Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 16/01/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N.RG. 1094/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1094 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2022 Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentata e difesa dall'Avv. VITTORIO Parte_1
SPADA
ricorrente
e
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. SEBASTIANO
CUBEDDU
resistente
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha adito questo Parte_1
Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento notificatole in data 9.12.2021, con il quale l' , CP_1
nel comunicarle il ricalcolo della propria pensione di invalidità civile a decorrere dal
A sostegno della domanda, la ricorrente - premesso di aver esperito inutilmente i rimedi amministrativi – ha dedotto l'irripetibilità dell'indebito per assenza di dolo, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertata e dichiarata
l'assenza dolo della ricorrente, dichiarare non dovuta la restituzione delle somme percepite e annullare, privare di ogni effetto e validità, il provvedimento relativo
alla richiesta di pagamento degli indebiti da prestazione notificato in data 9 dicembre 2021; Accertato e dichiarato il diritto della ricorrente a percepire la
pensione di invalidità, così come precedentemente determinata ed erogata, condannare l' mediante ricostituzione della pensione di invalidità civile, a CP_1
restituire alla ricorrente gli arretrati riferenti le quote illegittimamente non versate
in applicazione della L. 388/2000, maggiorate dagli interessi legali, e così per la somma complessiva mensile di Euro 574,18 a decorrere dall'anno 2020 sino al soddisfo. Condannare l' ad applicare la corretta perequazione agli assegni CP_1 futuri;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
L' , nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando CP_1
come la ricorrente avesse dichiarato, per l'anno 2019, redditi superiori ai limiti previsti dalla legge ai fini della concessione della pensione di invalidità civile, con la conseguenza che nulla le sarebbe spettato a tale titolo dal mese di gennaio 2020 al mese di novembre 2021.
Previa riassegnazione del fascicolo allo scrivente magistrato, la causa, documentalmente istruita, è stata discussa all'udienza del 16.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e viene quindi decisa mediante la presente sentenza.
DIRITTO
Il ricorso è solo parzialmente fondato, e deve essere accolto, per quanto di ragione, nei limiti di seguito indicati.
Occorre premettere che, secondo il principio costantemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di indebito assistenziale, in luogo della
generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la
ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che
l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti,
salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (Cass. n. 13223/2020).
La stessa Suprema Corte, con la sentenza n. 26036/2019, aveva già così specificato:
“L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir
meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di
prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato” (cfr., in termini, Cass. n. 26036/2019).
Nel caso di specie, il provvedimento di indebito del 4.11.2021 (doc. 1 ) è CP_1
scaturito dal ricalcolo della pensione cat. INVCIV. n. 07723897 di titolarità della ricorrente con decorrenza dal 1.01.2019, “sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2019”, da cui è emersa l'indebita percezione di somme “da gennaio 2020
a novembre 2021”.
Ebbene, non avendo l' addotto alcun elemento da cui poter desumere che CP_1
l'odierna ricorrente abbia dolosamente occultato i suoi redditi all'Istituto
Previdenziale, in applicazione della richiamata giurisprudenza, le somme richieste in restituzione dall'ente convenuto con il provvedimento ivi impugnato devono essere dichiarate irripetibili.
Non può invece trovare accoglimento la domanda diretta alla “ricostituzione della pensione di invalidità civile”, nonché alla restituzione degli “arretrati riferenti le quote illegittimamente non versate”, non avendo parte ricorrente contestato, nel merito, quanto eccepito dall' in ordine al superamento del limite reddituale CP_1
previsto dalla legge per la concessione della pensione di invalidità civile, il quale, d'altronde, risulta documentalmente provato dalle dichiarazioni UNICO 2020 e
2021 allegate alla memoria di costituzione dell' (doc 3 e 4), dalle quali risulta CP_1
la percezione, da parte della ricorrente, di un reddito pari ad €.6000,00 a titolo di assegno di mantenimento del coniuge, oltre ad ulteriori redditi da fabbricato.
L'esito della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara irripetibile l'indebito assistenziale comunicato dall' alla ricorrente CP_1
con provvedimento del 4.11.2021;
- rigetta, per il resto, il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Tivoli, 16/01/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli