”. CP_2
L'appellante censura tale decisione richiamando non soltanto le disposizioni codicistiche, ma anche la copiosa giurisprudenza, sia di legittimità che di merito in materia.
La censura è fondata: a parere della Corte, la compensazione delle spese di primo grado non può trovare alcuna giustificazione nel caso in esame.
Ed invero, l'accertamento del diritto della parte all'indennità di accompagnamento
è stato effettuato con sentenza che è stata ritualmente notificata all' , tramite CP_2
PEC, unitamente al modello AP70. Orbene, ritenere che la comunicazione del suddetto modello tramite PEC e non attraverso la specifica piattaforma manifesti un comportamento non collaborativo appare eccessivamente formalistico.
Nel caso di specie, va rilevato che la prestazione oggetto della domanda era l'indennità di accompagnamento il cui requisito ulteriore, oltre quello delle condizioni sanitarie, è quello del mancato ricovero gratuito in istituti pubblici che tuttavia è “elemento esterno alla fattispecie” e deve essere accertato direttamente dall' tenuto alla prestazione (v. Cass. sent. n. 7565/2016). CP_2
La parte ha provveduto alla notifica della sentenza di accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento – contestualmente al modello AP70 - in data
12.12.2022. L' provvedeva - in data 07.06.2022 - al pagamento della CP_2
prestazione in esame. Dunque, pur riscontrando la sussistenza dei requisiti necessari per il pagamento della prestazione richiesta l' non ha provveduto CP_1 all'adempimento nel termine di 120 previsti dalla legge. Non risulta, per altro, che la parte abbia provveduto ad un successivo ulteriore inoltro del modello AP70 tramite l'apposita piattaforma telematica. Il che induce a ritenere che l' già CP_2
con la notifica via PEC fosse stato messo in grado di provvedere al richiesto pagamento.
Dunque, il mancato pagamento, da parte dell' , dei ratei di prestazione CP_2 nell'arco dei 120 giorni dalla notifica della sentenza e del modello AP70 deve reputarsi ingiustificato.
Pertanto, in applicazione del principio della soccombenza, le spese di lite dovevano essere poste integralmente a carico del resistente.
Infatti, a norma dell'art. 92 c.p.c., il giudice può compensare parzialmente o per intero le spese tra le partì, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate in motivazione.
Ma nel caso di specie non ricorreva né soccombenza reciproca né, come sopra affermato, la sussistenza di una grave ed eccezionale ragione che possa giustificare la disposta integrale compensazione.
Dunque, in riforma della sentenza impugnata in parte qua, l' deve essere CP_1
condannato al pagamento delle spese del primo grado di giudizio ed alla metà delle spese di questo grado: appare, infatti, equa tale compensazione in considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali in siffatta materia all'interno di questa medesima Corte. La liquidazione viene effettuata sulla base del D.M. 55/2014 applicando lo scaglione per le cause di valore tra i 5000,01 e i 26.000,00 euro per il primo grado e lo scaglione precedente per il secondo grado.
P.Q.M.
La Corte così decide: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'ultimo capo della sentenza impugnata che per la restante parte conferma, condanna l' al pagamento delle spese del primo grado che si liquidano in € 2697,00 CP_1 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge con attribuzione all'avv. Antonio
Cantile. Compensa per la metà le spese del secondo grado. Condanna l' al CP_1
pagamento della restante parte delle spese del secondo grado che si liquidano, già compensate, in € 1458,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge con attribuzione all'avv. Antonio Cantile.
Napoli 21.03.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Stefania Basso Dott. Piero Francesco De Pietro