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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 31/01/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Donatella Draetta Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1017/2024 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. DI PIETRANTONIO LUCA,
PEC: Email_1
appellante contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Rappresentata e difesa dall'avv. TRAPANI INES
PEC: Email_2
appellata
e nei confronti del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
Conclusioni per l'appellante:
“Voglia la Corte di Appello, Previa relazione del Giudice relatore, PRELIMINARMENTE dichiarare inammissibili le note di trattazione scritte depositate da parte Appellata ove dovessero presentare controdeduzioni inedite e contenuto atecnico rispetto alla previsione normativa ex articolo 127 ter c.p.c. e, conseguentemente l'assenza dell'Appellata all'udienza del 13.12.2024. IN VIA PRINCIPALE, trattenere la causa in decisione e per la forma 1 accogliere in rito il presente gravame, e facendo diritto –nel merito -riformare la Sentenza n.
2556/2024 emessa dal Tribunale di Palermo, Sezione I civile, in data 2 maggio 2024, pubblicata in data 6 maggio 2024, notificata a mezzo pec in data 11 maggio 2024 nelle parti, sopra meglio emarginate, in cui il Giudice di primo grado:
1) ha accolto la domanda proposta dalla odierna appellata comminando l'addebito della separazione al Sig. reputando sussistente, per assenza di contestazione tra le Parte_1 parti, la prova dell'abbandono della casa coniugale da parte dell'odierno appellante e, a condivisione e accogliento del Motivo di gravame n. 1, revocare la predetta statuizione;
2) ha rigettato la domanda proposta dall'odierno appellante per l'addebito della separazione a carico della Sig.ra e, a condivisione e accogliento del Motivo Controparte_1
di gravame n. 2, dire e chiarare l'appellata responsabile della violazione del dovere di fedeltà coniugale ex articolo 143 c.c.;
3) ha accolto la domanda di riconoscimento del diritto al mantenimento avanzata dalla Sig.ra
nella misura di Euro 200,00 oltre rivalutazione ISTAT e, a condivisione e Controparte_1 accoglimento del Motivo di gravame n. 2 o accoglimento del Motivo di impugnazione n. 3, revocare la predetta statuizione in toto ovvero riformarla limitando l'importo dovuto per il mantenimento entro Euro 100,00 oltre rivalutazione ISTAT;
4) ha accolto la domanda di riconoscimento dell'obbligo di partecipazione del Sig.
[...]
alle spese straordinarie occorrenti per la minore nella misura percentuale del 70 e, Pt_1
a condivisione e accoglimento del Motivo di gravame n. 4 riformulare la statuizione limitando la contribuzione entro la soglia percentuale del 50;
5) ha accolto la richiesta di condanna del Sig. al pagamento delle spese di lite Parte_1
e, a condivisione e accoglimento del Motivo di gravame n. 1 e del Motivo di impugnazione n.
5 revocare la predetta statuizione;
Con vittoria di spese e compensi di lite del presente grado di giudizio nonché di quelle afferenti il primo grado”
Conclusioni per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello - ritenere e dichiarare infondato, in fatto ed in diritto, oltreché pretestuoso, il ricorso in appello depositato il 6.06.2024 dal sig. , Parte_1
notificato alla sig.ra presso il procuratore domiciliatario a mezzo pec Controparte_1 dell'11.07.2024, e per l'effetto rigettarlo, per le ragioni esposte;
2 conseguentemente, confermare i capi della sentenza di separazione n. 2556/2024 emessa dal Tribunale di
Palermo, Sezione I civile, Dott.ssa M. Montante, il 2.05.2024, pubblicata il 6.05.2024, allo stesso notificata a mezzo p.e.c. l'11 successivo, impugnati dal sig. , per quanto Parte_1 superiormente esposto.
Con condanna dell'appellante alle spese e compensi anche del presente giudizio”
Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 2556/2024 del 6 maggio 2024, il Tribunale di Palermo - pronunciata con sentenza non definitiva n. 895/2022 del 1° marzo 2022 la separazione personale tra i coniugi, i quali avevano contratto matrimonio in Palermo, in data 25/09/2010 - ha addebitato la separazione a;
rigettato la domanda di addebito nei confronti di Parte_1
; confermato l'affidamento condiviso della figlia minore Controparte_1 Per_1
(nata il [...]) a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso
[...]
l'abitazione materna, così come disposto con ordinanza del 19 ottobre 2021; posto a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di l'importo di Parte_1 Controparte_1
€ 200,00 mensili a titolo di mantenimento e l'ulteriore importo di € 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento indiretto della figlia minore , oltre al Persona_1
70% delle spese straordinarie.
Il Tribunale ha infine condannato al pagamento delle spese di lite. Parte_1
2. Avverso la menzionata sentenza, ha interposto gravame l'appellante in epigrafe con ricorso depositato il 6 giugno 2024 e articolato in cinque motivi di gravame: con il primo motivo ha lamentato l'erroneità della sentenza per avergli il Tribunale addebitato la separazione ritenendo erroneamente violato il dovere di coabitazione;
con il secondo motivo ha lamentato l'erroneità della sentenza per non avere il Tribunale addebitato la separazione a per violazione del dovere di fedeltà; con il terzo motivo ha lamentato Controparte_1
l'erroneità della sentenza per averlo il Tribunale obbligato a corrispondere in favore di l'importo di € 200,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento;
con Controparte_1 il quarto motivo ha lamentato l'erroneità della sentenza per averlo il Tribunale obbligato a partecipare alle spese straordinarie da sostenere per la figlia nella misura del 70%; con il
3 quinto motivo ha lamentato l'erroneità della sentenza per averlo il Tribunale condannato al pagamento delle spese di lite.
3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame depositata il giorno 22 novembre 2024, si è costituita l'appellata.
4. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione già calendata per il giorno
13 dicembre 2024, le parti hanno depositato note scritte e questa Corte ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è parzialmente fondato e deve, pertanto, trovare accoglimento nei limiti delle motivazioni che seguono.
6. È fondato il primo motivo di gravame, con il quale l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza per avergli il Tribunale addebitato la separazione per violazione del dovere di coabitazione.
Ha infatti dedotto l'appellante di non aver mai violato il dovere di coabitazione e che il trasferimento presso la casa dei propri genitori, avvenuto insieme alla figlia il 23 febbraio
2020 - dunque il giorno antecedente il programmato ricovero dell'appellata – fosse stato preventivamente concordato con la moglie al preciso fine di assicurare a Per_1
affetta da sindrome da regressione caudale, l'assistenza di cui ella necessita da
[...] parte dei nonni paterni per il tempo in cui egli sarebbe stato impegnato nel disbrigo delle pratiche per il ricovero di e nell'assistenza a quest'ultima. Ha Controparte_1 ulteriormente dedotto l'appellante che il proprio rifiuto di fare ritorno, insieme alla figlia, nella casa coniugale in seguito alle dimissioni dell'appellata era stato causato dall'aver appreso, proprio dalla appellata il 26 marzo 2020, di una a relazione extraconiugale intrattenuta da quest'ultima.
7. Giova premettere che in tema di separazione dei coniugi, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà, con la precisazione che
4 l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta (v. Cass. Civ. ord. n. 22291/2024).
8. Nel caso di specie, sebbene l'appellante non abbia fornito, a fronte della specifica contestazione dell'appellata, la prova dell'accordo in merito al trasferimento, insieme alla figlia, presso i propri genitori il giorno precedente il ricovero dell'appellata, detto accordo deve tuttavia ritenersi sussistente in via presuntiva. È infatti verosimile che le parti, programmato il ricovero e dunque già sapendo che sarebbe stata temporaneamente assente dalla casa familiare la figura materna, che regolarmente si prendeva cura di Per_1
abbiano concordato che l'appellante si trasferisse con la figlia presso i propri
[...] genitori precisamente al fine di assicurare alla bambina la necessaria assistenza. Ciò risulta ulteriormente vero se si tiene in considerazione che la stessa appellata ha contestato la capacità dell'appellante di prendersi cura della figlia da solo e ha affermato di essere l'unica a sapere effettuare le manovre terapeutiche di cui ella necessita quotidianamente.
9. Ritenuto pertanto che non vi è stato volontario abbandono del tetto coniugale da parte dell'appellante, e che dunque egli non ha violato il dovere di coabitazione, in riforma della sentenza di prime cure, deve essere rigettata la domanda di addebito proposta nei confronti dell'odierno appellante.
10. È invece infondato il secondo motivo di gravame, con il quale l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza per non avere il Tribunale addebitato la separazione a per violazione del dovere di fedeltà. Controparte_1
Ha lamentato l'appellante che l'intrattenimento di una relazione extraconiugale da parte dell'appellata era emerso pacificamente essendo stato ammesso dalla stessa appellata e comunque provato dai messaggi Whatsapp versati in atti già nel primo grado di giudizio.
Ha ulteriormente argomentato l'appellante che, in ogni caso, pur a voler ritenere che la relazione extraconiugale sia stata simulata, la sua comunicazione da parte del coniuge avrebbe comunque integrato violazione del dovere di fedeltà, per come interpretato dalla giurisprudenza, ossia quale tradimento del rapporto di dedizione fisica e spirituale tra i coniugi.
11. Appare opportuno premettere che l'intrattenimento di una relazione extraconiugale costituisce violazione dell'obbligo di fedeltà di cui all'art. 143 c.c. che può fondare una pronuncia di addebito della separazione ai sensi dell'art. 151 c.c. e che detta violazione, oltre
5 che dall'intrattenimento di una relazione extraconiugale, può essere integrata anche dalla lesione della dignità del coniuge e dalla compromissione della reciproca fiducia determinata dall'apparenza dell'infedeltà (cfr. Cass. Civ. ord. n. 25337/2015).
12. Orbene, nel caso di specie, deve ritenersi che abbia simulato Controparte_1 una relazione extraconiugale senza tuttavia intrattenerla.
L'appellante non ha infatti assolto all'onere probatorio - su di sé gravante - in merito all'effettiva esistenza di una tale extraconiugale, negata da controparte: i messaggi whatsapp prodotti non sono contenuti in uno screenshot (v. Cass. civ. Ord. n. 12794/2021), bensì in un documento firmato digitalmente dal suo difensore che conterrebbe la loro trascrizione. Tale documento, tuttavia, non ha alcun valore probatorio.
È bene vero che l'appellata ha simulato una relazione extraconiugale. E tuttavia, ai fini della pronuncia di addebito della separazione, la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio deve essere stata volontaria e consapevole (v. Cass. civ. Ord. n. 40795/2021), mentre nel caso di specie l'appellata ha posto in essere la simulazione dell'infedeltà in un momento di conclamata fragilità psicologica che non può ritenersi esaurita al momento delle sue dimissioni dal reparto di psichiatria avvenute il 15 aprile 2020, motivo per cui il suo comportamento non è rimproverabile e non può fondare l'addebito della separazione a suo carico.
13. Anche il terzo motivo di gravame è infondato.
L'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza per averlo il Tribunale obbligato a corrispondere in favore di l'importo di € 200,00 mensili a titolo di Controparte_1 assegno di mantenimento. Ha infatti dedotto l'appellante che non ha Controparte_1
assolto all'onere probatorio relativo all'incolpevole insufficienza dei redditi di cui ella dispone, poiché le dichiarazioni della madre di lei, sentita quale _2
testimone all'udienza dell'8 maggio 2023, costituiscono una testimonianza de relato, come tale priva di valore probatorio. Ha ulteriormente dedotto l'appellante che P_
, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, ha avuto precedenti esperienze
[...] lavorative - come dalla stessa dichiarato innanzi al Tribunale per i minorenni di Palermo all'udienza del 13 luglio 2020: “lavoravo come assistente per due anni in un asilo nido” – e che le sue caratteristiche soggettive, trattandosi di una giovane donna laureata in giurisprudenza e iscritta al registro dei praticanti presso l'Ordine degli Avvocati di Palermo,
6 non ostano al reperimento di un impiego. Ha infine dedotto l'appellante che la quantificazione dell'assegno di mantenimento in € 200,00 mensili risulta eccessiva rispetto al reddito che egli percepisce.
14. Appare opportuno premettere che l'assegno di mantenimento in sede di separazione può essere riconosciuto, sussistendo una disparità economica tra le parti, in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione che incolpevolmente non disponga di redditi adeguati
(v. Cass. Civ. ord. n. n. 11494/2024) e che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c.,
l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza, anche di tipo materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (v. Cass. civ. n. 12196/2017).
15. Tanto premesso in linea generale, nel caso di specie deve ritenersi che P_
, cui non è addebitabile la separazione, abbia dimostrato, così assolvendo all'onere
[...] probatorio su di sé gravante (v. Cass. civ. Ord. n. 1894 /2024), di essersi inutilmente attivata e proposta sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali. E invero, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, _2
, madre dell'appellata, all'udienza dell'8 maggio 2023 ha dichiarato di essere a
[...]
conoscenza del fatto che la figlia avesse presentato domande di lavoro e inviato il proprio curriculum, ma che non avesse ottenuto alcun impiego perché incapace di usare il computer e per la mancata conoscenza di lingue straniere e tanto non già perché glielo avesse riferito un terzo, bensì “perché mia figlia vive con me e mio marito, la manteniamo noi perché non riesce a vivere con i 100 euro al mese che le versa il marito”. La teste ha dunque riferito di avere avuto diretta percezione di quanto dichiarato in ragione della convivenza con l'appellata.
Nel caso di specie, sussiste anche il requisito della disparità economica tra i coniugi: infatti, mentre ha percepito negli anni 2021, 2022 e 2023 un reddito mensile pari, Parte_1
7 rispettivamente, a circa € 1.800,00, € 1.900,00 e € 2.000,00 al netto anche della cessione del quinto pari a € 247,00 mensili - per la quale, essendo stata effettuata in costanza di matrimonio e in assenza di prova contraria, deve presumersi la finalità familiare - , Controparte_1
ha dichiarato di avere percepito unicamente € 1.050,00 mensili a titolo di canone di locazione di un immobile sito in Verbania del quale è comodataria, immobile che tuttavia, ha dedotto l'appellata, sarebbe stato sequestrato nel settembre 2024.
16. Alla luce dei suddetti elementi deve quindi confermarsi il capo della sentenza che ha riconosciuto un assegno di mantenimento in favore di , quantificandolo Controparte_1
in € 200,00 mensili.
17. Anche il quarto motivo di gravame è infondato.
L'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza per averlo il Tribunale obbligato a partecipare alle spese straordinarie da sostenere per la figlia nella misura del 70%. Ha infatti dedotto l'appellante che la motivazione data dal Tribunale sul punto è stata apparente, perché ha richiamato la motivazione relativa alla quantificazione dell'assegno di mantenimento della moglie anziché fornire, come richiesto anche dalla giurisprudenza di legittimità, una motivazione separata.
Appare opportuno premettere che in tema di riparto delle spese straordinarie per i figli, il concorso dei genitori non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti (v. Cass. Civ. ord. n. 11139/2024).
Nel caso di specie, il Tribunale, alla luce della disparità economica sussistente fra i coniugi, nonché del collocamento prevalente di presso la madre Persona_1 nell'ambito del regime di affidamento condiviso e del calendario - già disposti con ordinanza presidenziale del 19 ottobre 2021 e confermati dalla sentenza impugnata in capi che non sono stati oggetto di appello - che disciplina il diritto dell'appellante di prelevare e tenere con sé la figlia e dunque del maggior carico di compiti domestici e di cura gravanti su P_
, ha correttamente ripartito le spese straordinarie obbligando l'appellante al
[...] pagamento di esse nella misura del 70%.
8 18. Atteso l'esito complessivo del giudizio e visto l'art. 92 c.p.c., le spese di lite del doppio grado di giudizio devono essere integralmente compensate. Resta così assorbito il quinto e ultimo motivo di gravame vertente proprio sulla statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio.
P.Q.M
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n. 2556/2024, emessa dal
Tribunale di Palermo il 6 maggio 2024, revoca l'addebito della separazione pronunciato a carico di e compensa le spese di lite del primo grado di giudizio;
Parte_1 conferma nel resto la sentenza impugnata e compensa le spese di lite del grado.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello del 19 dicembre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Donatella Draetta Giovanni D'Antoni
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